Requisiti speciali Clausole campione

Requisiti speciali. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Requisiti speciali. Requisiti di capacità tecnico-professionale
Requisiti speciali. Ai sensi e per gli effetti dell’83, 85 e 86 D. Lgv. 50/2016, il concorrente deve essere iscritto nel registro della camera di commercio per categoria analoga o affine a quella oggetto di appalto; nonché in possesso di ulteriore e specifica autorizzazione, se pertinente. Il concorrente deve disporre di adeguata capacità economica e finanziaria da dimostrarsi mediante idonee dichiarazioni bancarie, compilando il DGUE parte IV Sez. B paragrafo 6, rese da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgv. 385/93 che esplicitino anche sommariamente la correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto creditizio. In caso di concorrente plurimo devono essere presentate da ciascun soggetto raggruppato. Le dichiarazioni devono essere presentate nella modalità di file firmato digitalmente da tutte le parti (garante e legale rappresentante del concorrente) oppure, in alternativa, come file PDF accompagnato da autodichiarazione ex DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente circa la conformità della copia PDF all’originale. Il concorrente deve altresì disporre di adeguata capacità tecnica da dimostrarsi mediante schede tecniche dei prodotti offerti compilando DGUE parte IV Sez. C paragrafo 4, nonché mediante eventuale campionatura, nelle modalità previste dall’art. 4 del presente disciplinare. I requisiti professionali, economici e tecnici sono provati mediante DGUE.
Requisiti speciali. I concorrenti, a pena di esclusione, devono autocertificare di essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Requisiti speciali. I concorrenti – a pena di esclusione – devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi che seguono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC del 17 febbraio 2016, n. 152. Sono inammissibili, in applicazione di quanto previsto dall’art. 59, comma 4, lett. d) del Codice, le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
Requisiti speciali. Relativamente alle categorie di lavori sopra individuate, i requisiti di qualificazione sono i seguenti: requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (norma vigente in virtù di quanto previsto all’art. 83 co. 2 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e all’art. 216 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. 50/2016) e all’art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154.
Requisiti speciali. (art. 43 e 44 del D. Lgs. n. 163/2006 - Norme di garanzia della qualità e Norme di gestione ambientale):
Requisiti speciali. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Requisiti speciali. I partecipanti, dovranno dimostrare i il possesso dei seguenti requisiti: