Rilascio della concessione Clausole campione

Rilascio della concessione. 1. La concessione di materiale viene disposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici sulla base delle disponibilità all’atto della richiesta, nel rispetto delle priorità, di cui al successivo articolo 33; 2. La risposta viene comunicata al richiedente in forma scritta, anche per le vie brevi, e comunque entro 10 giorni dalla data di protocollo della domanda. In forma scritta deve essere analogamente comunicato il rifiuto alla concessione, entro lo stesso termine, con espressa indicazione del motivo del diniego. 3. L’Associazione che abbia ottenuto la concessione del materiale richiesto, è tenuta a ritirare lo stesso a propria cura e spese dai locali presso i quali si trova riposto, e a riconsegnarlo presso gli stessi entro e non oltre tre (3) giorni dal termine dell’appuntamento per il quale è stato richiesto. 4. Nel caso di manifestazioni ed eventi patrocinati dal Comune, l’Associazione organizzatrice può richiedere il trasporto del materiale necessario al Comune stesso. Il Responsabile del Servizio competente provvede ad organizzare il trasporto del suddetto materiale se sussistono le condizioni per accogliere la richiesta; 5. Il materiale richiesto dovrà essere riconsegnato dall’Associazione che lo ha avuto in concessione nello stato originale nel quale lo ha ritirato, pena risarcimento secondo le modalità stabilite al successivo Art. 34.
Rilascio della concessione. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino: 1. l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura; 2. la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza; 3. il concessionario, i componenti la famiglia o famiglie e gli aventi titolo così come meglio evidenziato all'Art. 6, in favore dei quali è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione; 4. gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza; 5. il corrispettivo di concessione.
Rilascio della concessione. 1. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta ordinaria ed entro 15 (quindici) giorni per quelle d’urgenza, l’Ufficio competente manderà un invito al ritiro della concessione, nel quale saranno specificati: a) l’importo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini; b) l’importo della COSAP temporanea, se dovuta; c) le spese di istruttoria e sopralluogo di cui al successivo art. 17. 2. La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente presso l’Ufficio competente a seguito di comunicazione d’invito al ritiro. 3. Dalla data del ricevimento di tale invito, il richiedente avrà a disposizione trenta giorni per il ritiro; trascorso tale periodo la concessione perderà validità e sarà archiviata. 4. Contestualmente al ritiro della concessione il richiedente dovrà consegnare presso l’Ufficio competente, l’originale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure l’attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale infruttifero, pari all’importo di cui all’allegato “B”. 5. Nella concessione sono indicate le condizioni tecniche da rispettare nell’esecuzione dei lavori, la validità della stessa, stabilita in massimo mesi sei a decorrere dalla data di ritiro della concessione, nonché il tempo per l’occupazione temporanea del suolo pubblico e le relative somme da versare ed inoltre la quantificazione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa o del deposito cauzionale. In casi particolari sarà il responsabile dell’Ufficio preposto a stabilire le eventuali proroghe. I lavori devono avere inizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio degli stessi (salvo prescrizioni di termini più brevi). Nel termine indicato nel provvedimento autorizzativo e, comunque, non oltre 90 giorni dall’inizio dei lavori, salvo espressa proroga ovvero diverso termine stabilito nell’autorizzazione in rapporto alla complessità dell’intervento da effettuare. Fatto salvo il ripristino definitivo di cui all'art. 33 che dovrà avvenire comunque entro i successivi tre mesi. 6. qualora entro i termini prescritti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere una nuova autorizzazione. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato solo per l'insorgere di fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori. 7. Nel caso in cui l’inizio e il termine dei lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali (entro...
Rilascio della concessione. Entro il sessantesimo giorno dall’acquisizione del parere del CCR-VIA di cui sopra, fatta salva l’assenza di cause ostative, il Dirigente del Servizio Regionale “Risorse del Territorio e Attività Estrattive” procederà al rilascio del Provvedimento di Concessione di coltivazione del giacimento.
Rilascio della concessione. Art. 32 Tariffe
Rilascio della concessione. La concessione per l'uso di locali scolastici è rilasciata dal Dirigente Responsabile del Macrosettore Edilizia e Viabilità – Servizio Edilizia Scolastica, previo parere espresso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, artt. 33 e 50, ed è subordinata all'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento. Essa deve essere rilasciata mediante provvedimento espresso entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, fatte salve specifiche esigenze istruttorie, con conseguente interruzione del termine sopra indicato, che dovranno essere comunicate al richiedente. L‘eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere motivato.
Rilascio della concessione. 1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo, approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il Comune, da cui risultino: ⮚ l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura; ⮚ la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza; ⮚ il nome del concessionario e della persona (vivente o defunto), se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione; ⮚ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza; ⮚ il canone della concessione. 2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
Rilascio della concessione. 1. Ove non sussistano circostanze tali da determinare il diniego a sensi del successivo art. 39, la concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale: tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui al precedente art. 28. 2. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con le seguenti informazioni: a)dati identificativi del concessionario; b)quantità di acqua concessa;
Rilascio della concessione. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale: tale determinazione accede al disciplinare di cui al precedente art. 61. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Provincia, con le seguenti informazioni: a) dati identificativi del concessionario; b) identificazione dell’ area concessa; c) uso e durata della concessione; d) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
Rilascio della concessione. 1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99 e con i Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità. 2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19. 3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx-Romagna, con le seguenti informazioni: a) dati identificativi del concessionario; b) quantità di acqua concessa; c) luogo di presa e di eventuale restituzione; d) uso e durata della concessione; e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.