Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante. 2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) tre mesi dall’ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civileCodice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, o che, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works, Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteconfermato dal Responsabile del Procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due 2 (due) mesi oltre predetto termine di due 2 (due) anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo dall’articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'operadell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante Stazione Appaltante prima che il certificato all’emissione del di collaudo provvisorio o il certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione, trascorsi due 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto dell’appalto fino all'approvazioneall’approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Construction Contract, Contratto D’appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteconfermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works, Contract for Public Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è deve essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) tre mesi dall’ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Public Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, previsto dall’art. 2.18 del capitolato speciale d’appalto ed ha carattere provvisorio e deve essere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato dalla Stazione appaltanteanche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorioo di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
43. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione ma-nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato degli atti di regolare esecuzionecollaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Appalto Dei Lavori
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) sei mesi dall’ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto D’appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) tre mesi dall’ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (8), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzioneesecuzione ; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteconfermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 ( ) (tre3) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteconfermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) tre mesi dall’ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) due mesi dall’ultimazione dei lavori, delle opere impiantistiche ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzioneesecuzione e per tutto il tempo proposto in sede di offerta; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in ogni caso il periodo di manutenzione è pari a quello offerto dalla ditta in sede di gara.
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Samples: Appalto Integrato Per La Progettazione E Esecuzione Di Lavori
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) sei mesi dall’ultimazione dalla data di ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 provvisorio; esso assume carattere definitivo decorsi trascorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per data dell’emissione. Decorsi due mesi oltre predetto termine da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di due anni equivale ad atto formale di approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisoriocollaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato all'emissione degli atti di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Execution of Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 6 (tresei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Lavori
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) tre mesi dall’ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è esecuzione, deve essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) tre mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 1 presente contratto avviene con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto tale termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del di collaudo o il certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato degli atti di regolare esecuzione; collaudo, resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteconfermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) tre mesi dall’ultimazione dei lavori, lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteprovvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissioneemissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (22), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzioneesecuzione (23); resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) (20) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltanteconfermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works