REGIONE UMBRIA
XXXXXXXX x. 0
COPERTURA ALL RISKS OPERE D’ARTE
Durata: dalle ore 24.00 del 30/04/2016 alle ore 24.00 del 30/04/2019
CIG:____________
Tra: Regione Umbria
Partita I.V.A./C.F.:
con sede in :
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: ______________________________________
si stipula la presente:
POLIZZA Numero ………….
Contraente: Regione Umbria
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale:
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30/04/2016
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/04/2019
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/04
Frazionamento: annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
UBICAZIONI ASSICURATE
Ubicazione 1
Denominazione |
MAGAZZINO DI FOLIGNO(PROTEZIONE CIVILE) |
Indirizzo |
FOLIGNO |
Somma Assicurata |
EURO 136.460,00 |
Ubicazione 2
Denominazione |
PALAZZO BROLETTO |
Indirizzo |
VIA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX |
Somma Assicurata |
EURO 93.440,00 |
Ubicazione 3
Denominazione |
PALAZZO DONINI |
Indirizzo |
X.XX XXXXXXXX PERUGIA |
Somma Assicurata |
EURO 2.310.030,00 |
Ubicazione 4
Denominazione |
PALAZZO AJO’ |
Indirizzo |
X.XX XXXXXXXX PERUGIA |
Somma Assicurata |
EURO 3.000,00 |
SEZIONE 1. Norme che regolano il contratto in generale
Art. 1.01 Definizioni
Assicurazione: Il contratto di assicurazione
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione
Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della
presente polizza
Assicurato: La
persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla
Assicurazione
Società: L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker: Xxxxxx Italia Spa
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono
derivarne
Sinistro: Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Deprezzamento: La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il
restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Stima accettata: Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le
Parti
Valore
dichiarato: Il
valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico
di
questi !a prova del reale valore commerciale dell'oggetto
colpito da sinistro
Valore
commerciale: Il
prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli
attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Terrorismo: Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi
da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o in parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo
Art. 1.02 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, cosi come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.
Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
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Art. 1.03 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice
Civile.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.04 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 1.05 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 1.06 Durata del contratto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2016,anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, e scadrà alle ore 24 del 30/04/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.
É facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza al fine di completare l’espletamento della procedura di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Alla scadenza è, altresì, facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo dei servizi per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.
Art. 1.07 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretta.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 1.08 Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nellastessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 1.09 Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione , mediante lettera raccomandata. In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell’avviso di recesso. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Nei 30 gg successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all’Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 1.18 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 1.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 1.12 Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.13 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 1.14 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 1.15 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.16 Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 1.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 1.18 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
sinistri senza seguito;
sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (EXCEL). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 1.19 Contiguità e vicinanze pericolose
L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 1.20 Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 1.21 Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Xxxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Sezione 2. Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni
Art. 2.01 Oggetto dell'Assicurazione
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati (oggetti d'arte in genere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dipinti, quadri, arazzi, sculture, tappeti, arredi, ecc) che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso all'art. 2.03 Esclusioni
Art. 2.02 Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, La Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a)
Art. 2.03 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:
causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
causati da tarli, tarme od altri insetti;
aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
causati o conseguenti a estorsioni o truffe
gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario
verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.
Art. 2.04 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai
termini dell'art. 1914 del Codice Civile;entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla
Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2.05 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti :
fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.
Art. 2.06 Mandato dei periti
I periti devono:
indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 della presente Sezione;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso dí perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da osa a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 2.07 Determinazione dell'indennizzo
In caso dì distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi,
In caso di danneggiamento la Società tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento
Qualora le evidenze interne dell'Assicurato non riportino né un valore né una descrizione del bene sufficientemente particolareggiata tale da consentirne la valorizzazione a sinistro avvenuto, la Società corrisponderà a titolo di indennizzo una somma forfettaria da determinarsi tra le Parti secondo criteri equitativi.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra
Art. 2.08 Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Art. 2.09 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 2.06 che precede. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza passata in giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.03 lettere f), g), h).
Art. 2.10 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.
Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizza e soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro
Qualora a seguito di sinistro la Società abbia indennizzato l’opera danneggiata per il Suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell’Assicurato.
Art. 2.11 Colpa Grave
Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:
colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.
Art. 2.12 Onorari periti
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 2.06, la Società rimborserà all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, nella misura massima di Eur 52.000 per un sinistro o più sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa.
SEZIONE 3.Garanzia Giacenza
Garanzia sempre operante
L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate in polizza. Per le ubicazioni non elencate, sul territorio italiano, la Società in nessun caso rimborserà un importo globale superiore a Euro 150.000= per sinistro o annualità assicurativa. L'assicurazione vale anche per í trasporti dei beni assicurati all'interno delle ubicazioni stesse.
Art. 3.01 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi disicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che
non sia permesso di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto dí vigilanza privato.
che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti
In caso di inosservanza a quanto sopra, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso
Art. 3.02 Furto commesso dai dipendenti
La garanzia furto di cui all'art. 2.02 delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali
Art. 3.03 Furto con destrezza
A deroga di quanto disposto dall' Art. 2.03 lettera h), la garanzia furto è estesa al furto con destrezza purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto/personale identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificatamente preposto alla funzione
Art. 3.04 Rottura accidentale di oggetti fragili
La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine. Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:
l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
l'esame od il riordino della collezione
durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali
La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.
Art. 3.05 Estorsione
A parziale deroga dell' Art. 2.03, lettera q), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Art. 3.06 Giacenza e trasporto verso restauratori
Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 150.000,00per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati,
I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato,
La garanzia è valida a condizione che l'evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.
Art. 3.07 Esclusione per opere all'aperto
Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali museali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.
Art. 3.08 Calcolo del premio
Premio lordo annuo: € ___________________
Sezione 4. Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente Contraente
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente
E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Art. 4.01 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto
La garanzia è prestata a condizione che:
tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate
Art. 4.02 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio
Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.
Art. 4.03 Rottura oggetti fragili
La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.
Art. 4.04 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:
trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
imballatori: purché specializzati nel settore Arte
a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla
rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.
Art. 4.05 Calcolo e pagamento del premio
Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:
Trasporto in Italia XXXX pro mille a tratta
Trasporto in Europa XXXX pro mille a tratta
Trasporto nel resto del Mondo XXXX pro mille a tratta
La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di e 50,00 per ogni viaggio.
Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Sezione 5. Garanzia "CHIODO A CHIODO"
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza (allegato 1)
E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica presso:
Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali
La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società (allegato 2) ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.
Art. 5.01 Somme assicurate
La garanzia, prestata su base "valore dichiarato" per beni di proprietà di terzi, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 500.000= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito, del territorio italiano e dei Paesi Cee.
Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.
E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa .
Art. 5.02 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi disicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che
non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato
dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo" (allegato 1);
che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti
Art. 5.03 Condizioni della garanzia.
La garanzia è prestata nelle modalità previste — nessuna esclusa - dalla sezione "Garanzia Giacenza" e dalla sezione "Garanzia Trasporti".
Art. 5.04 Calcolo del premio
Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:
Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica
Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:
Classe A: un tasso lordo di XXXX %°(pro mille) alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
Classe B: un tasso lordo di XXXX %° (pro mille) alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
Classe C: un tasso lordo di XXXX %° (pro mille) alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Art. 5.05 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge
Art. 5.06 Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.05 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 1.09 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, Recesso per sinistro
Art. 2.04 e 2.05, 2.06 Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni, Obblighi in caso di
sinistro Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei Periti
IL CONTRAENTE
ALLEGATO 1)
Attivazione della Garanzia “Da chiodo a chiodo”
NOME DELL’ESPOSIZIONE |
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LUOGO DELL’ESPOSIZIONE (INDIRIZZO, CAP , COTTA’) |
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MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI ESPOSITIVI |
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DURATA DELL’ESPOSIZIONE |
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DURATA DELLA COPERTURA |
Dalle ore 24 del________________________/ ore 24 del _______________
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MODALITA’ DI TRASPORTO (AEREO, FERROVIARIO, TERRESTRE) |
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NOMINATIVO TRASPORTATORE |
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SOMMA ASSICURATA |
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LISTA OPERTE |
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ALLEGATO 2)
Lista opere per garanzia “da chiodo a chiodo”
Proprietario/ Prestatore (completi di indirizzo, cap, città, nazione) |
Trasportatore |
Autore |
Titolo/Anno |
Materia/ Tecnica |
Misure/ peso |
Valore Euro |
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