Common use of Responsabilità Clause in Contracts

Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, L’appaltatore inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Responsabilità. Salvo L’accettazione delle apparecchiature, da parte dell’Azienda sanitaria, non solleva la risarcibilità Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle apparecchiatureconsegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi e dei lavori. Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell’altra, di constatare e verbalizzare in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto o che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile della omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre 3 mesi dal termine del contratto. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria effettuata secondo le modalità previste, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. Qualora per fatti imputabili all’Azienda Sanitaria il servizio di manutenzione fosse parzialmente sospeso o interrotto (ad esempio dismissione temporanea di Padiglione o di singolo Reparto), la Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di ispezionare i Beni prima di ripristinare la regolare effettuazione del servizio. Se, a seguito di tale ispezione, dovesse emergere la necessità di effettuare degli interventi di manutenzione diversi da quelli previsti dal piano di manutenzione approvato, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad informare l’Azienda Sanitaria per iscritto e a concordare le condizioni economiche in relazione agli eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto specifici interventi da effettuare. La Ditta Aggiudicataria non sarà responsabile in tutti i casi in cui il difetto riscontrato sia dovuto ad un uso scorretto o anomalo del Bene da parte di appaltopersonale dell’Azienda sanitaria. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti Si intende per uso scorretto o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli anomalo del Bene: qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d’uso del Bene e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti a quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante; qualsiasi manomissione dei Beni; qualsiasi intervento sui Beni effettuato da personale non qualificato; qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal produttore/fabbricante; qualsiasi malfunzionamento causato dalla difettosità dell’impianto elettrico, da un impianto equipotenziale insufficiente, da sbalzi di tensione della rete di alimentazione o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, collegamento con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore eapparecchiature diverse da quelle previste dal produttore/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattofabbricante.

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Samples: www.aulss1.veneto.it

Responsabilità. Salvo La Società gestisce la risarcibilità Piattaforma che è in grado di eventuali maggiori dannicreare collegamenti tra i Prestatori e il Promotore al fine, l’Appaltatore è responsabilerispettivamente, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltoconcedere e ricevere Finanziamenti. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli La Società e/o verifiche tecnichequalsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto non sono e non potranno essere parte dei Contratti di Finanziamento che verranno sottoscritti tra il Proponente e gli Investitori nell’ambito del Piattaforma. L’appaltatore è L’Investitore esonera la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto, che pertanto non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili: - nei casi in cui non siano state presentate Richieste di Finanziamento e/o Offerte di Finanziamento in relazione a Richieste di Finanziamento; - della solvibilità dei soggetti finanziati tramite la Piattaforma e del rimborso, integrale o parziale, al Prestatore dei finanziamenti erogati; - della restituzione integrale o parziale di qualsivoglia Finanziamento, non garantendo, altresì, il recupero del capitale e/o degli interessi di cui i Prestatori avrebbero diritto nei confronti dei Promotori per i Finanziamenti concessi tramite la Piattaforma; - dei danni subiti dagli Investitori e/o dai soggetti terzi in conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma e/o per qualsivoglia impossibilità di utilizzarla anche a causa di virus informatici e/o per qualsiasi altro danno che potrebbe essere causato in conseguenza e/o in relazione alla Piattaforma e/o al suo utilizzo, e ciò, anche a causa della negligenza da parte della Società o nel caso in cui quest’ultima sia stata avvisata del possibile verificarsi di danni di quel tipo. Il Prestatore sarà l’unico responsabile delle sue visualizzazioni e dell’utilizzo della Piattaforma, rinunciando sin da ora a sollevare qualsivoglia richiesta e/o contestazione nei confronti della Società e/o della Piattaforma e/o nei confronti di soggetti terzi che agiscono per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti suo conto in relazione all’utilizzo della Piattaforma. Il Prestatore si impegna a indennizzare la Società e/o dal personale impiegatoqualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto in relazione a qualsivoglia danno, perdita o spesa (incluse le spese legali) subita a seguito di una violazione delle Condizioni Generali Prestatore e/o di norme di legge o regolamento allo stesso applicabili. Fermo quanto sopra, la Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile nei confronti del Prestatore fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave: - in caso di prestazione ritardo, sospensione, rinvio o rifiuto dell’Offerta di attività Finanziamento sulla Piattaforma; - in lococaso di mancato raggiungimento dell’importo del Finanziamento pubblicato sulla Piattaforma; - in caso di malfunzionamento (anche temporaneo), per qualsivoglia causa, dei sistemi informatici della Società, ovvero dei sistemi di pagamento presenti sulla Piattaforma, ovvero dei sistemi per la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali Prestatore o del Contratto di Finanziamento; - in caso di attacchi informatici che violino i sistemi approntati dalla Società per garantire la Cyber Security; - in caso di caso fortuito o forza maggiore o per qualsivoglia provvedimento di ogni competente Autorità che impediscano l’adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali Prestatore in capo alla Società; - delle conseguenze giuridiche, economiche, finanziarie e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllofiscali per il Prestatore conseguenti alle presenti Condizioni Generali Prestatore, al fine Contratto di garantire condizioni Finanziamento e alle obbligazioni assunte dall’Investitore medesimo ai sensi di sicurezza tali contratti. Fermo tutto quanto sopra, il Prestatore espressamente riconosce e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e accetta che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, della Società è in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocaso limitata all’ammontare delle commissioni riconosciute dal Promotore all’atto di accettazione della Proposta di Finanziamento sulla Piattaforma.

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Samples: Contratto Di Servizi Per Gli Investitore

Responsabilità. Salvo L’obbligazione di Cegid di adempiere tutti i propri obblighi secondo i migliori standard professionali ed utilizzando la risarcibilità massima diligenza possibile, è un’obbligazione di eventuali maggiori dannimezzi. Nella misura più ampia consentita per legge, l’Appaltatore Cegid è responsabile, verso responsabile esclusivamente per i danni diretti e prevedibili derivanti da una violazione dei suoi obblighi contrattuali; la Stazione Appaltante, della corretta responsabilità di Cegid non si estende ai danni derivanti da un evento che non sia strettamente connesso all’inesatta o alla mancata esecuzione della fornitura oggetto di appaltodel Contratto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’operaPer espresso accordo tra le Parti, i difetti danni indiretti per i quali Cegid non può essere ritenuta responsabile includono: perdita operativa, mancato guadagno od ogni altra perdita finanziaria derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Pacchetti Software da parte del Cliente o dalla mancata fornitura dei Servizi, danno reputazionale e qualsiasi perdita o danneggiamento delle informazioni per cui Cegid non può essere ritenuta responsabile. Eventuali danni subiti da terzi costituiscono un danno indiretto e non danno luogo a risarcimento. Nella misura più ampia consentita per legge, qualora Cegid sia ritenuta responsabile a seguito della mancata o inesatta esecuzione del Contratto, o per qualsiasi altra causa ad essa imputabile, il Cliente potrà esigere un risarcimento il cui importo complessivo (a titolo di capitale, interessi e spese) sarà limitato ai danni diretti e prevedibili subiti dal Cliente e che in ogni caso non potrà essere superiore: - per i Pacchetti Software: agli importi pagati dal Cliente a Cegid per le manchevolezze licenze d’uso dei prodotti (Pacchetti Software) nei 12 (dodici) mesi antecedenti al verificarsi dell’evento dannoso che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecnicheha determinato la responsabilità di Cegid; e - per i Servizi: agli importi pagati dal Cliente a Cegid per i Servizi fruiti negli ultimi 12 (dodici) mesi antecedenti al verificarsi dell’evento dannoso che ha determinato la responsabilità di Cegid. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in locoLe Parti riconoscono che i prezzi del Contratto riflettono la ripartizione dei rischi previsti nel Contratto e l’assetto economico perseguito dalle Parti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e che il Contratto non sarebbe stato concluso alle presenti condizioni senza le cautele necessari, con l’obbligo limitazioni di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoresponsabilità ivi previste. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo Le Parti convengono espressamente che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la predette limitazioni di responsabilità per danni causati resteranno valide anche successivamente alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione cessazione del presente Contratto.

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Samples: www.cegid.com

Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore L’Appaltatore è responsabile, responsabile verso la Stazione Appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Stazione Appaltante, dell'opera, della corretta esecuzione disciplina, della fornitura oggetto di appaltosicurezza e della formazione dei propri dipendenti. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli Gli eventuali danni a terzi e/o verifiche tecnicheattrezzature ed impianti derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto 0 semplice movimentazione e comunque dall'uso dei mezzi e delle attrezzature impiegate per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, saranno a completo carico dell’Appaltatore. L’appaltatore è responsabile Incombe all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti alla Stazione Appaltante prodotti a persone, animali 0 cose nell'esercizio di tutte le attività affidategli e di quelle ad esse complementari, sia direttamente che dai propri prodotti o dal personale impiegatosuoi ausiliari, così come incombe all’Appaltatore ogni responsabilità rispetto all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in caso materia di prestazione di attività in locoraccolta, trasporto e pertanto dovrà smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l’Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessariatti ad evitare danni alle persone, animali e cose, con l’obbligo espresso impegno di controlloprovvedere e con l’onere di vigilare affinché gli impianti, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoapparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti. L’Appaltatore si obbliga assume e riconosce in capo a risarcire la Stazione Appaltante per sè ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio, intendendosi VCS ed i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare e da ogni conseguenza diretta 0 indiretta. Anche in dipendenza caso di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatoresubappalto, altresìl’Appaltatore sarà, si obbliga a rispondere e a manlevare comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi e verso i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale terzi per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contrattodanno arrecato alle proprietà ed alle persone, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatoresiano esse addette 0 meno ai servizi, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi: i locali, strutture di proprietà VCS 0 di terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistentidati in uso. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali 0 cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere rimane a suo carico il completo risarcimento di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattodanni prodotti a terzi.

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Samples: www.vcsweb.it

Responsabilità. Salvo la risarcibilità FIRMATO IN ORIGINALE Chiunque non rispetti le presenti policy potrà essere soggetto all'immediata sospensione dell'accesso ai sistemi informatici da parte degli Amministratori di eventuali maggiori danniSistema, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, che ne daranno comunicazione al Responsabile di riferimento. Gli Amministratori di Sistema sono inoltre obbligati ad informare della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è violazione il responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllodel servizio HR Business Partner, al fine di garantire condizioni valutare l'eventuale attivazione di procedure disciplinari. Si ricorda che le violazioni alle regole di sicurezza imposte dal D.Lgs. 196/03 e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoss. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante mm. possono comportare ulteriori e autonome conseguenze di ordine civile e penale. Policy per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o l'utilizzo dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi edsistemi informatici - 6 ' Sig./Sig.ra La Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), rilevata la Sua funzione e considerata la Sua esperienza, capacità ed affidabilità dimostrata, visto l'art. 29 del Codice, con la presente Le conferisce la nomina di affidandole, fino a revoca, i compiti che la legge pone a carico di questa figura. Tale nomina si riferisce al trattamento dei dati personali contenuti negli strumenti elettronici a lei consegnati, come da lista allegata, affidandole i compiti che la legge pone a carico di questa figura, ivi compreso il profilo della sicurezza e le relative misure previste dalla legge. Nell'ambito dell'incarico ricevuto, vorrà attenersi alle seguenti istruzioni, che vengono impartite ai sensi dell'art 29, comma quarto, del Codice: • La raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali dovranno avvenire in modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, nonché nel rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni casoaltro ente o associazione; • In particolare i dati personali devono essere: o trattati in modo lecito e secondo correttezza; o raccolti e registrati per scopi determinati, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; o esatti e, se necessario, aggiornati;

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Samples: trasparenza.fbk.eu

Responsabilità. Salvo L'ASP Ambito 9 è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la risarcibilità Ditta e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di eventuali maggiori lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Ditta e l'ASP fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. La ditta è obbligata a tenere sollevata ed indenne la stazione appaltante da ogni danno, diretto ed indiretto, causato agli utenti, ai suoi dipendenti o ai suoi beni, mobili, immobili ed attrezzature, nonché dai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale. La stazione appaltante ed i suoi obbligati saranno così esenti da ogni azione, sia in via giudiziale, che stragiudiziale, da chiunque intentata. E’ inoltre a carico della ditta l’adozione, nell’esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. La ditta dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. secondo quanto previsto al precedente art. 9. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltoinfortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’impresa durante l’esecuzione del servizio. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminaretale riguardo la ditta dovrà stipulare polizza RCO secondo quanto previsto al precedente art.9. L’esistenza di tale polizze non libera l’impresa dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Prima della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà presentare copia autentica delle suddette polizze assicurative o qualora già esistenti una apposita appendice la quale specifichi che dette polizze coprono anche il servizio prestato per la stazione appaltante. Le suddette coperture assicurative dovranno essere mantenute attive per l’intera durata contrattuale. La ditta affidataria dovrà assicurare la continuità nell’espletamento del servizio, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, così come previsto nelle presenti Condizioni particolari; in caso di prestazione sciopero del personale o di attività in loco, e pertanto altri eventi l’ASP dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, essere avvisata con l’obbligo un anticipo di controllo, al fine almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga forza maggiore non danno luogo a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatoreentrambe le parti; L’Aggiudicatario, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimapertanto, a mezzo del proprio personale, dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’esecuzione particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio che saranno provvisti della necessaria qualifica. L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del presente Contrattocontratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dovrà presentare un’autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla Stazione Appaltantevigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all’avvio del servizio oggetto di affidamento. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoLa ditta dovrà avere un recapito telefonico sempre attivo.

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Responsabilità. Salvo la risarcibilità La Ditta è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi nell’adempimento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato Speciale. Essa è inoltre responsabile dell’operato dei propri dipendenti e degli eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabilenessuno escluso, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, che il proprio personale o i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli propri mezzi potessero arrecare al Comune e/o verifiche tecnichea terzi nell’espletamento del servizio. L’appaltatore è responsabile A tale proposito la Ditta dovrà stipulare polizza assicurativa RCO e RCD con primaria compagnia assicuratrice con massimale unico di € 500.000,00=. Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla rimessa nel primitivo stato nel termine fissato nella relativa notifica, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente, salvo rivalsa sull’importo della cauzione come sopra prestata e per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti l’eventuale eccedenza, sui ratei di canone di più prossima scadenza. Per quanto qui non previsto o dal personale impiegatoderogato, si richiamano le norme vigenti in materia ed, in caso particolare, la disciplina del Codice Civile e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti. Sono comunque a carico della Ditta appaltatrice e ritenute remunerate nel prezzo di prestazione appalto i seguenti oneri: ✓ la conduzione, organizzazione, esecuzione totale di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimalavori appaltati, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contrattoregola d’arte, salvo che le pretese risarcitorie derivino compresa la pulizia da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltantetutti i materiali da risulta. L’Appaltatore, inoltre si L’Appaltatrice assume la responsabilità della direzione dei lavori, anche sotto l’aspetto della sicurezza e della prevenzione degli infortuni; ✓ gli oneri tutti connessi e derivanti dall’attività prestata dai propri dipendenti compresi quelli assicurativi e previdenziali, che sono o saranno posti a carico del datore di lavoro dalle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali; ✓ i danni a Terzi ed ai propri dipendenti che comunque potessero verificarsi nel corso ed in occasione del lavoro; ✓ l’obbligo di provvedere ed ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge in tema di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica. L’Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle Norme di Legge sulla prevenzione e igiene del lavoro e di essere stata informata dalla Committente ed aver preso visione del cantiere e dei rischi specifici esistenti nell’ambito del lavoro nel quale opererà, e ciò ai sensi e per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili gli effetti del D.P.R. 547/1955, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle altre disposizioni di Legge in materia. Ai fini delle Norme di prevenzione infortuni e di igiene, l’Appaltatrice considererà i cantieri come propri, e si impegna ad osservare e far osservare al proprio personale tutte le disposizioni in materia. L’Appaltatrice risponde della sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, assume la piena responsabilità civile e penale a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere fronte di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatoreinfortunio o disgrazia sul lavoro e di qualsiasi danno cagionato a terzi per causa propria o del proprio personale dipendente; per quanto riguarda la condotta dei lavori, e/o dei suoi subfornitori la scelta del modo di leggieseguirli, decretie per tutte le precauzioni atte ad evitare disgrazie e danni a terzi ed al personale della ditta Appaltatrice, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattola Committente si rimette totalmente all’Appaltatrice.

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Responsabilità. Salvo la risarcibilità Indipendentemente dal motivo legale, fatti salvi altri requisiti legali di eventuali maggiori danniammissibilità dei reclami, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto valgono le seguenti esclusioni e limitazioni di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore responsabilità di idealo: idealo è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti laddove sia imputabile di dolo o dal personale impiegatograve negligenza. Per negligenza non grave, idealo è responsabile solo in caso di prestazione violazione di attività un obbligo la cui ottemperanza consenta l’esecuzione del contratto in loco, modo conforme e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitorisulla cui osservanza il rivenditore possa contare regolarmente (cosiddetta regola cardinale). È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere inoltre esclusa la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per rimborso per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatorequalsiasi tipo, altresìindipendentemente dal fondamento delle richieste risarcitorie, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume inclusa la responsabilità per danni causati in caso di terminazione del contratto. Laddove idealo sia responsabile di negligenza non grave, la responsabilità è limitata ai danni cui si è dovuto far fronte tipicamente dopo le circostanze note al momento della stipula del contratto. Le summenzionate esclusioni e limitazioni di responsabilità non valgono nei casi di responsabilità giuridica vincolante, in particolare secondo la legge della responsabilità del prodotto, in caso in accettazione di una garanzia e di danni dolosi alla Stazione Appaltante o vita, al corpo e alla salute. Le seguenti esclusioni e limitazioni di responsabilità valgono anche a favore dei rappresentanti legali di idealo, di collaboratori, agenti e altre terze parti impiegati da idealo per ottemperare agli obblighi di contratto. Il rivenditore esonera idealo da qualsiasi reclamo da parte di terzi; ciò vale anche per i reclami di terzi imputabili a difetti gestionali fondati sull’impiego delle informazioni rese disponibili dal rivenditore mediante idealo. Il rivenditore deve dispensare in qualsiasi momento idealo da eventuali responsabilità verso terzi per violazioni di un obbligo contrattuale o di manutenzioneuna garanzia acquisiti dal rivenditore nell’ambito dello svolgimento del presente rapporto contrattuale, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistentiin particolare del contratto. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà Ciò non vale laddove la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere violazione del diritto non sia ascrivibile al rivenditore. In caso di qualsiasi natura derivanti da violazione reclamo da parte dell’Appaltatoredi terzi, e/il rivenditore è obbligato a rendere immediatamente disponibili a idealo tutte le informazioni, complete e corrispondenti a verità, necessarie per verificare la fondatezza dei reclami e ai fini di difesa. Il rivenditore è responsabile verso idealo per tutti i danni causati da terzi cui il rivenditore abbia concesso accesso all’account rivenditore volontariamente o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoper negligenza.

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Samples: business.idealo.com

Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danniIl Titolare, l’Appaltatore IL CLIENTE è il solo responsabile, verso la Stazione Appaltante: OPIQUAD: dell’esattezza, della corretta esecuzione qualità, della fornitura oggetto legalità e dell’affidabilità dei Dati personali e dei mezzi mediante i quali li acquisisce; della valutazione dei rischi derivanti dal Trattamento dei Dati personali e garantisce che tutte le procedure e le formalità richieste siano state debitamente espletate; che gli interessati siano stati informati del trattamento dei loro dati personali nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento e avranno in qualunque momento la possibilità di appaltoesercitare facilmente i loro diritti, direttamente presso il Titolare che sarà quindi il contatto principale per gli Interessati; di fornire a Opiquad per iscritto tutte le istruzioni del caso e qualunque informazione necessaria per la creazione dei registri del Responsabile sulle attività di trattamento dei dati. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareAltresì, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è esta l’unico responsabile per danni derivanti le informazioni trattate e le istruzioni comunicate a Opiquad; a provvedere alla Stazione Appaltante dai propri prodotti gestione dei dati personali in conformità alle richieste avanzate dagli Interessati, e pertanto provvedere ad esempio agli eventuali aggiornamenti, integrazioni, rettifiche e cancellazioni dei Dati Personali; di comunicare senza ingiustificato ritardo ed entro 72 ore all‘Autorità competente eventuali violazioni dei dati personali (e, in presenza di determinate condizioni, obbligo di rendere nota la violazione anche agli interessati). tratterà i Dati Personali solo in conformità alle istruzioni documentate del Cliente. Specificatamente, tratterà i dati personali soltanto per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, con le caratteristiche tecniche e di sicurezza stabilite sulla base di quanto previsto nello stesso, che ai fini del presente articolo devono intendersi quale documentazione contenente le istruzioni di trattamento dei dati che il cliente ritiene adeguate in relazione a quanto previsto ai sensi dell’art. 32 del Regolamento; potrà trattare i Dati Personali anche nel caso sia richiesto dalla normativa applicabile. In tal caso, dovrà informare il Cliente di tale necessità prima del trattamento fatto, salvo il caso in cui la legge vieti la condivisione di tali informazioni per ragioni di interesse pubblico; ha L’obbligo di informare il Titolare qualora ritenga che una o dal personale impiegato, più istruzioni ricevute violino delle norme in materia di protezione dei dati personali. In caso di omesso controllo od in caso di prestazione di attività in locomancata informativa al titolare, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessariil responsabile risponderà, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi edinfatti, in ogni casosolido con quest’ultimo; assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 32 del Regolamento, derivanti dall’esecuzione tenendo conto della natura del presente Contrattotrattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

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Samples: Accordo Principale Per Il Trattamento Di Dati Personali Opiquad (Processor) Data Processing Agreement (Dpa)

Responsabilità. Salvo La Società gestisce la risarcibilità Piattaforma e fornisce una piattaforma in grado di eventuali maggiori dannicreare collegamenti tra i Richiedenti e i Prestatori al fine di concedere e ricevere Finanziamenti. La Società avrà diritto di percepire commissioni per la funzione esercitata, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltocome precedentemente indicato all’articolo 8. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli La Società e/o verifiche tecnichequalsiasi soggetto terzo per suo conto non sono e non potranno essere parte dei Contratti di Finanziamento che verranno sottoscritti tra i Richiedenti e Prestatori nell’ambito del Piattaforma. L’appaltatore La Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto non assumono alcuna responsabilità nei casi in cui non siano state presentate Offerte di Finanziamento in relazione a Richieste di Finanziamento. In nessuna circostanza, la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto saranno tenuti alla restituzione integrale o parziale di qualsivoglia Finanziamento e non garantiscono il recupero del capitale e/o degli interessi di cui i Prestatori avrebbero diritto nei confronti del Richiedenti per i Finanziamenti concessi tramite la Piattaforma. La Società non è responsabile per i danni derivanti subiti dai Richiedenti e/o dai soggetti terzi in conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma e/o per qualsivoglia impossibilità di utilizzarla anche a causa di virus informatici e/o per qualsiasi altro danno che potrebbe essere causato in conseguenza e/o in relazione alla Stazione Appaltante dai propri prodotti Piattaforma e/o dal personale impiegatoal suo utilizzo, e ciò, anche a causa della negligenza da parte della Società o nel caso in cui quest’ultima sia stata avvisata del possibile verificarsi di danni di quel tipo. I Richiedenti saranno unicamente responsabili delle loro visualizzazioni e dell’utilizzo della Piattaforma, rinunciando sin da ora a sollevare qualsivoglia richiesta e/o contestazione nei confronti della Società e/o della Piattaforma e/o nei confronti di soggetti terzi che agiscono per loro conto in relazione all’utilizzo della Piattaforma. Il Richiedente si impegna a indennizzare la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto in relazione a qualsivoglia danno, perdita o spesa (incluse le spese legali) subita a seguito di una violazione delle Condizioni Generali Richiedente e/o di norme di legge o regolamento allo stesso applicabili. Fermo quanto sopra, la Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile nei confronti del Richiedente fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave: in caso di prestazione assenza, ritardo, sospensione, rinvio o rifiuto della pubblicazione della richiesta di attività Finanziamento sulla Piattaforma dovuti alla non correttezza o completezza delle informazioni fornite alla Società medesima o in loco, merito alla situazione giuridica economica e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti finanziaria del Richiedente o in relazione alle dichiarazioni e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore garanzie rilasciate e/o ai suoi subappaltatori e/agli impegni assunti da parte di quest’ultimo; in caso di mancato raggiungimento dell’importo del Finanziamento pubblicato sulla Piattaforma; in caso di malfunzionamento (anche temporaneo), per qualsivoglia causa, dei sistemi informatici della Società, ovvero dei sistemi di pagamento presenti sulla Piattaforma, ovvero dei sistemi per la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali Richiedente o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore del Contratto di mantenere la Stazione Appaltante sollevata Finanziamento; in caso di caso fortuito o forza maggiore o per qualsivoglia provvedimento di ogni competente Autorità che impediscano l’adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto in capo alla Società; delle conseguenze giuridiche, economiche, finanziarie e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità fiscali per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza il Richiedente conseguenti alle presenti Condizioni Generali di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo al Contratto di Finanziamento e alle obbligazioni assunte dal Richiedente medesimo ai sensi di tali contratti. Fermo tutto quanto sopra, il Richiedente espressamente riconosce ed accetta che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, della Società è in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocaso limitata all’ammontare delle commissioni stabilite dal precedente articolo 8 (Commissioni).

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Samples: www.rendimentoetico.it

Responsabilità. Salvo L’accettazione dei gas da parte dell’Amministrazione contraente non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente, l’Appaltatore non sarà sollevato dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi e dei lavori. Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la risarcibilità situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di eventuali maggiori dannimancata richiesta, o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. In ogni caso, le contestazioni non potranno più essere effettuate decorsi 6 (sei) mesi dal termine del contratto. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Amministrazione contraente, effettuata secondo le modalità previste, dovesse risultare che il personale tecnico dell’Appaltatore, o da questo incaricato, non effettua gli interventi di manutenzione conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, l’Appaltatore è responsabiletenuto ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. Qualora, verso per fatti imputabili all’Amministrazione contraente, il servizio di manutenzione fosse parzialmente sospeso od interrotto (es.: dismissione temporanea di presidio o singolo reparto), l’Appaltatore avrà l’obbligo di ispezionare i beni prima di ripristinare la Stazione Appaltanteregolare effettuazione del servizio. Se, della corretta esecuzione della fornitura oggetto a seguito di appaltotale ispezione, dovesse emergere la necessità di eseguire interventi di manutenzione differenti da quelli previsti dal Piano di Manutenzione approvato, l’Appaltatore è tenuto ad informarne per iscritto l’Amministrazione contraente ed a concordare le condizioni economiche in relazione agli eventuali specifici interventi da effettuare. A L’Appaltatore non sarà invece responsabile in tutti i casi in cui il difetto riscontrato sia dovuto ad un uso scorretto o anomalo del bene da parte di personale dell’Amministrazione contraente, ma in tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ecaso dovrà comunque procedere con oneri a proprio carico al ripristino dei difetti/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in locoguasti/anomalie riscontrate, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti ad intervenire mediante apposite e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattomirate azioni formative. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante Si intende per i danni, le perdite di beni uso scorretto o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione anomalo del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.bene:

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Samples: www.ospedaliriunitipalermo.it

Responsabilità. Salvo la risarcibilità L’Impresa è sempre responsabile sia nei confronti del Comune che verso terzo dell’esecuzione di eventuali maggiori dannitutti i servizi assunti che, l’Appaltatore come specificato al precedente art. 3, per nessun motivo potranno subire interruzioni salvo accertate cause di forza maggiore. L’Impresa è responsabileinoltre responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. La stessa è altresì responsabile direttamente dei danni derivanti da negligenza, verso la Stazione Appaltanteimprudenza, della corretta esecuzione della fornitura oggetto imperizia, inosservanza di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti leggi o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli di prescrizioni impartite dall’Amministrazione comunale ed arrecati a persone e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività cose a qualunque titolo presenti in loco, spettando pertanto all’Impresa aggiudicataria del servizio ogni onere risarcitorio. E’ esclusa, in tali casi, ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale e pertanto del suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione. È onere e spesa dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensati nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'Appaltante, di polizze relative all'assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà adottare tutti specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i provvedimenti rappresentanti dell'Appaltante. E’ altresì compensato nel corrispettivo di appalto l’onere e le cautele necessarila spesa per la stipula della polizza C.A.R. Le polizze di cui al precedente comma devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine del servizio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all'Amministrazione prima dell'avvio delle prestazioni e comunque prima della liquidazione del primo pagamento, con l’obbligo alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette. Il massimale per l’assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di controlloimpianti ed opere, anche preesistenti (C.A.R.) è pari all’importo contrattuale, mentre il massimale contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è pari ad euro 1.500.000. La Stazione appaltante si riserva di sottoporre la polizza consegnata al fine proprio consulente assicurativo per la verifica di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoidoneità. L’Appaltatore si obbliga impegna a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità suddetta copertura assicurativa per danni tutta l’intera durata dell’appalto ed a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati comunicare alla Stazione Appaltante appaltante eventuali annullamenti o terzi imputabili a difetti gestionali o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di manutenzionedisdette e annullamenti delle suddette polizze, garantendo che gli interventi saranno realizzati l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre nuove polizze assicurative con le migliori tecnologie almeno i medesimi massimali e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocondizioni.

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Responsabilità. Salvo la risarcibilità L’aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di eventuali maggiori danniqualsiasi natura, l’Appaltatore è responsabilemateriali o immateriali, verso la Stazione Appaltantediretti e indiretti, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminarecausati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ese derivanti dall’operato dei suoi dipendenti/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga collaboratori a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitoriqualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori). È fatto obbligo all’Appaltatore all’aggiudicatario di mantenere la Stazione Appaltante stazione appaltante sollevata e indenne da ogni richieste di risarcimento dei danni e qualsiasi da eventuali azioni legali promosse da terzi. Comune di Segrate - Protocollo n.0018970/2020 del 04-06-2020 All’atto di stipula del contratto l’aggiudicatario ha l’obbligo di essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a persone terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previsti, di eventuali rinnovo e proroga. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o cose più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione del contratto, contentente/i un’appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale di Segrate. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si dovessero verificare in dipendenza tratta, il contratto si risolverà di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiatidiritto. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni causati eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o terzi imputabili a difetti gestionali o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di manutenzioneassicurazione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente dei propri riscontri (tecnici e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, valutativi) in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattomerito.

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Responsabilità. Salvo L’accettazione dei gas da parte dell’Amministrazione contraente non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti d el gas consegnato, non potuti rilevare all’atto dellaconsegna. Analogamente, l’Appaltatore non s arà sollevato dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione d ei servizi e dei lavori. Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’alt ra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la risarcibilità situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di eventuali maggiori dannimancata richiesta, o di richi esta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. In ogni caso, le contestazioni non potranno più essere effettuate decorsi 3 (tre) mesi dal termine del contratto. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Amministrazione contraente, effettuata secondo le modalità previste, dovesse risultare che il personale tecnico dell’Appaltatore, o da questo incarica to, non effettua gli interventi di manutenzione conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato, l’Appaltatore è responsabiletenuto ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. Qualora, verso per fatti imputabili all’Amministrazione contraente, il servizio di ma nutenzione fosse parzialmente sospeso od interrotto (es.: dismissione temporanea di presidio o singolo reparto), l’Appaltatore avrà l’obbligo di ispezionare i beni prima di ripristinare la Stazione Appaltanteregolare effettuazione del servizio. Se, della corretta esecuzione della fornitura oggetto a seguito di appaltotale ispezione, dovesse emergere la necessità di eseguire interventi di manutenzione differenti da quelli previst i dal Piano di Manutenzione approvato, l’Appaltatore è tenuto ad informarne per iscritto l’Amministrazione contraente ed a concordare le condizioni economiche in relazione agli eventuali specifici interventi da effettuare. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche L’Appaltatore non sarà invece responsabile in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni casi in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni cui il difetto riscontrato sia dovuto ad un uso scorretto o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione anomalo del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione bene da parte dell’Appaltatore, e/di personale dell’Amministrazione contraente. Si intende per uso scorretto o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione anomalo del presente Contratto.bene:

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Responsabilità. Salvo Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e stra- ordinaria della Società, in particolare per quanto riguarda i piani strategici, industriali e finanziari re- datti in coerenza con le linee di indirizzo stabilite dal Socio unico. Esso valuta inoltre l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse e definisce le linee di indirizzo del sistema medesimo, valutandone, almeno annualmente, l’adeguatez- za, l’efficacia e l’effettivo funzionamento. Valuta, infine, il generale andamento della gestione, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati. I poteri gestionali di ordinaria amministrazione, sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all’Amministratore Delegato ed al Consigliere Delegato, in conformità alle linee guida di Casa madre in materia di deleghe di poteri “Regulations governing the signature for the CEO Helvetia Italy”. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltosola legale rappresentanza ai sensi dello Statuto Sociale. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminarefine, nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all’art.2381 del Cod. Civ., in coerenza con le disposizioni regolamentari, si annoverano i seguenti poteri: – approvazione dell’assetto organizzativo dell’impresa nonché l’attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative, curandone l’adeguatezza nel tempo; – adozione di adeguati e formalizzati processi decisionali, nel rispetto della separazione delle funzio- ni e di un’adeguata assegnazione e ripartizione dei compiti e delle responsabilità, evitando sovrap- posizioni non necessarie e promuovendo un’efficace cooperazione tra tutti i membri del personale; – approvazione, curandone l’adeguatezza nel tempo, del sistema delle deleghe di poteri e responsa- bilità, avendo cura di evitare l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri delegati; – definizione delle direttive in materia di sistema di governo societario, rivedendole almeno una volta l’an- no e curandone l’adeguamento alla evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni esterne; – definizione e valutazione, con cadenza almeno periodica, ai fini dell’eventuale revisione delle strate- gie e delle politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in co- erenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell’impresa; – approvazione delle politiche relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale; – definizione, sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, dei livelli di tolleranza al rischio e revisione annuale; – approvazione, della politica di gestione del rischio e delle strategie anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecnicheun’ottica di medio-lun- go periodo nonché dei piani di emergenza (c.d. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, contingency plan) al fine di garantire condizioni la regolarità e continuità aziendale; – approvazione, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di sicurezza gestione dei ri- schi, delle politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e prevenzioni infortuni di altre tecniche di mitiga- zione del rischio nonché di gestione del rischio operativo; – definizione, ove ne ricorrano i presupposti, delle direttive e dei criteri per la circolazione e la raccol- ta dei dati e delle informazioni utili a fini dell’esercizio della vigilanza supplementare, nonché delle direttive in tutte materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi; – definizione, tramite approvazione di uno specifico documento, dei compiti e delle responsabilità de- gli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni fondamentali e identificazione, mediante ade- guata formalizzazione e motivazione delle scelte, del personale rilevante tenendo conto, tra l’altro, ai fini di tale identificazione, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello gerar- chico, dell’attività svolta, delle deleghe conferite, dell’ammontare della remunerazione corrisposta, del- la possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre proposte contabili per importi rilevanti; – definizione, tramite approvazione di uno specifico documento, dei flussi informativi, ivi comprese le operazioni connesse tempistiche, tra le diverse funzioni, i comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali; – definizione, tramite approvazione di uno specifico documento, delle modalità di coordinamento e collaborazione tra gli ambiti di attività potenzialmente sovrapponibili o che non consentono di svi- luppare sinergie e le funzioni operative, prestando attenzione a non alterare le responsabilità ultime degli organi sociali rispetto al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, sistema di governo societario; – revisione periodica delle politiche di remunerazione ai fini dell’approvazione dall’assemblea ordinaria; – verifica che l’alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso direttive impartite e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitorine valuti la funzionalità e l’adeguatezza; – approvazione della politica in materia di esternalizzazione; – approvazione della politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei membri del Consiglio di Ammi- nistrazione, dei membri del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni fondamentali, quali le funzioni di Risk Management, Compliance, Attuariale e Revisione Interna, nonché, dell’ulteriore per- sonale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio. È fatto obbligo all’Appaltatore Il possesso di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatoretali requisiti vie- ne, altresì, si obbliga verificato con riferimento ai titolati interni responsabili della funzione esternalizzata, an- che nel caso in cui ciò avvenga all’interno del gruppo. Valutazione della sussistenza dei requisiti in capo a rispondere tali soggetti con cadenza almeno annuale; – approvazione della politica delle segnalazioni destinate all’IVASS (c.d. reporting policy), in coerenza con le vigenti disposizioni normative; – approvazione della politica di gestione del capitale; – analisi dell’informativa periodica ricevuta sulla efficacia e a manlevare adeguatezza del sistema di controllo inter- no e di gestione dei rischi, con le segnalazioni delle criticità più significative, impartendo con tem- pestività le direttive per l’adozione di misure correttive; – individuazione degli eventi o circostanze particolari che richiedono un immediato intervento da par- te dell’Alta Direzione; – verifica periodica sull’efficacia e adeguatezza del sistema di governo societario e sulla tempestività di ricezione delle criticità più significative, siano esse individuate dall’alta direzione, dalle funzioni fondamentali, dal personale, impartendo tempestivamente le relative direttive per l’adozione di misure correttive; – individuazione di eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell’alta direzione; – assicurazione della sussistenza di un’idonea e continua interazione tra tutti i comitati istituiti all’inter- no dell’organo amministrativo stesso, l’alta direzione e le funzioni fondamentali; – assicurazione di un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell’organo stes- so, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tec- niche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della por- tata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo; – effettuazione, almeno una volta l’anno, di una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell’organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la Stazione Appaltante da ogni pretesa cui presenza nell’organo amministrativo sia ritenuta opportu- na e proponendo eventuali azioni correttive, e verificando l’adeguata presenza numerica di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzimembri indipendenti, privi di deleghe esecutive; – partecipazione attiva al processo di valutazione prospettiva del rischio e della solvibilità, con appro- vazione della relativa politica di valutazione, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero criteri e le metodologie adottate, con parti- colare riguardo ai rischi più significativi. Analisi delle risultanze dell’ORSA e approvazione della Stazione Appaltante medesimare- lativa relazione, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati in coerenza con le migliori tecnologie vigenti disposizione regolamentari; – assicurazione circa lo svolgimento, almeno annuale, di un riesame interno del sistema di governo societario; – verifica sulla coerenza del sistema di governo societario con gli obiettivi strategici, la propensione al rischio e tecniche esistentii limiti di tolleranza al rischio stabiliti; – approvazione delle politiche sulle informazioni periodiche sulla solvibilità e condizione finanziaria da fornire al pubblico e all’IVASS e dei processi atti a garantire il rispetto degli obblighi informativi. L’Appaltatore risponderà direttamente Approvazione delle rispettive relazioni, ovvero rispettivamente della relazione sulla solvibilità e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere condizione finanziaria (SFCR) e relazione sulla informativa ai fini di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatorevigilanza sull’adeguatezza pa- trimoniale della Compagnia (RSR); – discussione ed approvazione dei reporting quantitativi regolamentari secondo il regime Solvency II, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoQRT Quantitative Reporting Templates QRT’s.

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Responsabilità. Salvo L’accettazione dei gas da parte dell’Amministrazione contraente non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente, l’Appaltatore non sarà sollevato dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi e dei lavori. Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico, che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la risarcibilità situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di eventuali maggiori dannimancata richiesta, o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. In ogni caso, le contestazioni non potranno più essere effettuate decorsi 3 (tre) mesi dal termine del contratto. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Amministrazione contraente, effettuata secondo le modalità previste, dovesse risultare che il personale tecnico dell’Appaltatore, o da questo incaricato, non effettua gli interventi di manutenzione conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, l’Appaltatore è responsabiletenuto ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. Qualora, verso per fatti imputabili all’Amministrazione contraente, il servizio di manutenzione fosse parzialmente sospeso od interrotto (es.: dismissione temporanea di presidio o singolo reparto), l’Appaltatore avrà l’obbligo di ispezionare i beni prima di ripristinare la Stazione Appaltanteregolare effettuazione del servizio. Se, della corretta esecuzione della fornitura oggetto a seguito di appaltotale ispezione, dovesse emergere la necessità di eseguire interventi di manutenzione differenti da quelli previsti dal Piano di Manutenzione approvato, l’Appaltatore è tenuto ad informarne per iscritto l’Amministrazione contraente ed a concordare le condizioni economiche in relazione agli eventuali specifici interventi da effettuare. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche L’Appaltatore non sarà invece responsabile in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni casi in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni cui il difetto riscontrato sia dovuto ad un uso scorretto o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione anomalo del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione bene da parte dell’Appaltatore, e/di personale dell’Amministrazione contraente. Si intende per uso scorretto o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione anomalo del presente Contratto.bene:

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Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore L’Appaltatore dei lavori è responsabile per tutti i danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti causati durante l'esecuzione degli stessi o dal personale impiegatoquale conseguenza dei lavori da parte dell’Appaltatore medesimo, dei suoi operai, lavoratori dipendenti, eventuali subappaltatori, inclusi loro lavoratori dipendenti, e il Committente sarà tenuto completamente manlevato ed indenne sia nel caso in cui parte lesa è il Committente che nel caso in cui parte lesa è un terzo. L’Appaltatore è inoltre responsabile per i lavori eseguiti ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile italiano e per la responsabilità dei dieci anni di cui all'art. 1669 del suddetto Codice Civile. L'Appaltatore si impegna a mantenere il Committente indenne da tutte le possibili richieste anche in sede giudiziaria che possano essere avanzate contro il Committente da parte di dipendenti, subappaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti, o fornitori dell’Appaltatore. In caso di prestazione azioni legali intraprese nei confronti del Committente per responsabilità diretta o in via sussidiaria, l’Appaltatore sarà responsabile non solo per il pagamento dei danni da risarcire, ma anche per le spese legali e processuali. Allo stesso modo, l’Appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente da qualsiasi procedimento che possa essere avviato per danni, perdite o costi (incluse le spese legali) risultanti da una violazione amministrativa o nell'ambito di attività un procedimento giurisdizionale per atti contrari alla legge o a regolamenti, incluse le norme sulla salute e sicurezza, compiuti in locoesecuzione del presente Contratto dall’Appaltatore, e pertanto dovrà adottare dai suoi operai, lavoratori dipendenti o eventuali sub appaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti. L’Appaltatore risponde, pertanto, per tutti i provvedimenti danni subiti dal Committente come risultato o conseguenza di detti procedimenti amministrativi o giudiziari. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile di tutti i danni causati nella prestazione dei servizi, direttamente o indirettamente, dall’Appaltatore, dai suoi operai, lavoratori dipendenti o eventuali sub appaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti, o terze parti sottoposte alla sua organizzazione o ovvero quale conseguenza o effetto di quanto precede e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni dovrà mantenere il Committente indenne sia nel caso in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire cui la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose parte danneggiata sia il Committente sia che si dovessero verificare in dipendenza tratti di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale un terzo. Tali disposizioni si applicano anche alla fornitura di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattobeni.

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Responsabilità. Salvo la risarcibilità Il conduttore manleverà il locatore contro i danni che a questi possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleverà da ogni responsabilità per eventuali maggiori dannidanni a persone, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti cose o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli animali derivanti dalla conduzione propria e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatodi terzi dell’immobile in oggetto, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga impegnandosi a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e tenere indenne il locatore da ogni e qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Fermo restando gli oneri di diligente manutenzione di cui al precedente articolo 6, il locatore sarà inoltre esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose per qualsivoglia motivo causati, non esclusa l’interruzione o mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile. Sarà inoltre esonerato dalla responsabilità per i danni causati dall'eventuale cattivo funzionamento degli impianti, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, ecc., ove derivanti da fatto od omissione imputabile al conduttore. Il conduttore sarà costituito custode della cosa locata ed sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni in genere causati per sua colpa, ivi compresi quelli da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella cura della cosa locata; il conduttore sarà altresì responsabile degli eventuali danni arrecati all’immobile locato o alle cose, strutture, impianti in esso contenute, con relativo obbligo di risarcimento nei confronti del locatore, salvo prova del caso fortuito ovvero di cause a lui non imputabili. L’immobile in argomento è coperto da assicurazione R.C. e Incendio nell’ambito delle polizze globali che si dovessero verificare la Provincia autonoma di Trento ha in dipendenza essere per il proprio patrimonio: il conduttore dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa idonea polizza di questo contratto responsabilità civile verso terzi e da incendio, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate animali che potessero derivare dalla conduzione dell’immobile locato e dei beni mobili in esso contenuti da parte del conduttore stesso e/o di terzi; in particolare tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti della Centrale Provincia autonoma di Committenza Trento e della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa del sinistro abbia origine dalla conduzione dell’immobile e dei beni mobili in esso contenuti da parte del conduttore stesso o da terzi danneggiatidi terzi. L’AppaltatoreLa suddetta polizza viene qui allegata sub A, altresì, si obbliga a rispondere quale parte integrante e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione sostanziale del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocontratto.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Adibito Ad Uso Non Abitativo

Responsabilità. Salvo L’accettazione dei gas da parte dell’Amministrazione contraente non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente, l’Appaltatore non sarà sollevato dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi e dei lavori. Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la risarcibilità situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di eventuali maggiori dannimancata richiesta, o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. In ogni caso, le contestazioni non potranno più essere effettuate decorsi 3 (tre) mesi dal termine del contratto. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Amministrazione contraente, effettuata secondo le modalità previste, dovesse risultare che il personale tecnico dell’Appaltatore, o da questo incaricato, non effettua gli interventi di manutenzione conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato, l’Appaltatore è responsabiletenuto ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. Qualora, verso per fatti imputabili all’Amministrazione contraente, il servizio di manutenzione fosse parzialmente sospeso od interrotto (es.: dismissione temporanea di presidio o singolo reparto), l’Appaltatore avrà l’obbligo di ispezionare i beni prima di ripristinare la Stazione Appaltanteregolare effettuazione del servizio. Se, della corretta esecuzione della fornitura oggetto a seguito di appaltotale ispezione, dovesse emergere la necessità di eseguire interventi di manutenzione differenti da quelli previsti dal Piano di Manutenzione approvato, l’Appaltatore è tenuto ad informarne per iscritto l’Amministrazione contraente ed a concordare le condizioni economiche in relazione agli eventuali specifici interventi da effettuare. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche L’Appaltatore non sarà invece responsabile in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni casi in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni cui il difetto riscontrato sia dovuto ad un uso scorretto o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione anomalo del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione bene da parte dell’Appaltatore, e/di personale dell’Amministrazione contraente. Si intende per uso scorretto o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione anomalo del presente Contratto.bene:

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Responsabilità. Salvo La responsabilità dell’emissione e dell’aggiornamento del presente documento è della Commissione Normazione ITANDTB, che deve garantirne la risarcibilità costante conformità alla normativa di eventuali maggiori danniriferimento vigente, l’Appaltatore l’approvazione è responsabiledel Presidente ITANDTB, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto cui spetta il compito di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche renderla disponibile in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere fase di verifica oppure di Audit da controlli parte di Autorità civili e militari e/o verifiche tecnichedi Enti di Terza Parte. L’appaltatore La responsabilità di ottemperare al presente documento è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal di ogni singolo Datore di Lavoro, che, nella persona del proprio 3° Livello Responsabile, deve assicurare che il proprio personale impiegatoaddetto ai Controlli Non Distruttivi e quello della propria Catena di Fornitura di prodotti, processi, controlli e servizi attinenti l’ambito dei Controlli Non Distruttivi sia addestrato, qualificato ed approvato in caso accordo ai requisiti della propria Written Practice aziendale e del presente documento. I Datori di prestazione Lavoro che intendano utilizzare organizzazioni con personale NDT di attività in loco1° livello con limitazione, di 1° livello e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore 2° Livello qualificato da 3° Livelli non qualificati e/o riconosciuti da ITANDTB, devono farsi carico di dimostrare con evidenze precise e documentate la piena conformità delle qualificazioni agli Standard EN 4179 e NAS 410. Nel caso in cui la suddetta conformità non fosse dimostrabile e salvo diversamente concordato direttamente con il Comitato di Presidenza dell’ITANDTB, i Datori di Lavoro, attraverso i propri 3° Livelli Responsabili dovranno provvedere direttamente alla estensione o integrazione delle suddette qualificazioni. Laddove vi sia evidenza documentata di mutuo riconoscimento, ogni Datore di Lavoro deve riconoscere la validità delle qualificazione di 1° con limitazione, 1°, 2° e 3° Livello rilasciate da 3° Livelli qualificati da altri Comitati Nazionali Aerospaziali per le prove non distruttive (NANDTB), da trattare tutti gli effetti come qualificazione ITANDTB. Il Datore di Xxxxxx resta sempre l’unico responsabile dell’approvazione documentata del personale addetto ai suoi subappaltatori Controlli Non Distruttivi che opera per proprio conto, con la quale lo autorizza ad operare per proprio conto e non può emettere approvazioni per conto di altri Datori di Xxxxxx, né accettare o consentire la pratica dell’auto-qualificazione e/o subfornitoridell’auto-approvazione del Personale. È fatto obbligo all’Appaltatore Relativamente al metodo ed alla tecnica per i quali è in possesso di mantenere qualifica di 3° Livello, in qualità di Responsabile per il Datore di Lavoro, egli deve essere in grado di svolgere tutte le mansioni di cui al punto 5.1.5 e in aggiunta deve: • Verificare l’idoneità fisica e visiva del personale addetto ai CND; • essere responsabile dell’emissione e dell’approvazione della Written Practice aziendale, garantendone la Stazione Appaltante sollevata conformità ai requisiti del presente documento e indenne da ogni del programma di addestramento, della qualificazione e qualsiasi della verifica della continuità operativa del personale aziendale, in modo diretto per il metodo per cui è qualificato o indiretto con il supporto di altri 3° Livelli di metodo; • essere responsabile della pianificazione e dell’implementazione presso il Datore di Lavoro dei Controlli Non Distruttivi, definendo ed implementando presso il Datore di Lavoro, quando necessario, nuovi metodi e tecniche di Controllo Non Distruttivo, nuovi impianti, nuovi equipaggiamenti e nuova strumentazione; • assumersi la responsabilità tecnica sugli Impianti e sul Personale NDT del proprio Datore di Lavoro, garantendone il corretto espletamento di tutte le attività di validazione; • assumersi la responsabile della valutazione ed approvazione dei corsi e degli esami effettuati dal personale NDT aziendale presso i Centri di Addestramento e Esami (CAE) ITANDTB. Il Comitato ha una costituzione, un'entità decisionale, ed è disciplinata secondo le procedure amministrative e operative. I membri votanti nell'entità decisionale sono Livelli 3 CND in forza ai prime partecipanti. Altri membri possono essere cooptati come membri con o senza diritto di voto, se necessario, per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza sostenere ITANDTB. Agenzie di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore regolamentazione civili e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale militare hanno il diritto di essere inclusi come membri. Il Livello 3 Responsabile può utilizzare ITANDTB per: • Sviluppare linee per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni corsi di formazione e materiale didattico • Creare domande d'esame e amministrare gli esami • Approvare agenzie esterne e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o strutture interne che forniscono servizi di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, formazione e/o di amministrazione di esami • Definire i requisiti per la qualificazione del personale CND nei metodi emergenti • Designare esaminatori e / o istruttori di agenzie esterne o organizzazioni interne che forniscono servizi di formazione e di amministrazione di esami. Quando XXXXXXX viene utilizzato per fornire tali servizi, questo elabora i processi e le procedure che devono garantire il pieno rispetto dei suoi subfornitori requisiti di leggiquesto standard. Le attività, decretii processi, regolamentile procedure, disciplinari i cataloghi tecnici, ordini ecc. intraprese / elaborati da ITANDTB sono messi a disposizione per la revisione dei prime e delle agenzie di autorità regolamentazione. Per i paesi dove non esiste un NANDTB, i servizi di ITANDTB possono essere utilizzati. Tutti i Datori di Lavoro, siano essi Primi Contraenti che Sub-Contraenti, che svolgono attività di Controllo Non Distruttivo nel settore della fabbricazione, del controllo, della manutenzione, della revisione o enti localidella riparazione di prodotti aerospaziali possono, connessi edquando necessario, utilizzare il supporto dei Centri di Addestramento ed Esami (CAE) per ottenere supporto alle attività di addestramento e qualificazione del proprio personale addetto ai Controlli Non Distruttivi o ad altre delle attività di 3° Livello elencate al para 5.1.5. E’ responsabilità del Datore di Lavoro verificare ed assicurare in ogni casomodo documentato che il Centro di Addestramento ed Esami (CAE): • sia riconosciuto da XXXXXXX in accordo ai requisiti stabiliti nella procedura ITA-NG-003 e operi in pieno accordo con gli standard NAS 410 ed EN 4179, derivanti dall’esecuzione • impieghi 3° Livelli riconosciuti da ITANDTB che abbiano la necessaria familiarità con gli standard, le procedure e la documentazione applicabile all’attività che il Datore di Lavoro gli ha delegato. L’utilizzo dei Centri di Addestramento ed Xxxxx (CAE) deve essere formalmente documentato dal Datore di Lavoro, che deve ottenere ed archiviare anche l’evidenza dei nominativi e delle qualificazioni del presente Contrattopersonale del Centro incaricato di supportarlo. Tale documentazione deve essere resa disponibile dal Datore di Lavoro in fase di Audit di Clienti, Autorità e di Enti di Terza Parte. La responsabilità finale della certificazione e dell’approvazione del Personale NDT resta sempre e soltanto del Datore di Lavoro per conto del quale esso opera. Un istruttore indipendente e un esaminatore che agiscono “sotto contratto” di un Datore di Lavoro per l’addestramento e l’esame del proprio personale NDT non sono assimilabili ad un Centro di Addestramento ed Xxxxx (CAE) ed il Datore di Lavoro e l’esaminatore devono assumersi la responsabilità di approntare con l’aiuto dell’istruttore stesso tutte le strutture necessario per le attività di addestramento ed esame.

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Samples: www.unavia.it

Responsabilità. Salvo Il Comitato Turistico/Pro Loco dichiara di aver attentamente esaminato il contenuto dei documenti sulla base dei quali si è svolta la risarcibilità procedura comparativa di eventuali maggiori danniindividuazione del concessionario, l’Appaltatore è responsabile, verso e di aver effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dell’Area oggetto della presente concessione in uso e di accettarne la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto consegna senza riserve come da Verbale di appaltoconsegna. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche Il Comune di Rimini resta in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ogni caso estraneo ai rapporti tra concessionario - Comitato Turistico e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, Pro Loco - e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore società e/o ai suoi subappaltatori cooperative e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore soggetti giuridici di mantenere la Stazione Appaltante sollevata cui il concessionario stesso potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività ammesse in relazione alla presente concessione/convenzione, e indenne pertanto, il Comune di Rimini è sollevato da ogni e qualsiasi qualsivoglia responsabilità anche per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimacose (diretti e/o indiretti) che dovessero derivare dallo svolgimento delle suddette attività. Il concessionario si obbliga in tal senso a tenere indenne il Comune di Rimini da qualsiasi conseguenza del proprio operato (reclamo, pretesa, azione) e ciò anche in sede giudiziale, inserendo apposite clausole/condizioni nei contratti che stipulerà per dar corso alle attività che si è impegnato a mezzo svolgere sull’area oggetto di domanda giudiziale concessione. In riferimento agli accordi che il Comitato Turistico e/o stragiudiziale la Pro Loco sottoscriverà con le Cooperative e/o Società alle quali affiderà la gestione del parcheggio, le parti di tali accordi dovranno assumere in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede di giudizio, per qualunque titolo eventuali casi di infortuni o danni a persone o cose, che possono verificarsi durante gli affidamenti delle aree da destinare a parcheggi. Il concessionario - Comitato Turistico e/o Pro loco - è responsabile per ogni danno cagionato al Comune di Rimini ed è anche responsabile in solido per ogni danno derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni al Comune di Rimini in conseguenza di inadempimenti e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità negligenze compiuti dai soggetti giuridici incaricati e/o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocontraenti con il concessionario medesimo.

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Samples: www.comune.rimini.it

Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile Il CRB risponde solo per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti diretti subiti dall’utente che si possano dimo- strare e solo nel caso in cui il danno sia riconducibile a negligenza grave o dal personale impiegatodolo. Si esclude esplicitamente qualsiasi altra responsabilità, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume particolare la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante diretti e indiretti, per mancato guadagno, per la per- dita di dati che possa risultare da qualsiasi motivo, in particolare con l’accesso al programma applicativo, ai servizi e alle applicazioni web del CRB o a link di pagine internet di terzi imputabili a difetti gestionali o alle applicazioni utilizzate in relazione ai prodotti e servizi offerti dal CRB. Il CRB declina qualsiasi responsabilità anche per il mal funzionamento dei collegamenti della linea, per cause di manutenzioneforza maggiore, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie per pandemie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente per la relativa perdita di dati e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura danni conseguenti nonché per danni derivanti da violazione un impiego non corretto da parte dell’Appaltatoredell’utente degli standard CRB. Gli standard CRB sono stati elaborati da autori con una pluriennale espe- rienza nel settore della costruzione e in conformità alle norme, prescrizioni e raccomandazioni in materia. Nonostante la massima cura nella realizza- zione e nell’aggiornamento, il CRB e/o gli autori declinano ogni responsabi- lità per eventuali errori presenti nella banca dati e per l’idoneità degli stan- dard CRB rispetto agli scopi perseguiti dall’utente. L’utente è tenuto a co- municare immediatamente al CRB eventuali errori riscontrati. L’utente è esclusivamente responsabile di procurarsi e manutenere un programma ap- plicativo EED idoneo all’utilizzo degli standard CRB, della scelta, dell’instal- lazione, dell’impiego e dell’uso di un tale programma, nonché dell’impiego dei suoi subfornitori di leggirisultati derivanti. A questo proposito il CRB declina ogni responsabilità. Il CRB è il rivenditore dei prodotti NCS della NCS Colour AB. Malgrado la massima cura nella fabbricazione dei prodotti NCS, decretisia il produttore sia il CRB, regolamentiquale rivenditore, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ednon possono assumersi una responsabilità gene- rale per i prodotti NCS, in ogni casoparticolare per quanto riguarda la corretta indi- cazione delle designazioni dei colori NCS e la corretta riproduzione dei colori rispetto alle designazioni dei colori NCS corrispondenti. La confor- mità dei prodotti NCS forniti deve essere sempre verificata da parte del cliente. L’utente è tenuto a comunicare immediatamente al CRB eventuali errori riscontrati. In caso di difetti, derivanti dall’esecuzione la responsabilità dell’NCS Colour AB e del presente ContrattoCRB, quale rivenditore, è limitata esclusivamente alla sostituzione del prodotto difettoso o alla restituzione dell’importo pagato dal cliente.

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Samples: www.crb.ch

Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore L’Affidatario è responsabile, verso la Stazione Appaltante, responsabile nei confronti della corretta esecuzione Società dell’esatto adempimento della fornitura oggetto di del presente appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareL'accettazione della merce non solleva l’Affidatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. L’accettazione della merce avverrà con riserva, da parte della Società, del diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che non presentano i requisiti richiesti ovvero i prodotti dichiarati non idonei, anche in corso d’operase tolti dall’imballaggio originario, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti rimarranno depositati presso la Società, a totale rischio dell’Affidatario il quale dovrà provvedere alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarisostituzione, con l’obbligo materiale idoneo e al ritiro dei prodotti respinti, entro massimo cinque giorni lavorativi dalla notifica della contestazione. Rimane fermo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno subito, ai sensi dell’Art. A.15. La Società non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore, per la quale si potrà procedere allo smaltimento nei modi di controllolegge, senza alcun obbligo di provvedere al fine pagamento del prezzo, decorsi sessanta giorni lavorativi dalla contestazione di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoirregolarità. L’Appaltatore si obbliga Sono a risarcire la Stazione Appaltante per i dannicarico dell’Affidatario tutti gli oneri, le perdite spese e i rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per il corretto e completo svolgimento delle obbligazioni previste. L’Affidatario deve garantire che, anche durante le fasi di beni trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale della Società presentassero difetti, lacerazioni o distruzione qualsiasi traccia di beni manomissione, saranno rifiutati e l’Affidatario dovrà provvedere alla loro sostituzione entro cinque giorni lavorativi. Qualora l’Affidatario si avvalga di proprietà dello stesso corrieri la sua responsabilità non si esaurirà con la consegna della merce al corriere, ma è fatto obbligo all’Affidatario di coordinare l’attività di consegna affidata al corriere. Non potranno essere opposte alla Società difficoltà contingenti del corriere prescelto, quali rottura mezzi, indisponibilità di personale, etc. per ritardare la consegna di quanto ordinato oltre i termini pattuiti, dovendosi l’Affidatario premurare di rivolgersi a corriere con idonea struttura organizzativa e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/idonea capacità logistica. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna, ritiro, sostituzione sono a carico dell’Affidatario. L’Affidatario è altresì responsabile nei confronti della Società e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o ai immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi subappaltatori e/o subfornitoridipendenti, consulenti e collaboratori. È fatto obbligo all’Appaltatore all’Affidatario di mantenere la Stazione Appaltante Società sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa richieste di risarcimento avanzata dagli enti competenti o dei danni e da soggetti eventuali azioni legali promosse da terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

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Samples: trasparenza.equitaliagiustizia.it

Responsabilità. Salvo La ditta aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione e gestione. Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell’altra, di constatare e verbalizzare in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la risarcibilità situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell'A.O.B. effettuata secondo le modalità previste dal punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della ditta aggiudicataria o da questa delegato, non effettua gli interventi di eventuali maggiori dannimanutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente appalto, l’Appaltatore la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della ditta aggiudicataria o da essa delegato. La ditta aggiudicataria non è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltoresponsabile in tutti i casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o anormale del bene. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti Si intende per uso scorretto o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli anormale del bene: − Qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d’uso del bene e/o verifiche tecnichea quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante; − Qualsiasi manomissione dei beni; − Qualsiasi intervento sui beni effettuato da personale non qualificato; − Qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal produttore/fabbricante. L’appaltatore è responsabile Qualora per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti fatti imputabili all'A.O.B. il servizio di manutenzione fosse sospeso o dal personale impiegatointerrotto, la ditta aggiudicataria si riserva il diritto di ispezionare i beni prima di ripristinare la regolare effettuazione del servizio. Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo sul punto precedente, la ditta aggiudicataria si riserva la facoltà di risolvere in caso tutto o in parte il contratto. La ditta aggiudicataria, si riserva il diritto di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare rivalersi nei confronti dell'A.O.B. per tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i gli eventuali risarcimenti dei danni, le perdite causati a terzi in conseguenza di beni comportamenti dolosi o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano colposi imputabili direttamente all’Appaltatore e/in tutto o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.all'A.O.B..

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Samples: www.aobrotzu.it

Responsabilità. Salvo Il Fornitore dichiara di aver adeguato le proprie procedure operative e istruzioni di lavoro alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e protezione dei dati e si impegna a mantenerle adeguate alle nuove disposizioni che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale. In ottemperanza alle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, per garantire la risarcibilità di eventuali maggiori dannisicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività dei servizi professionali, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, il Cliente si impegna a trasmettere contestuale all’ordine l’eventuale documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro sui rischi specifici dei luoghi della/e sede/i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli presso i quali sarà svolta l’attività e/o verifiche tecnicheper le attività interferenti (DUVRI, ecc.), che risulti necessaria ad assicurare le migliori condizioni di lavoro a tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori chiamati ad operarvi. L’appaltatore è Il Fornitore non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per eventuali disservizi dovuti a limitazioni di qualsiasi tipo (orario, funzionalità, accesso ai dati ecc.) derivanti dalle procedure e disposizioni impartite dal Cliente. In nessun caso il Fornitore potrà essere considerato responsabile di danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti diretti o dal personale impiegatoindiretti, in caso di prestazione di attività in locoquali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni dati o distruzione perdite di beni di proprietà dello stesso produzione comunque subiti dal Cliente a causa dell’utilizzo o del non utilizzo del Servizio, salvi i limiti inderogabili dilegge e che qualora tali danni siano esclusivamente imputabili direttamente all’Appaltatore al Fornitore. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile qualora il Servizio non potesse essere reso in modo adeguato per cause oggettivamente non prevedibili e/o ai suoi subappaltatori non riscontrabili e comunque a lui non imputabili direttamente, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo guasti delle linee di comunicazione telefonica o di trasmissione dati che collegano il Cliente con il Fornitore, ritardi di qualsiasi natura dei mezzi di trasporto utilizzati per recarsi presso il Cliente. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione dall’inosservanza, in tutto o in parte, da parte dell’Appaltatoredel Cliente o soggetti ad esso collegati o da esso controllati, delle modalità di collegamento per l’assistenza in trasmissione dati previste dal presente Contratto e meglio dettagliate in Appendice 1. Qualsiasi contestazione relativa alle modalità di prestazione del Servizio dovrà essere indirizzata dal Cliente al Fornitore in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. entro sessanta giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto che ha dato origine alla contestazione. Il Cliente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Fornitore, anche verso terzi, da tutte le eventuali variazioni e/o danni di qualsiasi genere comunque derivanti dall’utilizzo dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità Sistemi Applicativi/servizi da parte del Cliente e/o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattosoggetti ad esso collegati e/o controllati.

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Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danniIl Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti al responsabile del trattamento, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltoo ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dal Titolare. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareIl Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Titolare da ogni responsabilità o danno, anche in corso d’operanei confronti di terzi, i difetti e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o le manchevolezze che dovessero emergere indirettamente da controlli fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o verifiche tecnichecollaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati. L’appaltatore Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest’ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel GDPR o nel presente atto. Secondo quanto previsto dalla normativa, qualora il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano considerati responsabili dell'eventuale danno causato agli interessati, ognuna delle Parti è responsabile in solido per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllol'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Qualora il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento del trattamento abbia pagato l'intero risarcimento del danno, tale Titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’altra Parte coinvolta nel trattamento per il risarcimento della quota parte corrispondente alla sua responsabilità per il danno, conformemente alle condizioni previste dalla normativa (Violazione dei dati personali c.d. data breach) In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e prevenzioni infortuni tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve: - informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC dello stesso, tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell’evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione recante le seguenti dettagliate informazioni: ✓ la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; ✓ il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni; ✓ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; ✓ le misure adottate per mitigare i rischi; - fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti; - attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore azioni correttive approvate e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitoririchieste dal Titolare stesso. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata Con riferimento agli artt. 35 e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che 36 del GDPR, il Responsabile si dovessero verificare impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi edproprio possesso, in ogni casoragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub - Responsabili.

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Samples: Contratto Attuativo E Relativo Pdi