Antefatti Clausole campione

Antefatti. L’esperienza maturata in Ticino nel campo della ricerca sulle cellule staminali gode oggi della presenza qualificata dell’Istituto Svizzero di Medicina Rigenerativa (SIRM), Istituto fondato dalla Fondazione per la ricerca cardiologica e la formazione (FCRE) e dalla Fondazione Cardiocentro Ticino (FCCT). Il SIRM costituisce il primo istituto svizzero di ricerca interamente dedicato alla medicina rigenerativa e allo studio del potenziale rigenerativo del corpo umano, con l’intento di sviluppare cure e terapie di nuova generazione. Dal 2013, anno di fondazione del SIRM, l’Istituto ha conosciuto uno sviluppo importante e oggi non trova più nei laboratori occupati a Taverne gli spazi necessari per una sua ulteriore crescita e permettere alle aziende e agli enti di pubblica utilità che già collaborano con l’Istituto di potersi insediare e rafforzare le attività in comune. Nel Rapporto commissionale sul messaggio n. 6920 del 12 marzo 2014, che poneva le condizioni-quadro per l’istituzione di una nuova Facoltà di scienze biomediche e la creazione di una scuola di Master in medicina umana presso l’USI, veniva auspicato l'avvicinamento del SIRM all'USI nella forma dell'affiliazione o dell'associazione. Il messaggio 6920 menzionava in effetti la possibilità di integrazione futura di ulteriori istituti oltre al già affiliato IRB e all'affiliando IOR, sottolineando però le condizioni alle quali i nuovi istituti da integrare avrebbero dovuto sottostare. Si richiama in questa sede il fatto che per raggiungere tali obiettivi il SIRM dovrà assumere in futuro i contorni di un’istituzione di ricerca più tradizionale, concentrando le proprie attività sulla ricerca che sia in grado di gareggiare per l'ottenimento di fondi competitivi a livello internazionale. Questa premessa è fondamentale per essere in grado di raggiungere i requisiti essenziali per un'affiliazione all’USI, ovvero superare un audit di peer review e ottenere il riconoscimento della Confederazione di cui all’art. 15 della Legge federale sulla promozione della ricerca e l'innovazione del 14 dicembre 2012. Per concentrarsi su tali obiettivi il SIRM dovrà abbandonare le funzioni attualmente dedicate all’offerta di spazi, infrastrutture e servizi per altre istituzioni di ricerca e il suo insediamento nei nuovi laboratori faciliterà certamente questa evoluzione. Le attività che non saranno più direttamente gestite dal SIRM verranno riprese e ampliate in una nuova fondazione espressamente dedicata a questo scopo (fon...

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  • Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx

  • FATTO Con ricorso del 24 giugno 2016 il ricorrente lamentava che l’intermediario non avesse dato seguito ad un accordo di rinegoziazione, nonostante l’esistenza di tutte le condizioni e chiedeva all’Arbitro di riconoscere valido ed efficace detto accordo. Xxxxxxx, infatti, il ricorrente di essere contitolare, insieme al coniuge, di un finanziamento contratto con l’intermediario per l’acquisto della prima casa e di aver presentato, in data 9.10.2015, richiesta per la rinegoziazione del mutuo. Narrava ancora il ricorrente che tale richiesta veniva accolta dalla banca, che invitava i clienti a sottoscrivere l’accordo, effettivamente sottoscritto in data 6.11.2015 e inviato all’intermediario. Il ricorrente riferiva, tuttavia, che successivamente veniva contattato dall’intermediario al fine di sottoscrivere una nuova richiesta di rinegoziazione, non essendo la prima andata a buon fine per incompletezza della documentazione, benché i ricorrenti avessero provveduto ad inviare la documentazione mancante; A seguito della nuova richiesta, l’intermediario rifiutava di dar corso alla rinegoziazione, con la seguente motivazione: “manca la scelta di rinegoziazione”. Lamentava, dunque il ricorrente che il comportamento dell’intermediario si è dimostrato in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede. L’intermediario resiste alla domanda, sostenendo che la richiesta di rinegoziazione del 9.10.2015 veniva presa in carico dalla banca, che faceva avere ai richiedenti l’istanza che avrebbero dovuto sottoscrivere ed inviare alla banca, secondo le modalità ivi precisate; i clienti, tuttavia, non procedevano all’invio secondo le modalità impartite: in particolare, nel plico inviato mancavano i documenti d’identità e i codici fiscali, con l’apposizione di “visto l’originale” e timbro da parte dell’ufficio postale, benché nell’accettazione della proposta di rinegoziazione che i clienti avrebbero dovuto restituire sottoscritta era chiaramente indicato che essi avrebbero dovuto “firmare…su ogni foglio presso l’Ufficio/Sportello che gestisce l’operazione di mutuo”; L’intermediario era pertanto costretto a rigettare la richiesta di rinegoziazione. Successivamente, in data 4 febbraio 2016, i ricorrenti presentavano una nuova richiesta, in cui tuttavia non era selezionata alcuna opzione in merito al tipo di rinegoziazione. Conseguentemente, detta richiesta era rigettata. In data 17 febbraio 2016 perveniva, infine, un’ulteriore richiesta, finalmente completa, ma anche tale domanda, alla luce delle politiche di credito e ai parametri di valutazione vigenti in quel momento, veniva rigettata. In diritto l’intermediario affermava che, al di fuori di particolari ipotesi normative o accordi con le associazioni di categoria, gli intermediari godono di piena autonomia di giudizio in merito alle determinazioni riguardanti la concessione del credito, sottolineando peraltro che per ben due volte su tre gli ostacoli che hanno condotto al rigetto della richiesta erano imputabili a colpa del ricorrente Quanto alla richiesta risarcitoria, l’intermediario deduceva che il ricorrente non ha allegato alcuna prova dei danni asseritamente subiti, venendo meno all’onere di cui all’art. 2697 c.c..

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • CAMPIONATURA Gli Operatori Economici concorrenti non devono presentare campionatura. Qualora i Tecnici esperti, designati dal Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di conformità delle offerte, ne ravvisassero la necessità, gli Operatori Economici concorrenti dovranno essere disponibili a fornire prodotti-campioni, su indicazione dei Tecnici stessi, entro 10 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione. Ciascuna campionatura presentata, gratuita, nella confezione e con l’etichettatura dei prodotti in vendita, nelle quantità che saranno specificate nella richiesta, dovrà essere contraddistinta dal numero progressivo del lotto/sublotto e, in caso di lotti con più prodotti, il riferimento del singolo prodotto cui si riferisce. Se richiesta specifica campionatura, le offerte economiche riferite a prodotti per i quali la stessa non è pervenuta, non verranno prese in considerazione. Il collo contenente la campionatura deve riportare all’esterno la dicitura: “CAMPIONATURA: GARA PER LA FORNITURA DI SONDE MOLECOLARI PER IL LABORATORIO DI CITOGENETICA LOTTO N. La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in cui saranno riportati i seguenti dati: • nome commerciale e descrizione del campione; • codice articolo delle Ditte Concorrenti e di quelle produttrici se diverse; • quantità di pezzi acclusi. La campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine perentorio che sarà precisato dalla Commissione dei Tecnici esperti, a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente presso il Magazzino merci dell’ex Ospedale Psichiatrico – Xxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX Tutti i campioni devono, qualora richiesti, necessariamente corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici (Busta B) consegnati dall’Operatore Economico Concorrente in sede di gara.

  • Prodotti La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia A e del quantitativo massimo di n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia B, con le caratteristiche, le opzioni, nonché i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. Il predetto quantitativo massimo rappresenta il numero delle apparecchiature che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione, così come descritta al par. 2.2.1. L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura: a) il numero delle apparecchiature richieste; b) gli eventuali Dispositivi Opzionali; c) la durata contrattuale; d) la produttività / il numero di copie incluse nel canone; e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura. Si precisa che Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1. La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) la scheda tecnica di sicurezza del toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; h) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente:

  • Ritardo nei pagamenti In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.