Common use of RECESSO DEL VIAGGIATORE Clause in Contracts

RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione

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RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. 10.1 Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi dietro pagamento di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere adeguate spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. Il contratto di pacchetto turistico prevede spese standard per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. recesso di seguito riportate: Al viaggiatore consumatore che receda recede dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – sarà addebitata indipendentemente dal pagamento dell’acconto dell'acconto oltre alle spese di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale apertura pratica la penale, da calcolarsi sull'intera quota di gestione pratica partecipazione, oltre agli oneri e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o spese da sostenersi per altri l'annullamento dei servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguitoseguito indicata: a) 10% dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza b) 25% dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza c) 50% dal 20° al 11° giorno lavorativo prima della partenza; d) 75% dal 10° al 3°giorno lavorativo prima della partenza;) 100% del prezzo del pacchetto turistico dopo tali termini. Per partenza fuori catalogo o programmi su misura o in quei casi in cui sono richiesti, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate dai fornitori dei servizi o dalle compagnie aeree, depositi extra, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a periodi chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Cosi pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di alta stagione o espatrio. In assenza di piena occupazionespecificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

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RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8l’8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - viaggiatore;- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivimotivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazioneoccupazione delle strutture – che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: come da scheda tecnica allegata. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: – il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; – l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il l’ 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivimotivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazioneoccupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto. SKORPION TRAVEL applica le seguenti spese di recesso: 100% quota individuale di gestione pratica / quota iscrizione 100% del premio assicurativo 100% eventuali visti emessi fino a 45 giorni prima della partenza: 15% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione dal 29 a 15 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione da 14 a 6 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione Inoltre sono sempre dovute le penali relative alla biglietteria aerea. Ai viaggiatori sprovvisti dei corretti documenti di viaggio non sarà permesso l’imbarco, non verrà loro rimborsato il viaggio e si applicheranno le penali sopra indicate. Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni di calendario, che per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti ed in alcuni casi possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte dell’organizzatore. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

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RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; - modifica in modo significativo di uno diuno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivimotivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica prenotazione (C.I.P.), i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo dell’adeguamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e l’eventuale corrispettivo supplementi, si applicheranno a titolo di coperture assicurative già richieste al penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio): * VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Formula Pullman”) - dal momento della conclusione del contratto conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei supplementi; - da 30 a 21 giorni 25% della quota di partecipazione e dei supplementi; - da 20 a 11 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; - da 10 a 3 giorni 70% della quota di partecipazione e dei supplementi; - dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. * VIAGGI IN AEREO (denominati anche “Formula Volo”) - dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi; - da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi; - da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi; - da 10 a 3 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi; - dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per altri servizi già resile ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 5. Dalla indicazione della percentuale di penale nella misura sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazionelinea con tariffe speciali. In questi casi le

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RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8l’8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivimotivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguitoindicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazioneoccupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio. 6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del

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RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento 0.Xx prima dell’inizio del prezzo in misura eccedente il 8%; - modifica pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo di uno o più elementi caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lettera a) del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione Codice del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - Turismo, oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatoredall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - a) accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - b) richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedenteentro i 14 giorni dal recesso dal contratto. 2. In 0.Xx caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 33.L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del viaggiatore per circostanze di natura soggettiva (a titolo esemplificativo: malattia, quarantena, revoca delle ferie, perdita del lavoro, ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge potendo il viaggiatore garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista obbligatoriamente dall’organizzatore. Al viaggiatore che receda 0.Xx caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza partenza, per qualsiasi motivimotivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate dei casi elencati al primo comma, comma o di quelle previste dall’art. 9, 8 comma 2, saranno addebitati – 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 all’art. 6 comma 1 – 1. L’importo della penale sarà quantificato sommando: la quota di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota pacchetto - Solo soggiorno - Solo tour - Solo crociera- Solo volo, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione calcolo dei giorni non include quello del contratto o per altri servizi già resirecesso, la penale nella misura indicata cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio): - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 5gg ante partenza 15%; - da 4 a 0 giorni ante partenza 100%. L’annullamento dovrà essere comunicato a mezzo e-mail all’organizzatore, per il tramite dell’agenzia di seguitoviaggio, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx. 0.Xx alcuni servizi fossero assoggettati a periodi penali differenti, le medesime penali saranno comunicate all’atto della prenotazione. 6.Nel caso di alta stagione gruppi precostituiti o di piena occupazioneprodotto “viaggi accompagnati” tali somme potranno essere concordate di volta in volta. 7.L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto medesimo, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Vendita Di Pacchetto Turistico

RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto contratto, senza pagare penali penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso Nelle ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie forza maggiore verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di annullare o recedere prima della partenza senza oneri (penali). Nell’ipotesi in cui invece tali eventi succedano nel corso del viaggio, l’organizzatore dovrà offrire soluzioni alternative per completare il pacchetto oppure ove non accettato dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese viaggiatore o sia impossibile il rientro dovrà sostenere costi di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati alloggio per il pacchetto, ma un periodo non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3superiore a 3 notti per i viaggiatori che non potranno rientrare. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, motivi anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata adeguate e giustificabili spese di seguitorisoluzione preventivamente indicate nei programmi alla voce Penali da recesso, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazioneoccupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:

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Samples: Contratto Di Viaggio

RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8l’8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivimotivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazioneoccupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 1. 10% della quota di partecipazione per il caso di recesso dall’atto di prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 2. 25% della quota di partecipazione da 29 giorni lavorativi sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 3. 50% della quota di partecipazione da 20 giorni lavorativi sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 4. 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 5. 100% della quota di partecipazione per il caso di recesso nei 2 giorni lavorativi prima della partenza; (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto In deroga a quanto sopra indicato, le penalità d’annullamento per le partenze comprese tra il 01/08 e il 31/08 e tra il 20/12 e il 10/01 di ogni annualità sono: l’80% per annullamento avvenuto tra 45 e 30 giorni lavorativi precedenti la data di partenza, ed il 100% nei 29 giorni lavorativi precedenti la partenza; il calcolo dei predetti giorni non include il giorno di comunicazione del recesso, quello della partenza ed i sabati intercorrenti nel periodo. Le politiche commerciali di alcuni fornitori per specifici servizi possono inoltre comportare la necessità di applicare condizioni di penale diverse e più restrittive

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