RELAZIONI INDUSTRIALI. 1. I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore devono indurre le parti a cercare nuove e più moderne relazioni sindacali al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali. 2. Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali vigenti. 3. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua quanto previsto dal DLgs 6 febbraio 2007 n. 25. 4. Esso è rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato a favorire le trasformazioni del settore stesso attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato e l’aumento della professionalità e delle competenze per un’occupazione stabile e di qualità. 5. All’autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi. 6. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese. 7. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
RELAZIONI INDUSTRIALI. 1. I processi di ristrutturazione trasformazione e le evoluzioni tecnologiche del settore devono indurre le parti a cercare nuove relazioni industriali sempre più efficaci e più moderne relazioni sindacali partecipative al fine di rendere sempre più partecipi allo coinvolti nello sviluppo del settore settore, in senso produttivo ed occupazionale occupazionale, i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali.XX.XX..
2. Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato che aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali vigenti.
3. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua quanto previsto dal DLgs D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25.
4. Esso è rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato a favorire le trasformazioni del settore stesso attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato e l’aumento della professionalità e delle competenze per un’occupazione stabile e di qualità.
5. All’autonomia collettiva delle parti parti, in un quadro regolatorio flessibile, ma organico e nell’ottica del conseguimento della competitività delle imprese e della valorizzazione del lavoro, è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello lo sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi.
6. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese.
76. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
RELAZIONI INDUSTRIALI. 13.1. I processi Le parti convengono di ristrutturazione promuovere nelle sedi opportune l’adozione del modello concertativo e le evoluzioni tecnologiche del settore devono indurre le parti di assumere a cercare nuove livello aziendale come metodo di confronto e più moderne di impostazione delle relazioni sindacali il modello partecipativo. Tali modelli avendo per obiettivo l’interesse generale, lo sviluppo dell’impresa, la centralità e la valorizzazione del lavoro, l’incremento della produzione e della produttività, il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione, si realizzano attraverso un sistema che definisce e riconosce i ruoli, le rispettive sfere di competenza ed i percorsi relazionali/negoziali fra le parti, utili al fine raggiungimento di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le Organizzazioni Sindacaliobiettivi comuni.
23.2. Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali vigenti.
3. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua Fermo restando quanto previsto dal DLgs 6 febbraio 2007 n. 25.
4C.C.N.L. e dall’Accordo del 23/07/93 nel contesto organizzativo dell’Azienda caratterizzato da pluriterritorialità, plurimodalità e multiservizi le relazioni industriali si articolano come segue: A: proprietà/organi societari/direzione B: settore/impianti Il contenuto previsto al punto A è costituito da: • informazione e consultazione su piani strategici, bilancio preventivo, programmi aziendali, programmazione degli investimenti, livelli occupazionali; • dalla contrattazione aziendale FER. Esso è rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato a favorire le trasformazioni Alla prima data utile si svolgerà un confronto sul Bilancio consuntivo annuale. Questo tipo di confronto sarà di competenza delle XX.XX. firmatarie del settore stesso attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato e l’aumento della professionalità presente accordo e delle competenze rispettive R.S.A/R.S.U.. A livello aziendale sarà attivata una Commissione, con le XX.XX. firmatarie del presente accordo, che si riunirà, di norma, due volte all’anno o su richiesta di una delle parti per un’occupazione stabile un confronto, improntato a principi di equità e di qualità.
5economicità produttiva dell’azienda, sulla distribuzione del lavoro e dell’articolazione dei turni. All’autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi.
6. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in Per settore/impianto sarà attivato un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese.
7. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza confronto sulle problematiche specifiche ed un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e confronto preventivo sui turni di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise/impianto.
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Samples: Accordo Di Secondo Livello
RELAZIONI INDUSTRIALI. 1. I processi L’UNIONALIMENTARI/CONFAPI e FAI/CISL - FLAI/CGIL - UILA/UIL, ferme restando l’autonomia delle parti, le rispettive distinte responsabilità, l’indipendenza di ristrutturazione valutazione e le evoluzioni tecnologiche di intervento, condividendo l’opportunità di instaurare nuove relazioni industriali, convengono su un sistema di informazioni che consenta l’esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti del settore devono indurre alimentare nonché gli interventi ed i progetti di provvedimenti di sup- porto, che possano comunque incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale. Alla luce di queste premesse si conviene di articolare il seguente sistema di relazioni: Al fine di pervenire ad una definitiva valorizzazione dell’Osservatorio nazionale di Settore, le parti a cercare nuove e più moderne relazioni sindacali Parti convengono quanto segue. Entro il 31.12.2004 verrà costituito il Gruppo ristretto di coordinamento dell’Osservatorio nazionale, che si riunirà per in- dividuare priorità di analisi istruttorie dell’Osservatorio stesso ed eventuali interventi delle Parti nei confronti di Istituzio- ni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle possibili soluzioni. Nella stessa occasione verrà predisposto un programma di lavoro con relative ipotesi operative. Le successive riunioni si susseguiranno con cadenza di norma semestrale. Tra le priorità del Gruppo ristretto, particolare rilevanza verrà data alle analisi sulle linee di politica agroindustriale, anche al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore assumere posizioni concertate in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori tutte le occasioni di confronto con la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali.
2. Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali vigenti.
3altre cate- gorie. Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza tra UNIONALIMENTARI/CONFAPI e FAI/CISL -FLAI/CGIL - UILA /UIL attraverso un Osservatorio di settore che favorisca la conoscenza comune degli andamenti del settore, l’analisi delle problematiche e l’elaborazione di possibili posizioni o iniziative comuni su tematiche ritenute di reciproco interesse. Tutto ciò nel quadro di un auspicato sviluppo, ad ogni livello, delle relazioni sindacali recepisce industriali tra le parti ed attua quanto previsto al fine di dar loro maggior continuità ed un carattere partecipativo, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle parti. Al fine dell’effettiva operatività dell’Osservatorio, al quale l’UNlONALlMENTARI/ CONFAPI fornirà il necessario supporto tecnico, le parti nomineranno, entro 2 mesi dalla data di stipula del presente C.C.N.L., un gruppo di lavoro, composto da 6 rappresentanti, di cui 3 nominati dall’UNIONALIMENTARI/CONFAPI e 3 nominati da FAI/CISL - FLAI/CGIL - UILA/UIL, che formulerà le proposte operative di funzionamento entro i successivi 4 mesi. Tale gruppo di lavoro avrà inoltre il compito di individuare le modalità di reperimento dei dati, la loro organizzazione e diffusione tra le parti nelle loro articolazioni, effettuando gli eventuali approfondimenti specifici anche con il ricorso a fonti esterne o a supporti esterni specializzati nonché di mettere in atto iniziative congiunte e di ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento di progetti che le richiedessero. L’Osservatorio è sede di raccolta di informazioni e di reciproco scambio e confronto sulle stesse in ordine ai seguenti argomenti, con riferimento anche alle piccole e medie imprese associate: - le iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese alimentari; - le proposte normative e/o legislative da sottoporre agli Organi competenti per lo sviluppo ed il sostegno delle piccole e medie imprese alimentari; - le linee di politica agroindustriale per le p.m.i., anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la Pubblica Amministrazione e le altre categorie; - gli andamenti e le prospettive del settore alimentare, la sua situazione competitiva e gli andamenti congiunturali dei mercati, con particolare riferimento a quei comparti o settori che abbiano necessità di iniziative di sostegno; - gli andamenti relativi alla presenza di imprese alimentari nelle aree del Mezzogiorno, di declino industriale o ritardo di sviluppo; - l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo; - le prospettive relative agli investimenti e allo sviluppo tecnologico; - l’andamento dell’occupazione e della sua struttura, con particolare riferimento alle tipologie di rapporto, ivi compreso il lavoro interinale o di somministrazione ed i contratti a tempo determinato, all’occupazione femminile, agli effetti deri- vanti dai processi di ristrutturazione ed innovazione e all’occupazione dei lavoratori immigrati; - l’andamento dei fattori di produttività, di efficienza, di competitività, di costo del lavoro in rapporto con i Paesi concorrenti; - le problematiche poste dal DLgs 6 febbraio 2007 n. 25.
4recepimento in sede nazionale della legislazione comunitaria e della legislazione che riguardi la politica industriale e fiscale del settore e il mondo delle piccole e medie imprese; - le conseguenze derivanti dall’integrazione economica sul sistema delle p.m.i. Esso è rivolto alimentari in termini di competitività in- terna ed europea; - le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente esterno nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento nella legislazione italiana delle direttive dell’U.E. in materia; - le tematiche relative alla qualità dei prodotti; - le problematiche riguardanti le “barriere architettoniche” nei luoghi di lavoro, per favorirne il superamento, per analizzare le connesse esigenze impiantistiche e le difficoltà tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento; - l’andamento a consuntivo della contrattazione aziendale e delle relazioni industriali; - l’andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro; - i patti territoriali ed i contratti d’area, eventualmente stipulati, nonché le iniziative specifiche per la definizione di con- tratti di riallineamento in sede provinciale riguardanti le p.m.i. alimentari; - l’andamento delle adesioni al FONDAPI e le eventuali azioni da intraprendere per favorirne la capillare diffusione tra tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato a favorire lavoratori; - valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, ivi compresa la ricerca di strumenti per accedere ai fi- nanziamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali, in sintonia con l’Organismo Bilaterale Nazionale per la For- mazione (ENFEA) e con gli Organismi Bilaterali Territoriali. D’intesa con le trasformazioni del settore stesso attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato e l’aumento della professionalità e delle competenze per un’occupazione stabile rispettive Associazioni territoriali le Parti stipulanti potranno sperimentare: - la costituzione di Osservatori di carattere territoriale, con particolare riferimento alle implicazioni sull’occupazione dei processi di terziarizzazione e di qualità.
5decentramento produttivo; - la predisposizione di modelli organizzativi del lavoro e di orari di lavoro, che le aziende potranno adottare, qualora rite- xxxx funzionali alle proprie esigenze e specificità. All’autonomia collettiva delle Nell’ambito dell’Osservatorio, le parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione valuteranno la possibilità di individuare norme di estensione degli attuali limiti di conservazione del rapporto posto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo per malattia e del sistema relativo trattamento economico, per i lavoratori affetti da patologie di relazioni sindacali ai diversi livelli e particolare gravità, i cui costi siano compensati con strumenti diversi.
6. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire una generale rimodulazione dell’attuale trattamento economico previsto per la competitività delle imprese.
7carenza ed il comporto. Le parti stipulantivaluteranno altresì l’opportunità di intervenire presso le rispettive Confederazioni perché favoriscano un Accordo Interconfederale in materia, ferme restando ispirato al principio della mutualizzazione dei costi anche con l’utilizzo di strumenti assicurativi. Nell’ambito dell’Osservatorio saranno istituite: - alla promozione di azioni positive; - ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro; - a verificare ipotesi di schemi per la rispettiva autonomia e promozione di iniziative di azioni positive, nonché ad esaminare le distinte responsabilitàproblematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro anche relativamente alle “molestie sessuali”; - a studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità, verificando le forme possibili per la salvaguardia della professionalità. La Commissione si occuperà inoltre del fenomeno del mobbing, con l’intento di pervenire ad una definizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesima ed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali. - la fattibilità giuridica dello svolgimento del periodo di prova in un adeguato livello conoscitivo inferiore a quello corrispondente alla specifica professionalità dichiarata, e non altrimenti documentata dal lavoratore, erogando la conseguente differenza economica solo in caso di superamento del periodo di prova. La Commissione è composta di 3 membri in rappresentanza dell’UNIONALIMENTARI/CONFAPI é di 3 membri in rappresentanza di FAI/CISL, FLAI/CGIL, UILA/UIL. Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi. La Commissione si insedierà, su richiesta di una delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affrontidue parti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva nel corso del settoresecondo semestre del 2004, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivisecompletare i lavori entro la durata del presente C.C.N.L.. La Commissione potrà formulare indirizzi generali su cui operare per definire ipotesi di individuazione di aree professionali, con relativi nuovi parametri, articolate su più livelli. Prima della scadenza del contratto, riscontrandosene le condizioni, la Commissione fornirà alle parti stipulanti, con decisione comune, una proposta complessiva in materia. Le parti si reincontreranno per definire gli strumenti atti a garantire l’agibilità dell’Osservatorio. * una specifica Sezione competente in tema di ambiente e sicurezza alimentare, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza degli alimenti, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti. * una specifica Sezione “Formazione” dell’Osservatorio, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti: - ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuovere una corretta informazione all’interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l’utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale; - indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l’aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse umane; - individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché ad iniziative di nuova imprenditorialità; - elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell’ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all’arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l’evoluzione tecnologica ed organizzativa dell’impresa. In quest’ambito, la Sezione potrà inoltre prevedere forme di collaborazione con Xxxxxx/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie tra il mondo dell’Istruzione e quello dell’impresa su materie attinenti al mercato ed alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
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RELAZIONI INDUSTRIALI. 1. I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore devono indurre le parti a cercare nuove e più moderne relazioni sindacali al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali.XX.XX..
2. Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali vigenti.
3. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua quanto previsto dal DLgs 6 febbraio 2007 n. 25.
4. Esso è rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato a favorire le trasformazioni del settore stesso attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato e l’aumento della professionalità e delle competenze per un’occupazione stabile e di qualità.
5. All’autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi.
6. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese.
76. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
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RELAZIONI INDUSTRIALI. 1. I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore devono indurre le parti a cercare nuove e più moderne relazioni sindacali al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le Organizzazioni SindacaliXX.XX.
2. Nell’ambito dell’autonomia Nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali vigenti.
3. Il sistema di relazioni sindacali sindacali, recepisce ed attua quanto previsto dal DLgs D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25.2007,
4. Esso è rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato a favorire le trasformazioni del settore stesso attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato mercato, e l’aumento l'aumento della professionalità e delle competenze per un’occupazione un'occupazione stabile e di qualità.
5. All’autonomia All'autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi.
6. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese.
76. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo l'obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
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Samples: Transportation & Logistics
RELAZIONI INDUSTRIALI. 1. I processi Le parti - alla luce di ristrutturazione quanto affermato in Premessa e le evoluzioni tecnologiche del settore devono indurre le parti a cercare nuove e più nella consapevolezza che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni sindacali al fine industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di rendere sempre più partecipi allo sviluppo evoluzione del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori settore, e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e le Organizzazioni Sindacalidi confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello nazionale, un OSSERVATORIO DI SETTORE congiunto paritetico.
2. Nell’ambito dell’autonomia delle parti Il predetto Osservatorio - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e dei rispettivi ruoli le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione rispettive distinte responsabilità degli Accordi Interconfederali vigenti.
3. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua quanto previsto dal DLgs 6 febbraio 2007 n. 25.
4. Esso è rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato a favorire le trasformazioni del settore stesso attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato e l’aumento della professionalità Imprenditori e delle competenze per un’occupazione stabile Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di qualità.
5. All’autonomia collettiva una delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli Parti e con strumenti diversi.
6. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, la periodicità richiesta dai problemi in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese.
7. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sotto indicati livellidiscussione, le tematiche questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di incidere sensibilmente avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con l’obiettivo il massimo anticipo possibile, le occasioni di indicare soluzioni possibilmente condivisesviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
3. In particolare saranno oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
4. L’Osservatorio si riunirà, per la prima volta entro il 31 dicembre 2001 ed in tale occasione delibererà all'unanimità in ordine alle modalità del proprio funzionamento.
5. In tale occasione, verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indicati.
6. Acquisita una posizione comune, se ritenuto utile ed opportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle istituzioni interessate.
7. Gli studi e le analisi svolti dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle parti.
8. Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità ed una significativa presenza di aziende del settore.
9. Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole Parti imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
10. Salvo quanto già detto al comma 4 (in merito alla periodicità degli incontri dell'Osservatorio) l'Osservatorio medesimo terrà due incontri all'anno (entro il 31 maggio ed il 30 novembre) nel corso dei quali le Parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni complessive e globali sugli argomenti di cui al primo comma che costituiranno l'Informativa a livello nazionale.
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