RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e successive modifiche, e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, così come definiti dall’art. 5 del citato D.Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e per gli infortuni “in itinere”; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e del D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali ivi compreso il danno biologico, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e con una franchigia fissa di € 1.549,37 per ogni sinistro. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia o l’involontaria omissione di adempimenti assicurativi. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro. L’assicurazione si estende anche ai sinistri che risultino conseguenza di violazioni o inosservanze delle norme di cui alla Lgs. 626/94. L’assicurazione si estende anche ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 C.C. , detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società inoltre s’impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente/Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell’Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del D. L. 23.02.2000 nr. 38 e s.m., e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento pagare (capitalicapitale, interessi e spese) quale per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabileresponsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro:
1) I. ai sensi degli artartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e successive modifichen.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 n.38/2000 e s.m.i.loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, così come definiti dall’artdipendenti;
II. 5 del citato D.Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e per gli infortuni “in itinere”sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto I. che precede;
2) III. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 n. 1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni da queste previsten.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1) I. per morte e per lesioni personali ivi compreso il danno biologico, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle personali. La garanzia RCO vale anche per le azioni di cui agli allegati al D.P.R. rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n^1124 n. 1124 e con una franchigia fissa di € 1.549,37 per ogni sinistroD.lgs 23 febbraio 2000 n. 38. La validità dell'assicurazione L'assicurazione è subordinata efficace alla condizione che che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione per l'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva ; qualora tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò l'irregolarità derivi da inesatta od erronea interpretazione comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di Legge legge vigenti in materia o l’involontaria omissione di adempimenti assicurativi. L'assicurazione si estende anche a coloro (studentimateria, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro. L’assicurazione si estende anche ai sinistri che risultino conseguenza di violazioni o inosservanze delle norme di cui alla Lgs. 626/94. L’assicurazione si estende anche ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 C.C. , detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca l'assicurazione conserva la propria copertura assicurativavalidità. La Società inoltre s’impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente/Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell’Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. Tanto l'Assicurazione R.C.T. l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione R.C.O. RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL dall'INPS, o da Enti similari, ai sensi degli arttdell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del D. L. 23.02.2000 nr. 38 e s.m., e dall'INPS ed ai sensi dell'artdel D.Lgs. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m81/2008.
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Samples: Insurance Policy
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento pagare¸ (capitali, capitali¸ interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1a) ai sensi degli artartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 n.1124 e successive modifiche, modifiche e integrazioni nonché dell’art. 13 del D.Lgs D. Lgs. 23 Febbraio febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., 38¸ per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, così come definiti dall’artD. Lgs. 5 del citato D.Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e per gli infortuni “in itinere”l’assicurazione;
2b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 n.1124 e del D.Lgs 38/2000, D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modifiche e/o eccedenti le prestazioni da queste previste, integrazioni¸ cagionati ai a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1a) per morte e per lesioni personali ivi compreso il danno biologico, conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente un’ invalidità permanente¸ calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati dei criteri adottati dall’INAIL. L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che¸ al D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e con una franchigia fissa di € 1.549,37 per ogni sinistro. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato momento del sinistro¸ l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione per l'assicurazione di legge. L'assicurazione L’Assicurazione conserva tuttavia la propria sua validità anche se l'Assicurato l’Assicurato/Contraente non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge legge vigenti in materia o l’involontaria omissione di adempimenti assicurativimateria. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, studenti¸ borsisti¸ allievi¸ tirocinanti¸ ecc) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, addestramento¸ corsi di formazione professionale, studi, professionale¸ studi¸ prove ed altro. L’assicurazione si estende anche ai sinistri che risultino conseguenza di violazioni o inosservanze delle norme di cui alla Lgs. 626/94. L’assicurazione si estende anche ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 C.C. , detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società inoltre s’impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente/Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell’Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. Tanto l'Assicurazione l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL ai sensi degli arttsia dall'INAIL che dall'INPS a norma di Xxxxx. 10 La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti¸ lavoratori parasubordinati e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nrlavoratori di cui al D. Lgs. 1124 276/03 soggetti e del D. L. 23.02.2000 nr. 38 e s.m., e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.non soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento pagare (capitalicapitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL addetti all’attività per la quale è prestata l'assicurazione:
1) ai sensi degli art. articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno Giugno 1965 n^1124 n.1124 e successive modifiche, integrazioni e modifiche del D.Lgs D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, così come definiti dall’art. 5 del citato D.Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e per gli infortuni “in itinere”38;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali ivi compreso il danno biologico, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e con una franchigia fissa di € 1.549,37 per ogni sinistroD. Lgs. La validità dell'assicurazione 23 Febbraio 2000 n. 38. Tale garanzia è subordinata efficace alla condizione che l'Assicurato che, al momento del sinistro, l’ARPAS sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra mancata assicurazione presso l’INAIL del personale dell’ARPAS, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall’Assicurato. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in materia o l’involontaria omissione di adempimenti assicurativiprova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL. L'assicurazione L’assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato l’Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro. L’assicurazione si estende anche ai sinistri che risultino conseguenza di violazioni o inosservanze delle norme di cui alla Lgs. 626/94. L’assicurazione si estende anche ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 C.C. , detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società inoltre s’impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente/Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell’Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione garanzia R.C.O. valgono vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del D. L. 23.02.2000 nr. 38 e s.m., e esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, 1984 n. 222 e s.m222.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto