Common use of Recupero delle cose rubate Clause in Contracts

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

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Samples: www.regione.molise.it, www.comune.modugno.ba.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne l’Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che la Contraente o l'Assicurato il Contraente/Assicurato non rimborsi alla Società l'importo l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare mantenere la proprietà delle cose recuperate rubate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere, vendere ripartendosi il ricavo ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicuratole parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

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Samples: www.aulss4.veneto.it, www.aulss4.veneto.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne l’Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ap- pena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a me- no che la Contraente o l'Assicurato l’assicurato non rimborsi alla Società l'importo l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo indennità per le cose medesimemede- sime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato l’Assicurato ha facoltà di conservare mantenere la proprietà delle cose recuperate rubate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ven- dere ripartendosi il ricavo ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicuratole parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle dal- le cose stesse in conseguenza del sinistro.

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Samples: www.ulss.tv.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la il Contraente o l'Assicurato deve dovrà darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la il Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la il Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, ripartendosi sottraendo dall'ammontare del danno originalmente accettato, il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e la Contraente o l'Assicuratosi effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

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Samples: www.ansfisa.gov.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, la l'Assicurato/Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che la l'Assicurato/Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, la l'Assicurato/Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicuratol'Assicurato/ Contraente. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

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Samples: Assicurazione Multirischi Casa&famiglia

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi . In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato così l'indennizzo a termini di polizza e la Contraente o l'Assicuratosi effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

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Samples: altovicentinoambiente.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, la il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo d'indennizzo per le cose medesimerecuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, gli stessi o di farle vendere, ripartendosi . In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e la Contraente o l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per si effettuano i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistrorelativi conguagli.

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Samples: old-fondazioneifel.portaletrasparenza.net

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne l’Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che la Contraente o l'Assicurato l’assicurato non rimborsi alla Società l'importo l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo indennità per le cose medesime, de- dotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato l’Assicurato ha facoltà di conservare mantenere la proprietà delle cose recuperate co- se rubate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi vendere ri- partendosi il ricavo ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicuratole parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

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Samples: www.hlservizicloud.it