Procedimento sanzionatorio. I procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca vengono assunti sulla base dei rapporti redatti dagli organi ai quali sono demandati i servizi di polizia stradale così come individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.
Procedimento sanzionatorio. 1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all’interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all’amministrazione comunale memorie difensive. Il responsabile di servizio, sentita la commissione, decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento disciplinare. Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.
Procedimento sanzionatorio. 1 La commissione di sorveglianza è competente per accertare e sanzionare le violazioni della presente Convenzione di diligenza. Essa conduce il procedi- mento sanzionatorio e in presenza di una violazione determina la pena convenzionale adeguata in applicazione dell’articolo 64 e / o archivia del tutto o in parte il procedimento stesso.
Procedimento sanzionatorio. Sono definiti i criteri per la definizione della sanzione tra il minimo e il massimo previsto, anche utilizzando appositi algoritmi.
Procedimento sanzionatorio. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. La comminazione del provvedimento sanzionatorio dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
Procedimento sanzionatorio. 1. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente a comminare tutte le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale fino a quella del licenziamento con o senza preavviso nei modi e forme di legge;
Procedimento sanzionatorio. 1. L’ente accreditante invia al provider l’atto di accertamento della violazione con l’indicazione del comportamento oggetto di verifica e della norma violata.
Procedimento sanzionatorio. 1. I procedimenti di sospensione o revoca stabiliti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione scritta notificata all’interessato delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di 30 (trenta) giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzare la propria posizione.
Procedimento sanzionatorio. Art. 38 Irrogazione delle sanzioni
Procedimento sanzionatorio. Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio il quale agisce sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada L’ingiunzione di pagamento deve essere notificata all’interessato nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni. Entro 15 giorni dalla data di notifica l’interessato può far pervenire al Sindaco eventuali scritti difensivi; il Sindaco decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio.