NOTA INFORMATIVA
Abitazione
Nota Informativa
polizza connessa a Mutui
o altri contratti di Finanziamento
Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx – Recapito telefonico 02 2775. 1 - sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx - Indirizzi di posta elettroni- ca: per informazioni di carattere generale xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx - per informazioni inerenti liquidazioni sinistri - xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Com- mercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 95.915.202,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 50.230.802,00.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 100,15% - L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: la polizza Abitazione può avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all’anno. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 9 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:
A) Incendio
B) Furto
C) Responsabilità Civile
D) Assistenza
E) Tutela Legale
A) INCENDIO
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza, da: incendio, esplosione, implosione, scoppio, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 1.1 – delle Condi- zioni Generali Incendio.
La garanzia può essere scelta nella forma a “Valore Intero” o a “Primo Rischio Assoluto”.
Per Valore Intero si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualo- ra risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.
Per Xxxxx Xxxxxxx Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avvie- ne, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applica- zione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla co- pertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’inden- nizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1.8 – 1.9 – delle Condizioni Generali Incendio.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 1.1 – punti 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 e all’art. 1.3 - delle Condizioni Generali Incendio.
Per Franchigia si intende quella parte di danno, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’As- sicurato per ciascun sinistro.
Per Limite di indennizzo si intende l’importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impe- gnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Abitazione alla somma assicurata per le singole garanzie.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Incendio è prevista la possibilità di richiamare le se- guenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:
A) Garanzia limitata per il fabbricato
B) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici – a valore intero
C) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici – a primo rischio assoluto
Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SETTORE INCENDIO
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO | |
Acqua Condotta (art.1.1 – punto 11) | franchigia € 100,00 | • Danno • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 1.000,00 € 100,00 € 900,00 |
Eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici (Cond Part. B) | scoperto 10% minimo € 500,00 | • Danno • Deduz. scop.del 10% • Indennizzo | € 10.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00 |
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO | |
Infiltrazioni di acqua piovana (art. 1.1 – punto 10) | limite di indennizzo previsto per sinistro e anno assicurativo € 20.000,00 franchigia € 150,00 | • Danno • Limite indennizzo • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 30.000,00 € 20.000,00 € 150,00 € 19.850,00 |
B) FURTO
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla per- dita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, nei limiti della partita identifi- cata in polizza, in relazione a furto e rapina.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 2.1 – delle Condi- zioni Generali Furto.
La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.
Per Xxxxx Xxxxxxx Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avvie- ne, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applica- zione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla co- pertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’inden- nizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5 – delle Condizioni Generali Furto.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 2.1 - punti 3, 8, 10, 11, 13, 14 –
nonchè artt. 2.2 - 2.4 - 2.6 e 2.7 delle Condizioni Generali Furto.
Per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Per Limite di indennizzo si intende l’importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impe- gnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Abitazione alla somma assicurata per le singole garanzie.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Furto è prevista la possibilità di richiamare le seguen- ti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:
D) Impianto di allarme installato da ditta registrata presso IMQ (Ist.Italiano Marchio Qualità)
E) Riduzione dei limiti d’indennizzo
F) Esclusione di gioielli, preziosi, denaro
G) Mezzi di chiusura di tipo A
H) Impianto di allarme generico
Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SETTORE FURTO
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Scippo e Rapina (art. 2.1 - punto 14) | scoperto 10% minimo € 100,00 | • Danno • Deduz.scop.10% • Applic. del minimo scoperto • Indennizzo | € 500,00 € 50,00 € 100,00 € 400,00 |
Mezzi di chiusura (art. 2.4) | scoperto 20% | • Danno • Deduz. scop. 20% • Indennizzo | € 5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 |
Guasti cagionati dai ladri (art. 2.1 - punto 13) | limite d’indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 3.000,00 | • Danno • Limite indennizzo • Indennizzo | € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 |
C) RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti avvenuti nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza – salvo alcune limitazioni espressamen- te indicate all’art. 3.1 – è prestata in tutto il mondo.
Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 3.1 – delle Con- dizioni Generali Responsabilità Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato paga- mento del risarcimento; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’ art. 3.2 – delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presenza di sco- perti e limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 3.1 – punti 21 e 28 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile.
Per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Per Xxxxxxx risarcimento si intende l’importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Abitazione al massimale assicurato per le singole garanzie.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di ri- chiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:
L) Garanzia limitata alla proprietà e conduzione di fabbricati
M) Esclusione della responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di fabbricati
N) Bed & Breakfast
O) Estensione alla Responsabilità Civile dell’insegnante
P) Franchigia assoluta
Q) Responsabilità Civile personale
R) Ricorso Terzi da incendio
S) Malattie Professionali
Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI AL SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di indennizzo.
GARANZIA | MASSIMO RISARCIMENTO/ SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | • Danno | € 40.000,00 | |
Inquinamento | € 30.000,00 per sinistro e anno | • Mass.risarcimento | € 30.000,00 |
(art. 3.1 punto 21) | assicurativo scoperto 10% | • Deduz.scop.10% | € 3.000,00 |
minimo € 2.000,00 | • Indennizzo | € 27.000,00 | |
Incendio di | xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | • Danno | € 75.000,00 |
cose di terzi | € 50.000,00 per sinistro e anno | • Mass.risarcimento | € 50.000.00 |
(art. 3.1 punto 28) | assicurativo | • Indennizzo | € 50.000,00 |
D) ASSISTENZA
La Società si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire le seguenti prestazioni: invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, spese di reperimento artigiani, servizio di se- gnalazione guasti, spese d’albergo, rientro dell’Assicurato a causa di sinistro, servizio di sorveglianza, spese di trasloco per le abitazioni costituenti dimora abituale e/o saltuaria indicate in polizza.
Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 4.1 – delle Con- dizioni Generali Assistenza.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 4.1 – lettere a, b, c, f, g, i – 4.2 – delle Condizioni Generali Assistenza.
La garanzia non prevede franchigie e scoperti.
AVVERTENZA: la Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rappresentanza Generale per l’Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Xxxxxxxx Xxxx x 0 – 00000 Xxxxxx, tramite la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n 30 – 00000 Xxxxxx, costituita da me- dici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.
Per usufruire del servizio l’Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:
• Numero Verde dall’Italia 800015711
• Numero dall’estero x00 00 00000000
• Numero di fax 00 00000000
E) TUTELA LEGALE
La Società assicura, nel corso della durata contrattuale e per sinistri insorti nel periodo contrattuale manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, nei limiti del massima- le per sinistro indicato in polizza, le spese:
• di assistenza, per l’intervento di un legale;
• di assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento del perito d’ufficio (CTU);
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte, in caso di soccombenza;
nonchè le altre spese indicate nelle Condizioni Generali Tutela Legale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato.
AVVERTENZA: la garanzia è operativa per i sinistri che insorgono:
– dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracon- trattuali e di procedimento penale;
– trascorsi due anni dalla stipula del presente contratto, se si tratta di atti di volontaria giuri- sdizione;
– trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, in tutti gli altri casi. Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.
La garanzia è opzionabile in due forme:
a) Garanzia Base
b) Garanzia Completa
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. 5.1 – 5.2 e 5.3 – delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 5.4 - 5.5 - 5.6 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede la presenza di limiti di presta- zione e valori minimi in lite; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 5.2 lett. c) e d) e 5.3 lett c) e f) – delle Condizioni Generali di Tutela Legale.
AVVERTENZA: la Società affida le gestione dei sinistri di Tutela Legale a DAS – Difesa Auto- mobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – telefono 045/0000000
– Fax 045/0000000.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI IN LITE RELATIVO AL SETTORE TUTELA LEGALE
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei valori minimi in lite.
GARANZIA | VALORE MINIMO IN LITE | CALCOLO INDENNIZZO | |
Controversie di | • Spese legali | € 200,00 | |
natura contrattuale | € 200,00 | • Minimo in lite | € 200,00 |
(art 5.3 lett c) | • Rimborso spese legali | nessuno |
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita tota- le o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 1 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile.
Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 6 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO
Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato da assicurare deve avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali in incombustibili, mentre le strutture portanti o le pareti esterne o il manto di copertura del tetto sono costruiti parzialmente o integralmente in legno.
Ai fini della garanzia Furto: viene dichiarata la presenza, a protezione dell’abitazione assicurata, di un impianto di allarme ma l’impianto non risulta installato o risulta non funzionante.
6 Premi
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale e l’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
È ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a € 100,00. L’aumento previsto sul premio annuale è pari al 3%.
I premi devono essere pagati all’Agenzia/Broker alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società, i mezzi di pagamento consentiti sono: assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di non tra- sferibilità, bonifico bancario, contanti fino ad un importo annuo pari a € 750,00 per singolo contratto, carta di credito “Aviva”.
COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Il costo trattenuto dalla Società di assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:
COSTO IN PERCENTUALE % | |
Incendio | 7,00% |
Furto (Altri danni ai beni) | 6,50% |
R.C. Generale | 11,00% |
Assistenza | 5,50% |
Tutela Legale | 5,50% |
Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte. QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte -
A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte – la quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 25% corrispondenti ad un importo pari a € 125,00.
AVVERTENZA: in caso di anticipata estinzione del mutuo o del finanziamento, ovvero nei casi di surroga, il contratto può essere annullato anticipatamente e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio, corrispondente al periodo residuo di durata, non goduto rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, su richiesta scritta dell’Assicurato, da inviarsi alla Società assicuratrice, il contratto potrà rimanere in vigore e le coperture saranno prestate invariate, fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del nuovo beneficiario designato dall’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 9 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
AVVERTENZA: la Società o l’Agente/Broker possono applicare sconti di premio in presenza delle seguenti condizioni:
• inserimento adeguamento automatico in base all’indice ISTAT;
• presenza contemporanea delle garanzie Incendio – Furto e Responsabilità Civile;
• presenza contemporanea di almeno quattro garanzie di cui alle opzioni: Incendio, Furto, Assistenza, Tutela Legale oppure Incendio, Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela Legale.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il premio relativi alle coperture assicurative della polizza Abitazione, se convenuto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo del- la vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT)
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 14 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
8. Rivalse
AVVERTENZA: la Società di assicurazioni ha facoltà di rivalersi – in base all’art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all’Assicurato a titolo di indennizzo.
È prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società: per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 6.16 delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.
Per Sinistro si intende il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società di assicurazioni in caso di sinistro.
9. Diritto di recesso
AVVERTENZA: sia per il Contraente che per la Società è prevista la facoltà di recedere dal contrat- to dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 8 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere anticipatamente, rispetto alla scadenza originaria, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.
12. Regime fiscale
Imposte sui premi
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:
• 22,25% per la garanzia Incendio
• | 22,25% | per la garanzia Furto |
• | 22,25% | per la garanzia Responsabilità Civile |
• | 10,00% | per la garanzia Assistenza |
• | 21,25% | per la garanzia Tutela Legale |
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Garanzie Incendio e Furto
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro sei giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Le spese necessarie per accertare il danno nonchè le spese per evitare o diminuire il danno ( art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.1 – 6.2 – 6.3 - 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 – 6.10 –
6.11 – 6.12 – 6.13 – 6.14 – 6.15 – 6.16 delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.
Garanzia Responsabilità Civile
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro sei giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 6.17 delle Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Garanzia Assistenza
Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centrale Operativa.
Per usufruire del servizio l’Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:
• Numero Verde dall’Italia 800015711
• Numero dall’estero x00 00 00000000
• Numero di fax 00 00000000
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rappresentanza Generale per l’Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Xxxxxxxx Xxxx x 0 – 00000 Xxxxxx, tramite la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n 30 – 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell’Assicu- rato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.
Garanzia Tutela Legale
La denuncia del caso assicurativo deve essere inoltrata tempestivamente per iscritto a DAS con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti necessari.
Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.18 – 6.19 – 6.20 – 6.21 – 6.22 - delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.
Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS
– Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – telefono 045/0000000 – Fax 045/0000000.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.18 – 6.19 – 6.20 – 6.21 – 6.22 delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.
14. Reclami
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - SERVIZIO RECLAMI – con Sede in Milano – Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 – numero di fax 00 0000000 – indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX .
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali recla- mi, dovranno essere inviati all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata applicata. I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l’individuazione del sog- getto di cui si lamenta l’operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della re- sponsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
15. Arbitrato
Garanzia Incendio e Furto
La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra le Parti:
a) l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria;
oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse
b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.
Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.3 e 6.4 - delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.
Garanzia Tutela Legale
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condi- zioni di assicurazione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 6.21 – delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.
AVVERTENZA: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale XXXXXXX XXXXXXX
Data ultimo aggiornamento 31/10/2012
GLOSSARIO
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CASSAFORTE MURATA
La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete.
CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO
Il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi mecca- nici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg.debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
CONTENUTO
Il complesso di beni mobili riposti nell’abitazione assicurata, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, an- che in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, distinto nelle seguenti voci: arredamento
mobilio ed arredamento in genere dell’abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei collaboratori domestici e degli ospiti. Sono compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti di illuminazione, impianti del gas, acqua e telefono, anche se di proprietà di terzi, altri impianti non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di “Fabbricato”, migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, rivestimenti in genere, controsoffittature, tende frangisole esterne, arredamento e do- tazioni d’ufficio e/o dello studio medico o dentistico dell’Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Sono altresì comprese: biciclette e ciclomotori.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigia- nale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione;
oggetti d’arte
quadri, tappeti, xxxxxx, sculture, statue, oggetti e mobili d’antiquariato, raccolte e/o collezioni d’antichità o numismatiche o filateliche, oggetti di particolare pregio e valore artistico;
denaro – valori e preziosi
denaro, carte valori, libretti e titoli di credito in genere, valori bollati, gioielli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti d’oro o platino o montati su detti metalli.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
XXXXX XXXXXXX
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.
DANNO BIOLOGICO
Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile d’accerta- mento medico legale.
DIMORA ABITUALE
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
DIMORA ABITUALE DI TIPO A
Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunican- ti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso all’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
DIMORA ABITUALE DI TIPO B
Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all’interno di aree accessibili ad altri fabbrica- ti, ma con accesso indipendente dall’esterno dell’abitazione; oppure l’appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
DIMORA SALTUARIA
L’abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l’Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.
DIPENDENZE
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.
DISABITAZIONE
L’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
FABBRICATO
Il complesso dei locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione, ufficio e/o studio professionale, privato e intercomunicante, dell’Assicurato, sono comprese le dipendenze, anche se in corpo separato, purché site nella stessa ubicazione.
Sono altresì compresi – purché installati stabilmente - : fissi, infissi, opere di fondazione od interrate; pi- scine, campi e attrezzature sportive, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, altri impianti considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di “contenuto”; le finiture e gli abbellimenti propri di un edifi- cio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc), pannelli solari e/o fotovoltaici, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.
Qualora si assicuri la porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
FAMILIARI
Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e il convivente more uxorio purché residente nella medesima ubicazione.
FISSI ED INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o pro- tezione.
FRANCHIGIA
È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
FURTO
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone o condotta di chi si faccia consegnare una somma di denaro o altra utilità, lasciando intendere di essere armato, anche senza esserlo e minacciando la vittima.
RISARCIMENTO
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici,militari,religiosi,ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCIPPO
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
SCOPERTO
La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPPIO/IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Aviva Italia S.p.A.
TERRITORIO ITALIANO
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferi- mento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’As- sicurato, cosi come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro” eccede le somme assicurate.
VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
– per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe carat- teristiche costruttive;
– per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteri- stiche.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
GLOSSARIO GIURIDICO
ARBITRATO
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
È l’attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria conferisce effica- cia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO
È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontaria- mente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
DIRITTO CIVILE
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisi- che, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne conse- gue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
FATTO ILLECITO
Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti partico- lari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà ori- gine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza :
– nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia, non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
– nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemen- te dalla data di richiesta del risarcimento;
– nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo com- portamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
ONERI FISCALI A CARICO DELL’ASSICURATO
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norma penali che viene notificata alla persona me- diante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione ini- ziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva “PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI”.
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contrav- venzioni la volontà è irrilevante.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
SPESE DI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
SPESE PERITALI
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE
Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemen- te conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Aviva Italia S.p.A.
Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204
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