RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato e data chiusura); d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (con indicazione della data chisura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni alla scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato e data chiusuraliquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (con indicazione della data chisura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato e data chiusuraliquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (con indicazione della data chisura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera r.c.t.o
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La SocietàSocietà alla quale è assegnato il contratto, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annualecon cadenza semestrale al 30/06 ed al 31/12 di ciascuna annualità , si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato e data chiusuraliquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (con indicazione della data chisura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
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Samples: Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annualesemetrale , si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato e data chiusuraliquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (con indicazione della data chisura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
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Samples: Insurance Policy
RENDICONTAZIONE SINISTRI. La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, Società si impegna obbliga a fornire al contraente Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio dei sinistri di tutti i Sinistri denunciati così suddiviso:
a) sinistri denunciati (impostato: - Sinistri riservati, con indicazione della data dell’eventodell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del nome della controparteSinistro stesso; - Sinistri liquidati, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo liquidato; - Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del numero Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data chiusura);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (con indicazione dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data chisura e per quelli respinti mettendo d’accensione della copertura fino a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione quando non vi sia la chiusura di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal contraente stessotutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono potranno impedire al contraente Contraente di chiedere ed e di ottenere un aggiornamento aggiornamento, con le modalità di cui sopra sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
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Samples: Insurance Agreement