Recesso della Società Clausole campione

Recesso della Società. La Società può recedere dall’intero Contratto, ovvero da uno o più singoli Servizi Collegati al Contratto, con preavviso di 2 (due) mesi, dandone comunicazione in forma scritta all’Esercente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. o mo- dalità equipollente o con le modalità di cui all’art. 26. Non è previsto alcune onere a carico dell’Esercente. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui l’Esercente viene a conoscenza dell’e- sercizio del recesso da parte della Società.
Recesso della Società. La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso della Società. Fermo quanto indicato nell’art. 2.3, secondo comma che precede, La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso della Società. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dall’adesione entro 30 giorni dal momento in cui è informata dell’adesione dell’Assicurato, dandone comunicazione all’Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. Il recesso comporta l’annullamento dell’adesione e delle coperture assicurative.
Recesso della Società. Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP Art.9 Modifiche dell’assicurazione
Recesso della Società. Fermo restando il disposto di cui all’art. 1892 c.c. si conviene quanto segue: Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata). Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che il recesso della Società sia divenuto effettivo per il decorso del termine di preavviso sopra indicato, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1893 c.c. e comma 5, secondo periodo dell’art. 1898 c.c. al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso della Società. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dall’adesione entro 60 giorni dal momento in cui è perfezionata dell’adesione dell’Aderente, dandone comunicazione all’Aderente stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. Il recesso comporta l’annullamento dell’adesione e delle coperture assicurative.
Recesso della Società. In presenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale ed anche laddove fosse pattuito un termine di durata del deposito, la Società avrà facoltà di richiedere in ogni momento al Cliente di provvedere al ritiro delle merci depositate. In tali ipotesi, la Società dovrà inviare al Cliente una comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata contente una specifica richiesta in tal senso. Al fine di garantire al Cliente un adeguato preavviso per l’organizzazione e l’esecuzione delle necessarie attività, si conviene che il Cliente dovrà provvedere al ritiro dei beni ed alla liberazione integrale dei locali entro e non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, salvo diverso accordo in forma scritta tra le parti. Qualora il Cliente non provveda al ritiro della merce depositata entro il termine assegnato, la Società sarà autorizzata a procedere allo smaltimento e/o alla offerta in vendita a terzi di tale merce senza ulteriori formalità, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.
Recesso della Società. La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate: art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso della Società. Non è previsto diritto di recesso per sinistro per la Convenzione e per le coperture emesse per ogni sperimentazione con singolo certificato. Ognuna delle parti ha facoltà di dare disdetta alla Convenzione alla fine di ogni singola annualità assicurativa con preavviso di 180 giorni a mezzo di raccomandata A.R., fax. o PEC La copertura delle singole sperimentazioni assicurate è garantita fino al loro termine