PULIZIE PERIODICHE Clausole campione

PULIZIE PERIODICHE. Le pulizie periodiche dovranno riguardare i seguenti locali: uffici : ⚫ rimozione ragnatele ( ogni tre mesi ); ⚫ lavaggio dei vetri, degli infissi e dei davanzali ( una volta ogni quattro mesi ) ⚫ spolveratura dei piani superiori di armadi e scaffalature ( una volta ogni quattro mesi ) Chiesa e Monumento ai caduti : ⚫ la pulizia consiste nella spolveratura degli arredi e nello spazzamento e lavaggio del pavimento da effettuarsi almeno due volte al mese e nei periodi di ricorrenze ( Pasqua, Natale e mese dei Morti ) nei giorni immediatamente antecedenti e successivi; ⚫ I vetri e gli infissi dovranno essere puliti ogni due mesi e nei giorni immediatamente antecedenti e successivi alle ricorrenze di cui sopra. ⚫ Una volta ogni tre mesi dovrà essere effettuata la deragnatura di tutte le pareti ed i soffitti di tutti i locali chiusi , ivi compresi i servizi igienici e la camera mortuaria. Le attività previste hanno l'obiettivo di mantenere decorosi i luoghi , i percorsi pavimentati coperti e scoperti e quanto altro necessario per la migliore fruizione del servizio da parte dei cittadini . Il servizio comprende: ✓ pulizia delle parti interne delle caditoie interrate e non, dei discendenti e cunette di scolo dell’acqua e di tutti i lavandini utilizzati dalla cittadinanza, una volta ogni 15 giorni e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; ✓ svuotamento di tutti i contenitori, compreso eventuale scarrabile, atti alla raccolta dei rifiuti classificati urbani o assimilabili, posti all'interno del cimitero e/o nelle immediate vicinanze del perimetro cimiteriale, almeno tre volte la settimana o all'occorrenza con cadenze più frequenti; ✓ raccolta dei fiori secchi ed accessori (corone, nastri, ecc..) e loro conferimento nei punti di raccolta; ✓ eliminazione degli escrementi di piccioni con prodotti disinfettanti da effettuarsi a seconda delle necessità , anche due volte al giorno e comunque su richiesta del personale dell'Ufficio cimiteriale; ✓ pulizia delle scalinate, ballatoi e corridoi interni al cimitero avendo cura di togliere eventuali erbe infestanti o muschio una volta la settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; ✓ conferimento in discarica autorizzata di tutti i rifiuti classificati urbani o assimilabili, derivanti dalle operazioni enunciate nel capitolato d’oneri, secondo le norme vigenti in materia. Le forme di raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani o assimilabili dovra...
PULIZIE PERIODICHE. Ritardo immotivato sull’esecuzione del programma di attività concordato: Euro 200,00 (per ogni giorno e Unità coinvolta) - in caso di esecuzione parziale la penale è ridotta del 50%; • Intervento non fornito: Euro 400,00 per Unità coinvolta - in caso di esecuzione parziale la penale è ridotta del 50%: INTERVENTI STRAORDINARI • Ritardi negli interventi, a qualunque titolo imputabili, superiori alle 12 ore: Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo; • Xxxxxxx ad intervenire superiori a 60 minuti in caso di intervento straordinario urgente: Euro 400,00; SERVIZI OPZIONALI • Mancata esecuzione del servizio: Euro 600,00 per ogni giorno di mancata esecuzione; • Parziale esecuzione del servizio: Euro 300,00 per ogni giorno di incompleta esecuzione; • Ritardo e/o mancato rispetto delle fasce orarie, nell’esecuzione del servizio per le attività programmate: Euro 200,00/giorno di ritardo per ogni chiamata entro i 30 minuti; • Ritardo nell’esecuzione delle attività a chiamata/urgenti (ritardo >15 minuti): Euro 150,00 per ogni evento; • Attività eseguita con attrezzatura non conforme e/o non pulita: Euro 100,00 per ogni attrezzatura/giorno; • Errata digitazione dei passaggi e/o mancato controllo del vassoio: Euro 200,00 per ogni evento; • Abbandono del materiale trasportato al di fuori dei luoghi di destinazione: Euro 200,00 per ogni evento;
PULIZIE PERIODICHE ritardo immotivato di oltre 7 giorni sulla programmazione: Euro 150,00.
PULIZIE PERIODICHE. Interventi a cadenza settimanale:
PULIZIE PERIODICHE ritardo di oltre 7 giorni e fino a 30 giorni rispetto alla programmazione, penale per ogni giorno di ritardo pari a € 300,00 (trecento euro) per ciascuna sede interessata. • interventi non conformi alle prescrizioni del capitolato e delle schede tecniche, penale giornaliera pari a € 150,00 (cinquanta euro).

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  • Riunioni periodiche In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • OFFERTE ANORMALMENTE BASSE L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza. In particolare, si deve giustificare:

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.