Common use of Responsabilità Clause in Contracts

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Telecommunications, Telecommunications

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente Il Comune di Guasila resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a: - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della locazione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal conduttore all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed espressamente previsto nel Contrattoimpianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e ferme restando le norme imperative degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla verifica dello stato di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante affollamento dei locali. Il Comune di Guasila rimane estraneo all’attività e cioè perdite di ricavi ai rapporti giuridici e/o di profitto fatto posti in essere a qualunque titolo dal conduttore, il quale solleva il Comune medesimo da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di opportunità commerciali terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il conduttore è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di affari nonché danni qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente proprio o di terzi suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare al Comune di Guasila o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecnichea terzi, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna nonché a tenere indenne Interplanet S.r.l. estranea l’Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clientedell’attività svolta all’interno dei locali.

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Samples: Contract of Lease, Lease Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a: - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della locazione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed espressamente previsto nel Contrattoimpianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e ferme restando le norme imperative degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla verifica dello stato di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante affollamento dei locali. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e cioè perdite di ricavi Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) rimane estraneo all’attività e ai rapporti giuridici e/o di profitto fatto posti in essere a qualunque titolo dal conduttore, il quale solleva la Comunità Montana medesima da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di opportunità commerciali terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il conduttore è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di affari nonché danni qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente proprio o di terzi suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecnichea terzi, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna nonché a tenere indenne Interplanet S.r.l. estranea l’Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clientedell’attività svolta all’interno dei locali.

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Samples: Commercial Lease Agreement, Commercial Lease Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando 7.1. Il Cliente prende atto che la Società - ovvero le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi sue partecipate e/o controllate - non risponde di profitto alcuna perdita diretta, danno o lesione, reale o potenziale, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite economiche/finanziarie, di affari, ricavi e di utili e/o di opportunità commerciali avviamento commerciale, comunque inerenti o connessi a cattivo funzionamento, sospensione o interruzione dei servizi forniti dalla Società e/o dovuti a cause di affari nonché danni forza maggiore, ovvero a fatti non imputabili alla Società o al personale lavorativo della stessa anche se direttamente riferibili alla servizio oggetto del presente contratto. 7.2. La Società non è altresì tenuta alla custodia dei beni lasciati all’interno dei propri spazi e, pertanto, non è responsabile in caso di furto, smarrimento o deterioramento dei beni lasciati presso la stessa. 7.3. La Società non è altresì responsabile per lesione all'immagine tutti i danni, di qualsiasi natura, derivati – direttamente o indirettamente – dall’utilizzo improprio degli spazi, delle strutture e degli strumenti messi a disposizione dal Cliente. 7.4. La Società non è altresì responsabile per tutti i danni, di qualsiasi natura economici e non, derivati – direttamente o i ndirettamente – dalla fornitura di cibo e bevande tramite soggetti terzi all’uopo incaricati. 7.5. I servizi forniti dalla Società potranno altresì essere sospesi, in tutto o in parte, per casi di forza maggiore. Sono casi di forza maggiore tutti gli eventi al di fuori del ragionevole controllo della Società o, comunque, guasti ai locali, alla rete dei servizi, inadempienze o inefficienze di terzi soggetti, attività e/o alla reputazione commercialedecisione della Pubblica Amministrazione, atti ed ordini tutti della Pubblica Autorità, limitazioni legali, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, sommosse, guerre, epidemie nonché scioperi, turbative industriali ovvero di mercato, mancanza di acqua, energia o trasporti. 9.2 Fermo restando quanto sopra7.6. Il Cliente riconosce di essere l’unico responsabile di ogni e qualsiasi informazione, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta messaggio, testo, software, dato, grafica, video, comunicazione e altro materiale da egli trasmesso, divulgato, scambiato o reso comunque disponibile a risarcire danni terzi per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili mezzo degli spazi fisici e/o virtuali messi a disposizione dalla Società e a tal fine si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa e/o rivendicazione da parte di leggeterzi soggetti. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l7.7. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto assume altresì la responsabilità del Clientedegli eventuali danni di qualsiasi natura e specie arrecato allo spazio fisico e/o virtuale, oltre che agli strumenti, messi a disposizione dalla Società arrecati dallo stesso, direttamente o indirettamente, ovvero dai suoi ospiti.

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Samples: Condizioni Generali Di Servizio, Condizioni Generali Di Servizio

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed 7.1 Le parti rispondono reciprocamente per tutti i danni diretti causati per propria colpa. Nets declina espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la qualsiasi responsabilità per i danni indirettidiretti o conseguenti in relazione all’uso dell’oggetto in locazione in caso di danni, quali lucro cessante e cioè perdite difetti o malfunzionamento, come ad esempio mancati guadagni, perdita di ricavi e/risparmi o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialecosti supplementari. 9.2 Fermo restando quanto sopra7.2 Il cliente convenzionato è responsabile dell’integrità della propria infrastruttura informatica, le Parti convengono della con- nessione internet, della rete di telecomunicazioni, della rete elettrica e delle misure di sicurezza, che Interplanet S.r.l. non sarà devono essere previste per la corretta installazione dell’oggetto in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di leggelocazione. 9.3 7.3 Il cliente convenzionato è responsabile dell’oggetto noleggiato, che è tenuto a usare con la massima cura. 7.4 Il cliente convenzionato è obbligato a informare immediatamente Nets di qualsiasi cambiamento nell’azienda, in particolare: cambio di firmatari autorizzati, cambio di ubicazione dell’oggetto in loca- zione, cambio di sede legale o minaccia di sequestro dell’oggetto in locazione a seguito di una procedura fallimentare. Il cliente convenzionato è obbligato a informare le autorità di esecuzione che l’oggetto in locazione è di proprietà esclusiva di Nets. 7.5 In ogni casocaso di disdetta o risoluzione anticipata del contratto, Interplanet S.r.lil cliente convenzionato è obbligato a restituire a proprie spese l’oggetto in locazione in perfetto stato, a saldare eventuali fatture e a corrispondere l’intero importo del canone di locazione in conformità con le condizioni del contratto. Se l’oggetto in locazione non sarà responsabile dei viene inavvertitamente restituito in tempo, Nets addebiterà al cliente convenzionato tutti gli importi del canone di locazione fino al momento della restituzione. Nets addebiterà le ripara- zioni necessarie, qualora gli oggetti in locazione restituiti presentino difetti che vanno oltre la normale usura (componenti mancanti, rottura, danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o negligenza durante la normale manutenzione ecc.) In caso di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi mancata restituzione entro 20 (venti) giorni dalla disdetta, Nets ha il diritto di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento rinunciare al dispositivo, addebitando al cliente convenzionato il costo di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Serviziun dispositivo nuovo. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Acquisto

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente 1. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed espressamente previsto nel Contrattoai servizi, dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento del danno arrecato. 2. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono ugualmente responsabili dei danni che vengano arrecati agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dal pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati. 3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono altresì responsabili di qualsiasi infortunio occorso ai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione, nonché di qualsiasi infortunio causato a terzi dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. 4. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione si assumono pienamente ed incondizionatamente l’onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, e ferme restando di acquisire le norme imperative necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle prescritte in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza. 5. In tutti i casi precedenti, la responsabilità è imputata al legale rappresentate pro tempore dell’ente, società, associazione e gruppi sportivo autorizzato, o in mancanza al responsabile/referente per l’impianto utilizzato, qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società o al gruppo utilizzatore, o qualora il sinistro si sia verificato nell’orario di assegnazione della società stessa. 6. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono sempre e comunque responsabili della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E’ obbligatoria la presenza di un incaricato della società che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finché l’ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo. 7. A garanzia di quanto stabilito ai commi precedenti, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti a rilasciare, all’atto dell’istanza di assegnazione, una dichiarazione liberatoria all’Amministrazione comunale, esentando l’Ente concedente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività per cui è stata rilasciata la concessione e nominando un Responsabile per la sicurezza. Inoltre, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali di durata superiore a dieci giorni consecutivi, da presentare in copia unitamente alla domanda di richiesta di utilizzo degli impianti. 8. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’utilizzatore/gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto utilizzatore/gestore dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contrattorispondere di quanto non coperto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indirettitotalmente o parzialmente, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialedalle sopra richiamate coperture assicurative. 9.2 Fermo restando 9. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti, furti o ammanchi lamentati dagli utenti a danno di proprie cose depositate all’interno degli impianti, né di danni o furti che dovessero a danno di mezzi di trasporto di proprietà degli utenti (biciclette, motoveicoli, automezzi, ecc.) sostanti nelle aree di parcheggio limitrofe all’impianto, in occasione dallo svolgimento delle attività rimesse all’utilizzatore dell’impianto. 10. E’ cura e responsabilità del titolare della gestione disporre, ai sensi di quanto sopraprevisto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale il Piano d’emergenza interno relativo ai Servizi locali oggetto di concessione, oltre che garantire la relativa necessaria e specifica formazione del Contratto, salve le previsioni inderogabili di leggepersonale impiegato. 9.3 In ogni caso11. Per tutta la durata della concessione, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile Responsabile per la sicurezza dei danni derivanti al Cliente od locali assegnati e degli accessi a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto ciò destinati è il legale rappresentante del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizisoggetto assegnatario. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Regolamento Per l'Affidamento in Gestione E Concessione in Uso Degli Impianti Sportivi Comunali

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel ContrattoRegione Lombardia, nella gestione dell’Applicazione o del Servizio, non opera alcuna verifica, selezione in base alla rilevanza, o valutazione, e ferme restando le norme imperative non assume alcuna responsabilità, in relazione al contenuto delle informazioni eventualmente messe a disposizione dagli utenti da parte di leggesoggetti terzi, resta inteso Regione Lombardia non è responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo, o dal mancato utilizzo, dell’Applicazione, del Servizio, e dei dati attraverso di essi veicolati, a meno che ciascuna Parte tali danni siano derivati palesemente da dolo o colpa grave. Regione Lombardia non sarà mai responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i dei danni indiretti, quali lucro cessante di qualsiasi tipo e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 natura. Fermo restando quanto sopral'impegno nel cercare di garantire la continuità dell’Applicazione e del Servizio, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. Regione Lombardia non presta alcuna garanzia e, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, non sarà in alcun modo responsabile, per le ipotesi di ritardi, malfunzionamenti, interruzioni e/o sospensioni dell'accesso ai dati causati da: 1. errato utilizzo da parte Sua dell’Applicazione o del Servizio; 2. malfunzionamenti di qualsiasi tipo del dispositivo mobile da Lei utilizzato; 3. interruzioni totali o parziali, o in ogni caso tenuta inefficienze, dei servizi forniti dagli operatori di telecomunicazioni o da qualunque altro soggetto terzo addetto alla trasmissione dei dati; 4. operazioni di manutenzione effettuate dall'Ente al fine di salvaguardare l'efficienza e la sicurezza dell’Applicazione o del Servizio; 5. qualsiasi altra causa non imputabile all'Ente. L’Applicazione e il Servizio sono dotati di efficaci misure di sicurezza e di procedure di autenticazione finalizzate a risarcire danni consentire l'accesso ai dati esclusivamente a favore dell’utente legittimato ad accedervi. Lei è tenuto all'efficace e scrupolosa custodia delle credenziali di autenticazione necessarie per importi superiori accedere al canone annuale relativo ai Servizi oggetto Servizio, a non comunicare a soggetti terzi le predette credenziali, e a modificare e aggiornare le stesse periodicamente, assumendo ogni responsabilità al riguardo. Lei accetta, altresì, che qualora dovesse procedere a Sua discrezione, anche attraverso funzionalità non previste dall’Applicazione, a esportare i dati al di fuori dell'Applicazione memorizzandoli sul Suo dispositivo mobile, le misure di sicurezza implementate nell’Applicazione e nel Servizio non saranno più efficaci per proteggere i Suoi dati, i quali potranno essere soggetti al rischio di accesso abusivo da parte di soggetti non autorizzati. In egual misura, all'eventuale atto di disinstallazione dell’Applicazione, sarà indispensabile provvedere alla cancellazione dei dati esportati al di fuori dell'applicazione e/o memorizzati sul dispositivo. Lei assume ogni responsabilità riguardo all’efficace custodia del ContrattoSuo dispositivo mobile, salve le previsioni inderogabili all'eventuale applicazione di legge. 9.3 In ogni altri strumenti (quali codici di accesso o sistemi biometrici) finalizzati a prevenire accessi non consentiti al dispositivo stesso, e accetta che Regione Lombardia non sarà in alcun modo, e in nessun caso, Interplanet S.r.lresponsabile di eventuali accessi abusivi ai Suoi dispositivi e comunque causati da imperizia nella gestione del dispositivo e delle Sue credenziali di autenticazione. Ugualmente Regione Lombardia non sarà in nessun caso responsabile dei degli eventuali danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza arrecati ai dati di interruzioniSua titolarità dalla presenza, sospensionisul Suo dispositivo mobile, ritardidi codice maligno (virus informatici, trojan horses, worms, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente altra tipologia di malware) e/o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.dall'interazione con

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Samples: Termini Di Utilizzo E Contratto Di Licenza d'Uso

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, 1) Il Responsabile tiene indenne e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. manlevato il Titolare da ogni perdita, costo od onere co- sto, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qual- siasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od o in connessione di inadempimenti con una qualsiasi violazione da parte dello stesso delle di- sposizioni contenute nel presente accordo. 2) Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Cliente alle obbligazioni RGPD specificatamente diretti al Responsa- bile del presente Contrattotrattamento, o comunque ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni contenute nel presente atto. 3) Il Responsabile si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di atti terzi, e da qualunque somma che ricadono sotto il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissi- vi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al tratta- mento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, de- terioramento e/o distruzione dei dati trattati. 4) Ai sensi dell’art. 82 par. 4 del RGPD, qualora il Titolare ed il Responsa- bile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in soli- do per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo del danno. 5) Ai sensi dell’art. 82 par. 5 del RGPD, qualora il Titolare o il Responsabi- le abbia pagato l’intero ammontare del risarcimento del danno, sussiste il diritto di reclamare dal Titolare/Responsabile la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità. 6) Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare l’inte- ra responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Clientesub Responsabile, qualora quest’ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di pro- tezione dei dati declinati nel RGPD o nel presente atto. 7) Ai sensi dell’art. 28 par. 10 del RGPD il Responsabile è reso edotto che, qualora violi il Regolamento, determinando autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento, verrà considerato Titolare del trattamento in questione. Rientra nella violazione del regolamento il disattendere le istruzioni rice- vute dal Responsabile ai sensi dell’Art. 28 par. 4.

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Samples: Data Privacy & Security

Responsabilità. 9.1 Salvo 1. La nostra organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia, decesso, disagio (es. mancanza di divertimento), danni, spese, costi o altri reclami che siano dovuti a quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi segue: - azioni e/o di profitto omissioni da parte della persona colpita o altri componenti del gruppo – azioni e/o omissioni da parte di opportunità commerciali e/o terzi non facenti parte del vostro torneo, dovute a forza maggiore e non prevedibili né evitabili, secondo quanto è riportato nella clausola n°8 “cause di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeforza ma ggiore ”. 9.2 Fermo restando quanto sopra2. Vi preghiamo notare che non possiamo assumerci la responsabilità della prestazione di alcun servizio che non sia previsto dal contratto: ciò include, ad esempio, le Parti convengono escursioni che Interplanet S.r.ldeciderete di acquistare in loco o qualsiasi servizio aggiuntivo offerto dal vostro albergo, noleggio pullman o qualunque altro fornitore, se questi servizi non sono descritti nei nostri depliant o non sono sono stati direttamente concordati con la nostra organizzazione. Inoltre, a prescindere dalla scelta di parole ed espressioni da noi usate sul nostro sito web, nei nostri dépliant o altrove, ci impegniamo soltanto, entro limiti ragionevoli, ad applicare competenza e cura, conformemente alle condizioni suddette, e non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili ci facciamo carico di leggeobblighi maggiori o diversi nei vostri confronti. 9.3 In ogni caso3. L ’impegno da noi preso di offrire oppure di organizzare i servizi fissati nel contratto, Interplanet S.r.lcosì come le leggi e le norme vigenti nello Stato in cui viene sporto reclamo o lamentela saranno utilizzati come elementi per stabilire se i servizi in questione siano stati forniti in modo corretto. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od Qualora i servizi in discussione fossero conformi alle leggi e alle norme locali applicabili a terzi tali servizi, all ’epoca in conseguenza di interruzionivigore, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.lquesti saranno considerati forniti in maniera corretta. non sarà responsabile Questo varrà anche nel caso in cui caratteristiche tecnichei servizi non dovessero essere conformi alle leggi vigenti nel vostro paese d ’origine,ad esempio nel caso in cui i servizi non dovessero essere conformi alle leggi vigenti in Italia, sospensioniche sarebbero state applicabili se i servizi stessi fossero stati forniti in Italia. Vale invece come eccezione il caso in cui venga sporto sporto reclamo o lamentela a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza, interruzioni in quanto questa circostanza potrebbe costringere un partecipante 4. Secondo le condizione di questa prenotazione, evidenziamo la possibilità di sottoscrivere una Polizza Assicurativa (facoltativa) che copra la garanzia Medico / Bagaglio. In caso di non sottoscrizione della garanzia, la Viaggivagando s.r.l. risulterà esente da ogni responsabilità fermo restando ad una fattiva collaborazione per mettervi in condizione di risolvere il vostro problema. 5. Qualora un reclamo, o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro parte di esso, (compresi il decesso e l ’infortunio) riguardi o si basi su un servizio di trasporto stradale (inclusa la salita o la discesa dal veicolo in questione), oppure l ’alloggio in albergo, esso sarà pari all ’importo massimo che il vettore oppure il gestore impediscano dell ’albergo sarebbe tenuto a versare, secondo le convenzioni internazionali o degradino le normative applicabili agli accordi di trasporto o di soggiorno in albergo in questione (es. la continuità convenzione di Varsavia nella versione modificata e non modificata e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. convenzione di Montreal per il trasporto aereo e/o per compagnie aeree con licenza di esercizio concessa da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la uno stato membro dell ’UE,il regolamento comunitario sulle responsabilità del Clientevettore aereo n°889/2002 per il trasporto aereo nazionale ed internazionale, la convenzione di Atene per il trasporto marittimo internazionale). Nota bene: nel caso in cui, secondo la convenzione o il regolamento internazionale applicabile al reclamo o parte di esso, un vettore o un albergo non sia stato tenuto ad alcun pagamento, anche noi non saremo obbligati a corrispondere alcun risarcimento per lo stesso reclamo o parte del reclamo. In caso di risarcimento a nostro carico ci riserviamo il diritto di detrarre dall 7. Siete tenuti a fornire a noi e ai nostri assicuratori ogni assistenza di cui possiamo avere bisogno, entro limiti ragionevoli. Siete inoltre tenuti a comunicare a noi e al fornitore del servizio o di chiunque si sia reso responsabile del vostro reclamo o lamentela (nel caso si tratti di un minore, saranno ritenuti responsabili i genitori collaborazione con noi e con i nostri assicuratori, qualora noi o i nostri assicuratori intendano far valere i suddetti diritti.

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Samples: Booking Conditions

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.lCWS s.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecnichedi ritardi, sospensioni, interruzioni mancato svolgimento o malfunzionamenti e/o interruzioni nell’erogazione dei Servizi causati da a) forza maggiore; b) manomissioni o interventi sul Servizio o sugli Apparati, effettuati da parte del Cliente ovvero da parte dei terzi non autorizzati; c) malfunzionamenti dei terminali utilizzati dal Cliente; d) interruzione totale o parziale del Servizio imputabili di accesso alla rete causato dall’operatore di telecomunicazioni; e) ogni altro fatto o circostanza non riconducibile a dolo o colpa grave di CWS s.r.l. CWS s.r.l., parimenti, non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni dell’erogazione del servizio derivanti da inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica) e viene sollevata fin da ora da ogni responsabilità riguardante la perdita di dati (parziale o totale) a seguito di un intervento eseguito su sistemi informatici del Cliente, in quanto il Cliente è tenuto all'obbligo del salvataggio quotidiano dei propri dati su supporti magnetici, ottici o comunque esterni onde permetterne, in caso di perdita, il relativo ripristino. Qualora la responsabilità di CWS s.r.l. derivi da fatto del terzo, il Cliente non potrà pretendere verso parte venditrice un risarcimento superiore a quello previsto a favore della stessa CWS s.r.l. nei rapporti contrattuali e non con lo stesso terzo responsabile. In ogni caso, fatti salvi gli obblighi inderogabili di legge e ad altro gestore impediscano eccezione di quanto previsto al paragrafo che segue, qualora CWS s.r.l. fosse ritenuta responsabile dell'inadempimento totale o degradino la continuità e la qualità dei Serviziparziale delle proprie obbligazioni derivanti dai rapporti negoziali pattuiti, il risarcimento totale dovuto al Cliente o a terzi non potrà in alcun modo superare il 100% del corrispettivo del Servizio in ordine al quale si rivendica lo specifico danno. In nessun caso CWS s.r.l. 9.5 , per effetto dell’inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni derivanti da rapporti negoziali pattuiti, potrà essere ritenuta responsabile di richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente si impegna impegna, ora per allora, a tenere mantenere indenne Interplanet S.r.l. e manlevare parte venditrice da ogni perditae qualsiasi richiesta o pretesa di terzi per i danni agli stessi arrecati dal Cliente mediante l’utilizzo dei beni e/o dei Servizi. Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi, costo od onere derivante risarcimento di danni ed oneri, incluse le eventuali spese legali, che dovessero scaturire da azionitali azioni di responsabilità e si impegna ad informare CWS s.r.l. qualora tale azione dovesse essere intentata nei propri confronti. In nessun caso CWS s.r.l. potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze dovute a danni speciali, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronticonsequenziali, in dipendenza od in connessione indiretti o simili, inclusa la perdita di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clienteprofitti.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto a) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente Patto, dichiarano di essere informati sui rischi anche interferenti esistenti negli ambienti in cui operano per la cura dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e, pertanto si adopereranno per gestire le attività in economia, adottando la comune prudenza e diligenza durante le operazioni di manutenzione, nonché dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale, previsti dalle vigenti normative. b) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste nel Contratto, T.U.S (D. Lgs 81/2008 s.m.i) disponendo di conseguenza e ferme restando le norme imperative sollevando perciò il Comune di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile Terni da ogni responsabilità in merito. c) In riferimento alle attività di cui agli Artt. 1 e 2 del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa presente Patto di Collaborazione si individua Padre Xxxxxx Xxxxx quale supervisore cui spetta la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante di tutte le attività svolte e cioè perdite disciplinate nel presente atto. d) La Confraternita Xxx Xxxxxxxx e San Xxxxxxxxx xx Xxxxx si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di ricavi supervisore a Padre Xxxxxx Xxxxx che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o di profitto persone dell’Amministrazione comunale e/o di opportunità commerciali a terzi e/o cose di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeterzi durante le attività svolte oggetto del presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e) La Confraternita San Xxxxxxxx e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente Xxx Xxxxxxxxx xx Paola si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perditacontrarre per i soggetti, costo od onere derivante da azionioccupati nelle attività di cui al presente Patto di Collaborazione, pretese od eccezioni fatte valere da coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni per le sole attività svolte e oggetto del presente ContrattoPatto, o comunque sollevando il Comune di atti che ricadono sotto la responsabilità del ClienteTerni dalle relative responsabilità.

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Samples: Patto Di Collaborazione

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel ContrattoLa Società è responsabile della corretta esecuzione della disposizione dell’ordine di pagamento, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a fatti salvi i casi in cui ricorra una causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.lcaso fortuito ovvero il Cliente fornisca l’IBAN inesatto o dati errati o incompleti. XXXX Xxxxxxx non sarà responsabile nel qualora la mancata esecuzione dell’operazione di pagamento dalla stessa disposta derivi da eventuali impossibilità, oggettive o soggettive, imputabili al Cliente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancanza di fondi presso l’Intermediario di Radicamento del Conto. In nessun caso in cui caratteristiche tecnicheIREN Xxxxxxx potrà essere considerata responsabile per pretese del Cliente relative ai servizi erogati direttamente dai Beneficiari, sospensionipertanto, interruzioni o malfunzionamenti una volta completata la disposizione dell’ordine di pagamento, qualsiasi problematica non inerente alla corretta prestazione del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano dovrà essere sottoposta esclusivamente all’attenzione del Beneficiario. Se il Cliente viene a conoscenza di un’operazione di pagamento disposta attraverso il Servizio non autorizzata, non eseguita o degradino non correttamente eseguita ha il diritto di ottenere la continuità rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio Intermediario di Radicamento del Conto, secondo i termini e la qualità dei Servizile modalità previste negli accordi tra il Cliente e l’Intermediario di Radicamento del Conto. L’Intermediario di Radicamento del Conto rimborsa il Cliente l’importo dell’operazione disposta tramite il Servizio e non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita secondo i termini e le modalità previste negli accordi tra il Cliente e l’Intermediario di Radicamento del Conto. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Informative Document

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto 11.1 Il Cliente riconosce e accetta che: a. per l’esecuzione dei Servizi Cerved utilizzerà informazioni di terzi provenienti da fonti pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque o, previo accordo specifico con terzi quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, editori di quotidiani cartacei e online, informazioni protette da misure di protezione; b. sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Cerved per eventuali incompletezze e/o erroneità (quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la mancanza o l’inesattezza dell’identificazione della corretta attività economica citata, dell’attribuzione dei tag, sentiment e keywords) e/o vizi alla stessa non imputabili; c. Cerved non rilascerà dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi e i Contenuti siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nel Contratto; d. le eventuali informazioni valutative (tag, sentiment e ferme restando keywords) fornite non potranno essere utilizzati dal Cliente come unica o prevalente base per le norme imperative proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie che rimangono di leggeesclusiva competenza e responsabilità del Cliente, resta inteso che ciascuna Parte essendo pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di Cerved in tal senso; e. i Contenuti e i Servizi oggetto del presente Contratto hanno carattere non esclusivo e, pertanto, Cerved sarà libera di fornire i medesimi Contenuti e Servizi a terzi diversi dal Cliente; f. fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, Cerved non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contrattoper eventuali danni, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni perdite e/o costi, diretti o indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza dell’utilizzo dei Servizi, dei Contenuti, e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeeventuali incompletezze degli stessi. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Servizio Media Monitoring

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel ContrattoL’affittuario è civilmente responsabile, e ferme restando le norme imperative indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per tutti i danni indirettiche vengono cagionati ai fabbricati della malga, quali lucro cessante al terreno, con l’esercizio dell’attività. L’affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e cioè perdite di ricavi delle attrezzature presenti sulla malga, così come per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. La proprietà è sollevata da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente: - danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell’attività in malga/alpe svolte dall’affittuario o dai suoi dipendenti; - rapporto lavorativo del personale incaricato dall’ affittuario; - sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpe concessa come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi; - mancato utilizzo della malga/alpe per l’intera stagione o parte di profitto e/essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di opportunità commerciali e/o polizia veterinaria. Si dà atto che l’affittuario in data ……………. con……………….. ha provveduto ad attivare la polizza d’assicurazione n°……………………… per la responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.lrivalsa nei confronti della proprietà e dei propri dipendenti. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi La proprietà si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di leggepresente contratto. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Contratto Di Affitto

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto 6.1 Il Cliente riconosce e accetta che: a. per l’esecuzione dei Servizi Cerved utilizzerà informazioni provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque, nonché informazioni provenienti dal Cliente e/o da terzi e accetta che sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Cerved per eventuali incompletezze e/o erroneità e/o vizi alla stessa non imputabili; b. Cerved non rilascerà dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nel ContrattoProgetto; c. eventuali informazioni valutative elaborate da Cerved in esecuzione dei Servizi non potranno essere utilizzate dal Cliente come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono di esclusiva pertinenza, competenza e ferme restando le norme imperative responsabilità del Cliente medesimo; d. fatti salvi gli inderogabili limiti di leggelegge nei casi di dolo o colpa grave, resta inteso che ciascuna Parte sarà Cerved non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contrattoper eventuali danni, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni perdite e/o costi, diretti o indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza dell’utilizzo dei Servizi, e/o di profitto eventuali incompletezze degli stessi; e. dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved non sono forniti a scopo di contatto per finalità di marketing se non espressamente indicato diversamente nel Progetto. Il Cliente dichiara di conoscere e, qualora intenda utilizzare per finalità di marketing i dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved, di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni e le prescrizioni normative in materia di trattamento di dati personali per contatti a distanza a fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato con finalità di marketing (a fini meramente esemplificativi e non esaustivi si richiamano l’art. 24-bis del D.L. 83/2012, la delibera n. 666/08/o CONS relativa agli obblighi di opportunità commerciali e/o iscrizione al Registro degli Operatori di affari nonché danni Comunicazione, la legge 11 gennaio 2018, n. 5, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 130 del Codice Privacy, il D.P.R. 178/2010 e il Provvedimento Generale del Garante per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale.la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011); 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà f. i dati di contatto raccolti per finalità di marketing in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto esecuzione del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto Progetto nell’interesse del Cliente o sono raccolti e trattati da Cerved in qualità di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non responsabile/subresponsabile del trattamento fermo restando che sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clientefornire a Cerved l’informativa da rendere agli interessati e declinare i consensi secondo le proprie specifiche finalità.

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Samples: Contract Conditions for Project Participation

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente Ai sensi dell’art. 1229 x.x., xx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xx alcun altro che abbia avuto parte nella creazione, nella produzione o nella fornitura dei servizi offerti dalla prima potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia danno, diretto o indiretto, contrattuale ed espressamente previsto nel Contrattoextra- contrattuale, derivante dall'attivazione o dall'impiego o dal mancato impiego o dalla interruzione del funzionamento di detti servizi, anche se imputabili a fatto e ferme restando le norme imperative colpa lieve di legge, resta inteso Artefatta. Artefatta non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che ciascuna Parte sarà derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore; in particolare Artefatta non potrà essere ritenuta responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi guasti e/o disservizi imputabili ad incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, guerre, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi o qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale. Non potrà neppure essere ritenuta responsabile per inadempimenti di profitto e/terzi che pregiudicano il funzionamento dei servizi telematici messi a disposizione del Cliente, compresi, ad esempio, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche, elettriche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra il Cliente ed il sistema Artefatta. Qualora fosse costretta ad interrompere il servizio a causa di opportunità commerciali e/eventi eccezionali o per necessità di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando manutenzione, Artefatta cercherà di ridurne quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.lpiù possibile i tempi. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti Nessun rimborso spetterà al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, per il parziale o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto mancato utilizzo del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Serviziservizio. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte 15.1 L’Operatore sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contrattoassunte in virtù del presente contratto e, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indirettiin particolare, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi della perdita e/o dell’avaria delle merci a esso affidate per lo svolgimento dei servizi di profitto logistica integrata che ne formano oggetto secondo i limiti e con le modalità qui di seguito precisati. 15.2 L’Operatore sarà inoltre responsabile, entro i limiti dei controlli di accettazione concordati (punto 10), delle perdite e/o delle avarie delle merci a lui consegnate dal momento della loro accettazione, documentata dalla firma del documento di opportunità commerciali trasporto, presso il magazzino di stoccaggio, fino al momento della loro consegna al destinatario o al vettore scelto dal Committente. 15.3 La responsabilità dell’Operatore resterà comunque esclusa se fornirà la prova che esso, i suoi dipendenti, preposti o collaboratori di qualsiasi genere, hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente prese per adempiere regolarmente il presente Contratto ed evitare eventuali perdite o avarie della merce. 15.4 Viene in ogni caso convenzionalmente pattuito tra le parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1229 Cod. civ., che, salvo diverso accordo scritto, la responsabilità dell’Operatore per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto comunque consequenziale e/o derivato dallo svolgimento della sua attività non potrà in alcun caso superare: il Corrispettivo mensile pagato dal Committente, calcolato sulla media mensile dell’anno solare precedente o, se il Contratto ha avuto inizio nell’anno in cui è sorto il danno, dei mesi precedenti dall’inizio del Contratto. 15.4.1 Quando l’Operatore in esecuzione di affari nonché danni un trasporto è tenuto a pagare un’indennità in caso di perdita (totale o parziale) e/o avaria della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce (prezzo corrente di mercato) nel luogo e nel tempo in cui l’Operatore l’ha ricevuta con il limite massimo indennizzabile di 8,33 Unità di Conto (Convenzione CMR Art. 23 co. 3°) per lesione all'immagine ogni chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate, intendendo per Unità di Conto i Diritti Speciali di Prelievo quali definiti dal Fondo Monetario Internazionale, restando inteso che la [Digitare il testo] conversione dei Diritti Speciali di Prelievo nella valuta nazionale verrà effettuata sulla base del valore che tale moneta avrà alla data in cui si sarà verificata la perdita o l’avaria; 15.4.2 In caso di ritardo nell’esecuzione di un trasporto,se il Committente prova che gliene è derivato un danno e subordinatamente alla circostanza che fosse stato espressamente convenuto un termine di consegna, il limite del corrispettivo dovuto a titolo d’indennizzo relativamente al servizio o alla parte di servizio relativamente alla quale si è verificato il ritardo, non può eccedere il prezzo del trasporto (Convenzione CMR Art. 23 co. 5°); 15.5 Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dei punti 15.2 e 15.3 non si applicheranno al caso in cui il danno o la perdita delle merci si sia verificata in una fase di trasporto marittimo, terrestre, ferroviario, stradale o aereo, qualunque sia la motivazione del trasporto (presa, consegna, spostamento tra magazzini, ecc.). 15.6 Nel caso di perdita e/o avaria in una fase di tali trasporti la responsabilità dell’Operatore sarà equiparata alla responsabilità del vettore, assumendo che l’Operatore e il Committente abbiano stipulato un separato contratto di trasporto relativo alla singola tratta, con conseguente applicazione delle seguenti disposizioni: • Convenzione di Ginevra (CMR) del 19 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 6 dicembre 1960, n. 1621; • D.Lgs n. 286/2005 e successive modifiche e/o integrazioni; 15.7 Eventuali contestazioni, richieste, pretese, e/o rivendicazioni che ciascuna delle parti intendesse proporre nei confronti dell’altra in ordine all’adempimento del presente Contratto e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando sua esecuzione, anche per quanto sopraattiene a perdite, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza dell’altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente P.E.C. entro il termine di 15 giorni dalla data dell’evento o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso quella in cui caratteristiche tecnichene viene accertata l’esistenza. Il decorso di tale termine senza che sia stata inoltrata la comunicazione di cui sopra comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizianche se il relativo diritto non fosse ancora prescritto. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Fornitura Per I Servizi Di Logistica Integrata

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto a) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto, dichiarano di essere informati sui rischi anche interferenti esistenti negli ambienti in cui operano per la cura dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e pertanto si adopereranno per gestire le attività in economia, adottando la comune prudenza e diligenza durante le operazioni di manutenzione, nonché dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti normative; b) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste nel Contratto, T.U.S (Dlgs 81/2008 s.m.i) disponendo di conseguenza e ferme restando le norme imperative sollevando perciò il Comune di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile Terni da ogni responsabilità in merito; c) In riferimento alle attività di cui agli Artt. 1 e 2 del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa presente patto di Collaborazione si individua la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx quale supervisore cui spetta la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante di tutte le attività svolte e cioè perdite disciplinate nel presente atto; d) La Tabor cooperativa sociale si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di ricavi supervisore alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o di profitto persone dell’Amministrazione Comunale e/o di opportunità commerciali a terzi e/o cose di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, terzi durante le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi attività svolte oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge.presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne; 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente e) La Tabor cooperativa Sociale si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perditacontrarre per i soggetti , costo od onere derivante da azionioccupati nelle attività di cui al presente patto di collaborazione, pretese od eccezioni fatte valere da coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni per le sole attività svolte e oggetto del presente Contrattopatto, o comunque sollevando il Comune di atti che ricadono sotto la responsabilità del ClienteTerni dalle relative responsabilità.

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Samples: Patto Di Collaborazione

Responsabilità. 9.1 Salvo (1) Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contrattodisposto di seguito, e ferme restando le Xxxxx xxxx responsabile conformemente alle vigenti norme imperative di legge. Salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile le seguenti disposizioni valgono per tutte le richieste di risarcimento danni, indipendentemente dal motivo giuridico. (2) Weber non esclude né limita in alcun modo la propria responsabilità nei confronti del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa cliente laddove ciò dovesse risultare illegittimo. Ciò include la responsabilità per i morte o lesioni personali causate dalla negligenza di Weber o dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, per frode o dichiarazioni fraudolente, per violazione dei diritti legittimi del cliente, in relazione ai prodotti, incluso il diritto di ricevere prodotti che siano: conformi alla descrizione e alle informazioni fornite da Weber al cliente e ai campioni o modelli visti o esaminati dal cliente; di qualità soddisfacente; adatti ad ogni scopo particolare comunicato da Weber al cliente; forniti con ragionevole competenza e perizia, e prodotti difettosi secondo quanto disposto dal Codice dei consumatori Decreto Legislativo n. 206 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni. (3) Weber risponde nei confronti del cliente delle perdite e dei danni indirettiprevedibili causati da Weber. In casi di mancato adempimento ai presenti termini, quali lucro cessante Xxxxx xxxx responsabile per perdite e cioè perdite danni subiti dal cliente, qualora essi siano il risultato prevedibile di ricavi e/violazione del contratto o di profitto e/o negligenza da parte di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopraWeber, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. tuttavia Weber non sarà responsabile dei per perdite o danni derivanti non prevedibili. Perdite o danni sono prevedibili quando costituiscono una conseguenza evidente o se sono stati previsti dal cliente e da Weber al Cliente od a terzi momento della stipula del contratto. (4) Weber non avrà alcuna responsabilità nei confronti del cliente in conseguenza caso di interruzionieventuali perdite di natura commerciale. Se i prodotti vengono utilizzati per scopi commerciali, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente aziendali o di terzi rivendita, Weber non risponderà nei confronti del cliente per eventuali perdite di profitto, diminuzione del volume d’affari, interruzione dell'attività o dipendenti da caso fortuito o eventi perdita di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Serviziopportunità commerciali. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto1. La Società assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia dell’ACI, sia dei candidati, sia dei terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta e ferme restando le norme imperative di leggetempestiva esecuzione delle prestazioni, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità contratto e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. l’ACI anche in sede giudiziale per infortuni o danni subiti da ogni perditaparte di persone, costo od onere derivante da azionicose anche di terzi, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confrontie locali di svolgimento delle prove, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contrattocontratto. 2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento del servizio, la Società si impegna a stipulare la polizza assicurativa che non potrà contenere alcuna franchigia per l’ACI ed il cui massimale non costituisce impedimento al risarcimento di eventuali ulteriori danni che non siano non coperti dalla polizza, ovvero danni eccedenti i massimali assicurati. 3. La Società si impegna espressamente a tenere indenne ACI da qualunque pretesa e/o comunque addebito e/o risarcimento che possano essere richiesti o imputati ad ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge relativamente al presente contratto. 4. La Società assicura che ricadono sotto le funzioni dei programmi forniti per le prove rispondano alle esigenze dell’ACI e ne assume la responsabilità per il funzionamento o per malfunzionamenti e guasti del Clientesistema. 5. La Società garantisce che l’esecuzione del servizio sia svolta da personale competente, qualificato per professionalità ed addestramento e dotato dell’idonea preparazione professionale in relazione all’attività da svolgere. A tal fine la Società dovrà assicurare la presenza di personale esperto per la progettazione dei quesiti, nonché per la revisione grammaticale e per l’omogeneizzazione della formulazione dei quesiti stessi. 6. La Società dovrà vigilare durante l’espletamento delle prove selettive affinché non vengano recati danni alle attrezzature, suppellettili ed altro e garantisce, assumendone la responsabilità, che tutte le attività verranno svolte con assoluta riservatezza in particolare nella fase di gestione della selezione ed elaborazione dei test per le prove vigilando affinché non possano verificarsi fughe di notizie ed informazioni di alcun genere anche nei confronti dell’ACI.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Integrato Per L’organizzazione E La Gestione Delle Prove Scritte Delle Procedure Concorsuali

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni (anche in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy ecc…) eventualmente subiti da persone o cose o dall’ambiente in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, esonerando l’Azienda USL della Valle d’Aosta da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti e verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell’appalto. Pertanto, la stessa dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguate polizze per le coperture assicurative ed espressamente previsto nel Contrattoi massimali non inferiori di seguito specificati: a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati all’ Azienda USL della Valle d’Aosta e ai terzi in genere, connessi all’esecuzione del servizio con un massimale di almeno euro 3.000.000,00.=; b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’impresa aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.=; c) garanzia di responsabilità verso il personale dell’impresa aggiudicataria, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.=. In nessun caso eventuali franchigie o scoperti previsti nelle Polizze Assicurative presentate saranno opponibili all'Azienda USL della Valle d’Aosta, e ferme restando le norme imperative i relativi importi rimarranno quindi a totale carico della Ditta. Copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, resta inteso che ciascuna Parte dovrà essere consegnata alla stazione Appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest’ultima dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli delle Norme di Partecipazione alla gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l ’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile) fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta. La polizza dovrà avere validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza La Stazione Appaltante sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la esonerata da ogni responsabilità per i danni indirettidanni, quali lucro cessante infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.lcompreso nel corrispettivo del contratto stesso. non Non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà neppure responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di interruzioniun fatto doloso o colposo di terzi, sospensionicompresi i dipendenti dell' Azienda USL della Valle d’Aosta, ritardiin particolare, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o in conseguenza di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.lfurti. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecnicheL'Appaltatore è tenuto, sospensioninello svolgimento delle attività, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino al rigoroso rispetto della normativa per la continuità e protezione dell'ambiente. L’Appaltatore quindi si impegna, sollevando la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. Stazione Appaltante da ogni perditaresponsabilità, costo od onere derivante da azioniad effettuare, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confrontia sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in dipendenza od in connessione materia di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clientesmaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente Il Comune di San Pellegrino Terme resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a: - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della locazione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal conduttore all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed espressamente previsto nel Contrattoimpianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e ferme restando le norme imperative degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla verifica dello stato di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante affollamento dei locali. Il Comune di San Pellegrino Terme rimane estraneo all’attività e cioè perdite di ricavi ai rapporti giuridici e/o di profitto fatto posti in essere a qualunque titolo dal conduttore, il quale solleva il Comune medesimo da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di opportunità commerciali terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il conduttore è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di affari nonché danni qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente proprio o di terzi suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare al Comune di San Pellegrino Terme o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecnichea terzi, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna nonché a tenere indenne Interplanet S.r.l. estranea l’Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clientedell’attività svolta all’interno dei locali.

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Samples: Lease Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto a) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto, dichiarano di essere informati sui rischi anche interferenti esistenti negli ambienti in cui operano per la cura dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e pertanto si adopereranno per gestire le attività in economia, adottando la comune prudenza e diligenza durante le operazioni di manutenzione, nonché dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti normative; b) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste nel Contratto, T.U.S (Dlgs 81/2008 s.m.i) disponendo di conseguenza e ferme restando sollevando perciò il Comune di Terni da ogni responsabilità in merito; c) In riferimento alle attività di cui agli Artt. 1 e 2 del presente patto di Collaborazione per le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa azione svolte dall’Arci Terni si individua il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e per quelle realizzate dall’ANPIS il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx quali supervisori cui spetta la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante di tutte le attività disciplinate nel presente atto; d) L’Arci Terni e cioè perdite l’ANPIS si impegnano a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di ricavi supervisori ai Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o di profitto persone dell’Amministrazione Comunale e/o di opportunità commerciali a terzi e/o cose di affari terzi durante le attività disciplinate dal presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne; e) L’Arci Terni e l’ANPIS si impegnano a contrarre per i soggetti, occupati nelle attività di cui al presente patto di collaborazione, coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, la responsabilità civile verso terzi per le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi sole attività svolte e oggetto del Contrattopresente patto, salve le previsioni inderogabili sollevando il Comune di leggeTerni dalle relative responsabilità. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Patto Di Collaborazione

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto8.1 Il titolare della carta risponde di tutti gli impegni deri- vanti dall’utilizzo della carta. Eventuali controversie in merito a irre- golarità e contestazioni di merci o servizi nonché alle pretese che ne derivano devono essere risolte direttamente dal titolare della carta con il rispettivo esercente convenzionato. In caso di restituzione della merce, una conferma di accredito e, in caso di annullamento, una con- ferma di annullamento sono da richiedersi all’esercente convenzionato. 8.2 In linea di principio, i rischi derivanti da un utilizzo abusivo della carta sono a carico del titolare della carta. In ogni caso quest’ultimo è tenuto a farsene carico se le transazioni sono state au- torizzate mediante utilizzo di uno strumento di accesso. In tutti gli altri casi, se la contestazione avviene tempestivamente (punto 7.4), UBS si fa carico dei danni derivanti da un utilizzo abusivo della carta da parte di terzi, a condizione che il titolare della carta si sia attenuto integralmente alle disposizioni di queste CG (si veda in particolare il punto 7) e ferme restando che non gli siano imputabili colpe di sorta. Non sono consi- derati terzi ai sensi del presente punto tutte le norme imperative persone vicine al tito- lare della carta in virtù di leggevincoli familiari o di altro tipo, resta inteso come ad esempio partner, procuratori e persone che ciascuna Parte sarà convivono nella stessa economia domestica. Fino al momento di un eventuale blocco della carta il titolare della carta è responsabile di tutte le tran- sazioni autorizzate ai sensi del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i punto 2.1. 8.3 Il titolare della carta risponde dei danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi che derivano dall’inol- tro della carta e/o degli strumenti di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeaccesso. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l8.4 I danni al titolare della carta derivanti dal possesso o dall’utiliz- zo della sua carta sono esclusivamente a suo carico. UBS non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile si as- sume alcuna responsabilità nel caso in cui caratteristiche tecnicheun esercente convenzionato non accetti la carta come mezzo di pagamento, sospensionioppure se la carta non può essere utilizzata per motivi tecnici oppure in seguito a una modi- fica del limite di prelievo di contanti, interruzioni a una disdetta o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano a un blocco. UBS non si assume inoltre alcuna responsabilità se la carta non può essere utilizzata a un distributore o degradino se a seguito di tale utilizzo la continuità e la qualità dei Servizicarta subi- sce danni o è resa inservibile. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. 8.5 Nonostante il blocco / la disdetta della carta, UBS può addebi- tare al titolare della carta tutti gli importi dovuti per servizi ricorrenti (punto 7.5). 8.6 UBS non risponde dei servizi accessori o supplementari corre- lati alla carta e per i danni che devono essere coperti da ogni perdita, costo od onere derivante un’assicura- zione o da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione altri fornitori di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clienteservizi.

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Samples: Condizioni Generali Per L’utilizzo Delle Carte Prepagate Ubs

Responsabilità. 9.1 Salvo 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie. 2. Egli risponde verso l’impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri. 3. All’azione di responsabilità si applicano, in quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contrattocompatibili, gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del Codice Civile. 1. Entro 45 giorni dal momento della richiesta di prestazione di cui all’Art.12, il valore della posizione individuale, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico in una polizza di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in rate mensili o trimestrali posticipate e, per gli aderenti che sottoscrivono Teseo a partire dal 21.12.2012, anche in rate semestrali o annuali posticipate. È facoltà dell’iscritto richiedere: a) una rendita reversibile fino al 100% a favore di una persona fisica designata dall’aderente; b) una rendita certa e ferme restando le norme imperative successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta all’aderente per un numero di leggeanni, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra fissati a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contrattoscelta dall’aderente stesso e compreso tra 5 e 15 o, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia. Il valore iniziale della rendita si ottiene moltiplicando il premio versato per i danni indiretticoefficienti di conversione relativi alla tipologia della rendita prescelta. I coefficienti di conversione in rendita variano inoltre in funzione dell’età, quali lucro cessante della rateazione, dell’anno di inizio di percepimento e, per coloro che hanno sottoscritto Teseo entro il 20.12.2012, anche in funzione del sesso. I coefficienti relativi alla rendita reversibile e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialerendita certa sono depositati presso il Fondo e possono essere consultati in qualunque momento dagli aderenti. 9.2 Fermo restando quanto sopra2. È facoltà dell’aderente scegliere la periodicità di erogazione della rendita tra: - mensile e trimestrale per coloro che hanno aderito a Teseo entro il 20.12.2012 - mensile, le Parti convengono trimestrale, semestrale e annuale per coloro che Interplanet S.r.laderiscono a Xxxxx a partire dal 21.12.2012 3. non sarà in alcun caso tenuta La rendita è rivalutabile annualmente: a) per coloro che hanno aderito a risarcire danni Xxxxx entro il 20.12.2012 la misura annua della rivalutazione si ottiene scontando per importi superiori il periodo di un anno al canone annuale relativo ai Servizi oggetto tasso tecnico del Contratto, salve le previsioni inderogabili 2,00% la differenza fra il rendimento retrocesso del fondo a gestione separata Previ Reale ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. Il rendimento retrocesso è pari al 90% del rendimento della gestione del fondo Previ Reale di leggecui si allega il regolamento (Allegato 2a). 9.3 In b) per coloro che aderiscono a Xxxxx a partire dal 21.12.2012 la misura annua della rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dell’1,00% la differenza fra il rendimento retrocesso del fondo a gestione separata Previ Reale ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. Il rendimento retrocesso è pari all’80% del rendimento della gestione del fondo Previ Reale di cui si allega il regolamento (Allegato 2a). 4. I caricamenti, applicati nel calcolo del coefficiente di conversione, sono: - caricamento di gestione: nullo; - caricamento di erogazione: 1,25% sull’annualità della rendita. 5. Le basi demografiche e il tasso tecnico adottati sono a) per coloro che hanno aderito a Xxxxx entro il 20.12.2012 le tavole IPS55 distinte per sesso ed il tasso tecnico del 2,00%; b) per coloro che aderiscono a Xxxxx a partire dal 21.12.2012 le tavole IPS55Unisex, costruite ipotizzando una composizione per sesso pari a 50% uomini e 50% donne, ed il tasso tecnico dell’1,00%. 6. I coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia e in rendita vitalizia certa per 5,10 e 15 anni, sono riportati nell’allegato 2b per tutti coloro che hanno aderito a Xxxxx entro il 20.12.2012, nell’allegato 2c per tutti coloro che aderiscono a Xxxxx a partire dal 21.12.2012 e sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima dell’eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’ISVAP; in ogni caso, Interplanet S.r.lle modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi In tutti i casi rimangono comunque in conseguenza vigore le posizioni di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o rendita già in corso di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizipagamento. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Regolamento Fondo Pensione

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel ContrattoRegione Lombardia, nella gestione dell’applicazione o del servizio offerto, non opera alcuna verifica, selezione in base alla rilevanza, o valutazione, e ferme restando le norme imperative non assume alcuna responsabilità, in relazione al contenuto dei documenti eventualmente messi a disposizione dagli utenti, limitandosi a offrire un servizio di leggecomunicazione attraverso il quale è possibile accedere, resta inteso dal proprio dispositivo mobile, ai dati e informazioni di cui sopra. Regione Lombardia non è responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo, o dal mancato utilizzo, dell’applicazione o del servizio erogato, e dei dati attraverso di essi veicolati, a meno che ciascuna Parte tali danni siano derivati palesemente da dolo o colpa grave. Regione Lombardia non sarà mai responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i dei danni indiretti, quali lucro cessante di qualsiasi tipo e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 natura. Fermo restando quanto sopral'impegno nel cercare di garantire la continuità dell’applicazione o del servizio erogato, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. Regione Lombardia non presta alcuna garanzia e, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, non sarà in alcun modo responsabile, per le ipotesi di ritardi, malfunzionamenti, interruzioni e/o sospensioni dell'accesso ai dati causati da: (A) errato utilizzo dell’applicazione o del servizio erogato da parte dell'utente; (B) malfunzionamenti di qualsiasi tipo del dispositivo mobile utilizzato dall'utente; (C) interruzioni totali o parziali, o in ogni caso tenuta inefficienze, dei servizi forniti dagli operatori di telecomunicazioni o da qualunque altro soggetto terzo addetto alla trasmissione dei dati; (D) operazioni di manutenzione prestate dall'ente al fine di salvaguardare l'efficienza e la sicurezza dell’applicazione e del servizio erogato; (E) qualsiasi altra causa non imputabile all'ente. L’applicazione e il servizio offerto sono dotati di efficaci misure di sicurezza e di procedure di autenticazione finalizzate a risarcire danni consentire l'accesso ai dati esclusivamente a favore dell’utente legittimato ad accedervi. L’utente è tenuto all'efficace e scrupolosa custodia delle credenziali di autenticazione necessarie per importi superiori accedere al canone annuale relativo ai Servizi oggetto servizio, a non comunicare a soggetti terzi le predette credenziali, e a modificare e aggiornare le stesse periodicamente, assumendo ogni responsabilità al riguardo. L’utente accetta, altresì, che qualora dovesse procedere a sua discrezione, anche attraverso funzionalità non previste dall’applicazione, a esportare i dati al di fuori dell'applicazione memorizzandoli sul suo dispositivo mobile, le misure di sicurezza implementate nell’applicazione e nel servizio erogato non saranno più efficaci per proteggere i suoi dati, i quali potranno essere soggetti al rischio di accesso abusivo da parte di soggetti non autorizzati. In egual misura, all'eventuale atto di disinstallazione dell’applicazione, sarà indispensabile provvedere alla cancellazione dei dati esportati al di fuori dell'applicazione e/o memorizzati sul dispositivo. L’utente assume ogni responsabilità in relazione all'efficace custodia del Contrattoproprio dispositivo mobile, salve le previsioni inderogabili all'eventuale applicazione di legge. 9.3 In ogni ulteriori strumenti (quali codici di accesso o sistemi biometrici) finalizzati a prevenire accessi non consentiti al dispositivo stesso, e accetta che Regione Lombardia non sarà in alcun modo, e in nessun caso, Interplanet S.r.lresponsabile di eventuali accessi abusivi ai propri dispositivi e comunque causati da imperizia nella gestione del dispositivo e delle proprie credenziali di autenticazione. Ugualmente Regione Lombardia non sarà in nessun caso responsabile dei degli eventuali danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza arrecati ai dati per la presenza, sul suo dispositivo mobile, di interruzionicodice maligno (virus informatici, sospensionitrojan horses, ritardiworms, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente altra tipologia di malware) e/o dall'interazione con software di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Serviziterze parti. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Terms of Use and End User License Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente 1. Il comodatario è direttamente responsabile verso il Comune ed espressamente previsto nel Contrattoi terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile; risponde nei confronti del comodante per qualsiasi danno a persone e cose di proprietà sua o dello stesso Comune comodante da parte del pubblico fruitore che intervenga nelle attività del centro. 2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 3. Ai sensi e ferme per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice civile, le parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di euro € 204.600,00: detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimetro dell'immobile oggetto del presente contratto, restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile la proprietà del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente medesimo permane come per legge in campo al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità Comune. 4. Il comodatario dà atto di disporre di idonee coperture assicurative per i danni indirettimateriali derivanti ai beni avuti in comodato in conseguenza dell'espletamento delle proprie attività, quali lucro cessante in virtù e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nei limiti della polizza RCT N. contratta con , valevole sino al , nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioniqualsiasi evento, sospensionida qualunque causa originato, ritardinei limiti di cui alla polizza all risks (furto e incendio) N. contratta con , o malfunzionamenti dei Servizi dovuti valevole sino al .II comodatario ha stipulato, inoltre, polizza di assicurazione infortuni n. con la compagnia di assicurazioni con scadenza in data , valida per l'intera durata del contratto, a fatto copertura del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.rischio infortuni per i seguenti massimali: ,

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Samples: Convenzione Per La Concessione in Uso Dell’immobile

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto1. L’Impresa è responsabile di tutti danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s’impegna a manlevare e ferme restando a tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell’esecuzione delle norme imperative e prescrizioni anche tecniche, di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà sicurezza e sanitarie vigenti. 2. L'impresa è responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità verso l'Istituto per i danni indirettiprocurati ai locali, quali lucro cessante ai beni, ai dipendenti dell’Istituto stessa e cioè perdite ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati. 3. L'impresa si assume tutti i rischi derivanti da furto ed incendio delle apparecchiature informatiche fornite per tutta la durata del Contratto. 4. L'Istituto risponde soltanto per i danni provocati direttamente o indirettamente, con dolo o colpa grave dei propri dipendenti, collaboratori o consulenti, alle apparecchiature durante le operazioni di ricavi consegna, messa in funzione e ritiro, nonché durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione. 5. Il reintegro e/o ripristino delle apparecchiature informatiche oggetto di profitto e/furto o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeincendio, dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. 9.2 Fermo restando quanto sopra6. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto al comma precedente, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta dipendente da fatto od atto imputabile all'Istituto ovvero a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici caso fortuito, l’Istituto stesso, fermo restando il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di applicare una penale di importo pari a quanto stabilito nel momento successivo art. 17, per ogni giorno di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile ritardo, ovvero, nel caso in cui caratteristiche tecnicheil ritardo si protragga per oltre 30 (trenta) giorni lavorativi, sospensionidi risolvere di diritto il Contratto di fornitura, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Serviziai sensi dell’art. 1456 x.x. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx con raccomandata a/r.

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Samples: Contratto Di Locazione Operativa Quadriennale

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, 1) Il Sub-Responsabile tiene indenne e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. manlevato il Responsabile da ogni perdita, costo od onere costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od o in connessione di inadempimenti con una qualsiasi violazione da parte dello stesso delle disposizioni contenute nel presente accordo. 2) Il Sub-Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal RGPD specificatamente diretti al Sub-Responsabile del Cliente alle obbligazioni del presente Contrattotrattamento, o comunque ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni contenute nel presente atto. 3) Il Sub-Responsabile si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Responsabile da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di atti terzi, e da qualunque somma che ricadono sotto il Sub-Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai soggetti individuati di cui all’art. 6, dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati. 4) Ai sensi dell’art. 82 par. 4 del RGPD, qualora il Responsabile ed il Sub- Responsabile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo del danno. 5) Ai sensi dell’art. 82 par. 5 del RGPD, qualora il Responsabile o il Sub- Responsabile abbia pagato l’intero ammontare del risarcimento del danno, sussiste il diritto di reclamare dal Responsabile/Sub- Responsabile la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità. 6) Il Sub-Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Responsabile l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei soggetti individuati di cui all’art. 6, qualora questi ultimi omettano di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati declinati nel RGPD o nel presente atto. 7) Ai sensi dell’art. 28 par. 10 del ClienteRGPD il Sub-Responsabile è reso edotto che, qualora violi il regolamento, determinando autonomamente le Xxx xx Xxx Xxxxx x. 00 Palazzina 00- 00000 Firenze Tel : 055/0000000 finalità ed i mezzi del trattamento, verrà considerato Titolare del trattamento in questione. Rientra nella violazione del regolamento il disattendere le istruzioni ricevute dal Responsabile ai sensi dell’Art. 28 par. 4.

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Samples: Data Processing Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente Il Cliente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed espressamente previsto nel Contrattoi materiali che ad esso il Cliente decide di collegare. Il Cliente dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, collegato al Banner, non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitata- mente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, ti- tolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Il Cliente è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, raz- zisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Il Cliente dichiara la totale non perseguibilità nei confronti di CSMT e del portale xxx.xxxx.xx.xx per qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsoriz- zazione e del link. Il Cliente solleva CSMT da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, il link e la relativa pubblicazione sul portale xxx.xxxx.xx.xx assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro CSMT, causate dalla pubblicazione del proprio banner. Il Cliente non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione , così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto. Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato sul sito internet. Inoltre, il Cliente: a) garantisce che qualunque materiale immesso in aree pubbliche dello spazio web, che risulti imputabile allo stesso in virtù del codice identificativo, è originale, eccetto eventuali estratti di materiale protetto da diritti d’autore che vengano immessi con il permesso scritto dal titolare del diritto, con l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del permesso. b) assume la piena responsabilità circa l’esattezza e la veridicità del materiale immesso, direttamente o per conto terzi, e ferme restando le assicura che lo stesso è nella sua legittima disponibilità, non è contrario a norme imperative impera- tive e non viola alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi contratto e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialedalla consuetudine. 9.2 Fermo restando quanto sopra, c) le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta responsabilità indicate ai punti a) e b) si estendono anche ai siti a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di leggecui i banner/logo/spazi pubblicitari sono direttamente collegati mediante link. 9.3 In ogni casod) è unico responsabile per qualsiasi controversia legale dovesse presentarsi inerente il messaggio pub- blicitario od i prodotti che il Cliente decide di pubblicizzare, Interplanet S.r.lassumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni legali da parte di terze parti contro CSMT causate dalla pubblicazione dei propri contenuti, a violazione dei punti a) e b) del presente articolo. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. porre in essere ogni attività necessaria o soltanto opportuna, anticipandone nel caso le spese, a manlevare CSMT da ogni perditaeventuali richieste ed azioni giudiziali o stragiudiziali, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi intraprese nei suoi confronticonfronti a seguito della pubblicazione dei contenuti forniti dalla società cliente, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contrattoquali informazioni, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clientetesti e figure presenti nei banner/loghi/annunci pubblicitari pubblicati.

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Samples: Advertising Space Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, 1) Il Sub-Responsabile tiene indenne e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. manlevato il Responsabile da ogni perdita, costo od onere costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od o in connessione di inadempimenti con una qualsiasi violazione da parte dello stesso delle disposizioni contenute nel presente accordo. 2) Il Sub-Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal RGPD specificatamente diretti al Sub-Responsabile del Cliente alle obbligazioni del presente Contrattotrattamento, o comunque ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni contenute nel presente atto. 3) Il Sub-Responsabile si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Responsabile da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di atti terzi, e da qualunque somma che ricadono sotto il Sub-Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai soggetti individuati di cui all’art. 6, dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati. 4) Ai sensi dell’art. 82 par. 4 del RGPD, qualora il Responsabile ed il Sub- Responsabile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo del danno. 5) Ai sensi dell’art. 82 par. 5 del RGPD, qualora il Responsabile o il Sub- Responsabile abbia pagato l’intero ammontare del risarcimento del danno, sussiste il diritto di reclamare dal Responsabile/Sub- Responsabile la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità. 6) Il Sub-Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Responsabile l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei soggetti individuati di cui all’art. 6, qualora questi ultimi omettano di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati declinati nel RGPD o nel presente atto. 7) Ai sensi dell’art. 28 par. 10 del ClienteRGPD il Sub-Responsabile è reso edotto che, qualora violi il regolamento, determinando autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento, verrà considerato Titolare del trattamento in questione. Rientra nella violazione del regolamento il disattendere le istruzioni ricevute dal Responsabile ai sensi dell’Art. 28 par. 4.

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Samples: Data Processing Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto 10.1 Il Contraente accetta e concorda che i Dati di Xxxxxxx non includono, né saranno interpretati nel Contrattosenso di includere analisi, e ferme restando consigli, orientamenti, commenti, raccomandazioni ovvero opinioni da parte del Provider, né come un’offerta di acquisto o vendita di alcuno strumento finanziario. Similmente, il Provider non sarà ritenuto responsabile per le norme imperative decisioni di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile investimento da parte del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi Contraente e/o di profitto qualsiasi Società del Gruppo o di soggetti terzi e basate sugli stessi. 10.2 Il Contraente manleverà e manterrà il Provider indenne nei confronti di qualsiasi perdita, reclamo, azione, domanda, danno, costo o spesa di qualunque genere proposta, promossa o vantata da qualsiasi Utente Finale, Soggetto Controllato di cui all’Allegato 8 o da qualsiasi soggetto terzo, derivante da o relativa alla fornitura e/o di opportunità commerciali visualizzazione e/o utilizzo dei Dati di affari nonché danni per lesione all'immagine Mercato da parte di tale Utente Finale, Soggetto Controllato di cui all’Allegato 8 o di tali soggetti terzi. Tale indennità sopravvivrà alla durata del presente Contratto. 10.3 Il Provider non sarà responsabile nei confronti del Contraente e/o alla reputazione commercialedelle Società del Gruppo di cui all’Allegato 8 per qualsiasi perdita o danno, diretti o indiretti, derivanti da o connessi con il presente Contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave. 9.2 Fermo restando 10.4 In particolare, e senza limitazione per quanto sopraprevisto del punto che precede, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun Il Provider, salvo il caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contrattodi dolo o colpa grave, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente di errori od a terzi in conseguenza omissioni nei Dati di mercato, né di interruzioni, sospensioni, ritardi, ritardi o malfunzionamenti anomalie nella fornitura dei Servizi Dati di Mercato dovuti a fatto motivi tecnici, virus del Cliente computer, attacchi di “hackers” sul sistema informatico, impegnandosi tuttavia a (i) fare quanto ragionevolmente possibile al fine di eliminarne al più presto gli errori, le omissioni o le cause dell’interruzione, e (ii) a darne tempestiva comunicazione al Contraente. Resta inteso che qualora tali eventi si producano per effetto di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi motivi tecnici riguardanti le apparecchiature (hardware, software e risorse di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. rete) utilizzate dal Contraente, il Provider non sarà responsabile nel tenuto a svolgere alcuna attività e che in caso in cui caratteristiche tecnichedi errori od omissioni, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente il Provider non si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da correggere retroattivamente il valore dei Dati di Mercato. 10.5 Il Contraente dovrà comunicare al Provider, a pena di decadenza, ogni perditapretesa di risarcimento entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente abbia avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso, costo od onere fornendo contestualmente una precisa indicazione e producendo la relativa documentazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso e i danni si sono prodotti. 10.6 Le Parti riconoscono e concordano che non saranno responsabili per alcun danno o perdita derivante da azioniforza maggiore (i.e. disordini, pretese guerre o calamità naturali) od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confrontialtri eventi al di là del loro controllo (i.e. scioperi, in dipendenza od in connessione blocchi, disordini nel traffico, disposizioni di inadempimenti autorità nazionali o estere) così come problemi tecnici, quali problemi connessi con il sistema informatico, fintantoché tali problemi non siano attribuiti ad una delle Parti. La sospensione degli scambi sul Mercato ai sensi delle relative disposizioni del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque Regolamento di atti che ricadono sotto la responsabilità del ClienteEuroTLX sarà considerata caso di forza maggiore.

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Samples: Contratto Di Fornitura Dati

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative 11.1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, resta inteso che ciascuna Parte la responsabilità di FOMAS (contrattuale, extra- contrattuale o di altra natura) per qualsivoglia azione in qualsiasi modo relativa al presente Contratto o a qualsiasi Conferma d’Ordine promossa dal Cliente e/o da terzi, riguardante l’adempimento o il presunto inadempimento di FOMAS alle proprie obbligazioni è limitata al risarcimento dei soli danni diretti effettivamente subiti e, in ogni caso, entro un importo massimo complessivo non superiore al 100% (cento per cento) del Prezzo. 11.2. In nessun caso FOMAS sarà responsabile nei confronti del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi Cliente e/o di profitto e/terzi per qualsivoglia danno indiretto in termini, ad esempio, di lucro cessante, interruzione di business totale o parziale, riduzione di efficienza, mancata conclusione di contratti o perdita di clienti, di opportunità di business o di opportunità commerciali e/avviamento, danni reputazionali, costi, spese o per qualsiasi altra richiesta di affari nonché danni per lesione all'immagine e/indennizzo derivante dalle, o connessa alle, Xxxxxxxxxxx e alla reputazione commercialerealizzazione dei Prodotti o dal loro impiego o rivendita da parte del Cliente. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono 11.3. Il Cliente sarà il solo ed unico responsabile per l’individuazione delle Specifiche e delle caratteristiche tecniche delle Lavorazioni che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta FOMAS dovrà effettuare per realizzare i Prodotti e di determinare la loro idoneità rispetto a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di leggeuno scopo o impiego specifico. 9.3 In ogni caso11.4. Per qualsiasi utilizzo dei Prodotti in ambiti specifici caratterizzati da un elevato rischio applicativo (ivi inclusi, Interplanet S.r.l. a titolo meramente esemplificativo e non sarà responsabile esaustivo, i settori biomedicale, chimico-farmaceutico, aerospaziale, militare, dei danni derivanti al trasporti ed energetico), il Cliente od dichiara e garantisce di essere legittimamente in possesso di tutti e i permessi e autorizzazioni necessari richiesti dalla legge e rinuncia sin da ora a terzi in conseguenza qualunque rivalsa nei confronti di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità FOMAS - e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. ottenere la stessa rinuncia da ogni perditaparte di eventuali soggetti terzi, costo od onere derivante da azioniivi inclusi i suoi assicuratori, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione ai sensi e per gli effetti di inadempimenti cui all’articolo 1381 del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque Codice Civile - per qualsivoglia importo richiesto a titolo di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clienterisarcimento.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando 8.1 Il titolare della carta principale ovvero della carta prepagata ri- sponde di tutte le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dall’utilizzo della sua carta. Il titolare della carta principale risponde inoltre di tutti gli impegni derivanti dall’utilizzo della/e carta/e supplementare/i e per il partner. Eventuali controversie in merito a irregolarità e contestazioni di merci o servizi nonché alle pretese che ne derivano devono essere risolte direttamente dal Contrattotitolare della carta con il rispet- tivo esercizio convenzionato. In caso di restituzione della merce, limitatamente il tito- lare della carta deve richiedere all’esercente convenzionato una con- ferma di accredito e, in caso di annullamento, una conferma di annul- lamento. 8.2 In linea di principio, i rischi derivanti da un utilizzo abusivo della carta sono a carico del titolare della carta. In ogni caso quest’ultimo è tenuto a farsene carico se le transazioni sono state autorizzate mediante uti- lizzo di uno strumento di accesso. In tutti gli altri casi, se la contesta- zione avviene tempestivamente (punto 7.4), TopCard si fa carico dei danni derivanti da un utilizzo abusivo della carta da parte di terzi, a condizione che il titolare della carta si sia attenuto integralmente alle disposizioni di queste CG (si veda in particolare il punto 7) e che non gli siano imputabili colpe di sorta. Non sono considerati terzi ai sensi del presente punto tutte le persone vicine al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i titolare della carta in virtù di vincoli familiari o di altro tipo, come ad es. partner, procuratori e persone che convivono nella stessa economia domestica. Fino al momento di un eventuale blocco della carta il titolare della carta è responsabile di tutte le transazioni autorizzate ai sensi del punto 2.1. 8.3 Il titolare della carta risponde dei danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi che derivano dall’inoltro della carta e/o dello/degli strumento/i di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeaccesso. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l8.4 I danni al titolare della carta derivanti dal possesso o dall’utilizzo della sua carta sono esclusivamente a suo carico. TopCard non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile si assume alcuna responsabilità nel caso in cui caratteristiche tecnicheun esercizio convenzionato non accetti la carta come mezzo di pagamento, sospensionioppure se la carta non può essere utilizzata per motivi tecnici oppure in seguito a una modi- fica del limite di spesa (nel caso di carte di credito) o del limite per il prelievo di contanti (nel caso di carte prepagate), interruzioni a una disdetta o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano a un blocco. TopCard non si assume inoltre alcuna responsabilità se la carta non può essere utilizzata a un Bancomat o degradino se a seguito di tale utilizzo la continuità e la qualità dei Servizicarta subisce danni o è resa inservibile. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. 8.5 Nonostante il blocco / la disdetta della carta, TopCard può addebitare al titolare della carta principale o della carta prepagata tutti gli importi dovuti per servizi ricorrenti (punto 7.5). 8.6 TopCard non risponde dei servizi accessori o supplementari correlati alla carta e per i danni che devono essere coperti da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clienteun’assicurazione.

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Samples: Condizioni Generali Per L’utilizzo Delle Carte Di Credito E Prepagate Supercard

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contrattoa) La Associazione LILT ODV Sezione Terni si impegna a fornire ai propri soggetti, a cui sono affidate le azione di cui al presente patto, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e ferme restando sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e, pertanto si adopereranno per gestire le norme imperative attività in economia, adottando la comune prudenza e diligenza durante le operazioni di leggemanutenzione, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento nonché dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti normative; b) La Associazione LILT ODV Sezione Terni è tenuta al rispetto delle obbligazioni derivanti misure di sicurezza previste dal ContrattoT.U.S. (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) disponendo di conseguenza nei confronti dei soggetti interessati sollevando il Comune di Terni da ogni responsabilità in merito; c) In riferimento agli interventi di cui al presente Patto si individua, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa per le attività svolte dalla Associazione LILT ODV Sezione Terni il Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx quale supervisore cui spetta la responsabilità per i danni indirettidi verificare il rispetto della previsione di cui al comma b, quali lucro cessante le modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione, nonché, il mantenimento in sicurezza delle aree e cioè perdite delle attrezzature necessarie al fine di ricavi evitare situazioni di pericolo nei confronti di persone animali o cose; d) La Associazione LILT ODV Sezione Terni si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di supervisore al Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o di profitto persone dell’Amministrazione Comunale e/o di opportunità commerciali a terzi e/o cose di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi terzi durante l’attività oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge.presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne; 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente e) L’Associazione LILT ODV Sezione Terni si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perditafornire ai soggetti, costo od onere derivante da azionioccupati nelle attività di cui al presente patto, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronticoperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto nonché per la responsabilità del Clientecivile verso terzi, sollevando il Comune di Terni dalle relative responsabilità.

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Samples: Patto Di Collaborazione

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, 1) Il Sub-Responsabile tiene indenne e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. manlevato il Responsabile da ogni perdita, costo od onere derivante costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da azioniogni responsabili- tà di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, pretese od eccezioni fatte valere contingente o meno) deri- vante da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od o in connessione di inadempimenti con una qualsiasi violazione da parte dello stesso delle disposizioni contenute nel presente accordo. 2) Il Sub-Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal RGPD specificatamente di- retti al Sub-Responsabile del Cliente alle obbligazioni del presente Contrattotrattamento, o comunque ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni contenute nel presente atto. 3) Il Sub-Responsabile si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Re- sponsabile da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di atti terzi, e da qualunque somma che ricadono sotto il Sub-Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai sog- getti individuati di cui all’art. 6, dai dipendenti e/o collaboratori che ope- rano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati. 4) Ai sensi dell’art. 82 par. 4 del RGPD, qualora il Responsabile ed il Sub- Responsabile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsa- bili dell’eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimen- to effettivo del danno. 5) Ai sensi dell’art. 82 par. 5 del RGPD, qualora il Responsabile o il Sub- Responsabile abbia pagato l’intero ammontare del risarcimento del dan- no, sussiste il diritto di reclamare dal Responsabile/Sub-Responsabile la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità. 6) Il Sub-Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Respon- sabile l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei soggetti individuati di cui all’art. 6, qualora questi ultimi omettano di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati declinati nel RGPD o nel presente atto. 7) Ai sensi dell’art. 28 par. 10 del ClienteRGPD il Sub-Responsabile è reso edotto che, qualora violi il regolamento, determinando autonomamente le finali- tà ed i mezzi del trattamento, verrà considerato Titolare del trattamento in questione. Rientra nella violazione del regolamento il disattendere le istruzioni rice- vute dal Responsabile ai sensi dell’Art. 28 par. 4.

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Samples: Sub Responsabile Del Trattamento Dei Dati Personali

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante a persone e cioè perdite cose, beni mobili e immobili, anche condotti in locazione di ricavi ANSF e/o di profitto terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori. 2. Il Fornitore è inoltre responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di opportunità commerciali azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione del Servizio, o in conseguenza di affari nonché danni per lesione all'immagine fatti e/o alla reputazione commercialeatti, anche omissivi, imputabili al Fornitore stesso. 9.2 Fermo restando quanto sopra3. Il Fornitore è altresì responsabile affinché i proprio dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell’Agenzia xxx.xxxx.xx alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento del personale” i quali, le Parti convengono che Interplanet S.r.lpur non venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto Sono consegnati contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l4. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza Il Fornitore dichiara di interruzioni, sospensioni, ritardi, aver stipulato una o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o più adeguate coperture assicurative le cui copie delle polizze verranno consegnate ad ANSF su semplice richiesta di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Serviziquest’ultima. 9.5 Il Cliente 5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle predette coperture assicurative, il presente Contratto si impegna risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a tenere indenne Interplanet S.r.ltitolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 6. da Resta in ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la caso ferma l’intera responsabilità del ClienteFornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle predette polizze.

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Samples: Service Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto a) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto, dichiarano di essere informati sui rischi anche interferenti esistenti negli ambienti in cui operano per la cura dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e, pertanto, si adopereranno per gestire le attività in economia, adottando la comune prudenza e diligenza durante le operazioni di manutenzione, nonché dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale, previsti dalle vigenti normative; b) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste nel Contratto, T.U.S (Dlgs 81/2008 s.m.i) disponendo di conseguenza e ferme restando le norme imperative sollevando perciò il Comune di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile Terni da ogni responsabilità in merito; c) In riferimento alle attività di cui agli Artt. 1 e 2 del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa presente patto di Collaborazione si individua il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx quale supervisore cui spetta la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante di tutte le attività svolte e cioè perdite disciplinate nel presente atto; d) Il Centro Sociale Ferriera APS si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di ricavi supervisore al Sig. Xxxxx Xxxxxxxx che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o di profitto persone dell’Amministrazione Comunale e/o di opportunità commerciali a terzi e/o cose di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, terzi durante le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi attività svolte oggetto del Contrattopresente patto, salve le previsioni inderogabili di legge.sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne; 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 e) Il Cliente Centro Sociale Ferriera APS si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perditacontrarre per i soggetti, costo od onere derivante da azionioccupati nelle attività di cui al presente patto di collaborazione, pretese od eccezioni fatte valere da coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni per le sole attività svolte e oggetto del presente Contrattopatto, o comunque sollevando il Comune di atti che ricadono sotto la responsabilità del ClienteTerni dalle relative responsabilità.

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Samples: Patto Di Collaborazione

Responsabilità. 9.1 21.1. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando inderogabili le norme imperative disposizioni di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal ContrattoTerrecablate risponderà di sue, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la eventuali, responsabilità solo per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/dolo o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialecolpa grave. 9.2 21.2. Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. Terrecablate non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contrattoal Servizio che ha dato origine al danno.A tal proposito il cliente, salve le previsioni inderogabili sin da adesso, dichiara ed accetta espressamente di leggerinunciare ad ogni e qualunque maggior danno, comunque derivante e denominato, intendendo la somma sopra indicata come ampiamente satisfattoria. 9.3 21.3. In ogni caso, Interplanet S.r.l. Terrecablate non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente all’Utente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi ad azioni compiute dall’Utente , o dipendenti da caso fortuito o da eventi di forza maggiore (quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli scioperi nazionali o di settore, le serrate, le intemperie, epidemie, blocchi dei mezzi di trasporto o di forniture per qualsiasi ragione, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, danni provocati dall’acqua, guerre, etc.), o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l..rete di Terrecablate. 9.4 Interplanet S.r.l21.4. In particolare, Terrecablate non sarà responsabile per danni o malfunzionamenti riconducibili a (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): a) manomissioni o interventi sulle Apparecchiature o sul Servizio effettuati da parte dell’Utente ovvero senza il consenso di Terrecablate; b) disturbi causati dall’utilizzo di Apparecchiature utilizzate dall’Utente senza il consenso di Terrecablate, ovvero di Terminali che siano privi dell’omologazione o autorizzazione stabilite dalla normativa applicabile; c) interruzione totale o parziale del servizio fornito da altro operatore di telecomunicazioni; d) eventi che si verificano al di fuori della sfera di controllo di Terrecablate, come per esempio disturbi agli impianti di rete o interruzioni nella fornitura di energia elettrica; e) inadempimenti dell’Utente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); attività e/o decisioni governative e/o della Pubblica Amministrazione (es.: ritardo nel rilascio di permessi e/o autorizzazioni); f) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o regolamentare che inibissero l'erogazione dei Servizi o disponessero la sospensione o revoca della licenza, da cessazione dell'attività o fallimento dei concessionari o di altri operatori anche pubblici necessari per effettuare i Servizi. 21.5. Terrecablate non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei ServiziServizi impegnandosi il cliente, sin da adesso, a provvedere ad azione diretta nei confronti dell’altro gestore. 9.5 Il Cliente 21.6. L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne Interplanet S.r.l. Terrecablate da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente dell’Utente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità dell’Utente. 21.7. Terrecablate non si assume alcuna responsabilità per qualunque ritardo, disservizio e/o malfunzionamento dipendente e/o causato da incompatibilità, inadeguatezza e/o mancanza di infrastruttura e Apparecchiature dell’Utente, che dovranno conseguentemente essere sostituiti, configurati e/o installati a cura e a spese dell’Utente. 21.8. Terrecablate non assume alcuna responsabilità per perdite di dati, per il contenuto di dati richiesti su internet o per e-mail inviate o ricevute dall’Utente (specialmente se contenenti virus), né per la prestazione di servizi offerti da altri gestori di servizi di telecomunicazione. 21.9. Conformemente alla vigente normativa, quale erogatore del Clienteservizio e, quindi, soggetto che veicola segnali di comunicazioni elettronica sulla rete, Terrecablate non assume la qualifica giuridica di fornitore di contenuti. Conseguentemente, non rientra nell’oggetto delle prestazioni di pertinenza di Terrecablate il controllo sui contenuti e sulle informazioni veicolati. Fermo restando la fornitura, da parte di Terrecablate, delle prestazioni ai fini di giustizia, nei confronti delle autorità pubbliche, l’Utente assume esclusiva responsabilità per eventuali contenuti illeciti veicolati. 21.10. Terrecablate non assume responsabilità riguardante la gestione delle transazioni commerciali in ogni modo autorizzate ed effettuate da terze parti per conto dell’Utente.

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Samples: Service Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto12.1. La responsabilità di VWS relativa a – tra l’altro – le merci fornite da VWS, e ferme restando le norme imperative di leggeconsulenze fornite da VWS, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi le mediazioni effettuate e/o i supporti offerti, si limita a quanto stabilito in queste condizioni generali. Ulteriori responsabilità sono espressamente escluse da VWS. 12.2. La VWS non si assume alcuna responsabilità per danni riportati ai bulbi da lei tenuti in custodia od in trattamento, eccetto nei casi in cui suddetti danni siano stati provocati dai suoi dipendenti, salvo in caso di profitto colpa grave o dolo. Salvo indicazioni diverse, il beneficiario/l’avente diritto e/o il cliente deve provvedere a stipulare sulla merce in custodia un’assicurazione adeguata contro ogni forma di opportunità danno. La VWS non è tenuta ad assicurare la merce che ha in custodia o in trattamento. 12.3. La VWS non è responsabile per danni che il cliente subisce a seguito del mancato pagamento di una rata concordata, salvo il caso in cui suddetta inadempienza sia riconducibile a colpa grave o dolo della VWS. 12.4. Quando la VWS risulta responsabile in base a quanto riportato nelle clausole di cui sopra, la sua responsabilità è in ogni caso limitata esclusivamente all’importo netto della fattura, che viene o dovrebbe venire fatturato dalla VWS secondo il normale svolgimento delle transazioni commerciali o, a sua scelta, al valore della merce sostituita che costituisce, o costituiva, l’oggetto del contratto in questione. 12.5. La VWS non è in alcun caso responsabile per qualsiasi tipo di danni indiretti o danni al patrimonio. 12.6. La responsabilità della VWS è in ogni caso limitata ad un massimale fissato in EURO 10.000 (diecimila). 12.7. Il cliente solleva la VWS sia in forma extragiudiziale, sia da tutti i crediti, direttamente o indirettamente derivanti da un accordo sottoscritto tra il cliente e la VWS, che il cliente deve versare a terzi come risarcimento danni, per quanto i danni a terzi siano da ascriversi a colpa e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà a concorso in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità colpa del Cliente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dipendente nell’esercizio delle proprie fun- zioni è a carico della Regione; la Regione rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal dipendente medesimo per la difesa in giudizio. Le disposizioni di cui al presente comma non operano nei casi di dolo o colpa grave del dipendente accertati con sentenza passata in giudicato. 2. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dipendente per fatti che siano direttamente con- nessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, e ferme restando tutte le norme imperative spese sostenute dal dipendente medesimo in qualsiasi fase del procedimento, dalle indagini preliminari al giudicato, sono rimborsate dalla Regione qualora il proce- dimento medesimo si concluda con esclusione di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile responsabilità del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dipendente interessato. 3. La Regione rimborsa altresì tutte le spese sostenute dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa dipendente per la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite difesa nell’ambito del giudizio di ricavi e/conto o di profitto e/o responsabilità amministrativa qualora il giudizio si concluda con esclusione di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeresponsabilità del dipendente. 9.2 Fermo restando quanto sopra4. I rimborsi di cui ai commi 1, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto 2 e 3, sono effettuati previo parere di congruità da parte dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente; i rimborsi medesimi sono effettuati anche successivamente all’estinzione del Contrattorapporto di lavoro, salve le previsioni inderogabili purché si tratti di leggefatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 9.3 In ogni caso5. La Regione, Interplanet S.r.la domanda del dipendente interessato, può rimborsare anticipatamente le spese sostenute dal medesimo per la difesa in giudizio, nella misura del 50 per cento e comunque per un importo non superio- re al credito del dipendente nei confronti della Regione in relazione al rapporto di lavoro, qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita favorevolmente al dipendente ai sensi dei precedenti commi. non sarà Il dipendente deve restituire la suddetta anticipazione, unitamen- te agli interessi maturati, qualora il medesimo venga riconosciuto responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi con sentenza passata in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizigiudi- cato. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Cliente.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto8.1 Il titolare della carta principale risponde di tutti gli impe- gni derivanti dall’utilizzo della carta principale, delle carte sup- plementari e ferme restando per partner, anche se le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità carte per i partner vengono fatturate separatamente. Eventuali controversie in merito a irregola- xxxx e contestazioni di merci o servizi nonché alle pretese che ne deri- vano devono essere risolte direttamente dal titolare della carta con il ri- spettivo esercente convenzionato. In caso di restituzione della merce, una conferma di accredito e, in caso di annullamento, una conferma di annullamento sono da richiedersi all’esercente convenziona-to. 8.2 In linea di principio, i rischi derivanti da un utilizzo abusivo del- la carta sono a carico del titolare della carta. In ogni caso quest’ul- timo è tenuto a farsene carico se le transazioni sono state autorizzate mediante utilizzo di uno strumento di accesso. In tutti gli altri casi, se la contestazione avviene tempestivamente (punto 7.4), UBS si fa ca- rico dei danni indirettiderivanti da un utilizzo abusivo della carta da parte di terzi, quali lucro cessante a condizione che il titolare della carta si sia attenuto integral- mente alle disposizioni di queste CG (si veda in particolare il punto 7) e cioè perdite che non gli siano imputabili colpe di ricavi sorta. Non sono considerati terzi ai sensi del presente punto tutte le persone vicine al titolare della carta in virtù di vincoli familiari o di altro tipo, come ad esempio part- ner, procuratori e persone che convivono nella stessa economia dome- stica. Fino al momento di un eventuale blocco della carta il tito- lare della carta è responsabile di tutte le transazioni autorizzate ai sensi del punto 2.1. 8.3 Il titolare della carta risponde dei danni che derivano dall’inol- tro della carta e/o degli strumenti di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeaccesso. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l8.4 I danni al titolare della carta derivanti dal possesso o dall’utiliz- zo della sua carta sono esclusivamente a suo carico. UBS non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile si as- sume alcuna responsabilità nel caso in cui caratteristiche tecnicheun esercente convenzionato non accetti la carta come mezzo di pagamento, sospensionioppure se la carta non può essere utilizzata per motivi tecnici oppure in seguito a una modi- fica del limite di spesa, interruzioni a una disdetta o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano a un blocco. UBS non si as- sume inoltre alcuna responsabilità se la carta non può essere utilizzata a un distributore o degradino se a seguito di tale utilizzo la continuità e la qualità dei Servizicarta subisce danni o è resa inservibile. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. 8.5 Nonostante il blocco / la disdetta della carta, UBS può addebi- tare al titolare della carta principale tutti gli importi dovuti per servizi ricorrenti (punto 7.5). 8.6 UBS non risponde dei servizi accessori o supplementari corre- lati alla carta e per i danni che devono essere coperti da ogni perdita, costo od onere derivante un’assicura- zione o da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione altri fornitori di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clienteservizi.

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Samples: Condizioni Generali Per L’utilizzo Delle Carte Di Credito Ubs

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto a) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto, dichiarano di essere informati sui rischi anche interferenti esistenti negli ambienti in cui operano per la cura dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e, pertanto, si adopereranno per gestire le attività in economia, adottando la comune prudenza e diligenza durante le operazioni di manutenzione, nonché dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale, previsti dalle vigenti normative; b) I soggetti a cui sono affidate le attività del presente patto sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste nel Contratto, T.U.S (Dlgs 81/2008 s.m.i) disponendo di conseguenza e ferme restando le norme imperative sollevando perciò il Comune di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile Terni da ogni responsabilità in merito; c) In riferimento alle attività di cui agli Artt. 1 e 2 del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa presente patto di Collaborazione si individua il Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx quale supervisore cui spetta la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante di tutte le attività svolte e cioè perdite disciplinate nel presente atto; d) L’Associazione Demetra si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di ricavi supervisore al Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx che comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o di profitto persone dell’Amministrazione Comunale e/o di opportunità commerciali a terzi e/o cose di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, terzi durante le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi attività svolte oggetto del Contrattopresente patto, salve le previsioni inderogabili di legge.sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne; 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente e) l’Associazione Demetra si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perditacontrarre per i soggetti, costo od onere derivante da azionioccupati nelle attività di cui al presente patto di collaborazione, pretese od eccezioni fatte valere da coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni per le sole attività svolte e oggetto del presente Contrattopatto, o comunque sollevando il Comune di atti che ricadono sotto la responsabilità del ClienteTerni dalle relative responsabilità.

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Samples: Patto Di Collaborazione

Responsabilità. 9.1 Salvo 1. Fermo restando quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contrattostabilito dall’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto MePA, ove compatibile e/o non derogato dalle clausole del presente contratto, L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante a persone e cioè perdite di ricavi cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione e/o in uso – dell’Amministrazione e/o di profitto terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori. 2. L’Appaltatore è inoltre responsabile e pertanto tenuto a risarcire l’Amministrazione per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di opportunità commerciali azione e/o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale. 9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di legge. 9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a pretesa avanzata da terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni dell’esecuzione del presente Contratto, o comunque in conseguenza di atti che ricadono sotto fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili all’Appaltatore stesso. 3. L’Appaltatore dichiara di aver stipulato una o più adeguate coperture assicurative le cui copie delle polizze verranno consegnate all’Amministrazione su semplice richiesta di quest’ultima. 4. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle predette coperture assicurative, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 5. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità del Clientedell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle predette polizze.

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Samples: Service Agreement

Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna 1. Ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indirettisubiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, quali lucro cessante e cioè perdite con dolo o colpa grave, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno. 2. Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui, per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di ricavi collaborazione, vengano utilizzati dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di profitto cui altri abbiano la privativa. 3. Le parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni rivendicazione e/o responsabilità e dal sostenere costi, spese ed oneri, pretesi da chiunque, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, anche con riferimento a possibili violazioni in materia di opportunità commerciali e/diritti d’autore o di affari nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commercialeproprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione di terzi di cui al precedente comma. 9.2 Fermo restando quanto sopra4. Le Parti sono responsabili, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo gli aspetti di propria competenza, sia con riferimento ai Servizi oggetto del Contrattopropri dipendenti, salve le previsioni inderogabili sia per quelli di leggeeventuali imprese appaltatrici, della rigorosa applicazione delle disposizioni di legge contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 9.3 In ogni caso5. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza sia ai fini della sicurezza di interruzionipersone e dell’igiene sul lavoro, sospensionisia ai fini della sicurezza di impianti e cose anche di proprietà di altre amministrazioni pubbliche, ritardi, o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente di utenti o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l.. 9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizigenere. 9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l6. da ogni perdita, costo od onere derivante da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, Qualora l’attività svolta in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni esecuzione del presente ContrattoAccordo richieda l’utilizzo di eventuale strumentazione tecnica di proprietà di una delle due Parti o di altri enti pubblici, o comunque ciascuna Parte è responsabile, presso le proprie sedi, della custodita di atti che ricadono sotto la responsabilità del Clientetale strumentazione.

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Samples: Accordo Ex Articolo 15 Della Legge 7 Agosto 1990 N. 241