Codice dei contratti pubblici
Consiglio di Stato
Schema definitivo di
in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”
IV – Testo degli articoli posto a fronte con il d.lgs. n. 50 del 2016
Roma
7 dicembre 2022
INDICE
LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I
DEI PRINCIPI
Titolo I – I principi generali
Articolo 1.
Principio del risultato.
Articolo 2.
Principio della fiducia.
Articolo 3.
Principio dell’accesso al mercato.
Articolo 4.
Criterio interpretativo e applicativo.
Articolo 5
Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
Articolo 6.
Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.
Articolo 7.
Principio di auto-organizzazione amministrativa.
Articolo 8.
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.
Articolo 9.
Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Articolo 10.
Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
Articolo 11.
Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
Articolo 12.
Rinvio esterno.
Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento
Articolo 13.
Ambito di applicazione.
Articolo 14.
Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.
Articolo 15.
Responsabile unico del progetto (RUP).
Articolo 16.
Conflitto di interessi.
Articolo 17.
Fasi delle procedure di affidamento.
Articolo 18.
Il contratto e la sua stipulazione.
PARTE II
DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
Articolo 19.
Principi e diritti digitali.
Articolo 20.
Principi in materia di trasparenza.
Articolo 21.
Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
Articolo 22.
Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
Articolo 23.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Articolo 24.
Fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Articolo 25.
Piattaforme di approvvigionamento digitale.
Articolo 26. Regole tecniche. Articolo 27.
Pubblicità legale degli atti.
Articolo 28.
Trasparenza dei contratti pubblici.
Articolo 29.
Regole applicabili alle comunicazioni.
Articolo 30.
Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Articolo 31.
Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.
Articolo 32.
Sistemi dinamici di acquisizione.
Articolo 33. Aste elettroniche. Articolo 34.
Cataloghi elettronici.
Articolo 35.
Accesso agli atti e riservatezza.
Articolo 36.
Norme procedimentali e processuali in tema di accesso.
PARTE III
DELLA PROGRAMMAZIONE
Articolo 37.
Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
Articolo 38.
Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.
Articolo 39.
Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.
Articolo 40.
Dibattito pubblico.
PARTE IV
DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 41.
Livelli e contenuti della progettazione.
Articolo 42.
Verifica della progettazione.
Articolo 43.
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Articolo 44. Appalto integrato. Articolo 45.
Incentivi alle funzioni tecniche.
Articolo 46.
Concorsi di progettazione.
Articolo 47.
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
LIBRO II DELL’APPALTO
PARTE I
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
Articolo 48.
Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Articolo 49.
Principio di rotazione degli affidamenti.
Articolo 50.
Procedure per l’affidamento.
Articolo 51. Commissione giudicatrice. Articolo 52.
Controllo sul possesso dei requisiti.
Articolo 53.
Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive.
Articolo 54.
Esclusione automatica delle offerte anomale.
Articolo 55.
Termini dilatori.
PARTE II
DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI
Articolo 56.
Appalti esclusi nei settori ordinari.
Articolo 57.
Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Articolo 58. Suddivisione in lotti. Articolo 59.
Accordi quadro.
Articolo 60. Revisione prezzi. Articolo 61.
Contratti riservati.
PARTE III
DEI SOGGETTI
Titolo I – Le stazioni appaltanti
Articolo 62.
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.
Articolo 63.
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Articolo 64.
Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi.
Titolo II – Gli operatori economici
Articolo 65. Operatori economici. Articolo 66.
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
Articolo 67.
Consorzi non necessari.
Articolo 68.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.
Articolo 69.
Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali.
PARTE IV
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Articolo 70.
Procedure di scelta e relativi presupposti.
Articolo 71. Procedura aperta. Articolo 72.
Procedura ristretta.
Articolo 73.
Procedura competitiva con negoziazione.
Articolo 74.
Dialogo competitivo.
Articolo 75.
Partenariato per l’innovazione.
Articolo 76.
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.
PARTE V
DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Titolo I – Gli atti preparatori
Articolo 77.
Consultazioni preliminari di mercato.
Articolo 78.
Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti.
Articolo 79. Specifiche tecniche. Articolo 80.
Etichettature.
Articolo 81.
Avvisi di pre-informazione.
Articolo 82.
Documenti di gara.
Titolo II – I bandi, gli avvisi e gli inviti
Articolo 83.
Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.
Articolo 84.
Pubblicazione a livello europeo.
Articolo 85.
Pubblicazione a livello nazionale.
Articolo 86.
Avviso volontario per la trasparenza preventiva.
Articolo 87.
Disciplinare di gara e capitolato speciale.
Articolo 88.
Disponibilità digitale dei documenti di gara.
Articolo 89. Inviti ai candidati. Articolo 90.
Informazioni ai candidati e agli offerenti.
Titolo III – La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Articolo 91.
Domande, documento di gara unico europeo, offerte.
Articolo 92.
Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte.
Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
Capo I – La commissione giudicatrice
Articolo 93.
Commissione giudicatrice.
Capo II – I requisiti di ordine generale Articolo 94.
Cause di esclusione automatica.
Articolo 95.
Cause di esclusione non automatica.
Articolo 96.
Disciplina dell’esclusione.
Articolo 97.
Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.
Articolo 98.
Illecito professionale grave.
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara Articolo 99.
Verifica del possesso dei requisiti.
Articolo 100.
Requisiti di ordine speciale.
Articolo 101. Soccorso istruttorio. Articolo 102.
Impegni dell’operatore economico.
Articolo 103.
Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.
Articolo 104. Avvalimento. Articolo 105.
Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.
Articolo 106.
Garanzie per la partecipazione alla procedura.
Titolo V – La selezione delle offerte
Articolo 107.
Principi generali in materia di selezione.
Articolo 108.
Criteri di aggiudicazione degli appalti.
Articolo 109.
Reputazione dell’impresa.
Articolo 110.
Offerte anormalmente basse.
Articolo 111.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
Articolo 112.
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.
PARTE VI DELL’ESECUZIONE
Articolo 113.
Requisiti per l’esecuzione dell’appalto.
Articolo 114.
Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.
Articolo 115.
Controllo tecnico contabile e amministrativo.
Articolo 116.
Collaudo e verifica di conformità.
Articolo 117. Garanzie definitive. Articolo 118.
Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore.
Articolo 119. Subappalto. Articolo 120.
Modifica dei contratti in corso di esecuzione.
Articolo 121.
Sospensione dell’esecuzione.
Articolo 122. Risoluzione. Articolo 123. Recesso.
Articolo 124.
Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato.
Articolo 125.
Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.
Articolo 126.
Penali e premi di accelerazione.
PARTE VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI
Titolo I – I servizi sociali e i servizi assimilati
Articolo 127.
Norme applicabili ai servizi sociali ed assimilati.
Articolo 128.
Servizi alla persona.
Titolo II – Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
Articolo 129. Appalti riservati. Articolo 130.
Servizi di ristorazione.
Articolo 131.
Servizi sostitutivi di mensa.
Titolo III – I contratti nel settore dei beni culturali
Articolo 132.
Disciplina comune applicabile ai contratti del settore dei beni culturali.
Articolo 133.
Requisiti di qualificazione.
Articolo 134.
Contratti gratuiti.
Titolo IV – I servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 135.
Servizi di ricerca e sviluppo.
Titolo V – I contratti nel settore della difesa e sicurezza; i contratti secretati
Articolo 136. Difesa e sicurezza. Articolo 137.
Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza.
Articolo 138.
Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali.
Articolo 139.
Contratti secretati.
Titolo VI – Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
Articolo 140.
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.
LIBRO III DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
PARTE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO
Articolo 141.
Ambito e norme applicabili.
Articolo 142.
Joint venture e affidamenti a imprese collegate.
Articolo 143.
Attività esposte direttamente alla concorrenza.
Articolo 144.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.
Articolo 145.
Attività svolte in Paesi terzi.
Articolo 146.
Gas ed energia termica.
Articolo 147.
Elettricità. Articolo 148. Acqua.
Articolo 149. Servizi di trasporto. Articolo 150.
Settore dei porti e degli aeroporti.
Articolo 151.
Settore dei servizi postali.
Articolo 152.
Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
PARTE II
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Articolo 153. Norme applicabili. Articolo 154.
Accordi quadro.
Articolo 155. Tipi di procedure. Articolo 156.
Procedura ristretta.
Articolo 157.
Procedura negoziata con pubblicazione di un bando.
Articolo 158.
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.
PARTE III
DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI
Articolo 159.
Disponibilità digitale dei documenti di gara.
Articolo 160.
Comunicazione delle specifiche tecniche.
Articolo 161.
Pubblicità e avviso periodico indicativo.
Articolo 162.
Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione.
Articolo 163.
Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
Articolo 164.
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
Articolo 165. Inviti ai candidati. Articolo 166.
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti.
PARTE IV
DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE
Articolo 167.
Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.
Articolo 168.
Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
Articolo 169.
Procedure di gara regolamentate.
Articolo 170.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.
Articolo 171.
Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture.
Articolo 172.
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.
Articolo 173.
Servizi sociali e altri servizi assimilati.
LIBRO IV
DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 174.
Nozione.
Articolo 175.
Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio.
PARTE II
DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Titolo I – L’ambito di applicazione e i principi generali
Articolo 176.
Oggetto e ambito di applicazione.
Articolo 177.
Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo.
Articolo 178.
Durata della concessione.
Articolo 179.
Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.
Articolo 180.
Contratti misti di concessione.
Articolo 181.
Contratti esclusi.
Titolo II – L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
Articolo 182.
Bando.
Articolo 183.
Procedimento.
Articolo 184.
Termini e comunicazioni
Articolo 185.
Criteri di aggiudicazione.
Articolo 186.
Affidamenti dei concessionari.
Articolo 187.
Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.
Titolo III – L’esecuzione delle concessioni
Articolo 188. Subappalto. Articolo 189.
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Articolo 190. Risoluzione e recesso. Articolo 191.
Subentro.
Articolo 192.
Revisione del contratto di concessione.
Titolo IV – La finanza di progetto
Articolo 193.
Procedura di affidamento.
Articolo 194. Società di scopo. Articolo 195.
Obbligazioni delle società di scopo.
PARTE III
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Articolo 196.
Definizione e disciplina.
PARTE IV
DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
Articolo 197.
Definizione e disciplina.
PARTE V
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Articolo 198.
Altre disposizioni in materia di gara.
Articolo 199.
Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie.
Articolo 200.
Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.
Articolo201. Partenariato sociale. Articolo 202.
Cessione di immobili in cambio di opere.
PARTE VI
DEI SERVIZI GLOBALI
Articolo 203.
Affidamento di servizi globali.
Articolo 204. Contraente generale. Articolo 205.
Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
Articolo 206.
Controlli sull’esecuzione e collaudo.
Articolo 207.
Sistema di qualificazione del contraente generale.
Articolo 208.
Servizi globali su beni immobili.
LIBRO V
DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUIZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PARTE I
DEL CONTENZIOSO
Titolo I - I ricorsi giurisdizionali
Articolo 209.
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
Articolo 210.
Accordo bonario per i lavori.
Articolo 211.
Accordo bonario per i servizi e le forniture.
Articolo 212. Transazione. Articolo 213. Arbitrato.
Articolo 214.
Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari.
Articolo 215.
Collegio consultivo tecnico.
Articolo 216. Pareri obbligatori. Articolo 217.
Determinazioni.
Articolo 218.
Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico.
Articolo 219. Scioglimento. Articolo 220.
Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC.
PARTE II
DELLA GOVERNANCE
Articolo 221.
Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la cabina di regia. Governance dei servizi.
Articolo 222.
Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Articolo 223.
Procedure sperimentali autorizzate dall’ANAC.
Articolo 224.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Articolo 225. Disposizioni ulteriori. Articolo 226.
Disposizioni transitorie e di coordinamento.
Articolo 227.
Abrogazioni e disposizioni finali.
Articolo 228. Aggiornamenti. Articolo 229 Entrata in vigore.
LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I DEI PRINCIPI
Titolo I – I principi generali
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 1. Principio del risultato. |
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. | |
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità. | |
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. | |
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 2. Principio della fiducia. |
Articolo 2. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome. 1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché' nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. 2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione | |
1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. | |
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. | |
3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. | |
4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 3. Principio dell’accesso al mercato. |
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo. |
1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. |
1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. | |
2. Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. | |
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del |
comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico. | |
4. Ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore. |
1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Gli affidamenti di tali attività agli enti non lucrativi avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e non rientrano nel campo di applicazione del codice. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa. |
1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto- produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione. | |
Articolo 192. Regime speciale degli affidamenti in house. | 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti |
(omissis) 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché' dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché' di ottimale impiego delle risorse pubbliche. (omissis) | concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. |
3. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. | |
Articolo 5. Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico. 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non | Cfr. art. 3, c. 1, lett. e) dell’allegato I.1 |
esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. | |
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. | Cfr. art. 3, c. 1, lett. e) dell’allegato I.1 |
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. | Cfr. art. 3, c. 1, lett. e) dell’allegato I.1 |
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. | Cfr. art. 3, c. 1, lett. e) dell’allegato I.1 |
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente | Cfr. art. 3, c. 1, lett. e) dell’allegato I.1 |
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. | |
6. a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) | 4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. |
7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. | |
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile. |
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. |
1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. | |
2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente. In tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo in presenza di un interesse economico dell’affidatario. | |
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 9. Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. |
1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli |
oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. | |
2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. | |
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale. | |
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze. | |
5. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano prioritariamente le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. |
1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. |
2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. | |
1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacita' economica e finanziaria; c) le capacita' tecniche e professionali. | |
2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27- octies, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14. | 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese. |
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione |
appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. | |
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita' oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. | |
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, del calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma e' calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. | |
5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In relazione alle |
polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione | |
6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacita' professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. | |
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84nonche' quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo86, commi 4 e 5. | |
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre |
disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle | |
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. | |
al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, |
all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti. |
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. | |
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. | |
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. |
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110. | |
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. | |
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. |
NORMA VIGENTE Articolo 30. | ARTICOLATO PROPOSTO Articolo 12. Rinvio esterno. |
Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni | |
(omissis) 8. Per quanto non espressamente previsto nel codice civile. | 1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. |
Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.
ARTICOLO VIGENTE Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 13. Ambito di applicazione. |
1. | 1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. |
Articolo 4. Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi. 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. | 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. |
Articolo 6. Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture. 1. In deroga all'articolo 5, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da: | 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni. |
a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori; b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte. 2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo, e alle joint venture di cui al comma 1: a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati; c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7. | |
4. L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. | |
5. Le definizioni del codice sono contenute nell’allegato I.1. | |
Articolo 7. Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata. 1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle |
prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata. 3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2. 4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate. | |
Articolo 8. Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza. 1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza. 2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione. 3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di |
concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi. 4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto. 5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta puo' riguardare attivita' che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente. 6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita'. Salvo chela richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorita' indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilita' del citato comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorita' di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma. |
7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita' e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono piu' soggetti al presente codice se la Commissione europea: a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilita' del comma 1, in conformita' al comma medesimo entro il termine previsto dall'allegato VII; b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma. 8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 puo' essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine piu' breve con l'Autorita' o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta. 9. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attivita', pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta. | |
Articolo 9. Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo. 1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un |
diritto esclusivo che e' stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attivita' di cui all'allegato II. 3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attivita' di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo. | |
Articolo 10. Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. 1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 115 a121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attivita', ne' agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8,13 e 15,ne' agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attivita': a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata; b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; c) servizi di filatelia; d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali. |
Articolo 11. Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita' relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1; b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attivita' di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e121 per la fornitura di: 1) energia; 2) combustibili destinati alla produzione di energia. | |
Articolo 12. Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico. 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per: a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) alimentare tali reti con acqua potabile. 2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attivita' di cui al comma 1: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue. | |
Articolo 13. Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di |
tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. | |
Articolo 14. Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo. 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1. | |
Articolo 15. Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche. 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e |
«servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. | |
Articolo 16. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da: a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari; b) un'organizzazione internazionale. 2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili. 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo161, i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 4. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a). | |
Articolo 17. Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi. |
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»; c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; |
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita'; f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; g) concernenti i contratti di lavoro; h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni. | |
Articolo 17 bis. Altri appalti esclusi. 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
Articolo 18. Esclusioni specifiche per contratti di concessioni. 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007; b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea. | |
Articolo 19. Contratti di sponsorizzazione. 1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita' di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e' soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purche' nel rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi ole forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessita' di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di |
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti. |
1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro b) euro c) euro d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e | 1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla predetta direttiva; c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nel predetto allegato III; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva sopracitata. |
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza a) euro b) euro c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e | 2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nel summenzionato allegato XIV. |
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, europea. | 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, immediatamente applicabile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale | 4. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato |
pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall' stimato dell'appalto. | sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto. |
5. Se | 5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall'unità operativa distinta. |
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta lo giustifichino. | 6. La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. |
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui avvia la procedura di affidamento del contratto. | 7. L’importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l’ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto. |
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario delle disposizioni del | 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice. |
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. | 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. |
10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del ciascun lotto. | 10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. |
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, 1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. | 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l’importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi. |
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei | 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto: a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale; b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai 12 mesi. |
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per | 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l’importo da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, l’importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, l’importo complessivo, ivi compreso l’importo stimato dell'importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l’importo mensile moltiplicato per 48. |
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; | 14. Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione; |
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto. | b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, l’importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, l’importo mensile moltiplicato per 48. |
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. | 15. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull’importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l’importo delle operazioni di posa e di installazione. |
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. | 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. |
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. | 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. |
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il | Cfr. parte VI del Libro II relativa all’esecuzione |
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. | |
18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. | |
19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23. | |
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto. | |
21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. | |
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20. | |
23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in |
base all'oggetto principale del contratto in questione. | |
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all’attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice. | |
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata. | |
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni; c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative |
all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni. | |
27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. | |
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l’articolo 137. | |
29. Per i contratti misti di concessione si applica l’articolo 180. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 31. Xxxxx e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP). |
1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati | 1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. |
del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Cfr. comma 10 | 2. Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio nell’unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo. |
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso | 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. |
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. | 4. Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. |
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; | 5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. |
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. | |
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27- octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP sui presupposti e sulle modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. | |
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. | |
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi |
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. | |
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita' del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). | Cfr. articolo 36 |
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita' della progettazione e della programmazione complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalita', nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. | 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. |
7. Contestualmente all’adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di |
carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva. | |
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. | Cfr. comma 2 secondo periodo. |
11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico- finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. | |
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita' organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di |
xxxxxxxx xxxxxxxx' di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. | |
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico- privato o soggetti ad essi collegati. | 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. |
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente. | 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 42. Conflitto di interesse. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 16. Conflitto di interessi. |
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori economici. | |
2. Si ha conflitto d'interesse quando | 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. |
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro. | |
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al | 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione. |
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. | |
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 32. Fasi delle procedure di affidamento. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento. |
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. | |
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, | 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. |
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. | 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. |
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. | |
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. | |
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. | 4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. |
5. | 5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. |
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine stabilito | 6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. |
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. | |
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, | 0. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. Cfr. articolo 18 |
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9. |
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari | 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. |
10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente. | |
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. | Cfr. articolo 18 |
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54,nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55,nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). | Cfr. articolo 18 |
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti | Cfr. articolo 18 |
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. | |
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. | Cfr. articolo 18 |
13. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. | Cfr. articolo 18 |
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita' | Cfr. articolo 18 |
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 33. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione. |
Cfr. art. 32, c. 14 e c. 14-bis | 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, lettera b), in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di |
procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. | |
1. La proposta di aggiudicazione e' soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. | |
2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto e' sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti. | |
Cfr. art. 32, comma 8 | 2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire; c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. |
Cfr. art. 32, comma 9 | 3. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; |
b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2. | |
Cfr. art. 32, comma 11 | 4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. |
Cfr. art. 32, comma 8, quinto periodo | 5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. |
6. La mancata stipula del contratto che non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. | |
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. | |
Cfr. art. 32, comma 12 | 8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. |
Cfr. art. 32, comma 8, quarto periodo | 9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. |
10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella vengono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L’allegato, avente natura non regolamentare, può essere sostituito, modificato o integrato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. |
PARTE II
DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 19. Principi e diritti digitali. |
1. Nell’assicurare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. | |
2. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio (once only), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non richiedono agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella loro disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l’accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni. | |
3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. | |
4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. | |
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. |
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. | |
7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. | |
8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti. | |
9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 20. Principi in materia di trasparenza. |
1. Xxxxx restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. | |
2. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni. | |
3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. |
1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. | |
2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all’articolo 22. | |
3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all’atto dell’avvio della procedura secondo le disposizioni dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement). |
1. L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 25. | |
2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: a) l’acquisizione o la redazione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico; e) la presentazione delle offerte; f) l’apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. |
3. Fanno parte dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, per l’interscambio delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza: a) l’Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche; b) l’Indice delle pubbliche amministrazioni; c) la Banca dati dei codici unici di progetto; d) il Registro delle imprese; e) la Banca dati amministrazioni pubbliche; f) il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici; g) l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; h) le ulteriori banche dati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), per accrescere il grado di digitalizzazione delle procedure e garantire la migliore applicazione dei principi di semplificazione e trasparenza di cui alla presente Parte. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 213. Autorità Nazionale Anticorruzione. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24. |
2. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. | |
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l' Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. [ Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l' Autorita' e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalita' di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalita' dell'Autorita' e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti] | 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. |
4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. | |
5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. | |
6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. | |
7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 222, comma 9. | |
8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 81. Documentazione di gara. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 24. Fascicolo virtuale dell’operatore economico. |
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei |
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8. | |
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. | Cfr. comma 4 |
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche dati, secondo le modalita' individuate con il provvedimento di cui al comma 2,da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC [, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,] effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. | |
4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. | 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico, recante i dati e le informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. |
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa. | |
4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, | 3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 94 realizzano, mediante |
mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, degli accertamenti per gare diverse. | l’adozione delle necessarie misure organizzative e la revisione dei processi e dei regolamenti interni, sistemi informatici atti a garantire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle certificazioni in formato digitale, tramite accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità come individuate con linee guida dell'AgID. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse. |
Cfr. comma 2 | 4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice: a) le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; b) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 58. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale. |
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. | 1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23. |
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento. | |
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. | |
Articolo 41. Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza. 2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, | 4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 26. Regole tecniche. |
1. Ai fini della certificazione di cui al comma 2, i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché le regole tecniche per assicurare l’interoperabilità e la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AgID, a norma dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo |
2005, n. 82, di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice. | |
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. | |
3. La verifica dell’osservanza delle regole tecniche è assicurata dall’ANAC nei casi e con le modalità stabiliti dall’AgID. Il superamento della verifica consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce anche il registro delle piattaforme certificate. |
ARTICOLO VIGENTE – Articolo 29. Principi in materia di trasparenza. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 27. Pubblicità legale degli atti. |
2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. | 1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. |
Articolo 73. Pubblicazione a livello nazionale. 5. Gli effetti giuridici gara presso l'ANAC. | 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. | |
4. L’ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo. | |
5. L’ANAC svolge l’attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. |
ARTICOLO VIGENTE Art. 29. Principi in materia di trasparenza. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici. |
Cfr. comma 1 | 1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. |
1. 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, | Cfr. comma 1 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. |
prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. | |
2. dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. | Cfr. comma 1 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la Piattaforma unica per la trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate. |
4. L'ANAC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo. | |
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. | |
4. alle regole di cui all'articolo 44. | |
4-bis. interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità |
dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 52. Regole applicabili alle comunicazioni. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni. |
1. a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli | 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, presso il domicilio digitale indicato dagli operatori in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6. (omissis) |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. |
1. Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti. | |
2. Nell’acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione. | |
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. | |
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che |
comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell’orientamento sessuale. | |
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l’elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti. |
1. È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del Registro delle imprese e si integra con il Sistema pubblico di identità digitale. | |
2. L’Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. | |
3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal Registro delle imprese. | |
4. I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 55. Sistemi dinamici di acquisizione. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione. |
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli | 1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli |
appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. | appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. |
2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria. | 2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 72. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria. |
3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione é di b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno | 3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. |
4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno | 4. Nei settori speciali si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico; b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5. |
5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente | 5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 29. |
6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti: | 6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: |
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell'articolo 74. | a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma dell'articolo 88. |
7. Le stazioni appaltanti | 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a 15 giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. |
8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all'articolo 131. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di | 8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 89 e all'articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre- |
preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. | informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. |
9. I criteri di cui al comma all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. | 9. I criteri di cui al comma 8 possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. |
10. Nei settori ordinari, sistema dinamico di acquisizione. | 10. Nei settori ordinari, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. |
11. Nei settori speciali, dinamico di acquisizione. | 11. Nei settori speciali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che applicano i motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 94, 95 e 99, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. |
12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione; b) se è posto termine al sistema, | 12. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione; b) se è posto termine al sistema, l’avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 111 e 163, comma 2. |
13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. | 13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. |
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando | 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando |
l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari. | l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari. |
15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'articolo 18 se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 56. Aste elettroniche. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 33. Aste elettroniche. |
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. | 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. |
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, puo' essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c),e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55. | 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. |
3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo o costo/efficacia. | 3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. |
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonchè, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di | 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un |
qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII. | sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. |
5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione | 5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. |
6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. | 6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 99 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. |
7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata ammissibile se e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136,che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi articoli 135 e 136 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 | 7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. |
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. | 8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. |
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. | 9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. |
10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi dell'articolo80, o dell'articolo 135, o dell'articolo 136,o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dell'articolo 83 | 10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedenti e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95 o dell’articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 99. |
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalita' di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. | 11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. |
12. L'invito e' corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 8 e 9. L'invito precisa, altresi', la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata | 12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. |
13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purche' previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. | 13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. |
14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o piu' delle seguenti modalita': a) alla data e all'ora preventivamente indicate; | 14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate; |
b) quando non ricevono piu' nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato e' stato raggiunto. | b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto. |
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. | 15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. |
16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica. | 16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati. |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 57. Cataloghi elettronici. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 34. Cataloghi elettronici. |
1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. | 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. |
2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. conformemente all'articolo 52. | 2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. |
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo. | 3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo. |
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. | 4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. |
5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate, ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali. | 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali. |
6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). | 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell’ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). |
ARTICOLO VIGENTE Articolo 53. Accesso agli atti e riservatezza. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 35. Accesso agli atti e riservatezza. |
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici | 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti |
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24 ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. | pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. |
2. Fatta salva la disciplina prevista dal a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; d) in relazione | 2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione; d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione; e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione. |
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. Cfr. comma 4 | 3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. |
4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. | Cfr. comma 3 |
5. Fatta salva la disciplina prevista | 4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: |
a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. | a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale. |
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di | 5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), e lettera b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 36. Norme procedimentali e processuali in tema di accesso. |
1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. | |
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. | |
3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a). | |
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. | |
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall’offerente ai sensi |
dell’articolo 35, comma 4, lettera a), l’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. | |
6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l’ente concedente può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento. | |
7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. | |
8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione. | |
9. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90. |
PARTE III
DELLA PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO VIGENTE Articolo 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici. | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti, | 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. |
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. | |
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori all'articolo 23, comma 5. | 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. |
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. | |
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni |
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. | |
6. Il programma dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. | 3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro. |
7. Il programma 4. | 4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. | |
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; | 6. Con l’allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell’effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività. |
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti (6); f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti | |
7. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPESS, d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. | |
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. | |
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3. |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto delle opere. |
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. | |
2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni. |
3. La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. | |
4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell’espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l’alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana. | |
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro 15 giorni dalla ricezione con l’indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l’ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole. | |
6. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma precedente, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. | |
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore o del Provveditorato interregionale, il progetto è trasmesso per la valutazione di impatto ambientale contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al |
comma 3. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico. | |
8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati la verifica preventiva dell’interesse archeologico e della VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l’esito dell’eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. | |
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14- quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di 10 giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. | |
10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e perfeziona l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici; ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comprende il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all’esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. | |
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall’ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, in ogni caso, a pena di decadenza, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria |
dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. | |
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. | |
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l’assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese. | |
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
ARTICOLO VIGENTE | ARTICOLO PROPOSTO |
Articolo 201. | Articolo 39. |
Strumenti di pianificazione e programmazione. | |
Programmazione e progettazione delle infrastrutture | |
strategiche e di preminente interesse nazionale. | |
1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale: a) piano generale dei trasporti e della logistica; b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. | Cfr. comma 1 |
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche le Commissioni parlamentari competenti. | 1. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. |
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) | 2. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l’indicazione: a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio- economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; d) del cronoprogramma di realizzazione. |
4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011 , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti. | |
5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011 . Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP. | 3. Gli interventi di cui al comma 2 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi. |
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità. | 4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri, istituisce un comitato speciale per l’esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo. |
5. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico- economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all’articolo 38, comma 10. | |
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. | |
[8. Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL.] | |
9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli-strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto coni competenti organi dell'Unione europea. | |
10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di |
fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario. | |
Articolo 202. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie. 1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. | |
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. | |
3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111 , di cui all'articolo 18, comma 1 , del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE. | |
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite: a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità; |
b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca. | |
5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. | Cfr. comma 6 |
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 , ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. | |
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b). | |
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti. | |
8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i |