Requisiti del concessionario. Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti e mantenere le seguenti condizioni per tutta la durata della concessione: a) essere una società o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale; b) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero devono essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”) c) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle cariche associative; d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell’impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione del Centro Sportivo stesso; e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; f) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; g) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 04/03/2014 n. 24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro persone se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge n. 55/1990; i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; k) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. l) inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, non espressamente menzionata nel presente avviso; m) non avere debiti nei confronti del Comune di Ferrara.
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Samples: Concessione Per l'Uso Dell'immobile, Concessione Per La Gestione E L’uso Del Complesso Sportivo, Concessione Per La Riqualificazione E/O Riconversione E Successiva Gestione Dell’impianto Sportivo
Requisiti del concessionario. Il concessionario dovrà essere Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti e mantenere le seguenti condizioni per tutta la durata della concessionerequisiti:
a) essere una società o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge n. 289/2002 o ente possesso dei requisiti di promozione sportiva operante nel territorio comunalemoralità di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
b) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004iscrizione presso la Camera di Commercio, n. 136 (Disposizioni urgenti competente territorialmente, per garantire la funzionalità l’attività di taluni settori coordinamento e gestione della pubblica amministrazione)manutenzione delle strade, convertitofinalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero devono essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”)a
c) svolgere Essere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini possesso dei requisiti di lucro nonché capacità tecnica di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle cariche associative;
d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell’impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione cui all’art. 83 del Centro Sportivo stesso;
e) non trovarsi in stato di fallimentoD.Lgs. 50/2016, di liquidazione coatta amministrativa, seguito specificati: ‑ iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta di società rifiuti in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
g) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiestaconto proprio”, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per reati gravi le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionaleoggetto; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale‑ iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, terrorismo "raccolta e sfruttamento del lavoro minorile trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014 – ‑ iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - - ‑ disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate; ‑ capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 04/03/2014 n. 24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio 285/92 (Codice della Strada) e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro persone se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’artD.Lgs. 17 Legge n. 55/1990;
i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro); - possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro il termine di 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso e salute sui luoghi di lavoro;
k) 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00. Tali parametri indicano l’arco temporale che comincia dall’attivazione da parte delle Forze dell’Ordine alla sala operativa e si conclude con l’arrivo della struttura operativa sul luogo dell’incidente; ‑ disponibilità di una polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non aver subito la sanzione interdittiva corretta esecuzione degli interventi eseguiti con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazioneeuro.
l) inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, non espressamente menzionata nel presente avviso;
m) non avere debiti nei confronti del Comune di Ferrara.
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Samples: Contratto Di Concessione Per Servizi Di Ripristino E Bonifica Ambientale
Requisiti del concessionario. Il concessionario dovrà essere 1. Le concessioni per l’uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, in possesso capo al richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti e ai membri della compagine sociale, se persona giuridica, dei seguenti requisiti e mantenere le seguenti condizioni per tutta la durata della concessioneprevisti dalla legge:
a) essere una società se l’occupazione concerne un’attività economica: - il possesso del titolo che abilita o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’artautorizza allo svolgimento dell’attività stessa; - l’immunità da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 90 32-quater del codice penale; - l’immunità, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale;
b) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 200413 agosto 2010, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità 136”, da provvedimenti definitivi di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero devono essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”)
c) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle cariche associative;
d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell’impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione del Centro Sportivo stesso;
e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;
b) in tutti i casi: - l’insussistenza di debiti • derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Cortona, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente; • derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Cortona, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni riferite all’unità immobiliare di cui al D.Lgs n. 159 l’occupazione costituisca eventuale pertinenza. • di qualunque natura, verso l’Amministrazione Comunale o proprie società inhouse, qualificabili come somme certe,liquidi ed esigibili. - pur in presenza di debiti, per le tipologie appena indicate, la concessione è possibile laddove il richiedente ottenga dall’Amministrazione un piano di rateizzazione del 6/09/2011; tale requisito è richiesto relativamente alla persona debito suddetto, preceduto dal riconoscimento formale del titolare o del direttore tecnico se si tratta debito e rispetti l’attuazione di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione quanto concordato
2. I requisiti del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
g) inesistenza articolo possono essere autocertificati dal concessionario in sede di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.pdomanda., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 04/03/2014 n. 24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro persone se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge n. 55/1990;
i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
k) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
l) inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, non espressamente menzionata nel presente avviso;
m) non avere debiti nei confronti del Comune di Ferrara.
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Samples: Regolamento Comunale
Requisiti del concessionario. Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti e mantenere le seguenti condizioni per tutta la durata della concessione:
a) essere una società o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale;
b) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero devono essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”)
c) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle cariche associative;
d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell’impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione del Centro Sportivo stesso;
e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
ge) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 04/03/2014 n. 24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro persone se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge n. 55/1990;
if) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
kg) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
lh) inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, non espressamente menzionata nel presente avviso;
mi) non avere debiti nei confronti del Comune di Ferrara.
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Samples: Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo
Requisiti del concessionario. Il concessionario dovrà deve essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione al momento della scadenza fissata per la presentazione della domanda di concessione e deve mantenere le seguenti condizioni tali requisiti per tutta la durata della concessionedel rapporto concessorio:
a1) essere una società iscritto alla Camera di Commercio per lo svolgimento di attività di trasporto e collegamento marittimo o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunalecomunque compatibili con quelle oggetto del presenta bando;
b2) aver ottenuto riconoscimento del CONI nel caso di cooperative o consorzi di cooperative , l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004DM 23/06/2004, n. 136 (Disposizioni urgenti tenuto presso CCIAA, per garantire la funzionalità lo svolgimento di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, attività di trasporto e collegamento marittimo o comunque compatibili con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero devono essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”)
c) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle cariche associativequelle oggetto del presenta bando;
d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell’impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione del Centro Sportivo stesso;
e3) non trovarsi in stato alcuna delle cause di fallimentoesclusione dalle procedure di gara, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
g) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 04/03/2014 n. 24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro persone se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge n. 55/1990;
i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
k) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
l) inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/201618 aprile 2016, non espressamente menzionata nel presente avvison. 50 e smi;
m4) non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs.6 Settembre 2011, n.159 e smi;
5) non aver riportato condanne, accertate in via definitiva ai sensi dell’art. 1161 CdN, nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando;
6) di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori ed addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree in concessione, oltre ad eventuali indennità per occupazioni abusive di aree demaniali marittime;
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n.68 del 12/3/99), ovvero di non essere tenuto al rispetto di tali regole;
8) non essersi avvalso e/o non avere debiti nei confronti in corso piani individuali di emersione del Comune lavoro irregolare previsti dalla legge n. 383/2001;
9) non essere incorso in decadenza o risoluzione da precedente rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, sulla base di Ferraragravi inadempienze, violazioni o altro motivo previsto dalla legge, definitivamente accertato;
10) di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dei servizi marittimi, in corso di validità, rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità, ai sensi del Regolamento Regionale 13 Ottobre 2016, n. 7, “Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 Marzo 2002, n. 3 (riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi trasporto marittimo di linea autorizzati” pubblicato sul BURC n. 67 del 13 Ottobre 2016 o in alternativa aver stipulato con la Regione Campania contratto di servizio, in corso di validità, avente ad oggetto i collegamenti marittimi qualificati minimi ed essenziali per le comunità isolane del Golfo di Napoli, gravati da obblighi di servizio pubblico, ex decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, utilizzando preferibilmente la modulistica che sarà messa a disposizione dall’Amministrazione Concedente sulla piattaforma telematica di e-procurement in sede di pubblicazione della procedura. Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura, presentando la propria offerta per l’assegnazione di un solo locale, in forma singola o associata, purché in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; non è consentito presentare l’offerta in entrambe le forme di partecipazione pena l’esclusione di tutti i soggetti coinvolti. In caso di partecipazione in forma associata, ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. E’ esclusa qualsiasi forma di controllo, collegamento di cui all’art. 2539 del c.c.
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Samples: Concessione Demaniale Marittima
Requisiti del concessionario. 1. Il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dichiara sotto la propria piena responsabilità civile e penale di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 354 e mantenere 394 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e dall’art 80 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e deve essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2043 del Codice Civile.
2. Il concessionario attesta, inoltre, che tale polizza copre tutti i rischi connessi all’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e comprende le seguenti condizioni ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto; in ogni caso solleva il Comune di Livorno da responsabilità e danni derivanti dallo svolgimento del servizio ed arrecati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.
3. A tale proposito il concessionario solleva il Comune di Livorno da ogni responsabilità sia per l’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della presente convenzione, sia per l’eventualità che l’ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
4. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la decadenza della concessione, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva, salva la facoltà del Comune di Livorno di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
5. Resta ferma la necessità da parte del concessionario di essere dotato, per tutta la durata della concessione:
a) essere una società o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto convenzione, per ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall’art. 90 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall’art. 4 D.M. Del 04/09/1998 n. 401.
6. Il concessionario deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal Dlgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Il concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione. Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente atto; il concessionario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
8. Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale;
b) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero devono essere iscritte nei Registri piena e corretta esecuzione delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”)
c) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle cariche associative;
d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell’impianto sportivo prestazioni in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione del Centro Sportivo stesso;
e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento a prestare la propria collaborazione per la dichiarazione di una consentire lo svolgimento di tali situazioni;
f) inesistenza verifiche; si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
g) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.pconvenzione., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 04/03/2014 n. 24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro persone se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge n. 55/1990;
i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
k) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
l) inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, non espressamente menzionata nel presente avviso;
m) non avere debiti nei confronti del Comune di Ferrara.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Rimozione, Custodia E Blocco Dei Veicoli