Recesso a seguito di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art.– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
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Recesso a seguito di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 90 giorni da darsi con lettera raccomandataraccomandata o pec. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art.. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
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Recesso a seguito di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con dall’assicurazione , mediante lettera raccomandata. In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell’avviso di recesso. Il computo dei 120 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi Nei 30 gg successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all’Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte. Nella comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art.. 1.18 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione assenza dei dati richiamatirichiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
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Recesso a seguito di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzodalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La il Contraente potrà richiedere alla Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornirealla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, nella comunicazione stessa tanto in qualità di recessoDelegataria che di Coassicuratrice, al essa avesse in essere con il Contraente tutti i dati stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di cui all’artciascun contratto.– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
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Recesso a seguito di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraentericevente. In ambedue i casi di recesso, recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati In ogni caso il recesso di cui all’art.– al presente articolo da parte della Società risulterà privo di effetto qualora la stessa non abbia fornito al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso medesimo, le informazioni di cui al successivo articolo denominato “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.”
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