Definizione di Sviluppo sperimentale

Sviluppo sperimentale l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
Sviluppo sperimentale l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione
Sviluppo sperimentale l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività 1 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato‌ 2 ibidem 3 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Examples of Sviluppo sperimentale in a sentence

  • Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; - Sviluppo sperimentale; (Art.


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Sviluppo sperimentale acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida”. DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE PER UNA RICERCA AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO “…………………” T r a la (ragione sociale del Committente) c.f. ………………………. P.I. ………………………. con sede in ……………….. in seguito indicata “Committente”, rappresentata da (nome, cognome e qualifica) e il (denominazione dell’unità amministrativa) dell’Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato “unità amministrativa”, rappresentato dal Prof. …………… in qualità di (indicare la qualifica quale responsabile dell’unità (d’ora in avanti definite “Le Parti”) autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino.
Sviluppo sperimentale l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Rientra invece nello sviluppo sperimentale la realizzazione di un dimostratore tecnologico o proof of concept, secondo la definizione del REG CE n. 651/2014. Ai fini di questo bando, un Dimostratore Tecnologico è un prototipo di prodotto o di processo, ovvero un impianto pilota, ovvero un ambiente di sperimentazione, reale o simulata, specificamente costruito/a intorno all’idea innovativa. Esso deve avere la funzione di evidenziare la fattibilità dell’idea innovativa, valutarne le condizioni in un ambiente reale sia di fabbricazione che di funzionamento, studiarne i costi e mitigare i rischi di futura industrializzazione. E’ esclusa la finalità commerciale dell’attività dimostrativa. Ai fini di questo bando non sono attività dimostrative valide le attività di trasferimento tecnologico, nonché le attività di dimostrazione della tecnologia in ambiti espositivi, di fiera o equivalenti e in ogni caso l’attività la cui finalità sia la promozione della vendita. Nel caso tuttavia il Dimostratore Tecnologico fosse equivalente a un processo o prodotto potenzialmente idoneo a diretto sfruttamento commerciale, questo deve essere specificamente escluso con dichiarazione del legale rappresentante della mandataria del raggruppamento. L’attività dimostrativa deve, necessariamente, applicarsi in contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla S3 regionale (aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, made in, ossia agroalimentare e tessile, e innovazione per la salute) e può concorrere fino a un massimo del 50 per cento del costo complessivo del progetto ma non risultare comunque al di sotto del 30% e, per quanto essa sia afferente lo sviluppo sperimentale, i costi devono essere programmati e rendicontati in modo da permetterne la separata identificazione. I costi dei beni ...

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  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

  • Circostanza a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

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