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Report periodici Clausole campione

Report periodici. L’Aggiudicataria deve produrre i seguenti report periodici utili per monitorare e quantificare l’appropriatezza e la conformità dell’attività effettuata in riferimento a ciascun servizio. L’AZIENDA deve avere la possibilità di elaborare in qualsiasi momento la medesima reportistica in via del tutto autonoma. L’Aggiudicataria è pertanto tenuta a prevedere idonei accessi ai sistemi da parte del personale individuato dall’AZIENDA e adeguata formazione all’uso. Tali report devono misurare, per mese di erogazione, sia come totale che come dettaglio analitico (riportando i dati di catalogazione come riportato nel presente capitolato), almeno i seguenti parametri: 1 Numero di cartelle cliniche prese in carico dalla Ditta Aggiudicataria 2 Numero di documenti recapitati con procedura ordinaria
Report periodici. 1. Il Licenziatario si impegna a fornire, su richiesta e con cadenza annuale, report al Licenziante circa il numero di “Learning object” utilizzati, le modalità del loro utilizzo, il numero e la natura dei loro utilizzatori. 2. Eventuali modifiche o adattamenti realizzati dal Licenziatario, la concessione di sublicenze dovranno invece essere comunicati con cadenza semestrale al Licenziante.
Report periodici. Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo, dovrà essere inviato un report del mese precedente, in formato excel nel quale sono presenti almeno i seguenti dati: • n° chiamate totali pervenute al numero verde, suddivise in segnalazioni registrate e contatti chiusi direttamente dall’operatore per rilascio informazioni. • n° chiamate totali per prenotazione servizi a domicilio, suddivise per tipologia di servizio (ingombranti e verde) e cantiere ( alta e bassa valle) • n° chiamate totali relative a segnalazioni di mancati svuotamenti e reclami • n° chiamate totali suddivise per tipologia di servizio e filiera di raccolta ( carta, organico, plastica, rifiuto indifferenziato, ecocentri, ingombranti, verde, ecc…..) Il report deve esplicitare i dati mensili totali, esposti per singolo Comune e per il loro raggruppamento. (vedasi allegato “Report periodico.xls”). Dovranno essere inoltre elaborati i rispettivi grafici, (tipo istogrammi o a torta), sul singolo Comune e per il raggruppamento di tutti i comuni serviti da ACSEL S.p.A. con le percentuali di incidenza ed il numero chiamate.
Report periodici. Il Licenziatario si impegna a fornire, con cadenza annuale, report periodici al Licenziante circa il numero di Opere utilizzate, le modalità del loro utilizzo, il numero e la natura dei loro utilizzatori e qualsiasi altra circostanza ritenuta utile.
Report periodici. 12.1 La società predispone ogni mese un report (rendiconto degli incassi), che dovrà essere con- segnato al Comune contestualmente al versamento delle somme dovute corredato delle necessarie in- formazioni ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune con modalità e struttura da 12.2 Un secondo report annuale, da presentare en- tro il mese di febbraio dell’anno successivo, con- tenente i dati delle entrate che sono nella fase dell’accertamento e quelle che sono nella fase dell’ingiunzione. Tale report dovrà fornire, per ogni annualità nella quale è stato effettuata at- tività di recupero di partite pregresse le seguen- ti informazioni: 12.3 Con riferimento alle attività svolte in base all’Allegato 1 (disciplinare per la gestione di alcuni segmenti del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative pecuniarie ele- vate dal Comune di Prato e della riscossione co- attiva di quelle non pagate o non pagate nei termini per la somma dovuta)la società dovrà tra- smettere al Comando di Polizia Municipale i se- guenti report: a) numero di atti inseriti nel s.i. (ad esclu- sione degli atti c.d. non verbalizzati) b) numero degli atti notificati per tipologia di notifica ed esito c) numero degli atti riscossi e relativo im- porto criticità emerse durante il periodo − entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull’andamento complessivo del servizio svolto nell’anno precedente contenente, in forma ag- gregata, gli elementi sopra descritti in rife- rimento a tutti gli atti gestiti 12.4 Entro il 30 settembre un bilancio infran- nuale con una ipotesi di bilancio al 31/12 dell’anno in corso che evidenzi il risultato e- conomico atteso e le principali motivazioni sot- tostanti a tali previsioni, cioè le principali cause che abbiano influito sui ricavi e sui co- sti di esercizio. Poiché gli organismi parteci- pati devono contribuire al processo di conteni- mento della spesa corrente, in base a tali pre- visioni, Comune e società potranno rivedere i rapporti economico-finanziari con l’obiettivo prioritario di ridurre i compensi fissi cui all’art. 13.1 lettera a).
Report periodici. 12.1 La società predispone ogni tre mesi un report (rendiconto degli incassi), che dovrà essere con- segnato al Comune contestualmente al versamento delle somme dovute corredato delle necessarie in- formazioni ai fini della corretta imputazione al 12.2 La società predispone un report annuale, da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo, contenente i dati a consuntivo delle entrate relative ai tributi di competenza dell’ente riscossi tramite versamento volontario. Tale report dovrà includere le seguenti informa- zioni: 12.3 La società predispone un secondo report an- nuale, da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo, contenente i dati delle en- trate che sono nella fase dell’accertamento e quelle che sono nella fase dell’ingiunzione. Tale report dovrà fornire, per ogni annualità nella quale è stato effettuata attività di recupero di partite pregresse le seguenti informazioni:

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  • Facoltà di recesso Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni) Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:

  • Clausola di recesso 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

  • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Criteri di liquidazione La copertura è valida sia che l’Assicurato risulti essere lavoratore sia che risulti essere Non Lavoratore. L’accertamento del grado di invalidità viene effettuato non prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data della denuncia dell’Infortunio o della Malattia, secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.Lgs. n° 38 del 2000 e successive modifiche o integrazioni. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata del Finanziamento coperta dal Contratto di Assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare: − certificazione del medico curante contenente la causa del Sinistro, la diagnosi e la prognosi; − in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, copia della Cartella clinica; − ultima dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata o il trasferimento (es. la Surroga) o l’Accollo dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento. Per data del Sinistro si intende la data di inizio dell’Inabilità Temporanea Totale certificata dal medico curante.

  • Documenti che fanno parte del contratto 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo; b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo (materialmente allegato); c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come da elenco elaborati allegato, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l’elenco dei prezzi unitari (materialmente allegato); e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al D. Lgs. 50/2016 e all’art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; g) le polizze di garanzia di cui agli artt. 35 e 37. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare: a) il Codice dei Contratti; b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c) il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al D. Lgs. 50/2016; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di cre- dito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. Si. Ai sensi dell’art. 125-ter c.1 del D.lgs. n. 385 del 1993 in tema di recesso del consumatore: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se suc- cessivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le infor- mazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis c. 1 del D.lgs. n. 385 del 1993. Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata a.r. al Finanziatore Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo D’Azeglio 33/E, 10126 To- rino. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a recessi@santan- xxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000 a condizione che sia confermata me- diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se conse- gnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevi- mento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. Qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finan- ziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

  • Periodo di prova Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a: - mesi 6 per i lavoratori inquadrati al livello quadro; - mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 7° livello; - mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 6° livello; - mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello; - 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 4° e 5° livello; - 26 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati al 1°, 2° e 3° livello. Xxxxx rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente, per i lavoratori operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova non potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 5. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 7° livello e durante il primo mese per i lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento awenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato.

  • DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO Xxxxx parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati Xxxxx “Schema di Contratto”.