Common use of RESPONSABILITA’ CIVILE Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale e nei limiti del massimale assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 2.1 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile. Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.

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RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale e nei limiti del massimale assicurato in polizzacontrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, animali in conseguenza di fatto accidentale verificatosi fatti avvenuti nell’ambito della vita privata. L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in relazione alla proprietà del fabbricato indicato polizza – salvo alcune limitazioni espressamen- te indicate all’art. 3.1 – è prestata in polizzatutto il mondo. Per gli aspetti di maggior dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 2.1 - 3.1 – delle Condizioni Con- dizioni Generali Responsabilità Civile. Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.

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RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società L’Assicuratore si obbliga obbliga, durante il Periodo di Durata dell’Assicurazione, a tenere indenne l’Assicurato, nel corso sia il Contraente che l’Assicurato della durata contrattuale e nei limiti del massimale assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto somma che gli stessi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati cagionati a terziterzi sia per morte, sia per lesioni personali e personali, sia per danneggiamenti a cose e od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi imputabile al Contraente o all’Assicurato nella loro qualità, rispettivamente, di Conduttore e di Locatore del Bene assicurato. Massimale assicurato: € 3.000.000 X Non sono assicurati i danni verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza. Per gli aspetti occasione di maggior dettaglioatti di guerra, inerenti le coperture assicurative previstedi ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), si rinvia all’art. 2.1 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile. Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibileguerra civile, espressa in importo fissodi insurrezione, che resta a carico dell’Assicurato di occupazione militare e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzodi invasione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale e nei limiti del massimale assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 2.1 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile. Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.

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