Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanalitica.)
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura, Condizioni Generali Di Fornitura
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni11.1 Per l'attività professionale prestata, documenti e campioni forniti dal Clienteoltre che per l'operatività specifica esposta nell'Offerta Economica, il quale Cliente prende atto e riconosce che l'obbligazione assunta dal Fornitore è responsabili delle azioni intraprese sulla base un’obbligazione di tale Rapporto mezzi e non di Prova. Ecoanaliticarisultato e pertanto manleva da ogni responsabilità il Fornitore, compresi i dipendentitranne in caso di dolo o colpa grave.
11.2 In relazione ai Servizi concordati nell’Offerta Economica, il Cliente conferisce espresso potere discrezionale e valutativo al Fornitore, rinunciando sin da ora a sollevare eccezioni e contestazioni in merito alle scelte operate dal Fornitore, nella misura in cui siano eseguite in conformità alla diligenza professionale del settore.
11.3 Fin dalla stipulazione dell'Offerta Economica, il Cliente manleva da ogni responsabilità il Fornitore per le prestazioni eseguite dallo stesso in conformità ed in ottemperanza a quanto sopra previsto ovvero per qualsiasi attività eseguita su indicazione, e seguendo le istruzioni, del Cliente.
11.4 Il Fornitore non è responsabile per ritardi, disservizi o sospensioni che dipendano da Xxxxx. Per le prestazioni già realizzate dal Fornitore prima dell’avvenuto ritardo, disservizio o sospensione dovuto da Xxxxx, il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo.
11.5 Il Fornitore non risponde dei danni diretti od indiretti comunque subiti dal Cliente o da Terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso dei Servizi oggetto del presente contratto.
11.6 l Cliente garantisce l’originalità di qualsiasi azione intrapresa sulla base materiale consegnato al Fornitore per l’erogazione dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneepropri servizi, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non assicura inoltre che il già menzionato materiale è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione sua legittima disponibilità.
11.7 Il Cliente si obbliga a servirsi dei servizi esclusivamente per causa scopi leciti e conformi alla legge, ai regolamenti, agli usi ed alle consuetudini ed a lei non imputabileservirsene ad esempio per: (a) inviare a terzi messaggi non richiesti ed indesiderati; (b) effettuare scambio o pubblicare informazioni o file o documenti contro la morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di offendere, compresa o danneggiare, direttamente o indirettamente i destinatari delle informazioni o terzi, ovvero con modalità e/o contenuti offensivi, ingiuriosi, diffamatori, o comunque tali da contravvenire in modo diretto o indiretto alle leggi dello Stato italiano o di qualsiasi altro Stato; (c) trattare illecitamente dati personali di terzi.
11.8 Sono assolutamente vietate e possono causare l'interruzione immediata del Servizio e/o la mancata ottemperanza cancellazione del Sito Web e/o di contenuti pubblicati le azioni e le attività che comprendono, senza che ciò costituisca un limite, l'inserimento nei propri canali digitali e/o in tutti gli altri contesti interattivi predisposti dal Fornitore, i contenuti aventi riferimento a: (a) materiale pedopornografico e/o a sfondo sessuale, di natura oscena o relativo alla prostituzione; (b) materiale che viola i diritti d'autore e Copyright di terzi, software pirata; (c) materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di xxxxxxxxxxx, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia; (d) materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi; (e) software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi; (f) iniziative legate al gioco d'azzardo, concorsi, giochi che richiedono una partecipazione a titolo oneroso in mancanza delle autorizzazioni previste dalla legge; (g) materiale non adatto ai minori di 18 anni; (h) vendita o promozione di prodotti o servizi proibiti dalla legge; (i) materiale o attività che, in generale, violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di legge o di regolamento posta a tutela anche solo di privati od una disposizione legittimamente impartita dalla Pubblica Autorità.
11.9 Il Cliente si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità, e conseguenti perdite, danni, costi e spese sofferti e/o sopportati da terzi e derivanti dall'utilizzazione dei propri canali digitali in maniera non conforme alle obbligazioni contemplate dalle Condizioni Generali da parte di navigatori ovvero da terzi cui avesse consentito l'uso.
11.10 Il Cliente prende atto che il Fornitore si riserva il diritto di accedere, in ogni momento e senza preavviso, ai canali digitali a cui gli è stato dato accesso ai fini del Contratto per verificare il rispetto delle Condizioni Generali e che il Fornitore si riserva il diritto di sospendere immediatamente il servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, anche a seguito di segnalazione di terzi e qualora la parte non ottemperi alla modifica del contenuto, ritenga siano state violate le presenti Condizioni Generali.
11.11 Il Cliente concede al Fornitore e ai suoi partner commerciali licenza personale, illimitata, irrevocabile e gratuita di trasmettere e distribuire pubblicamente il materiale prodotto per il Cliente coerentemente con le finalità dei servizi acquistate, anche di marketing e promozione.
11.12 Qualora il Fornitore sia destinatario di azioni giudiziali su iniziativa di terze parti in merito alla attività esercitata o alla modalità di utilizzo dei servizi da parte del cliente alle obbligazioni previste Cliente o più in questo contratto. La responsabilità generale in violazione delle clausole di Ecoanalitica relativamente ad cui al presente articolo, questi accetta espressamente di manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari pretesa, azione o effetto pregiudizievole connesso all'azione legale, obbligandosi a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo rimborsare ogni spesa e euro 15.000, escluso a risarcire ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità danno diretto e/o indiretto subito dal Fornitore per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaeffetto delle suddette iniziative giudiziarie.)
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. 10.1 La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ciascuna parte nei confronti dell’altra parte non è né esclusa né limitata nei casi di false dichiarazioni dolose, e nei casi di morte o di lesioni personali causati da colpa grave.
10.2 Le parti non saranno responsabili di eventuali Danni Consequenziali causati da o connessi con il presente Contratto, né in caso di illecito civile (inclusi i casi di colpa grave o di violazione di norme di legge), né di false dichiarazioni (non dolose), neppure nel caso in cui la parte sia stata preavvisata della possibilità di tali danni.
10.3 Le parti non saranno responsabili di mancati profitti (diretti o indiretti) causati da o connessi con il presente Contratto, sia che derivino dal contratto, da casi di illecito civile (inclusi i casi di colpa grave o di violazione di norme di legge), da false dichiarazioni (non dolose) o da altre cause, neppure nel caso in cui la parte sia stata informata della possibilità di tali danni.
10.4 Fermo restando quanto previsto agli articoli dal 9.1 al 9.3 inclusi, la responsabilità massima di ciascuna parte nei confronti dell’altra (originata da contratto, da illecito civile, o da altra causa), nel caso di richiesta di risarcimento connessa al presente Contratto o da esso derivante, compreso ogni reclamo risarcimento o altra obbligazione sarà limitata a:
(i) Il Canone di Abbonamento (al netto delle imposte e/o tasse) pagato dal Cliente al Fornitore durante il Periodo di Abbonamento in cui la richiesta di risarcimento è sorta; e
(ii) il 200% del Canone di Abbonamento (al netto delle imposte e/o tasse) pagato negli ultimi 12 mesi per l’insieme di tutte le richieste di risarcimento presentate nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare corso del Periodo di Abbonamento.
10.5 A copertura dei corrispettivi pagati propri rischi professionali Sarce ha stipulato con una primaria società assicurativa una assicurazione che prevede adeguati massimali:
(i) per errore o omissione in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo alla fornitura di prodotti e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità servizi;
(ii) per danni indiretti alle proprietà intellettuali/privacy.
10.6 Sarce non sarà in nessun caso responsabile per distruzione di masse di dati, o consequenzialiprogrammi dovuti a comportamenti negligenti ed impropri del Cliente o del suo personale, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, o derivati da danni materiali all’elaboratore o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clienteai suoi accessori. Il compito di gestire correttamente le funzioni di salvataggio di archivi e programmi e delle copie di sicurezza spetta unicamente al Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticane assume l'esclusiva responsabilità.)
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Samples: Servizio Di Assistenza Remota Applicativa, Servizio Di Assistenza Remota Applicativa
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 6.1 Il Cliente riconosce e accetta che:
a. per l’esecuzione dei Servizi Cerved utilizzerà informazioni provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque, nonché informazioni provenienti dal Cliente e/o da terzi e accetta che sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Cerved per eventuali incompletezze e/o erroneità e/o vizi alla stessa non imputabili;
b. Cerved non rilascerà dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nel Progetto;
c. eventuali informazioni valutative elaborate da Cerved in esecuzione dei Servizi non potranno essere utilizzate dal Cliente come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono di prova sono emessi sulla base esclusiva pertinenza, competenza e responsabilità del Cliente medesimo;
d. fatti salvi gli inderogabili limiti di informazionilegge nei casi di dolo o colpa grave, documenti e campioni forniti dal ClienteCerved non potrà, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticain nessun caso, compresi i dipendenti, non è essere considerata responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza dell’utilizzo dei Rapporti Servizi, e/o di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneeeventuali incompletezze degli stessi;
e. fermo quanto previsto alla lettera d) che precede e a titolo meramente residuale, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi Cerved nei confronti del ClienteCliente non potrà in ogni caso eccedere un ammontare pari al 20% (ventipercento) dei Corrispettivi corrisposti dal Cliente a Cerved in virtù del Contratto nell’anno in cui si è verificato il fatto o l’omissione dal quale deriva la responsabilità di Cerved o, in caso di durata pluriennale del Contratto, nell’anno precedente a quello in cui si è verificato il fatto o l’omissione dal quale deriva la responsabilità di Cerved. È esplicitamente esclusa la risarcibilità di qualsiasi danno indiretto, ivi inclusi danni di natura reputazionale o da perdita di opportunità.
f. dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved non sono forniti a scopo di contatto per finalità di marketing se non espressamente indicato diversamente nel Progetto. Il Cliente deve dichiara di conoscere e, qualora intenda utilizzare per finalità di marketing i dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved, di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni e le prescrizioni normative in materia di trattamento di dati personali per contatti a distanza a fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato con finalità di marketing (a fini meramente esemplificativi e non esaustivi si richiamano l’art. 24-bis del D.L. 83/2012, la delibera n. 666/08/CONS relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, la legge 11 gennaio 2018, n. 5, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 130 del Codice Privacy, il D.P.R. 178/2010 e il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011);
g. i dati di contatto raccolti per finalità di marketing in esecuzione del Progetto nell’interesse del Cliente sono raccolti e trattati da Cerved in qualità di responsabile/subresponsabile del trattamento fermo restando che sarà onere del Cliente fornire a Cerved l’informativa da rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaagli interessati e declinare i consensi secondo le proprie specifiche finalità.)
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Samples: Contract Conditions for Project Participation, Contract Conditions for Project Participation
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente10.1. Con prevalenza rispetto ad ogni altra previsione contrattuale, il quale è Venditore sarà responsabile di qualsiasi danno e/o responsabilità diretta, indiretta o consequenziale (tutti e tre i termini includono, senza limitazione, la responsabilità ambientale, la perdita di profitto, la perdita di affari), l'aumento dei costi, la perdita, i danni, le lesioni, i reclami, le azioni, i procedimenti, gli oneri, i costi e le spese (compresi ma non limitati alle spese legali, ai costi di contenzioso e ad altri onorari e spese professionali), subiti o sostenuti da o portati contro di noi, qualsiasi società di CellMark Group o qualsiasi terza parte, derivanti da o connessi con il mancato o tardivo adempimento degli obblighi e delle garanzie del Venditore ai sensi del Contratto, o qualsiasi altra violazione degli obblighi del Venditore ai sensi del Contratto o per legge.
10.2. Il Venditore ci terrà indenni da tutte le cause, le azioni, i procedimenti legali o amministrativi, gli oneri, i reclami, le richieste, i danni, le responsabilità, le perdite (compresa la perdita di profitti), le spese legali, i costi e le spese di qualsiasi tipo o natura (compresi ma non limitati ai danni speciali, indiretti, incidentali, consequenziali) risultanti da o connessi con il mancato o tardivo adempimento degli obblighi e garanzie del Venditore ai sensi del Contratto o qualsiasi altra violazione degli obblighi del Venditore ai sensi del Contratto o della legge.
10.3. Il Venditore deve stipulare e mantenere in vigore tutte le polizze assicurative necessarie a coprire la sua responsabilità ai sensi del Contratto, comprese le presenti Condizioni. Su nostra richiesta, il Venditore fornirà i certificati di assicurazione che attestano la copertura assicurativa del Venditore e ci terrà informati su qualsiasi cambiamento della stessa. Il Venditore si assicurerà che anche tutti i suoi subfornitori soddisfino questi requisiti assicurativi.
10.4. In nessuna circostanza saremo responsabili delle azioni intraprese sulla base nei confronti dei Venditori o di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile terzi per qualsiasi azione intrapresa tipo di danno o perdita speciale, incidentale, indiretto, consequenziale o punitivo, danno ambientale, costo o spesa, compresi, senza limitazione, i danni basati sulla base dei Rapporti perdita di prova né per risultati inesatti vendite o di profitti, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento, l'interruzione del lavoro, il fallimento della produzione, derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativoContratto, la limitazione dei profittivendita di qualsiasi Merce da parte nostra o l'uso della Merci e se tali danni sono basati o meno sulla violazione della garanzia, e non avrà alcuna responsabilità per perditaqualsiasi altra violazione del contratto, danni torto (inclusa la negligenza) o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivanoaltro. La Società non sarà responsabile nostra responsabilità complessiva per perdite, danni o spese se il qualsiasi reclamo non è reso noto entro un anno dalla data supererà in cui fu reso nessun caso il servizio valore della fattura per la Merce oggetto del reclamo o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanalitica500.000 USD, qualunque sia l'importo inferiore.)
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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Vendita, Termini E Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. a9.1 Se previsto, Fornitore concede al Cliente Crediti di Servizio in conformità con i parametri stabiliti nello SLA relativo alle Recurring Services in caso di mancato rispetto degli "Indicatori di Prestazione", come definiti ed indicati, rispettivamente, nell’Recurring Services – Base Service Level Agreement (SLA) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazionie in ciascun SLA Addendum, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza nonché conformemente alle condizioni stabilite da parte di Fornitore, in particolare tenuto conto del cliente alle obbligazioni previste successivo paragrafo 9.7 e 9.8. In tal senso, ogni Recurring Service è da considerarsi separatamente e soggetta a un proprio SLA. Il Cliente si impegna ad utilizzare il canale dedicato messo a disposizione da Fornitore per la richiesta di eventuali Crediti di Servizio, e in questo contratto. La generale per l’invio di ogni comunicazione relativa ad uno specifico SLA.
9.2 Gli obblighi e le responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi Fornitore nei confronti del ClienteCliente sono stabiliti nel presente Contratto, pertanto in caso di violazione o inadempimento imputabili a Fornitore, questa se ne assume la responsabilità unicamente sulla base delle condizioni e nei casi indicati nello SLA relativo alle Recurring Services soggette ad Eventi di Non Disponibilità ed esclusivamente sotto forma di Crediti di Servizio, calcolati secondo i parametri dello SLA applicabile, escludendo qualsivoglia ulteriore indennizzo o risarcimento a beneficio del Cliente o di terzi per danni, perdite o costi sia diretti che indiretti di qualsivoglia natura. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data Nei casi in cui fu reso lo SLA di riferimento non dovesse trovare applicazione, il servizio Cliente rinuncia a far valere ogni diritto a qualsiasi indennizzo o da quella risarcimento per danni, perdite o costi sia diretti che indiretti di qualsivoglia natura.
9.3 Nei casi di cui ai paragrafi precedenti, viene attribuito un concorso di responsabilità al Cliente, in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale particolare, qualora egli non adempia o adempia solo parzialmente agli obblighi e doveri a lui ascritti ai sensi dell'articolo 6.
9.4 Salvo autorizzazione scritta da parte di EcoanaliticaFornitore, al Cliente o a un terzo da lui incaricato è fatto divieto di effettuare la manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, su tutte le componenti fisiche e logiche che fanno parte delle Recurring Services, ovvero del Sistema di Fornitore (incluse modifiche di postazione, cablaggio, apertura o smontaggio delle apparecchiature, ecc.). Eventuali interventi non autorizzati, pertanto, saranno oggetto di verifica (obbligatoria e a pagamento a carico del Cliente) delle Recurring Services da parte di Fornitore. In ogni caso il Cliente resta responsabile, anche verso terzi, per tutti i danni, diretti e indiretti, causati dai predetti interventi, ivi inclusi decadenza di garanzia e disservizi nelle Recurring Services. Previa autorizzazione di Fornitore, sono consentite quelle misure semplici poste in essere dal Cliente in autonomia, che presuppongono un rapporto diretto con i materiali di consumo (p.e. caricamento della carta, sostituzione del toner, rimozione della carta inceppata).
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Samples: Recurring Services Agreement, Recurring Services Agreement
Responsabilità. Il Comune di Guasila resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a) Limitazioni : - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della responsabilità: I Rapporti locazione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di prova sono emessi tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal conduttore all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla base verifica dello stato di informazioni, documenti affollamento dei locali. Il Comune di Guasila rimane estraneo all’attività e campioni forniti ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal Clienteconduttore, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti solleva il Comune medesimo da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o consequenzialicose, comeanche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il conduttore è obbligato a mero titolo esemplificativorispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, la limitazione dei profittidoloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e non avrà alcuna dipendenti, dovesse derivare al Comune di Guasila o a terzi, nonché a tenere estranea l’Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per perdita, danni a persone o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta cose in dipendenza dell’attività svolta all’interno dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticalocali.)
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Samples: Contract of Lease, Lease Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal 11.1 Per quanto riguarda il Cliente, la responsabilità di Via! può essere assunta solo per eventuali danni diretti che il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base primo possa subire nel caso in cui Via! violi uno o più dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattosuoi obblighi contrattuali. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati Via! non può essere assunta ai sensi del Contratto in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo caso di danno indiretto e euro 15.000/ o imprevedibile di qualsiasi tipo, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenzialiinclusa, comesenza limitazione, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei qualsiasi perdita di profitti, clienti, dati, eventuali perdite finanziarie o commerciali e non avrà alcuna qualsiasi perdita immateriale.
11.2 La responsabilità di Via! per perditaqualsiasi perdita derivante dal Contratto è limitata all'importo pagato per i Servizi che sono stati responsabili della perdita sostenuta dal Cliente, danni o spese mentre la responsabilità aggregata di Via! per tutte le perdite derivanti dal Contratto è limitata all'importo totale del Prezzo.
11.3 Nel caso in cui il Cliente desideri fornire Prodotti ai Panelisti, il Cliente accetta e riconosce di essere responsabile per la consegna e l'uso dei Prodotti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clienteparte dei Panelisti interessati, nonché per valutare tale utilizzo. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società Via! non sarà responsabile per eventuali costi, perdite, spese o danni diretti o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data indiretti relativi alla consegna e all'uso da parte dei Panelisti (ad es. Allergie e incidenti) dei Prodotti o a loro nome in cui fu reso il servizio o da quella qualsiasi circostanza, anche in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale difetto Prodotti.
11.4 A prescindere dai Servizi forniti da parte Via! ("Sample Only " o "Full Service"), il Cliente riconosce di Ecoanaliticaessere interamente responsabile della natura e dei contenuti del Questionario e del sondaggio più in generale, anche in relazione ai regolamenti in effetto, nonché per la loro accuratezza, completezza e adeguatezza alle loro esigenze. In particolare, il Cliente si impegna a che la natura e/o i contenuti dell'Indagine non violino alcuna disposizione legale o regolamentare in vigore in nessuna circostanza, non costituisca un affronto alla decenza comune, un incitamento all'odio razziale, pubblicità ingannevole o illegale, o alla violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e a tale riguardo e si asterrà dal fare commenti suscettibili di turbare i membri del panel.)
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Samples: General Terms and Conditions
Responsabilità. Il Comune di Casalecchio di Reno resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a) Limitazioni : - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della responsabilità: I Rapporti concessione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di prova sono emessi tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal Conduttore all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla base verifica dello stato di informazioni, documenti affollamento dei locali. Il Comune di Casalecchio di Reno rimane estraneo all’attività e campioni forniti ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal ClienteConduttore, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti solleva il Comune medesimo da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o consequenzialicose, comeanche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il Conduttore è obbligato a mero titolo esemplificativorispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, la limitazione dei profittidoloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e non avrà alcuna dipendenti, dovesse derivare al Comune di Casalecchio di Reno o a terzi, nonché a tenere estranea l’Amministrazione concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per perdita, danni a persone o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta cose in dipendenza dell’attività svolta all’interno dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni locali o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticadei terreni.)
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Samples: Contratto Di Locazione
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 1. Nella misura in cui nessuna altra clausola di prova sono emessi sulla base responsabilità è stata prevista al posto di informazioni, documenti e campioni forniti dal Clientequeste condizioni, il quale Fornitore sarà tenuto a risarcire l'Acquirente solo in conformità con la Sezione XI per i danni subiti direttamente o indirettamente a causa di una consegna difettosa, di una violazione delle norme di sicurezza ufficiali o di qualsiasi altro motivo legale da imputare al Fornitore. L'Acquirente è responsabili tenuto a mantenere il danno e i costi per la sua eliminazione il più possibile bassi. Le parti contraenti devono concordare le misure da adottare.
2. L'obbligo del Fornitore di risarcire i danni è valido solo se il Fornitore è colpevole del danno di cui è responsabile. Ciò non si applica se il Fornitore non è obbligato da una norma di legge vincolante ad assumersi la responsabilità, indipendentemente dal debito, di risarcire la persona direttamente lesa o l'Acquirente.
3. Ai sensi della garanzia, in caso di concorso di colpa da parte dell'Acquirente o di terzi, delle cui azioni intraprese sulla base o mancanze l'Acquirente è tenuto a farsi carico, per il danno o il difetto tra le parti verrà concordata una compensazione per i costi da sostenere. A tal fine si tiene debitamente conto della rispettiva colpa delle parti interessate. Ciò vale anche in caso di tale Rapporto rivendicazione diretta da parte di Provaun terzo nei confronti del Fornitore.
4. EcoanaliticaL'obbligo di risarcimento è escluso o limitato nella misura in cui l'Acquirente abbia effettivamente escluso o limitato la propria responsabilità nei confronti del suo cliente. L'Acquirente si impegna a concordare limitazioni di responsabilità nella misura consentita dalla legge, compresi i dipendentianche a favore del Fornitore. Egli è tenuto ad informare il Fornitore.
5. Sono escluse le pretese dell’Acquirente nella misura in cui il danno è dovuto a violazioni delle istruzioni per l'uso, di manutenzione e installazione, all'uso inadeguato e non conforme, ad un trattamento sbagliato o negligente, all'usura naturale o ad una riparazione errata.
6. Il Fornitore non è responsabile dei tempi di inattività della linea di produzione e dell'interruzione dell'attività.
7. L’Acquirente è tenuto ad informare immediatamente ed esaurientemente il Fornitore qualora intenda presentare un reclamo nei confronti dello stesso in conformità alle disposizioni di cui sopra. Egli deve dare al Fornitore la possibilità di esaminare la causa del danno e le parti difettose. Le parti difettose devono essere messe a disposizione del Fornitore non aperte.
8. I diritti di risarcimento che il Fornitore deve soddisfare nei confronti dell’Acquirente sono limitati al 5% del fatturato annuo per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti l'articolo difettoso, se la limitazione di prova né responsabilità è legalmente ammessa. Il fatturato annuo per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non l'anno in cui si è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità verificato il danno è di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come12 mesi precedenti, a mero titolo esemplificativo, la limitazione partire dalla notifica del danno.
9. I costi dei profitti, danni e non avrà alcuna responsabilità della garanzia vengono rimborsati sotto forma di forfait solo se espressamente concordati per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clienteiscritto. Il Cliente deve rendere noto Fornitore ha il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso diritto di inadempimento parziale da parte dimostrare costi inferiori e di Ecoanaliticarimborsarli al posto dell’importo forfettario concordato.)
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 1. Promofarma non sarà responsabile per eventuali inadempimenti delle Farmacie o del Fornitore e dei singoli operatori impiegati nei Servizi, in quanto Promofarma è terzo estraneo ai rapporti tra le Farmacie Aderenti ed il Fornitore e tra questi ed i singoli operatori.
2. Ogni singola Farmacia Aderente - ex artt.1228 - 2049 del Codice Civile - sarà responsabile per tutti gli eventuali danni che dovessero derivare al Fornitore solo da fatto illecito, doloso o gravemente colposo, dei propri dipendenti, o comunque terzi soggetti, dei quali la Farmacia stessa dovesse ritenere di prova sono emessi sulla base avvalersi nell'esercizio delle incombenze connesse al presente Contratto.
3. Il Fornitore - ex artt.1228 - 2049 del Codice Civile - sarà responsabile per tutti gli eventuali danni che dovessero derivare ai clienti e/o alle Farmacie Aderenti da fatto illecito, doloso o colposo, dei propri dipendenti, o comunque terzi soggetti, dei quali il Fornitore dovesse ritenere di informazioniavvalersi nell'esercizio delle incombenze connesse al presente Contratto.
4. Il Fornitore manleva Promofarma e le Farmacie Aderenti per eventuali danni che dovessero derivare ai clienti, documenti e campioni forniti dal Clientea qualsiasi titolo, dai servizi degli operatori di cui il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. EcoanaliticaFornitore intenda avvalersi, compresi i dipendentieventuali danni che dovessero derivare per avere il Fornitore impiegato personale che non sia in possesso dei requisiti, anche professionali, previsti dalla legge per le incombenze cui è preposto.
5. La Farmacia Aderente non è responsabile per il contenuto dell’eventuale tele-consulto e di ogni altro tipo di documentazione (redatta dal Fornitore, anche tramite il proprio personale) e comunque prodotta in qualunque forma e con qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneemezzo, incomplete o poco chiare fornite dal Clienteconsegnata, anche tramite la Farmacia, ai clienti.
6. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società Ciascuna Farmacia Aderente non sarà responsabile per perditedanni in genere causati al Fornitore in seguito a calamità naturali o fatti accidentali, danni mancato od erroneo funzionamento di sistemi informatici e telematici, trasmissione di dati errati anche conseguenti a guasti o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data anomalie dei programmi software o gestionali in cui fu reso il servizio genere, trasmissioni di virus informatici, mancanza o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaerroneo funzionamento delle utenze elettrica o telefonica.)
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Samples: Contratto Quadro
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti II.6.1 Il contraente esegue il contratto a proprio rischio. Il contraente garantisce e tiene l'amministrazione aggiudicatrice indenne da qualsiasi azione o pretesa di prova sono emessi sulla base di informazioniterzi per danni o perdite subiti durante o in conseguenza dell' esecuzione del contratto (compresi i relativi costi, documenti e campioni forniti dal Clientecome gli onorari degli avvocati).
II.6.2 Serichiesto dalla legislazione applicabile, il quale contraente deve sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o le perdite connessi all'esecuzione del contratto. Deve altresì sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa.
II.6.3 Eccetto nei casi di forza maggiore, il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto e dovuti ad una violazione a lui imputabile, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo non superiore al triplo dell'importo totale del contratto. Tuttavia, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente, di una persona collegata, del suo personale o dei subappaltatori, oppure se è stato arrecato un danno alla vita o all'integrità fisica di una persona, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.
II.6.4 Se un terzo promuove un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all' esecuzione del contratto, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a sostegno dell'amministrazione aggiudicatrice, se quest'ultima lo richiede. Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell' esecuzione del contratto, si applica la clausola II.6.1. In tal caso non si applicano le limitazioni della responsabilità previste alla clausola II.6.3.
II.6.5 Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, congiuntamente e solidalmente dell' esecuzione del contratto nei confronti dell' amministrazione aggiudicatrice.
II.6.6 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneeeventuali perdite o danni arrecati al contraente durante o in conseguenza dell' esecuzione del contratto, incomplete tranne qualora la perdita o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi il danno siano conseguenza di dolo o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticacolpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.)
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Samples: Contratto Di Forniture
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. 9.1 La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad UNEX è regolata e limitata, ove applicabili, dalle norme stabilite dalla Convenzione di Varsavia come modificata dalla Convenzione di Montreal, per il trasporto aereo internazionale, dalla Convenzione CMR, per il trasporto internazionale mediante autoveicolo e dall’art. 1696 c.c. comma 1 per il trasporto nazionale mediante autoveicolo.
9.2 Ove le predette normative non siano applicabili, La responsabilità di UNEX è strettamente limitata alle perdite ed ai danni alla Spedizione nella misura indicata nella sezione 9. del presente documento, e sarà regolata esclusivamente dalle presenti disposizioni e tale responsabilità sarà limitata ai danni provati dal richiedente ed in ogni reclamo caso, a seconda del Paese in cui la spedizione è consegnata a UNEX per il trasporto, entro e non oltre i seguenti limiti:
9.3 Se il richiedente (o chiunque altro questi abbia ceduto il diritto di reclamo) abbia provocato o contribuito a provocare uno smarrimento, danno o ritardo nella consegna di una spedizione o di un pacco, l’eventuale responsabilità di UNEX (nei limiti di cui sopra) potrà essere ridotta o annullata ai sensi delle disposizioni in materia di concorso di colpa.
9.4 Qualora il Mittente intenda garantirsi la risarcibilità di eventuali danni derivanti da perdite o danneggiamenti di quanto di volta in volta spedito, dovrà richiedere a UNEX la stipula a suo favore ed a sue spese di una speciale copertura assicurativa e la UNEX a suo indispensabile giudizio provvederà per conto del Mittente. La copertura assicurativa sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati regolamentata dalle condizioni contrattuali della Società assicuratrice, ed in relazione al servizio prestato ogni caso non potranno essere coperti per conto del Mittente da UNEX i danni esclusi dalle presenti condizioni.
9.5 Fatta eccezione per i casi in cui sorge il reclamo e euro 15.000le Norme Convenzionali o le disposizioni imperative nazionali dispongano altrimenti, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica UNEX non si assume alcuna responsabilità per i danni indiretti puramente economici, quali il lucro cessante, i costi per l’utilizzazione di mezzi di trasporto alternativi, la perdita di profitti o consequenzialidi chance commerciali derivanti da perdita, comesmarrimento o ritardo nella consegna di un pacco o di una spedizione, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti prescindere dal fatto che il valore della spedizione in oggetto sia stato dichiarato ai sensi del Clienteparagrafo 9.4. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo UNEX srl non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio responsabile del danneggiamento o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso della perdita di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaqualsiasi imballaggio.)
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Samples: Condizioni Generali Di Trasporto
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, 5.1. In nessun caso il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non Venditore è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base difetti, guasti, perdite o danni causati o risultanti da (i) prodotti che sono stati sottoposti a uso improprio, applicazione errata o negligenza, danneggiati da incidenti, resi difettosi a causa di installazione impropria, non utilizzati come consigliato e in conformità alle pratiche di installazione e funzionamento approvate o resi difettosi dall'esecuzione di riparazioni o alterazioni al di fuori dello stabilimento del Venditore, salvo quando eseguite sotto l'autorità specifica del Venditore; (ii) prodotti forniti o sollecitati dall'Acquirente o acquistati da altri su richiesta o specifiche dell'Acquirente; (iii) componenti non prodotti dal Venditore che sono attaccati, incorporati o in altro modo resi parte dei Rapporti prodotti del Venditore, l'Acquirente riconoscendo che solo le garanzie dei rispettivi produttori originali in relazione a tali componenti saranno offerte all'Acquirente nella misura consentita da tale produttore; e (iv) difetti risultanti da danni dovuti a usura corrosiva, abrasiva o di prova né per risultati inesatti derivanti altro tipo non normalmente prevedibile nei prodotti interessati o causati da informazioni erroneecattiva conservazione o manipolazione da parte dell'Acquirente, incomplete uso anomalo dei Prodotti o poco chiare fornite dal Clientetrasformazione del materiale a causa di condizioni climatiche.
5.2. Ecoanalitica non In nessun caso il Venditore è responsabile per ritardi danni speciali, incidentali, punitivi, indiretti o inadempimenticonsequenziali (inclusi, parziali senza limitazioni, la perdita di profitti, affari, ricavi, arresti o totaliinterruzioni di produzione, nella prestazione avviamento o risparmi previsti) anche se avvisato della possibilità di tali danni.
5.3. Fatto salvo quanto sopra, la responsabilità del Venditore per i danni derivanti dai Prodotti consegnati è in ogni caso limitata al prezzo dei servizi Prodotti che hanno dato origine alla contestazione.
5.4. Non si applica alcuna limitazione di responsabilità in relazione a morte o lesioni personali causate da dolo, colpa grave e atti intenzionali del Venditore, e in altri casi in cui la responsabilità non può essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.
5.5. In caso di rivendita dei Prodotti, lavorati o meno, l'Acquirente limita, nei confronti dei propri acquirenti, la propria responsabilità per i danni derivanti dai Prodotti consegnati al valore di tale consegna.
5.6. Fatto salvo quanto sopra, la responsabilità del Venditore per danni fisici causati dai Prodotti difettosi sarà disciplinata dalla legge del luogo della sede legale dell'Acquirente, a meno che tale luogo non si trovi negli Stati Uniti d'America, nel qual caso prevarrà la legge belga.
5.7. L'Acquirente si impegna a informare immediatamente il Venditore ogniqualvolta venga a conoscenza di un brevetto violato dai Prodotti consegnati. Se viene presentata contestazione contro l'Acquirente per violazione di brevetto a causa a lei non imputabiledi offerta, compresa importazione, immagazzinamento, vendita e/o uso dei Prodotti del Venditore, l'Acquirente deve informare immediatamente per iscritto il Venditore e consentire al Venditore di assumere la mancata ottemperanza difesa nel procedimento. Qualora una sentenza definitiva ritenga l'Acquirente responsabile di una violazione di brevetto da parte del cliente alle obbligazioni previste dei Prodotti consegnati, i danni che il Venditore potrebbe dovere all'Acquirente non supereranno un importo pari al prezzo di vendita pagato dall'Acquirente per i Prodotti in questo contrattoviolazione, consegnati a quest'ultimo negli ultimi sei (6) mesi precedenti la citazione in giudizio. La In nessun caso il Venditore si assume la responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare un uso straordinario o di un'applicazione speciale che l'Acquirente o una terza persona fa dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge Prodotti consegnati e che potrebbe violare i diritti di brevetto di terzi. Inoltre, il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica Venditore non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà può essere ritenuto responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale la violazione da parte dei suoi Prodotti di Ecoanaliticaun brevetto a lui sconosciuto ma di cui l'Acquirente era a conoscenza.)
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 1. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per nessun motivo, salvo in caso di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Clientedolo o colpa grave.
2. In qualsiasi caso, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi perdita di dati, profitto o fatturato, contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o danno diretto o indiretto, a prescindere dalla causa di ciascuno di essi e dall’eventualità che essi siano stati provocati da atto illecito (inclusa la negligenza), inadempimento o altro.
3. La responsabilità (totale) del Venditore sarà limitata all’ammontare pagato dal suo assicuratore nel caso in esame. Nell’improbabile ipotesi in cui non vi sia alcun pagamento o copertura assicurativa in base alla polizza, qualsiasi responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente sarà limitata all’importo pagato dall’Acquirente al Venditore per i prodotti nel caso in cui quei prodotti siano ritenuti la causa del danno e in tutti gli altri casi fino a un massimo di € 10.000,00. Se uno o più dei prodotti dell’Acquirente sono difettosi, il Venditore sarà obbligato unicamente a riparare, sostituire o rimborsare il prezzo di acquisto dei prodotti difettosi in base allo schema di garanzia summenzionato, a meno che il Venditore non sia obbligato a fornire una garanzia maggiore in virtù di norme imperative previste dalla legge.
4. L’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore da e contro tutti i danni (inclusi i reclami di terze Parti) e/o i costi di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da o con riferimento a informazioni/rappresentazione inesatta, atti errati e/o errori dell’Acquirente.
5. Se il Venditore fornisce all’Acquirente consulenza o assistenza relativa a qualsiasi Prodotto, per tale Rapporto di Provaprestazione il Venditore non sarà soggetto ad alcuna responsabilità e l’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore a questo riguardo.
6. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, Il Venditore non è responsabile per alcun danno derivante da ordini d’acquisto che sono stati fraintesi, deformati ritardati o che non sono stati trasmessi correttamente come conseguenza dell’utilizzo di internet o di altri mezzi di comunicazione tra l’Acquirente e il Venditore oppure tra il Venditore e terze Parti.
7. In caso di conflitto, il presente articolo avrà priorità su qualsiasi azione intrapresa sulla base altro articolo dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Clientepresenti TCGC.
8. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità Tutti i possibili reclami per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, dell’Acquirente decadranno se l’Acquirente non invierà al Venditore una comunicazione scritta dell’evento che ha causato la limitazione dei profitti, perdita prima possibile e al massimo entro e non avrà alcuna responsabilità oltre un (1) mese dal giorno in cui ha avuto conoscenza (o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza) dell’evento dannoso. Il reclamo per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi il risarcimento in qualsiasi caso decadrà se l’Acquirente non avvierà un procedimento legale nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società Venditore entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società e non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o oltre sei mesi da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticatale momento.)
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Samples: Terms and Conditions
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità31.1. La Licenziante non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per disservizi e/o eventuali danni (inclusi senza limitazioni: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Clienteil danno emergente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base lucro cessante, i danni diretti, i danni indiretti, il danno per l’interruzione dell'attività, il danno per la perdita di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticainformazioni o altre perdite economiche, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base ecc.) causati al Cliente o eventualmente a terzi dall'uso dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete software rientranti nella Suite Planet o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dalla fruizione dei servizi per causa compresi nel Support Plan, provocati dall'uso o da difetti degli stessi (quali ad esempio le operazioni di installazione, manutenzione, aggiornamento del programma, gli interventi di Assistenza presso il Cliente in caso di problemi o mal funzionamenti, ecc.).
31.2. Il Cliente perciò si obbliga a lei non imputabilemanlevare e tenere indenne la Licenziante da tutte le perdite, compresa la mancata ottemperanza i danni, le responsabilità, i costi, gli oneri e le spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero subire o sostenere quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del cliente alle obbligazioni Cliente stesso agli obblighi e garanzie previste al presente articolo e comunque connesse alla concessione della licenza d’uso del Software gestionale oppure alla fruizione dei servizi compresi nel Support Plan, anche in questo contrattoipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
31.3. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione Con riferimento al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000di Accesso alle banche dati, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica la Licenziante non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti l’utilizzo o consequenzialiil mancato utilizzo da parte del Cliente delle informazioni contenute nelle banche dati, comené circa l’esattezza dei dati in esse contenuti.
31.4. Con riferimento al servizio di Fatturazione elettronica, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e La Licenziante non avrà si assume alcuna responsabilità per perditagli eventuali danni al Cliente oppure a terzi cagionati dall’operato del partner delegato alla gestione della fatturazione elettronica (invio e conservazione) e per qualunque altro danno possa derivare da eventuali disservizi e/o errori. Sarà quindi sempre cura del Cliente verificare la corretta trasmissione, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticala ricezione e la conservazione delle fatture.)
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Samples: Licensing Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 8.1 Il Contraente accetta e concorda che i Dati Anagrafici non includono, né saranno interpretati nel senso di prova sono emessi sulla base di informazioniincludere analisi, documenti e campioni forniti dal Clienteconsigli, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticaorientamenti, compresi i dipendenticommenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza raccomandazioni ovvero opinioni da parte del cliente alle obbligazioni previste Provider e che i Dati Anagrafici non saranno interpretati come un’offerta di acquisto o vendita, né consulenze, né ricerca avente ad oggetto alcuno strumento finanziario.
8.2 Ferma la responsabilità del Provider nei confronti del Contraente rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto, il Contraente stesso manleverà e manterrà il Provider indenne nei confronti di qualsiasi perdita, reclamo, azione, domanda, danno, costo o spesa di qualunque genere proposta, promossa o vantata dai Clienti, dagli Utilizzatori Finali e/o da qualsiasi soggetto terzo, derivante da o relativa alla distribuzione e/o visualizzazione e/o utilizzo dei Dati Anagrafici da parte dei Clienti, degli Utilizzatori Finali e/o di qualsiasi soggetto terzo. Tale manleva sopravviverà alla durata del presente Contratto.
8.3 La fornitura dei Dati Anagrafici potrà essere interessata da interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nelle modalità di erogazione dovuti a motivi tecnici riguardanti il Sistema, ed in questo contrattotal caso il Provider sarà tenuto: (i) a fare quanto ragionevolmente possibile al fine di eliminarne al più presto le cause, e (ii) a darne tempestiva comunicazione al Contraente. La Resta inteso che qualora tali eventi si producano per effetto di motivi tecnici riguardanti le apparecchiature (hardware, software e risorse di rete) utilizzate dal Contraente per connettersi al Sistema, il Provider non sarà tenuto a svolgere alcuna attività.
8.4 Il Provider si impegna ad elaborare i Dati Anagrafici con la diligenza professionale richiesta nell’esercizio di tale attività nel mercato dei servizi di informazione e farà del suo meglio per correggere errori ed omissioni nei Dati Anagrafici, quando tale attività rientri sotto il suo controllo e sia ragionevolmente possibile, restando tuttavia inteso che la responsabilità del Provider è limitata esclusivamente alla elaborazione e trasmissione dei Dati Anagrafici. Le Parti riconoscono e concordano che i sopra citati doveri del Provider non comprenderanno la ri-trasmissione dei Dati Anagrafici corretti, tuttavia il Provider farà del proprio meglio per rendere disponibili i dati corretti non appena questi saranno nuovamente disponibili.
8.5 Senza limitare la generalità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo quanto precede, il Provider non sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato responsabile nei confronti del Contraente, per qualsivoglia costo, perdita o danno da cui sorge il reclamo esso sopportati o subiti (ivi inclusi costi, perdite o danni sopportati dal Contraente per effetto di azioni o pretese di terzi), salvo che si tratti di un danno che costituisca conseguenza immediata e euro 15.000diretta dell’inadempimento con dolo o colpa grave da parte del Provider. Senza limitare la generalità di quanto precede, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica le Parti si danno reciprocamente atto che non assume alcuna responsabilità sussisterà nessun obbligo risarcitorio o di indennizzo del Provider per danni indiretti o consequenziali.
8.6 Le Parti riconoscono e concordano che non saranno responsabili per alcun danno o perdita derivante da forza maggiore (i.e. modifche legislative, comedisordini, guerre o calamità naturali) od altri eventi al di là del loro controllo (i.e. scioperi, blocchi, disordini nel traffico, disposizioni di autorità nazionali o estere) così come problemi tecnici, quali problemi connessi con il sistema informatico, fintantoché tali problemi non siano attribuiti ad una delle Parti. I virus del computer e gli attacchi internazionali degli “hackers” sul sistema informatico sono considerati come forza maggiore, a mero titolo esemplificativocondizione che siano state prese le ragionevoli misure di sicurezza. La sospensione degli scambi sul Mercato EuroTLX ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento di EuroTLX, la limitazione a seconda dei profitticasi, sarà considerata caso di forza maggiore.
8.7 Il Contraente dovrà comunicare al Provider, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento entro e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 oltre 60 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella lavorativi dal giorno in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaContraente avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione e producendo la relativa documentazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i danni si sono prodotti.)
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Samples: Licensing Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti Il Fornitore dichiara di prova sono emessi aver adeguato le proprie procedure operative e istruzioni di lavoro alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e protezione dei dati e si impegna a mantenerle adeguate alle nuove disposizioni che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale. In ottemperanza alle vigenti norme sulla base di informazionisicurezza sul lavoro, documenti e campioni forniti dal Clienteper garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività dei servizi professionali, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base Cliente si impegna a trasmettere contestuale all’ordine l’eventuale documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro sui rischi specifici dei luoghi della/e sede/i presso i quali sarà svolta l’attività e/o per le attività interferenti (DUVRI, ecc.), che risulti necessaria ad assicurare le migliori condizioni di tale Rapporto di Provalavoro a tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori chiamati ad operarvi. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, Il Fornitore non è potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per eventuali disservizi dovuti a limitazioni di qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti tipo (orario, funzionalità, accesso ai dati ecc.) derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dalle procedure e disposizioni impartite dal Cliente. Ecoanalitica In nessun caso il Fornitore potrà essere considerato responsabile di danni diretti o indiretti, quali a mero titolo esemplificativo e non è esaustivo, perdite di dati o perdite di produzione comunque subiti dal Cliente a causa dell’utilizzo o del non utilizzo del Servizio, salvi i limiti inderogabili dilegge e qualora tali danni siano esclusivamente imputabili al Fornitore. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile qualora il Servizio non potesse essere reso in modo adeguato per cause oggettivamente non prevedibili e/o non riscontrabili e comunque a lui non imputabili direttamente, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo guasti delle linee di comunicazione telefonica o di trasmissione dati che collegano il Cliente con il Fornitore, ritardi di qualsiasi natura dei mezzi di trasporto utilizzati per recarsi presso il Cliente. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per ritardi eventuali violazioni e/o inadempimentidanni di qualsiasi natura derivanti dall’inosservanza, parziali in tutto o totaliin parte, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente Cliente o soggetti ad esso collegati o da esso controllati, delle modalità di collegamento per l’assistenza in trasmissione dati previste dal presente Contratto e meglio dettagliate in Appendice 1. Qualsiasi contestazione relativa alle obbligazioni previste modalità di prestazione del Servizio dovrà essere indirizzata dal Cliente al Fornitore in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata forma scritta a mezzo raccomandata A.R. entro sessanta giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto che ha dato origine alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clientecontestazione. Il Cliente deve rendere noto si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta Fornitore, anche verso terzi, da tutte le eventuali variazioni e/o danni di qualsiasi genere comunque derivanti dall’utilizzo dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale Sistemi Applicativi/servizi da parte di Ecoanaliticadel Cliente e/o soggetti ad esso collegati e/o controllati.)
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Samples: Professional Services
Responsabilità. a(1) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti Fatto salvo quanto diversamente disposto di prova sono emessi sulla base seguito, Xxxxx xxxx responsabile conformemente alle vigenti norme di informazionilegge. Salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, documenti e campioni forniti le seguenti disposizioni valgono per tutte le richieste di risarcimento danni, indipendentemente dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base motivo giuridico.
(2) Weber non esclude né limita in alcun modo la propria responsabilità nei confronti del cliente laddove ciò dovesse risultare illegittimo. Ciò include la responsabilità per morte o lesioni personali causate dalla negligenza di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i Weber o dei suoi dipendenti, non è agenti o subappaltatori, per frode o dichiarazioni fraudolente, per violazione dei diritti legittimi del cliente, in relazione ai prodotti, incluso il diritto di ricevere prodotti che siano: conformi alla descrizione e alle informazioni fornite da Weber al cliente e ai campioni o modelli visti o esaminati dal cliente; di qualità soddisfacente; adatti ad ogni scopo particolare comunicato da Weber al cliente; forniti con ragionevole competenza e perizia, e prodotti difettosi secondo quanto disposto dal Codice dei consumatori Decreto Legislativo n. 206 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
(3) Weber risponde nei confronti del cliente delle perdite e dei danni prevedibili causati da Weber. In casi di mancato adempimento ai presenti termini, Xxxxx xxxx responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti perdite e danni subiti dal cliente, qualora essi siano il risultato prevedibile di prova né per risultati inesatti derivanti violazione del contratto o di negligenza da informazioni erroneeparte di Weber, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica tuttavia Weber non è sarà responsabile per ritardi perdite o inadempimenti, parziali danni non prevedibili. Perdite o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza danni sono prevedibili quando costituiscono una conseguenza evidente o se sono stati previsti dal cliente e da parte Weber al momento della stipula del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e .
(4) Weber non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data cliente in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte eventuali perdite di Ecoanaliticanatura commerciale. Se i prodotti vengono utilizzati per scopi commerciali, aziendali o di rivendita, Weber non risponderà nei confronti del cliente per eventuali perdite di profitto, diminuzione del volume d’affari, interruzione dell'attività o perdita di opportunità commerciali.)
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità. a11.1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di FOMAS (contrattuale, extra- contrattuale o di altra natura) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti per qualsivoglia azione in qualsiasi modo relativa al presente Contratto o a qualsiasi Conferma d’Ordine promossa dal Cliente e/o da terzi, riguardante l’adempimento o il presunto inadempimento di prova sono emessi sulla base FOMAS alle proprie obbligazioni è limitata al risarcimento dei soli danni diretti effettivamente subiti e, in ogni caso, entro un importo massimo complessivo non superiore al 100% (cento per cento) del Prezzo.
11.2. In nessun caso FOMAS sarà responsabile nei confronti del Cliente e/o di informazioniterzi per qualsivoglia danno indiretto in termini, documenti e campioni forniti dal Clientead esempio, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto lucro cessante, interruzione di Prova. Ecoanaliticabusiness totale o parziale, compresi i dipendentiriduzione di efficienza, non è responsabile mancata conclusione di contratti o perdita di clienti, di opportunità di business o di avviamento, danni reputazionali, costi, spese o per qualsiasi azione intrapresa sulla base altra richiesta di indennizzo derivante dalle, o connessa alle, Xxxxxxxxxxx e alla realizzazione dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete Prodotti o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi loro impiego o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza rivendita da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente.
11.3. Il Cliente deve rendere noto sarà il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà solo ed unico responsabile per perditel’individuazione delle Specifiche e delle caratteristiche tecniche delle Lavorazioni che FOMAS dovrà effettuare per realizzare i Prodotti e di determinare la loro idoneità rispetto a uno scopo o impiego specifico.
11.4. Per qualsiasi utilizzo dei Prodotti in ambiti specifici caratterizzati da un elevato rischio applicativo (ivi inclusi, danni o spese se a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i settori biomedicale, chimico-farmaceutico, aerospaziale, militare, dei trasporti ed energetico), il reclamo non è reso noto entro un anno Cliente dichiara e garantisce di essere legittimamente in possesso di tutti e i permessi e autorizzazioni necessari richiesti dalla data in cui fu reso il servizio o legge e rinuncia sin da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso ora a qualunque rivalsa nei confronti di inadempimento parziale FOMAS - e si impegna a ottenere la stessa rinuncia da parte di Ecoanaliticaeventuali soggetti terzi, ivi inclusi i suoi assicuratori, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 del Codice Civile - per qualsivoglia importo richiesto a titolo di risarcimento.)
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Responsabilità. 14.1 Tiscali non sarà responsabile nel caso di indisponibilità del Servizio e/o di ritardi e malfunzionamenti causati da: (a) Limitazioni mancato consenso del titolare della responsabilitàlinea e/o della numerazione telefonica ove necessario, (b) forza maggiore, (c) attività inerenti il Servizio svolte da altri operatori; (d) errori o omissioni imputabili al Cliente oppure a personale terzo non autorizzato da Tiscali (e) problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete locale (LAN e/o telefonica) ovvero malfunzionamento dei terminali o dei dispositivi accessori utilizzati dal Cliente. Tiscali non sarà, in ogni caso, responsabile del contenuto e delle modalità delle comunicazioni e/o dei messaggi inviati e/o ricevuti tramite il Servizio. Il Cliente è esclusivamente responsabile per ogni comunicazione vocale o dati effettuata tramite il Servizio e per ogni suo altro utilizzo obbligandosi a manlevare e tenere indenne Tiscali da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole. Il Cliente sarà in particolar modo esclusivo responsabile di tutto il traffico generato mediante il Servizio, ivi incluso quello registrato a seguito di intrusioni non autorizzate negli apparati del Cliente da parte di terzi.
14.2 Tiscali non sarà in alcun caso responsabile per i danni diretti o indiretti che possono derivare dalla circostanza che (i) alcune tipologie di chiamate non possono essere effettuate (ii) alcune installazioni presso il Cliente potrebbero non funzionare (a titolo meramente esemplificativo: I Rapporti teleallarmi, telesoccorso, collegamenti in dial-up, altre tipologie di prova servizi), (iii) alcune numerazioni non geografiche potrebbero essere non accessibili, (iv) il Servizio potrebbe non essere fruibile in caso di mancanza di elettricità.
14.3 Gli obblighi e le responsabilità di Tiscali verso il Cliente sono emessi sulla base quelli definiti dall’Offerta Commerciale, pertanto in qualsiasi caso di informazioniviolazione o inadempimento imputabile a Tiscali, documenti la stessa risponderà nei limiti previsti, restando espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e campioni forniti specie. Tiscali si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione del Servizio per procedere ad interventi tecnici finalizzati a migliorarne il funzionamento. In tal caso sarà data comunicazione al Cliente a mezzo e mail con il preavviso previsto negli SLA del Servizio; detta comunicazione indicherà altresì le tempistiche del ripristino. Tiscali, salvo che tale operazione non sia espressamente ricompresa e prevista dal Servizio acquistato non effettua nessun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o contenuti trattati dal Cliente, per sè o per terzi o da questi ultimi se autorizzati dal Cliente, nell'infrastruttura virtuale ad eccezione del backup su tutto il quale è responsabili contenuto degli storage che la stessa Tiscali, per sua cautela, effettua periodicamente ai fini dell'eventuale ripristin o del Servizio; ciò non solleva, tuttavia, il Cliente dall'effettuare il backup completo dei dati e/o informazioni e/o contenuti da egli immessi e/o trattati nell'Infrastruttura virtuale e dal prendere tutte le necessarie misure di sicurezza per la salvaguardia dei medesimi. Tiscali in ogni caso non offre alcuna garanzia relativamente all'utilizzo del Servizio per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o contenuti, salva l'attivazione da parte del Cliente di specifico servizio accessorio ad hoc. Tiscali non sarà considerata in nessun caso responsabile per l'uso fatto dell'Infrastruttura virtuale in relazione a situazioni critiche che comportino, a titolo esemplificativo, rischi specifici per l'incolumità delle azioni intraprese sulla base persone, danni ambientali, rischi specifici in relazione a servizi di tale Rapporto trasporto di Provamassa, alla gestione di impianti nucleari e chimici e di dispositivi medici.
14.4 Tiscali non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per le informazioni, i dati, i contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente, per se o per terzi o da questi ultimi se autorizzati dal Cliente, nell'Infrastruttura virtuale ed in genere per l'uso fatto dal medesimo della predetta Infrastruttura e si riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti coinvolti dei dati utili a consentire l'identificazione del Cliente. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, Tiscali non è sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti danno, diretto o indiretto, di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneequalsiasi tipo e specie, incomplete o poco chiare fornite cagionato dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa Cliente ai terzi che in qualsiasi modo e forma ed a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge qualsiasi titolo abbiano utilizzato il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaServizio.)
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Samples: Servizi
Responsabilità. a12.1: Il Locatario è responsabile della custodia e cura dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature, che dovrà collocare in luogo sicuro (chiuso e/o vigilato), assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare danni a terzi, furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne prende possesso (ove per possesso si intende: beni ritirati dal Locatario o consegnati dal Locatore, a prescindere dalla decorrenza contrattuale che potrebbe anche essere successiva) Limitazioni fino al momento della responsabilitàsua restituzione (ove per restituzione si intende il momento della presa in custodia del bene da parte del Locatore, indipendentemente dalla data di cessazione del contratto di noleggio che potrebbe anche essere precedente).
12.2: I Rapporti Il Locatario si impegna a garantire e manlevare il Locatore da qualsiasi responsabilità e, comunque, dal pagamento di prova sono emessi sulla base qualsivoglia somma per qualsiasi titolo venga da chiunque pretesa per l’utilizzo e/o la detenzione del bene locato, anche per danneggiamento o perimento dello stesso, per atto o fatto di informazioniterzi, documenti caso fortuito o forza maggiore. Premesso che i container, mezzi, macchinari e campioni forniti attrezzature rimangono del Locatore, e che essi non potranno essere dati dal ClienteLocatario in uso o in custodia o ceduto a terzi, e fermo in particolare quanto detto nella presente, il quale Locatario assumerà, dal momento del ritiro o consegna e fino alla presa in custodia dal Locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione dei container, mezzi, macchinari e attrezzature oggetto della locazione, restando il Locatore espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità. Pertanto il Locatario è responsabili delle azioni intraprese sulla base tenuto a propria cura e spese a stipulare idonea polizza di tale Rapporto assicurazione a copertura di Prova. Ecoanaliticatutti i rischi di cui sopra, compresi i dipendenti, non nessuno escluso.
12.3: Il Locatario è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base la perdita e/o il danneggiamento dei Rapporti documenti di prova né legge a corredo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d’uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo) e si assume l’onere per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneeeventuali sanzioni irrogate dagli enti preposti alle verifiche nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incomplete incompleta, manomessa e/o poco chiare fornite dal Clientenon presente all’atto della verifica.
12.4: Il Locatario riconosce espressamente che per la durata di tutta la locazione a lui competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell’Ispettorato competente per qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7.1.1956) o ad eventuali nuove normative, che potessero essere accertate in relazione all’impiego del container, mezzi, macchinario o dell’attrezzatura oggetto della locazione. Ecoanalitica Poiché i container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati rimangono intestati al Locatore, sarà cura del Locatario, in caso di eventuali visite ispettive, di far risultare il proprio nominativo come responsabile ai sensi di quanto precede. Si ricorda che è a carico del Locatario la dotazione sui mezzi di cassetta primo soccorso ed estintore, tale obbligo non è responsabile da attribuirsi al Locatore in caso di noleggio senza operatore.
12.5: Il Locatario si assume ogni rischio di movimentazione, spostamento, incendio, furto nonché perimento totale o parziale del macchinario e/o dell’attrezzatura oggetto di locazione qualunque ne sia la causa, dandosi atto che il valore dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati, per ritardi concorde determinazione delle parti, è quello a nuovo. Il Locatario si assumerà altresì ogni onere di spesa in caso di sequestro, fermo amministrativo e/o inadempimenticonfisca dei container, parziali mezzi, macchinari e/o totalidelle attrezzature, nella prestazione dei servizi per causa a lei qualora ciò sia causato da responsabilità non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione imputabili al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, Locatore (come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione in ipotesi di negligenza nell’utilizzo, utilizzo improprio, mancato rispetto delle norme di sicurezza e/o ambientali ecc.). In tale eventualità, il Locatario sarà tenuto al pagamento del canone del noleggio giornaliero durante il periodo di inutilizzo per sequestro e/o fermo amministrativo, eventuali sanzioni e, in caso di confisca, al pagamento al Locatore del valore a nuovo dei profitticontainer, e non avrà alcuna responsabilità per perditamezzi, danni macchinari e/o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clientedelle attrezzature. Il Cliente deve rendere noto Locatario inoltre sarà tenuto al pagamento di ogni spesa (assistenza legale, spese vive, eccetera) oltre alla somma di € 600,00 più IVA a titolo di rimborso forfetario per la gestione pratica. In ipotesi di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati causati da responsabilità imputabili al Locatore, quest’ultima risponderà unicamente delle eventuali sanzioni amministrative dovute a suo errore, ma sarà esente da ogni responsabilità verso il reclamo Locatario per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti eventuali danni, sia diretti che lo motivano. La Società indiretti (come, a titolo esemplificativo, ma non sarà responsabile esaustivo, per perditedanni da fermo cantiere, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticamancata produzione, ecc... ), conseguenti al blocco del cantiere.)
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Samples: Contratto Di Locazione
Responsabilità. a1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale: L’aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;
2. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, assume, sotto la sua esclusiva responsabilità e con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo, l’obbligo di uniformarsi, oltre che norme che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.
3. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine il Responsabile dei Servizi scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
4. L’appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l’affidamento in capo del servizio oggetto dell’appalto ed ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell’esecuzione del servizio.
5. L’appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.
6. L’aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone ed assume ogni responsabilità circa l’organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.
7. All’appaltatore è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell’appalto, le seguenti coperture assicurative:
a. per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza RCA obbligatoria ex lege (decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 209 Titolo X e s.m.i) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi con un massimale unico non inferiore ad € 50.000.000,00 per singolo veicolo;
b. per i dipendentidanni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera con i seguenti massimali minimi:
i. sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00
ii. sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00.
8. L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente del l’appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente
9. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza dir responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’ente appaltante e del danneggiato.
10. L’Appaltatore assumerà a proprio carico l’onere di manlevare la Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.
11. La Stazione Appaltante è responsabile inoltre esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneedanni, incomplete o poco chiare fornite dal Clienteinfortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio.
12. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattopresentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
13. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (In caso di inadempimento parziale da parte danni arrecati a terzi, l’Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari.
14. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di Ecoanaliticaloro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.)
15. L’aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio, l’adempimento di tali obblighi assicurativi.
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Samples: Appalto
Responsabilità. Il Cliente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti, i materiali e i siti web che ad esso il Cliente decide di collegare. Il Cliente è altresì unico responsabile della veridicità dei dati inseriti nella scheda raccolta dati e ordine. Il Cliente dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, collegato al Banner, non viola le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Il Cliente è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Il Cliente dichiara la totale non perseguibilità nei confronti di AUTONUVOLA e del portale xxx.xxxxxxxxxx.xxx per qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione e del link. Il Cliente solleva AUTONUVOLA da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e la relativa pubblicazione sul portale xxx.xxxxxxxxxx.xxx assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro AUTONUVOLA, causate dalla pubblicazione del proprio banner. Il Cliente non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto. Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato sul sito internet. Inoltre, il Cliente:
a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti garantisce che qualunque materiale immesso in aree pubbliche dello spazio web, che risulti imputabile allo stesso in virtù del codice identificativo, è originale, eccetto eventuali estratti di prova sono emessi sulla base materiale protetto da diritti d’autore che vengano immessi con il permesso scritto dal titolare del diritto, con l’obbligo di informazionicitare la fonte e l’esistenza del permesso.
b) assume la piena responsabilità circa l’esattezza e la veridicità del materiale immesso, documenti direttamente o per conto terzi, e campioni forniti dal Cliente, il quale assicura che lo stesso è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendentinella sua legittima disponibilità, non è contrario a norme imperative e non viola alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, dal contratto e/o dalla consuetudine.
c) le responsabilità indicate ai punti a) e b) si estendono anche ai siti a cui i banner/logo/spazi pubblicitari sono direttamente collegati mediante link.
d) è unico responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti controversia legale dovesse presentarsi inerente il messaggio pubblicitario od i prodotti che il Cliente decide di prova né per risultati inesatti pubblicizzare, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza eventuali azioni legali da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare terze parti contro AUTONUVOLA causate dalla pubblicazione dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, comepropri contenuti, a mero titolo esemplificativo, la limitazione violazione dei profitti, punti a) e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti b) del Clientepresente articolo. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni si impegna a porre in essere ogni attività necessaria o soltanto opportuna, anticipandone nel caso le spese, a manlevare AUTONUVOLA da eventuali richieste ed azioni giudiziali o stragiudiziali, intraprese nei suoi confronti a seguito della pubblicazione dei contenuti forniti dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perditesocietà cliente, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaquali informazioni, testi e figure presenti nei banner/loghi/annunci pubblicitari pubblicati.)
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Samples: Advertising Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 6.1 Il Cliente riconosce e accetta che:
a. per l’esecuzione dei Servizi Cerved utilizzerà informazioni provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque, nonché informazioni provenienti dal Cliente e/o da terzi e accetta che sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Cerved per eventuali incompletezze e/o erroneità e/o vizi alla stessa non imputabili;
b. Cerved non rilascerà dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nel Progetto;
c. eventuali informazioni valutative elaborate da Cerved in esecuzione dei Servizi non potranno essere utilizzate dal Cliente come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono di prova sono emessi sulla base esclusiva pertinenza, competenza e responsabilità del Cliente medesimo;
d. fatti salvi gli inderogabili limiti di informazionilegge nei casi di dolo o colpa grave, documenti e campioni forniti dal ClienteCerved non potrà, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticain nessun caso, compresi i dipendenti, non è essere considerata responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza dell’utilizzo dei Rapporti Servizi, e/o di prova né eventuali incompletezze degli stessi;
e. dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved non sono forniti a scopo di contatto per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica finalità di marketing se non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà espressamente indicato diversamente nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del ClienteProgetto. Il Cliente deve dichiara di conoscere e, qualora intenda utilizzare per finalità di marketing i dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved, di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni e le prescrizioni normative in materia di trattamento di dati personali per contatti a distanza a fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato con finalità di marketing (a fini meramente esemplificativi e non esaustivi si richiamano l’art. 24-bis del D.L. 83/2012, la delibera n. 666/08/CONS relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, la legge 11 gennaio 2018, n. 5, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 130 del Codice Privacy, il D.P.R. 178/2010 e il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011);
f. i dati di contatto raccolti per finalità di marketing in esecuzione del Progetto nell’interesse del Cliente sono raccolti e trattati da Cerved in qualità di responsabile/subresponsabile del trattamento fermo restando che sarà onere del Cliente fornire a Cerved l’informativa da rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaagli interessati e declinare i consensi secondo le proprie specifiche finalità.)
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Responsabilità. a) Limitazioni Il Comitato di Quartiere “Giardini Viale Martiri della responsabilità: I Rapporti Libertà – Terni” si impegna a fornire ai soggetti a cui sono affidate le azione di prova sono emessi cui al presente patto, sulla base delle valutazioni effettuate dal laboratorio Urbano Permanente ove previste, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di informazioniprevenzione e di emergenza adottate o da adottare;
b) I soggetti a cui sono affidate le azioni di cui al presente Patto di collaborazione, documenti e campioni forniti dal Clientesono tenuti ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi ove prevista, il Comune di Terni ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
c) Il Comitato di Quartiere “Giardini Viale Martiri della Libertà – Terni” è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza previste dal T.U.S. (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) disponendo di conseguenza nei confronti dei soggetti interessati sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
d) In riferimento agli interventi di cui al presente Patto si individua, per le attività svolte dal Comitato di Quartiere “Giardini Xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx – Xxxxx” il Sig. Xxxxx Xxxxxxx, quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa supervisore cui spetta la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad verificare il rispetto della previsione di cui al comma b), le modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione, nonché, il mantenimento in sicurezza delle aree e delle attrezzature necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo in generale, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente patto;
e) Il Comitato di Quartiere “Giardini Xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx- Xxxxx” si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di Supervisore al Sig. Xxxxx Xxxxxxx, che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o persone dell’Amministrazione Comunale e/o a terzi e/o cose di terzi durante l’attività oggetto del presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne;
f) Il Comitato di Quartiere “Giardini Viale Martiri della Libertà – Terni” si impegna a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione fornire ai soggetti , occupati nelle attività di cui al servizio prestato da cui sorge presente patto, coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sollevando il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso Comune di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaTerni dalle relative responsabilità.)
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Samples: Patto Di Collaborazione
Responsabilità. a1. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento del danno arrecato.
2. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono ugualmente responsabili dei danni che vengano arrecati agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dal pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati.
3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono altresì responsabili di qualsiasi infortunio occorso ai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione, nonché di qualsiasi infortunio causato a terzi dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione si assumono pienamente ed incondizionatamente l’onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle prescritte in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
5. In tutti i casi precedenti, la responsabilità è imputata al legale rappresentate pro tempore dell’ente, società, associazione e gruppi sportivo autorizzato, o in mancanza al responsabile/referente per l’impianto utilizzato, qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società o al gruppo utilizzatore, o qualora il sinistro si sia verificato nell’orario di assegnazione della società stessa.
6. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono sempre e comunque responsabili della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E’ obbligatoria la presenza di un incaricato della società che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finché l’ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo.
7. A garanzia di quanto stabilito ai commi precedenti, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti a rilasciare, all’atto dell’istanza di assegnazione, una dichiarazione liberatoria all’Amministrazione comunale, esentando l’Ente concedente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività per cui è stata rilasciata la concessione e nominando un Responsabile per la sicurezza. Inoltre, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali di durata superiore a dieci giorni consecutivi, da presentare in copia unitamente alla domanda di richiesta di utilizzo degli impianti.
8. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’utilizzatore/gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto utilizzatore/gestore dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
9. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti, furti o ammanchi lamentati dagli utenti a danno di proprie cose depositate all’interno degli impianti, né di danni o furti che dovessero a danno di mezzi di trasporto di proprietà degli utenti (biciclette, motoveicoli, automezzi, ecc.) Limitazioni sostanti nelle aree di parcheggio limitrofe all’impianto, in occasione dallo svolgimento delle attività rimesse all’utilizzatore dell’impianto.
10. E’ cura e responsabilità del titolare della responsabilità: I Rapporti gestione disporre, ai sensi di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e campioni forniti dal Clientesuccessive modifiche e integrazioni, il quale Piano d’emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione, oltre che garantire la relativa necessaria e specifica formazione del personale impiegato.
11. Per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte il legale rappresentante del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticasoggetto assegnatario.)
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento in Gestione E Concessione in Uso Degli Impianti Sportivi Comunali
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti L’ associazione informale di prova cittadini “Amici del Tributo Endrigo” si impegna a fornire ai propri soggetti, a cui sono emessi affidate le azioni di cui al presente patto, sulla base delle valutazioni effettuate dal laboratorio Urbano Permanente ove previste, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di informazioniprevenzione e di emergenza adottate o da adottare;
b) I soggetti a cui sono affidate le azioni di cui al presente Patto di collaborazione, documenti e campioni forniti dal Clientesono tenuti ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi ove prevista, il Comune di Terni ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
c) L’associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo” ed eventuali volontari sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste dal T.U.S. (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) disponendo di conseguenza nei confronti dei soggetti interessati sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
d) In riferimento agli interventi di cui al presente Patto si individua, per le attività svolte dall’associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo” il Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa supervisore cui spetta la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad verificare il rispetto della previsione di cui al comma b), le modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione, nonché, il mantenimento in sicurezza delle aree e delle
e) L’associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo” si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di Supervisore al Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o persone dell’Amministrazione Comunale e/o a terzi e/o cose di terzi durante l’attività oggetto del presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne;
f) L’associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo”” si impegna a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione fornire ai soggetti, occupati nelle attività di cui al servizio prestato da cui sorge presente patto, coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sollevando il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso Comune di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaTerni dalle relative responsabilità.)
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Samples: Patto Di Collaborazione
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova1. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è La Società sarà responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base danni e/o lesioni occorsi all’Utente nel corso della fruizione dei Rapporti Servizi o durante la permanenza nell’Impianto, unicamente nel caso in cui tali danni e/o lesioni siano una conseguenza diretta ed immediata di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete una condotta illecita – anche omissiva – dolosa o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivanocolposa della medesima Società.
2. La Società non sarà mai responsabile nei confronti dell’Utente, e/o dei suoi aventi causa e/o eredi, per perditedanni e/o lesioni causate e/o conseguenti e/o derivanti da:
a) condotta anche omissiva del medesimo Utente che sia contraria alle presenti Condizioni Generali, danni al Regolamento Interno, alle norme di legge, all’uso non conforme delle attrezzature sportive, alle direttive impartite dalla Società anche tramite allenatori o spese se il reclamo addetti alle attività sportive, alle normali regole e prassi di prudenza per lo svolgimento delle attività sportive;
b) cause di forza maggiore;
c) eventi atmosferici;
d) eventi sociopolitici e/o insurrezionali;
e) in ogni caso, ogni causa estranea al ragionevole controllo della Società e/o derivante dall’ordinario e fisiologico svolgimento dell’attività sportiva;
f) furto e/o perdita e/o danneggiamento di danaro e/o valori e/o di proprietà e/o posseduti e/o detenuti dall’Utente e introdotti nell’Impianto;
g) furto e/o perdita e/o danneggiamento delle vetture e/o dei beni in esse contenuti;
h) omessa e/o non è reso noto entro un anno corretta informazione sullo Stato di Salute dell’Utente ai sensi del successivo articolo 19.
3. Resta in ogni caso fermo l’obbligo dell’Utente di attivare le polizze assicurazione infortuni attivabili, a seconda dei Livelli di servizio, come previsto dal precedente Articolo 10, comma 3; ogni conseguenza anche di decadenza ed inefficacia della copertura assicurativa derivante dall’eventuale mancata attivazione delle citate polizze e/o dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale loro attivazione tardiva da parte di Ecoanaliticadell’Utente e/o della mancata coltivazione, saranno a carico del medesimo Utente.)
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Samples: Precontractual Information
Responsabilità. a) Limitazioni L’affittuario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati ai fabbricati della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi malga, al terreno, con l’esercizio dell’attività. L’affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla base di informazionimalga, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile così come per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da informazioni erroneeirregolarità o carenze nelle prestazioni. La proprietà è sollevata da ogni responsabilità civile, incomplete amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente: - danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell’attività in malga/alpe svolte dall’affittuario o poco chiare fornite dal Clientedai suoi dipendenti; - rapporto lavorativo del personale incaricato dall’ affittuario; - sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpe concessa come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi; - mancato utilizzo della malga/alpe per l’intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria. Ecoanalitica non è responsabile Si dà atto che l’affittuario in data ……………. con……………….. ha provveduto ad attivare la polizza d’assicurazione n°……………………… per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattodella Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della proprietà e dei propri dipendenti. La proprietà si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti derivante dall’attività oggetto del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticapresente contratto.)
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Samples: Contratto Di Affitto
Responsabilità. a) Limitazioni Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risarcimenti danni o indennizzi per le spese, promossi a qualunque titolo, e in particolare per risarcimenti danni per difetti, altre violazioni di obblighi o reati. Costituiscono deroga a quanto sopra i danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute a noi attribuibili, e gli altri danni riconducibili a una violazione degli obblighi conseguenti a premeditazione o a negligenza grave da parte nostra, o ancora facenti riferimento a una delle garanzie da noi dichiarate. Sono esclusi altresì i danni per i quali ci è attribuita responsabilità ai sensi della responsabilità: I Rapporti legge sulla responsabilità per i prodotti, o riconducibili a una violazione colposa di prova obblighi contrattuali di natura sostanziale. Gli obblighi contrattuali di natura sostanziale sono emessi in particolare gli obblighi il cui adempimento consente la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente faccia e possa fare affidamento in condizioni di normalità. La nostra responsabilità per la violazione degli obblighi contrattuali di natura sostanziale è tuttavia limitata ai danni prevedibili e tipici, fatto salvo il caso in cui la nostra responsabilità faccia riferimento a fattispecie con aggravante di premeditazione o negligenza grave, a lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute, o ancora a casi disciplinati dalla legge sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Provaresponsabilità per i prodotti. Ecoanalitica, compresi i dipendentiAll’attuale stato della tecnica, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base possibile garantire che la comunicazione dei Rapporti dati tramite internet sia sempre disponibile e/o priva di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Clienteerrori. Ecoanalitica fashionette non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni indiretti la continua e ininterrotta disponibilità dello shop online, né per eventuali errori tecnici ed elettronici durante una procedura di ordine sui quali fashionette stessa non sia in grado di influire. Qualora vengano presentati link ad altri siti web o consequenzialifonti, comefashionette non è in alcun modo responsabile per la disponibilità di tali siti esterni o fonti. fashionette non fa in alcun modo propri i contenuti accessibili su tali siti web o fonti, ed esclude qualsivoglia responsabilità o garanzia in relazione ad essi, a mero titolo esemplificativocondizione che non sussista, in casi singoli, la limitazione consapevolezza positiva della natura illegale di tali contenuti. L’eventuale violazione degli obblighi da parte dei profittinostri rappresentanti legali o dei nostri agenti non costituisce una violazione degli obblighi da parte nostra. Qualora la nostra responsabilità sia esclusa o limitata ai sensi dell’art. 14.1 e dell’art. 14.2, ciò si applica anche alla responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clientedei nostri agenti. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo Con quanto sopra disposto un’inversione dell’onere della prova non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticalegata al presente regolamento.)
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Samples: Terms and Conditions
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di prova sono emessi sulla base di informazionilegge, documenti e campioni forniti resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal ClienteContratto, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per i danni indiretti indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o consequenzialidi profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale.
9.2 Fermo restando quanto sopra, comele Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge.
9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a mero titolo esemplificativoterzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l..
9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la limitazione continuità e la qualità dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per Servizi.
9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, danni o spese derivanti costo od onere derivante da contestazioni mosse azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei confronti suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente. Il Articolo 10 – Dati personali del Cliente deve rendere noto - Elenco Abbonati - Comunicazioni al Cliente
10.1 Al fine di consentire l’erogazione dei Servizi, il reclamo per iscritto Cliente dovrà fornire a Interplanet
10.2 I dati forniti dal Cliente saranno trattati in conformità alla Società entro 30 giorni dalla scoperta normativa vigente in materia di riservatezza dei fatti che lo motivanodati personali e di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.
10.3 Tutte le comunicazioni inviate da Interplanet S.r.l. La Società non sarà responsabile per perditeall’ultimo indirizzo, danni o spese se il reclamo non è recapito telefonico, o recapito di posta elettronica, indicato nella Proposta di Abbonamento o reso noto entro a Interplanet S.r.l. successivamente si reputeranno da questi conosciute. Qualora il Cliente abbia indicato un anno dalla data in cui fu reso indirizzo per la spedizione della fattura diverso da quello di residenza, tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate anche se compiute presso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaprimo indirizzo.)
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Samples: Telecommunications
Responsabilità. 8.1 METEORAGE si impegna a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti - prestare la massima cura nel fornire al CLIENTE i Servizi conformi al suo ordine - intraprendere tutte le iniziative in suo potere per assicurare la continuità del Servizio e campioni preservare la qualità dei dati forniti dal Cliente, - assicurare il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza supporto tecnico necessario al corretto utilizzo del Servizio da parte del cliente alle obbligazioni previste CLIENTE - informare il CLIENTE circa il principio di funzionamento dei Servizi - essere coperto da un'assicurazione di responsabilità civile - rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali (legge n. 2018-493 del 20 giugno 2018).
8.2 In caso di funzionamento nominale dei Servizi, METEORAGE non potrà essere ritenuto responsabile di: - eventuali danni, diretti o indiretti, materiali e/o immateriali, quali perdite di guadagni, perdite di produzione, perdite di esercizio, perdita di diritti, interruzione dei servizi... - qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dall'uso da parte del CLIENTE o di terzi dei Servizi forniti da METEORAGE. - eventuali malfunzionamenti legati a fornitori terzi (accesso internet e telecomunicazioni, media, dati...) che intervengono nella produzione del Servizio In caso di interruzione dei Servizi previsti dal contratto, gli impegni finanziari di METEORAGE e in questo contratto. La particolare quelli derivanti dalla contestazione della responsabilità di Ecoanalitica della stessa relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati all'ordine non potranno eccedere il 50% dell’importo, imposte escluse, delle somme percepite da METEORAGE in relazione all'ordine in questione.
8.4 METEORAGE si impegna ad assicurare un tasso annuale di disponibilità dei Servizi di abbonamento superiore al servizio prestato da 99%. In caso di interruzione di Servizio, qualunque ne sia la causa, METEORAGE si impegnerà con tutti i mezzi possibili ad avvisare il cliente e comunicargli la durata probabile dell’interruzione. Se la durata complessiva dell’interruzione supera i 4 giorni all’anno, verrà applicato uno sgravio il cui sorge imponibile sarà l’importo dell’abbonamento annuale e il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior dannocui totale sarà calcolato in proporzione al numero di giorni di interruzione al di là dei 4 giorni. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo Tale clausola non è reso noto entro applicabile se l’interruzione è dovuta a una causa esterna a METEORAGE o un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato malfunzionamento relativo a fornitori terzi (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticavedi 8.2).)
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. a) Limitazioni della Regione Lombardia, nella gestione dell’applicazione o del servizio offerto, non opera alcuna verifica, selezione in base alla rilevanza, o valutazione, e non assume alcuna responsabilità: I Rapporti , in relazione al contenuto dei documenti eventualmente messi a disposizione dagli utenti, limitandosi a offrire un servizio di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, comunicazione attraverso il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base possibile accedere, dal proprio dispositivo mobile, ai dati e informazioni di tale Rapporto di Provacui sopra. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, Regione Lombardia non è responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo, o dal mancato utilizzo, dell’applicazione o del servizio erogato, e dei dati attraverso di essi veicolati, a meno che tali danni siano derivati palesemente da dolo o colpa grave. Regione Lombardia non sarà mai responsabile dei danni indiretti, di qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti tipo e natura. Fermo restando l'impegno nel cercare di prova né garantire la continuità dell’applicazione o del servizio erogato, Regione Lombardia non presta alcuna garanzia e, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, non sarà in alcun modo responsabile, per risultati inesatti derivanti le ipotesi di ritardi, malfunzionamenti, interruzioni e/o sospensioni dell'accesso ai dati causati da:
(A) errato utilizzo dell’applicazione o del servizio erogato da informazioni erroneeparte dell'utente;
(B) malfunzionamenti di qualsiasi tipo del dispositivo mobile utilizzato dall'utente;
(C) interruzioni totali o parziali, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimentiin ogni caso inefficienze, parziali o totali, nella prestazione dei servizi forniti dagli operatori di telecomunicazioni o da qualunque altro soggetto terzo addetto alla trasmissione dei dati;
(D) operazioni di manutenzione prestate dall'ente al fine di salvaguardare l'efficienza e la sicurezza dell’applicazione e del servizio erogato;
(E) qualsiasi altra causa non imputabile all'ente. L’applicazione e il servizio offerto sono dotati di efficaci misure di sicurezza e di procedure di autenticazione finalizzate a consentire l'accesso ai dati esclusivamente a favore dell’utente legittimato ad accedervi. L’utente è tenuto all'efficace e scrupolosa custodia delle credenziali di autenticazione necessarie per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione accedere al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, comeservizio, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profittinon comunicare a soggetti terzi le predette credenziali, e a modificare e aggiornare le stesse periodicamente, assumendo ogni responsabilità al riguardo. L’utente accetta, altresì, che qualora dovesse procedere a sua discrezione, anche attraverso funzionalità non avrà alcuna responsabilità previste dall’applicazione, a esportare i dati al di fuori dell'applicazione memorizzandoli sul suo dispositivo mobile, le misure di sicurezza implementate nell’applicazione e nel servizio erogato non saranno più efficaci per perditaproteggere i suoi dati, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva i quali potranno essere completato (caso soggetti al rischio di inadempimento parziale accesso abusivo da parte di Ecoanaliticasoggetti non autorizzati. In egual misura, all'eventuale atto di disinstallazione dell’applicazione, sarà indispensabile provvedere alla cancellazione dei dati esportati al di fuori dell'applicazione e/o memorizzati sul dispositivo. L’utente assume ogni responsabilità in relazione all'efficace custodia del proprio dispositivo mobile, all'eventuale applicazione di ulteriori strumenti (quali codici di accesso o sistemi biometrici) finalizzati a prevenire accessi non consentiti al dispositivo stesso, e accetta che Regione Lombardia non sarà in alcun modo, e in nessun caso, responsabile di eventuali accessi abusivi ai propri dispositivi e comunque causati da imperizia nella gestione del dispositivo e delle proprie credenziali di autenticazione. Ugualmente Regione Lombardia non sarà in nessun caso responsabile degli eventuali danni arrecati ai dati per la presenza, sul suo dispositivo mobile, di codice maligno (virus informatici, trojan horses, worms, o altra tipologia di malware) e/o dall'interazione con software di terze parti.)
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Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti In conformità con l’articolo L.133-22 del Codice Monetario e Finanziario, LEMON WAY è responsabile, ai sensi degli articoli L.133-5 e L.133-21 del suddetto Codice, del successo dell’esecuzione di prova sono emessi sulla base un’Operazione di informazionipagamento per il Titolare del Conto Pagatore, documenti fino al momento in cui i fondi vengono ricevuti dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Nel caso in cui, LEMON WAY è responsabile di una Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto, è tenuta a restituire l'importo in questione al pagatore e campioni forniti dal Clienteripristinare il conto addebitato alla situazione che si sarebbe verificata nel caso in cui tale Operazione di pagamento, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendentieseguita in modo inesatto, non avesse avuto luogo. Ai sensi dell'art 8-, se un Titolare del Conto, che agisce per scopi non professionali, contesta una Operazione di pagamento che sostiene non aver personalmente autorizzato, deve contattare il servizio clienti appena e a conoscenza di tali irregolarità e non oltre tredici (13) mesi dopo che la suddetta operazione è stata registrata, nel Conto di Pagamento cui l’operazione è riferita. Nel caso in cui una misura di sicurezza è adottata, le Operazioni di pagamento non autorizzate eseguite prima della notifica della contestazione sono considerate sotto la responsabilità del Titolare del Conto, che agisce per scopi non professionali, fino ad un limite di € 150. Tuttavia, LEMON WAY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti in caso di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza cattiva condotta da parte del cliente alle obbligazioni previste Titolare del Conto, come ad esempio in questo contrattocaso di un comportamento doloso, di grave inadempimento degli obblighi, di comunicazione tardiva di un'obiezione o di malafede. La responsabilità Nel caso di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari appropriazione indebita o contraffazione dei propri dati, le perdite derivanti da Operazioni di pagamento elaborate prima dell’obiezione da parte del Titolare del Conto, che agisce per scopi non professionali, saranno a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, comecarico di LEMON WAY, a mero titolo esemplificativomeno che tali perdite siano il risultato della cattiva condotta di cui sopra. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la presentazione dell’obiezione da parte del Titolare del Conto, la limitazione che agisce per scopi non professionali, sono a carico di LEMON WAY, tranne in caso di frode. LEMON WAY non ha il diritto di cancellare un Ordine di pagamento irrevocabile, su richiesta del Titolare del Conto. In nessun caso LEMON WAY è responsabile dei profittidanni diretti e/o indiretti, quali pregiudizio commerciale, perdita di clientela, impedimento commerciale qualsiasi, perdita di beneficio, perdita d’immagine del marchio subita da un Cliente, o da un terzo, e che potranno risultare dalle prestazioni di LEMON WAY o dall’attuazione della piattaforma di utilizzo, o dalla sua indisponibilità. LEMON WAY non avrà alcuna potrà in nessun caso essere considerata responsabile di qualsiasi pregiudizio del Titolare del Conto che risulterà parzialmente o totalmente, dal non rispetto dei presenti Termini e Condizioni da parte del detto Titolare del Conto. Salvo quanto diversamente stabilito in questi Termini e Condizioni Generali o leggi obbligatorie, e senza causare pregiudizio ad altri motivi per escludere o limitare la responsabilità per perditadefinita dal presente contratto, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società LEMON WAY non sarà può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per perditeeventuali danni causati da eventi di forza maggiore o evento al di fuori del suo controllo o di qualsiasi misura o disposizione di legge imposta dalle autorità francesi o straniere. Eventi di forza maggiore o eventi che non dipendono dal suo controllo si considera siano, danni ma non sono limitati a: interruzione di corrente, incendio o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio alluvione, sciopero tenuto dal suo personale o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso uno dei suoi subappaltatori o fornitori, malfunzionamento dei sistemi bancari o dei sistemi di inadempimento parziale pagamento delle carte bancarie, guerra, disordini civili, sommossa o occupazione del territorio da parte delle forze straniere, negligenza da parte di Ecoanaliticaterzi per quanto riguarda la giurisprudenza e la dottrina, come ad esempio le persone responsabili della fornitura di servizi di energia elettrica o di telecomunicazione.)
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Responsabilità. a11.1 Il Cliente riconosce e accetta che:
a. per l’esecuzione dei Servizi Cerved utilizzerà informazioni di terzi provenienti da fonti pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque o, previo accordo specifico con terzi quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, editori di quotidiani cartacei e online, informazioni protette da misure di protezione;
b. sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Cerved per eventuali incompletezze e/o erroneità (quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la mancanza o l’inesattezza dell’identificazione della corretta attività economica citata, dell’attribuzione dei tag, sentiment e keywords) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti e/o vizi alla stessa non imputabili;
c. Cerved non rilascerà dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi e i Contenuti siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nel Contratto;
d. le eventuali informazioni valutative (tag, sentiment e keywords) fornite non potranno essere utilizzati dal Cliente come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie che rimangono di prova sono emessi sulla base esclusiva competenza e responsabilità del Cliente, essendo pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di informazioniCerved in tal senso;
e. i Contenuti e i Servizi oggetto del presente Contratto hanno carattere non esclusivo e, documenti pertanto, Cerved sarà libera di fornire i medesimi Contenuti e campioni forniti Servizi a terzi diversi dal Cliente;
f. fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. EcoanaliticaCerved non potrà, compresi i dipendentiin nessun caso, non è essere considerata responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza dell’utilizzo dei Rapporti Servizi, dei Contenuti, e/o di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaeventuali incompletezze degli stessi.)
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Samples: Servizio Media Monitoring
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti II.6.1 Il contraente esegue il contratto a proprio rischio. Il contraente garantisce e tiene l'amministrazione aggiudicatrice indenne da qualsiasi azione o pretesa di prova sono emessi sulla base di informazioniterzi per danni o perdite subiti durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto (compresi i relativi costi, documenti e campioni forniti dal Clientecome gli onorari degli avvocati).
II.6.2 Se prescritto dalla normativa applicabile, il quale contraente deve stipulare una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o perdite inerenti all'esecuzione del contratto e sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa.
II.6.3 Eccetto nei casi di forza maggiore, il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto e dovuti ad una violazione a lui imputabile, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo non superiore al triplo dell'importo totale del contratto. Tuttavia, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente, di una persona collegata, del suo personale o dei suoi subappaltatori, oppure se è stato arrecato un danno alla vita o all'integrità fisica di una persona, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.
II.6.4 Se un terzo promuove un'azione contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'esecuzione del contratto, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a suo sostegno se questa lo richiede. Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto, si applica la clausola II.6.1. In tal caso non si applicano le limitazioni della responsabilità previste alla clausola II.6.3.
II.6.5 Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione del contratto.
II.6.6 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneeeventuali perdite o danni arrecati al contraente durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto, incomplete tranne qualora la perdita o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi il danno siano conseguenza di dolo o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticacolpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.)
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Samples: Contract for Supplies
Responsabilità. 6.1 Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6.3 e nella misura massima permessa dalla legislazione vigente, la responsabilità complessiva del Licenziante derivante dal presente Accordo o ad esso connessa (sia da contratto, inadempienza anche colposa o altro) è limitata alla maggiore tra le seguenti: (a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti GBP £500; oppure (b) un importo equivalente agli oneri pagati o dovuti dal Cliente nei dodici (12) mesi precedenti per il Prodotto in oggetto.
6.2 Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6.3 e campioni forniti dal Clientenella misura massima permessa dalla legislazione vigente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. EcoanaliticaLicenziante declina ogni responsabilità (sia da contratto, compresi i dipendenti, non è responsabile inadempienza anche colposa o altro) per qualsiasi azione intrapresa sulla base danno indiretto, incidentale, punitivo o speciale, nonché per qualsiasi dei Rapporti seguenti danni o perdite (diretti o indiretti): (a) perdita di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneericavi, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perditacontratti, vendite od opportunità; (b) danni reputazionali o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti perdita di avviamento; (c) perdite di risparmi, offerte o sconti (reali o previsti); (d) perdita di utilizzo o produzione, ritardi, tempi di esecuzione aggiuntivi o interruzioni del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per servizio; (e) perdite, danni o spese se costo di sostituzione per proprietà, apparecchiature, software, programmi, beni o servizi; (f) perdite causate da risultati scorretti; (g) perdita o corruzione di dati; o (h) responsabilità verso terzi.
6.3 La responsabilità del Licenziante non può essere soggetta a limitazioni né declinata per quanto concerne le seguenti fattispecie: (a) danno per infortunio o decesso colposo; (b) frode o falsa dichiarazione; o (c) qualsiasi altra responsabilità che non possa essere soggetta a limitazioni o esclusa ai sensi della legislazione vigente.
6.4 Il Licenziante non valuta le circostanze in cui le parti progettate, prodotte, monitorate o testate utilizzando il reclamo Prodotto verranno successivamente prodotte o utilizzate. È esclusiva responsabilità del Cliente eseguire una piena valutazione di tali parti rispetto alle specifiche originarie e garantire che le parti finite siano idonee a realizzare gli scopi perseguiti e che siano conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti.
6.5 Il Cliente accetta che il Prodotto debba essere utilizzato soltanto come illustrato nella Documentazione. Il Prodotto non è reso noto entro progettato né testato specificatamente per l'uso in applicazioni mediche, militari, aerospaziali, legate al settore automobilistico, del gas o del petrolio, né in qualsiasi applicazione critica per la sicurezza. È responsabilità del Cliente garantire quanto segue: (a) fornire agli utenti informazioni adeguate e sufficienti in merito a un anno dalla utilizzo sicuro del Prodotto; (b) garantire l'idoneità del Prodotto per un uso specifico; e (c) garantire che il prodotto rispetti gli standard di qualità o di legge ai sensi della legislazione vigente.
6.6 Il Cliente è tenuto a difendere, risarcire e tenere indenne il Licenziante per qualsiasi azione, ricorso, onere, perdita, costo o spesa derivante dal mancato rispetto degli articoli 6.4 e/o 6.5.
6.7 Il Licenziante deve risarcire e tenere indenne il Cliente per qualsiasi azione di ricorso che affermi che l'utilizzo o il possesso del Prodotto da parte del Cliente, così come concesso ai sensi del presente Accordo, viola un brevetto, un marchio commerciale o i diritti di copyright di terzi ('Ricorso'), a condizione che il Licenziante disponga del controllo esclusivo su negoziati, difesa, soluzione transattiva e domanda riconvenzionale e che il Cliente fornisca ragionevole assistenza in tal senso..
6.8 Qualora venga introdotto un ricorso, o sia probabile che ciò accada, il Licenziante può intraprendere una delle seguenti azioni, a sua piena discrezionalità e a sue spese: (a) ottenere il diritto per il Cliente di continuare a utilizzare il Prodotto; (b) modificare il Prodotto in modo da far cessare la violazione; (c) sostituire il Prodotto con un elemento non in violazione che sia ad esso equivalente nella sostanza; oppure (d) interrompere la fornitura del Prodotto in violazione e rimborsare una frazione corrispondente degli Oneri, deducendo un importo proporzionale all'utilizzo prima della data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato di interruzione (calcolato a quote costanti su cinque (5) anni nel caso di inadempimento parziale un Periodo indeterminato), a fronte della restituzione del Prodotto e di ogni sua copia da parte del Cliente.
6.9 Gli articoli 6.7 e 6.8 dispongono le vie di Ecoanaliticaricorso uniche ed esclusive per il Cliente in merito alle violazioni di DPI. Al Licenziante non è attribuibile alcuna responsabilità qualora: (a) il Cliente non fornisca una comunicazione tempestiva del Ricorso; (b) il Cliente conservi il Prodotto a seguito di una richiesta di restituzione o eliminazione; (c) le azioni od omissioni del Cliente abbiano ripercussioni negative sulle possibilità del Licenziante di presentare una difesa, giungere a una soluzione transattiva e/o presentare una domanda ricondizionale; (d) il Ricorso riguardi il Software di terze parti; (e) il Ricorso si basi sull'utilizzo o sul possesso del Prodotto in un Paese che non è parte contraente dei trattati dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI); (f) il Ricorso riguardi i Contenuti del Cliente oppure altri elementi forniti dal Cliente; (g) il Ricorso derivi da una modifica del Prodotto eseguita da un attore diverso dal Licenziante; o (h) il Ricorso derivi da requisiti specifici del Cliente.)
6.10 Qualora il Cliente abbia acquisito il Prodotto dall'Entità associata del Licenziante e il Cliente desideri agire in giudizio contro il Licenziante e l'Entità associata impugnando fatti e circostanze correlati, il Cliente potrà agire soltanto nei confronti dell'Entità associata.
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Samples: Master Service Agreement (Msa)
Responsabilità. 14.1. XXXXXXXX risponde per la preparazione coscienziosa del viaggio, nell'ambito degli obblighi di diligenza del buon imprenditore.
a) Limitazioni la scrupolosa preparazione del viaggio
b) la scelta accurata ed il controllo dei fornitori delle prestazioni.
c) l'esattezza della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili descrizione della prestazione
d) la regolare realizzazione delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti prestazioni del viaggio come da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto.
14.2. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo XXXXXXXX per danni, che non siano danni corporali, si limita al rimborso di un valore pari al triplo del prezzo del viaggio, sempre che un danno del viaggiatore non sia stato causato né intenzionalmente né per colpa grave oppure che XXXXXXXX sia responsabile per un danno subito dal viaggiatore solo a causa di una colpa di un prestatore di servizi.
14.3. La domanda di risarcimento del danno nei confronti della ADRIALIN sarà limitata o esclusa nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari caso in cui, conformemente agli accordi internazionali od a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato disposizioni normative che trovano fondamento su tali accordi, da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativoapplicarsi ai servizi prestati da parte del prestatore del servizio, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità domanda per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi il risarcimento del danno nei confronti del Clienteprestatore del servizio potrà esser avanzata soltanto in presenza di determinati presupposti o limitazioni, oppure sia esclusa in base a determinate presupposti.
14.4. Nell’ambito delle disposizioni di legge, in caso di eventuale mancata conformità delle prestazioni, Lei è tenuto a fare tutto quanto da Lei ritenuto ragionevole per contribuire a risolvere il problema e a contenere o evitare gli eventuali danni. Da qui deriva in particolare il dovere di comunicare immediatamente i reclami sul posto agli uffici di assistenza/interlocutori specificati nei documenti di viaggio. In caso di colpevole mancata tempestiva segnalazione dei vizi, l’operatore non sarà più tenuto a garantire una riduzione di prezzo o un risarcimento.
14.5. Il Cliente deve rendere noto il reclamo prestatore del servizio (proprietari, custodi, agenzie, ecc.) non svolgono la funzione di rappresentanti della ADRIALIN, né sono delegati ad ricevere reclami od a rilasciare dichiarazioni aventi carattere giuridico e/o a riceverle.
14.6. Entro un mese dalla fine del viaggio contrattualmente prevista, Xxx può far valere i Suoi diritti nei confronti di XXXXXXXX per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivanouna mancata realizzazione contrattuale delle prestazioni del viaggio, per la qual cosa Le consigliamo vivamente la forma scritta. Il Suo ufficio viaggi non è autorizzato ad accettare la richiesta di diritti a garanzia e di risarcimento danni. La Società premessa è che le prestazioni del viaggio oppure le prestazioni sostitutive da Xxx accettate non sarà responsabile per perditesiano state realizzate come da contratto, danni che Xxx abbia denunciato subito il difetto e che non si sia rimediato in maniera sufficiente. Se il viaggio è stato pregiudicato in modo notevole da vizi, Xxx può recedere dal contratto di viaggio. In genere, la premessa è che Lei, fissando un'adeguata data di scadenza, abbia chiesto ad ADRIALIN di rimediare e che questa scadenza sia stata superata senza un esito positivo.
14.7. Della veridicità o spese se meno di ciò che è indicato nella descrizione della località l'organizzatore non può esser ritenuto responsabile, non essendo esse oggetto del contratto e non potendo egli influenzare la loro stesura né verificarne l'esattezza.
14.8. In forza del contratto di organizzazione del viaggio, tra Lei e la ADRIALIN vige un termine di prescrizione di un anno a decorrere dal giorno del termine del viaggio previsto dal contratto
14.9. Non è consentito il trasferimento del diritto di reclamo contro XXXXXXXX ad un terzo, al coniuge o ad un parente, così come non è reso noto entro consentita la realizzazione giuridica di un anno dalla data reclamo del partecipante al viaggio attraverso un terzo a proprio nome.
14.10. I bagagli danneggiati o smarriti durante i viaggi in cui fu reso il servizio aereo o da quella con altro mezzo di trasporto devono essere immediatamente denunciati anche all´impresa di trasporto competente. Per evitare la perdita dei relativi diritti secondo le convenzioni internazionali deve essere inoltre richiesta una conferma scritta (per es. lost report nei viaggi in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaaereo).)
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Samples: Condizioni Generali Per Prenotazioni Di Solo Alloggio
Responsabilità. a6.1 Il Cliente accetta che non saremo e non potremo essere resi responsabili per qualsiasi perdita consequenziale, indiretta, incidentale o speciale (inclusi la perdita di profitti e le perdite di trading) Limitazioni che derivi dal suo uso dei servizi, anche nel caso in cui fossimo stati avvisati della responsabilità: I Rapporti possibilità di prova sono emessi sulla base tali perdite. Le perdite consequenziali comprendono le perdite economiche pure, la perdita di informazioniprofitto, documenti la perdita di affari e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendentila perdita probabile sia diretta che indiretta.
6.2 A meno che non si verifichi negligenza o dolo da parte nostra, non è responsabile saremo responsabili per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni danno o spese derivanti rivendicazione causati direttamente o indirettamente da contestazioni mosse da terzi nei confronti qualsiasi persona che sia venuta in possesso dei dati del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo conto a te destinati, prima che tu ci abbia segnalato l’uso improprio dei tuoi dati di Accesso.
6.3 Non saremo responsabili per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per eventuali perdite, danni o spese se rivendicazioni causati direttamente o indirettamente da qualsiasi informazione a cui il reclamo non è reso noto entro Cliente si affida per effettuare un anno ordine, sia questa pubblicata da noi o meno.
6.4 Non saremo responsabili per qualsiasi perdita, danno o rivendicazione, che risultino direttamente o indirettamente da un ritardo di trasmissione di un ordine.
6.5 Non saremo responsabili per qualsiasi perdita, danno o rivendicazione, che risultino direttamente o indirettamente da eventuali cambiamenti delle aliquote fiscali.
6.6 Non saremo responsabili per qualsiasi perdita, danno o rivendicazione causati direttamente o indirettamente dalla data mancata ricezione dei documenti inviati relativi al tuo conto o ai fondi detenuti a tuo nome, o nel caso in cui fu reso tu non dovessi ricevere la documentazione da noi inviata.
6.7 Nessuna disposizione del presente Accordo con il servizio Cliente deve essere intesa a limitazione o esclusione di qualsiasi nostra obbligazione o responsabilità dovuta nei tuoi confronti secondo le normative.
6.8 Accetti di risarcire l’Azienda in relazione a qualsiasi perdita, responsabilità, costo, pretesa, azione, domanda o spesa generata o subita da noi in relazione all’adempimento delle tue obbligazioni ai sensi del presente Accordo con il Cliente, salvo che la perdita, responsabilità, costo, pretesa, azione, domanda o spesa derivi da nostra negligenza, frode o dolo o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale nostri dipendenti.
6.9 La mancata richiesta da parte nostra di Ecoanaliticarisarcimento per le violazioni di, o la mancata insistenza sul rigoroso adempimento di, qualsiasi condizione o disposizione del presente Accordo con il Cliente, o il nostro mancato esercizio di qualsiasi diritto o rimedio a cui abbiamo diritto ai sensi del presente Accordo, non costituisce rinuncia implicita dello stesso.)
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Samples: Terms and Conditions
Responsabilità. Adopera S.r.l. resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a) Limitazioni : - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della responsabilità: I Rapporti concessione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di prova sono emessi tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal Conduttore all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla base verifica dello stato di informazioni, documenti affollamento dei locali. Adopera S.r.l. rimane estranea all’attività e campioni forniti ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal ClienteConduttore, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti solleva la Società medesima da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o consequenzialicose, comeanche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il Conduttore è obbligato a mero titolo esemplificativorispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare ad Adopera S.r.l. o a terzi, nonché a tenere estranea la limitazione dei profitti, Società concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e non avrà alcuna a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanalitica.)danni
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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilitàSi ricorda che il Software e i Servizi Web sono utilizzati sotto la direzione, il controllo e la responsabilità esclusivi del Cliente, a cui spetta in particolare: I Rapporti − garantire che qualsiasi programma per computer utilizzato in combinazione con il Software non sia difettoso e non abbia conseguenze pregiudizievoli sul Software; − installare la copia del Software sull'hardware previsto, stabilire sufficienti controlli funzionali e implementare adeguate procedure operative; − stabilire, se necessario, adeguati piani di prova sono emessi sulla base risoluzione dei problemi, comprese le procedure di informazionisostituzione e, documenti in generale, adottare tutte le misure appropriate per proteggersi da eventuali conseguenze pregiudizievoli dovute all'uso del Software o dei Servizi; − garantire un uso non fraudolento del Software e campioni forniti dei Servizi offerti dal Fornitore, e in particolare rispettare la politica di e-mailing prevista nell'allegato 2 delle presenti condizioni. Per l'adempimento di tutti i suoi obblighi, e tenendo conto dello stato dell'arte consueto nella sua professione, il Fornitore, che si impegna ad adempiere i suoi obblighi con la massima diligenza, è soggetto a un'obbligazione di mezzi. Il Fornitore si impegna a supervisionare i propri addetti in modo da garantire il rispetto del regolamento interno del Cliente, purché il Cliente abbia effettivamente trasmesso il regolamento al Fornitore prima di qualsiasi intervento. Ciascuna Parte è responsabile delle conseguenze derivanti da colpe, errori o omissioni che ha commesso. In caso di violazione degli obblighi da parte del Fornitore dimostrata dal Cliente, il quale è responsabili Fornitore risponde solo delle azioni intraprese sulla base conseguenze economiche dei danni diretti e prevedibili. Il Fornitore non risponde quindi di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticaalcuna perdita o danno indiretto o consequenziale, compresi i dipendentianche se prevedibile, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite subito dal Cliente, da utenti o da terzi in relazione con il Cliente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lucro cessante, perdita, inesattezza o danneggiamento di file o dati, danno commerciale, perdita di fatturato o di profitto, perdita di clientela o di potenziali clienti, perdita di chance, costo per ottenere un prodotto, un servizio o una tecnologia sostitutivi. Ecoanalitica È inoltre responsabilità di ciascuna delle Parti stipulare le polizze assicurative necessarie per la propria attività e i propri prodotti. Si ricorda che non è responsabile per ritardi o inadempimentipuò essere invocata la responsabilità contrattuale del Fornitore se il danno si verifica in uno dei casi qui previsti entro le limitazioni di utilizzo e i casi di esclusione della Manutenzione. Analogamente, parziali o totaliil Fornitore non risponde dell'interruzione dell'accesso al Software in caso di mancato pagamento, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza di violazione delle presenti CGUM da parte del cliente Cliente o di violazione della sicurezza del Software da parte di terzi. Il Fornitore non è tenuto a riconoscere alcun indennizzo in caso di interruzione temporanea dell'accesso alle obbligazioni previste condizioni sopra descritte. Inoltre, in questo contrattonessun caso il Fornitore risponde di eventuali discrepanze tra il Software e/o i Servizi e le esigenze specifiche del Cliente. La È responsabilità del Cliente prendere conoscenza, direttamente o tramite l'intermediazione di Ecoanalitica relativamente ad un qualsiasi fornitore di sua scelta, delle caratteristiche funzionali e tecniche del Software e dei Servizi commercializzati dal Fornitore, oltre che della loro rispondenza alle normative applicabili alle sue attività. Il Fornitore declina inoltre ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per il malfunzionamento del Software e/o dei risultati dei Servizi a causa di guasti nelle telecomunicazioni, Internet, comunicazioni elettroniche, problemi di danneggiamento, sicurezza, perdita o furto di dati, virus, spyware. Il Fornitore non risponde inoltre di eventuali guasti del sistema di decelerazione dei go-kart commercializzato da uno dei suoi partner, con il nome "sistema DeHaardt", sul quale il Fornitore non ha alcun controllo. In ogni caso, se la responsabilità del Fornitore fosse chiamata in causa dal Cliente ai sensi del Contratto per danni indiretti o consequenzialidiretti subiti dal Cliente, comeil diritto del Cliente al risarcimento sarà limitato, a mero titolo esemplificativoper qualsiasi causa, all'importo del canone annuo di Manutenzione, al netto delle imposte, pagato dal Cliente al Fornitore per l'anno in cui è chiamata in causa la limitazione dei profittiresponsabilità del Fornitore. Infine, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi il Cliente rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti del ClienteFornitore oltre il termine di due (2) anni dal verificarsi di un evento dannoso. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto Questa limitazione è concordata alla Società entro 30 giorni dalla scoperta luce dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaprezzi e dei canoni accordati e costituisce elemento dell'equilibrio economico del Contratto.)
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Samples: Condizioni Generali d'Uso E Manutenzione Del Software
Responsabilità. a) Limitazioni La Società gestisce la Piattaforma che è in grado di creare collegamenti tra i Prestatori e il Promotore al fine, rispettivamente, di concedere e ricevere Finanziamenti. La Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto non sono e non potranno essere parte dei Contratti di Finanziamento che verranno sottoscritti tra il Proponente e gli Investitori nell’ambito del Piattaforma. L’Investitore esonera la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto, che pertanto non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili: - nei casi in cui non siano state presentate Richieste di Finanziamento e/o Offerte di Finanziamento in relazione a Richieste di Finanziamento; - della responsabilità: I Rapporti solvibilità dei soggetti finanziati tramite la Piattaforma e del rimborso, integrale o parziale, al Prestatore dei finanziamenti erogati; - della restituzione integrale o parziale di prova sono emessi sulla base di informazioniqualsivoglia Finanziamento, documenti e campioni forniti dal Clientenon garantendo, altresì, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base recupero del capitale e/o degli interessi di tale Rapporto cui i Prestatori avrebbero diritto nei confronti dei Promotori per i Finanziamenti concessi tramite la Piattaforma; - dei danni subiti dagli Investitori e/o dai soggetti terzi in conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma e/o per qualsivoglia impossibilità di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile utilizzarla anche a causa di virus informatici e/o per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneealtro danno che potrebbe essere causato in conseguenza e/o in relazione alla Piattaforma e/o al suo utilizzo, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimentie ciò, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per anche a causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza della negligenza da parte della Società o nel caso in cui quest’ultima sia stata avvisata del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattopossibile verificarsi di danni di quel tipo. La responsabilità Il Prestatore sarà l’unico responsabile delle sue visualizzazioni e dell’utilizzo della Piattaforma, rinunciando sin da ora a sollevare qualsivoglia richiesta e/o contestazione nei confronti della Società e/o della Piattaforma e/o nei confronti di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel soggetti terzi che agiscono per suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati conto in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000all’utilizzo della Piattaforma. Il Prestatore si impegna a indennizzare la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto in relazione a qualsivoglia danno, escluso ogni eventuale maggior dannoperdita o spesa (incluse le spese legali) subita a seguito di una violazione delle Condizioni Generali Prestatore e/o di norme di legge o regolamento allo stesso applicabili. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativoFermo quanto sopra, la limitazione dei profitti, e Società non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo Prestatore fatta eccezione per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni i casi di dolo o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data colpa grave: - in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte ritardo, sospensione, rinvio o rifiuto dell’Offerta di EcoanaliticaFinanziamento sulla Piattaforma; - in caso di mancato raggiungimento dell’importo del Finanziamento pubblicato sulla Piattaforma; - in caso di malfunzionamento (anche temporaneo), per qualsivoglia causa, dei sistemi informatici della Società, ovvero dei sistemi di pagamento presenti sulla Piattaforma, ovvero dei sistemi per la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali Prestatore o del Contratto di Finanziamento; - in caso di attacchi informatici che violino i sistemi approntati dalla Società per garantire la Cyber Security; - in caso di caso fortuito o forza maggiore o per qualsivoglia provvedimento di ogni competente Autorità che impediscano l’adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali Prestatore in capo alla Società; - delle conseguenze giuridiche, economiche, finanziarie e fiscali per il Prestatore conseguenti alle presenti Condizioni Generali Prestatore, al Contratto di Finanziamento e alle obbligazioni assunte dall’Investitore medesimo ai sensi di tali contratti. Fermo tutto quanto sopra, il Prestatore espressamente riconosce e accetta che la responsabilità della Società è in ogni caso limitata all’ammontare delle commissioni riconosciute dal Promotore all’atto di accettazione della Proposta di Finanziamento sulla Piattaforma.)
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Samples: Servizi Per Gli Investitori
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 10.1 Il Contraente accetta e concorda che i Dati di prova sono emessi sulla base Xxxxxxx non includono, né saranno interpretati nel senso di informazioniincludere analisi, documenti e campioni forniti dal Clienteconsigli, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticaorientamenti, compresi i dipendenticommenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza raccomandazioni ovvero opinioni da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattoProvider, né come un’offerta di acquisto o vendita di alcuno strumento finanziario. La responsabilità Similmente, il Provider non sarà ritenuto responsabile per le decisioni di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato investimento da cui sorge parte del Contraente e/o di qualsiasi Società del Gruppo o di soggetti terzi e basate sugli stessi.
10.2 Il Contraente manleverà e manterrà il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per Provider indenne nei confronti di qualsiasi perdita, danni reclamo, azione, domanda, danno, costo o spese derivanti spesa di qualunque genere proposta, promossa o vantata da contestazioni mosse qualsiasi Utente Finale, Soggetto Controllato di cui all’Allegato 8 o da terzi qualsiasi soggetto terzo, derivante da o relativa alla fornitura e/o visualizzazione e/o utilizzo dei Dati di Mercato da parte di tale Utente Finale, Soggetto Controllato di cui all’Allegato 8 o di tali soggetti terzi. Tale indennità sopravvivrà alla durata del presente Contratto.
10.3 Il Provider non sarà responsabile nei confronti del Cliente. Contraente e/o delle Società del Gruppo di cui all’Allegato 8 per qualsiasi perdita o danno, diretti o indiretti, derivanti da o connessi con il presente Contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave.
10.4 In particolare, e senza limitazione per quanto previsto del punto che precede, Il Cliente deve rendere noto Provider, salvo il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società caso di dolo o colpa grave, non sarà responsabile di errori od omissioni nei Dati di mercato, né di interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nella fornitura dei Dati di Mercato dovuti a motivi tecnici, virus del computer, attacchi di “hackers” sul sistema informatico, impegnandosi tuttavia a (i) fare quanto ragionevolmente possibile al fine di eliminarne al più presto gli errori, le omissioni o le cause dell’interruzione, e (ii) a darne tempestiva comunicazione al Contraente. Resta inteso che qualora tali eventi si producano per perditeeffetto di motivi tecnici riguardanti le apparecchiature (hardware, danni o spese se software e risorse di rete) utilizzate dal Contraente, il reclamo Provider non è reso noto sarà tenuto a svolgere alcuna attività e che in caso di errori od omissioni, il Provider non si impegna a correggere retroattivamente il valore dei Dati di Mercato.
10.5 Il Contraente dovrà comunicare al Provider, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella e non oltre 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il servizio doveva essere completato Contraente abbia avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione e producendo la relativa documentazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i danni si sono prodotti.
10.6 Le Parti riconoscono e concordano che non saranno responsabili per alcun danno o perdita derivante da forza maggiore (i.e. disordini, guerre o calamità naturali) od altri eventi al di là del loro controllo (i.e. scioperi, blocchi, disordini nel traffico, disposizioni di autorità nazionali o estere) così come problemi tecnici, quali problemi connessi con il sistema informatico, fintantoché tali problemi non siano attribuiti ad una delle Parti. La sospensione degli scambi sul Mercato ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento di EuroTLX sarà considerata caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaforza maggiore.)
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Samples: Contratto Di Fornitura Dati
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità1. La nostra organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia, decesso, disagio (es. mancanza di divertimento), danni, spese, costi o altri reclami che siano dovuti a quanto segue: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle - azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete e/o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza omissioni da parte della persona colpita o altri componenti del cliente alle obbligazioni previste gruppo – azioni e/o omissioni da parte di terzi non facenti parte del vostro torneo, dovute a forza maggiore e non prevedibili né evitabili, secondo quanto è riportato nella clausola n°8 “cause di forza ma ggiore ”.
2. Vi preghiamo notare che non possiamo assumerci la responsabilità della prestazione di alcun servizio che non sia previsto dal contratto: ciò include, ad esempio, le escursioni che deciderete di acquistare in questo contrattoloco o qualsiasi servizio aggiuntivo offerto dal vostro albergo, noleggio pullman o qualunque altro fornitore, se questi servizi non sono descritti nei nostri depliant o non sono sono stati direttamente concordati con la nostra organizzazione. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, comeInoltre, a mero titolo esemplificativoprescindere dalla scelta di parole ed espressioni da noi usate sul nostro sito web, la limitazione dei profittinei nostri dépliant o altrove, ci impegniamo soltanto, entro limiti ragionevoli, ad applicare competenza e cura, conformemente alle condizioni suddette, e non avrà alcuna responsabilità per perditaci facciamo carico di obblighi maggiori o diversi nei vostri confronti.
3. L ’impegno da noi preso di offrire oppure di organizzare i servizi fissati nel contratto, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data così come le leggi e le norme vigenti nello Stato in cui fu reso viene sporto reclamo o lamentela saranno utilizzati come elementi per stabilire se i servizi in questione siano stati forniti in modo corretto. Qualora i servizi in discussione fossero conformi alle leggi e alle norme locali applicabili a tali servizi, all ’epoca in vigore, questi saranno considerati forniti in maniera corretta. Questo varrà anche nel caso in cui i servizi non dovessero essere conformi alle leggi vigenti nel vostro paese d ’origine,ad esempio nel caso in cui i servizi non dovessero essere conformi alle leggi vigenti in Italia, che sarebbero state applicabili se i servizi stessi fossero stati forniti in Italia. Vale invece come eccezione il caso in cui venga sporto sporto reclamo o lamentela a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza, in quanto questa circostanza potrebbe costringere un partecipante
4. Secondo le condizione di questa prenotazione, evidenziamo la possibilità di sottoscrivere una Polizza Assicurativa (facoltativa) che copra la garanzia Medico / Bagaglio. In caso di non sottoscrizione della garanzia, la Viaggivagando s.r.l. risulterà esente da ogni responsabilità fermo restando ad una fattiva collaborazione per mettervi in condizione di risolvere il vostro problema.
5. Qualora un reclamo, o parte di esso, (compresi il decesso e l ’infortunio) riguardi o si basi su un servizio di trasporto stradale (inclusa la salita o la discesa dal veicolo in questione), oppure l ’alloggio in albergo, esso sarà pari all ’importo massimo che il vettore oppure il gestore dell ’albergo sarebbe tenuto a versare, secondo le convenzioni internazionali o le normative applicabili agli accordi di trasporto o di soggiorno in albergo in questione (es. la convenzione di Varsavia nella versione modificata e non modificata e la convenzione di Montreal per il trasporto aereo e/o per compagnie aeree con licenza di esercizio concessa da uno stato membro dell ’UE,il regolamento comunitario sulle responsabilità del vettore aereo n°889/2002 per il trasporto aereo nazionale ed internazionale, la convenzione di Atene per il trasporto marittimo internazionale). Nota bene: nel caso in cui, secondo la convenzione o il regolamento internazionale applicabile al reclamo o parte di esso, un vettore o un albergo non sia stato tenuto ad alcun pagamento, anche noi non saremo obbligati a corrispondere alcun risarcimento per lo stesso reclamo o parte del reclamo. In caso di risarcimento a nostro carico ci riserviamo il diritto di detrarre dall
7. Siete tenuti a fornire a noi e ai nostri assicuratori ogni assistenza di cui possiamo avere bisogno, entro limiti ragionevoli. Siete inoltre tenuti a comunicare a noi e al fornitore del servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato di chiunque si sia reso responsabile del vostro reclamo o lamentela (nel caso si tratti di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaun minore, saranno ritenuti responsabili i genitori collaborazione con noi e con i nostri assicuratori, qualora noi o i nostri assicuratori intendano far valere i suddetti diritti.)
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Samples: Booking Conditions
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 11.1 Il Venditore accetta e concorda che i Dati di prova sono emessi sulla base Xxxxxxx non includono, nè saranno interpretati nel senso di informazioniincludere analisi, documenti e campioni forniti dal Clienteconsigli, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticaorientamenti, compresi i dipendenticommenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza raccomandazioni ovvero opinioni da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattoProvider e che i Dati di Mercato non saranno interpretati come un’offerta di acquisto o vendita di alcuno strumento finanziario. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad Similmente, il Provider declina ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti le decisioni di investimento da parte degli Utenti Autorizzati o consequenzialidi soggetti terzi basate sugli stessi.
11.2 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1229 del Codice Civile, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e il Provider non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi sarà responsabile nei confronti del ClienteVenditore per qualsiasi perdita o danno, inclusi ogni perdita o danno conseguenti o indiretti, derivanti da o connessi con il presente Contratto.
11.3 Il Venditore manleverà e manterrà il Provider indenne nei confronti di qualsiasi perdita, reclamo, azione, domanda, danno, costo o spesa di qualunque genere proposta, promossa o vantata dagli Utenti Autorizzati o da qualsiasi soggetto terzo, derivante da o relativa alla distribuzione e/o visualizzazione e/o utilizzo dei Dati di Mercato da parte degli Utenti Autorizzati o di tali soggetti terzi. Il Cliente deve rendere noto Tale indennità sopravviverà alla durata del presente Contratto.
11.4 In particolare, ma senza limitazione di quanto stabilito ai commi precedenti e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1229 Codice Civile, il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società Provider non sarà responsabile per perditealcuna perdita, danni reclamo, azione, domanda, danno, costo o spese se spesa di qualunque genere:
a) derivante da o relativa a guasti di natura meccanica o elettrica o telefonica o mancanza di alimentazione o malfunzionamento di qualsiasi computer e/o trasmissione di dati o apparato di ricezione e/o attrezzature ausiliarie o ogni altra causa al di là di ogni ragionevole controllo del Provider;
b) derivante da o relativa a qualsiasi errore o omissione nella raccolta, registrazione, trasmissione, memorizzazione e messa a disposizione per la distribuzione o distribuzione dei Dati di Mercato;
c) derivante da o relativa a qualsiasi errore, omissione ovvero qualsiasi altra irregolarità nei Dati di Mercato distribuiti;
d) derivante da o relativa a qualsiasi violazione da parte del Venditore, del Ri-Venditore o del Cliente di qualsiasi legge o regolamento applicabile;
e) derivante da casi di forza maggiore, come indicato nell’Articolo 11.7 del presente Contratto.
11.5 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1229 Codice Civile, le Parti riconoscono e concordano che il reclamo Provider non è reso noto sarà responsabile per la completezza, correttezza, accuratezza ovvero per la fornitura nei tempi stabiliti dei Dati di Mercato. Il Provider si impegna ad elaborare i Dati di Mercato nel rispetto dei migliori standards riconosciuti nel mercato dei servizi di informazione e si impegna inoltre: • a comunicare al Venditore qualsiasi errore od omissione nei Dati di Xxxxxxx non appena sia ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tali errori e/o omissioni; e • a cercare di correggere qualsiasi di tali errori e/o omissioni non appena sia ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tali errori e/o omissioni. Le Parti riconoscono e concordano che i sopra citati doveri del Provider non comprenderanno la ri-trasmissione dei Dati di Mercato corretti.
11.6 Le Parti riconoscono e concordano che il Venditore sarà il solo responsabile nei confronti del Provider per il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, in relazione alla ricezione, fornitura, distribuzione, ed utilizzo dei Dati di Mercato e manleverà e manterrà indenne il Provider, come previsto ai sensi dell’Articolo 11.3 che precede.
11.7 Le Parti riconoscono e concordano che non saranno responsabili per alcun danno o perdita derivante da forza maggiore (i.e. disordini, guerre o calamità naturali) od altri eventi al di là del loro controllo (i.e. scioperi, blocchi, disordini nel traffico, disposizioni di autorità nazionali o estere) così come problemi tecnici, quali problemi connessi con il sistema informatico, fintantoché tali problemi non siano attribuiti ad una delle Parti. I virus del computer e gli attacchi internazionali degli “hackers” sul sistema informatico sono considerati come forza maggiore, a condizione che siano state prese le ragionevoli misure di sicurezza. La sospensione degli scambi sul Mercato EuroTLX ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento di EuroTLX, a seconda dei casi, sarà considerata caso di forza maggiore.
11.8 Il Venditore dovrà comunicare al Provider, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella e non oltre 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaVenditore avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione e producendo la relativa documentazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i danni si sono prodotti.)
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Samples: Contratto Di Distribuzione Dati
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 11.1 Il Venditore accetta e concorda che i Dati di prova sono emessi sulla base Mercato non includono, nè saranno interpretati nel senso di informazioniincludere analisi, documenti e campioni forniti dal Clienteconsigli, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticaorientamenti, compresi i dipendenticommenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza raccomandazioni ovvero opinioni da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattoProvider e che i Dati di Mercato non saranno interpretati come un’offerta di acquisto o vendita di alcuno strumento finanziario. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad Similmente, il Provider declina ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti le decisioni di investimento da parte degli Utenti Autorizzati o consequenzialidi soggetti terzi basate sugli stessi.
11.2 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1229 del Codice Civile, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e il Provider non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi sarà responsabile nei confronti del ClienteVenditore per qualsiasi perdita o danno, inclusi ogni perdita o danno conseguenti o indiretti, derivanti da o connessi con il presente Contratto.
11.3 Il Venditore manleverà e manterrà il Provider indenne nei confronti di qualsiasi perdita, reclamo, azione, domanda, danno, costo o spesa di qualunque genere proposta, promossa o vantata dagli Utenti Autorizzati o da qualsiasi soggetto terzo, derivante da o relativa alla distribuzione e/o visualizzazione e/o utilizzo dei Dati di Mercato da parte degli Utenti Autorizzati o di tali soggetti terzi. Il Cliente deve rendere noto Tale indennità sopravviverà alla durata del presente Contratto.
11.4 In particolare, ma senza limitazione di quanto stabilito ai commi precedenti e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1229 Codice Civile, il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società Provider non sarà responsabile per perditealcuna perdita, danni reclamo, azione, domanda, danno, costo o spese se spesa di qualunque genere:
a) derivante da o relativa a guasti di natura meccanica o elettrica o telefonica o mancanza di alimentazione o malfunzionamento di qualsiasi computer e/o trasmissione di dati o apparato di ricezione e/o attrezzature ausiliarie o ogni altra causa al di là di ogni ragionevole controllo del Provider;
b) derivante da o relativa a qualsiasi errore o omissione nella raccolta, registrazione, trasmissione, memorizzazione e messa a disposizione per la distribuzione o distribuzione dei Dati di Mercato;
c) derivante da o relativa a qualsiasi errore, omissione ovvero qualsiasi altra irregolarità nei Dati di Mercato distribuiti;
d) derivante da o relativa a qualsiasi violazione da parte del Venditore, del Ri-Venditore o del Cliente di qualsiasi legge o regolamento applicabile;
e) derivante da casi di forza maggiore, come indicato nell’Articolo 11.7 del presente Contratto.
11.5 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1229 Codice Civile, le Parti riconoscono e concordano che il reclamo Provider non è reso noto sarà responsabile per la completezza, correttezza, accuratezza ovvero per la fornitura nei tempi stabiliti dei Dati di Mercato. Il Provider si impegna ad elaborare i Dati di Mercato nel rispetto dei migliori standards riconosciuti nel mercato dei servizi di informazione e si impegna inoltre: a comunicare al Venditore qualsiasi errore od omissione nei Dati di Mercato non appena sia ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tali errori e/o omissioni; e a cercare di correggere qualsiasi di tali errori e/o omissioni non appena sia ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tali errori e/o omissioni. Le Parti riconoscono e concordano che i sopra citati doveri del Provider non comprenderanno la ri- trasmissione dei Dati di Mercato corretti.
11.6 Le Parti riconoscono e concordano che il Venditore sarà il solo responsabile nei confronti del Provider per il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, in relazione alla ricezione, fornitura, distribuzione, ed utilizzo dei Dati di Mercato e manleverà e manterrà indenne il Provider, come previsto ai sensi dell’Articolo 11.3 che precede.
11.7 Le Parti riconoscono e concordano che non saranno responsabili per alcun danno o perdita derivante da forza maggiore (i.e. disordini, guerre o calamità naturali) od altri eventi al di là del loro controllo (i.e. scioperi, blocchi, disordini nel traffico, disposizioni di autorità nazionali o estere) così come problemi tecnici, quali problemi connessi con il sistema informatico, fintantoché tali problemi non siano attribuiti ad una delle Parti. I virus del computer e gli attacchi internazionali degli “hackers” sul sistema informatico sono considerati come forza maggiore, a condizione che siano state prese le ragionevoli misure di sicurezza. La sospensione degli scambi sul Mercato EuroTLX ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento di EuroTLX, a seconda dei casi, sarà considerata caso di forza maggiore.
11.8 Il Venditore dovrà comunicare al Provider, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella e non oltre 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaVenditore avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione e producendo la relativa documentazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i danni si sono prodotti.)
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Samples: Distribution Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni 7.1. Sebbene il gestore del Portale adotti tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni pubblicate sulla piattaforma siano corrette e affidabili, NON sarà responsabile per la pubblicazione di informazioni errate o fuorvianti, o per una violazione prolungata nel tempo, di cui il gestore del Portale non ne è a conoscenza o non è stato informato dal Proponente di un progetto immobiliare.
7.2. Il gestore del Portale NON sarà responsabile della responsabilità: I Rapporti correttezza, completezza e veridicità delle informazioni ricevute da terze parti e pubblicate sul Portale. Stessa cosa nel caso che il gestore del Portale, inoltri o divulghi tali informazioni attraverso i media per propagandare il progetto immobiliare di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Provaun Proponente.
7.3. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non Il gestore del Portale NON è responsabile per informazioni, opinioni e qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete altro contenuto pubblicato su siti web appartenenti a terzi a cui il Portale si riferisce direttamente o poco chiare fornite dal Clienteindirettamente o ai quali sono stati pubblicati collegamenti nel Portale.
7.4. Ecoanalitica non è Il gestore del Portale NON sarà responsabile per ritardi eventuali perdite finanziarie che l'Utente investitore subirà in relazione agli investimenti effettuati nei progetti immobiliari, comprese le perdite subite a seguito di un progetto non riuscito (ovvero, l'impossibilità o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza volontà del Proponente del progetto, di adempiere ai propri obblighi).
7.5. Il gestore del Portale NON sarà responsabile nei confronti di terzi se l'Utente viola un obbligo stabilito nei Termini e Condizioni, nell'Informativa sulla privacy (se non diversamente prescritto dalla legislazione imperativa), qualsiasi altro accordo concluso con il gestore del Portale o un atto legale applicabile.
7.6. Se l'Utente causa danni economici o d’immagine al gestore del Portale, violando un qualsiasi dei suoi obblighi o diffondendo via social o altri media informazioni mendaci o responsabilità non imputabili al gestore del Portale ma al Proponente, dovrà farsi carico di un risarcimento che sarà stabilito nelle appropriate sedi.
7.7. Il gestore del Portale NON sarà responsabile per eventuali danni causati all'Utente da terzi a causa di hakeraggio, perdita dei dati o furto del capitale depositato nel wallet dell’Utente.
7.8. Il gestore del Portale NON sarà responsabile per eventuali interruzioni temporanee nell'accesso al Portale, alla dashboard o alle sue funzionalità.
7.9. Il gestore del Xxxxxxx sarà responsabile solo per danni di proprietà diretti all'Utente causati da una violazione illecita o fraudolenta da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattogestore stesso. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, Altri danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clienteil mancato guadagno sugli investimenti immobiliari effettuati, NON saranno risarciti. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non gestore del Portale NON sarà responsabile per perdite, danni se un fornitore di servizi o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale qualsiasi altra terza parte utilizzata dal gestore del Portale causi una violazione degli obblighi da parte di Ecoanaliticadel gestore stesso.)
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Samples: General Contract
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi 6.1 Fatti salvi i dipendentinostri obblighi ai sensi del presente Contratto, non è garantiamo che i servizi soddisferanno qualsiasi requisito particolare o che il loro funzionamento sarà interamente privo di errori o che tutti i difetti siano passibili di correzioni o migliorie. In assenza di frode, nessuna informativa o notifica scritta o orale di Ebury costituirà una garanzia o causerà una qualsiasi altra responsabilità di Ebury salvo quanto espressamente descritto nel presente Contratto.
6.2 Nessuna delle parti, né i relativi Affiliati, agenti o subappaltatori, saranno responsabili nei confronti dell’altra parte o di terzi per le seguenti Perdite o danni, sia risultanti da illecito civile (ivi inclusa negligenza), violazioni del contratto, violazione di obblighi di legge o di altra natura, anche qualora prevedibili dall’altra parte: qualsiasi mancato profitto, Perdita di business, contratti, avviamento, danno reputazionale, opportunità commerciale, produzione di introiti, o guadagni preventivati, in qualunque modo causati, siano questi diretti o indiretti, speciali, consequenziali o incidentali, derivanti da, o comunque connessi, con la fornitura, mancata fornitura o ritardo nella fornitura di qualsiasi Servizio o comunque connessi al presente Contratto (ivi inclusi una violazione sostanziale o una violazione di un termine sostanziale) o in virtù di qualsiasi altra teoria legale.
6.3 Ebury non sarà responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite perdita subita dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi :
6.3.1 derivante dall'inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'ottemperanza alla Normativa Vigente;
6.3.2 se derivante da o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato ad eventi di forza maggiore; o
6.3.3 se derivante da o in relazione a qualsiasi trasferimento o operazione di compravendita in cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti Ebury ha agito come da istruzioni dirette del Cliente o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi di una Parte autorizzata.
6.4 Xxxxx xxxx ritenuta interamente responsabile nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo :
6.4.1 limitatamente al costo della rielaborazione del Trasferimento od Operazione Commerciale al netto delle tariffe applicabili, in caso di mancata elaborazione di un Trasferimento o di un’Operazione Commerciale ai sensi del presente Contratto; e 6.4.2 sia per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà negligenza, inadempienza contrattuale, falsa dichiarazione o derivante da o in relazione al Contratto, Xxxxx xxxx ritenuta responsabile per perditequalsiasi periodo di 12 (dodici) mesi consecutivi e tenuta a corrispondere al cliente un importo pari a 10.000 sterline britanniche.
6.5 Salvo quanto espressamente definito nel presente Contratto, danni tutte le condizioni, garanzie e dichiarazioni, espresse o spese se il reclamo implicite nello (i) statuto; (ii) diritto consuetudinario; o (iii) altrimenti, in relazione ai Servizi, inclusi, senza alcuna limitazione, qualsiasi garanzia di idoneità per un particolare scopo, commerciabilità e non è reso noto entro un anno dalla data violazione, con la presente sono espressamente negati, salvo nella misura in cui fu reso il servizio non possono essere oggetto di rinuncia ai sensi delle normative vigenti.
6.6 Nulla di quanto contenuto nel presente Contratto escluderà o limiterà la responsabilità di ciascuna delle parti in relazione ad ogni:
6.6.1 decesso o lesione personale derivanti da quella negligenza;
6.6.2 frode, dichiarazione fraudolenta o ingannevole; o
6.6.3 altre questioni per le quali (e limitatamente alle quali) la responsabilità non può essere circoscritta o esclusa ai sensi delle Normative Vigenti.
6.7 Nel caso in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaCliente è una partnership, ciascun socio sarà responsabile in solido ai sensi del presente Contratto.)
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Samples: Accordo Di Cooperazione
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova12.1. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società Xxxxxx non sarà responsabile per perditeeventuali disagi o danni derivanti dall'uso di Internet, danni tra cui un'interruzione nel servizio, intrusioni esterne, presenza di virus informatici, ecc.
12.2. In ogni caso, Ubeeqo non sarà responsabile per perdite indirette, economiche o spese se immateriali come ad esempio perdita del mercato, pregiudizio commerciale, perdita di clienti, qualsiasi interruzione commerciale, perdita di profitto o perdita di immagine di marca, connesse all’utilizzo del Servizio Car Sharing Ubeeqo.
12.3. Al fine di consentire gli aggiornamenti dell’APP/Web App e, in generale, per garantire un livello elevato della qualità dei propri servizi, Ubeeqo potrebbe avere la necessità di effettuare operazioni di manutenzione. In tale ottica, potrebbe essere necessario interrompere momentaneamente il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (Servizio per effettuare dette operazioni di manutenzione. Xxxxxx farà del suo meglio per effettuare tale manutenzione al di fuori dei normali orari di lavoro. In caso di emergenza che richieda una manutenzione non programmata (ad es, violazione della sicurezza, virus, etc.) Ubeeqo informerà il Cliente prima di effettuare la manutenzione, gli aggiornamenti e/o le programmazioni eccezionali. In ogni caso, il Cliente accetta che l’interruzione del Servizio o il rallentamento dello stesso, dovuti alle operazioni di manutenzione, aggiornamenti e/o programmazioni così come sopra descritti, non potranno essere considerati quali inadempimento parziale di Ubeeqo alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, rinunciando sin da parte ora a qualsiasi pretesa e/o azione.
12.4. Resta inteso che, in ogni caso, la responsabilità di EcoanaliticaXxxxxx sarà limitata ai danni a questa direttamente imputabili restando quindi esclusi eventuali danni non prevedibili e/o imputabili a fattori esterni e/o alla condotta di soggetti terzi.)
12.5. Il Cliente (persona giuridica) dichiara e riconosce che: ● è sua responsabilità aggiornare tempestivamente i diritti di accesso degli Utenti alla Interfaccia Utente. Xxxxxx non potrà essere considerata responsabile per l’adempimento di un ordine nel rispetto dei diritti e dell’accesso previsto nell’Interfaccia Cliente al momento della fornitura del Servizio, se tali diritti e l'accesso sono, ad esempio, il risultato di un errore di configurazione dall'Amministratore; ● Xxxxxx non potrà essere in alcun caso considerata come collegata o associata o comunque responsabile del rapporto che esiste tra l'Utente e il Cliente. È esclusiva responsabilità del Cliente assicurare il rispetto delle disposizioni contrattuali, di legge e regolamentari che lo vincolano verso il singolo Utente. Il Cliente è l'unico responsabile nei confronti di tutte le autorità anche fiscali (le "Autorità") con riferimento alla segnalazione di qualsiasi tipo di indennità accessorie legate all'utilizzo dei servizi inclusi nella piattaforma di prenotazione e di pagamento fornita da Ubeeqo. Xxxxxx non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'erroneità di queste informazioni, né per alcuna mancata dichiarazione di tali benefici; ● è responsabilità del Cliente predisporre i necessari accorgimenti in materia di tasse, contabilità e gestione delle buste paga per i dipendenti del Cliente nella piattaforma di prenotazione e di pagamento fornita da Ubeeqo, così come le dichiarazioni ad esso relative. Inoltre, è espressamente convenuto tra le Parti che eventuali controversie che possano sorgere tra un Utente e il Cliente o tra il Cliente e le Autorità in materia di dichiarazioni previdenziali e fiscali sono totalmente estranee a Ubeeqo e che sarà onere del Cliente manlevare e garantire Ubeeqo in caso di pretese di qualsiasi natura avanzate dagli utenti o dalle Autorità in relazione a quanto indicato nel presente articolo.
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Samples: Car Sharing Agreement
Responsabilità. a19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti e per motivi di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Clientesicurezza del sistema.
19.2 In ogni caso, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base Fornitore, in qualità di tale Rapporto cliente grossista e, pertanto, estraneo allattività di Prova. Ecoanaliticadispacciamento, compresi i dipendentitrasporto e distribuzione, non è potrà ri- spondere per la eventuale non conformità dellenergia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno lobbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distri- butore e guasti del misuratore.
19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti tipo, quali a titolo di prova né esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza delluso improprio dellenergia elettrica o per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza. Art. 20 - Clausola risolutiva espressa Ai sensi e per gli effetti di cui allart.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
(A) cessazione o messa in liquidazione dellattività imprenditoriale o professionale da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità Cliente; (B) fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Cliente; (C) mancata comunicazione di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000operazioni societarie (trasferimento dazienda o di ramo dazienda, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenzialifusione, comescissione ecc.); (D) mancata co- municazione di informazioni rilevanti ai fini del presente contratto quali, a mero titolo esemplificativoesemplificativo ma non esaustivo, la limitazione dei profitti, e comunicazione di informazioni non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticacorrispondenti al vero.)
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Samples: Placet Variabile Luce Domestico
Responsabilità. (1) Responsabilità illimitata: Noi abbiamo responsabilità illimitata per dolo e colpa grave e anche ai sensi della Legge sulla Responsabilità da Prodotto. Per colpa lieve noi siamo responsabili in caso di morte, lesioni personali o danno alla salute.
(2) Negli altri casi si applicano i seguenti limiti di responsabilità: Nel caso di negligenza lieve siamo responsabili solo in caso di inadempimento di una obbligazione contrattuale essenziale, i.e. in caso di nostro inadempimento di obblighi il cui adempimento rende innanzitutto possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento Lei può generalmente fare affidamento. La responsabilità per negligenza lieve è limitata ad un ammontare di danno prevedibile che può essere tipicamente previsto per questo tipo di contratti al momento della loro conclusione. Questa limitazione di responsabilità si applica anche a favore dei nostri ausiliari.
12.1 In deroga a quanto sopra, le clausole seguenti si applicano ai consumatori con residenza abituale nei Paesi Bassi:
(1) Noi possiamo essere ritenuti responsabili soltanto per danni diretti derivanti da un inadempimento a noi imputabile nella esecuzione delle prestazioni alle quali siamo obbligati contrattualmente e/o per fatto illecito. Nel caso in cui siamo responsabili, tale responsabilità è limitata ad un massimo corrispondente al prezzo di acquisto delle merci.
(2) I danni diretti sono limitati a: - costi ragionevoli da Lei sopportati per farci eseguire le prestazioni alle quali siamo obbligati contrattualmente; - costi ragionevoli da Lei sopportati per prevenire o limitare i danni diretti che potevano ragionevolmente prevedersi dall’evento sul quale la responsabilità si fonda; o - costi ragionevoli da Lei sopportati per stabilire la causa del danno.
(3) Limitazioni È esclusa ogni e qualsiasi nostra responsabilità per danni diversi dai danni diretti definiti nel paragrafo 2 sopra, inclusi, ma non limitatamente a, danni consequenziali, perdita di profitti, perdita di fatturato o danni alla reputazione.
(4) Le limitazioni di responsabilità di cui ai paragrafi precedenti di questo articolo non si applicano se, e nella misura in cui, il danno sia la conseguenza di un dolo o di una colpa grave nostra o del nostro consiglio di amministrazione.
(5) Ogni pretesa contro di noi si estinguerà dodici (12) mesi dopo che la pretesa è sorta, a meno che la pretesa venga riconosciuta da noi.
12.2 In deroga a quanto sopra, le clausole seguenti si applicano ai consumatori con residenza abituale in Francia:
(1) Responsabilità illimitata: rispondiamo illimitatamente per dolo e colpa grave e anche ai sensi delle garanzie di legge. Per negligenza lieve siamo responsabili in caso di decesso, lesioni personali o danni alla salute.
(2) Negli altri casi si applicano le seguenti limitazioni di responsabilità: Nel caso di negligenza lieve siamo responsabili solo in caso di inadempimento di una obbligazione contrattuale essenziale, i.e. in caso di nostro inadempimento di obblighi il cui adempimento rende innanzitutto possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento Lei può generalmente fare affidamento. La responsabilità per negligenza lieve è limitata ad un ammontare di danno prevedibile che può essere tipicamente previsto per questo tipo di contratti al momento della loro conclusione. Questa limitazione di responsabilità si applica anche a favore dei nostri ausiliari.
12.3 In deroga a quanto sopra, le clausole seguenti si applicano ai consumatori con residenza abituale in Italia:
(1) Responsabilità illimitata: rispondiamo illimitatamente per dolo e colpa grave, anche ai sensi degli articoli da 114 a 127 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Per negligenza lieve siamo responsabili in caso di decesso, lesioni personali o danni alla salute.
(2) Limitazione della responsabilità: I Rapporti in caso di prova sono emessi sulla base negligenza lieve, siamo responsabili solo in caso di informazioni, documenti e campioni forniti dal Clienteviolazione di un obbligo contrattuale essenziale, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa cui adempimento rende possibile in primo luogo la mancata ottemperanza da parte corretta esecuzione del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattocontratto e su cui potete fare regolarmente affidamento (obbligo cardinale). La responsabilità per negligenza lieve è limitata all' ammontare dei danni prevedibili al momento della conclusione del contratto, che sono tipicamente prevedibili. Questa limitazione di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà responsabilità vale anche per i nostri ausiliari.
12.4 In deroga a quanto sopra, le clausole seguenti si applicano ai consumatori con residenza abituale nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati Regno Unito:
(1) Queste Condizioni Generali di Contratto si applicano nella misura in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000esse non siano proibite dalla legge, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume accettiamo alcuna responsabilità per danni indiretti qualunque: - perdita che non è prevedibile (una perdita è prevedibile se essa era una ovvia conseguenza del nostro inadempimento o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei se essa è stata contemplata da Lei e da noi al momento nel quale Lei e noi abbiamo concluso il contratto); - perdita verificatasi in un momento nel quale noi non siamo in difetto o inadempienti rispetto alle Condizioni Generali di Contratto; - perdita commerciale (che comprende perdita di profitti, perdita di attività o opportunità commerciali, contratti, avviamento e altre simili perdite) e - differenze minime nel colore e altre varianti dei Prodotti che si verificano a causa di differenti acquisizioni delle immagini, tecnologie di immagine e altre ragioni tecniche.
(2) L’acquirente può avere determinati diritti di legge in relazione a perdite causate dalla nostra negligenza o difetto di adempiere alle nostre obbligazioni. Le Condizioni Generali di Contratto non avrà alcuna intendono in alcun modo limitare i suoi diritti di legge che gli spettano come consumatore. Per altre informazioni sui diritti di legge dell’acquirente, egli può contattare la locale autorità Trading Standards Department o il Citizens Advice Bureau.
(3) Le Condizioni Generali di Contratto non intendono in alcun modo limitare o escludere la nostra responsabilità per perditatruffa o false dichiarazioni fraudolente, morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza o ogni altra nostra responsabilità che non può essere limitata o esclusa per legge.
12.5 In deroga a quanto sopra, le clausole seguenti si applicano ai consumatori con residenza abituale nel Lussemburgo:
(1) Responsabilità illimitata: rispondiamo illimitatamente per dolo e colpa grave e anche ai sensi della Legge del Lussemburgo del 21 aprile 1989 concernente la responsabilità per prodotti difettosi (Legge del 21 aprile 1989 relativa alla responsabilità civile per i prodotti difettosi). Per negligenza lieve siamo responsabili in caso di decesso, lesioni personali o danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clientealla salute.
(2) Senza pregiudizio per le garanzie definite nell’articolo 11 e la responsabilità definite nell’art. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite21.1, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data si applicano le seguenti limitazioni di responsabilità: Nel caso di negligenza lieve siamo responsabili solo in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale di una obbligazione contrattuale essenziale, i.e. in caso di nostro inadempimento di obblighi il cui adempimento rende innanzitutto possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento Lei può generalmente fare affidamento. La responsabilità per negligenza lieve è limitata ad un ammontare di danno prevedibile che può essere tipicamente previsto per questo tipo di contratti al momento della loro conclusione. Questa limitazione di responsabilità si applica anche a favore dei nostri ausiliari.
12.6 In deroga a quanto sopra, le clausole seguenti si applicano ai consumatori con residenza abituale nel Belgio:
(1) Responsabilità illimitata: rispondiamo illimitatamente per dolo e colpa grave e anche ai sensi della Legge sulla Responsabilità da parte Prodotto del 25 febbraio 1991. Per negligenza lieve siamo responsabili in caso di Ecoanaliticadecesso, lesioni personali o danni alla salute.)
(2) Negli altri casi si applicano le seguenti limitazioni di responsabilità: Nel caso di negligenza lieve siamo responsabili solo in caso di inadempimento di una obbligazione contrattuale essenziale, i.e. in caso di nostro inadempimento di obblighi il cui adempimento rende innanzitutto possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento Lei può generalmente fare affidamento. La responsabilità per negligenza lieve è limitata ad un ammontare di danno prevedibile che può essere tipicamente previsto per questo tipo di contratti al momento della loro conclusione. Questa limitazione di responsabilità si applica anche a favore dei nostri ausiliari.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella presente Proposta di Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all'altra a causa dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali il lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto, di opportunità commerciali e/ o di affari, nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Naldoni Elettronica non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo al Servizio che ha dato origine al danno, salve le previsioni inderogabili di legge.
9.2 In ogni caso, Naldoni Elettronica non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente o/e a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatti del Cliente o di terzi dipendenti o incaricati di altri operatori, da caso fortuito o da eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Xxxxxxx Elettronica.
9.3 Il Cliente assume ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne Naldoni Elettronica da eventuali conseguenze pregiudizievoli in ordine a:
a) Limitazioni della responsabilitàl’utilizzazione dei Servizi; b) manomissioni o interventi sulle Apparecchiature effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati da Naldoni Elettronica; c) contenuto e modalità delle comunicazioni trasmesse attraverso i Servizi dal Cliente o da terzi che utilizzino i Servizi.
9.4 Naldoni Elettronica non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi.
9.5 Naldoni Elettronica non è in alcun modo responsabile dell’utilizzo che il Cliente fa del Servizio. In particolare, il Cliente si assume la responsabilità dell’utilizzo da parte di utenti minorenni.
9.6 Il Cliente si obbliga sin da ora a manlevare e tenere indenne Naldoni Elettronica da ogni perdita, risarcimento, penale, spesa di investigazione e lite e conseguenza pregiudizievole dovuta a: I Rapporti a) inadempimento del Cliente alle vigenti normative nazionali ed internazionali, in materia di prova sono emessi sulla base diritti di informazioniproprietà intellettuale, documenti e campioni forniti dal industriale e/o altri diritti connessi; b) azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei confronti del Cliente per inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del Contratto; c) qualunque altro atto che ricada sotto la diretta responsabilità del Cliente.
9.7 Resta inteso che Naldoni Elettronica non si assume alcuna responsabilità per qualunque ritardo, disservizio o malfunzionamento causato da incompatibilità, inadeguatezza e/o mancanza di infrastruttura e/o apparecchiature del Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticache dovranno conseguentemente essere sostituiti, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete configurati e/o poco chiare fornite dal installati a cura e a spese del Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica .
9.8 Naldoni Elettronica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenzialil’eventuale mal funzionamento dell’Apparato di accesso alla Rete di Naldoni Elettronica; pertanto, cometale malfunzionamento non dà diritto né ad una riduzione di quanto dovuto dal Cliente a titolo di corrispettivo per la prestazione del Servizio, né a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaricevere qualsivoglia indennizzo.)
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Samples: Subscription Agreement
Responsabilità. aVersione A (indennità del prestatore) Limitazioni della responsabilità: La valutazione del/dei prestito(i) è eseguita dal prestatore e accettata dal prestatario. Il/I Rapporti prestito(i) devono essere coperti dall'indennità di prova sono emessi stato/del governo del prestatario sulla base da chiodo a chiodo contro tutti i rischi, compreso il transito, con le esclusioni standard usuali, quali logorio, vizio inerente, danno in seguito a pulizia e restauro di informazioniun’opera, azione bellicosa ed energia atomica. Il certificato di indennità (e il certificato di assicurazione se applicabile) che designa il prestatore come beneficiario, deve essere presentato al prestatore da Il prestatario prima di avviare le procedure di trasporto. Se i documenti e campioni forniti dal Clientedi indennità non fossero conformi alla copertura del rischio richiesta, il quale prestatore ha il diritto di rifiutare il trasferimento del/dei prestito(i) fino a che questi sono rettificati in conformità dal prestatario. Nel caso di perdita o danno il prestatore deve essere informato immediatamente. Se l’indennità non dovesse coprire l’intero valore pattuito, Il prestatario accetta di assicurare con una polizza di assicurazione commerciale l’importo rimasto (scoperto). Versione B (indennità del prestatore) La valutazione del/dei prestito(i) è responsabili delle azioni intraprese eseguita dal prestatore e accettata dal prestatario. Il/I prestito(i) devono essere coperti dall'indennità di stato/del governo del prestatario sulla base da chiodo a chiodo contro tutti i rischi, compreso il transito, con le esclusioni standard usuali, quali logorio, vizio inerente, danno in seguito a pulizia e restauro di tale Rapporto un’opera, azione bellicosa ed energia atomica. Il certificato di Provaindennità (e il certificato di assicurazione se applicabile) che designa il prestatore come beneficiario, deve essere presentato al prestatore da Il prestatario prima di avviare le procedure di trasporto. EcoanaliticaSe i documenti di indennità non fossero conformi alla copertura del rischio richiesta, compresi il prestatore ha il diritto di rifiutare il trasferimento del/dei prestito(i) fino a che questi sono rettificati in conformità dal prestatario. L’indennità deve includere la copertura contro tutti i dipendentirischi di perdita fisica o di danno da qualsiasi causa, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneedurante il transito e la collocazione nella galleria, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste con il valore fissato in questo contrattoEuro e soltanto le esclusioni standard. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare valutazione del/dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo prestito(i) è eseguita dal prestatore e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior dannoaccettata dal prestatario. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, Questo è un valore pattuito e non avrà alcuna responsabilità per perditapuò essere discusso in caso di danni. Se l’indennità non dovesse coprire l’intero valore pattuito, danni Il prestatario accetta di assicurare con una polizza di assicurazione commerciale il rimanente importo. Nel caso di perdita o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clientedi danno, il prestatore deve essere informato immediatamente. Il Cliente danno deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivanoessere verbalizzato in un rapporto delle condizioni, corredato di fotografie e inviato al prestatore dentro 3 giorni. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (Il prestatario coprirà tutti i costi di ispezione necessari dello staff prestatore. Nel caso di inadempimento parziale perdita totale, il valore pattuito (come stabilito nel contratto di prestito) deve essere pagato. In caso di danni, i costi di restauro come anche il deprezzamento saranno valutati da parte di Ecoanaliticaesperti nominati dal prestatore e approvati dal prestatario.)
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Samples: Prestito
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 1. Lo Shop Online si assume piena responsabilità in merito alla presa in carico e realizzazione dell’ordine inoltrato dal Cliente e iniziato sulla pagina web del Sito Xxxxxxxx.xx tramite reindirizzamento del Cliente sulla Pagina di prova sono emessi sulla base acquisto dello Shop Online o messa a disposizione del Cliente del modulo d’ordine;
2. Lo Shop Online si assume piena responsabilità in ordine alla veridicità e affidabilità delle informazioni così come alla qualità, sicurezza e liceità dei prodotti offerti sul Sito Xxxxxxxx.xx;
3. Home and Fashion International Sp. z o.o. declina ogni responsabilità per eventuali perdite e danni derivanti dalle sospensioni del Sito Xxxxxxxx.xx imputabili alla necessità di informazionisviluppare il Servizio, documenti riconfigurare e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Provasostituire software e infrastruttura informatica;
4. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, Home and Fashion International Sp. z o.o. non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti si assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali perdite e danni derivanti da informazioni erroneemalfunzionamento dei collegamenti web e altri disturbi esterni indipendenti da Home and Fashion International Sp. z o.o., incomplete o poco chiare fornite dal Clientee che possono influire sulla presentazione dei prodotti;
5. Ecoanalitica Per tutte le altre questioni riguardanti la responsabilità delle Parti si applicano le disposizioni del Contratto concluso con il Contraente e le normative vigenti;
6. Home and Fashion International Sp. z o.o. non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei mancati profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni perdite o spese oneri in capo al Contraente derivanti da contestazioni mosse interruzione della prestazione o rifiuto a erogare i servizi del Sito Xxxxxxxx.xx. § 10.Disposizioni finali
1. Le questioni non disciplinate nel dettaglio dalle presenti Condizioni Generali di Cooperazione saranno stabilite dalle Parti nel Contratto.
2. Tutte le modifiche e integrazioni del Contratto, in particolare quelle riguardanti la programmazione delle attività e la modalità di svolgimento dell’integrazione, richiedono la forma scritta a pena di nullità;
3. Tutti gli avvisi di ricevimento previsti dallo specifico Contratto devono essere confermati dal destinatario della comunicazione al più tardi nell’arco dello stesso giorno lavorativo;
4. A Home and Fashion International Sp. z o.o. spetta il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche alle presenti CGC e ai prezzi dei servizi. Di questo fatto verrà data notizia allo Shop Online tramite apposita comunicazione inviata all’indirizzo email indicato nel Pannello Amministrativo. Le modifiche apportate si intendono accettate salvo che il Contraente vi si opponga con dichiarazione data per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. In caso di modifiche riguardanti l’ammontare delle tariffe e la loro mancata accettazione da terzi nei confronti parte del ClienteContraente, quest’ultimo ha il diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di 7 (sette) giorni;
5. Il Cliente deve rendere noto pagamento delle sanzioni previste dal Contratto non esclude il reclamo per iscritto alla Società diritto della Parte lesa di richiedere l’azione risarcitoria in base ai principi generali della responsabilità contrattuale;
6. Eventuali controversie derivanti dalla realizzazione dei contratti stipulati con Home and Fashion International Sp. z o.o. saranno risolte dalle Parti in via amichevole attraverso negoziati. Qualora ciò non fosse possibile, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta dall’inizio dei fatti che lo motivanonegoziati le controversie saranno presentate all’organo giudiziario competente ove Home and Fashion International Sp. La Società z o.o. ha la propria sede legale;
7. Per tutte le questioni non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaregolate nei Contratti con Home and Fashion International Sp. z o.o. si fa riferimento alle disposizioni della vigente normativa polacca.)
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Samples: Condizioni Generali Di Cooperazione
Responsabilità. a) Limitazioni 1. La Ditta Appaltatrice, in aggiunta a quanto previsto nel presente capitolato: • deve usare nell’esecuzione dei servizi la massima diligenza, tenuto conto della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti specificità delle sue competenze e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili della particolarità delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non prestazioni; • è responsabile unico verso il Comune e verso terzi del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale utilizzato, del contegno, dell’operato e della disciplina dei propri dipendenti; • deve rispettare le decisioni emanate dall’Ente Appaltante assunte allo scopo di migliorare il livello di efficienza e efficacia dei servizi, senza diritti e compensi aggiuntivi quando dette decisioni non comportino modifiche alle prestazioni previste dal presente Capitolato, ma vertano esclusivamente su diverse modalità di esecuzione che non prevedono maggiori prestazioni di personale e di mezzi; • Dovrà osservare, nel corso dell’appalto, e far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le ordinanze delle autorità costituite, vigenti o emanande nel corso dell’appalto e che abbiano attinenza con i servizi annessi al presente Capitolato; • dovrà curare il rapporto con l’utenza, che deve essere ascoltata, nell’ambito delle possibilità ed obblighi contrattuali.
2. La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo, unitamente a tutto il personale dipendente, di segnalare immediatamente al Responsabile del servizio del Comune tutte quelle circostanze che, rilevate nell’espletamento del loro compito, possono pregiudicare il regolare espletamento dei servizi.
3. La Ditta Appaltatrice ha, inoltre, l’obbligo di denunziare immediatamente all’Ufficio di P.M. ogni irregolarità o inadempienza dovuta al comportamento di terzi (getto e/o deposito di immondizia fuori dagli appositi cassonetti, mancato o incompleto conferimento dei rifiuti oppure l’abbandono selvaggio ed abusivo sia sul suolo pubblico che nelle aree private ad uso pubblico), offrendo tutte le indicazioni possibili per l’individuazione dei contravventori.
4. La Ditta Appaltatrice deve comunque provvedere alla rimozione dei rifiuti suddetti.
5. La Ditta Appaltatrice esonera l’Ente Appaltante da qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse molesta che possa essergli intentata da terzi nei suoi confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo relativamente all’esecuzione dei servizi di cui alla presente Specifica Tecnica, per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per la trascuratezza o colpa nell’adempimento dei fatti che lo motivanomedesimi.
6. La Società Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.
7. Le spese che l’Ente Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’aggiudicataria ed in ogni caso trattenute dal rateo di canone in corso di maturazione, con il consenso della Ditta Appaltatrice dalla medesima manifestato con la firma del contratto.
8. La Ditta Appaltatrice dovrà, altresì, attenersi ai seguenti principi nello svolgimento dei servizi:
a) Evitare ogni danno o pericolo alla salute, alla incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli cittadini nonché evitare danni ai beni pubblici e privati;
b) Rispettare e garantire le esigenze sanitarie al fine di evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, nonché evitare di procurare rumori ed odori molesti che possono nuocere all’ambiente ed alla salute; a tal fine, la Ditta Appaltatrice si conformerà esclusivamente alle speciali norme in materia e a quelle del codice civile.
9. È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per un massimale non sarà responsabile inferiore a 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) ed alle normali assicurazioni R.C. per perditeautomezzi o motocicli per un massimale "unico" di almeno € 2.000.000,00 (due milioni di euro) per ciascun mezzo.
10. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa all-risk (incendio, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso a xxxxx, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaraccolta rifiuti. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative stipulate e regolarmente rinnovate.)
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Responsabilità. a) Limitazioni I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto, dichiarano di essere informati sui rischi anche interferenti esistenti negli ambienti in cui operano per la cura dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e, pertanto, si adopereranno per gestire le attività in economia, adottando la comune prudenza e diligenza durante le operazioni di manutenzione, nonché dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale, previsti dalle vigenti normative;
b) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste nel T.U.S (Dlgs 81/2008 s.m.i) disponendo di conseguenza e sollevando perciò il Comune di Terni da ogni responsabilità in merito;
c) In riferimento agli interventi di cui al presente Patto si individua, per le attività svolte dall’Associazione di Volontariato Myricae il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, quale supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della responsabilità: I Rapporti previsione di prova sono emessi sulla base cui al comma b), le modalità di informazioniintervento indicate nel patto di collaborazione, documenti e campioni forniti dal Clientenonché, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base mantenimento in
d) L’Associazione di tale Rapporto Volontariato Myricae si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di Prova. EcoanaliticaSupervisore al Sig.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti che comporta l’assunzione di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad qualunque danno causato a cose e/o persone dell’Amministrazione Comunale e/o a terzi e/o cose di terzi durante l’attività oggetto del presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne;
e) L’Associazione di Volontariato Myricae si impegna a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione fornire ai soggetti, occupati nelle attività di cui al servizio prestato da cui sorge presente patto, coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sollevando il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso Comune di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaTerni dalle relative responsabilità.)
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Samples: Patto Di Collaborazione
Responsabilità. a) Limitazioni 9.1 Il Prestatore di Servizi Turistici prende atto ed accetta che nessuna responsabilità può essere ascritta alla PF Turismo, commercio e tutela dei consumatori della responsabilitàRegione Marche: I Rapporti • per mancata conclusione di prova sono emessi sulla base transazioni attraverso il Sistema di informazioniDMS e Booking on line della Regione Marche, documenti e campioni forniti dal Clienteper eventuali prenotazioni errate, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base per eventuali danni diretti o indiretti causati dall’impossibilità, anche temporanea, di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete utilizzo del Sistema o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale conseguenti all’utilizzo abusivo da parte di Ecoanaliticaterzi; • per inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto concluso tra l’Utente-Turista e la struttura ricettiva. In particolare non potrà essere ritenuta responsabile verso l’Utente per il cosiddetto fenomeno di “overbooking”; • relativamente ai dati o i contenuti inseriti o comunicati al Sistema di DMS e Booking on line della Regione Marche dalla singola struttura che è l’unica e diretta responsabile per ciò che attiene alla correttezza, completezza e aggiornamento dei dati consultabili tramite il Sistema di DMS e Booking on line, nonché per la disponibilità di camere e alloggi, per i prezzi indicati, per la qualità dei servizi offerti e per le informazioni, anche fotografiche, pubblicate sul portale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e siti correlati; • per il caso in cui i predetti dati o contenuti violassero diritti di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di immagine, diritto d´autore, marchi, ecc.); • nell’ipotesi in cui l’operazione di addebito della penale di cancellazione non andasse a buon fine per mancanza di copertura o per cause diverse a quelle oggetto di accertamento o comunque sopravvenute in epoca successiva alla prenotazione.
9.2 Per l’effetto, il Prestatore di Servizi Turistici si impegna, in relazione a quanto sopra, a manlevare e tenere indenne la PF Turismo, commercio e tutela dei consumatori da qualsiasi pretesa o richiesta da chiunque avanzata in merito.
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Samples: Accordo Per L’adesione Al Sistema Di Destination Management System (Dms)
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 10.1 Salve le ipotesi inderogabili di prova sono emessi sulla base legge, Fastweb sarà responsabile del danno causato per ina- dempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente ai danni diretti; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali, perdite di informazioniricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari, documenti e campioni forniti nonché danni per lesione all’immagine e/o alla reputazione commerciale.
10.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Fastweb non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al Canone annuale relativo al Servizio gravato dal danno. Per i Servizi con durata inferiore all’annualità, la responsabilità di Fastweb sarà limitata al valore complessivo del Canone dovuto dal Cliente.
10.3 Fastweb non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente o a terzi in conseguenza di interruzioni, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base malfunzionamenti, sospensioni o ritardi dei Servizi causati da fatti imputabili al Cliente o a terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di tale Rapporto di Provaforza maggiore. EcoanaliticaIn particolare, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società Fastweb non sarà responsabile per perdite, danni derivanti da manomissioni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio interventi sul Servizio e/o sugli Apparati effettuati dal Cliente o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso terzi non autorizzati da Fastweb e/o conseguenti a malfunzionamento, inidoneità o assenza di inadempimento parziale omologazione degli Apparati del Cliente e/o relativi al contenuto delle comunicazioni trasmesse attraverso i Servizi ed alle modalità di tramissione delle stesse da parte di Ecoanaliticadel Cliente o da terzi che utilizzino i Servizi.)
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Samples: Richiesta Di Subentro Microimprese
Responsabilità. a1) Limitazioni Se l’Organizzazione è tenuta in virtù di un giudizio definitivo emesso da un tri- bunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal Consiglio, a pa- gare un risarcimento che comprenda costi e spese, in relazione ad atti commessi o ad obblighi assunti dall’Organizzazione in applicazione della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete convenzione o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totalidel pre- sente accordo, nella prestazione dei servizi per causa a lei misura in cui il suo ammontare non imputabilepossa essere interamente versato né mediante indennizzo né in esecuzione di un contratto assicurativo né di altre disposizioni finanziarie, compresa i Firmatari dovranno versare all’Organizzazione la mancata ottemperanza da parte del cliente rimasta inevasa dell’indennizzo, proporzionalmente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità proprie quote di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata inve- stimento quali esse erano alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu ha preso origine la responsabilità, a pre- scindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall’articolo IV o stabilita in applicazione di tale articolo.
2) Se un Firmatario, in quanto tale, è tenuto in virtù di un giudizio definitivo reso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal Consi- glio a versare un risarcimento, compresi oneri e spese, in relazione ad un atto com- messo o ad un obbligo assunto dall’Organizzazione in applicazione della conven- zione o del presente accordo, l’Organizzazione rimborserà al Firmatario l’ammon- tare dell’indennizzo versato.
3) Se una richiesta di indennizzo viene presentata ad un Firmatario, questo deve, ai fini di un rimborso da parte dell’Organizzazione, informarne senza indugio l’Orga- nizzazione e metterla in condizione sia di suggerire un parere sulla difesa o su qual- siasi altro mezzo di risolvere il servizio caso, sia di assicurare tale difesa o da quella tale soluzione e, nei limiti consentiti dalla legge della giurisdizione in cui è stata intentata l’azione, di intervenire nel procedimento sia con il Firmatario che in sostituzione di esso.
4) Ove l’Organizzazione sia tenuta a rimborsare un Firmatario in virtù del presente articolo, i Firmatari, nella misura in cui il servizio doveva rimborso non potrà essere completato (caso interamente ef- fettuato mediante indennizzo, o in esecuzione di inadempimento parziale un contratto assicurativo o di altre disposizioni finanziarie, dovranno versare all’Organizzazione la parte non saldata della somma reclamata proporzionalmente alle rispettive quote di investimento, così come esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilità, a prescindere da parte qualsiasi limitazione di Ecoanaliticacapitale prevista dall’articolo IV o stabilita in applicazione di esso.)
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Responsabilità. Il Cliente (Titolare): Il Fornitore (Responsabile): • Per il trattamento dei Dati Personali come previsto dal Contratto, il Cliente fornirà per iscritto (a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti tutte le istruzioni del caso e (b) qualunque informazione necessaria per la creazione dei registri del Responsabile sulle attività di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base trattamento dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Clientedati. Il Cliente deve rendere noto resta l’unico responsabile per le informazioni trattate e le istruzioni comunicate. Il Cliente è responsabile: dell’esattezza, della qualità, della legalità e dell’affidabilità dei Dati personali e dei mezzi mediante i quali li acquisisce; della valutazione dei rischi derivanti dal Trattamento dei Dati personali e garantisce che tutte le procedure e le formalità richieste siano state debitamente espletate; che gli interessati siano stati informati del trattamento dei loro dati personali nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento e avranno in qualunque momento la possibilità di esercitare facilmente i loro diritti, direttamente presso il reclamo Titolare che sarà quindi il contatto principale per gli Interessati; di fornire al Fornitore per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta tutte le istruzioni del caso e qualunque informazione necessaria per la creazione dei fatti che lo motivanoregistri del Responsabile sulle attività di trattamento dei dati. La Società non sarà Altresì, è l’unico responsabile per perditele informazioni trattate e le istruzioni comunicate al Fornitore; di provvedere alla gestione dei dati personali in conformità alle richieste avanzate dagli Interessati, danni e pertanto provvedere ad esempio agli eventuali aggiornamenti, integrazioni, rettifiche e cancellazioni dei Dati Personali; di comunicare senza ingiustificato ritardo ed entro 72 ore all‘Autorità competente eventuali violazioni dei dati personali (e, in presenza di determinate condizioni, obbligo di rendere nota la violazione anche agli interessati). • Mantenere l'infrastruttura software aggiornata con le versioni dei software più stabili e sicuri rilasciate dal produttore • Tenere sotto monitoraggio l'infrastruttura dei sistemi di calcolo (Host), hypervisor e storage al fine di garantire la continuità di servizi • Controllare la presenza di eventuali anomalie relative alla sicurezza che si evidenzino attraverso i log o spese se alert del sistema • Informare il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data cliente in cui fu reso caso durante il monitoraggio o le analisi dei log dovessero essere riscontrati problemi nel pannello di acceso al servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaOpivoice.)
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Samples: Data Processing Agreement
Responsabilità. Il Comune di Soliera resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a) Limitazioni : - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della responsabilità: I Rapporti concessione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di prova sono emessi tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal concessionario all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla base verifica dello stato di informazioni, documenti affollamento dei locali. Il Comune di Soliera rimane estraneo all’attività e campioni forniti ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal Clienteconcessionario, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti solleva il Comune medesimo da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o consequenzialicose, comeanche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il concessionario è obbligato a mero titolo esemplificativorispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, la limitazione dei profittidoloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e non avrà alcuna dipendenti, dovesse derivare al Comune di Soliera o a terzi, nonché a tenere estranea l’Amministrazione concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per perdita, danni a persone o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta cose in dipendenza dell’attività svolta all’interno dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticalocali.)
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Samples: Contratto Di Locazione
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti L’ associazione “Amici del Tributo Endrigo” si impegna a fornire ai propri soggetti, a cui sono affidate le azioni di prova sono emessi cui al presente patto, sulla base delle valutazioni effettuate dal laboratorio Urbano Permanente ove previste, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di informazioniprevenzione e di emergenza adottate o da adottare;
b) I soggetti a cui sono affidate le azioni di cui al presente Patto di collaborazione, documenti e campioni forniti dal Clientesono tenuti ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi ove prevista, il Comune di Terni ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
c) L’associazione “Amici del Tributo Endrigo” ed eventuali volontari sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste dal T.U.S. (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) disponendo di conseguenza nei confronti dei soggetti interessati sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
d) In riferimento agli interventi di cui al presente Patto si individua, per le attività svolte dall’associazione “Amici del Tributo Endrigo” il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa supervisore cui spetta la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà verificare il rispetto della previsione di cui al comma b), le modalità di intervento indicate nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati patto di collaborazione, nonché, il mantenimento in relazione sicurezza delle aree e delle attrezzature necessarie al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi fine di evitare situazioni di pericolo nei confronti di persone animali o cose, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente patto;
e) L’associazione “Amici del ClienteTributo Endrigo” si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di Supervisore al Sig. Il Cliente deve rendere noto Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o persone dell’Amministrazione Comunale e/o a terzi e/o cose di terzi durante l’attività oggetto del presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne;
f) L’associazione “Amici del Tributo Endrigo”” si impegna a fornire ai soggetti, occupati nelle attività di cui al presente patto, coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sollevando il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso Comune di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaTerni dalle relative responsabilità.)
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Samples: Patto Di Collaborazione
Responsabilità. a10.1 Tiscali si impegna a fornire il Servizio nel rispetto di quanto stabilito nella Carta dei Servizi. Tiscali potrà sospendere l’erogazione del Servizio, anche senza preavviso e con esclusione di ogni responsabilità, in caso di guasti, modifiche e/o manutenzioni straordinarie alla rete di telecomunicazioni e agli apparati tecnici, propri o di altri operatori, ed in ogni caso di forza maggiore. Qualora il Cliente dovesse ravvisare il mancato rispetto da parte di Tiscali dei livelli di qualità del Servizio pubblicati, dovrà presentare, nelle modalità previste nella Carta dei Servizi, reclamo circostanziato specificando l’utenza interessata, i dati temporali in cui si sono verificati i fatti cui si riferisce il reclamo, nonché ogni altro elemento utile a identificare e descrivere l’oggetto del reclamo. Resta inteso che, a pena di decadenza, i reclami dovranno essere presentati entro 3 mesi dal verificarsi della circostanza da cui lo stesso scaturisce o, nel caso di reclami relativi ad una fattura, entro 60 giorni dalla scadenza della fattura stessa.
10.2 Tiscali non potrà essere ritenuta responsabile in caso di malfunzionamenti e/o interruzioni del Servizio dovute a cause ad essa non imputabili quali, a titolo esemplificativo: i) Limitazioni cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, ii) eventi atmosferici particolari, iii) guasti alla rete di telecomunicazione, iv) scorretta utilizzazione del Servizio da parte del Cliente o utilizzo in difformità del disposto del Contratto, v) malfunzionamento dei dispositivi del Cliente; vi) mancato consenso del titolare della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazionilinea e/o della numerazione telefonica ove necessario, documenti e campioni forniti dal Cliente, vii) attività inerenti il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, Servizio svolte da altri operatori; viii) errori o omissioni imputabili al Cliente oppure a personale terzo non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base autorizzato da Tiscali x) problemi riconducibili alla configurazione dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete dispositivi hardware o poco chiare fornite della rete locale (LAN e/o telefonica) ovvero malfunzionamento dei terminali o dei dispositivi accessori utilizzati dal Cliente. Ecoanalitica Tiscali non è sarà, in ogni caso, responsabile per ritardi del contenuto e delle modalità delle comunicazioni e/o inadempimenti, parziali dei messaggi inviati e/o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge ricevuti tramite il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del ClienteServizio. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà è esclusivamente responsabile per perdite, danni ogni comunicazione vocale o spese se dati effettuata tramite il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o Servizio e per ogni suo altro utilizzo obbligandosi a manlevare e tenere indenne Tiscali da quella in cui il servizio doveva essere completato (ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.
10.3 In caso di inadempimento parziale interruzione del Servizio per causa di forza maggiore per una durata superiore a 3 mesi, ciascuna Parte sarà libera di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da parte inviarsi con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della data di Ecoanaliticaefficacia del recesso.)
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Samples: Service Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni A discrezione di Sage, la responsabilità totale e la prestazione sostitutiva di Sage ai sensi del punto 3a) in combinazione ai punti 3b) e 3c) può consistere nel periodo di validità della responsabilità: I Rapporti garanzia o nel rimborso del prezzo della licenza del prodotto pagato o nella riparazione o sostituzione del software con merce priva di prova vizi. In caso di notifica dei vizi non puntuale e oltre i termini indicati al punto 3c) decadrà la garanzia. Oltre il termine di garanzia non sussiste alcun diritto ad una prestazione sostitutiva. Ciò non toglie che Xxxx si adopererà per risanare eventuali vizi senza indicare termini vincolanti attraverso il rilascio di nuove release, di servicepack, di hotfix, ecc., o per apportare senza costi aggiuntivi per l'utilizzatore modifiche al prodotto resesi necessarie a causa dei vizi riscontrati, a condizione che la prestazione oggetto del presente contratto non venga modificata se non in modo soltanto irrilevante.
b) Xxxx non risponde dei danni che l'utilizzatore avrebbe potuto evitare impiegando misure, in particolare di tutela dei programmi e dei dati, che rientrassero nella sfera delle sue possibilità.
c) Né Sage né i suoi fornitori sono emessi sulla base tenuti al risarcimento di informazioniquei danni (illimitatamente compresi si intendono i danni da mancato guadagno, documenti e campioni forniti dal Clienterisparmi non ottenuti, il quale è responsabili interruzioni nell'attività produttiva, aumento delle azioni intraprese sulla base spese per l'utilizzatore o terzi, perdite di informazioni o dati commerciali, altra perdita finanziaria, ricorso a merce sostitutiva o servizi) riconducibili all'uso del software o all'impossibilità di farne uso, anche nel caso in cui Xxxx fosse stata messa al corrente di un tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica In qualsiasi caso la responsabilità è limitata all'importo che il licenziatario ha effettivamente pagato per la licenza. Tale esclusione non assume alcuna responsabilità vale per quei danni indiretti causati da premeditazione o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale colpa grave da parte di EcoanaliticaXxxx.)
d) Le disposizioni indicate nel presente paragrafo 4 valgono anche nei confronti degli impiegati e di tutte le forze di supporto di Xxxx.
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Samples: Licensing Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti 9.1 Il Venditore accetta e concorda che i Dati di prova sono emessi sulla base Xxxxxxx non includono, nè saranno interpretati nel senso di informazioniincludere analisi, documenti e campioni forniti dal Clienteconsigli, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanaliticaorientamenti, compresi i dipendenticommenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza raccomandazioni ovvero opinioni da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattoProvider e che i Dati di Mercato non saranno interpretati come un’offerta di acquisto o vendita di alcuno strumento finanziario. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad Similmente, il Provider declina ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti le decisioni di investimento da parte degli Utenti Autorizzati o consequenzialidi soggetti terzi basate sugli stessi.
9.2 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1229 del Codice Civile, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e il Provider non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi sarà responsabile nei confronti del ClienteVenditore per qualsiasi perdita o danno, inclusi ogni perdita o danno conseguenti o indiretti, derivanti da o connessi con il presente Contratto.
9.3 Il Venditore manleverà e manterrà il Provider indenne nei confronti di qualsiasi perdita, reclamo, azione, domanda, danno, costo o spesa di qualunque genere proposta, promossa o vantata dagli Utenti Autorizzati o da qualsiasi soggetto terzo, derivante da o relativa alla distribuzione e/o visualizzazione e/o utilizzo dei Dati di Mercato da parte degli Utenti Autorizzati o di tali soggetti terzi. Il Cliente deve rendere noto Tale indennità sopravviverà alla durata del presente Contratto.
9.4 In particolare, ma senza limitazione di quanto stabilito ai commi precedenti e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1229 Codice Civile, il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società Provider non sarà responsabile per perditealcuna perdita, danni reclamo, azione, domanda, danno, costo o spese se spesa di qualunque genere:
a) derivante da o relativa a guasti di natura meccanica o elettrica o telefonica o mancanza di alimentazione o malfunzionamento di qualsiasi computer e/o trasmissione di dati o apparato di ricezione e/o attrezzature ausiliarie o ogni altra causa al di là di ogni ragionevole controllo del Provider;
b) derivante da o relativa a qualsiasi errore o omissione nella raccolta, registrazione, trasmissione, memorizzazione e messa a disposizione per la distribuzione o distribuzione dei Dati di Mercato;
c) derivante da o relativa a qualsiasi errore, omissione ovvero qualsiasi altra irregolarità nei Dati di Mercato distribuiti;
d) derivante da o relativa a qualsiasi violazione da parte del Venditore, del Ri-Venditore o del Cliente di qualsiasi legge o regolamento applicabile;
e) derivante da casi di forza maggiore, come indicato nell’Articolo 9.7 del presente Contratto.
9.5 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 1229 Codice Civile, le Parti riconoscono e concordano che il reclamo Provider non è reso noto sarà responsabile per la completezza, correttezza, accuratezza dei Dati di Mercato. Il Provider si impegna ad elaborare i Dati di Mercato nel rispetto dei migliori standards riconosciuti nel mercato dei servizi di informazione e si impegna inoltre: • a comunicare al Venditore qualsiasi errore od omissione nei Dati di Xxxxxxx non appena sia ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tali errori e/o omissioni; e • a cercare di correggere qualsiasi di tali errori e/o omissioni non appena sia ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tali errori e/o omissioni. Le Parti riconoscono che il Provider non dovrà ritrasmettere i Dati di Xxxxxxx corretti al Distributore Autorizzato.
9.6 Le Parti riconoscono e concordano che il Venditore sarà il solo responsabile nei confronti del Provider per il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, in relazione fornitura, distribuzione ed utilizzo dei Dati di Mercato e manleverà e manterrà indenne il Provider, come previsto ai sensi dell’Articolo 9.3 che precede.
9.7 Le Parti riconoscono e concordano che non saranno responsabili per alcun danno o perdita derivante da forza maggiore (i.e. disordini, guerre o calamità naturali) od altri eventi al di là del loro controllo (i.e. scioperi, blocchi, disordini nel traffico, disposizioni di autorità nazionali o estere) così come problemi tecnici, quali problemi connessi con il sistema informatico, fintantoché tali problemi non siano attribuiti ad una delle Parti. I virus del computer e gli attacchi internazionali degli “hackers” sul sistema informatico sono considerati come forza maggiore, a condizione che siano state prese le ragionevoli misure di sicurezza. La sospensione degli scambi sul Mercato EuroTLX ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento di EuroTLX, a seconda dei casi, sarà considerata caso di forza maggiore.
9.8 Il Venditore dovrà comunicare al Provider, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella e non oltre 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di EcoanaliticaVenditore ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione e producendo la relativa documentazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i danni si sono prodotti.)
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Samples: Contratto Di Distribuzione Dati
Responsabilità. a19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti e per motivi di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Clientesicurezza del sistema.
19.2 In ogni caso, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base Fornitore, in qualità di tale Rapporto cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di Prova. Ecoanaliticadispacciamento, compresi i dipendentitrasporto e distribuzione, non è potrà ri- spondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distri- butore e guasti del misuratore.
19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti tipo, quali a titolo di prova né esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza. Art. 20 - Clausola risolutiva espressa Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
(A) cessazione o messa in liquidazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità Cliente; (B) fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Cliente; (C) mancata comunicazione di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000operazioni societarie (trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenzialifusione, comescissione ecc.); (D) mancata co- municazione di informazioni rilevanti ai fini del presente contratto quali, a mero titolo esemplificativoesemplificativo ma non esaustivo, la limitazione dei profitti, e comunicazione di informazioni non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticacorrispondenti al vero.)
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Samples: Placet Fissa Luce Domestico
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto12.1. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma VWS relativa a – tra quella pari l’altro – le merci fornite da VWS, le consulenze fornite da VWS, le mediazioni effettuate e/o i supporti offerti, si limita a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati quanto stabilito in relazione al servizio prestato queste condizioni generali. Ulteriori responsabilità sono espressamente escluse da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior dannoVWS.
12.2. Ecoanalitica La VWS non si assume alcuna responsabilità per danni riportati ai bulbi da lei tenuti in custodia od in trattamento, eccetto nei casi in cui suddetti danni siano stati provocati dai suoi dipendenti, salvo in caso di colpa grave o dolo. Salvo indicazioni diverse, il beneficiario/l’avente diritto e/o il cliente deve provvedere a stipulare sulla merce in custodia un’assicurazione adeguata contro ogni forma di danno. La VWS non è tenuta ad assicurare la merce che ha in custodia o in trattamento.
12.3. La VWS non è responsabile per danni che il cliente subisce a seguito del mancato pagamento di una rata concordata, salvo il caso in cui suddetta inadempienza sia riconducibile a colpa grave o dolo della VWS.
12.4. Quando la VWS risulta responsabile in base a quanto riportato nelle clausole di cui sopra, la sua responsabilità è in ogni caso limitata esclusivamente all’importo netto della fattura, che viene o dovrebbe venire fatturato dalla VWS secondo il normale svolgimento delle transazioni commerciali o, a sua scelta, al valore della merce sostituita che costituisce, o costituiva, l’oggetto del contratto in questione.
12.5. La VWS non è in alcun caso responsabile per qualsiasi tipo di danni indiretti o consequenzialidanni al patrimonio.
12.6. La responsabilità della VWS è in ogni caso limitata ad un massimale fissato in EURO 10.000 (diecimila).
12.7. Il cliente solleva la VWS sia in forma extragiudiziale, comesia da tutti i crediti, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni direttamente o spese indirettamente derivanti da contestazioni mosse un accordo sottoscritto tra il cliente e la VWS, che il cliente deve versare a terzi come risarcimento danni, per quanto i danni a terzi siano da terzi nei confronti ascriversi a colpa e/o a concorso in colpa del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanalitica.)
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità. a) Limitazioni Il Titolare, IL CLIENTE è il solo responsabile: OPIQUAD: dell’esattezza, della responsabilità: I Rapporti qualità, della legalità e dell’affidabilità dei Dati personali e dei mezzi mediante i quali li acquisisce; della valutazione dei rischi derivanti dal Trattamento dei Dati personali e garantisce che tutte le procedure e le formalità richieste siano state debitamente espletate; che gli interessati siano stati informati del trattamento dei loro dati personali nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento e avranno in qualunque momento la possibilità di prova sono emessi esercitare facilmente i loro diritti, direttamente presso il Titolare che sarà quindi il contatto principale per gli Interessati; di fornire a Opiquad per iscritto tutte le istruzioni del caso e qualunque informazione necessaria per la creazione dei registri del Responsabile sulle attività di trattamento dei dati. Altresì, esta l’unico responsabile per le informazioni trattate e le istruzioni comunicate a Opiquad; a provvedere alla gestione dei dati personali in conformità alle richieste avanzate dagli Interessati, e pertanto provvedere ad esempio agli eventuali aggiornamenti, integrazioni, rettifiche e cancellazioni dei Dati Personali; di comunicare senza ingiustificato ritardo ed entro 72 ore all‘Autorità competente eventuali violazioni dei dati personali (e, in presenza di determinate condizioni, obbligo di rendere nota la violazione anche agli interessati). tratterà i Dati Personali solo in conformità alle istruzioni documentate del Cliente. Specificatamente, tratterà i dati personali soltanto per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, con le caratteristiche tecniche e di sicurezza stabilite sulla base di informazioniquanto previsto nello stesso, documenti e campioni forniti dal Clienteche ai fini del presente articolo devono intendersi quale documentazione contenente le istruzioni di trattamento dei dati che il cliente ritiene adeguate in relazione a quanto previsto ai sensi dell’art. 32 del Regolamento; potrà trattare i Dati Personali anche nel caso sia richiesto dalla normativa applicabile. In tal caso, dovrà informare il Cliente di tale necessità prima del trattamento fatto, salvo il caso in cui la legge vieti la condivisione di tali informazioni per ragioni di interesse pubblico; ha L’obbligo di informare il Titolare qualora ritenga che una o più istruzioni ricevute violino delle norme in materia di protezione dei dati personali. In caso di omesso controllo od in caso di mancata informativa al titolare, il quale è responsabili responsabile risponderà, infatti, in solido con quest’ultimo; assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 32 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è informazioni a disposizione del responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticatrattamento.)
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Samples: Data Processing Agreement
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova 9.1 Il Cliente prende atto e accetta che le seguenti responsabilità sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi assunte direttamente dallo Sviluppatore nei confronti del Cliente. , restando esclusa qualsiasi responsabilità di TIM al riguardo, salvo il caso di dolo o colpa grave di quest’ultima:
a. conseguenti a malfunzionamenti del Servizio e delle Applicazioni;
b. responsabilità conseguenti all’ipotesi in cui il Servizio, le Applicazioni o il loro uso risultino in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali;
c. responsabilità conseguenti all’ipotesi in cui il Servizio, le Applicazioni o il loro uso risultino in violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi;
d. responsabilità conseguenti all’ipotesi in cui il Servizio, le Applicazioni o il loro uso risultino in violazione di qualsiasi requisito previsto dalle specifiche di cui al Contratto, ivi inclusa l’eventuale EULA, o garanzia relativa al Servizio e alle Applicazioni;
e. responsabilità conseguenti all’ipotesi in cui il Servizio, le Applicazioni o il loro uso risultino in violazione di qualsiasi disposizione normativa o altra disposizione emanata da qualsivoglia Autorità.
9.2 Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti prende atto ed accetta che lo motivano. La Società Sviluppatore ha l’esclusiva responsabilità per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione del Servizio e delle Applicazioni nei termini previsti nel Contratto o in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile e che TIM non ha alcun impegno o responsabilità al riguardo.
9.3 I contatti ai quali ciascun Cliente potrà rivolgersi per informazioni, quesiti, reclami o lamentele riguardanti i Servizi e le Applicazioni e riferibili alle responsabilità dello Sviluppatore di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 sono indicati nel Profilo Commerciale del Servizio.
9.4 TIM sarà responsabile per perdite, danni qualsiasi danno causato da dolo o spese se il reclamo non colpa grave di TIM derivante da:
a) mancata o ritardata attivazione/disattivazione del Servizio dovuto a malfunzionamenti del Portale.
b) Errori nei processi di fatturazione.
c) Ogni altra attività che TIM è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticaobbligata a svolgere ai sensi del presente Contratto.)
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Samples: Servizi Ict
Responsabilità. a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti La Società gestisce la Piattaforma e fornisce una piattaforma in grado di prova creare collegamenti tra i Richiedenti e i Prestatori al fine di concedere e ricevere Finanziamenti. La Società avrà diritto di percepire commissioni per la funzione esercitata, come precedentemente indicato all’articolo 8. La Società e/o qualsiasi soggetto terzo per suo conto non sono emessi sulla base e non potranno essere parte dei Contratti di informazioniFinanziamento che verranno sottoscritti tra i Richiedenti e Prestatori nell’ambito del Piattaforma. La Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto non assumono alcuna responsabilità nei casi in cui non siano state presentate Offerte di Finanziamento in relazione a Richieste di Finanziamento. In nessuna circostanza, documenti la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto saranno tenuti alla restituzione integrale o parziale di qualsivoglia Finanziamento e campioni forniti dal Cliente, non garantiscono il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base recupero del capitale e/o degli interessi di tale Rapporto di Provacui i Prestatori avrebbero diritto nei confronti del Richiedenti per i Finanziamenti concessi tramite la Piattaforma. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, La Società non è responsabile per i danni subiti dai Richiedenti e/o dai soggetti terzi in conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma e/o per qualsivoglia impossibilità di utilizzarla anche a causa di virus informatici e/o per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneealtro danno che potrebbe essere causato in conseguenza e/o in relazione alla Piattaforma e/o al suo utilizzo, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimentie ciò, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per anche a causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza della negligenza da parte della Società o nel caso in cui quest’ultima sia stata avvisata del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattopossibile verificarsi di danni di quel tipo. La responsabilità I Richiedenti saranno unicamente responsabili delle loro visualizzazioni e dell’utilizzo della Piattaforma, rinunciando sin da ora a sollevare qualsivoglia richiesta e/o contestazione nei confronti della Società e/o della Piattaforma e/o nei confronti di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati soggetti terzi che agiscono per loro conto in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000all’utilizzo della Piattaforma. Il Richiedente si impegna a indennizzare la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto in relazione a qualsivoglia danno, escluso ogni eventuale maggior dannoperdita o spesa (incluse le spese legali) subita a seguito di una violazione delle Condizioni Generali Richiedente e/o di norme di legge o regolamento allo stesso applicabili. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativoFermo quanto sopra, la limitazione dei profitti, e Società non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo Richiedente fatta eccezione per iscritto i casi di dolo o colpa grave: in caso di assenza, ritardo, sospensione, rinvio o rifiuto della pubblicazione della richiesta di Finanziamento sulla Piattaforma dovuti alla non correttezza o completezza delle informazioni fornite alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni medesima o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio merito alla situazione giuridica economica e finanziaria del Richiedente o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale relazione alle dichiarazioni e garanzie rilasciate e/o agli impegni assunti da parte di Ecoanaliticaquest’ultimo; in caso di mancato raggiungimento dell’importo del Finanziamento pubblicato sulla Piattaforma; in caso di malfunzionamento (anche temporaneo), per qualsivoglia causa, dei sistemi informatici della Società, ovvero dei sistemi di pagamento presenti sulla Piattaforma, ovvero dei sistemi per la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali Richiedente o del Contratto di Finanziamento; in caso di caso fortuito o forza maggiore o per qualsivoglia provvedimento di ogni competente Autorità che impediscano l’adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto in capo alla Società; delle conseguenze giuridiche, economiche, finanziarie e fiscali per il Richiedente conseguenti alle presenti Condizioni Generali di Contratto, al Contratto di Finanziamento e alle obbligazioni assunte dal Richiedente medesimo ai sensi di tali contratti. Fermo tutto quanto sopra, il Richiedente espressamente riconosce ed accetta che la responsabilità della Società è in ogni caso limitata all’ammontare delle commissioni stabilite dal precedente articolo 8 (Commissioni).)
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Samples: Condizioni Generali Richiedente
Responsabilità. aLa responsabilità di GECOTRUCK sarà limitata al minore dei due importi seguenti: (i) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili valore dell'ultima fattura relativa ai servizi oppure (ii) l'importo del pagamento delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti polizze assicurative stipulate da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattoGECOTRUCK. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo GECOTRUCK sarà comunque limitata agli obblighi previsti ai sensi della legge. Il Cliente accetta di dovere sempre comunicare a GECOTRUCK nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari tempo possibile eventuali danni subiti a dieci volte l'ammontare seguito dell’utilizzo del Software Team o dei corrispettivi pagati in relazione al Servizi. L’eventuale aggravamento del danno a seguito della mancata immediata comunicazione non sarà attribuibile a GECOTRUCK. Salvo quanto diversamente espressamente dichiarato o garantito nei presenti termini di servizio prestato e nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, il Software Team e/o i Servizi, nonché la Documentazione e qualsiasi altro prodotto o servizio fornito da cui sorge il reclamo GECOTRUCK sono forniti "as is". GECOTRUCK declina pertanto qualsiasi altra promessa, condizione, dichiarazione e euro 15.000garanzia, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti esplicita o consequenzialiimplicita, comeincluse, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, esemplificativo e non avrà alcuna esaustivo, garanzie implicite di idoneità per scopi particolari, qualità soddisfacente, ragionevole competenza e cura, integrazione del sistema e/o accuratezza dei dati. GECOTRUCK non garantisce inoltre che il Software Team e/o i Servizi soddisfino i requisiti del Cliente. Il Cliente ha inoltre la possibilità di (i) utilizzare la Demo (cfr. art. 3) prima di accedere alla versione a pagamento e (ii) richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni a GECOTRUCK a tal proposito. Pertanto il Cliente dichiara di essere stato informato a sufficienza riguardo al contenuto e all'ambito di utilizzo del Software Team e dei Servizi. In deroga alla parte generale della sezione precedente, GECOTRUCK non garantisce che: (i) le prestazioni del Software Team e dei Servizi non saranno ininterrotte o prive di errori, né che tutti gli errori e/o bug saranno corretti (entro un periodo di tempo ragionevole),(ii) il Software Team e i Servizi saranno costantemente disponibili, privi di virus, puntuali e completi, o (iii) le informazioni fornite dal Software Team e dai Servizi saranno complete, corrette, accurate e non fuorvianti. L'uso previsto del Software Team e dei Servizi da parte del Cliente, dell'Amministratore e/o degli Utenti è determinato sotto la loro piena responsabilità e a loro rischio. GECOTRUCK non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per perditaeventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso previsto del Cliente, dell'Amministratore e/o degli Utenti. Pertanto, il Cliente, l'Amministratore e/o l'Utente saranno i soli responsabili di eventuali danni al proprio computer (programmi), dispositivi wireless e/o spese altre apparecchiature derivati dall'utilizzo del Software Team e dei Servizi. GECOTRUCK non è responsabile neanche per: • Danni indiretti e/o consequenziali (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di avviamento e danni alla proprietà del Cliente causati dal Software Team e dai Servizi). Tale limitazione di responsabilità si applica anche qualora GECOTRUCK sia stata informata in modo specifico della possibile perdita da parte del cliente; • Difetti causati direttamente o indirettamente da un atto da parte del Cliente o di una terza parte, indipendentemente dal fatto che siano causati da un errore o da una negligenza; • Danni causati dall'utilizzo del Software Team e dei Servizi per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati sviluppati o previsti da GECOTRUCK; • Xxxxx aggiuntivi causati dall'uso continuo da parte del Cliente, Amministratore e/o Utenti dopo che il difetto è stato rilevato; • Perdita o uso non corretto dei Dati del Cliente, fatto salvo laddove ciò sia dovuto esclusivamente a errore di GECOTRUCK; • Danni causati dal mancato rispetto dei consigli e/o delle linee guida eventualmente fornite da GECOTRUCK, che quest'ultimo fornisce sempre su base discrezionale; • Danni derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti cause di forza maggiore o avversità (cfr. Articolo 17). Inoltre, il cliente accetta che GECOTRUCK non offre alcuna garanzia che il Software Team e i Servizi siano conformi ai regolamenti o ai requisiti applicabili in qualsiasi spazio giuridico, al momento della stipulazione del Contratto. Pertanto GECOTRUCK non può essere considerata responsabile di eventuali successive modifiche di qualsiasi natura a tali leggi e/o regolamenti. Si ritiene che il cliente non fornisca alcuna informazione (confidenziale) (ad es. un foglio Excel con i dati, inclusi i Dati del Cliente) né alcun dato di accesso a qualsiasi dipendente di GECOTRUCK in qualsiasi maniera e per qualsiasi motivo. Qualora il Cliente, contrariamente a quanto summenzionato, fornisca tali dati a GECOTRUCK, il Cliente riconosce di agire interamente a proprio rischio. In tal caso, GECOTRUCK non può garantire lo stesso livello di sicurezza e riservatezza delle informazioni fornite che altrimenti garantisce per i Dati del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta tenere indenne e/o manlevare GECOTRUCK e qualsiasi suo funzionario, dirigente, partner e dipendente o società collegata da e a fronte di qualsiasi richiesta di risarcimento di qualsiasi natura che possa derivare dall'esistenza, attuazione, non osservanza e/o risoluzione dei fatti presenti termini di servizio e che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perditesia stata causata da sua negligenza, danni colpa o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio imprudenza o dal suo Amministratore e/o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticauno dei suoi Utenti.)
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Samples: Termini Di Servizio
Responsabilità. Nel presente paragrafo (7.13) si fa riferimento a EML Money DAC, bet365 ed EML collettivamente come 'noi', 'ci', 'nostro' e le tre entità possono agire insieme o separatamente in relazione a quanto descritto in questo paragrafo. In caso di pagamento non autorizzato o eseguito in maniera incorretta a causa di un nostro errore, rimborseremo l'importo del pagamento, comprese le commissioni detratte, non appena sia possibile, e in ogni caso non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui veniamo a conoscenza della transazione non autorizzata, a meno che non vi siano validi motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del titolare della carta. Ciò non si applica se:
a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale pagamento non autorizzato è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la scaturito dalla mancata ottemperanza protezione da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto. La responsabilità delle informazioni di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sicurezza personalizzate della carta o del conto a essa collegato, secondo quanto previsto dalla sezione 7.10 dei presenti Termini e condizioni, nel qual caso il cliente sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, comei primi €50, a mero titolo esemplificativomeno che non si applichi quanto descritto nella sezione 7.13(c);
b) il cliente ha mancato di informarci senza ingiustificato ritardo circa la perdita del suo PIN o dei dati di identificazione del conto della carta o circa qualsiasi altro evento a causa del quale sarebbe ragionevole aspettarsi che la sicurezza della carta o del conto sia compromessa dopo essere venuto a conoscenza di tale evento, nel qual caso il cliente sarà ritenuto responsabile per le perdite subite fino al momento in cui ha provveduto a informarci;
c) la transazione non era autorizzata ma il cliente ha agito in modo fraudolento o ha compromesso la sicurezza della carta o del conto ad essa collegato intenzionalmente o con negligenza grave, nel qual caso il cliente sarà il solo responsabile per l'intero importo perso; o
d) il cliente manca di contestare o portare alla nostra attenzione la transazione non autorizzata o eseguita in maniera incorretta entro 13 mesi dalla data della stessa. In tutte le altre circostanze, la limitazione nostra responsabilità sarà limitata al pagamento dell'importo presente nel conto della carta. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito in modo fraudolento, la sezione 7.13(a) non si applica alle transazioni effettuate dopo che il cliente ha provveduto alla notifica secondo quanto previsto dal presente contratto, se non abbiamo fornito al cliente i mezzi adeguati per la notifica o non abbiamo fatto uso di sistemi di autenticazione forte nonostante fossimo tenuti a farlo, nel qual caso saremo ritenuti responsabili e rimborseremo qualsiasi transazione non autorizzata non appena sia possibile. Xxxxx restando quanto sopra, i clienti sono invitati a controllare regolarmente e frequentemente la cronologia delle transazioni del conto collegato alla carta e contattare immediatamente l'Assistenza clienti di bet365 in caso avessero domande o dubbi. In caso di pagamenti incorretti o inviati al destinatario errato, adotteremo misure ragionevoli per assistere il cliente nel rintraccio e nel recupero di tali pagamenti. Fatto salvo quanto sopra, non siamo responsabili per qualsiasi interruzione o danneggiamento del nostro servizio o dei servizi di intermediari dei quali ci serviamo per l'esecuzione degli obblighi sotto indicati, a condizione che tale interruzione o danneggiamento siano dovuti a circostanze straordinarie e imprevedibili, al di là del nostro ragionevole controllo o del controllo dell'intermediario coinvolto. Non siamo responsabili per qualsiasi perdita indiretta e consequenziale, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, di affari e di reputazione. Non siamo responsabili per qualunque perdita derivante dal rispetto di requisiti legali e normativi. Nonostante proviamo ad assicurarci che il sito e tutti gli altri canali con cui operiamo siano disponibili in qualsiasi momento, non avrà alcuna garantiamo che questi siano effettivamente disponibili e funzionino correttamente in qualsiasi momento. Occasionalmente l'abilità del cliente di usare la carta potrebbe essere interrotta, come nel caso di operazioni di manutenzione. In tali casi il cliente potrebbe non essere in grado di caricare la carta, effettuare transazioni oppure ottenere informazioni sul saldo disponibile o sulle transazioni recenti. Tutte le condizioni, garanzie o altri termini previsti per legge sono esclusi nella misura massima consentita dalla legge applicabile, salvo che nulla limiterà la nostra responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni cliente in caso di morte o infortunio personale derivante dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perditenostra negligenza o frode, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data nella misura in cui fu reso un'esclusione o limitazione di responsabilità sia proibita dalla legge. Sebbene le attività di EML Money DAC siano regolamentate dalla Central Bank of Ireland, né la carta, né il servizio o conto a essa collegato sono protetti dal Financial Services Compensation Scheme. Tuttavia, i fondi contenuti nel conto collegato alla carta sono protetti da quella in EML Money DAC, il che significa che sono tenuti separatamente dal patrimonio di EML Money DAC, per cui il servizio doveva essere completato (nel caso improbabile di inadempimento parziale insolvenza da parte di EcoanaliticaXXX Xxxxx, i fondi del cliente restano al sicuro dai creditori di EML Money DAC. I nostri obblighi in base ai presenti Termini e condizioni si limitano all'impegno a fornire al cliente una carta, un conto ad essa collegato e i relativi servizi di pagamento e non ci esprimiamo in merito o a supporto della qualità, sicurezza o legalità dei prodotti o servizi forniti dagli esercenti o gli intermediari. Non siamo responsabili per il calcolo o il pagamento di alcuna tassa, imposta o qualsiasi altra spesa derivante dall'uso della carta, del conto o dei servizi previsti nei presenti Termini e condizioni. Il cliente accetta di difenderci, rimborsarci o risarcirci e tenere indenne la nostra azienda o altre aziende appartenenti al nostro gruppo da reclami, rivendicazioni, spese o costi (incluse spese legali, ammende o sanzioni) da noi sostenuti o subiti che siano stati causati o derivino dalla violazione dei presenti Termini e condizioni, delle leggi o normative applicabili e/o dall'uso dei servizi da parte del cliente o dei suoi agenti. Tali disposizioni restano valide anche dopo la cessazione del rapporto tra noi e il cliente.)
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Samples: Cardholder Agreement
Responsabilità. 7.1 La responsabilità di VT in ordine al Servizio è regolata dalle prescrizioni contenute nei Regolamenti e/o Documenti normativi applicabili.
7.2 VT non risponde per difetti di prodotto, irregolare funzionamento di parti e/o impianti, attrezzature e quant’altro di proprietà del Cliente che rientri nell’oggetto dei Servizi, e/o per difetti di processi e servizi forniti dal Cliente a terzi.
7.3 Laddove non diversamente richiesto dal Documento normativo di riferimento, l’attività condotta da VT avviene attraverso il metodo del campionamento consentito dalle Norme Tecniche applicabili.
7.4 I Verbali o rapporti rilasciati da VT non esimono il Cliente al rispetto degli obblighi di legge sui prodotti, processi e servizi forniti e degli obblighi contrattuali verso i propri clienti. Il Cliente è responsabile dei controlli interni e verifiche atte a monitorare e mantenere qualità e sicurezza dei propri processi, servizi e prodotti, tenendo indenne VT da qualsiasi pretesa risarcitoria di terzi.
7.5 VT non risponde, salvo il caso di dolo o colpa grave, dei propri dipendenti o collaboratori, in relazione al Servizio reso:
a) Limitazioni della responsabilità: I Rapporti per danni o perdite subiti dal Cliente o da terzi causati durante lo svolgimento delle attività di verifica;
b) qualora non dovesse essere in grado di adempiere ai propri impegni a causa di eventi e circostanze imprevedibili e/o inevitabili;
c) qualora i Xxxxxxx e/o i rapporti di prova sono emessi sulla base non venissero riconosciuti da terzi come validi. Resta fermo in tale caso l’impegno di informazioniVT a sostenere e attuare ogni opportuna attività legata al riconoscimento delle verifiche effettuate.
7.6 VT sarà mantenuta indenne e sollevata, documenti e campioni forniti dal Clienteanche nei confronti di terzi, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova. Ecoanalitica, compresi i dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base danno – diretto o indiretto - causato da forza lavoro del Cliente o da terzi suoi ausiliari, da irregolare funzionamento di attrezzature, impianti, macchinari del Cliente o comunque per qualunque fatto imputabile al Cliente medesimo.
7.7 VT sarà responsabile di eventuali danni diretti risentiti dal Cliente qualora intervenga una pronunzia definitiva, inappellabile o lodo arbitrale, che accerti che i danni siano conseguenza diretta della condotta dolosa o gravemente colposa di VT posta in essere nell’esecuzione dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erroneeServizi, incomplete esclusi eventuali danni indiretti e/o poco chiare fornite dal Cliente. Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contrattoconsequenziali. La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo VT sarà nel suo complesso comunque limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti alle attività regolamentate del Cliente. Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanaliticasingolo contratto.)
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Samples: General Conditions of Contract