RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO Clausole campione

RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO. 8.1 Collegamento con il Piano finanziario degli investimenti
RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO. Il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie per la produzione di energia idroelettrica negli impianti idroelettrici del Ritom è coerente con il secondo aggiornamento delle Linee direttive (del gennaio 2014) scheda 26 Energia e concretizza uno degli obiettivi basilari del Piano Energetico Cantonale valorizzando e ottimizzando il patrimonio derivante dalla risorsa acqua potenziando e ottimizzando la produzione di energia elettrica. L’approvazione del presente messaggio comporta l’accensione di un credito di 11.625 mio di franchi che sarà tuttavia considerato al di fuori della dotazione di PFI 2012-2015, in analogia ad altre partecipazioni amministrative, ritenuto che si tratta di un investimento in una partecipazione amministrativa che genera reddito per lo Stato. Il dividendo si orienterà ad una distribuzione minima percentuale dell’utile di bilancio (20% nella prima fase in quanto la società avrà già un certo indebitamento, per poi aumentare orientandosi ad un minimo pari al 75%). Con questa regola e con i dati attuali di Business plan (BP) per i primi 4-5 anni risulterebbe un dividendo pari a ca. 0.2% del capitale azionario (1+45.5 mio CHF) per poi passare in seguito a ca. il 2%. Il credito è stato inserito a piano finanziario degli investimenti 2012-2015, al di fuori della dotazione di PFI, nel Settore D “Capitali di dotazione” ed è collegato all’elemento WBS 000 00 0000 "Capitale di dotazione Ritom SA". Non vi saranno spese di gestione corrente. Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv 3 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986).
RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO. 6 5. CONCLUSIONI 7 🟑 🟑 🟑 🟑 🟑 1.0063 Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il decreto legislativo per la concessione di una fideiussione solidale di CHF 5'000'000.- a favore della costituenda società Mizar SA per l’acquisto dello stabile Mizar a Lugano, quale contributo cantonale alla realizzazione del progetto Lugano MedTech Center. L’acquisto dello stabile Mizar consentirà in particolare di ospitare sotto un unico tetto e in prossimità del campus USI i gruppi di ricerca e gli istituti attualmente insediati negli spazi della Fondazione per la ricerca cardiologica e la formazione e dell’Istituto Svizzero di Medicina Rigenerativa a Taverne e altre realtà dello stesso settore. Il progetto immobiliare, che sarà finanziato dalla Città di Lugano, dalla Fondazione Cardiocentro Ticino e dalla Banca dello Stato del Canton Ticino (in seguito BancaStato), costituisce un tassello importante per il potenziale rafforzamento della Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana (USI), la cui costituzione (nel frattempo già iniziata) è stata approvata il 24 novembre 2014 dal Parlamento. La realizzazione del Lugano MedTech Center è inoltre in linea con gli orientamenti strategici di politica economica sviluppati dal Cantone per il periodo 2016-2019. Questo decreto rappresenta la base legale per la concessione della fideiussione cantonale a favore di questo progetto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF).
RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO. Non vi sono particolari relazioni con le linee direttive e con il piano finanziario. Per completezza si segnala che un possibile impatto finanziario è legato all’eventuale esigenza di corrispondere l’ammontare garantito, a carico della gestione corrente. Si rileva come l’oggetto del presente messaggio non avrà impatti sul personale alle dipendente dello Stato e non vi saranno conseguenze finanziarie per i Comuni.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.