Procedimento sanzionatorio Clausole campione
Procedimento sanzionatorio. I procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca vengono assunti sulla base dei rapporti redatti dagli organi ai quali sono demandati i servizi di polizia stradale così come individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.
Procedimento sanzionatorio. I procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca vengono assunti sulla base dei rapporti redatti dagli organi ai quali sono demandati i servizi di Polizia Stradale così come individuati dall’art. 12 del Codice della Strada. Le violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca debbono essere contestate tempestivamente e per iscritto all’interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all’Amministrazione comunale memorie e scritti difensivi. Il Responsabile dell’Ufficio Commercio, dopo aver sentito la Commissione consultiva, se ritiene fondato l’accertamento, dispone l’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In caso contrario decide per l’archiviazione degli atti. L’esito del provvedimento viene tempestivamente comunicato all’interessato e, qualora esso abbia per contenuto l’irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca, il medesimo viene partecipato al competente ufficio della M.C.T.C.
Procedimento sanzionatorio. Art. 38 Irrogazione delle sanzioni
Procedimento sanzionatorio. Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio il quale agisce sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada L’ingiunzione di pagamento deve essere notificata all’interessato nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni. Entro 15 giorni dalla data di notifica l’interessato può far pervenire al Sindaco eventuali scritti difensivi; il Sindaco decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Procedimento sanzionatorio. 1 La commissione di sorveglianza è competente per accertare e sanzionare le violazioni della presente Convenzione di diligenza. Essa conduce il procedi- mento sanzionatorio e in presenza di una violazione determina la pena convenzionale adeguata in applicazione dell’articolo 64 e / o archivia del tutto o in parte il procedimento stesso.
2 Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della commissione di sorveglianza o di un inquirente, la commissione stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi dell’articolo 64.
3 La commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla FINMA.
4 Se la banca rea dell’infrazione si sottomette alla decisione della commissione di sorveglianza, il procedimento si conclude. In caso contrario, è necessario avviare e svolgere la procedura arbitrale ai sensi dell’articolo 68.
5 La commissione di sorveglianza disciplina la procedura di sua competenza mediante un apposito regolamento, determinando inoltre le modalità di accollo dei costi. L’incasso delle spese procedurali e dei costi di indagine compete alla commissione di sorveglianza.
Procedimento sanzionatorio. 1. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente a comminare tutte le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale fino a quella del licenziamento con o senza preavviso nei modi e forme di legge;
2. Il Responsabile della struttura presso la quale presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, all'UPD i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;
3. L'UPD, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio in sua difesa;
4. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato;
5. Il dipendente ha facoltà di richiedere il differimento dell'audizione, con proroga del termine per la conclusione del procedimento per una sola volta, in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma restando la possibilità di depositare memorie scritte;
6. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge;
7. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione dell'addebito, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;
8. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'UPD, per via telematica, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, entro 20 giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo;
9. L'UPD ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il CCNL prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
Procedimento sanzionatorio. 1. I procedimenti di sospensione o revoca stabiliti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione scritta notificata all’interessato delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di 30 (trenta) giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzare la propria posizione.
2. Dell’esito del provvedimento è tempestivamente informato l’interessato e, ove si proceda alla revoca ed alla decadenza dell’autorizzazione, anche il competente ufficio della M.C.T.C.
Procedimento sanzionatorio. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all’interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all’amministrazione comunale memorie difensive. Il responsabile di servizio, sentita la commissione, decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento disciplinare. Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.
Procedimento sanzionatorio. Sono definiti i criteri per la definizione della sanzione tra il minimo e il massimo previsto, anche utilizzando appositi algoritmi.
Procedimento sanzionatorio. 1. L’ente accreditante invia al provider l’atto di accertamento della violazione con l’indicazione del comportamento oggetto di verifica e della norma violata.
2. In seguito alla comunicazione di cui al precedente comma, il provider può:
a) presentare osservazioni sulle violazioni contestate;
b) assumere l’impegno a sanare le criticità contestate, entro il termine indicato dall’ente accreditante, ove le stesse siano sanabili.
3. In seguito alle comunicazioni di cui al precedente comma, l’ente accreditante può provvedere alternativamente:
a) all’archiviazione del procedimento, qualora le criticità vengano sanate ovvero le osservazioni prodotte risultino meritevoli di accoglimento;
b) all’adozione di un’ammonizione, del provvedimento di sospensione o di revoca qualora le criticità permangano o siano insanabili.