Common use of Relazione della performance Clause in Contracts

Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Direttore di Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizione. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze alla sezione “Attività di rilievo”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultati”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno di ciascuna area funzionale, destinando a tale scopo le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 85, comma 2, sesta alinea, e comma 4, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsti agli articoli 82 e 83, commi 3 e 4, del citato CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personale. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le procedure di sviluppo economico sono orientate ad accrescere la produttività del personale e, di conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre che nell’ex Agenzia delle dogane e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In sede di contrattazione integrativa sono stati, in particolare, definiti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata e i titoli di studio e culturali posseduti. Si sottolinea, in particolare, che la valutazione dell’esperienza professionale non è condotta in relazione alla mera “anzianità di servizio”, dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e Direttore Generale delle finanze Finanze e dal Direttore di Agenziadell’Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia Il rapporto relativo all’anno 2015 è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionestato sottoscritto l’8 novembre 2016. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze dell’Agenzia alla sezione “Attività di rilievoAmministrazione trasparente”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiPerformance”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme All’articolo 1, è stata convenuta un’integrazione al finanziamento degli istituti dell’ordinamento professionale limitatamente agli incarichi di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 responsabilità secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto per un importo di € 182.705,71 e comunque per un valore pro capite non superiore a € 1.450,00. Si è inteso compensare per il 28 maggio 2004periodo di effettivo servizio le responsabilità di ordinaria gestione assunte dai funzionari chiave a supporto della direzione interinale degli uffici. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017All’articolo 2, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno di ciascuna area funzionale, destinando a tale scopo le risorse aventi carattere di certezza del cosiddetto “budget d’ufficio” riferito alle indennità e stabilità, secondo quanto previsto dall’articolo agli istituti previsti all’articolo 85, comma 2, sesta alinea, e comma 4, del CCNL del comparto Agenzie fiscalidi comparto. All’articolo Al comma 1, punto 1tenuto conto delle utilizzazioni già convenute con l’accordo preliminare 28 novembre 2016, è, in particolare, finanziata la parte residua dell’indennità di disagio per un importo ulteriore di L’indennità di disagio è stata individuata la somma riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici che presentano particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori) ovvero sono caratterizzate dalla scarsità o assenza di euro 5.150.000,00 mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per finanziare il personale impiegato presso gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia uffici situati presso le sedi disagiate dell’allora Dipartimento delle dogane e dei monopolidelle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario comunitario di servizio degli uffici doganali posti in località caratterizzate da difficili contesti ambientali e logistici. Al comma 2, previsti agli articoli 82 e 83, commi 3 e 4, del citato CCNL viene finanziato il budget di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 sede per un importo complessivo di circa 15 milioni € 3.250.000,00 (pari a quello dell’accordo relativo alla precedente annualità), importo destinato alla contrattazione decentrata di europosto di lavoro e utilizzato per finanziare la reperibilità e le attività particolarmente gravose. Nell’ambito della somma complessiva sono compresi stanziamenti specificamente destinati a finanziare le attività gravose assolte dal personale dell’Ufficio delle dogane di Gioia Tauro e delle Sezioni operative territoriali di Ponte Chiasso e Passo del Foscagno. All’articolo 3, tenuto conto dell’importo di € 18.013.402,37 già stanziato nell’accordo del 28 novembre 2016, è stato convenuto un numero ulteriore finanziamento del premio di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione performance organizzativa e di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personale. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, d’ufficio per un importo corrispondentepari a € 10.525.833,60. Si tratta di un istituto funzionale a riconoscere e compensare il contributo assicurato dal personale al raggiungimento degli obiettivi incentivati individuati annualmente nella Convenzione sottoscritta tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017come ripartiti pro quota tra tutti gli uffici dell’Agenzia. A seguireNella seguente tabella, è riportata la tabella che espone il numero sono riportati, al livello di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le procedure di sviluppo economico sono orientate ad accrescere la produttività del personale e, di conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione Agenzia nel suo complesso, attraverso la valutazione gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti nell’anno 2015. L’ammontare del diverso premio riconosciuto al personale è determinato in misura differenziata e tiene conto: ✓ del grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun centro di responsabilità, come rilevato nell’ambito del profilo sistema controllo di appartenenzagestione attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato. Tale grado indicatore corrisponde al punteggio ottenuto dalla divisione tra il risultato complessivo ottenuto e quello previsto; ✓ di abilità professionale un coefficiente di professionalità per area funzionale (uguale per la prima e per la seconda area; ✓ delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Per le Direzioni periferiche l’indicatore sintetico di risultato corrisponde alla media dell’indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell’Agenzia. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia e, quindi, promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio, il compenso è valutato sulla base dei titoli culturali erogato: ✓ in misura pari a zero per risultati inferiori al 60%; ✓ in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%. Inoltre, nel caso di risultati superiori al 100% è previsto un bonus aggiuntivo del 10% rispetto al valore dell’indicatore sintetico di risultato. Il sistema di consuntivazione ha consentito di rilevare risultati che passano da un valore minimo di 1,02 a un valore massimo di 1,12. La maggior parte degli uffici raggiunge tutti gli obiettivi specificamente assegnati: tali risultati si conseguono anche grazie a un sistema di controllo di gestione progettato per garantire la completa ed esatta realizzazione degli obiettivi assegnati, attraverso il monitoraggio concomitante alla gestione e professionali posseduti l’eventuale messa in atto di interventi correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di periodo assegnati. Il coefficiente di professionalità è destinato poi a riconoscere la diversa responsabilità connessa con le mansioni svolte nell’ambito di ciascuna delle tre aree funzionali, ed è articolato nei seguenti valori: ✓ 1,25 per la prima area e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre che nell’ex Agenzia delle dogane e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In sede di contrattazione integrativa sono stati, in particolare, definiti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata e i titoli di studio e culturali posseduti. Si sottolinea, in particolare, che per la valutazione dell’esperienza professionale non è condotta in relazione alla mera “anzianità di servizio”, dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche seconda area; ✓ 1,50 per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010terza area.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e Direttore Generale delle finanze Finanze e dal Direttore di Agenziadell’Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del Il rapporto relativa relativo all’anno 2017 in fase di definizioneè stato sottoscritto il 17 luglio 2018. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze dell’Agenzia alla sezione “Attività di rilievoAmministrazione trasparente”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiPerformance”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge All’articolo 1, è stato convenuto il finanziamento degli istituti dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea, quinta e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 sesta alinea, comma 4 e comma 6, del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al dell’allora comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi Si tratta di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito istituti interamente finanziati con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno di ciascuna area funzionale, destinando a tale scopo le risorse aventi carattere di certezza e stabilità. Al comma 1, è in particolare finanziata la stabilizzazione dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo quanto previsto dall’articolo 85comma, comma 2, sesta alinea, e comma 4lettera c), del CCNL del comparto Agenzie fiscali28 maggio 2004, in relazione al personale in servizio nell’anno 2017, per un importo pari a € 8.483.221,00. All’articolo 1Al comma 2, punto 1sono finanziati, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 tenendo conto delle cessazioni intervenute, i passaggi economici all’interno delle aree previsti agli articoli 82, 83 e 100 del CCNL del 28 maggio 2004, e le qualifiche super del precedente sistema classificatorio, per finanziare gli un importo complessivo pari a € 39.166.906,00. Gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsti agli articoli 82 e 83, commi 3 e 4, del citato CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Funzioni centralisono tutti già convenuti in accordi precedenti. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personale. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le Le procedure di sviluppo economico sono state orientate ad accrescere la produttività del personale e, di come conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è stato valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia nell’amministrazione. L’importo stanziato comprende la somma di 8 milioni di euro destinata a finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree di cui agli accordi sottoscritti il 28 novembre e il 15 dicembre 2016, aventi decorrenza 1° gennaio 2017 per effetto della approvazione nel medesimo anno delle relative graduatorie di merito in relazione a quanto rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota n. 45837 del 7 agosto 2017 per l’Area dogane e con la nota n. 57199 dell’11 ottobre 2017 per l’Area monopoli. Nell’esprimere parere favorevole in ordine all’ulteriore corso dei suddetti protocolli d’intesa, il medesimo Dipartimento – in linea con quanto fatto osservare dalla Ragioneria generale dello Stato-IGOP – ha sottolineato come le progressioni economiche debbano decorrere dal 1° gennaio dell’anno di approvazione delle relative graduatorie di merito. L’importo stanziato non comprende invece la somma di € 5.150.000,00 prevista per gli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2017 con l’accordo del 15 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018 in relazione a quanto rilevato con nota n. 58878 del 3 settembre 2018 dai medesimi Organi di controllo esterno, ovvero che “le progressioni economiche decorrono dal 1° gennaio dell’anno di approvazione delle graduatorie a conclusione delle procedure selettive …”. Tale importo è stato quindi destinato ad altri utilizzi. Al comma 3, sono finanziate le posizioni organizzative di cui agli articoli 26 e seguenti del CCNL del 28 maggio 2004 attivate per il personale doganale dall’allora Agenzia delle dogane. Le disposizioni contrattuali prevedono, tra l’altro, una soglia del 2% della dotazione organica del personale di terza area (il numero di posizioni attivate corrisponde, per l’anno 2017, a un valore che non raggiunge neppure l’uno per cento della dotazione di terza area – circa 64/6.990), e una retribuzione annuale di posizione individuabile in un importo variabile da un valore minimo di € 8.000 a un valore massimo di € 9.000. Per la parte eccedente l’importo di € 2.500, la copertura della retribuzione di posizione è assicurata dall’Agenzia con oneri a proprio carico. Si tratta delle posizioni di Coordinatore di direzione espressamente previste con la determinazione direttoriale organizzativa n. 27804 del 9 ottobre 2010, e successive modifiche e integrazioni, presso le Direzioni regionali e interregionali delle dogane e con la determinazione direttoriale organizzativa n. 18760 del 6 novembre 2013 presso la Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento nel cui ambito sono attivate anche le posizioni del Coordinatore di distretto. Sono state poi previste le figure dei monopoliCoordinatori dei laboratori chimici, oltre dei Coordinatori delle Aree interne alle Direzioni interregionali delle dogane con due sedi (nella sede ove non è stabilmente presente il dirigente dell’Ufficio) e dei Coordinatori delle Aree gestione del tributo (ex Ricevitori) per gli Uffici delle dogane di maggiore complessità (ovvero con una graduazione che nell’ex li colloca al primo e al secondo livello retributivo). L’importo complessivo a carico del Fondo 2017 è pari a € 240.000,00. Fino a un massimo di due posizioni organizzative sono state poi attivate presso gli uffici centrali per la gestione di progetti/servizi di elevata rilevanza e delicatezza. Al comma 4, sono finanziati gli incarichi di responsabilità di cui all’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL del 28 maggio 2004 individuati per il personale doganale dall’allora Agenzia delle dogane e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli i cui compensi sono stati definiti con l’accordo del 7 dicembre 2011 per un importo complessivo pari a € 1.912.300,00. La misura del compenso annuo per ciascun incarico varia da un valore minimo di Stato€ 1.500,00 a un valore massimo di € 4.000,00, da corrispondere per 13 mensilità, ed è graduata in relazione al livello di complessità e responsabilità connesso alla funzione assegnata. In Si compensano, in particolare, le responsabilità collegate ai compiti di coordinamento delle aree interne agli Uffici delle dogane, ai compiti di direzione delle Sezioni operative territoriale (strutture nucleari degli Uffici delle dogane) e alle prevalenti funzioni di audit di processo assolte dal personale in servizio presso le Aree interne alle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale delle dogane, nonché ai particolari compiti di responsabilità accuditi nell’ambito degli uffici centrali delle dogane. All’articolo 2, è stato convenuto il finanziamento del cosiddetto “budget d’ufficio” riferito alle indennità e agli istituti destinati a “finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate nell’apposito capitolo siano esaurite” nonché a compensare “l’esercizio di compiti che comportano … rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza” previsti all’articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto. Al comma 1, sono, in particolare, finanziate per un importo complessivo di € 4.200.000,00, le cosiddette “indennità previste per legge per il personale dell’allora Agenzia delle dogane” ovvero le indennità di confine e di disagio (solo per il primo semestre), di area metropolitana, di rischio e per centralinisti non vedenti. L’indennità di confine è stata in allora prevista per il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette dall’articolo 6, della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e riconosciuta in sede di contrattazione integrativa sono statial personale in servizio presso gli aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa, i porti definiti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale nonché i porti situati in isole poste ad almeno 10 miglia marine dalla costa (articolo 12, comma 3 del TULD approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e gli uffici doganali posti sul confine terrestre nazionale. L’indennità di disagio è riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici ubicati in particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori, altro), in località caratterizzate dalla scarsità o assenza di mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per il personale impiegato presso gli uffici situati presso le sedi disagiate dell’allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario unionale di servizio degli uffici doganali posti in località contraddistinte da difficili contesti ambientali e logistici. L’indennità di rischio è riconosciuta ai dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, correlate all’attività lavorativa, o a condizioni ambientali della sede di servizio, ai sensi della tabella “A” allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Si tratta, in prevalenza, del personale addetto alle analisi chimiche e merceologiche, esposto all’uso di reagenti e sostanze potenzialmente nocive o pericolose, e degli addetti alla guida di automezzi. Con riguardo poi all’indennità di mansione per centralinisti non vedenti introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, si segnala il parere dell’ARAN (V6.24) che ha chiarito che, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale disposizione deve ritenersi ancora valida ed efficace, non essendo interessata dalla disapplicazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Al comma 2, è stato convenuto il finanziamento delle “indennità per il personale dell’allora Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato” per la somma di € 325.000,00, comprensiva dell’importo di € 125.000,00 diretto a finanziare le specifiche indennità previste con l’accordo del 28 giugno 2018 in relazione alle attività svolte in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco. In tale ambito, vengono compensati l’esercizio di compiti che comportano per il personale particolari disagi, rischi e responsabilità ai sensi dell’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto. Al comma 3, in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL del 28 maggio 2004, viene finanziato lo straordinario per un importo complessivo pari a € 16.375.000,00, comprensivo della somma di € 175.000,00 impiegata per i servizi resi in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco, di cui all’accordo del 28 giugno 2018, necessario in larga prevalenza per garantire l’orario prolungato di servizio degli Uffici doganali previsto dalla normativa unionale e nazionale che impone di garantire l’apertura degli Uffici doganali secondo le esigenze degli operatori e, comunque, almeno secondo orari articolati come di seguito specificato: ✓ presso le dogane terrestri interne, dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato, e fino alle ore 24:00 per determinati servizi (sdoganamento fuori circuito, procedure domiciliate e altro); ✓ nelle 24 ore giornaliere, presso le dogane terrestri di confine e presso i varchi doganali (porti e aeroporti). Al comma 4, in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL del 28 maggio 2004, viene finanziato poi, per un importo pari a € 5.200.000,00 l’istituto della turnazione che, insieme allo straordinario, consente di garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero presso gli Uffici operativi dell’Agenzia e, in particolare, definiti criteri oggettivi presso i varchi doganali (porti, aeroporti e dogane di valutazione che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata confine terrestre, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari unionali e i titoli nazionali). All’articolo 3, è stato convenuto il finanziamento del “premio di studio performance organizzativa e culturali posseduti. Si sottolineadi produttività d’ufficio”, in particolareper un importo pari a € 14.881.233,72, che la valutazione dell’esperienza professionale non è condotta in relazione alla mera “anzianità di servizio”, riconosce il contributo assicurato dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT personale al raggiungimento degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente obiettivi della struttura di Mediazionespecifica appartenenza. Tale importo comprende le risorse destinate con l’accordo del 15 dicembre 2017 a finanziare le progressioni economiche per il personale dell’ex Agenzia delle dogane, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AMper un importo di € 5.150.000,00, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altronon più utilizzabili per l’anno 2017 secondo quanto rilevato dagli Organi di controllo esterno in fase di certificazione (pag. 5). Allo scopo Il premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di consentire raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun “centro di responsabilità” individuato dal sistema di consuntivazione (indicatore sintetico di risultato) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Per le strutture di coordinamento centrali e regionali, l’indicatore sintetico di risultato è così determinato: − per le Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale delle dogane dalla media dell’indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione; − per le strutture centrali dell’Area dogane dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi doganali; − per le strutture centrali dell’Area monopoli dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dei monopoli. Al fine di premiare e compensare le migliori performance e, nel contempo, assicurare una rigorosa individuazione più ampia differenziazione retributiva, l’indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di retribuzione di seguito indicate: − in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%; − in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%. Inoltre, nel caso di risultati superiori al 100% è previsto un bonus aggiuntivo del 10% rispetto al valore dell’indicatore sintetico di risultato. Il sistema di consuntivazione ha consentito di rilevare risultati molto differenziati (valore massimo 1,14). La maggior parte degli incarichi valutabili ne sono stati precisati uffici raggiunge comunque tutti gli ambitiobiettivi specificamente assegnati: tali risultati si conseguono anche grazie a un sistema di controllo di gestione progettato per garantire la completa ed esatta realizzazione degli obiettivi assegnati, prevedendo attraverso il monitoraggio concomitante alla gestione e l’eventuale messa a punto degli interventi correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di periodo assegnati. Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nella aree funzionali, è articolato nei seguenti valori: − 1,25 per la prima e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010la seconda area; − 1,50 per la terza area.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Direttore di Agenzia. La relazione sui risultati Il rapporto relativo all’anno 2014 è stato sottoscritto dal Capo del Dipartimento delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionedata 7 agosto 2015. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze alla ala sezione “Attività di rilievo”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultati”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. All’articolo 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno degli istituti dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea (limitatamente agli incarichi di ciascuna area funzionaleresponsabilità), destinando a tale scopo quinta e sesta alinea, comma 4 e comma 6, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. Si tratta di istituti interamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità. Al comma 1, è in particolare finanziata la stabilizzazione dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo quanto previsto dall’articolo 85comma, lettera c), del CCNL di comparto, in relazione al personale in servizio nell’anno 2014, per un importo pari a € 7.128.655,76. Al comma 2, sesta alineasono finanziati, e comma 4tenendo conto delle cessazioni intervenute fino all’anno 2013, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia dell’allora Agenzia delle dogane e dei monopolidogane, previsti agli articoli 82 82, 83 e 83, commi 3 e 4, 100 del citato vigente CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL e le qualifiche super del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 precedente sistema classificatorio, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni€ 25.955.840,23. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli Gli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personalesono tutti già convenuti in accordi precedenti. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le Le procedure di sviluppo economico sono state orientate ad accrescere la produttività del personale e, di come conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è stato valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia nell’allora Agenzia delle dogane. Al comma 3, sono finanziate le posizioni organizzative di cui agli articoli 26 e seguenti del CCNL di comparto che prevede, tra l’altro, una soglia del 2% della dotazione organica del personale di terza area (il numero di posizioni previste corrisponde, per l’anno 2014, a un valore di poco inferiore all’1%), e una retribuzione annuale di posizione individuabile in un importo variabile da un valore minimo di € 2.500 a un valore massimo di € 9.000. Per la parte eccedente l’importo di € 2.500, la copertura della retribuzione di posizione è assicurata dall’Agenzia con oneri a proprio carico. Si tratta delle posizioni di Coordinatore di direzione espressamente previste con la determinazione direttoriale organizzativa n. 27804 del 9 ottobre 2010 presso le Direzioni regionali e interregionali e con la determinazione direttoriale organizzativa n. 26619 del 28 settembre 2010 presso le Direzioni provinciali delle dogane all’esito della complessiva attivazione, dal 1° gennaio 2011, del nuovo assetto organizzativo territoriale, progettato nel rispetto degli obiettivi di riordino delle dotazioni organiche recati dall’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008). Sono state previste poi le figure dei Coordinatori dei laboratori chimici, dei Coordinatori delle Aree interne alle Direzioni interregionali con due sedi (nella sede ove non è stabilmente presente il dirigente dell’Ufficio) e dei Coordinatori delle Aree gestione del tributo (ex Ricevitori) per gli Uffici delle dogane di maggiore rilevanza (con graduazione al secondo e al terzo livello retributivo). L’importo complessivo a carico del Fondo 2014 è pari a € 73.500,00. Al comma 4, sono finanziati gli incarichi di responsabilità già individuati in applicazione dell’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto, i cui compensi sono stati negoziati con l’accordo del 7 dicembre 2011 per un importo complessivo pari a € 1.912.300,00. La misura del compenso annuo varia da un valore minimo di € 1.500,00 a un valore massimo di € 4.000,00, da corrispondere per 13 mensilità, in relazione al grado di complessità e responsabilità connesso alla funzione assegnata. Si compensano, in particolare, le responsabilità collegate ai compiti di coordinamento delle aree interne agli Uffici delle dogane, ai compiti di direzione delle Sezioni operative territoriale (strutture nucleari degli Uffici delle dogane) e alle prevalenti funzioni di audit di processo assolte dal personale in servizio presso le Aree interne alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali delle dogane, nonché ai particolari compiti di responsabilità accuditi nell’ambito degli uffici centrali. All’articolo 2, è stato convenuto il finanziamento del cosiddetto “budget d’ufficio”, riferito alle indennità e agli istituti destinati a “finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate nell’apposito capitolo siano esaurite” nonché a compensare “l’esercizio di compiti che comportano … rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza” previsti all’articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto. Al comma 1, sono, in particolare, finanziate per un importo complessivo di € 4.200.000,00, le cosiddette “indennità previste per legge” ovvero le indennità di confine e di disagio (solo per il primo semestre), di area metropolitana, di rischio e per centralinisti non vedenti. L’indennità di confine è stata in allora prevista per il Dipartimento delle dogane e dei monopolidelle imposte indirette dall’articolo 6, oltre che nell’ex Agenzia delle dogane della legge 21 dicembre 78, n. 852, e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In riconosciuta in sede di contrattazione integrativa al personale in servizio presso gli aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa, i porti definiti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale nonché i porti situati in isole poste ad almeno 10 miglia marine dalla costa (articolo 12, comma 3 del TULD approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e gli uffici doganali posti sul confine terrestre nazionale. L’indennità di disagio è riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici che presentano particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori) ovvero sono staticaratterizzate dalla scarsità o assenza di mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per il personale impiegato presso gli uffici situati presso le sedi disagiate dell’allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario comunitario di servizio degli uffici doganali posti in località caratterizzate da difficili contesti ambientali e logistici. L’indennità di rischio è riconosciuta ai dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, correlate all’attività lavorativa, o a condizioni ambientali della sede di servizio, ai sensi della tabella “A” allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Si tratta, in estrema sintesi, del personale addetto alle analisi chimiche e merceologiche, esposto all’uso di reagenti e sostanze potenzialmente nocive o pericolose e degli addetti alla guida di automezzi. Con riguardo poi all’indennità di mansione per centralinisti non vedenti introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, si segnala il parere dell’ARAN (V6.24) che ha chiarito che, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale disposizione deve ritenersi ancora valida ed efficace, non essendo interessata dalla disapplicazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Al comma 2, viene finanziato lo straordinario per un importo complessivo pari a € 16.200.000,00 necessario a garantire l’orario prolungato di servizio degli Uffici doganali previsto dalla normativa comunitaria che impone di garantire l’apertura degli Uffici doganali secondo orari articolati come di seguito specificato: ✓ presso le dogane terrestri interne, almeno dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato, e fino alle ore 24:00 per determinati servizi (sdoganamento fuori circuito, procedure domiciliate e altro); ✓ nelle 24 ore giornaliere, presso le dogane terrestri di confine e presso i varchi doganali (porti e aeroporti). Al comma 3, viene finanziato poi l’istituto della turnazione che, insieme allo straordinario, consente di garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero presso gli Uffici operativi dell’Agenzia e, in particolare, definiti criteri oggettivi presso i varchi doganali (porti, aeroporti e dogane di valutazione che prendono confine, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunitarie) in considerazione l’esperienza professionale maturata applicazione dell’articolo 34 del CCNL di comparto per un importo complessivo di € 5.265.523,91. Le relative indennità corrispondono quasi integralmente a quelle in allora stabilite dalla legge 13 luglio 1984, n. 302 recante “Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria”. L’orario di lavoro non è più oggetto di contrattazione e si conviene in sede di accordo annuale integrativo sulla utilizzazione del Fondo soltanto il finanziamento degli istituti dello straordinario e della turnazione in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL sottoscritto il 28 maggio 2004. All’articolo 3, è stato convenuto infine il finanziamento del premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio, per un importo pari a € 13.391.368,36. Si tratta di un istituto funzionale a riconoscere e compensare il contributo assicurato dal personale al raggiungimento degli obiettivi incentivati individuati annualmente nella Convenzione sottoscritta tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’economia e delle finanze, come ripartiti pro quota tra tutti gli uffici dell’Agenzia. Nella seguente tabella, sono riportati, al livello di Agenzia nel suo complesso, gli obiettivi assegnati e i titoli risultati conseguiti nell’anno 2014. L’ammontare del premio riconosciuto al personale è determinato in misura differenziata e tiene conto: ✓ del grado di studio raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun centro di responsabilità, come rilevato nell’ambito del sistema controllo di gestione attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato. Tale indicatore corrisponde al punteggio ottenuto dalla divisione tra il risultato complessivo ottenuto e culturali possedutiquello previsto; ✓ di un coefficiente di professionalità per area funzionale; ✓ delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Si sottolineaPer le Direzioni periferiche l’indicatore sintetico di risultato corrisponde alla media dell’indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell’Agenzia. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia e, quindi, promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio, il compenso è erogato: ✓ in particolaremisura pari a zero per risultati inferiori al 60%; ✓ in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%. Inoltre, nel caso di risultati superiori al 100% è previsto un bonus aggiuntivo del 10% rispetto al valore dell’indicatore sintetico di risultato. Il sistema di consuntivazione ha consentito di rilevare risultati che passano da un valore minimo di 0,72 a un valore massimo di 1,15. La maggior parte degli uffici raggiunge tutti gli obiettivi specificamente assegnati: tali risultati si conseguono anche grazie a un sistema di controllo di gestione progettato per garantire la valutazione dell’esperienza professionale non completa ed esatta realizzazione degli obiettivi assegnati, attraverso il monitoraggio concomitante alla gestione e l’eventuale messa in atto di interventi correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di periodo assegnati. Il coefficiente di professionalità è condotta in relazione alla mera “anzianità destinato poi a riconoscere la diversa responsabilità connessa con le mansioni svolte nell’ambito di servizio”ciascuna delle tre aree funzionali, dal momento che vengono prese in considerazione le reali ed è articolato nei seguenti valori: ✓ 1,00 per la prima area; ✓ 1,25 per la seconda area; ✓ 1,50 per la terza area. Il coefficiente unico per area è coerente con i principi normativi e contrattuali tesi ad affermare l’equivalenza delle mansioni e livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento all’interno di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010ciascuna area funzionale.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Direttore di Agenzia. La relazione sui risultati Il rapporto relativo all’anno 2013 è stato sottoscritto dal Capo del Dipartimento delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionedata 6 ottobre 2014. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze alla sezione “Attività di rilievoMissione”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiControllo”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. All’articolo 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici del cosiddetto “budget d’ufficio”, riferito alle indennità e agli istituti destinati a “finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate nell’apposito capitolo siano esaurite” nonché a compensare “l’esercizio di compiti che comportano … rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza” previsti all’articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto. Al comma 1, tenuto conto delle utilizzazioni già convenute con l’accordo del 2 dicembre 2014, è finanziata la quota residua (per un valore del 50 per cento) dell’indennità di disagio per un importo di € 2.580.000,00. Si tratta quindi di una quota ulteriore rispetto a quella già stanziata nell’accordo stralcio del 2 dicembre 2014. L’indennità di disagio è riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici che presentano particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori) ovvero sono caratterizzate dalla scarsità o assenza di mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per il personale impiegato presso le gli uffici situati presso le sedi disagiate e di confine dell’allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario comunitario di servizio degli uffici doganali. Al comma 2, è poi finanziato il budget di sede per un importo di € 3.250.000,00 (pari a quello dell’accordo relativo alla precedente annualità), importo destinato alla contrattazione decentrata di posto di lavoro e utilizzato per finanziare la reperibilità e le attività particolarmente gravose. Nell’ambito della somma complessiva sono compresi stanziamenti specificamente destinati a finanziare le attività particolarmente gravose assolte dall’Ufficio delle dogane di Gioia Tauro e dalle Sezioni operative territoriali di Ponte Chiasso e Passo del Foscagno. All’articolo 2, tenuto conto dell’importo di € 14.581.456,04 già stanziato nell’accordo del 2 dicembre 2014, è stato convenuto un ulteriore finanziamento del premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio, per un importo pari a € 4.385.331,48. Si tratta di un istituto funzionale a riconoscere e compensare il contributo assicurato dal personale al raggiungimento degli obiettivi incentivati individuati annualmente nella Convenzione sottoscritta tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’economia e delle finanze, come ripartiti pro quota tra tutti gli uffici dell’Agenzia. Nella seguente tabella, sono riportati, al livello di Agenzia nel suo complesso, gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti nell’anno 2013. L’ammontare del premio riconosciuto al personale è determinato in misura differenziata e tiene conto: ✓ del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun centro di responsabilità, come rilevato nell’ambito del sistema controllo di gestione attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato. Tale indicatore corrisponde al punteggio ottenuto dalla divisione tra il risultato complessivo ottenuto e quello previsto; ✓ di un coefficiente di professionalità per area funzionale; ✓ delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Per le Direzioni periferiche l’indicatore sintetico di risultato corrisponde alla media dell’indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell’Agenzia. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia e, quindi, promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio, il compenso è erogato: ✓ in misura pari a zero per risultati inferiori al 60%; ✓ in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%. Inoltre, nel caso di risultati superiori al 100% è previsto un bonus aggiuntivo del 10% rispetto al valore dell’indicatore sintetico di risultato. Il sistema di consuntivazione ha consentito di rilevare risultati che passano da un valore minimo di 96% a un valore massimo di 113%. La maggior parte degli uffici raggiunge tutti gli obiettivi specificamente assegnati: tali risultati si conseguono anche grazie a un sistema di controllo di gestione progettato per garantire la completa ed esatta realizzazione degli obiettivi assegnati, attraverso il monitoraggio concomitante alla gestione e l’eventuale messa in atto di interventi correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di periodo assegnati. Il coefficiente di professionalità è destinato poi a riconoscere la diversa responsabilità connessa con le mansioni svolte nell’ambito di ciascuna delle tre aree funzionali, ed è articolato nei seguenti valori: ✓ 1,00 per la prima area; ✓ 1,25 per la seconda area; ✓ 1,50 per la terza area. Il coefficiente unico per area è coerente con i principi normativi e contrattuali tesi ad affermare l’equivalenza delle mansioni e livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità all’interno di ciascuna area funzionale, destinando a tale scopo le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 85, comma 2, sesta alinea, e comma 4, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsti agli articoli 82 e 83, commi 3 e 4, del citato CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personale. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le procedure di sviluppo economico sono orientate ad accrescere la produttività del personale e, di conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre che nell’ex Agenzia delle dogane e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In sede di contrattazione integrativa sono stati, in particolare, definiti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata e i titoli di studio e culturali posseduti. Si sottolinea, in particolare, che la valutazione dell’esperienza professionale non è condotta in relazione alla mera “anzianità di servizio”, dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e Direttore Generale delle finanze Finanze e dal Direttore di Agenziadell’Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia Il rapporto relativo all’anno 2016 è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionestato sottoscritto il 9 agosto 2017. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze dell’Agenzia alla sezione “Attività di rilievoAmministrazione trasparente”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiPerformance”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge All’articolo 1, è stato convenuto il finanziamento degli istituti dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea, quinta e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 sesta alinea, comma 4 e comma 6, del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi Si tratta di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito istituti interamente finanziati con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno di ciascuna area funzionale, destinando a tale scopo le risorse aventi carattere di certezza e stabilità. Al comma 1, è in particolare finanziata la stabilizzazione dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo quanto previsto dall’articolo 85comma, comma 2, sesta alinea, e comma 4lettera c), del CCNL del comparto Agenzie fiscali28 maggio 2004, in relazione al personale in servizio nell’anno 2016, per un importo pari a € 10.046.123,15. All’articolo 1Al comma 2, punto 1sono finanziati, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare tenendo conto delle cessazioni intervenute, gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsti agli articoli 82 82, 83 e 83, commi 3 e 4, 100 del citato CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe 28 maggio 2004, e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 le qualifiche super del precedente sistema classificatorio, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni€ 31.921.230,00. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli Gli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personalesono tutti già convenuti in accordi precedenti. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le Le procedure di sviluppo economico sono state orientate ad accrescere la produttività del personale e, di come conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è stato valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia nell’amministrazione. L’importo stanziato non comprende la somma di € 7.000.000,00 prevista per gli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2016 con l’accordo del 15 dicembre 2016, Area dogane, in relazione a quanto fatto osservare con nota n. 57199 dell’11 ottobre 2017 dagli Organi di controllo esterno (Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato-IGOP) ovvero che la decorrenza degli sviluppi economici “dovrà avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui verrà approvata la graduatoria”. Tale importo sarà quindi parte del costo complessivo delle progressioni economiche soltanto a partire dall’anno 2017, in considerazione del fatto che le relative graduatorie di merito sono state approvate il 18 dicembre 2017. L’importo stanziato non comprende neppure la somma di € 1.000.000,00 prevista per gli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2016 con l’accordo del 28 novembre 2016, Area monopoli in relazione a quanto rilevato con nota n. 45840 del 7 agosto 2017 dai medesimi Organi di controllo esterno, ovvero che “con riferimento alla decorrenza degli sviluppi economici, si richiede che i medesimi decorrano dal 1° gennaio dell’anno di approvazione delle graduatorie”. Tale importo sarà quindi parte del costo complessivo delle progressioni economiche soltanto a partire dall’anno 2017, in considerazione del fatto che le relative graduatorie di merito sono state approvate il 18 dicembre 2017. Al comma 3, sono finanziate le posizioni organizzative di cui agli articoli 26 e seguenti del CCNL del 28 maggio 2004 attivate per il personale doganale dall’allora Agenzia delle dogane. Le disposizioni contrattuali prevedono, tra l’altro, una soglia del 2% della dotazione organica del personale di terza area (il numero di posizioni attivate corrisponde, per l’anno 2016, a un valore che non raggiunge neppure l’uno per cento della dotazione di terza area – circa 60/6.990), e una retribuzione annuale di posizione individuabile in un importo variabile da un valore minimo di € 8.000 a un valore massimo di € 9.000. Per la parte eccedente l’importo di € 2.500, la copertura della retribuzione di posizione è assicurata dall’Agenzia con oneri a proprio carico. Si tratta delle posizioni di Coordinatore di direzione espressamente previste con la determinazione direttoriale organizzativa n. 27804 del 9 ottobre 2010, e successive modifiche e integrazioni, presso le Direzioni regionali e interregionali delle dogane e con la determinazione direttoriale organizzativa n. 18760 del 6 novembre 2013 presso la Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento nel cui ambito sono attivate anche le posizioni del Coordinatore di distretto. Sono state poi previste le figure dei monopoliCoordinatori dei laboratori chimici, oltre dei Coordinatori delle Aree interne alle Direzioni interregionali delle dogane con due sedi (nella sede ove non è stabilmente presente il dirigente dell’Ufficio) e dei Coordinatori delle Aree gestione del tributo (ex Ricevitori) per gli Uffici delle dogane di maggiore complessità (ovvero con una graduazione che nell’ex li colloca al primo e al secondo livello retributivo). L’importo complessivo a carico del Fondo 2016 è pari a € 73.500,00. Fino a un massimo di due posizioni organizzative sono state poi attivate presso gli uffici centrali per la gestione di progetti/servizi di elevata rilevanza e delicatezza. Al comma 4, sono finanziati gli incarichi di responsabilità di cui all’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL del 28 maggio 2004 individuati per il personale doganale dall’allora Agenzia delle dogane e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli i cui compensi sono stati definiti con l’accordo del 7 dicembre 2011 per un importo complessivo pari a € 1.912.300,00. La misura del compenso annuo per ciascun incarico varia da un valore minimo di Stato€ 1.500,00 a un valore massimo di € 4.000,00, da corrispondere per 13 mensilità, ed è graduata in relazione al livello di complessità e responsabilità connesso alla funzione assegnata. In Si compensano, in particolare, le responsabilità collegate ai compiti di coordinamento delle aree interne agli Uffici delle dogane, ai compiti di direzione delle Sezioni operative territoriale (strutture nucleari degli Uffici delle dogane) e alle prevalenti funzioni di audit di processo assolte dal personale in servizio presso le Aree interne alle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale delle dogane, nonché ai particolari compiti di responsabilità accuditi nell’ambito degli uffici centrali delle dogane. All’articolo 2, è stato convenuto il finanziamento del cosiddetto “budget d’ufficio” riferito alle indennità e agli istituti destinati a “finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate nell’apposito capitolo siano esaurite” nonché a compensare “l’esercizio di compiti che comportano … rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza” previsti all’articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto. Al comma 1, sono, in particolare, finanziate per un importo complessivo di € 4.200.000,00, le cosiddette “indennità previste per legge per il personale dell’allora Agenzia delle dogane” ovvero le indennità di confine e di disagio (solo per il primo semestre), di area metropolitana, di rischio e per centralinisti non vedenti. L’indennità di confine è stata in allora prevista per il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette dall’articolo 6, della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e riconosciuta in sede di contrattazione integrativa sono statial personale in servizio presso gli aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa, i porti definiti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale nonché i porti situati in isole poste ad almeno 10 miglia marine dalla costa (articolo 12, comma 3 del TULD approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e gli uffici doganali posti sul confine terrestre nazionale. L’indennità di disagio è riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici ubicati in particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori, altro), in località caratterizzate dalla scarsità o assenza di mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per il personale impiegato presso gli uffici situati presso le sedi disagiate dell’allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario unionale di servizio degli uffici doganali posti in località contraddistinte da difficili contesti ambientali e logistici. L’indennità di rischio è riconosciuta ai dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, correlate all’attività lavorativa, o a condizioni ambientali della sede di servizio, ai sensi della tabella “A” allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Si tratta, in prevalenza, del personale addetto alle analisi chimiche e merceologiche, esposto all’uso di reagenti e sostanze potenzialmente nocive o pericolose, e degli addetti alla guida di automezzi. Con riguardo poi all’indennità di mansione per centralinisti non vedenti introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, si segnala il parere dell’ARAN (V6.24) che ha chiarito che, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale disposizione deve ritenersi ancora valida ed efficace, non essendo interessata dalla disapplicazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Al comma 2, è stato convenuto il finanziamento delle “indennità per il personale dell’allora Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato” per la somma di € 309.010,00, comprensiva dell’importo di € 109.010,00 diretto a finanziare le specifiche indennità previste con l’accordo del 28 novembre 2016 in relazione alle attività svolte in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco. In tale ambito, vengono compensati l’esercizio di compiti che comportano per il personale particolari disagi, rischi e responsabilità ai sensi dell’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto. Al comma 3, in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL del 28 maggio 2004, viene finanziato lo straordinario per un importo complessivo pari a € 16.373.550,25, comprensivo della somma di € 173.550,25 impiegata per i servizi resi in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco, di cui all’accordo del 28 novembre 2016, necessario in larga prevalenza per garantire l’orario prolungato di servizio degli Uffici doganali previsto dalla normativa unionale e nazionale che impone di garantire l’apertura degli Uffici doganali secondo le esigenze degli operatori e, comunque, almeno secondo orari articolati come di seguito specificato: ✓ presso le dogane terrestri interne, dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato, e fino alle ore 24:00 per determinati servizi (sdoganamento fuori circuito, procedure domiciliate e altro); ✓ nelle 24 ore giornaliere, presso le dogane terrestri di confine e presso i varchi doganali (porti e aeroporti). Al comma 4, in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL del 28 maggio 2004, viene finanziato poi, per un importo pari a € 5.167.825,68, l’istituto della turnazione che, insieme allo straordinario, consente di garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero presso gli Uffici operativi dell’Agenzia e, in particolare, definiti criteri oggettivi presso i varchi doganali (porti, aeroporti e dogane di valutazione che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata confine terrestre, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari unionali e i titoli nazionali). All’articolo 3, è stato convenuto il finanziamento del “premio di studio performance organizzativa e culturali posseduti. Si sottolinea, in particolaredi produttività d’ufficio”, che la valutazione dell’esperienza professionale ha unificato in un unico istituto il compenso incentivante previsto fino al 2015 per il personale dell’ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (già inserito nella sezione monopoli del ruolo del personale non dirigenziale) e l’omonimo premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio già riconosciuto al personale doganale fino al 2015. L’importo stanziato è condotta in relazione alla mera “anzianità pari a € 29.105.171,71, comprensivo delle somme anticipate nei valori storicamente previsti di servizio”, € 3.000.000,00 per il personale dell’allora Agenzia delle dogane e di € 785.000,00 per il personale dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Con tale istituto si compensa il contributo assicurato dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT personale al raggiungimento degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente obiettivi della struttura di Mediazionespecifica appartenenza. Tale importo comprende inoltre: − la somma di € 95.439,75, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AMderivante dall’accordo del 28 novembre 2016 sulle Commissioni di controllo dei giochi, referente attività scannerriservata al solo personale dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; − le risorse destinate con l’accordo del 15 dicembre 2016 a finanziare le progressioni economiche per il personale dell’ex Agenzia delle dogane, CSIper un importo di € 7.000.000,00, informaticonon più utilizzabili per l’anno 2016 secondo quanto rilevato dagli Organi di controllo esterno in fase di certificazione (pag. 5); − le risorse destinate con l’accordo del 28 novembre 2016 a finanziare le progressioni economiche per il personale dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, informazione esternaper un importo di € 1.000.000,00, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altronon più utilizzabili per l’anno 2016 secondo quanto rilevato dagli Organi di controllo esterno in fase di certificazione (pag. 5). Allo scopo Il premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di consentire raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun “centro di responsabilità” individuato dal sistema di consuntivazione (indicatore sintetico di risultato) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Per le strutture di coordinamento centrali e regionali, l’indicatore sintetico di risultato è così determinato: − per le Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale delle dogane dalla media dell’indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione; − per le strutture centrali dell’Area dogane dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi doganali; − per le strutture centrali dell’Area monopoli dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dei monopoli. Al fine di premiare e compensare le migliori performance e, nel contempo, assicurare una rigorosa individuazione più ampia differenziazione retributiva, l’indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di retribuzione di seguito indicate: − in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%; − in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%. Inoltre, nel caso di risultati superiori al 100% è previsto un bonus aggiuntivo del 10% rispetto al valore dell’indicatore sintetico di risultato. Il sistema di consuntivazione ha consentito di rilevare risultati che passano da un valore minimo di 0,89 a un valore massimo di 1,15. La maggior parte degli incarichi valutabili ne sono stati precisati uffici raggiunge tutti gli ambitiobiettivi specificamente assegnati: tali risultati si conseguono anche grazie a un sistema di controllo di gestione progettato per garantire la completa ed esatta realizzazione degli obiettivi assegnati, prevedendo attraverso il monitoraggio concomitante alla gestione e l’eventuale messa a punto degli interventi correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di periodo assegnati. Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nella aree funzionali, è articolato nei seguenti valori: − 1,25 per la prima e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010la seconda area; − 1,50 per la terza area.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Direttore di Agenzia. La relazione sui risultati Il rapporto relativo all’anno 2012 è stato sottoscritto dal Capo del Dipartimento delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionedata 12 luglio 2013. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze alla sezione “Attività di rilievo”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiMissione”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. All’articolo 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno degli istituti dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea (limitatamente agli incarichi di ciascuna area funzionaleresponsabilità), destinando a tale scopo quinta e sesta alinea, comma 4 e comma 6, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. Si tratta di istituti interamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità. Al comma 1, è in particolare finanziata la “stabilizzazione” della quota parte dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo quanto previsto dall’articolo 85comma, lettera c), del CCNL di comparto, in relazione al personale in servizio nell’anno 2012, per un importo pari a € 7.329.686,01. Al comma 2, sesta alineasono finanziati, e comma 4tenendo conto delle cessazioni intervenute fino all’anno 2011, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree aree” del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia dell’allora Agenzia delle dogane e dei monopolidogane, previsti agli articoli 82 82, 83 e 83, commi 3 e 4, 100 del citato vigente CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL e le “qualifiche super” del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 precedente sistema classificatorio, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni€ 28.604.545,33. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli Gli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personalesono tutti già convenuti in accordi precedenti. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le Le procedure di sviluppo economico sono state orientate ad accrescere la produttività del personale e, di come conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è stato valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia nell’allora Agenzia delle dogane. Al comma 3, sono finanziate le posizioni organizzative di cui agli articoli 26 e seguenti del CCNL di comparto che prevede, tra l’altro, una soglia del 2% della dotazione organica del personale di terza area (il numero di posizioni previste corrisponde, per l’anno 2012, all’1,01%), e una retribuzione annuale di posizione individuabile in un importo variabile da un valore minimo di € 2.500 a un valore massimo di € 9.000. Per la parte eccedente l’importo di € 2.500, la copertura della retribuzione di posizione è assicurata dall’Agenzia con oneri a proprio carico. Si tratta delle posizioni di Coordinatore di direzione espressamente previste con la determinazione direttoriale organizzativa n. 27804 del 9 ottobre 2010 presso le Direzioni regionali e interregionali e con la determinazione direttoriale organizzativa n. 26619 del 28 settembre 2010 presso le Direzioni provinciali delle dogane all’esito della complessiva attivazione, dal 1° gennaio 2011, del nuovo assetto organizzativo territoriale, progettato nel rispetto degli obiettivi di riordino delle dotazioni organiche recati dall’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008). Sono state previste poi le figure dei Coordinatori dei laboratori chimici, dei Coordinatori delle Aree interne alle Direzioni interregionali con due sedi (nella sede ove non è stabilmente presente il dirigente dell’Ufficio) e dei monopoli, oltre che nell’ex Agenzia Coordinatori delle Aree gestione del tributo (ex Ricevitori) per gli Uffici delle dogane di maggiore rilevanza (con graduazione al secondo e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli al terzo livello retributivo). L’importo complessivo a carico del Fondo 2012 è pari a € 73.850,00, e l’incremento rispetto alla somma stanziata nell’anno 2011 discende proprio dalla individuazione delle nuove posizioni indicate. Al comma 4, sono finanziati gli incarichi di Statoresponsabilità già individuati in applicazione dell’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto, i cui compensi sono stati negoziati con l’accordo del 7 dicembre 2011 per un importo complessivo pari a € 1.912.300,00. In sede La misura del compenso annuo varia da un valore minimo di contrattazione integrativa sono stati€ 1.500,00 a un valore massimo di € 4.000,00, da corrispondere per 13 mensilità, in relazione al grado di complessità e responsabilità connesso alla funzione assegnata. Si compensano, in particolare, definiti criteri oggettivi le responsabilità collegate ai compiti di valutazione coordinamento delle aree interne agli Uffici delle dogane, ai compiti di direzione delle Sezioni operative territoriale (strutture nucleari degli Uffici delle dogane) e alle prevalenti funzioni di audit di processo assolte dal personale in servizio presso le Aree interne alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali delle dogane, nonché ai particolari compiti di responsabilità accuditi nell’ambito degli uffici centrali. All’articolo 2, è stato convenuto il finanziamento del cosiddetto “budget d’ufficio”, riferito alle indennità e agli istituti destinati a “finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate nell’apposito capitolo siano esaurite” nonché a compensare “l’esercizio di compiti che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata e i titoli comportano … rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di studio e culturali possedutilavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza” previsti all’articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto. Si sottolineaAl comma 1, sono, in particolare, finanziate per un importo complessivo di € 6.800.000,00, le cosiddette “indennità previste per legge” ovvero le indennità di confine (articolo 16 del CCNI), di disagio e di area metropolitana (articolo 17 del CCNI), di rischio (articolo 18 del CCNI) e per centralinisti non vedenti. L’articolo 16 del CCNI dell’allora Agenzia delle dogane fa riferimento all’indennità di confine prevista dall’articolo 6, della legge 21 dicembre 78, n. 852, riconosciuta al personale in servizio presso gli aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa, i porti definiti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale nonché i porti situati in isole poste ad almeno 10 miglia marine dalla costa (articolo 12, comma 3 del TULD approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e gli uffici doganali posti sul confine terrestre nazionale. L’indennità di disagio, di cui all’articolo 17 del citato CCNI, è invece riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici che presentano particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori) ovvero sono caratterizzate dalla scarsità o assenza di mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per il personale impiegato presso le gli uffici situati presso le sedi disagiate e di confine dell’allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la valutazione dell’esperienza professionale funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario comunitario di servizio degli uffici doganali posti in località caratterizzate da difficili contesti ambientali e logistici. L’indennità di rischio, di cui all’articolo 18 del CCNI, è riconosciuta ai dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, correlate all’attività lavorativa, o a condizioni ambientali della sede di servizio, ai sensi della tabella “A” allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Si tratta, in estrema sintesi, del personale addetto alle analisi chimiche e merceologiche, esposto all’uso di reagenti e sostanze potenzialmente nocive o pericolose e degli addetti alla guida di automezzi. Con riguardo poi all’indennità di mansione per centralinisti non vedenti introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, si segnala il parere dell’ARAN (V6.24) che ha chiarito che, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale disposizione deve ritenersi ancora valida ed efficace, non essendo interessata dalla disapplicazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Al comma 2, viene finanziato lo straordinario per un importo complessivo pari a € 16.200.000,00 necessario a garantire l’orario prolungato di servizio degli Uffici doganali previsto dalla normativa comunitaria che impone di garantire l’apertura degli Uffici doganali secondo orari articolati come di seguito specificato: ✓ presso le dogane terrestri interne, almeno dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato, e fino alle ore 24:00 per determinati servizi (sdoganamento fuori circuito, procedure domiciliate e altro); ✓ nelle 24 ore giornaliere, presso le dogane terrestri di confine e presso i varchi doganali (porti e aeroporti). Al comma 3, viene finanziato poi l’istituto della turnazione che, insieme allo straordinario, consente di garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero presso gli Uffici operativi dell’Agenzia e, in particolare, presso i varchi doganali (porti, aeroporti e dogane di confine, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunitarie) in applicazione dell’articolo 34 del CCNL di comparto e dell’articolo 20, lettera A), del CCNI per un importo complessivo di € 5.506.772,00. Le relative indennità corrispondono sostanzialmente a quelle in allora stabilite dalla legge 13 luglio 1984, n. 302 recante “Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria”. L’orario di lavoro non è condotta più oggetto di contrattazione e si conviene in relazione sede di accordo annuale integrativo sulla utilizzazione del Fondo soltanto il finanziamento degli istituti dello straordinario e della turnazione in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL sottoscritto il 28 maggio 2004. Al comma 4 è stato convenuto il finanziamento del budget di sede per un importo di € 3.250.000,00, importo destinato alla mera “anzianità contrattazione decentrata di servizio”, dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti posto di lavoro per finanziare la reperibilità e le loro effettive conoscenzeattività particolarmente gravose. All’articolo 3, attribuendo è stato convenuto infine il finanziamento del premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio, per un importo pari a € 19.095.052,60. Si tratta di un istituto funzionale a riconoscere e compensare il contributo assicurato dal personale al raggiungimento degli obiettivi incentivati individuati annualmente nella Convenzione sottoscritta tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’economia e delle finanze, come ripartiti pro quota tra tutti gli uffici dell’Agenzia. Nella seguente tabella, sono riportati, al livello di Agenzia nel suo complesso, gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti nell’anno 2012. L’ammontare del premio riconosciuto al personale è determinato in misura differenziata e tiene conto: ✓ del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun centro di responsabilità, come rilevato nell’ambito del sistema controllo di gestione attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato. Tale indicatore corrisponde al punteggio ottenuto dalla divisione tra il risultato complessivo ottenuto e quello previsto; ✓ di un coefficiente di professionalità per area funzionale; ✓ delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Per le Direzioni periferiche l’indicatore sintetico di risultato corrisponde alla media dell’indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell’Agenzia. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia e, quindi, promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio, il compenso è erogato: ✓ in misura pari a zero per risultati inferiori al 60%; ✓ in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%. Inoltre, nel caso di risultati superiori al 100% è previsto un bonus aggiuntivo del 10% rispetto al valore dell’indicatore sintetico di risultato. Il sistema di consuntivazione ha consentito di rilevare risultati che passano da un valore minimo di 95,6% a un valore massimo di 112,8%. La maggior parte degli uffici raggiunge tutti gli obiettivi specificamente assegnati: tali risultati si conseguono anche grazie a un sistema di controllo di gestione progettato per lo svolgimento garantire la completa ed esatta realizzazione degli obiettivi assegnati, attraverso il monitoraggio concomitante alla gestione e l’eventuale messa in atto di particolari incarichi interventi correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di periodo assegnati. Il coefficiente di professionalità è destinato poi a riconoscere la diversa responsabilità (connessa con le mansioni svolte nell’ambito di ciascuna delle tre aree funzionali, ed è articolato nei seguenti valori: ✓ 1,00 per la prima area; ✓ 1,25 per la seconda area; ✓ 1,50 per la terza area. Il coefficiente unico per area è coerente con i principi normativi e contrattuali tesi ad esempioaffermare l’equivalenza delle mansioni e livelli omogenei di competenze, coordinatore conoscenze e capacità all’interno di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010ciascuna area funzionale.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e Direttore Generale delle finanze Finanze e dal Direttore di Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionedell’Agenzia. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze dell’Agenzia alla sezione “Attività di rilievoAmministrazione trasparente”, voce “Performance” (Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultati”Relazioni sulla performance). Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione L’articolo 7, comma 6, lett. c), del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL contratto del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 affida alla contrattazione integrativa l’individuazione dei “criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche” e il successivo articolo 77, comma 2, lett. e), che nell’ambito del “Fondo risorse decentrate”, previsto a decorrere dall’anno 2018, stabilisce che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa siano destinate, tra i vari utilizzi, a finanziarie le “progressioni economiche”. Il medesimo contratto affida poi alla Commissione paritetica prevista dall’art. 12 la definizione del nuovo sistema di classificazione professionale. Nelle more della conclusione dei lavori della citata Commissione, il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 20042004 e, in particolare, l’articolo 82, comma 3, che dispone che lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’articolo 85 e nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2, sesta alinea (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL all’articolo 83 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). L’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo CCNL dispone inoltre che i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengano con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori selezionati in base ai criteri di cui al medesimo articolo 83 e che, a tal fine, le Agenzie pianificano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno di ciascuna area funzionale, destinando a tale scopo le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 85, comma 2, sesta alinea, e comma 4, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsti agli articoli 82 e 83, commi 3 e 4, del citato CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personale. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le procedure di sviluppo economico sono orientate ad accrescere la produttività del personale e, di conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre che nell’ex Agenzia delle dogane e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In sede di contrattazione integrativa sono stati, in particolare, definiti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata e i titoli di studio e culturali posseduti. Si sottolinea, in particolare, che la valutazione dell’esperienza professionale non è condotta in relazione alla mera “anzianità di servizio”, dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e Direttore Generale delle finanze Finanze e dal Direttore di Agenziadell’Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia Il rapporto relativo all’anno 2015 è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionestato sottoscritto l’8 novembre 2016. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze dell’Agenzia alla sezione “Attività di rilievoAmministrazione trasparente”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiPerformance”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. Eventuali osservazioni: nessuna All’articolo 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno degli istituti dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, sesta alinea, comma 4 e comma 6, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. Si tratta di ciascuna area funzionale, destinando a tale scopo istituti interamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità. Al comma 1, è in particolare finanziata la stabilizzazione dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo quanto previsto dall’articolo 85comma, lettera c), del CCNL di comparto, in relazione al personale in servizio nell’anno 2015, per un importo pari a € 3.258.415,78. Al comma 2, sesta alinea, e comma 4, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare sono finanziati gli sviluppi economici all’interno delle aree e le posizioni super previsti dagli articoli 82 e 83 del vigente CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali nell’ambito del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia delle dogane e dell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli, previsti agli articoli 82 e 83, commi 3 e 4Monopoli di Stato, del citato CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL personale dell’allora Ministero dell’economia e delle finanze (Direzioni provinciali del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articoloTesoro), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personale. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito pari a € 3.580.106,53. L’importo tiene conto delle cessazioni dal servizio del Fondo relativo all’anno 2017personale che ha usufruito delle predette progressioni economiche. A seguire, è riportata L’importo stanziato non comprende la tabella che espone il numero somma di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive 1.500.000,00 prevista per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente 1° gennaio 2015 con l’accordo del 17 dicembre 2015, in relazione a quanto rilevato con nota n. 45514 del 5 settembre 2016 dagli Organi di controllo esterno (Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato-IGOP) ovvero che “la decorrenza fissata al 1° gennaio 2015 … dovrà essere rivista tenuto conto che la stessa non può essere anteriore alla data del 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria di merito”. Tale importo sarà quindi parte del costo complessivo delle progressioni economiche soltanto a partire dall’anno di effettiva approvazione della relativa graduatoria di merito. All’articolo 2, è finanziato il sistema indennitario per la somma di € 250.000,00, comprensiva dell’importo di € 114.400,50 relativo alle indennità previste con l’accordo del 23 giugno 2015 in relazione alle attività svolte in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco. In tale ambito, vengono compensati l’esercizio di compiti che comportano per il personale particolari disagi, rischi e responsabilità ai sensi dell’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto. All’articolo 3, punti 1 e 2, sono finanziati il lavoro straordinario e le turnazioni. Al punto 1, è finanziato il lavoro straordinario un importo di € 3.738.838,66, comprensivo della somma di € 214.478,09 impiegata per i servizi resi in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco, di cui all’accordo del 23 giugno 2015. Si tratta di somme tese a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia garantire la necessaria continuità ed efficacia delle dogane azioni di presidio e dei monopoli al 31 dicembre 2016controllo fiscale, che sia richiedono un prolungamento dell’orario di lavoro. Al punto 2, è finanziata la turnazione per un importo di € 20.111,00. Anche tale istituto consente di garantire la copertura dell’orario prolungato di servizio giornaliero degli uffici, in possessoapplicazione dell’articolo 34, alla medesima datacomma 3, ultima alinea, del requisito della permanenza minima CCNL di più comparto delle Agenzie fiscali. All’articolo 4 è finanziato il compenso incentivante per un importo di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le procedure di sviluppo economico sono orientate ad accrescere la produttività del personale e€ 3.725.671,79, di conseguenzacui Le modalità di erogazione del compenso incentivante per le prestazioni rese nell’anno 2015 si riferiscono a criteri di valutazione della performance organizzativa con altri legati alla professionalità individuale. Si tratta di un istituto funzionale a riconoscere e compensare il contributo assicurato dal personale al raggiungimento degli obiettivi incentivati individuati annualmente nella Convenzione sottoscritta tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministero dell’economia e delle finanze, l’efficienza dell’amministrazione come ripartiti pro quota tra tutti gli uffici dell’Agenzia. Nella seguente tabella, sono riportati, al livello di Agenzia nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre che nell’ex Agenzia delle dogane e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In sede di contrattazione integrativa sono stati, in particolare, definiti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata gli obiettivi assegnati e i titoli di studio e culturali posseduti. Si sottolinea, in particolare, che la valutazione dell’esperienza professionale non è condotta in relazione alla mera “anzianità di servizio”, dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010risultati conseguiti nell’anno 2015.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Direttore di Agenzia. La relazione sui risultati Il rapporto relativo all’anno 2012 è stato sottoscritto dal Capo del Dipartimento delle Finanze e dal Direttore dell’Agenzia è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionedata 6 ottobre 2014. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze alla sezione “Attività di rilievo”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiMissione”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. All’articolo 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno degli istituti dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea (limitatamente agli incarichi di ciascuna area funzionaleresponsabilità), destinando a tale scopo quinta e sesta alinea, comma 4 e comma 6, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. Si tratta di istituti interamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità. Al comma 1, è in particolare finanziata la “stabilizzazione” della quota parte dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo quanto previsto dall’articolo 85comma, lettera c), del CCNL di comparto, in relazione al personale in servizio nell’anno 2013, per un importo pari a € 7.267.383,68. Al comma 2, sesta alineasono finanziati, e comma 4tenendo conto delle cessazioni intervenute fino all’anno 2012, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree aree” del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia dell’allora Agenzia delle dogane e dei monopolidogane, previsti agli articoli 82 82, 83 e 83, commi 3 e 4, 100 del citato vigente CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL e le “qualifiche super” del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 precedente sistema classificatorio, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni€ 28.354.047,80. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli Gli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personalesono tutti già convenuti in accordi precedenti. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le Le procedure di sviluppo economico sono state orientate ad accrescere la produttività del personale e, di come conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è stato valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia nell’allora Agenzia delle dogane. Al comma 3, sono finanziate le posizioni organizzative di cui agli articoli 26 e seguenti del CCNL di comparto che prevede, tra l’altro, una soglia del 2% della dotazione organica del personale di terza area (il numero di posizioni previste corrisponde, per l’anno 2013, a un valore di poco inferiore all’1%), e una retribuzione annuale di posizione individuabile in un importo variabile da un valore minimo di € 2.500 a un valore massimo di € 9.000. Per la parte eccedente l’importo di € 2.500, la copertura della retribuzione di posizione è assicurata dall’Agenzia con oneri a proprio carico. Si tratta delle posizioni di Coordinatore di direzione espressamente previste con la determinazione direttoriale organizzativa n. 27804 del 9 ottobre 2010 presso le Direzioni regionali e interregionali e con la determinazione direttoriale organizzativa n. 26619 del 28 settembre 2010 presso le Direzioni provinciali delle dogane all’esito della complessiva attivazione, dal 1° gennaio 2011, del nuovo assetto organizzativo territoriale, progettato nel rispetto degli obiettivi di riordino delle dotazioni organiche recati dall’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008). Sono state previste poi le figure dei Coordinatori dei laboratori chimici, dei Coordinatori delle Aree interne alle Direzioni interregionali con due sedi (nella sede ove non è stabilmente presente il dirigente dell’Ufficio) e dei monopoli, oltre che nell’ex Agenzia Coordinatori delle Aree gestione del tributo (ex Ricevitori) per gli Uffici delle dogane di maggiore rilevanza (con graduazione al secondo e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli al terzo livello retributivo). L’importo complessivo a carico del Fondo 2013 è pari a € 73.850,00. Al comma 4, sono finanziati gli incarichi di Statoresponsabilità già individuati in applicazione dell’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto, i cui compensi sono stati negoziati con l’accordo del 7 dicembre 2011 per un importo complessivo pari a € 1.912.300,00. In sede La misura del compenso annuo varia da un valore minimo di contrattazione integrativa sono stati€ 1.500,00 a un valore massimo di € 4.000,00, da corrispondere per 13 mensilità, in relazione al grado di complessità e responsabilità connesso alla funzione assegnata. Si compensano, in particolare, definiti criteri oggettivi le responsabilità collegate ai compiti di valutazione coordinamento delle aree interne agli Uffici delle dogane, ai compiti di direzione delle Sezioni operative territoriale (strutture nucleari degli Uffici delle dogane) e alle prevalenti funzioni di audit di processo assolte dal personale in servizio presso le Aree interne alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali delle dogane, nonché ai particolari compiti di responsabilità accuditi nell’ambito degli uffici centrali. All’articolo 2, è stato convenuto il finanziamento del cosiddetto “budget d’ufficio”, riferito alle indennità e agli istituti destinati a “finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate nell’apposito capitolo siano esaurite” nonché a compensare “l’esercizio di compiti che prendono in considerazione l’esperienza professionale maturata e i titoli comportano … rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di studio e culturali possedutilavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza” previsti all’articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto. Si sottolineaAl comma 1, sono, in particolare, finanziate per un importo complessivo di € 4.000.000,00, le cosiddette “indennità previste per legge” ovvero le indennità di confine (articolo 16 del CCNI), di disagio (solo per il primo semestre) e di area metropolitana (articolo 17 del CCNI), di rischio (articolo 18 del CCNI) e per centralinisti non vedenti. L’articolo 16 del CCNI dell’allora Agenzia delle dogane fa riferimento all’indennità di confine prevista dall’articolo 6, della legge 21 dicembre 78, n. 852, riconosciuta al personale in servizio presso gli aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa, i porti definiti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale nonché i porti situati in isole poste ad almeno 10 miglia marine dalla costa (articolo 12, comma 3 del TULD approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e gli uffici doganali posti sul confine terrestre nazionale. L’indennità di disagio, di cui all’articolo 17 del citato CCNI, è invece riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici che presentano particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori) ovvero sono caratterizzate dalla scarsità o assenza di mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per il personale impiegato presso le gli uffici situati presso le sedi disagiate e di confine dell’allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la valutazione dell’esperienza professionale funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario comunitario di servizio degli uffici doganali posti in località caratterizzate da difficili contesti ambientali e logistici. L’indennità di rischio, di cui all’articolo 18 del CCNI, è riconosciuta ai dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, correlate all’attività lavorativa, o a condizioni ambientali della sede di servizio, ai sensi della tabella “A” allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Si tratta, in estrema sintesi, del personale addetto alle analisi chimiche e merceologiche, esposto all’uso di reagenti e sostanze potenzialmente nocive o pericolose e degli addetti alla guida di automezzi. Con riguardo poi all’indennità di mansione per centralinisti non vedenti introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, si segnala il parere dell’ARAN (V6.24) che ha chiarito che, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale disposizione deve ritenersi ancora valida ed efficace, non essendo interessata dalla disapplicazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Al comma 2, viene finanziato lo straordinario per un importo complessivo pari a € 16.200.000,00 necessario a garantire l’orario prolungato di servizio degli Uffici doganali previsto dalla normativa comunitaria che impone di garantire l’apertura degli Uffici doganali secondo orari articolati come di seguito specificato: ✓ presso le dogane terrestri interne, almeno dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato, e fino alle ore 24:00 per determinati servizi (sdoganamento fuori circuito, procedure domiciliate e altro); ✓ nelle 24 ore giornaliere, presso le dogane terrestri di confine e presso i varchi doganali (porti e aeroporti). Al comma 3, viene finanziato poi l’istituto della turnazione che, insieme allo straordinario, consente di garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero presso gli Uffici operativi dell’Agenzia e, in particolare, presso i varchi doganali (porti, aeroporti e dogane di confine, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunitarie) in applicazione dell’articolo 34 del CCNL di comparto e dell’articolo 20, lettera A), del CCNI per un importo complessivo di € 5.377.717,83. Le relative indennità corrispondono sostanzialmente a quelle in allora stabilite dalla legge 13 luglio 1984, n. 302 recante “Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria”. L’orario di lavoro non è condotta più oggetto di contrattazione e si conviene in relazione sede di accordo annuale integrativo sulla utilizzazione del Fondo soltanto il finanziamento degli istituti dello straordinario e della turnazione in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL sottoscritto il 28 maggio 2004. All’articolo 3, è stato convenuto infine il finanziamento del premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio, per un importo pari a € 14.581.456,04. Si tratta di un istituto funzionale a riconoscere e compensare il contributo assicurato dal personale al raggiungimento degli obiettivi incentivati individuati annualmente nella Convenzione sottoscritta tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’economia e delle finanze, come ripartiti pro quota tra tutti gli uffici dell’Agenzia. Nella seguente tabella, sono riportati, al livello di Agenzia nel suo complesso, gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti nell’anno 2013. L’ammontare del premio riconosciuto al personale è determinato in misura differenziata e tiene conto: ✓ del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun centro di responsabilità, come rilevato nell’ambito del sistema controllo di gestione attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato. Tale indicatore corrisponde al punteggio ottenuto dalla divisione tra il risultato complessivo ottenuto e quello previsto; ✓ di un coefficiente di professionalità per area funzionale; ✓ delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Per le Direzioni periferiche l’indicatore sintetico di risultato corrisponde alla mera “anzianità media dell’indicatore sintetico di servizio”risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, dal momento mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell’indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell’Agenzia. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia e, quindi, promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio, il compenso è erogato: ✓ in misura pari a zero per risultati inferiori al 60%; ✓ in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%. Inoltre, nel caso di risultati superiori al 100% è previsto un bonus aggiuntivo del 10% rispetto al valore dell’indicatore sintetico di risultato. Il sistema di consuntivazione ha consentito di rilevare risultati che vengono prese passano da un valore minimo di 96% a un valore massimo di 113%. La maggior parte degli uffici raggiunge tutti gli obiettivi specificamente assegnati: tali risultati si conseguono anche grazie a un sistema di controllo di gestione progettato per garantire la completa ed esatta realizzazione degli obiettivi assegnati, attraverso il monitoraggio concomitante alla gestione e l’eventuale messa in considerazione atto di interventi correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi di periodo assegnati. Il coefficiente di professionalità è destinato poi a riconoscere la diversa responsabilità connessa con le reali mansioni svolte nell’ambito di ciascuna delle tre aree funzionali, ed è articolato nei seguenti valori: ✓ 1,00 per la prima area; ✓ 1,25 per la seconda area; ✓ 1,50 per la terza area. Il coefficiente unico per area è coerente con i principi normativi e contrattuali tesi ad affermare l’equivalenza delle mansioni e livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento all’interno di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010ciascuna area funzionale.

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Relazione della performance. Nel rinviare a quanto già esposto alla sezione Piano della performance, si fa presente osservare che i risultati di periodo e annuali della gestione sono oggetto di formale certificazione da parte del Dipartimento delle Finanzefinanze, Ufficio agenzie ed enti della fiscalità. Anche ai fini della completa assegnazione della quota incentivante, viene redatto un rapporto annuale di verifica sottoscritto dal Ministero dell’economia e Direttore Generale delle finanze Finanze e dal Direttore di Agenziadell’Agenzia. La relazione sui risultati dell’Agenzia Il rapporto relativo all’anno 2015 è stata già inoltrata al citato Dipartimento per la successiva condivisione del rapporto relativa all’anno 2017 in fase di definizionestato sottoscritto l’8 novembre 2016. Sia il piano annuale allegato alla Convenzione triennale, sia il correlato rapporto di verifica sono di regola annualmente pubblicati sul portale del competente Dipartimento delle Finanze dell’Agenzia alla sezione “Attività di rilievoAmministrazione trasparente”, voce “Convenzioni e vigilanza”, scheda “Verifica dei risultatiPerformance”. Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) In attesa della definizione del nuovo sistema di classificazione professionale nell’ambito della Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, Il CCNL di riferimento per gli sviluppi economici all’interno delle aree è quello relativo al comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004. Le ipotesi di accordo in valutazione riguardano tutto il personale dell’Agenzia, sia quello proveniente dall’ex Agenzia delle dogane sia quello dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, amministrazione questa incorporata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto dettato dall’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2013. Dal dicembre 2016, si è potuto dare attuazione alle disposizioni speciali (art. All’articolo 1, comma 9, lett. b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e art. 10, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210) che hanno consentito la cosiddetta “parificazione” del trattamento giuridico ed economico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con determinazione direttoriale prot. 30967/RI/2016 del 28 dicembre 2016, è stato disposto il “passaggio” del personale inserito nella sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia alla sezione “dogane” del medesimo ruolo con conseguente soppressione delle due distinte sezioni dello stesso. Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2017, è stato convenuto il finanziamento dei passaggi economici all’interno degli istituti dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto all’articolo 85, comma 2, seconda alinea (limitatamente agli incarichi di ciascuna area funzionaleresponsabilità), destinando a tale scopo quinta e sesta alinea, comma 4 e comma 6, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. Si tratta di istituti interamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità. Al comma 1, è in particolare finanziata la stabilizzazione dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo quanto previsto dall’articolo 85comma, lettera c), del CCNL di comparto, in relazione al personale in servizio nell’anno 2015, per un importo pari a € 6.970.582,47. Al comma 2, sesta alineasono finanziati, e comma 4tenendo conto delle cessazioni intervenute, del CCNL del comparto Agenzie fiscali. All’articolo 1, punto 1, è stata individuata la somma di euro 5.150.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia dell’allora Agenzia delle dogane e dei monopolidogane, previsti agli articoli 82 82, 83 e 83, commi 3 e 4, 100 del citato vigente CCNL di comparto, importo questo considerato al netto degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL e le qualifiche super del comparto Funzioni centrali. In relazione alle risorse economiche – certe e stabili e non già vincolate a precedenti destinazioni – individuate a consuntivo al 31 dicembre 2016 precedente sistema classificatorio, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro, è stato convenuto un numero di sviluppi economici pari a 2.633 unità (punto 2 del medesimo articolo), con la specificazione di quelli destinati alla provincia autonoma di Bolzano tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272 e successive modifiche e integrazioni€ 23.859.383,64. In linea con gli obiettivi di selettività dettati dal legislatore con riferimento alle progressioni economiche (articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001), il numero degli Gli sviluppi economici all’interno delle aree riguarda solo una quota parte del personalesono tutti già convenuti in accordi precedenti. Nel dettaglio, considerato il personale in organico al 31 dicembre 2016 al netto delle unità che hanno potuto beneficiare degli sviluppi economici nell’anno precedente, il numero dei passaggi previsti con l’accordo del 15 dicembre 2017 si attesta su una percentuale del 47,67 (= 2.633 / 5.523). Gli sviluppi economici dell’anno precedente sono quelli inizialmente previsti nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 la cui decorrenza è stata rinviata al 2017 in linea con la prescrizione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP secondo la quale la decorrenza delle progressioni economiche deve avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sono approvate le relative graduatorie. Di conseguenza, le risorse inizialmente appostate nell’ambito del Fondo 2016 (per 7 milioni di euro con l’accordo del 15 dicembre 2016 per il personale dell’Area dogane e per 1 milione di euro con l’accordo del 28 novembre 2016 per il personale dell’Area monopoli) sono state già destinate ad altro utilizzo (accordo dell’8 febbraio 2018, certificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 35372-P-14/05/2018) e saranno puntualmente accantonate, per un importo corrispondente, nell’ambito del Fondo relativo all’anno 2017. A seguire, è riportata la tabella che espone il numero di passaggi e la corrispondente platea di riferimento. Sviluppi economici all'interno delle aree - anno 2017 AREA Sviluppo da F a F+1 Costo pro capite annuo Platea al netto degli sviluppi 2016 Numero di sviluppi di cui per Bolzano Costo complessivo annuo TERZA da F5 a F6 € 2.148,06 778 331 4 € 711.007,86 da F4 a F5 € 2.123,32 618 309 5 € 656.105,88 da F3 a F4 € 4.036,12 724 404 5 € 1.630.592,48 da F2 a F3 € 2.405,31 345 117 0 € 281.421,27 da F1 a F2 € 1.118,77 968 578 0 € 646.649,06 3.433 1.739 14 € 3.925.776,55 SECONDA da F5 a F6 € 778,87 302 141 1 € 109.820,67 da F4 a F5 € 777,20 581 188 3 € 146.113,60 da F3 a F4 € 1.460,99 531 277 6 € 404.694,23 da F2 a F3 € 2.094,31 596 212 7 € 443.993,72 da F1 a F2 € 1.554,80 80 76 € 118.164,80 2.090 894 17 € 1.222.787,02 PRIM da F1 a F2 € 826,53 0 0 0 - 0 0 0 - A Al punto 3 del medesimo articolo, si rinvia a un successivo accordo (quello appunto del 24 luglio 2018) per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Con l’ipotesi di accordo del 24 luglio 2018, è stata convenuta la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico). All’articolo 1 dell’accordo sono convenuti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili, i criteri in caso di parità di punteggio e le cause di ammissione con riserva/esclusione connesse a procedimenti penali/disciplinari. Con riguardo ai requisiti di partecipazione, in linea con quanto dettato dal citato articolo 83, si stabilisce che può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2017 esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 31 dicembre 2016, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di più di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre. Circa i titoli valutabili, che devono essere posseduti al 31 dicembre 2016, le Le procedure di sviluppo economico sono state orientate ad accrescere la produttività del personale e, di come conseguenza, l’efficienza dell’amministrazione nel suo complesso, attraverso la valutazione del diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. Tale grado di abilità professionale è stato valutato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’esperienza specificamente maturata nell’Agenzia nell’allora Agenzia delle dogane. L’importo stanziato non comprende la somma di € 4.600.000,00 prevista per gli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2015 con l’accordo del 17 dicembre 2015, in relazione a quanto rilevato con nota n. 45516 del 5 settembre 2016 dagli Organi di controllo esterno (Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato-IGOP) ovvero che “la decorrenza fissata al 1° gennaio 2015 … dovrà essere rivista tenuto conto che la stessa non può essere anteriore alla data del 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria di merito”. Tale importo sarà quindi parte del costo complessivo delle progressioni economiche soltanto a partire dall’anno di effettiva approvazione della relativa graduatoria di merito. Al comma 3, sono finanziate le posizioni organizzative di cui agli articoli 26 e seguenti del CCNL di comparto che prevede, tra l’altro, una soglia del 2% della dotazione organica del personale di terza area (il numero di posizioni attivate corrisponde, per l’anno 2015, a un valore che non raggiunge l’1% della dotazione di terza area), e una retribuzione annuale di posizione individuabile in un importo variabile da un valore minimo di € 2.500 a un valore massimo di € 9.000. Per la parte eccedente l’importo di € 2.500, la copertura della retribuzione di posizione è assicurata dall’Agenzia con oneri a proprio carico. Si tratta delle posizioni di Coordinatore di direzione espressamente previste con la determinazione direttoriale organizzativa n. 27804 del 9 ottobre 2010, e successive modifiche e integrazioni, presso le Direzioni regionali e interregionali e con la determinazione direttoriale organizzativa n. 18760 del 6 novembre 2013 presso la Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento nel cui ambito sono attivate anche le posizioni del Coordinatore di distretto. Sono state poi previste le figure dei Coordinatori dei laboratori chimici, dei Coordinatori delle Aree interne alle Direzioni interregionali con due sedi (nella sede ove non è stabilmente presente il dirigente dell’Ufficio) e dei Coordinatori delle Aree gestione del tributo (ex Ricevitori) per gli Uffici delle dogane di maggiore complessità (ovvero con una graduazione che li colloca al primo e al secondo livello retributivo). L’importo complessivo a carico del Fondo 2015 è pari a € 73.500,00. Al comma 4, sono finanziati gli incarichi di responsabilità già individuati in applicazione dell’articolo 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto, i cui compensi sono stati negoziati con l’accordo del 7 dicembre 2011 per un importo complessivo pari a € 1.912.300,00. La misura del compenso annuo varia da un valore minimo di € 1.500,00 a un valore massimo di € 4.000,00, da corrispondere per 13 mensilità, in relazione al grado di complessità e responsabilità connesso alla funzione assegnata. Si compensano, in particolare, le responsabilità collegate ai compiti di coordinamento delle aree interne agli Uffici delle dogane, ai compiti di direzione delle Sezioni operative territoriale (strutture nucleari degli Uffici delle dogane) e alle prevalenti funzioni di audit di processo assolte dal personale in servizio presso le Aree interne alle Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale, nonché ai particolari compiti di responsabilità accuditi nell’ambito degli uffici centrali. All’articolo 2, è stato convenuto il finanziamento del cosiddetto “budget d’ufficio”, riferito alle indennità e agli istituti destinati a “finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate nell’apposito capitolo siano esaurite” nonché a compensare “l’esercizio di compiti che comportano … rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza” previsti all’articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto. Al comma 1, sono, in particolare, finanziate per un importo complessivo di € 4.200.000,00, le cosiddette “indennità previste per legge” ovvero le indennità di confine e di disagio (solo per il primo semestre), di area metropolitana, di rischio e per centralinisti non vedenti. L’indennità di confine è stata in allora prevista per il Dipartimento delle dogane e dei monopolidelle imposte indirette dall’articolo 6, oltre che nell’ex Agenzia delle dogane della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e nell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In riconosciuta in sede di contrattazione integrativa sono statial personale in servizio presso gli aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa, i porti definiti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale nonché i porti situati in isole poste ad almeno 10 miglia marine dalla costa (articolo 12, comma 3 del TULD approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e gli uffici doganali posti sul confine terrestre nazionale. L’indennità di disagio è riconosciuta ai dipendenti in servizio presso uffici ubicati in particolari posizioni geografiche (isole minori, trafori, altro), in località caratterizzate dalla scarsità o assenza di mezzi di collegamento o in piccoli centri abitati. Il legislatore del 1978 aveva già previsto il riconoscimento di tale indennità per il personale impiegato presso gli uffici situati presso le sedi disagiate dell’allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di assicurare una presenza del personale adeguata a garantire la funzionalità delle attività di presidio e controllo secondo l’orario comunitario di servizio degli uffici doganali posti in località contraddistinte da difficili contesti ambientali e logistici. L’indennità di rischio è riconosciuta ai dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, correlate all’attività lavorativa, o a condizioni ambientali della sede di servizio, ai sensi della tabella “A” allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Si tratta, in estrema sintesi, del personale addetto alle analisi chimiche e merceologiche, esposto all’uso di reagenti e sostanze potenzialmente nocive o pericolose, e degli addetti alla guida di automezzi. Con riguardo poi all’indennità di mansione per centralinisti non vedenti introdotta dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/1985, si segnala il parere dell’ARAN (V6.24) che ha chiarito che, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, tale disposizione deve ritenersi ancora valida ed efficace, non essendo interessata dalla disapplicazione prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Al comma 2, in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL sottoscritto il 28 maggio 2004, viene finanziato lo straordinario per un importo complessivo pari a € 16.200.000,00 necessario a garantire l’orario prolungato di servizio degli Uffici doganali previsto dalla normativa unionale e nazionale che impone di garantire l’apertura degli Uffici doganali secondo le esigenze degli operatori e, comunque, almeno secondo orari articolati come di seguito specificato: ✓ presso le dogane terrestri interne, dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato, e fino alle ore 24:00 per determinati servizi (sdoganamento fuori circuito, procedure domiciliate e altro); ✓ nelle 24 ore giornaliere, presso le dogane terrestri di confine e presso i varchi doganali (porti e aeroporti). Al comma 3, in applicazione dell’articolo 85, comma 2, primo alinea, del CCNL sottoscritto il 28 maggio 2004, viene finanziato poi l’istituto della turnazione che, insieme allo straordinario, consente di garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero presso gli Uffici operativi dell’Agenzia e, in particolare, definiti criteri oggettivi presso i varchi doganali (porti, aeroporti e dogane di valutazione che prendono confine, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari unionali e nazionali) in considerazione l’esperienza professionale maturata applicazione dell’articolo 34 del CCNL di comparto per un importo complessivo di € 5.299.097,61. Le relative indennità corrispondono quasi integralmente a quelle in allora stabilite dalla legge 13 luglio 1984, n. 302 recante “Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria”. All’articolo 3, è stato convenuto infine il finanziamento del premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio, per un importo pari a € 18.013.402,37. Si tratta di un istituto funzionale a riconoscere e compensare il contributo assicurato dal personale al raggiungimento degli obiettivi incentivati individuati annualmente nella Convenzione sottoscritta tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’economia e delle finanze, come ripartiti pro quota tra tutti gli uffici dell’Agenzia. Nella seguente tabella, sono riportati, al livello di Agenzia nel suo complesso, gli obiettivi assegnati e i titoli di studio e culturali posseduti. Si sottolinea, in particolare, che la valutazione dell’esperienza professionale non è condotta in relazione alla mera “anzianità di servizio”, dal momento che vengono prese in considerazione le reali capacità dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, attribuendo un punteggio anche per lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità (ad esempio, coordinatore di Direzione/Area/Laboratori/Ufficio centrale, capo Area/Staff/SOT degli UD, capo Ufficio/Servizio delle strutture centrali/regionali/interregionali/interprovinciale, vicario, contabile del contenzioso, componente della struttura di Mediazione, coordinatore team legale/sito web/AEO/RPT/INF-AM, referente attività scanner, CSI, informatico, informazione esterna, security, formazione, consegnatario contrassegni, economo/cassiere, consegnatario registri a rigoroso rendiconto, altro). Allo scopo di consentire una rigorosa individuazione degli incarichi valutabili ne sono stati precisati gli ambiti, prevedendo la valutazione soltanto di quelli conferiti con atti formali e sempreché implichino l’assunzione di responsabilità ovvero lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla normale attività dell’Ufficio. Allo scopo di valorizzare anche le esperienze maturate nel recente passato viene stabilito anche che gli incarichi valutabili sono soltanto quelli successivi al 1° gennaio 2010risultati conseguiti nell’anno 2015.

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