Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
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Samples: Contract for the Supply, Installation, Assistance, and Maintenance of Monitoring Stations, Contract for Supply and Installation
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, L’appaltatore inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
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Samples: Contract for Supply and Installation, Contract for Supply and Installation
Responsabilità. Salvo 14.1 Per danni imputabili ad una semplice negligenza, il Fornitore risponde solo per i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali sostanziali, il cui adempimento rende possibile la risarcibilità regolare attuazione del contratto e sul ri- spetto dei quali la parte contraente può fare affidamento; in tal caso la re- sponsabilità è comunque limitata a danni tipicamente prevedibili. Queste li- mitazioni della responsabilità valgono anche per i danni provocati dalla ne- gligenza per colpa grave dei dipendenti e dei collaboratori, che non fanno parte dell'organismo o del personale direttivo del Fornitore.
14.2 Nei casi contemplati nel paragrafo 14.1, il periodo di eventuali maggiori danniprescrizione sarà pari a due anni a partire dal momento in cui è stato rivendicato il diritto e il Com- mittente è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato il di- ritto. A prescindere dalla conoscenza del Committente, l’Appaltatore il diritto scade tre anni dopo l'evento che ha causato il danno. Il termine di prescrizione delle rivendicazioni di risarcimento dei danni per vizio è responsabileindicato nel paragra- fo 13.1.
14.3 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono per tutte le richieste di risarcimento dei danni a prescindere dalla motivazione giuridica, verso fatta ecce- zione per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente (i) per dolo (ii), secondo la Stazione Appaltantelegge di responsabilità civile sul prodotto, della corretta esecuzione della fornitura (iii) per vi- zi taciuti con dolo, (iv) per vizi oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareuna garanzia di qualità (a tale pro- posito si applicano la regolamentazione di responsabilità e il termine di pre- scrizione contemplati dalla garanzia), (v) per lesione colposa della vita, del corpo o della salute o (vi) per grave negligenza di organismi o del personale direttivo del Fornitore.
14.4 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono anche in corso d’opera, i difetti o per le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa richieste di risarcimento avanzata dagli enti competenti dei danni inoltrate dal Committente contro organismi, persona- le direttivo, dipendenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocollaboratori.
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Samples: Fornitura, Conditions of Supply
Responsabilità. Salvo 10.1 FFS Cargo risponde esclusivamente in conformità alle disposizioni legali. I danni patrimoniali (in particolare mancato guadagno) sono esclusi. Le limitazioni della responsabilità ai sensi della Legge sul trasporto di merci, dell’Ordinanza sul trasporto di merci e del CIM si applicano anche alle pretese extra contrattuali. Speciali limitazioni della responsabilità possono tuttavia essere concordate per merci il cui trasporto richieda l’adozione di misure particolari o sia connesso con rischi specifici.
10.2 Gli orari comunicati al cliente non sono convenzioni sui termini di consegna ai sensi dell’articolo 16 § 1 CIM.
10.3 È esclusa la risarcibilità possibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze richiedere a FFS Cargo risarcimenti che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore vadano oltre quelli previsti dalla legge.
10.4 Il cliente è responsabile di tutti i danni e dei conseguenti oneri supplementari per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o FFS Cargo imputabili a un difetto di un carro messo a disposizione dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in lococliente, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne deve sollevare FFS Cargo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni provocati da terzi. Non è necessario imputare la colpa al detentore del carro ai sensi dell’articolo 27 CUU. Su FFS Cargo non ricade alcuna responsabilità per eventuali danni alle merci trasportate.
10.5 FFS Cargo è autorizzato a persone scartare un carro e ad addebitare al cliente i costi o cose i ritardi del trasporto che si dovessero verificare ne derivano e di richiedere il risarcimento dei danni se il cliente ha messo a disposizione un carro con ceppi dei freni in dipendenza ghisa. Qualora il carro con ceppi dei freni in ghisa non venisse scartato, il cliente risponde di questo contratto tutte le richieste finanziarie (comprese le multe ai sensi della LCSI) e degli eventuali costi aggiuntivi che ne derivano, posti a carico di FFS Cargo.
10.6 Se FFS Cargo non può garantire la prestazione a causa di tracce non disponibili (ad es. interruzione dell’esercizio, sbarramenti di tratte, incidenti, pericolo imminente), la responsabilità è esclusa, ad eccezione delle pretese ai sensi del CIM, qualora la merce fosse già stata presa in consegna da FFS Cargo.
10.7 Il cliente risponde dei propri errori e omissioni, nonché di quelli dei suoi ausiliari, in particolare di tutte le conseguenze derivanti da imballaggio e carico non conformi, nonché delle conseguenze derivanti dalla comunicazione errata, imprecisa o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale incompleta di Committenza dati relativi alla manutenzione nell'ordine di trasporto e in generale dall’esecuzione non conforme o da terzi danneggiatidall’omissione di direttive doganali o amministrative particolari. L’AppaltatoreIn questi casi FFS Cargo ha diritto a un risarcimento degli eventuali danni che ne derivano.
10.8 Se il cliente utilizza un carro il cui proprietario non ha aderito al CUU, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre egli si assume la responsabilità del proprietario ai sensi del CUU. In caso di sinistro, su FFS Cargo non ricade alcuna responsabilità.
10.9 Il cliente è responsabile per il trasporto di veicoli da cantiere (merce trasportata sulle proprie ruote) secondo la direttiva «Prescrizioni di sicurezza per il trasporto di veicoli da cantiere (veicoli speciali)».
10.10 Per il trasporto di locomotive (merce trasportata sulle proprie ruote), il cliente è responsabile della corretta messa a disposizione. Il cliente risponde di tutti i danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili da problemi nella messa a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione disposizione difettosa della locomotiva (pronta al trasporto) da parte dell’Appaltatore, e/sua o dei suoi subfornitori da parte di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoterzi da lui incaricati.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile 7.1 Le parti rispondono reciprocamente per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattodanni diretti causati per propria colpa. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e Nets declina espressamente qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto diretti o conseguenti in relazione all’uso dell’og- getto in locazione in caso di danni, difetti o malfunzionamento, come ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti esempio mancati guadagni, perdita di risparmi o costi supplementari.
7.2 Il cliente convenzionato è responsabile dell’integrità della Centrale propria infrastruttura informatica, della connessione internet, della rete di Committenza telecomunicazioni, della rete elettrica e delle misure di sicurezza, che devono essere previste per la corretta installazione dell’oggetto in locazione.
7.3 Il cliente convenzionato è responsabile dell’oggetto noleggiato, che è tenuto a usare con la massima cura.
7.4 Il cliente convenzionato è obbligato a informare immediatamente Nets di qualsiasi cambiamento nell’azienda, in particolare: cambio di firmatari autorizzati, cambio di ubicazione dell’oggetto in loca- zione, cambio di sede legale o da terzi danneggiatiminaccia di sequestro dell’oggetto in locazione a seguito di una proce- dura fallimentare. L’AppaltatoreIl cliente convenzionato è obbligato a informare le autorità di esecuzione che l’og- getto in locazione è di proprietà esclusiva di Nets.
7.5 In caso di disdetta o risoluzione anticipata del contratto, altresìil cliente convenzionato è obbligato a resti- tuire a proprie spese l’oggetto in locazione in perfetto stato, si obbliga a rispondere saldare eventuali fatture e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa corrispon- dere l’intero importo del canone di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati locazione in conformità con le migliori tecnologie e tecniche esistenticondizioni del contratto. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà Se l’og- getto in locazione non viene inavvertitamente restituito in tempo, Nets addebiterà al cliente conven- zionato tutti gli importi del canone di locazione fino al momento della restituzione. Nets addebiterà le riparazioni necessarie, qualora gli oggetti in locazione restituiti presentino difetti che vanno oltre la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere normale usura (componenti mancanti, rottura, danni dovuti a negligenza durante la normale ma- nutenzione ecc.) In caso di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatoremancata restituzione entro 20 (venti) giorni dalla disdetta, e/o dei suoi subfornitori Nets ha il diritto di leggirinunciare al dispositivo, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini addebitando al cliente convenzionato il costo di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoun dispositivo nuovo.
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Samples: Acquisto
Responsabilità. Salvo 8.1 Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, in nessun caso ALSS potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente, a qualsiasi titolo o causa inerenti o connessi con la risarcibilità presente fornitura o con la sua esecuzione, per un ammontare superiore al prezzo di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore vendita dei Prodotti o delle parti di essi da cui si è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto originato l’evento dannoso. La limitazione di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze cui sopra si estende ai fatti compiuti da personale di ALSS e dei soggetti che dovessero emergere venire incaricati da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è ALSS per l’esecuzione di prestazioni connesse con la presente fornitura ed attiene ai danni direttamente derivanti al Cliente da inadempimento contrattuale.
8.2 Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, ALSS non sarà, altresì, responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o da ritardi nelle consegne, carenze dei Prodotti forniti non comunicate tempestivamente dal personale impiegatoCliente ad ALSS né, in caso di prestazione di attività in locoa titolo esemplificativo, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni da lucro cessante, danni specifici, indiretti, incidentali, consequenziali, relativi alla perdita di dati, perdita di profitti derivanti da mancato o non corretto utilizzo dei Prodotti, perdita di opportunità commerciali.
8.3 Il Cliente rinuncia espressamente a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate qualsiasi azione nei confronti di ALSS e dei suoi assicuratori, per pretese ulteriori rispetto alle limitazioni sopra stabilite, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e otterrà dalla propria compagnia assicurativa la rinuncia al diritto di rivalsa.
8.4 ALSS non sarà in nessun caso responsabile per eventi verificatisi al di fuori della Centrale sua sfera di Committenza controllo e per tutti quelli riconducibili a caso fortuito o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, forza maggiore.
8.5 Il Cliente si obbliga impegna a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimadenunciare, a mezzo pena di domanda giudiziale o stragiudiziale decadenza, l’evento dannoso a suo giudizio ricollegabile all’inadempimento di ALSS entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’evento.
8.6 Ogni azione per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione il risarcimento del presente Contrattodanno subito potrà essere intrapresa entro 6 mesi dalla data dell’evento, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltantea pena di decadenza ex art. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto2946 c.c.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danniIn conformità all'articolo L. 133-22 del Codice monetario e finanziario, l’Appaltatore Lemonway è responsabile, verso la Stazione Appaltantefatti salvi gli articoli L. 133-5 e L. 133-21 del Codice monetario e finanziario, della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento nei confronti del Titolare Pagatore sino al ricevimento dei fondi da parte del PSP terzo del Beneficiario. Laddove Xxxxxxxx fosse responsabile di un'Operazione di pagamento eseguita in modo incorretto per colpa sua, Xxxxxxxx restituirà immediatamente l'importo dovuto al Pagatore e riporterà il conto di addebito alla situazione esistente se l'Operazione di pagamento eseguita in modo incorretto non avesse avuto luogo. Il Titolare che opera a fini non professionali che intenda contestare un'Operazione di pagamento da egli non autorizzata deve contattare il servizio clienti in conformità all'articolo 8 nei tempi più brevi dopo essere venuto a conoscenza dell'anomalia e entro tredici (13) mesi dalla registrazione dell'Operazione di pagamento. In caso di utilizzo del dispositivo di sicurezza, le Operazioni di pagamento non autorizzate effettuate prima della fornitura oggetto notifica dell'opposizione sono a carico del Titolare che opera a fini non professionali, nel limite di appaltoun massimale di 50 euro in conformità all'articolo L. 133-19 del Codice monetario e finanziario. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareTuttavia, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è Xxxxxxxx non sarà responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione colpa del Titolare quale un inadempimento volontario o che costituisca grave inadempimento alle sue obbligazioni, comunicazione tardiva dell'opposizione o mala fede. In caso di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo sottrazione dei suoi dati o di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i dannicontraffazione, le perdite risultanti dalle Operazioni di beni pagamento effettuate prima dell'opposizione da parte del Titolare che opera a fini non professionali sono a carico di Lemonway, salvo in caso di colpa come precisato in precedenza. Le Operazioni di pagamento effettuate dopo l'opposizione del Titolare che opera a fini non professionali sono a carico di Lemonway salvo in caso di frode. Lemonway non ha il diritto di annullare un Ordine di pagamento irrevocabile su richiesta del Titolare. Lemonway non è in nessun caso responsabile dei danni indiretti, quali danno commerciale, perdita di clientela, turbativa commerciale di qualsiasi tipo, mancato guadagno, perdita di immagine subita da un Titolare, o distruzione di beni di proprietà dello stesso da terzi, e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore potrebbero derivare dai Servizi di pagamento forniti da Lemonway. Le azioni rivolte contro un Titolare da terzi sono assimilate a un danno indiretto e/, di conseguenza, non danno diritto a riparazione. Salvo diversa stipulazione delle presenti condizioni generali o ai suoi subappaltatori e/delle norme imperative e fatte salve altre cause di esclusione o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore limitazione di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne responsabilità previste dal presente atto, in nessun caso Lemonway potrà essere ritenuta responsabile di danni causati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza casi di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza forza maggiore o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa eventi al di risarcimento avanzata dagli enti competenti fuori de suo controllo o da soggetti terzimisure o disposizioni legislative prese dalle autorità francesi o estere. Si considerano caso di forza maggiore o evento al di fuori del suo controllo, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/segnatamente, ma non in via limitativa: guasto elettrico, incendio o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimainondazione, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione sciopero del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali personale o di manutenzioneun subappaltatore o fornitore, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie disfunzione dei sistemi interbancari o di pagamento mediante carta bancaria, turbativa dell'ordine pubblico, negligenza di terzi nel senso previsto dalla giurisprudenza e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere della dottrina quali persone responsabili della fornitura elettrica, dei servizi di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/telecomunicazione o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoalloggio.
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Responsabilità. Salvo 12.1 BALLUFF risponde per danni e risarcimenti (di seguito denominati "danni") ai sensi dell’art. 1218 per i difetti con il software del contratto o a causa della violazione di altri obblighi contrattuali o extracontrattuali, compresi gli atti illeciti, solo in caso di dolo o colpa grave. La suddetta limitazione di responsabilità non si applica in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, di assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento, di violazione di obblighi contrattuali sostanziale o in caso di responsabilità ai sensi della legge italiana sulla responsabilità del prodotto.
12.2 Il risarcimento danni per la risarcibilità violazione materiale del contratto si limita al risarcimento dei danni contrattuali tipici che BALLUFF doveva prevedere come possibile conseguenza al momento della stipula del contratto a causa di eventuali maggiori circostanze note a BALLUFF, tranne nei casi di dolo o colpa grave o di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, di assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento o di responsabilità ai sensi della legge italiana sulla responsabilità del prodotto.
12.3 Le perdite contrattuali prevedibili ai sensi della clausola 12.2 sono: (a) per evento da perdita: perdite per un totale non superiore all'importo netto delle vendite del singolo contratto in questione; in caso di entrate ricorrenti: perdite per un totale non superiore all'importo netto delle vendite che il cliente ha pagato nell'ultimo trimestre per l'utilizzo dei servizi SaaS. (b) per anno solare: perdite per un totale non superiore all'importo netto delle vendite a cui il cliente ha acquistato i servizi SaaS da BALLUFF nell'anno solare precedente. Nel primo anno di contratto, perdite per un totale non superiore all'importo netto delle vendite al quale il cliente ha acquistato i servizi SaaS da BALLUFF prima dell'evento di perdita.
12.4 In ogni caso le perdite contrattuali e prevedibili tipiche della clausola 12.2 non includono le perdite indirette (come il mancato guadagno o le perdite derivanti da interruzioni della produzione).
12.5 Indipendentemente dalle disposizioni precedenti, nel fissare un importo che BALLUFF deve pagare al cliente come risarcimento danni, l’Appaltatore è responsabilele circostanze economiche di BALLUFF, verso il tipo, l'entità e la Stazione Appaltantedurata del rapporto commerciale, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli eventuali contributi alla causa e/o verifiche tecnichela colpa del cliente devono essere considerati a favore di BALLUFF ai sensi dell’art. L’appaltatore 1227 c.c. Eventuali danni compensativi, costi o spese a carico di BALLUFF devono essere proporzionali al valore dei servizi SaaS.
12.6 Tutte le limitazioni di responsabilità si applicano ugualmente ai subappaltatori o agli agenti.
12.7 Qualsiasi modifica dell'onere della prova a scapito del cliente non è responsabile associata alle disposizioni di cui sopra.
12.8 La violazione sostanziale del contratto ai sensi delle clausole 12.1 e 12.2 è una violazione di un obbligo che deve essere adempiuto per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, soddisfare i termini del contratto e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattosul cui adempimento il cliente può fare affidamento.
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Samples: Saas Agreement
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danniIn conformità con l’articolo L.133-22 del Codice Monetario e Finanziario, l’Appaltatore LEMON WAY è responsabile, verso ai sensi degli articoli L.133-5 e L.133-21 del suddetto Codice, del successo dell’esecuzione di un’Operazione di pagamento per il Titolare del Conto Pagatore, fino al momento in cui i fondi vengono ricevuti dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Nel caso in cui, LEMON WAY è responsabile di una Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto, è tenuta a restituire l'importo in questione al pagatore e ripristinare il conto addebitato alla situazione che si sarebbe verificata nel caso in cui tale Operazione di pagamento, eseguita in modo inesatto, non avesse avuto luogo. Ai sensi dell'art 8-, se un Titolare del Conto, che agisce per scopi non professionali, contesta una Operazione di pagamento che sostiene non aver personalmente autorizzato, deve contattare il servizio clienti appena e a conoscenza di tali irregolarità e non oltre tredici (13) mesi dopo che la Stazione Appaltantesuddetta operazione è stata registrata, nel Conto di Pagamento cui l’operazione è riferita. Nel caso in cui una misura di sicurezza è adottata, le Operazioni di pagamento non autorizzate eseguite prima della corretta esecuzione notifica della fornitura oggetto contestazione sono considerate sotto la responsabilità del Titolare del Conto, che agisce per scopi non professionali, fino ad un limite di appalto€ 150. A tal fine Tuttavia, LEMON WAY non può essere ritenuta responsabile in caso di cattiva condotta da parte del Titolare del Conto, come ad esempio in caso di un comportamento doloso, di grave inadempimento degli obblighi, di comunicazione tardiva di un'obiezione o di malafede. Nel caso di appropriazione indebita o contraffazione dei propri dati, le perdite derivanti da Operazioni di pagamento elaborate prima dell’obiezione da parte del Titolare del Conto, che agisce per scopi non professionali, saranno a carico di LEMON WAY, a meno che tali perdite siano il risultato della cattiva condotta di cui sopra. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la presentazione dell’obiezione da parte del Titolare del Conto, che agisce per scopi non professionali, sono a carico di LEMON WAY, tranne in caso di frode. LEMON WAY non ha il diritto di cancellare un Ordine di pagamento irrevocabile, su richiesta del Titolare del Conto. In nessun caso LEMON WAY è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli responsabile dei danni diretti e/o verifiche tecnicheindiretti, quali pregiudizio commerciale, perdita di clientela, impedimento commerciale qualsiasi, perdita di beneficio, perdita d’immagine del marchio subita da un Cliente, o da un terzo, e che potranno risultare dalle prestazioni di LEMON WAY o dall’attuazione della piattaforma di utilizzo, o dalla sua indisponibilità. L’appaltatore è LEMON WAY non potrà in nessun caso essere considerata responsabile di qualsiasi pregiudizio del Titolare del Conto che risulterà parzialmente o totalmente, dal non rispetto dei presenti Termini e Condizioni da parte del detto Titolare del Conto. Salvo quanto diversamente stabilito in questi Termini e Condizioni Generali o leggi obbligatorie, e senza causare pregiudizio ad altri motivi per escludere o limitare la responsabilità definita dal presente contratto, LEMON WAY non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti causati da eventi di forza maggiore o evento al di fuori del suo controllo o di qualsiasi misura o disposizione di legge imposta dalle autorità francesi o straniere. Eventi di forza maggiore o eventi che non dipendono dal suo controllo si considera siano, ma non sono limitati a: interruzione di corrente, incendio o alluvione, sciopero tenuto dal suo personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai da uno dei suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore fornitori, malfunzionamento dei sistemi bancari o dei sistemi di mantenere pagamento delle carte bancarie, guerra, disordini civili, sommossa o occupazione del territorio da parte delle forze straniere, negligenza da parte di terzi per quanto riguarda la Stazione Appaltante sollevata giurisprudenza e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a la dottrina, come ad esempio le persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza responsabili della fornitura di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale servizi di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali energia elettrica o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattotelecomunicazione.
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Responsabilità. Salvo La Società gestisce la risarcibilità Piattaforma e fornisce una piattaforma in grado di eventuali maggiori dannicreare collegamenti tra i Richiedenti e i Prestatori al fine di concedere e ricevere Finanziamenti. La Società avrà diritto di percepire commissioni per la funzione esercitata, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltocome precedentemente indicato all’articolo 8. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli La Società e/o verifiche tecnichequalsiasi soggetto terzo per suo conto non sono e non potranno essere parte dei Contratti di Finanziamento che verranno sottoscritti tra i Richiedenti e Prestatori nell’ambito del Piattaforma. L’appaltatore La Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto non assumono alcuna responsabilità nei casi in cui non siano state presentate Offerte di Finanziamento in relazione a Richieste di Finanziamento. In nessuna circostanza, la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto saranno tenuti alla restituzione integrale o parziale di qualsivoglia Finanziamento e non garantiscono il recupero del capitale e/o degli interessi di cui i Prestatori avrebbero diritto nei confronti del Richiedenti per i Finanziamenti concessi tramite la Piattaforma. La Società non è responsabile per i danni derivanti subiti dai Richiedenti e/o dai soggetti terzi in conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma e/o per qualsivoglia impossibilità di utilizzarla anche a causa di virus informatici e/o per qualsiasi altro danno che potrebbe essere causato in conseguenza e/o in relazione alla Stazione Appaltante dai propri prodotti Piattaforma e/o dal personale impiegatoal suo utilizzo, e ciò, anche a causa della negligenza da parte della Società o nel caso in cui quest’ultima sia stata avvisata del possibile verificarsi di danni di quel tipo. I Richiedenti saranno unicamente responsabili delle loro visualizzazioni e dell’utilizzo della Piattaforma, rinunciando sin da ora a sollevare qualsivoglia richiesta e/o contestazione nei confronti della Società e/o della Piattaforma e/o nei confronti di soggetti terzi che agiscono per loro conto in relazione all’utilizzo della Piattaforma. Il Richiedente si impegna a indennizzare la Società e/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto in relazione a qualsivoglia danno, perdita o spesa (incluse le spese legali) subita a seguito di una violazione delle Condizioni Generali Richiedente e/o di norme di legge o regolamento allo stesso applicabili. Fermo quanto sopra, la Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile nei confronti del Richiedente fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave: in caso di prestazione assenza, ritardo, sospensione, rinvio o rifiuto della pubblicazione della richiesta di attività Finanziamento sulla Piattaforma dovuti alla non correttezza o completezza delle informazioni fornite alla Società medesima o in loco, merito alla situazione giuridica economica e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti finanziaria del Richiedente o in relazione alle dichiarazioni e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore garanzie rilasciate e/o ai suoi subappaltatori e/agli impegni assunti da parte di quest’ultimo; in caso di mancato raggiungimento dell’importo del Finanziamento pubblicato sulla Piattaforma; in caso di malfunzionamento (anche temporaneo), per qualsivoglia causa, dei sistemi informatici della Società, ovvero dei sistemi di pagamento presenti sulla Piattaforma, ovvero dei sistemi per la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali Richiedente o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore del Contratto di mantenere la Stazione Appaltante sollevata Finanziamento; in caso di caso fortuito o forza maggiore o per qualsivoglia provvedimento di ogni competente Autorità che impediscano l’adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto in capo alla Società; delle conseguenze giuridiche, economiche, finanziarie e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità fiscali per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza il Richiedente conseguenti alle presenti Condizioni Generali di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo al Contratto di Finanziamento e alle obbligazioni assunte dal Richiedente medesimo ai sensi di tali contratti. Fermo tutto quanto sopra, il Richiedente espressamente riconosce ed accetta che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, della Società è in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocaso limitata all’ammontare delle commissioni stabilite dal precedente articolo 8 (Commissioni).
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Samples: Condizioni Generali Richiedente
Responsabilità. Salvo MTS è responsabile per eventuali danni diretti derivanti da questa Documentazione di Adesione, solo se gli stessi sono la risarcibilità conseguenza immediata e diretta di eventuali maggiori dannidolo o colpa grave di MTS. L'Operatore deve inviare a MTS una relazione entro giorni 10 (dieci) giorni di calendario, l’Appaltatore a pena di esclusione, dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, usando la dovuta diligenza, del verificarsi dell’evento che ha causato il danno che ritiene dovrebbe essere rimborsato da MTS. I diritti dell'Operatore si estinguono in caso di mancato rispetto di tale termine. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è responsabilemanifestato l’evento dannoso, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminaresupporto, anche in corso d’operaordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, i difetti o le manchevolezze deve pervenire a MTS entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine. Fatta salva qualsiasi responsabilità che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatoMTS può avere nei confronti dell'Operatore, l'Operatore rimborsa e tiene MTS indenne, in caso di prestazione richieste di attività risarcimento danni derivanti da azioni di terzi, inclusi gli altri gli Operatori, in locorelazione a fatti o azioni relativi all’esecuzione della Documentazione di Adesione e con la presente autorizza MTS fin d'ora a presentare un reclamo di terze parti contro di esso ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile italiano. Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla Documentazione di Adesione nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e fra le cautele necessariquali si indicano, con l’obbligo a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di controlloforza maggiore;
b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore ovvero interruzioni e/o ai suoi subappaltatori malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi da MTS o fornite dai soggetti terzi di cui all’art. 3.4;
d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria. MTS è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o subfornitorida altri soggetti da esse autorizzati. È fatto obbligo all’Appaltatore Questo può portare a sospensioni temporanee e ritardi nell'esecuzione degli obblighi di mantenere la Stazione Appaltante sollevata MTS o nelle prestazioni in modi speciali; l'Operatore sarà comunque tenuto a eseguire gli obblighi derivanti dalla documentazione di adesione e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni pagare le somme dovute a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoMTS.
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Samples: Condizioni Generali
Responsabilità. Salvo II.3.1 È responsabilità esclusiva dell’Appaltatore assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.
II.3.2 La Stazione appaltante non è responsabile di alcuna rivendicazione, perdita, costo o spesa né alcun danno arrecati o subiti dall’Appaltatore, ivi inclusi i danni arrecati dall’Appaltatore a terzi durante o in conseguenza dell’esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte della Stazione appaltante.
II.3.3 L’Appaltatore è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa subito dalla Stazione appaltante e causato dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto, anche se verificatosi nell’ambito di un subappalto, nonché di qualsiasi rivendicazione di terzi, ma soltanto fino a un importo pari al triplo del valore totale del Contratto. L’Appaltatore rimane responsabile senza limitazione dell’importo se il danno o la risarcibilità perdita sono conseguenza di eventuali maggiori dannicolpa grave o dolo dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti o in caso di decesso dovuto a negligenza o dolo dei suoi dipendenti.
II.3.4 In aggiunta, l’Appaltatore è responsabileadotta, verso nell’esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le precauzioni che servono a prevenire la possibilità di danni ai beni della Stazione Appaltanteappaltante e di terzi, della corretta esecuzione della fornitura oggetto e in particolare di appaltoinfortuni alle persone impegnate nel Servizio e a terzi, in conformità con le disposizioni del diritto vigente. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatoOgni responsabilità, in caso di prestazione di attività in locoincidenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati dal personale dell’Appaltatore ricadrà pertanto su quest’ultimo, sollevandone così la Stazione appaltante.
II.3.5 L’Appaltatore manleva e tiene indenne l’Istituto per tutti i danni e costi sostenuti in conseguenza di eventuali denunce. L’Appaltatore corrisponde un risarcimento in caso di azione, denuncia o procedimento giudiziario promosso da terzi contro la Stazione appaltante a seguito di un danno causato dall’Appaltatore durante l’esecuzione del Contratto. In caso di azione intentata da terzi contro la Stazione appaltante in relazione all’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore presta assistenza alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie appaltante.
II.3.6 L’Appaltatore stipula una polizza assicurativa contro i rischi e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.i danni inerenti all’esecuzione
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Samples: Servizi
Responsabilità. Salvo la risarcibilità 12.1 La responsabilità di eventuali maggiori danniFlorensis in relazione a possibili vizi nei prodotti consegnati è limitata alla consegna aggiuntiva o sostitutiva o al risarcimento del credito di cui al precedente articolo 10.9.
12.2 Florensis non è mai obbligato a pagare danni sostitutivi o aggiuntivi, l’Appaltatore tranne e nella misura in cui il danno subito è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti stato inflitto intenzionalmente o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione grave negligenza da parte dell’Appaltatore, e/di Florensis o dei suoi subfornitori dipendenti. La responsabilità di leggiFlorensis per perdita di profitti o danni alla reputazione, decretituttavia, regolamentisono sempre esclusi, disciplinari tecnicitranne in casi intenzionali o di incosciente consapevolezza da parte della direzione di Florensis.
12.3 Florensis non è responsabile dei danni che l’acquirente avrebbe potuto evitare, ordini ma colpevolmente omesso, applicando le consuete norme sanitarie e gli obblighi di autorità diligenza in materia di conservazione, coltivazione, trattamento e lavorazione dei prodotti. Ciò vale in particolare per i danni causati da infezione o enti localiinfestazione di prodotti o altre piante da prodotti consegnati che erano già stati infettati o infestati in altro modo (non attraverso prodotti Florensis).
12.4 In tutti i casi in cui Florensis è tenuto al risarcimento dei danni, connessi edquesto non potrà mai essere superiore, a sua discrezione, al valore della fattura dei prodotti consegnati o della consulenza fornita a seguito della quale o in ogni relazione alla quale è stato causato il danno subito dal cliente, ovvero se i danni sono coperti da una polizza assicurativa di Florensis, all’importo che viene effettivamente pagato dall’assicuratore in relazione al caso.
12.5 Qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di Florensis, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoad eccezione di quelle riconosciute da Florensis, decade dopo un periodo di 12 mesi dal momento in cui è stato presentato reclamo.
12.6 I dipendenti, gli agenti e i rappresentanti di Florensis possono appellarsi al cliente, invocando tutti i mezzi di difesa derivati dall’accordo e da queste condizioni come se fossero essi stessi parte dell’accordo con il cliente.
12.7 Il cliente deve indennizzare Florensis, i suoi dipendenti, agenti e rappresentanti da qualsiasi pretesa di terzi in relazione alla merce consegnata, alla consulenza fornita e / o qualsiasi altra parte dell’accordo implementato da Florensis.
12.8 L’acquirente prende atto che, sebbene improbabile e nonostante tutte le misure appropriate adottate da Florensis per evitare ciò, non può essere totalmente escluso il rischio di presenza involontaria di organismi geneticamente modificati.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. Salvo la risarcibilità 7.1. Il Cliente deve comunicare a Prochemia tutte le SPECIFICHE richieste in osservanza della legislazione prevista dal proprio Paese di eventuali maggiori danniappartenenza. In conseguenza di ciò, l’Appaltatore è responsabilebene inteso tra le Parti, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli Prochemia non potrà essere considerata responsabile qualora non gli siano forniti e/o verifiche tecnichegli siano fornite SPECIFICHE non rispondenti alle normative dei Paesi indicati dal Cliente.
7.2. L’appaltatore è responsabile Il Cliente dovrà notificare a Prochemia per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti iscritto qualsiasi difetto nel servizio reso, o dal personale impiegatovia fax o via e- mail, non più tardi di 8 (otto) giorni successivi al ricevimento del Rapporto di Prova. Qualora la comunicazione in ordine ad eventuali difetti giunga successivamente allo scadere dei 8 (otto) giorni dalla data di ricezione del Rapporto di Prova, la garanzia prevista sarà considerata invalida ed inefficacie.
7.3. Il Cliente si impegna a fornire le prove tecniche attestanti la non conformità del RAPPORTO DI PROVA rispetto a quanto richiesto. Nel caso in cui Prochemia verificasse l’effettivo difetto di conformità del Rapporto di Prova, il Cliente avrà il diritto di essere garantito da Prochemia secondo le seguenti modalità, stabilite a discrezione di Prochemia:
a. il ripristino del test difettoso senza ulteriori spese;
b. l’esenzione dall’obbligazione di pagamento oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo in relazione alla gravità dei difetti riscontrati;
c. il totale o il parziale rimborso del prezzo già corrisposto a Prochemia basato sul fatto che i difetti e le non conformità si sono rivelate gravi.
7.4. E’ bene inteso tra le parti che il Rapporto di Prova dovrà essere utilizzato dal Cliente in modo attento ed attinente all’uso in osservanza delle leggi e dei regolamenti dei Paese in cui il Rapporto di Prova viene utilizzato. In particolare, Prochemia, non potrà essere considerata in nessun caso responsabile a seguito di un uso non corretto del Rapporto di Prova o a seguito di modificazioni o revisioni dello stesso.
7.5. In caso di prestazione dimostrata responsabilità di attività Prochemia derivante dall’inesatta esecuzione dell’analisi, l’eventuale risarcimento del danno richiesto dal Cliente ed imputabile a Prochemia, non potrà in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti nessun caso essere superiore ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.€ 200.000,00
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Samples: Standard Terms and Conditions
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore L’affittuario è civilmente responsabile, verso la Stazione Appaltanteindipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati ai fabbricati della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltomalga, al terreno, alle piantagioni con l’esercizio dell’attività. A tal fine L’affittuario è obbligo dell’Appaltatore eliminareritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell’utilizzo del pascolo, anche in corso d’operadei fabbricati, i difetti o delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come per le manchevolezze che dovessero emergere da controlli attività ivi svolte e/o verifiche tecnichepromosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’appaltatore La proprietà è responsabile sollevata da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente: - danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell’attività in malga/alpe svolte dall’affittuario o dai suoi dipendenti; - rapporto lavorativo del personale incaricato dall’affittuario; - sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpe concessa come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi; - mancato utilizzo della malga/alpe per l’intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria. Si da atto che l’affittuario in data ……………. con……………….. ha provveduto ad attivare la polizza d’assicurazione n per la responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della proprietà e dei propri dipendenti. Si da atto altresì che l’affittuario in data………….. con ha provveduto ad attivare la polizza d’assicurazione n per la copertura del rischio locativo per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, causati agli immobili e per le attività svolte in caso collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarigestione, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattovincolo a favore della proprietà. L’Appaltatore La proprietà si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione dall’attività oggetto del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocontratto.
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Samples: Contratto d'Affitto
Responsabilità. Salvo la risarcibilità 1. Tutti i Servizi saranno eseguiti a spese e a rischio del Cliente.
2. Fatte salve le disposizioni di eventuali maggiori dannicui all’articolo 17, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è lo Spedizioniere non sarà responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti di alcun tipo, a meno che il Cliente non possa dimostrare che il danno è stato causato dalla negligenza da parte dello Spedizioniere o dal personale impiegatodei suoi dipendenti.
3. La responsabilità dello Spedizioniere sarà in ogni caso limitata a 10.000 DSP per evento o serie di eventi aventi una stessa causa di danno. Tenuto conto del suddetto limite, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdita di valore o smarrimento delle Merci di cui all’Accordo, la responsabilità sarà limitata a 4 DSP per chilogrammo di Merci danneggiate o svalutate o per perdita di peso lordo.
4. La perdita che deve essere risarcita da parte dello Spedizioniere non potrà mai eccedere il valore della fattura delle Merci, che deve essere dimostrato da parte del Cliente, in difetto del quale si applicherà il valore di mercato, che deve essere dimostrato dal Cliente al momento in cui si è verificato il danno.
5. Lo Spedizioniere non sarà in nessun caso responsabile per perdite di beni profitto, perdite conseguenti e danni immateriali, comunque avvenuti.
6. Se durante l’esecuzione dell’Accordo si verifica un danno per il quale lo Spedizioniere non è responsabile, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 19 delle presenti Condizioni, lo Spedizioniere si adopererà per ottenere il risarcimento dei danni a favore del Cliente dal soggetto responsabile del danno. Lo Spedizioniere avrà il diritto di addebitare al Cliente le spese a ciò correlate. Se così richiesto, lo Spedizioniere dovrà rinunciare a favore del Cliente alle proprie pretese nei confronti di Terzi che lo Spedizioniere ha incaricato di eseguire servizi in relazione all’Accordo.
7. Il Cliente sarà responsabile nei confronti dello Spedizioniere per qualsiasi danno (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni materiali e immateriali, danni conseguenti, multe, interessi, nonché penali e confisca, ivi compresi i danni dovuti alla mancata o distruzione tardiva approvazione di beni di proprietà dello stesso documenti per lo sdoganamento e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore rivendicazioni relative a responsabilità per danno da prodotto e/o diritti di proprietà intellettuale) sofferto direttamente o indirettamente dallo Spedizioniere a seguito (tra l’altro) dell’inosservanza da parte del Cliente di qualsiasi obbligo ai suoi subappaltatori sensi dell’Accordo o ai sensi della legislazione nazionale e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimainternazionale applicabile, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere seguito di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatoreincidente che avvenga sotto il controllo del Cliente, nonché a seguito di colpa o negligenza in generale del Cliente e/o dei suoi subfornitori dipendenti e/o di leggiTerze Parti incaricate dal Cliente e/o che operano per conto dello stesso.
8. Il Cliente dovrà indennizzare in qualsiasi momento lo Spedizioniere in relazione a richieste di indennizzo di terzi, decretiivi compresi i dipendenti sia dello Spedizioniere che del Cliente, regolamenticonnesse o derivanti dai danni di cui al precedente paragrafo.
9. Anche se sono state concordate tariffe forfettarie o tutto compreso, disciplinari tecnicia seconda dei casi, ordini la responsabilità ricade sullo Spedizioniere, che non è un vettore ma sempre una parte che organizza il trasporto in conformità al titolo 2, sezione 3, del libro 8 del codice civile olandese, laddove la responsabilità sia disciplinata dalle presenti Condizioni.
10. Se il Cliente effettua una richiesta di autorità o enti locali, connessi edindennizzo nei confronti dello Spedizioniere al di fuori dell’Accordo in relazione a danni che si verificano durante l’esecuzione dei Servizi, in ogni casotal caso la responsabilità dello Spedizioniere sarà limitata a quella prevista nell’Accordo.
11. Se, derivanti dall’esecuzione al fine di escludere la propria responsabilità rispetto alla condotta di una Terza parte o di un dipendente, lo Spedizioniere si avvale di una disposizione dell’Accordo che lo esonera da responsabilità nei confronti del presente ContrattoCliente, in tal caso se è ritenuto responsabile dal Cliente in base a tale difesa, una Terza parte o un dipendente può invocare tale difesa come se fosse parte dell’Accordo.
12. Nel caso in cui uno Spedizioniere sia ritenuto responsabile al di fuori dell’Accordo per il danneggiamento o la perdita di Merce o per il ritardo nella consegna da parte di qualcuno che non è parte dell’Accordo o di un contratto di trasporto stipulato da o per conto dello Spedizioniere, in tal caso lo Spedizioniere non avrà ulteriore responsabilità rispetto a quella dovuta ai sensi dell’Accordo.
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Samples: Servizi Globali Di Spedizione
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danniL'accettazione dei gas, l’Appaltatore è responsabile, verso la da parte della Stazione Appaltante, non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all'atto della consegna. Qualora situazioni oggettive impediscano la corretta esecuzione dell’Appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente comunicarlo alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile della fornitura oggetto di appaltoomissione. A tal fine Qualora, a seguito della contestazione da parte della Stazione Appaltante dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da questa delegato non esegua l’appalto in maniera conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. La Ditta aggiudicataria non è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche responsabile in corso d’opera, tutti i difetti casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli anormale del Bene. Si intende per uso scorretto o anormale del Bene:
a) qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del Bene e/o verifiche tecnichea quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante;
b) qualsiasi manomissione dei Beni;
c) qualsiasi intervento sui Beni effettuato da personale non qualificato;
d) qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal produttore/fabbricante;
e) qualsiasi malfunzionamento causato dalla difettosità dell'impianto elettrico, da un impianto equipotenziale insufficiente, da sbalzi di tensione della rete di alimentazione o dal collegamento con apparecchiature diverse da quelle previste dal produttore/fabbricante. L’appaltatore La Ditta aggiudicataria, ai fini del presente appalto, è l’unico soggetto responsabile per assicurare la continuità di funzionamento, l’affidabilità e la sicurezza degli impianti oggetto dell’appalto. La Ditta aggiudicataria sarà considerata l’unica responsabile per eventuali disservizi scaturiti da anomalie di funzionamento degli impianti, determinate dall’omissione degli interventi tecnici programmati. In questi casi il Referente Tecnico del Ditta aggiudicataria, dovrà fornire entro le 12 ore dall’avvenuto disservizio chiarimenti in merito attraverso dettagliata relazione. La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi d’infortuni e di danni derivanti alla Stazione Appaltante dai arrecati, eventualmente, ai propri prodotti dipendenti ed a terzi a causa di manchevolezze o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoil contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni Inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione intellettuali da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, terzi in ogni caso, derivanti dall’esecuzione ordine alla fornitura del presente Contrattoservizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Responsabilità. Salvo 1. Alla direzione di ciascuno Sportello Unico comunale sarà preposto un Funzionario Responsabile, appartenente alla dotazione organica del Comune o comunque diversamente ed autonomamente da questi individuato.
2. L'incarico di direzione di ciascuno Sportello Unico comunale sarà conferito dal Sindaco del Comune interessato, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso comune.
3. Il provvedimento di nomina indicherà normalmente anche un incaricato per la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, sostituzione del Funzionario Responsabile in caso di prestazione temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di attività incompatibilità od assenza.
4. Ai Funzionari Responsabili competerà in locotermini generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico comunale, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; agli stessi saranno assicurati autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.
5. Ai Funzionari Responsabili competerà in particolare la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 5, 2° comma, per quanto riguarda le autorizzazioni relative al fine territorio di garantire condizioni competenza dei comuni di sicurezza appartenenza. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Funzionario potrà individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi subprocedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattodi coordinamento.
6. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danniRelativamente alle proprie competenze, le perdite tutti gli Sportelli Unici comunali eserciteranno altresì compiti di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti delle altre strutture dell'ente cointeressate a dette attività.
7. La responsabilità delle attività che competono all’Unione BBO per le funzioni di SUAP telematico sarà, parimenti, attribuita ad un Funzionario Responsabile, individuato nell’ambito della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatoredotazione organica dell’Unione BBO, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contrattodiversamente ed autonomamente da questa individuato, salvo che secondo le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoforme ed i modi previsti nel vigente Statuto.
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Responsabilità. Salvo la risarcibilità Il concessionario è responsabile in via esclusiva di eventuali maggiori dannidanni arrecati alla struttura, l’Appaltatore agli impianti, alle attrezzature, agli arredi e agli altri beni esistenti nel Centro Sportivo, nonché di qualunque altro danno arrecato a persone o cose durante la gestione della presente concessione. Il Comune non assume alcuna responsabilità, neppure economica, conseguente ai rapporti del concessionario con subappaltatori, sub-concessionari, fornitori, utenti del Centro Sportivo e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario (al quale compete la gestione esclusiva del Centro Sportivo) e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune. Il concessionario è responsabile, verso la Stazione Appaltantecivilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello del Comune e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltopresente concessione. A tal fine il concessionario deve adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo. È espressamente fatto divieto al concessionario (e ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e parte delle strutture, degli arredi, delle attrezzature e dei beni rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzati in forza dell’aggiudicazione della concessione. In caso di danno che rendesse la struttura non agibile per evento non imputabile al concessionario, il concessionario non è obbligo dell’Appaltatore eliminaretenuto a corrispondere al Comune il canone di cui al precedente art. 7 per le annualità (o parti di annualità) di mancata agibilità del Centro Sportivo. In ogni caso, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli il concessionario non può pretendere dal Comune il risarcimento di alcun danno e/o verifiche tecnichemancato guadagno. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoprecedente art. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto10.
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità. Salvo 11.1 In caso di perdite la risarcibilità cui causa sia imputabile alla Società, quest'ultima non ne risponderà che per danni diretti per un ammontare massimo pari al valore attuale della paysafecard, ma non per altri danni indiretti (p.e. danno di eventuali maggiori danniimmagine).
11.2 In caso di pagamento erroneamente eseguito a causa di un nostro errore la Società, l’Appaltatore è responsabilenon appena possibile e a sua esclusiva discrezione, verso dovrà (i) emettere un nuovo PIN oppure (ii) trasferire sul Suo conto bancario
11.2.1 se ha agito fraudolentemente o ha compromesso la Stazione Appaltantesicurezza della Sua paysafecard con dolo o colpa grave; o
11.2.2 se non ha contestato e portato all'attenzione della Società l'operazione non correttamente eseguita entro 13 mesi dalla data dell'operazione.
11.3 In caso di pagamento non correttamente o erroneamente eseguito, della corretta esecuzione della fornitura oggetto la Società dovrà adottare misure ragionevoli al fine di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareassisterLa nel rintracciare e recuperare tali pagamenti.
11.4 Fermo restando quanto sopra, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore la Società non è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti alcuna interruzione o mal funzionamento dei nostri servizi o per qualsiasi interruzione o mal funzionamento dei servizi di intermediazione di cui ci av- valiamo per l'adempimento dei nostri obblighi, a condizione che tale interruzione o mal funzionamento sia dovuto a circostanze straordinarie e imprevedibili al di fuori del nostro ragionevole controllo o dal personale impiegatocontrollo dell'intermediario interessato.
11.5 La Società non è responsabile per alcuna perdita indiretta o consequenziale, in caso di prestazione di attività in loco, ivi incluso a titolo esemplifica- tivo e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danninon esaustivo il mancato guadagno, le perdite di beni o distruzione fatturato e il danno reputazionale. La Società non è responsabile per alcuna perdita derivante dal rispetto da parte della stessa di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne obblighi legali eregolamentari.
11.6 Nulla nelle presenti Condizioni Generali può operare in modo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume escludere la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante morte o terzi imputabili lesione personale dovute a difetti gestionali negligenza o di manutenzione, garantendo frode o rappresentazione fraudolenta o ogni altra responsabilità statutaria che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà non può essere esclusa o modificata su accordo delle parti.
11.7 La Società non è responsabile per la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere valutazione o il pagamento di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatoreimposta, e/tassa o altro onere dovuto in conseguenza dell'utilizzo del conto o dei suoi subfornitori servizi descritti nelle presenti Condizioni Generali.
11.8 La Società non si assume alcuna responsabilità per perdite dovute a cause di leggiforza maggiore, decretitra cui in- surrezioni, regolamentiguerre, disciplinari tecnicidisastri naturali o altri eventi che si collochino ragionevolmente al di fuori della sfera di controllo della Società.
11.9 La Società non garantisce la disponibilità ininterrotta del sistema paysafecard, ordini e in particolare non garantisce la disponibilità del sistema dei Punti Vendita e dei Webshop. Inoltre, la Società non si assume alcuna respons- abilità nel caso in cui un Webshop non accetti la paysafecard come pagamento di autorità un bene o enti localiservizio acqui- stato.
11.10 Le esclusioni, connessi edlimitazioni e riduzioni di responsabilità di cui sopra non valgono per rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti né per danni dovuti a lesioni della vita, del corpo o dellasalute.
11.11 Lei ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società danni eventualmente insorti. Noi siamo autoriz- zati a richiederLe informazioni su danni che sono o possono essere rilevanti ai sensi delle norme di respons- abilità sopracitate onde garantire che abbiamo a disposizione il prima possibile le informazioni necessarie al fine di adottare misure volte alla riduzione del danno.
11.12 Nel caso in cui Xxx non utilizzi la paysafecard in conformità alle presenti Condizioni generali di contratto o qualora scoprissimo che usa la paysafecard in modo fraudolento, ci riserviamo il diritto di metterLe in conto ogni caso, derivanti dall’esecuzione adeguata spesa che dobbiamo sostenere dovendo imperativamente adottare misure che Le impedis- xxxx di continuare ad utilizzare la paysafecard in questione. Inoltre ci riserviamo il diritto di chiederLe i danni per tutte le somme di denaro che siamo costretti a procurare a causa del presente ContrattoSuo comportamento.
11.13 Il Sistema di Garanzia dei Depositi irlandese (Irish Deposit Guarantee Scheme) non è applicabile alle carte.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per L’uso Della Paysafecard
Responsabilità. Salvo 1. Il Cliente, nell’atto di presa in consegna dell’autoveicolo, si costituisce custode dello stesso a tutti gli effetti di legge. Egli si impegna legalmente a custodire il bene ricevuto con la risarcibilità diligenza del buon padre di eventuali maggiori dannifamiglia e con la diligenza specifica richiesta dal valore commerciale e dall’uso del veicolo. Il cliente riconosce di non essere né di divenire titolare di alcun diritto reale o personale sull’autoveicolo noleggiato e sugli accessori (comprese le chiavi) di cui questo è dotato o che sono forniti dal Locatore.
2. In caso di smarrimento, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti furto o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli danneggiamento dell’autoveicolo e/o verifiche tecnichedegli accessori che lo corredano, il Cliente è obbligato a prendere immediato contatto col Locatore, nonché a denunciare alle più vicine Autorità competenti il fatto, facendo pervenire entro le 12 (dodici) ore successive al locatore copia conforme dell’atto di denuncia. L’appaltatore è responsabile Il Cliente e il Garante si impegnano a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa sostenuta per il recupero del veicolo o di accessori ovvero per la produzione del doppione delle chiavi, anche se ciò dovesse comportare il cambio integrale dei sistemi di chiusura dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi ragione, anche a lui non imputabile, dovesse perdere in modo irreversibile il possesso dell’autoveicolo noleggiato, egli sarà tenuto a risarcire il Locatore del valore commerciale del veicolo, detratte le somme liquidate dall’assicurazione.
3. Il Locatore risponde, direttamente o tramite autofficina autorizzata, dei guasti tecnici dell’autoveicolo e della manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono comprese le spese di viaggio e sosta espressamente poste a carico del Cliente. Resta comunque esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Locatore per eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza caso di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiatimalfunzionamento dell’autoveicolo.
4. L’Appaltatore, altresì, si obbliga Il Locatore non è tenuto a rispondere dei vizi, anche occulti, del veicolo e dei suoi accessori, dei difetti di costruzione, per i quali si richiama l’applicazione del D.P.R. 224/1998 sulle responsabilità per prodotto difettoso, e dei relativi danni accessori/conseguenti.
5. Il Locatore, inoltre, non risponde in caso di inidoneità del veicolo al compimento del servizio cui è destinato a manlevare causa di omesse o inesatte informazioni fornite dal Cliente.
6. E’ fatto divieto di condurre l’autoveicolo all’estero, salva la Stazione Appaltante da ogni pretesa specifica autorizzazione scritta del Locatore. In ipotesi di risarcimento avanzata dagli enti autorizzazione saranno definite a parte le condizioni economiche. Nel caso in cui il Cliente lasci lo Stato senza specifica autorizzazione si provvederà ad immediata denuncia alle Autorità competenti e al recupero forzato dell’autoveicolo a spese del Cliente. Altresì il Locatore avrà il diritto all’incasso immediato della cauzione e all’addebito delle penali per inadempimento contrattuale previste dall’art. 11.3 del presente contratto. Nel caso in cui l’espatrio comporti il venir meno delle coperture assicurative qualsiasi responsabilità ivi compresi i danni causati a se o da soggetti a terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/all’autoveicolo noleggiato, o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimaper la perdita totale o parziale del bene, a mezzo saranno di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione esclusiva e totale responsabilità del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoCliente.
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Samples: Rental Agreement
Responsabilità. Salvo a) L’ Associazione Culturale Xxxxx Xxxxxxxx si impegna a fornire ai propri soggetti, a cui sono affidate le azioni di cui al presente patto, sulla base delle valutazioni effettuate dal laboratorio Urbano Permanente ove previste, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare;
b) I soggetti a cui sono affidate le azioni di cui al presente Patto di collaborazione, sono tenuti ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi ove prevista, il Comune di Terni ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
c) L’ Associazione Culturale Xxxxx Xxxxxxxx ed eventuali volontari sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste dal T.U.S. (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) disponendo di conseguenza nei confronti dei soggetti interessati sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
d) In riferimento agli interventi di cui al presente Patto si individua, per le attività svolte dall’ Associazione Culturale Xxxxx Xxxxxxxx il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx quale supervisore cui spetta la risarcibilità responsabilità di eventuali maggiori danniverificare il rispetto della previsione di cui al comma b), l’Appaltatore è responsabilele modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione, verso la Stazione Appaltantenonché, della corretta esecuzione della fornitura oggetto il mantenimento in sicurezza delle aree e delle attrezzature necessarie al fine di appaltoevitare situazioni di pericolo nei confronti di persone animali o cose, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente patto;
e) L’Associazione Culturale Xxxxx Xxxxxxxx si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di Supervisore al Sig. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareGauranga Cantalupo, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore persone dell’Amministrazione Comunale e/o ai suoi subappaltatori a terzi e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore cose di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne terzi durante l’attività oggetto del presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne;
f) L’Associazione Culturale Xxxxx Xxxxxxxx si impegna a fornire ai soggetti, occupati nelle attività di cui al presente patto, coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti responsabilità civile verso terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo sollevando il Comune di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoTerni dalle relative responsabilità.
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Samples: Patto Di Collaborazione
Responsabilità. Salvo 1. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per nessun motivo, salvo in caso di dolo o colpa grave.
2. In qualsiasi caso, il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi perdita di dati, profitto o fatturato, contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o danno diretto o indiretto, a prescindere dalla causa di ciascuno di essi e dall’eventualità che essi siano stati provocati da atto illecito (inclusa la risarcibilità negligenza), inadempimento o altro.
3. La responsabilità (totale) del Venditore sarà limitata all’ammontare pagato dal suo assicuratore nel caso in esame. Nell’improbabile ipotesi in cui non vi sia alcun pagamento o copertura assicurativa in base alla polizza, qualsiasi responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente sarà limitata all’importo pagato dall’Acquirente al Venditore per i prodotti nel caso in cui quei prodotti siano ritenuti la causa del danno e in tutti gli altri casi fino a un massimo di eventuali maggiori danni€ 10.000,00. Se uno o più dei prodotti dell’Acquirente sono difettosi, l’Appaltatore è responsabileil Venditore sarà obbligato unicamente a riparare, verso la Stazione Appaltantesostituire o rimborsare il prezzo di acquisto dei prodotti difettosi in base allo schema di garanzia summenzionato, della corretta esecuzione della fornitura oggetto a meno che il Venditore non sia obbligato a fornire una garanzia maggiore in virtù di appaltonorme imperative previste dalla legge.
4. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, L’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore da e contro tutti i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli danni (inclusi i reclami di terze Parti) e/o verifiche tecnichei costi di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da o con riferimento a informazioni/rappresentazione inesatta, atti errati e/o errori dell’Acquirente.
5. L’appaltatore Se il Venditore fornisce all’Acquirente consulenza o assistenza relativa a qualsiasi Prodotto, per tale prestazione il Venditore non sarà soggetto ad alcuna responsabilità e l’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore a questo riguardo.
6. Il Venditore non è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti alcun danno derivante da ordini d’acquisto che sono stati fraintesi, deformati ritardati o dal personale impiegato, in che non sono stati trasmessi correttamente come conseguenza dell’utilizzo di internet o di altri mezzi di comunicazione tra l’Acquirente e il Venditore oppure tra il Venditore e terze Parti.
7. In caso di prestazione di attività in lococonflitto, e pertanto dovrà adottare tutti il presente articolo avrà priorità su qualsiasi altro articolo dei presenti TCGC.
8. Tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità possibili reclami per danni a persone dell’Acquirente decadranno se l’Acquirente non invierà al Venditore una comunicazione scritta dell’evento che ha causato la perdita prima possibile e al massimo entro e non oltre un (1) mese dal giorno in cui ha avuto conoscenza (o cose che si dovessero verificare avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza) dell’evento dannoso. Il reclamo per il risarcimento in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate qualsiasi caso decadrà se l’Acquirente non avvierà un procedimento legale nei confronti della Centrale di Committenza o del Venditore entro e non oltre sei mesi da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattotale momento.
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Samples: Terms and Conditions
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore L’Appaltatore dei lavori è responsabile per tutti i danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti causati durante l'esecuzione degli stessi o dal personale impiegatoquale conseguenza dei lavori da parte dell’Appaltatore medesimo, dei suoi operai, lavoratori dipendenti, eventuali subappaltatori, inclusi loro lavoratori dipendenti, e il Committente sarà tenuto completamente manlevato ed indenne sia nel caso in cui parte lesa è il Committente che nel caso in cui parte lesa è un terzo. L’Appaltatore è inoltre responsabile per i lavori eseguiti ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile italiano e per la responsabilità dei dieci anni di cui all'art. 1669 del suddetto Codice Civile. L'Appaltatore si impegna a mantenere il Committente indenne da tutte le possibili richieste anche in sede giudiziaria che possano essere avanzate contro il Committente da parte di dipendenti, subappaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti, o fornitori dell’Appaltatore. In caso di prestazione azioni legali intraprese nei confronti del Committente per responsabilità diretta o in via sussidiaria, l’Appaltatore sarà responsabile non solo per il pagamento dei danni da risarcire, ma anche per le spese legali e processuali. Allo stesso modo, l’Appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente da qualsiasi procedimento che possa essere avviato per danni, perdite o costi (incluse le spese legali) risultanti da una violazione amministrativa o nell'ambito di attività un procedimento giurisdizionale per atti contrari alla legge o a regolamenti, incluse le norme sulla salute e sicurezza, compiuti in locoesecuzione del presente Contratto dall’Appaltatore, e pertanto dovrà adottare dai suoi operai, lavoratori dipendenti o eventuali sub appaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti. L’Appaltatore risponde, pertanto, per tutti i provvedimenti danni subiti dal Committente come risultato o conseguenza di detti procedimenti amministrativi o giudiziari. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile di tutti i danni causati nella prestazione dei servizi, direttamente o indirettamente, dall’Appaltatore, dai suoi operai, lavoratori dipendenti o eventuali sub appaltatori, inclusi i loro lavoratori dipendenti, o terze parti sottoposte alla sua organizzazione o ovvero quale conseguenza o effetto di quanto precede e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni dovrà mantenere il Committente indenne sia nel caso in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire cui la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose parte danneggiata sia il Committente sia che si dovessero verificare in dipendenza tratti di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale un terzo. Tali disposizioni si applicano anche alla fornitura di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattobeni.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità. Salvo 1. Il venditore si assume responsabilità esclusivamente nei casi previsti nel presente articolo. In tali casi la risarcibilità responsabilità del venditore non eccederà il limite del prezzo di eventuali maggiori fattura. In nessun caso il venditore risponde di un qualsiasi genere di danno conseguente, perdita di fatturato o perdita di lucro.
2. Il venditore non è responsabile di danni causati da forza maggiore ai sensi dell'articolo 8 comma 1.
3. Si esclude tutta la responsabilità inerente alla consegna non tempestiva da parte del venditore, salvo il caso che la consegna avvenga con ritardo di più di sette giorni sulla data convenuta di cui all'articolo 5 comma 2. In caso di ritardo sulla data di consegna che ecceda i sette giorni il venditore deve essere costituito in mora per iscritto, e in tale lettera il compratore deve imporre al venditore un termine ragionevole per adempiere le sue obbligazioni.
4. Il risarcimento di danni a seguito di un reclamo può avvenire soltanto se il reclamo è stato presentato in conformità all'articolo 10 e risulta essere fondato e pertinente ad atto imputabile o a negligenza consapevole del venditore. Il risarcimento dei danni sarà limitato, inoltre, alla parte della merce consegnata sulla quale verte il reclamo.
5. Nel caso che una parte della coltivazione presso il compratore non sia andata a buon fine, e ciò dipenda dai prodotti consegnati, qualora il venditore sia tenuto, in forza del comma 4 del presente articolo, a risarcire i danni, l’Appaltatore il risarcimento dovuto dal venditore non eccederà la percentuale del prezzo fatturato corrispondente alla parte della coltivazione che non è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltoandata a buon fine presso il compratore. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatoQualora, in caso di prestazione denuncia di attività in locodanno, siano il venditore e il compratore congiuntamente oppure un terzo ad accertare la percentuale di piante anomale, malate o deboli, tale percentuale sarà determinante per il massimale del risarcimento dovuto dal venditore.
6. Il risarcimento di danni non può essere imputato a compensazione da parte del compratore, e pertanto dovrà adottare tutti non conferisce alcun diritto a omettere o ritardare il pagamento delle fatture.
7. Ambedue le parti devono ridurre l'eventuale danno al minimo possibile.
8. Qualsiasi eventuale diritto a risarcimento di danni fondato sulle presenti condizioni generali decade allo scadere di un anno da che i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni prodotti in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire questione sono stati consegnati senza che la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa richiesta di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale sia stata fatta pervenire al venditore per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoiscritto.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. Salvo 11.1. Senza pregiudizio per le più ampie scriminanti ed esenzioni previste per legge, la risarcibilità responsabilità risarcitoria di eventuali maggiori danniXxxxxxx, l’Appaltatore è responsabilequalsiasi sia il titolo o la causa a cui le venga imputata, verso non si estende al lucro cessante del Cliente, come la Stazione Appaltanteperdita di profitti o di fatturato, della corretta esecuzione della fornitura oggetto nonché ai danni non patrimoniali o ai danni non prevedibili.
11.2. In ogni caso, Xxxxxxx non sarà tenuta a risarcire o indennizzare, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, l’ammontare dei danni eventualmente patiti dal Cliente che eccedano l’importo del prezzo del Prodotto da cui detti danni si siano originati.
11.3. Fermo restando qualsiasi previsione di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminarelegge contraria, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, seguenti limitazioni di responsabilità previste ai paragrafi 11.1 e 11.2 non si applicano:
a) in caso di prestazione colpa grave o dolo di attività Xxxxxxx; e
b) nel caso in lococui Xxxxx GmbH (“Meyer”), società controllata ed affiliata a Bolzoni S.p.A., sia qualificabile come “Bolzoni” agli effetti e pertanto dovrà adottare tutti per gli scopi delle presenti Condizioni Generali, Meyer rimarrà responsabile per la violazione degli obblighi contrattuali ai seguenti e diversi termini:
i) la responsabilità di Meyer è esclusa per i provvedimenti e le cautele necessaricasi di colpa lieve. Ciò si applica anche per la violazione dei doveri degli agenti, con l’obbligo dei dipendenti, dei rappresentanti di controlloMeyer.
ii) la limitazione di responsabilità di cui al precedente paragrafo
i) non si applica nei casi di responsabilità per violazioni di obblighi contrattuali sostanziali, danni da lesioni alla vita, al fine corpo od alla salute, o nel caso di garantire condizioni violazione di sicurezza qualsiasi altro impegno di garanzia assunto da Meyer o nel caso in cui Meyer abbia fraudolentemente nascosto un difetto. Inoltre, la predetta esclusione di responsabilità non si applica alle richieste risarcitorie avanzate ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto (“Produkthaftungsgesetz”).
iii) ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "obblighi contrattuali sostanziali" si intendono quegli obblighi essenziali per l'esecuzione e prevenzioni infortuni in tutte per l'adempimento del contratto, sui quali le operazioni connesse al ContrattoParti possano regolarmente fare affidamento. L’Appaltatore si obbliga a risarcire La responsabilità di Meyer per la Stazione Appaltante per i danni, le perdite violazione di beni o distruzione obblighi contrattuali sostanziali è limitata ai soli danni normalmente prevedibili ex ante.
iv) ogni ulteriore responsabilità di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità Meyer per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoè esclusa.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. Salvo la risarcibilità 17.1 La responsabilità di eventuali maggiori danniTROX HESCO è illimitata in caso di esplicita fornitura di una garanzia. TROX HESCO ha inol- tre responsabilità illimitata in caso di lesioni alla vita, l’Appaltatore all'in- tegrità fisica o alla salute. Ogni altra responsabilità con- trattuale ed extracontrattuale di TROX HESCO è responsabileesclusa con riserva di dolo, verso la Stazione Appaltantecolpa grave e di responsabilità deri- vante da disposizioni di legge imperative, della corretta esecuzione della fornitura oggetto in particolare dalla legge svizzera sulla responsabilità per danno da pro- dotti.
17.2 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di appaltoTROX HESCO per danni conseguenziali o indiretti (ad es. A tal fine danni conseguenti a vizi, danni indiretti, lucro cessante o pretese di terzi clienti dell'Acquirente) è obbligo dell’Appaltatore eliminareesclusa nella mi- sura in cui le disposizioni di legge imperative, in partico- lare le disposizioni sulla responsabilità del prodotto, non dispongano diversamente. Se in un caso specifico TROX HESCO concede un risarcimento per danni indiretti come gesto di buona volontà, ciò avverrà sempre senza alcun effetto pregiudizievole e senza il riconoscimento di un ob- bligo legale.
17.3 Tutte le violazioni contrattuali e le loro conseguenze giuridi- che, nonché tutte le pretese dell'Acquirente, indipendente- mente dalla base giuridica su cui si basino, sono regolate in modo definitivo nelle presenti condizioni generali di contratto. Sono da escludersi tutte le pretese non espressamente men- zionate.
17.4 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono anche in corso d’operaa favore dei rappresentanti legali, i difetti dei dipendenti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli di altri agenti e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso esecutori di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoTROX HESCO.
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Responsabilità. Salvo la risarcibilità di L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli danni a cose e/o verifiche tecnichepersone prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp. L’appaltatore In particolare, LOVE SOCCER è responsabile per espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità che possa sorgere in correlazione con eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatocausati (i) da faMi, azioni e danni imputabili in caso di prestazione di attività in locovia esclusiva al partecipante, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore esse circostanze e/o ai suoi subappaltatori condoMe realizzatesi in violazione delle regole di comportamento o comunque non autorizzate dai responsabili e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata dallo staR tecnico del Camp; (ii) da faMi e indenne azioni non collegate alla prestazione dei servizi oRerti in occasione del Camp e comunque non imputabili a LOVE SOCCER ed al suo personale; (iii) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore faMo e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimasinistro che comunque non possa considerarsi prevedibile o evitabile da parte di LOVE SOCCER secondo la ordinaria diligenza e professionalità, a mezzo legiMimamente aMendibili con riferimento allo svolgimento delle aMività quivi convenute; nonché (iv) da qualsiasi faMo rientrante nella usale definizione di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni caso di fortuito e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltanteforza maggiore. L’AppaltatoreL’aMività sportiva e ricreativa svolta in occasione del Camp si intende eReMuata a rischio e pericolo di chi pratica la stessa e dei suoi accompagnatori, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o con esclusione di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere a carico di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, LOVE SOCCER per eventuali danni e/o infortuni conseguenti allo svolgimento di deMe aMività, qualora rientrino nella ordinaria alea di rischio collegata alla natura delle stesse ovvero qualora comunque non siano imputabili alla colpa e al dolo di LOVE SOCCER e dei suoi subfornitori collaboratori adibiti al Camp. Con la partecipazione al Camp, LOVE SOCCER non assume nei confronti del partecipante alcuna responsabilità con riguardo agli indumenti, oggeMi o valori lasciati negli impianti. L’organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza stipulata. Le condizioni particolari della polizza infortuni soMoscriMa sono le seguenti: A) Casi e somme assicurate: G 80.000 morte - G 80.000 invalidità permanente G 1000 rimborso spese di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini cura (franchigia euro 150,00). B) Franchigia per i casi di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoinvalidità permanente pari a 6 punti percentuali.
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Responsabilità. Salvo 1. Il Cliente, nell'atto di presa in consegna dell'autoveicolo, si costituisce custode dello stesso a tutti gli effetti di legge. Egli si impegna legalmente a custodire il bene ricevuto con la risarcibilità diligenza del buon padre di eventuali maggiori dannifamiglia e con la diligenza specifica richiesta dal valore commerciale e dall'uso del veicolo. Il cliente riconosce di non essere né di divenire titolare di alcun diritto reale o personale sull'autoveicolo noleggiato e sugli accessori (comprese le chiavi) di cui questo è dotato o che sono forniti dal Locatore.
2. In caso di smarrimento, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti furto o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli danneggiamento dell'autoveicolo e/o verifiche tecnichedegli accessori che lo corredano, il Cliente è obbligato a prendere immediato contatto col Locatore, nonché a denunciare alle più vicine Autorità competenti il fatto, facendo pervenire entro le 12 (dodici) ore successive al locatore copia conforme dell'atto di denuncia. L’appaltatore è responsabile Il Cliente e il Garante si impegnano a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa sostenuta per il recupero del veicolo o di accessori ovvero per la produzione del doppione delle chiavi, anche se ciò dovesse comportare il cambio integrale dei sistemi di chiusura dell'autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi ragione, anche a lui non imputabile, dovesse perdere in modo irreversibile il possesso dell'autoveicolo noleggiato, egli sarà tenuto a risarcire il Locatore del valore commerciale del veicolo, detratte le somme liquidate dall'assicurazione.
3. Il Locatore risponde, direttamente o tramite autofficina autorizzata, dei guasti tecnici dell'autoveicolo e della manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono comprese le spese di viaggio e sosta espressamente poste a carico del Cliente. Resta comunque esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Locatore per eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza caso di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiatimalfunzionamento dell'autoveicolo.
4. L’Appaltatore, altresì, si obbliga Il Locatore non è tenuto a rispondere dei vizi, anche occulti, del veicolo e dei suoi accessori, dei difetti di costruzione, per i quali si richiama l'applicazione del D.P.R. 224/1998 sulle responsabilità per prodotto difettoso, e dei relativi danni accessori/conseguenti.
5. Il Locatore, inoltre, non risponde in caso di inidoneità del veicolo al compimento del servizio cui è destinato a manlevare causa di omesse o inesatte informazioni fornite dal Cliente.
6. E' fatto divieto di condurre l'autoveicolo all'estero, salva la Stazione Appaltante da ogni pretesa specifica autorizzazione scritta del Locatore. In ipotesi di risarcimento avanzata dagli enti autorizzazione saranno definite a parte le condizioni economiche. Nel caso in cui il Cliente lasci lo Stato senza specifica autorizzazione si provvederà ad immediata denuncia alle Autorità competenti e al recupero forzato dell'autoveicolo a spese del Cliente. Altresì il Locatore avrà il diritto all'incasso immediato della cauzione e all'addebito delle penali per inadempimento contrattuale previste dall'art. 11.3 del presente contratto. Nel caso in cui l'espatrio comporti il venir meno delle coperture assicurative qualsiasi responsabilità ivi compresi i danni causati a se o da soggetti a terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/all'autoveicolo noleggiato, o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimaper la perdita totale o parziale del bene, a mezzo saranno di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione esclusiva e totale responsabilità del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoCliente.
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Samples: Noleggio Autoveicoli
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, 1. La responsabilità della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti nostra impresa per danni o spese sostenute invano - indiffe- rentemente dalla loro ragione giuridica - sorge solo quando il danno o le manchevolezze spese sostenute invano:
a) sono stati causati da noi o dai nostri ausiliari attraverso violazione colposa di un obbligo tale che dovessero emergere il suo adempimento rende sostanzialmente possibile la regolare esecu- zione del contratto e sulla cui osservanza il cliente può di regola fare affidamento (obbli- go contrattuale fondamentale) oppure
b) sono riconducibili a una violazione gravemente colposa o intenzionale di obblighi da controlli parte nostra o dei nostri ausiliari. In deroga all‘art. VII. 1. a), rispondiamo per danni o spese sostenute invano causati da una consulenza e/o verifiche tecnicheinformazioni che non devono es- sere retribuite separatamente, solo nel caso di violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi, sempre che tale violazione non rappresenti ai sensi dell‘art. L’appaltatore è responsabile 434 BGB un vizio della cosa della merce da noi fornita.
2. Laddove, in assenza di colpa grave o dolo, siamo responsabili della violazione di un obbligo contrattuale essenziale ai sensi dell‘art. VII. 1. a), la nostra responsabilità per risarcimento danni sarà limitata al danno tipico il cui verificarsi era prevedibile. Non rispondiamo in questo caso del mancato guadagno del committente e dei danni conse- guenti indiretti non prevedibili. Le limitazione della responsabilità di cui sopra alle frasi 1 e 2 valgono allo stesso modo per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti provocati a causa di colpa grave o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni intenzionali- tà dei nostri dipendenti o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contrattoincaricati, salvo che le pretese risarcitorie derivino questi non siano nostri amministratori o impiegati con mansioni direttive. Non rispondiamo per danni indiretti del committente che gli spettano dall‘esercizio di diritti fondati su penali contrattuali.
3. Laddove, in assenza di colpa grave o dolo, rispondiamo della violazione di un obbli- go contrattuale fondamentale ai sensi dell‘art. VII. 1. a), la nostra responsabilità sarà limi- tata a seconda dell‘entità a massimo 5 mln. per evento dannoso, tuttavia ad al massimo 10 mln. per anno.
4. Le precedenti limitazione della responsabilità elencate nell‘art. VII., paragrafi 1.-3., non si applicano qualora la nostra responsabilità sia obbligatoria a causa delle disposizi- oni della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti o vengano fatti valere diritti derivanti da lesioni alla vita, all‘integrità fisica e alla salute. In caso di assenza di una ca- ratteristica da noi garantita nella merce da noi fornita, rispondiamo soltanto per quei danni il cui non verificarsi era oggetto della garanzia.
5. È esclusa, a prescindere dalla natura giuridica della pretesa fatta valere, una respon- sabilità per risarcimento danni maggiore rispetto a quanto previsto dall‘art. VII., para- grafi 1.-4. Ciò vale in particolare anche per richieste di risarcimento danni per colpa in contrahendo ai sensi dell‘art. 311 BGB, violazione positiva del contratto ai sensi dell‘art. 280 BGB o in virtù di azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltantefondate sulla responsabilità extracontrattuale.
6. L’Appaltatore, inoltre si assume Se la responsabilità per risarcimento danni causati alla Stazione Appaltante nei nostri confronti è esclusa o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzionelimitata ai sensi dell‘art. VII. 1.-5., garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie ciò vale anche per quanto riguarda la personale responsabilità per risarcimento danni dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoausiliari.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. Salvo Il Comitato Turistico/Pro Loco dichiara di aver attentamente esaminato il contenuto dei documenti sulla base dei quali si è svolta la risarcibilità procedura comparativa di eventuali maggiori danniindividuazione del concessionario, l’Appaltatore è responsabile, verso e di aver effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dell’Area oggetto della presente concessione in uso e di accettarne la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto consegna senza riserve come da Verbale di appaltoconsegna. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche Il Comune di Rimini resta in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ogni caso estraneo ai rapporti tra concessionario - Comitato Turistico e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, Pro Loco - e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore società e/o ai suoi subappaltatori cooperative e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore soggetti giuridici di mantenere la Stazione Appaltante sollevata cui il concessionario stesso potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività ammesse in relazione alla presente concessione/convenzione, e indenne pertanto, il Comune di Rimini è sollevato da ogni e qualsiasi qualsivoglia responsabilità anche per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimacose (diretti e/o indiretti) che dovessero derivare dallo svolgimento delle suddette attività. Il concessionario si obbliga in tal senso a tenere indenne il Comune di Rimini da qualsiasi conseguenza del proprio operato (reclamo, pretesa, azione) e ciò anche in sede giudiziale, inserendo apposite clausole/condizioni nei contratti che stipulerà per dar corso alle attività che si è impegnato a mezzo svolgere sull’area oggetto di domanda giudiziale concessione. In riferimento agli accordi che il Comitato Turistico e/o stragiudiziale la Pro Loco sottoscriverà con le Cooperative e/o Società alle quali affiderà la gestione del parcheggio, le parti di tali accordi dovranno assumere in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede di giudizio, per qualunque titolo eventuali casi di infortuni o danni a persone o cose, che possono verificarsi durante gli affidamenti delle aree da destinare a parcheggi. Il concessionario - Comitato Turistico e/o Pro loco - è responsabile per ogni danno cagionato al Comune di Rimini ed è anche responsabile in solido per ogni danno derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni al Comune di Rimini in conseguenza di inadempimenti e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità negligenze compiuti dai soggetti giuridici incaricati e/o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocontraenti con il concessionario medesimo.
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Samples: Concessione Di Uso Di Area Pubblica
Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la risarcibilità responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ricavi e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore profitto e/o ai suoi subappaltatori di opportunità commerciali e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità affari nonché danni per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore lesione all'immagine e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimaalla reputazione commerciale.
9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Interplanet S.r.l. non sarà in alcun caso tenuta a mezzo risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo ai Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni inderogabili di domanda giudiziale legge.
9.3 In ogni caso, Interplanet S.r.l. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o stragiudiziale per qualunque titolo malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Interplanet S.r.l..
9.4 Interplanet S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi.
9.5 Il Cliente si impegna a tenere indenne Interplanet S.r.l. da ogni perdita, costo od onere derivante o comunque connesso con l’esecuzione da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, salvo o comunque di atti che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume ricadono sotto la responsabilità del Cliente. Articolo 10 – Dati personali del Cliente - Elenco Abbonati - Comunicazioni al Cliente
10.1 Al fine di consentire l’erogazione dei Servizi, il Cliente dovrà fornire a Interplanet
10.2 I dati forniti dal Cliente saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.
10.3 Tutte le comunicazioni inviate da Interplanet S.r.l. all’ultimo indirizzo, o recapito telefonico, o recapito di posta elettronica, indicato nella Proposta di Abbonamento o reso noto a Interplanet S.r.l. successivamente si reputeranno da questi conosciute. Qualora il Cliente abbia indicato un indirizzo per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o la spedizione della fattura diverso da quello di manutenzioneresidenza, garantendo che gli interventi saranno realizzati con tutte le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocomunicazioni si intenderanno validamente effettuate anche se compiute presso il primo indirizzo.
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Samples: Telecommunications
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni12.1: Il Locatario è responsabile della custodia e cura dei container, l’Appaltatore è responsabilemezzi, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli macchinari e/o verifiche tecnichedelle attrezzature, che dovrà collocare in luogo sicuro (chiuso e/o vigilato), assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare danni a terzi, furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne prende possesso (ove per possesso si intende: beni ritirati dal Locatario o consegnati dal Locatore, a prescindere dalla decorrenza contrattuale che potrebbe anche essere successiva) fino al momento della sua restituzione (ove per restituzione si intende il momento della presa in custodia del bene da parte del Locatore, indipendentemente dalla data di cessazione del contratto di noleggio che potrebbe anche essere precedente).
12.2: Il Locatario si impegna a garantire e manlevare il Locatore da qualsiasi responsabilità e, comunque, dal pagamento di qualsivoglia somma per qualsiasi titolo venga da chiunque pretesa per l’utilizzo e/o la detenzione del bene locato, anche per danneggiamento o perimento dello stesso, per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. L’appaltatore Premesso che i container, mezzi, macchinari e attrezzature rimangono del Locatore, e che essi non potranno essere dati dal Locatario in uso o in custodia o ceduto a terzi, e fermo in particolare quanto detto nella presente, il Locatario assumerà, dal momento del ritiro o consegna e fino alla presa in custodia dal Locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione dei container, mezzi, macchinari e attrezzature oggetto della locazione, restando il Locatore espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità. Pertanto il Locatario è tenuto a propria cura e spese a stipulare idonea polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di cui sopra, nessuno escluso.
12.3: Il Locatario è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti la perdita e/o dal personale impiegatoil danneggiamento dei documenti di legge a corredo dei container, mezzi, macchinari e attrezzature (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d’uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo) e si assume l’onere per eventuali sanzioni irrogate dagli enti preposti alle verifiche nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incompleta, manomessa e/o non presente all’atto della verifica.
12.4: Il Locatario riconosce espressamente che per la durata di tutta la locazione a lui competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell’Ispettorato competente per qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7.1.1956) o ad eventuali nuove normative, che potessero essere accertate in relazione all’impiego del container, mezzi, macchinario o dell’attrezzatura oggetto della locazione. Poiché i container, mezzi, macchinari e attrezzature noleggiati rimangono intestati al Locatore, sarà cura del Locatario, in caso di prestazione eventuali visite ispettive, di attività far risultare il proprio nominativo come responsabile ai sensi di quanto precede. Si ricorda che è a carico del Locatario la dotazione sui mezzi di cassetta primo soccorso ed estintore, tale obbligo non è da attribuirsi al Locatore in lococaso di noleggio senza operatore.
12.5: Il Locatario si assume ogni rischio di movimentazione, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarispostamento, con l’obbligo di controlloincendio, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni furto nonché perimento totale o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore parziale del macchinario e/o ai suoi subappaltatori dell’attrezzatura oggetto di locazione qualunque ne sia la causa, dandosi atto che il valore dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati, per concorde determinazione delle parti, è quello a nuovo. Il Locatario si assumerà altresì ogni onere di spesa in caso di sequestro, fermo amministrativo e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatoreconfisca dei container, altresìmezzi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore macchinari e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimadelle attrezzature, qualora ciò sia causato da responsabilità non imputabili al Locatore (come, a mezzo titolo esemplificativo, in ipotesi di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contrattonegligenza nell’utilizzo, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni utilizzo improprio, mancato rispetto delle norme di sicurezza e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltanteambientali ecc.). L’AppaltatoreIn tale eventualità, il Locatario sarà tenuto al pagamento del canone del noleggio giornaliero durante il periodo di inutilizzo per sequestro e/o fermo amministrativo, eventuali sanzioni e, in caso di confisca, al pagamento al Locatore del valore a nuovo dei container, mezzi, macchinari e/o delle attrezzature. Il Locatario inoltre si assume sarà tenuto al pagamento di ogni spesa (assistenza legale, spese vive, eccetera) oltre alla somma di € 600,00 più IVA a titolo di rimborso forfetario per la gestione pratica. In ipotesi di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca dei container, mezzi, macchinari e attrezzature locati causati da responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili al Locatore, quest’ultima risponderà unicamente delle eventuali sanzioni amministrative dovute a difetti gestionali o di manutenzionesuo errore, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante ma sarà esente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti verso il Locatario per eventuali danni, sia diretti che indiretti (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per danni da violazione da parte dell’Appaltatorefermo cantiere, e/o dei suoi subfornitori di leggimancata produzione, decretiecc... ), regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione conseguenti al blocco del presente Contrattocantiere.
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Samples: Contratto Di Locazione
Responsabilità. Salvo la risarcibilità Il concessionario è costituito custode dell’immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di eventuali maggiori danniXxxxxxxxxx Sabino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminaredolosi o colposi, anche in corso d’operadi terzi, i difetti manlevando l’Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.. Il concessionario terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o le manchevolezze azione, che dovessero emergere possano derivare al Comune di Xxxxxxxxxx Sabino da controlli parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o verifiche tecnicheconnessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose. L’appaltatore è responsabile Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai il fatto dei propri prodotti dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. È, inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal personale impiegato, Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente concessione decade di diritto in caso di prestazione di attività in locosopravvenuta inagibilità del bene conferito, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattodichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in In ogni caso, derivanti dall’esecuzione è escluso ogni diritto del presente Contrattoconcessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.
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Samples: Concessione
Responsabilità. Salvo 13.1 Il FEI è tenuto ad approvare politiche interne che assicurino la risarcibilità realizzazione dell’Azione XXXXXXX in conformità con il presente Contratto.
13.2 In nessuna circostanza il FEI potrà essere ritenuto responsabile per la performance del Fondo di eventuali maggiori danniPartecipazione XXXXXXX , l’Appaltatore per i risultati finanziari delle Operazioni, né per la violazione da parte della Regione della normativa comunitaria sui Fondi Strutturali nonché di qualsiasi altra norma comunitaria applicabile. Nell’ambito della realizzazione dell’Azione XXXXXXX, la responsabilità del FEI è responsabilelimitata ai casi di dolo o colpa grave, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto fermo restando che l’osservanza di appaltoquanto stabilito nella Strategia di Investimento e Pianificazione e nelle decisioni del Comitato di Investimento escludono qualsiasi responsabilità in capo al FEI. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore Il FEI non è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale Regione per i danni indiretti.
13.3 La responsabilità del FEI è altresì esclusa per qualsiasi azione basata su informazioni ottenute dalla Regione, ivi incluse le informazioni contenute nel Documento Strategico Nazionale o nel POR, relativamente alle quali il FEI declina qualsiasi obbligo di Committenza o verifica di accuratezza, rilevanza e completezza.
13.4 Xxxxx restando gli impegni del FEI alla realizzazione della Azione XXXXXXX, a norma dell’Articolo 4, e alla selezione degli Intermediari Finanziari ed alla strutturazione del rapporto con gli Intermediari Finanziari e la Regione, a norma dell’articolo 9, la Regione si impegna a tenere manlevato ed indenne il FEI da qualsiasi onere, costo e responsabilità del FEI relative a diritti vantati da terzi danneggiatinei confronti del FEI qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento dell’Azione XXXXXXX. L’AppaltatoreTale obbligo della Regione sussite solo nel caso in cui tali costi, altresìoneri e responsabilità non siano stati determianti da dolo, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/colpa grave o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatoredel FEI, inoltre e che quest’ultimo si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattosia comunque diligentemente difeso dalle contestazioni addebitategli.
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Responsabilità. Salvo 13.1Nessuna disposizione contenuta nel presente articolo 13 esclude ovvero limita la risarcibilità responsabilità della Società per morte o lesioni causate da qualunque comportamento negligente. 13.2Esclusione
13.2.1. L’articolo 13.2 disciplina esclusivamente l’ipotesi di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltantevizi causati da difetti del design, della corretta esecuzione produzione, dei materiali o della fornitura oggetto di appaltomanodopera. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è La Società non sarà responsabile per danni derivanti difetti dei Prodotti che derivino da qualsiasi azioni, omissioni o negligenza o errori dell’Acquirente, suoi dipendenti o agenti compreso ma non limitato alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in mancato osservanza da parte dell’Acquirente delle raccomandazioni fornite dalla Società per la conservazione e l’utilizzo dei Prodotti.
13.2.2. La Società si impegna nel caso di prestazione di attività difetti previsti dall’articolo 13.2 scoperti entro 6 (sei) mesi dalla data della consegna, a sua discrezione, a riparare i Prodotti a proprie spese, rimpiazzarli o rimborsare il Prezzo dei Prodotti pro rata. Qualora la Società adempia quanto previsto dal presente articolo 13.2.2 non incorrerà in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi ulteriori responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiativiolazione delle garanzie previste dall’articolo 12.1.
13.2.3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione L’Acquirente potrà invocare l’applicazione del presente Contrattoarticolo 13.2 solo qualora:
(a) dia comunicazione Scritta alla Società dei relativi vizi entro otto giorni dalla scoperta degli stessi e dia altresì la possibilità alla Società di ispezionare i Prodotti; e
(b) restituisca i Prodotti alla Società;
(c) sia stato corrisposto l’intero Prezzo dei Prodotti alla data in cui era dovuto; e
(d) i Prodotti non siano stati utilizzati e modificati.
13.2.4. Il rischio che i Prodotti vengano accidentalmente smarriti ovvero danneggiati durante la loro restituzione sarà a carico dell’Acquirente.
13.2.5. Qualora i Prodotti sono consegnati in maniera ripartita, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati qualsiasi difetto in ciascuna partita non potrà dare luogo alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie cancellazione delle rimanenti partite e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da l’Acquirente sarà obbligato ad accettare ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoaltra consegna ripartita.
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Responsabilità. Salvo la risarcibilità di 1. Promofarma non sarà responsabile per eventuali maggiori danniinadempimenti delle Farmacie o del Fornitore e dei singoli operatori impiegati nei Servizi, l’Appaltatore in quanto Promofarma è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltoterzo estraneo ai rapporti tra le Farmacie Aderenti ed il Fornitore e tra questi ed i singoli operatori.
2. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze Ogni singola Farmacia Aderente - ex artt.1228 - 2049 del Codice Civile - sarà responsabile per tutti gli eventuali danni che dovessero emergere derivare al Fornitore solo da controlli fatto illecito, doloso o gravemente colposo, dei propri dipendenti, o comunque terzi soggetti, dei quali la Farmacia stessa dovesse ritenere di avvalersi nell'esercizio delle incombenze connesse al presente Contratto.
3. Il Fornitore - ex artt.1228 - 2049 del Codice Civile - sarà responsabile per tutti gli eventuali danni che dovessero derivare ai clienti e/o verifiche tecnichealle Farmacie Aderenti da fatto illecito, doloso o colposo, dei propri dipendenti, o comunque terzi soggetti, dei quali il Fornitore dovesse ritenere di avvalersi nell'esercizio delle incombenze connesse al presente Contratto.
4. L’appaltatore Il Fornitore manleva Promofarma e le Farmacie Aderenti per eventuali danni che dovessero derivare ai clienti, a qualsiasi titolo, dai servizi degli operatori di cui il Fornitore intenda avvalersi, compresi eventuali danni che dovessero derivare per avere il Fornitore impiegato personale che non sia in possesso dei requisiti, anche professionali, previsti dalla legge per le incombenze cui è preposto.
5. La Farmacia Aderente non è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o il contenuto dell’eventuale tele-consulto e di ogni altro tipo di documentazione (redatta dal personale impiegatoFornitore, anche tramite il proprio personale) e comunque prodotta in caso di prestazione di attività in locoqualunque forma e con qualsiasi mezzo, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessariconsegnata, con l’obbligo di controlloanche tramite la Farmacia, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattoai clienti.
6. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità Ciascuna Farmacia Aderente non sarà responsabile per danni in genere causati al Fornitore in seguito a persone calamità naturali o cose che si dovessero verificare fatti accidentali, mancato od erroneo funzionamento di sistemi informatici e telematici, trasmissione di dati errati anche conseguenti a guasti o anomalie dei programmi software o gestionali in dipendenza genere, trasmissioni di questo contratto virus informatici, mancanza o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza erroneo funzionamento delle utenze elettrica o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattotelefonica.
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Samples: Contratto Quadro
Responsabilità. Salvo 10.1 MTS è responsabile per eventuali danni diretti derivanti da questa Documentazione di Adesione, solo se gli stessi sono la risarcibilità conseguenza immediata e diretta di eventuali maggiori dannidolo o colpa grave di MTS.
10.2 L'Operatore deve inviare a MTS una relazione entro giorni 10 (dieci) giorni di calendario, l’Appaltatore a pena di esclusione, dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, usando la dovuta diligenza, del verificarsi dell’evento che ha causato il danno che ritiene dovrebbe essere rimborsato da MTS. I diritti dell'Operatore si estinguono in caso di mancato rispetto di tale termine. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è responsabilemanifestato l’evento dannoso, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminaresupporto, anche in corso d’operaordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, i difetti o le manchevolezze deve pervenire a MTS entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.
10.3 Fatta salva qualsiasi responsabilità che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatoMTS può avere nei confronti dell'Operatore, l'Operatore rimborsa e tiene MTS indenne, in caso di prestazione richieste di attività risarcimento danni derivanti da azioni di terzi, inclusi gli altri gli Operatori, in locorelazione a fatti o azioni relativi all’esecuzione della Documentazione di Adesione e con la presente autorizza MTS fin d'ora a presentare un reclamo di terze parti contro di esso ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile italiano.
10.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla Documentazione di Adesione nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e fra le cautele necessariquali si indicano, con l’obbligo a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di controlloforza maggiore;
b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore ovvero interruzioni e/o ai suoi subappaltatori malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi da MTS o fornite dai soggetti terzi di cui all’art. 3.4;
d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.
10.5 MTS è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o subfornitorida altri soggetti da esse autorizzati. È fatto obbligo all’Appaltatore Questo può portare a sospensioni temporanee e ritardi nell'esecuzione degli obblighi di mantenere la Stazione Appaltante sollevata MTS o nelle prestazioni in modi speciali; l'Operatore sarà comunque tenuto a eseguire gli obblighi derivanti dalla documentazione di adesione e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni pagare le somme dovute a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoMTS.
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Samples: Condizioni Generali
Responsabilità. Salvo 11.1 In caso di perdite la risarcibilità cui causa sia imputabile alla Società, quest‘ultima non ne risponderà che per danni diretti per un ammontare massimo pari al valore attuale della paysafecard, ma non per altri danni indiretti (p.e. danno di eventuali maggiori danniimmagine).
11.2 In caso di pagamento erroneamente eseguito a causa di un nostro errore la Società, l’Appaltatore è responsabilenon appena possibile e a sua esclusiva discrezione, verso dovrà (i) emettere un nuovo PIN oppure (ii) trasferire sul Suo conto bancario l‘importo del pagamento incluse le commissioni addebitate e potrà richiederLe di esibire prova dell‘acquisto della paysafecard, prova della Sua identità e altri dettagli bancari (se necessario). Questa disposizione non si applica e Lei sarà quindi responsabile per tutte le perdite sulla paysafecard:
11.2.1 se ha agito fraudolentemente o ha compromesso la Stazione Appaltantesicurezza della Sua paysafecard con dolo o colpa grave; o
11.2.2 se non ha contestato e portato all‘attenzione della Società l‘operazione non correttamente eseguita entro 13 mesi dalla data dell‘operazione.
11.3 In caso di pagamento non correttamente o erroneamente eseguito, della corretta esecuzione della fornitura oggetto la Società dovrà adottare misure ragionevoli al fine di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareassisterLa nel rintracciare e recuperare tali pagamenti.
11.4 Fermo restando quanto sopra, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore la Società non è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti alcuna interruzione o mal funzionamento dei nostri servizi o per qualsiasi interruzione o mal funzionamento dei servizi di intermediazione di cui ci avvaliamo per l‘adempimento dei nostri obblighi, a condizione che tale interruzione o mal funzionamento sia dovuto a circostanze straordinarie e imprevedibili al di fuori del nostro ragionevole controllo o dal personale impiegatocontrollo dell‘intermediario interessato.
11.5 La Società non è responsabile per alcuna perdita indiretta o consequenziale, in caso di prestazione di attività in loco, ivi incluso a titolo esemplificativo e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danninon esaustivo il mancato guadagno, le perdite di beni o distruzione fatturato e il danno reputazionale. La Società non è responsabile per alcuna perdita derivante dal rispetto da parte della stessa di beni di proprietà dello stesso obblighi legali e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne regolamentari.
11.6 Nulla nelle presenti Condizioni Generali può operare in modo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume escludere la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante morte o terzi imputabili lesione personale dovute a difetti gestionali negligenza o di manutenzione, garantendo frode o rappresentazione fraudolenta o ogni altra responsabilità statutaria che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà non può essere esclusa o modificata su accordo delle parti.
11.7 La Società non è responsabile per la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere valutazione o il pagamento di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatoreimposta, e/tassa o altro onere dovuto in conseguenza dell‘utilizzo del conto o dei suoi subfornitori servizi descritti nelle presenti Condizioni Generali.
11.8 La Società non si assume alcuna responsabilità per perdite dovute a cause di leggiforza maggiore, decretitra cui insurrezioni, regolamentiguerre, disciplinari tecnicidisastri naturali o altri eventi che si collochino ragionevolmente al di fuori della sfera di controllo della Società.
11.9 La Società non garantisce la disponibilità ininterrotta del sistema paysafecard, ordini e in particolare non garantisce la disponibilità del sistema dei Punti Vendita e dei Webshop. Inoltre, la Società non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui un Webshop non accetti la paysafecard come pagamento di autorità un bene o enti localiservizio acquistato.
11.10 Le esclusioni, connessi edlimitazioni e riduzioni di responsabilità di cui sopra non valgono per rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti né per danni dovuti a lesioni della vita, del corpo o della salute.
11.11 Lei ha l‘obbligo di denunciare immediatamente alla Società danni eventualmente insorti. Noi siamo autorizzati a richiederLe informazioni su danni che sono o possono essere rilevanti ai sensi delle norme di responsabilità sopracitate onde garantire che abbiamo a disposizione il prima possibile le informazioni necessarie al fine di adottare misure volte alla riduzione del danno.
11.12 Nel caso in cui Xxx non utilizzi la paysafecard in conformità alle presenti Condizioni generali di contratto o qualora scoprissimo che usa la paysafecard in modo fraudolento, ci riserviamo il diritto di metterLe in conto ogni caso, derivanti dall’esecuzione adeguata spesa che dobbiamo sostenere dovendo imperativamente adottare misure che Le impediscano di continuare ad utilizzare la paysafecard in questione. Inoltre ci riserviamo il diritto di chiederLe i danni per tutte le somme di denaro che siamo costretti a procurare a causa del presente ContrattoSuo comportamento.
11.13 Il Sistema di Garanzia dei Depositi irlandese (Irish Deposit Guarantee Scheme) non è applicabile alle carte.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per L’uso Della Paysafecard
Responsabilità. Salvo Hanno la risarcibilità responsabilità di attuare la presente procedura: gli operatori dell'Area Affari Generali e Legali (AGL), cui afferisce la gestione delle assicurazioni aziendali
1. il Servizio di Medicina legale
2. il Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) cui compete: - una pronta valutazione, in presenza di una richiesta risarcimento danni delle eventuali maggiori danniresponsabilità che, l’Appaltatore è responsabile, verso qualora non correttamente gestite potrebbero sfociare in un contenzioso giudiziario; - la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto valutazione delle tipologie e delle entità dei danni (in termini di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, responsabilità e di impatto economico) arrecati a terzi con il coinvolgimento di tutte le professionalità aziendali necessarie per l'analisi dei sinistri (anche in corso d’operaottica preventiva); - l'analisi giuridico tecnica del sinistro ed il compito di pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese risarcitorie e sulla loro entità per individuare la migliore strategia possibile atta a contenere o ridurre le conseguenze economiche del medesimo; - la definizione del valore delle riserve; - l’informazione dei sanitari coinvolti sull’ esito dei sinistri per il tramite di AGL; - la verifica dei data-base esistenti, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso formulando eventuali proposte di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllointegrazione, al fine di garantire condizioni renderli efficaci per la gestione delle statistiche sinistri necessarie al mercato assicurativo; - contribuire alla individuazione di sicurezza casi suscettibili di un intervento di mediazione trasformativa; - contribuire alla definizione della politica di copertura assicurativa aziendale al fine di migliorare il rapporto tra i rischi reali ed i premi assicurativi (es.: individuazione di modalità di ritenzione del rischio diverse dalla copertura assicurativa);
3. il Servizio di Mediazione Aziendale così come istituito con delibere n. 401 del 16.09.2010 e prevenzioni infortuni n. 227 del30.07.2014 cui compete, in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga via autonoma a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite fronte di beni reclami dei pazienti o distruzione su indicazione del CVS a fronte di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa richieste di risarcimento avanzata dagli enti competenti ed indipendentemente dal loro valore, di esperire un approccio di ascolto e mediazione volto non ad attribuire torti o da soggetti terziragioni ma a cercare di ripristinare la comunicazione tra le parti e di accompagnarle ad un riconoscimento reciproco e ad una ricostruzione del rapporto di fiducia. Ciò non solo per raggiungere un soddisfacente accordo tra le parti medesime ma in senso lato contribuire alla ricostituzione e / o riparazione del legame sia tra i singoli attori del conflitto, compresi sia più in generale tra i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo cittadini e l’organizzazione aziendale e tra gli operatori e l’Ente di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoappartenenza.
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Samples: Insurance Policy
Responsabilità. Salvo la risarcibilità L’aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di eventuali maggiori danniqualsiasi natura, l’Appaltatore è responsabilemateriali o immateriali, verso la Stazione Appaltantediretti e indiretti, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminarecausati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ese derivanti dall’operato dei suoi dipendenti/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga collaboratori a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitoriqualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori). È fatto obbligo all’Appaltatore all’aggiudicatario di mantenere la Stazione Appaltante stazione appaltante sollevata e indenne da ogni richieste di risarcimento dei danni e qualsiasi da eventuali azioni legali promosse da terzi. Comune di Segrate - Protocollo n.0018970/2020 del 04-06-2020 All’atto di stipula del contratto l’aggiudicatario ha l’obbligo di essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a persone terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previsti, di eventuali rinnovo e proroga. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o cose più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione del contratto, contentente/i un’appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale di Segrate. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si dovessero verificare in dipendenza tratta, il contratto si risolverà di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiatidiritto. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni causati eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o terzi imputabili a difetti gestionali o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di manutenzioneassicurazione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente dei propri riscontri (tecnici e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, valutativi) in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattomerito.
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Samples: Fornitura Piattaforma Software Di Contabilità E Gestione Documentale Per Enti Pubblici
Responsabilità. Salvo la risarcibilità 9.1 Le seguenti limitazioni di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti responsabilità non si applicano alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone fisici (lesioni alla vita, al corpo o cose che si dovessero verificare alla salute) derivanti da una violazione di un obbligo per il quale Holcim è responsabile.
9.2 Qualsiasi responsabilità in dipendenza garanzia per danni e soddisfazione sarà limitata al massimo al prezzo di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale liquidazione delle forniture di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la prodotti difettosi.
9.3 Qualsiasi responsabilità per danni causati dal ritardo sarà limitata al massimo al prezzo di liquidazione della consegna ritardata.
9.4 Qualsiasi ulteriore responsabilità derivante dalla violazione del contratto per danni e soddisfazione è limitata al dolo o alla Stazione Appaltante colpa grave.
9.5 Inoltre, Holcim non sarà responsabile in alcun caso (sezioni 9.2-9.4) per danni indiretti/indiretti, danni conseguenti (in particolare perdite finanziarie pure quali, ad esempio, perdita di profitto, penali contrattuali di terzi, ecc.) o terzi imputabili a difetti gestionali risparmi non realizzati, interruzioni di attività, perdita di guadagni o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, vendite e/o dei suoi subfornitori spese aggiuntive. Holcim non sarà inoltre responsabile per danni atipici e imprevedibili, nonché per danni il cui verificarsi il cliente avrebbe potuto evitare adottando misure ragionevoli.
9.6 Il Cliente non ha il diritto di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi edtrasferire i propri crediti, in ogni casotutto o in parte, derivanti dall’esecuzione a terzi senza il consenso scritto di Holcim.
9.7 In caso di sublocazione di sili e sistemi di trasporto, Holcim è tenuta a posizionare il silo sul rispettivo parcheggio durante la consegna e il ritiro concordati del presente Contrattosilo. Il Cliente è tenuto a rispettare tutte le specifiche relative alle condizioni del sottosuolo e gli altri requisiti riportati nella scheda informativa del silo (disponibile su xxx.xxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). L'oggetto noleggiato si considera consegnato all'acquirente o al noleggiatore quando il gancio viene spostato in loco. L'acquirente o l'inquilino sono responsabili di tutti gli obblighi di manutenzione e di cura previsti dalla legge sulla locazione. Egli deve garantire che i silos siano sempre adeguatamente mantenuti e non costituiscano un pericolo per le persone o le cose. In particolare, dovrà garantire il costante rispetto delle raccomandazioni e dei regolamenti di Holcim, della SUVA e delle autorità. Se scopre un difetto (danno o malfunzionamento) dell'oggetto del noleggio, deve segnalarlo immediatamente. Il cliente è responsabile di tutti i costi di riparazione e di altre voci di danno sostenuti da Holcim o dal proprietario per i danni causati a Holcim o a terzi a causa di difetti in loco, di una manipolazione impropria dei sili o dei sistemi di trasporto, nonché a causa di una notifica tardiva del danno o del malfunzionamento. Holcim può eseguire la riparazione e la pulizia direttamente o affidarla a terzi, addebitandone interamente i costi al cliente. Il silo e le relative attrezzature dovranno essere trattati con la dovuta cura e consegnati a Holcim in condizioni operative al termine del contratto di locazione. In particolare, il silo non può essere coperto con immagini, pellicole o scritte, dipinto o alterato in altro modo.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità. Salvo a) L’ associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo” si impegna a fornire ai propri soggetti, a cui sono affidate le azioni di cui al presente patto, sulla base delle valutazioni effettuate dal laboratorio Urbano Permanente ove previste, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare;
b) I soggetti a cui sono affidate le azioni di cui al presente Patto di collaborazione, sono tenuti ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi ove prevista, il Comune di Terni ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
c) L’associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo” ed eventuali volontari sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza previste dal T.U.S. (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) disponendo di conseguenza nei confronti dei soggetti interessati sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
d) In riferimento agli interventi di cui al presente Patto si individua, per le attività svolte dall’associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo” il Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quale supervisore cui spetta la risarcibilità responsabilità di eventuali maggiori danniverificare il rispetto della previsione di cui al comma b), l’Appaltatore è responsabilele modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione, verso la Stazione Appaltantenonché, della corretta esecuzione della fornitura oggetto il mantenimento in sicurezza delle aree e delle
e) L’associazione informale di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminarecittadini “Amici del Tributo Endrigo” si impegna a far sottoscrivere l’accettazione dell’incarico di Supervisore al Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli comporta l’assunzione di responsabilità di qualunque danno causato a cose e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore persone dell’Amministrazione Comunale e/o ai suoi subappaltatori a terzi e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore cose di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne terzi durante l’attività oggetto del presente patto sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivarne;
f) L’associazione informale di cittadini “Amici del Tributo Endrigo”” si impegna a fornire ai soggetti, occupati nelle attività di cui al presente patto, coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti responsabilità civile verso terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo sollevando il Comune di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoTerni dalle relative responsabilità.
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Samples: Patto Di Collaborazione
Responsabilità. Salvo 10.1 La responsabilità di MTS sussiste, per qualsiasi titolo derivante dalla Documentazione di Adesione, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave di MTS.
10.2 L’Operatore è tenuto a far pervenire a MTS, una denuncia – a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza – relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte di MTS. La denuncia contiene la risarcibilità precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l’evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminaresupporto, anche in corso d’operaordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, i difetti deve pervenire a MTS entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.
10.3 Ferma rimanendo l’eventuale responsabilità di MTS nei confronti dell’Operatore, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, inclusi altri operatori, l’Operatore manleva fin d’ora MTS da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione della Documentazione di Adesione, autorizzando MTS a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai sensi dell’art. 106 del codice di procedura civile.
10.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla Documentazione di Adesione nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le manchevolezze che dovessero emergere da controlli quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore;
b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o verifiche tecnichemalfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi da MTS o fornite dai soggetti terzi di cui all’art. L’appaltatore 3.4;
d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.
10.5 MTS è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tenuta a dare esecuzione a tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore disposizioni emanate dalle autorità e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitorida altri soggetti da esse autorizzati. È fatto obbligo all’Appaltatore Ciò può comportare temporanee sospensioni e ritardi delle prestazioni di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore MTS ovvero della Stazione Appaltante medesimaloro esecuzione secondo particolari modalità, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.restando
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Samples: Condizioni Generali
Responsabilità. Salvo la risarcibilità La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni (anche in ragione di eventuali maggiori ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy ecc…) eventualmente subiti da persone o cose o dall’ambiente in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, esonerando l’Azienda USL della Valle d’Aosta da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti e verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell’appalto. Pertanto, la stessa dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguate polizze per le coperture assicurative ed i massimali non inferiori di seguito specificati:
a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, l’Appaltatore è responsabilediretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati all’ Azienda USL della Valle d’Aosta e ai terzi in genere, connessi all’esecuzione del servizio con un massimale di almeno euro 3.000.000,00.=;
b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.=;
c) garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la Stazione Appaltantegaranzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. con un massimale non inferiore ad euro3.000.000,00.=. In nessun caso eventuali franchigie o scoperti previsti nelle Polizze Assicurative presentate saranno opponibili all'Azienda USL della corretta esecuzione Valle d’Aosta , e i relativi importi rimarranno quindi a totale carico della fornitura oggetto Ditta. Copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminarelegge, anche in corso d’operadovrà essere consegnata alla stazione Appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest’ultima dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante dai propri prodotti con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli delle Norme di Partecipazione alla gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, o dal il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l ’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile) fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta. La polizza dovrà avere validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza Resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. La Stazione Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale impiegatodella Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire inconseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.S.L., in caso particolare, in conseguenza di prestazione di attività in locofurti. L'Appaltatore è tenuto, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllonello svolgimento delle attività, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattorigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. L’Appaltatore quindi si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danniimpegna, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terziresponsabilità, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimaad effettuare, a mezzo sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltanterisulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. L’Appaltatore, inoltre A tal proposito si assume la responsabilità per danni causati fa obbligo all’Appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante o terzi imputabili la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, ditta in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattopossesso delle necessarie autorizzazioni.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto15.1. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è Swapfiets non sarà responsabile per eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatopregiudizi (compreso eventuali multe o altre sanzioni pecuniarie imposte) subiti dall'Abbonato a seguito dell’utilizzo del Prodotto di Micro-Mobilità, salvo in caso di prestazione dolo, sconsideratezza deliberata o colpa grave da parte di attività in loco, Swapfiets o per danni che non possono essere esclusi sulla base di disposizioni di legge obbligatorie.
15.2. Nessuna disposizione del presente accordo esclude la responsabilità di Xxxxxxxxx per morte o lesioni personali causate da nostra negligenza.
15.3. L'Abbonato sarà personalmente responsabile della conformità ai presenti Termini e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti condizioni generali. L'Abbonato indennizza Swapfiets alla prima richiesta scritta per eventuali multe o altre sanzioni pecuniarie imposte a Swapfiets a seguito dell’uso del Prodotto di Micro-Mobilità da parte dell'Abbonato.
15.4. L'Abbonato indennizza Swapfiets e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne manleva Swapfiets alla prima richiesta scritta da ogni e qualsiasi responsabilità per danni tutte le spese, multe, penalità o altre sanzioni pecuniarie imposte a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o Swapfiets da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/comprese le autorità di controllo del traffico, o subfornitore ovvero le perdite subite da o assegnate contro Xxxxxxxxx a seguito della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/dell'Abbonato dei propri obblighi ai sensi dell’Abbonamento o dei suoi subfornitori presenti Termini e condizioni generali. In questo contesto, Xxxxxxxxx può collaborare con e fornire le informazioni richieste a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria autorizzata o, più in generale, a qualsiasi terza parte autorizzata in conformità alle leggi applicabili. Per motivi di leggiconvenienza, decretiSwapfiets può pagare gli importi dovuti dall'Abbonato per conto dell'Abbonato e l'Abbonato rimborserà Swapfiets per tali somme. Fatto salvo il risarcimento di eventuali altri danni, regolamentiper la gestione amministrativa di tali incidenti Swapfiets si riserva il diritto di addebitare all'Abbonato un compenso per incidente per l’importo indicato nell’Appendice III-D. Sottoscrivendo i presenti Termini e condizioni generali, disciplinari tecnici, ordini l'Abbonato accetta che Xxxxxxxxx possa addebitare tali importi sul metodo di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattopagamento dell'Abbonato come previsto nell’Articolo 14.1 e che Swapfiets possa contattare direttamente l'Abbonato per ottenere ulteriori informazioni.
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Samples: Termini E Condizioni Generali
Responsabilità. Salvo ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l’adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale utilizzato. ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS assume, di fronte al Comune di Sacile, la risarcibilità piena responsabilità di eventuali maggiori dannidanni arrecati agli utenti, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto nel corso delle attività di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, propria competenza e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere dei danni e a manlevare eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione. ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto. A ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando il Comune di Sacile per qualsiasi fatto avvenuto durante lo svolgimento del progetto, per danni a cose o persone. ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si impegna a rispettare le norme relative al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali relativamente alle informazioni personali di cui avrà accesso nelle attività del progetto. ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si impegna inoltre a garantire, pena la Stazione Appaltante da ogni pretesa risoluzione della presente convenzione, il rispetto degli obblighi di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimapubblici, a mezzo norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di domanda giudiziale comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione servizi e che realizzano opere in favore del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o Comune di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente ContrattoSacile.
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Samples: Convenzione Per l'Attivazione Di Interventi E Servizi
Responsabilità. Salvo la risarcibilità Il Comodatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati a immobili, locali, impianti, attrezzature e arredi concessi in uso, come pure di eventuali maggiori danniogni azione dolosa o colposa, l’Appaltatore è responsabiletanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi, verso la Stazione Appaltanteavendo esso l’obbligo della vigilanza e della custodia di quanto affidatogli (fatto salvo ogni danno derivante da calamità naturale), della corretta esecuzione della fornitura oggetto e si assume ogni responsabilità, civile e penale, derivante dall’utilizzo degli stessi, sia nei confronti dei propri associati e di appaltoterzi che dell’Amministrazione comunale, esonerando espressamente il Comodante dai rischi derivanti dall’attività svolta nell’impianto concesso o utilizzando le attrezzature eventualmente concesse durante i periodi di utilizzo. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareil Comodatario provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni involontariamente cagionati a terzi, anche per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in corso d’operaconseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli previste e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile consentite dal presente contratto e contenente una specifica clausola per i danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatodalla conduzione e gestione di fabbricati, in caso di prestazione di attività in loco, compresi servizi e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessaridipendenze, con l’obbligo di controlloun massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). L’eventuale inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, al fine di garantire condizioni di sicurezza scoperti e prevenzioni infortuni quant’altro) è totalmente a carico del Comodatario. Il Comodatario solleverà in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne toto il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone molestia o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere azione di qualsiasi natura derivanti che provenissero da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi edterzi, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione conseguenza della sottoscrizione del presente Contrattocomodato. Nel caso in cui il Comodatario rilevi una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, è tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure atte a salvaguardare l’incolumità e la sicurezza degli utenti, attivando contestualmente tutti i canali e gli enti preposti in base alle rispettive competenze (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine, etc.), nonché ad informare sollecitamente i competenti Uffici comunali. Le eventuali spese richieste per gli interventi effettuati, ove non coperte dall’assicurazione, saranno a totale carico del Comodatario.
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Samples: Comodato d'Uso
Responsabilità. Salvo II.3.1 È responsabilità esclusiva dell’Appaltatore assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.
II.3.2 La Stazione appaltante non è responsabile di alcuna rivendicazione, perdita, costo o spesa né alcun danno arrecati o subiti dall’Appaltatore, ivi inclusi i danni arrecati dall’Appaltatore a terzi durante o in conseguenza dell’esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte della Stazione appaltante.
II.3.3 L’Appaltatore è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa subito dalla Stazione appaltante e causato dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto, anche se verificatosi nell’ambito di un subappalto, nonché di qualsiasi rivendicazione di terzi, ma soltanto fino a un importo pari al triplo del valore totale del Contratto. L’Appaltatore rimane responsabile senza limitazione dell’importo se il danno o la risarcibilità perdita sono conseguenza di eventuali maggiori dannicolpa grave o dolo dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti o in caso di decesso dovuto a negligenza o dolo dei suoi dipendenti.
II.3.4 In aggiunta, l’Appaltatore è responsabileadotta, verso nell’esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le precauzioni che servono a prevenire la possibilità di danni ai beni della Stazione Appaltanteappaltante e di terzi, della corretta esecuzione della fornitura oggetto e in particolare di appaltoinfortuni alle persone impegnate nel Servizio e a terzi, in conformità con le disposizioni del diritto vigente. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatoOgni responsabilità, in caso di prestazione di attività in locoincidenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati dal personale dell’Appaltatore ricadrà pertanto su quest’ultimo, sollevandone così la Stazione appaltante.
II.3.5 L’Appaltatore manleva e tiene indenne l’Istituto per tutti i danni e costi sostenuti in conseguenza di eventuali denunce. L’Appaltatore corrisponde un risarcimento in caso di azione, denuncia o procedimento giudiziario promosso da terzi contro la Stazione appaltante a seguito di un danno causato dall’Appaltatore durante l’esecuzione del Contratto. In caso di azione intentata da terzi contro la Stazione appaltante in relazione all’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore presta assistenza alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzioneappaltante.
II.3.6 L’Appaltatore stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all’esecuzione del Contratto, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie se prescritta dalla normativa applicabile, e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.sottoscrive assicurazioni complementari
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Responsabilità. Salvo 8.1 METEORAGE si impegna a: - prestare la risarcibilità massima cura nel fornire al CLIENTE i Servizi conformi al suo ordine - intraprendere tutte le iniziative in suo potere per assicurare la continuità del Servizio e preservare la qualità dei dati forniti - assicurare il supporto tecnico necessario al corretto utilizzo del Servizio da parte del CLIENTE - informare il CLIENTE circa il principio di funzionamento dei Servizi - essere coperto da un'assicurazione di responsabilità civile - rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali (legge n. 2018-493 del 20 giugno 2018).
8.2 In caso di funzionamento nominale dei Servizi, METEORAGE non potrà essere ritenuto responsabile di: - eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabilediretti o indiretti, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli materiali e/o verifiche tecnicheimmateriali, quali perdite di guadagni, perdite di produzione, perdite di esercizio, perdita di diritti, interruzione dei servizi... - qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dall'uso da parte del CLIENTE o di terzi dei Servizi forniti da METEORAGE. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato- eventuali malfunzionamenti legati a fornitori terzi (accesso internet e telecomunicazioni, in media, dati...) che intervengono nella produzione del Servizio In caso di prestazione interruzione dei Servizi previsti dal contratto, gli impegni finanziari di attività METEORAGE e in locoparticolare quelli derivanti dalla contestazione della responsabilità della stessa relativamente all'ordine non potranno eccedere il 50% dell’importo, e pertanto dovrà adottare imposte escluse, delle somme percepite da METEORAGE in relazione all'ordine in questione.
8.4 METEORAGE si impegna ad assicurare un tasso annuale di disponibilità dei Servizi di abbonamento superiore al 99%. In caso di interruzione di Servizio, qualunque ne sia la causa, METEORAGE si impegnerà con tutti i provvedimenti mezzi possibili ad avvisare il cliente e le cautele necessaricomunicargli la durata probabile dell’interruzione. Se la durata complessiva dell’interruzione supera i 4 giorni all’anno, con l’obbligo verrà applicato uno sgravio il cui imponibile sarà l’importo dell’abbonamento annuale e il cui totale sarà calcolato in proporzione al numero di controllo, giorni di interruzione al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contrattolà dei 4 giorni. L’Appaltatore si obbliga Tale clausola non è applicabile se l’interruzione è dovuta a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni una causa esterna a METEORAGE o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni un malfunzionamento relativo a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da fornitori terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto(vedi 8.2).
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danniIn conformità all'articolo L. 133-22 del Codice monetario e finanziario, l’Appaltatore Lemonway è responsabile, verso la Stazione Appaltantefatti salvi gli articoli L. 133- 5 e L. 133-21 del Codice monetario e finanziario, della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento nei confronti del Titolare Pagatore sino al ricevimento dei fondi da parte del PSP terzo del Beneficiario. Laddove Xxxxxxxx fosse responsabile di un'Operazione di pagamento eseguita in modo non corretto per sua colpa, Xxxxxxxx restituirà immediatamente l'importo dovuto al Pagatore e riporterà il conto di addebito alla situazione esistente se l'Operazione di pagamento eseguita in modo non corretto non avesse avuto luogo. Il Titolare che opera a fini non professionali che intenda contestare un'Operazione di pagamento da egli non autorizzata deve contattare il servizio clienti in conformità all'articolo 8 nei tempi più brevi dopo che essere venuto a conoscenza dell'anomalia e entro 13 mesi dalla registrazione dell'Operazione di pagamento. In caso di utilizzo del dispositivo di sicurezza, le Operazioni di pagamento non autorizzate effettuate prima della fornitura oggetto notifica dell'opposizione sono a carico del Titolare che opera a fini non professionali, nel limite di appaltoun massimale di 50 euro in conformità all'articolo L.133-19 del Codice monetario e finanziario. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminareTuttavia, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è Xxxxxxxx non sarà responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione colpa del Titolare quale un inadempimento volontario o che costituisca grave inadempimento alle sue obbligazioni, comunicazione tardiva dell'opposizione o mala fede. In caso di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo sottrazione dei suoi dati o di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i dannicontraffazione, le perdite risultanti dalle Operazioni di beni pagamento effettuate prima dell'opposizione da parte del Titolare che opera a fini non professionali sono a carico di Xxxxxxxx, salvo in caso di colpa come precisato in precedenza. Le Operazioni di pagamento effettuate dopo l'opposizione del Titolare che opera a fini non professionali sono a carico di Lemonway salvo in caso di frode. Lemonway non ha il diritto di annullare un Ordine di pagamento irrevocabile su richiesta del Titolare. Lemonway non è in nessun caso responsabile dei danni indiretti, quali danno commerciale, perdita di clientela, turbativa commerciale di qualsiasi tipo, mancato guadagno, perdita di immagine subita da un Titolare, o distruzione di beni di proprietà dello stesso da terzi, e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore potrebbero derivare dai Servizi di pagamento forniti da Lemonway. Le azioni rivolte contro un Titolare da terzi sono assimilate a danno diretto e/, di conseguenza, non danno diritto a riparazione. Salvo diversa stipulazione delle presenti condizioni generali o ai suoi subappaltatori e/delle norme imperative e fatte salve altre cause di esclusione o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore limitazione di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne responsabilità previste dal presente atto, in nessun caso Lemonway potrà essere ritenuta responsabile di danni causati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza casi di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza forza maggiore o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa eventi al di risarcimento avanzata dagli enti competenti fuori de suo controllo o da soggetti terzimisure o disposizioni legislative prese dalle autorità francesi o estere. Si considerano caso di forza maggiore o evento al di fuori del suo controllo, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/segnatamente, ma non in via limitativa: guasto elettrico, incendio o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimainondazione, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione sciopero del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali personale o di manutenzioneun subappaltatore o fornitore, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie disfunzione dei sistemi interbancari o di pagamento mediante carta bancaria, turbativa dell'ordine pubblico, negligenza di terzi nel senso previsto dalla giurisprudenza e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere della dottrina quali persone responsabili della fornitura elettrica, dei servizi di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/telecomunicazione o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoalloggio.
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Responsabilità. Salvo 1. Lo Shop Online si assume piena responsabilità in merito alla presa in carico e realizzazione dell’ordine inoltrato dal Cliente e iniziato sulla pagina web del Sito Xxxxxxxx.xx tramite reindirizzamento del Cliente sulla Pagina di acquisto dello Shop Online o messa a disposizione del Cliente del modulo d’ordine;
2. Lo Shop Online si assume piena responsabilità in ordine alla veridicità e affidabilità delle informazioni così come alla qualità, sicurezza e liceità dei prodotti offerti sul Sito Xxxxxxxx.xx;
3. Home and Fashion International Sp. z o.o. declina ogni responsabilità per eventuali perdite e danni derivanti dalle sospensioni del Sito Xxxxxxxx.xx imputabili alla necessità di sviluppare il Servizio, riconfigurare e sostituire software e infrastruttura informatica;
4. Home and Fashion International Sp. z o.o. non si assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali perdite e danni derivanti da malfunzionamento dei collegamenti web e altri disturbi esterni indipendenti da Home and Fashion International Sp. z o.o., e che possono influire sulla presentazione dei prodotti;
5. Per tutte le altre questioni riguardanti la risarcibilità responsabilità delle Parti si applicano le disposizioni del Contratto concluso con il Contraente e le normative vigenti;
6. Home and Fashion International Sp. z o.o. non si assume alcuna responsabilità per mancati profitti, perdite o oneri in capo al Contraente derivanti da interruzione della prestazione o rifiuto a erogare i servizi del Sito Xxxxxxxx.xx. § 10.Disposizioni finali
1. Le questioni non disciplinate nel dettaglio dalle presenti Condizioni Generali di eventuali maggiori danniCooperazione saranno stabilite dalle Parti nel Contratto.
2. Tutte le modifiche e integrazioni del Contratto, l’Appaltatore è responsabilein particolare quelle riguardanti la programmazione delle attività e la modalità di svolgimento dell’integrazione, verso richiedono la Stazione Appaltante, forma scritta a pena di nullità;
3. Tutti gli avvisi di ricevimento previsti dallo specifico Contratto devono essere confermati dal destinatario della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltocomunicazione al più tardi nell’arco dello stesso giorno lavorativo;
4. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecnicheHome and Fashion International Sp. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatoz o.o. spetta il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche alle presenti CGC e ai prezzi dei servizi. Di questo fatto verrà data notizia allo Shop Online tramite apposita comunicazione inviata all’indirizzo email indicato nel Pannello Amministrativo. Le modifiche apportate si intendono accettate salvo che il Contraente vi si opponga con dichiarazione data per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. In caso di prestazione modifiche riguardanti l’ammontare delle tariffe e la loro mancata accettazione da parte del Contraente, quest’ultimo ha il diritto di attività recedere dal Contratto con un preavviso di 7 (sette) giorni;
5. Il pagamento delle sanzioni previste dal Contratto non esclude il diritto della Parte lesa di richiedere l’azione risarcitoria in locobase ai principi generali della responsabilità contrattuale;
6. Eventuali controversie derivanti dalla realizzazione dei contratti stipulati con Home and Fashion International Sp. z o.o. saranno risolte dalle Parti in via amichevole attraverso negoziati. Qualora ciò non fosse possibile, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dei negoziati le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in controversie saranno presentate all’organo giudiziario competente ove Home and Fashion International Sp. z o.o. ha la propria sede legale;
7. Per tutte le operazioni connesse al Contrattoquestioni non regolate nei Contratti con Home and Fashion International Sp. L’Appaltatore z o.o. si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti fa riferimento alle disposizioni della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattovigente normativa polacca.
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Samples: Condizioni Generali Di Cooperazione
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di 12.1. Il noleggiatore, dal momento della consegna del macchinario al cliente, non sarà responsabile degli eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabilederivanti da guasti o da interruzione nell’uso dello stesso. Da tale momento il noleggiatore sarà espressamente esonerato e tenuto indenne da qualsiasi domanda, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli pretesa e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatoazione di qualunque terzo, in caso di prestazione di attività in locoivi compresi i dipendenti del cliente stesso, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore de - rivanti e/o ai suoi subappaltatori connessi all’uso del macchinario.
12.2. Dal momento della consegna del bene il conduttore/cliente è responsabile della custodia dei beni e degli strumenti noleggiati, conseguentemente assume su di sé tutti i rischi inerenti al funzionamento, la conservazione e l’utilizzazione del macchinario, anche per danneggiamento o deperimento totale e parziale e per parti di beni dello stesso anche se dipen- denti da atti di terzi, forza maggiore o caso fortuito, nonché tutti i rischi di danneggiamento del macchinario durante il perio - do di noleggio, il trasporto, la consegna e la restituzione, da qualunque causa derivino, rinunciando ad ogni azione od ecce- zione nei confronti del noleggiatore. A carico del cliente saranno addebitati tutti i costi che si renderanno necessari per la ri - parazione o il riacquisto dello/degli stesso/i.
12.3. E’ fatto espresso divieto al cliente di immettere in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equipara - te il macchinario noleggiato se questo non è omologato per la circolazione stradale. In ogni caso qualsiasi responsabilità a ri - guardo sarà ad esclusivo carico del cliente.
12.4. In caso di furto, incendio, danneggiamento ed ogni altra ipotesi di perimento e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore perdita totale o parziale del mac - chinario noleggiato, anche se dipendente da caso fortuito e forza maggiore, il cliente sarà tenuto a corrispondere al noleg -
1 giatore, entro otto giorni dalla richiesta scritta di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza quest’ultimo, senza possibilità di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere opporre eccezioni e a manlevare prescindere dalla eventuale copertura assicurativa, una penale pari al 20% del valore commerciale del macchinario risultante dall’ Ordine di noleggio. La suddetta penale non pregiudica il diritto del noleggiatore al risarcimento del maggior danno, per la Stazione Appaltante da ogni pretesa cui quantificazione si dovrà tener conto anche di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terziquanto previsto al successivo art.18.
12.5. In caso di mancata restituzione del macchinario noleggiato, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero per qualsiasi motivo, il conduttore dovrà rimborsare al noleggiatore un importo pari al valore del mezzo allo stato d’uso ed al valore di mercato al giorno della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoriconsegna pattuito.
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Samples: Noleggio
Responsabilità. Salvo 8.1 Balluff sarà responsabile solo per le richieste danni e per i rimborsi di spese che non abbiano apportato alcuna utilità all’impianto/macchinario ai sensi del § 284 BGB.
8.2 Saranno a carico di Balluff esclusivamente i danni subiti dal Cliente a causa di una prestazione eseguita per colpa grave o dolo o causata da una violazione contrattuale od extracontrattuale sempre derivante da fatto illecito, colpa grave o dolo.
8.3 Sono esclusi da questa limitazione i danni che hanno causato morte o gravi lesioni alla salute o regolate dalla garanzia legale e contrattuale (ai sensi del § 443 BGB) o dalla violazione di una obbligazione o una responsabilità che derivi dalla legge tedesca.
8.4 La responsabilità per danni in capo a Balluff relativamente agli articoli 8.1 e 8.2 sarà liquidata con i seguenti limiti:
a) in ogni caso in misura non superiore al netto ricavo/guadagno effettuato per la risarcibilità presta zione eseguita.
b) per anno solare il danno massimo potrà ammontare al volume delle vendite di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto Servizi eseguite da Balluff al Cliente. Nel primo anno del rapporto commerciale tra Balluff e il Cliente il massimo danno sarà calcolato sulla base del fatturato Servizi conseguito da Balluff sino all’evento dannoso risarcibile.
8.5 Per i danni relativi al punto 8.2 sono risarcibili solo i danni diretti con espressa esclusione del danno emergente dal lucro cessante.
8.6 La liquidazione dei danni sarà soggetta al § 284 BGB e le limitazioni dei danni di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, questo paragrafo saranno valevoli e applicabili anche a soggetti terzi che hanno eseguito il lavoro in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli nome e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, conto di Balluff.
8.7 Non si applica inversione dell’onere della prova relativamente a quanto previsto nel paragrafo 8 delle presenti condizioni generali di contatto.
8.8 Il contratto dovrà essere eseguito in caso buona fede da ambo i contraenti ed il rispetto di prestazione tale principio rileva ai fini dell’assunzione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione Balluff e della successiva liquidazione del presente Contrattodanno.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità. Salvo 1. In tutti i casi di eventi che abbiano cagionato danni al veicolo noleggiato, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente il Noleggiatore, a fornire una descrizione dettagliata ed esaustiva dell’accaduto ed a seguire le istruzioni impartite dal Noleggiatore per la risarcibilità salvaguardia del Cliente, delle persone trasportate, del veicolo concesso in noleggio e dei diritti del Noleggiatore.
2. Il Noleggiatore garantisce che il veicolo è assicurato per la responsabilità civile da circolazione con i massimali di eventuali maggiori dannilegge. Tale polizza non copre i danni subiti dal Conducente né quelli cagionati per responsabilità del Conducente. Il Cliente dichiara di conoscere, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto accettare e impegnarsi a rispettare le condizioni di appaltopolizza.
3. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche Sono vietati: l’utilizzo del veicolo in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli modo e/o verifiche tecnicheper uno scopo non conformi e/o contrari alla legge, il traino o il rimorchio di altri veicoli, l’utilizzo in prove di percorso, in gare e competizioni sportive e per prove di velocità, su percorsi accidentati, su strade “bianche” e “fuori strada”, per impartire lezioni di guida o per esercitarsi alla guida, per l’espatrio del veicolo in regime di esportazione. L’appaltatore In tali casi, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni così cagionati al Noleggiatore per l’utilizzo improprio e vietato del veicolo.
4. È vietato il trasporto di animali. È vietato fumare all’interno del veicolo. È vietato, altresì, il trasporto di sostanze maleodoranti o che possano in alcun modo compromettere le condizioni igieniche del veicolo e che ne pregiudichino il successivo noleggio. In tutti questi casi, anche qualora si rendessero necessari interventi straordinari di pulizia, smacchiatura degli interni e/o di igienizzazione, verrà addebitata la penale per la pulizia straordinaria del veicolo di cui all’art. 5 (“Pulizia straordinaria del veicolo”) nonché una penale pari al costo di noleggio del veicolo per ogni giorno di indisponibilità dello stesso finalizzato ai necessari interventi.
5. Il Cliente è tenuto a prestare attenzione al tipo di carburante con cui il veicolo è alimentato. In caso di rifornimento con carburante inidoneo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, ivi compreso il trasporto in caso di arresto del veicolo nonché ad una penale pari al costo di noleggio del veicolo per ogni giorno di indisponibilità dello stesso.
6. In caso di smarrimento o danneggiamento delle chiavi del veicolo, il Cliente è tenuto ad una penale ed a rifondere il costo del duplicato della chiave stessa, come da tabella di cui all’art. 5. (“Perdita o danneggiamento della chiave della vettura”) In caso di perdita o danno irreparabile alle targhe, il Cliente sarà tenuto alla relativa penale di cui all’art. 5 (“Perdita o danneggiamento della targa”) nonché al pagamento di una somma di denaro corrispondente al costo di noleggio (riferito al periodo interessato) per trenta giorni, pari al fermo amministrativo previsto in tale caso.
7. Il Cliente manleva il Noleggiatore da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi per danni da questi ultimi subiti alla propria persona ed ai beni trasportati e di loro proprietà o comunque trovatisi a qualsiasi titolo sul veicolo.
8. In caso di furto, il Cliente è tenuto a riconsegnare le chiavi del veicolo al Noleggiatore. La mancata consegna delle stesse integra colpa grave da parte del Cliente nella custodia del veicolo, salvo la facoltà di provare che il fatto non è a lui imputabile.
9. In caso di danni dovuti ad atti vandalici, subiti durante il periodo in cui l’autoveicolo è sotto la custodia del Cliente, questi è comunque responsabile nei confronti del Noleggiatore. In ogni caso, il Cliente è tenuto a fornire al Noleggiatore regolare denuncia presentata alla competente Autorità.
10. In caso di riconsegna mediante deposito delle chiavi in cassetta, il Cliente rimane custode del veicolo e ne è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti danni nonché per la perdita parziale o totale delle chiavi stesse, fino alla riapertura dell’ufficio e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni della materiale presa in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione consegna da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi eddel personale incaricato del Noleggiatore.
11. Sono fatte salve, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione le disposizioni di cui all’art.1588 del Codice civile, della sussistenza delle cui circostanze e condizioni il Cliente dovrà fornire rigorosa prova.
12. Il Cliente può sottoscrivere le clausole “Kasko, Kasko+, Kasko++, SuperKasko e SuperKasko+” al fine di limitare la propria responsabilità. Il costo è stabilito in base alla tipologia del veicolo concesso in noleggio e specificato nel contratto di noleggio.
13. Le suddette clausole di limitazione della responsabilità non operano qualora il Cliente versi in situazione di dolo e colpa grave per non avere rispettato le norme di legge del codice della strada ed i principi della ordinaria diligenza, prudenza e perizia alla guida e nella custodia del veicolo. In ogni caso esse non coprono i danni subiti da: chiavi, parabrezza, lunotto, finestrini, cerchi, pneumatici, tettuccio e sottoscocca della vettura, parti meccaniche, tappezzerie, parti interne in generale, accessori e documenti, ad eccezione delle opzioni “SuperKasko e SuperKasko+” per cui è esclusa la copertura dei danni subiti da: chiave, tettuccio e sottoscocca della vettura, parti meccaniche, tappezzerie, parti interne in generale, accessori e documenti.
14. In caso di sinistro stradale il Cliente è tenuto ad avvertire immediatamente il Noleggiatore e le Forze dell’ordine, affinché gli Agenti effettuino i rilievi del caso, ed a permanere sul posto fintanto che rimane custode del veicolo. Dovrà fornire una descrizione dettagliata del fatto e compilare adeguatamente il modulo di constatazione amichevole di incidente in tutte le sue parti in modo da agevolare la pratica di risarcimento danni con le compagnie di assicurazione ovvero con il responsabile del sinistro. In tal senso dovrà acquisire i dati dei veicoli coinvolti, dei relativi proprietari e conducenti e delle relative polizze di assicurazione ed i dati dei testimoni presenti al sinistro. Il Cliente dovrà seguire le istruzioni indicate dal Noleggiatore per la custodia e le riparazioni sul veicolo. In ogni caso, il Cliente che incorresse in sinistro stradale sarà tenuto al pagamento della relativa penale come da tabella di cui all’art. 5 (“Sinistro stradale”). È fatto divieto al Cliente di sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole di incidente o di rilasciare alcuna dichiarazione di responsabilità. In caso di violazione del presente Contrattoarticolo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni così cagionati nei confronti del Noleggiatore e non potranno operare le clausole di limitazione di responsabilità eventualmente pattuite in contratto.
15. In caso di sinistro, il Noleggiatore è autorizzato a trattenere il deposito cauzionale e somme addizionali in via cautelativa nei confronti del Cliente, fino all’esito della pratica di risarcimento danni. Tale somma verrà restituita in caso di risarcimento totale del danno da parte dell’obbligato al risarcimento. Qualora risulti la responsabilità del Cliente nella produzione del sinistro, questi sarà tenuto a risarcire il relativo danno nei confronti del Noleggiatore.
16. In ogni caso in cui i danni siano imputabili a responsabilità di terzi, il Cliente deve fornire tutte le indicazioni ed informazioni utili affinché il Noleggiatore possa identificare il responsabile ed ottenere da questi il risarcimento dovuto. In difetto, il Cliente sarà tenuto a risarcire il danno subito dal Noleggiatore, fatto salvo il diritto di rivalsa del Cliente nei confronti del responsabile. In tali casi, il deposito cauzionale verrà trattenuto fino ad avvenuto risarcimento in favore del Noleggiatore.
17. In tutti i casi di fermo tecnico per riparazioni, ripristino chiavi o targhe, ovvero in caso di fermo amministrativo e sequestro, imputabili a responsabilità del Cliente, questi sarà tenuto al risarcimento in favore del Noleggiatore per il mancato guadagno per tutto il periodo di fermo, pari al canone ordinario di noleggio riferito al relativo periodo.
18. Il Noleggiatore non è responsabile nei confronti del Cliente, del Conducente o dei membri delle rispettive famiglie per i danni di qualsiasi natura dai medesimi subiti, incluso il pregiudizio economico, sia per danni alla persona o ai beni conseguenti a guasti o difetti di funzionamento dell’autoveicolo o incidenti stradali. In ogni caso il Noleggiatore non può essere considerato responsabile per qualsivoglia danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, incendi, terremoti, guerre o altre cause di forza maggiore. Gli oggetti da chiunque lasciati nell’autoveicolo si intendono abbandonati e il Noleggiatore non è tenuto a custodirli né potrà essere chiamato a risponderne.
19. In tutti i casi in cui sia coinvolta la responsabilità del Cliente per danni a terzi o al Noleggiatore, è prevista una penale una tantum a titolo di spese amministrative per la gestione della vertenza, come da tabella di cui all’art. 5 (“Spese amministrative”).
20. Il pagamento dei pedaggi stradali e autostradali e delle contravvenzioni e relative sanzioni eventualmente comminate e dei biglietti di parcheggio sono ad esclusivo carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare il Noleggiatore nel caso in cui a questi venga richiesto il relativo pagamento.
21. In caso di violazione delle norme del Codice della strada, comprovata da notifica al Noleggiatore di verbale per sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti, il Noleggiatore provvederà a comunicare i dati del conducente indicato in contratto all’organo accertatore. Il pagamento di suddette sanzioni è ad esclusivo carico del Cliente, il quale manleva e tiene indenne il Noleggiatore da tutte le spese relative. Il Cliente sarà inoltre tenuto a corrispondere al Noleggiatore una penale contrattuale, non inclusiva del costo della sanzione, a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica, come da tabella di cui all’art. 5 (“Spese amministrative”).
22. Qualora all’accertamento della violazione di norme del Codice della strada seguano il fermo amministrativo od il sequestro o la confisca del veicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero canone di noleggio dovuto dal sequestro fino alla effettiva restituzione.
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Samples: Rental Agreement
Responsabilità. 9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella presente Proposta di Contratto, e ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile del danno cagionato all'altra a causa dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la risarcibilità responsabilità per i danni indiretti, quali il lucro cessante e cioè perdite di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli ricavi e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile di profitto, di opportunità commerciali e/ o di affari, nonché danni per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore lesione all'immagine e/o ai suoi subappaltatori ealla reputazione commerciale. Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Naldoni Elettronica non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo al Servizio che ha dato origine al danno, salve le previsioni inderogabili di legge.
9.2 In ogni caso, Naldoni Elettronica non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente o/e a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore malfunzionamenti dei Servizi dovuti a fatti del Cliente o di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e terzi dipendenti o incaricati di altri operatori, da caso fortuito o da eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla Rete Xxxxxxx Elettronica.
9.3 Il Cliente assume ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne Naldoni Elettronica da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone eventuali conseguenze pregiudizievoli in ordine a:
a) l’utilizzazione dei Servizi; b) manomissioni o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza interventi sulle Apparecchiature effettuati dal Cliente o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere non autorizzati da Naldoni Elettronica; c) contenuto e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti modalità delle comunicazioni trasmesse attraverso i Servizi dal Cliente o da soggetti terziterzi che utilizzino i Servizi.
9.4 Naldoni Elettronica non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/sospensioni, interruzioni o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimamalfunzionamenti del Servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei Servizi.
9.5 Naldoni Elettronica non è in alcun modo responsabile dell’utilizzo che il Cliente fa del Servizio. In particolare, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre il Cliente si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili dell’utilizzo da parte di utenti minorenni.
9.6 Il Cliente si obbliga sin da ora a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie manlevare e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante tenere indenne Naldoni Elettronica da ogni responsabilità od onere perdita, risarcimento, penale, spesa di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatoreinvestigazione e lite e conseguenza pregiudizievole dovuta a: a) inadempimento del Cliente alle vigenti normative nazionali ed internazionali, in materia di diritti di proprietà intellettuale, industriale e/o dei suoi subfornitori altri diritti connessi; b) azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei confronti del Cliente per inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del Contratto; c) qualunque altro atto che ricada sotto la diretta responsabilità del Cliente.
9.7 Resta inteso che Naldoni Elettronica non si assume alcuna responsabilità per qualunque ritardo, disservizio o malfunzionamento causato da incompatibilità, inadeguatezza e/o mancanza di leggiinfrastruttura e/o apparecchiature del Cliente, decretiche dovranno conseguentemente essere sostituiti, regolamenticonfigurati e/o installati a cura e a spese del Cliente.
9.8 Naldoni Elettronica non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mal funzionamento dell’Apparato di accesso alla Rete di Naldoni Elettronica; pertanto, disciplinari tecnicitale malfunzionamento non dà diritto né ad una riduzione di quanto dovuto dal Cliente a titolo di corrispettivo per la prestazione del Servizio, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoné a ricevere qualsivoglia indennizzo.
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Samples: Subscription Agreement
Responsabilità. Salvo la risarcibilità Il conduttore manleverà il locatore contro i danni che a questi possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleverà da ogni responsabilità per eventuali maggiori dannidanni a persone, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti cose o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli animali derivanti dalla conduzione propria e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatodi terzi dell’immobile in oggetto, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga impegnandosi a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e tenere indenne il locatore da ogni e qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Fermo restando gli oneri di diligente manutenzione di cui al precedente articolo 6, il locatore sarà inoltre esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose per qualsivoglia motivo causati, non esclusa l’interruzione o mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile. Sarà inoltre esonerato dalla responsabilità per i danni causati dall'eventuale cattivo funzionamento degli impianti, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, ecc., ove derivanti da fatto od omissione imputabile al conduttore. Il conduttore sarà costituito custode della cosa locata ed sarà direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni in genere causati per sua colpa, ivi compresi quelli da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella cura della cosa locata; il conduttore sarà altresì responsabile degli eventuali danni arrecati all’immobile locato o alle cose, strutture, impianti in esso contenute, con relativo obbligo di risarcimento nei confronti del locatore, salvo prova del caso fortuito ovvero di cause a lui non imputabili. L’immobile in argomento è coperto da assicurazione R.C. e Incendio nell’ambito delle polizze globali che si dovessero verificare la Provincia autonoma di Trento ha in dipendenza essere per il proprio patrimonio: il conduttore dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa idonea polizza di questo contratto responsabilità civile verso terzi e da incendio, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate animali che potessero derivare dalla conduzione dell’immobile locato e dei beni mobili in esso contenuti da parte del conduttore stesso e/o di terzi; in particolare tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti della Centrale Provincia autonoma di Committenza Trento e della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa del sinistro abbia origine dalla conduzione dell’immobile e dei beni mobili in esso contenuti da parte del conduttore stesso o da terzi danneggiatidi terzi. L’AppaltatoreLa suddetta polizza viene qui allegata sub A, altresì, si obbliga a rispondere quale parte integrante e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione sostanziale del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattocontratto.
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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Adibito Ad Uso Non Abitativo
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni11.1 Fatto salvo il danno per decesso o lesione da attribuire a negligenza del Venditore, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è questi non si ritiene responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale dell'acquirente in ragione di Committenza qualsivoglia rappresentanza (fatto salvo fraudolenta) o da terzi danneggiati. L’Appaltatoregaranzia sottintesa, altresìcondizione o altro prodotto, si obbliga a rispondere e a manlevare o qualsiasi dovere secondo la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti legge consuetudinaria, o da soggetti terzi, compresi fermo restando i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione termini espliciti del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/per eventuali perdite o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatoredanni diretti, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante speciali o terzi imputabili emergenti (dovuti o a difetti gestionali perdita di profitto o altrimenti), costi, spese o altre rivendicazioni di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere compensazione di qualsiasi natura derivanti genere (e se causati da violazione negligenza del Venditore, dei suoi dipendenti o agenti o altrimenti) che insorgano da o in relazione alla fornitura dei Beni o dal loro utilizzo o dalla loro rivendita da parte dell’Appaltatoredell’Acquirente. La piena responsabilità del Venditore vincolata a o in relazione al presente Contratto non dovrà eccedere il prezzo dei Beni, e/fatto salvo ove diversamente indicato nelle presenti Condizioni.
11.2 Il Venditore non si ritiene responsabile nei confronti dell’Acquirente e non è da considerarsi in violazione del presente Contratto in virtù di eventuali ritardi o dei suoi subfornitori del mancato adempimento degli obblighi del Venditore in relazione ai Beni, se il ritardo o la mancanza sono da attribuire a cause oltre il ragionevole controllo del Venditore. Fermo restando la validità generale di leggiquanto sopra esposto, decretiquanto segue è da ritenersi causa oltre il ragionevole controllo del Venditore:
11.2.1 cause di forza maggiore, esplosioni, inondazioni, tempeste, incendi o incidenti;
11.2.2 guerra o minaccia di guerra, sabotaggio, insurrezione, disordini pubblici o sottrazione;
11.2.3 atti, restrizioni, regolamenti, disciplinari tecnicistatuti, ordini proibizioni o misure di qualsiasi genere attuate da parte di qualsiasi autorità governativa, parlamentare o enti localilocale;
11.2.4 regolamenti di import / export o embargo;
11.2.5 scioperi, connessi edserrate o altre azioni a livello industriale o contestazioni a livello sindacale (sia che coinvolgano dipendenti del Venditore o di una terza parte);
11.2.6 difficile reperimento di materia prima, manodopera, carburante, apparati dei macchinari;
11.2.7 mancanza di elettricità o guasto ai macchinari.
11.3 Attenzione: Le tessere a fissaggio magnetico non dovrebbero essere indossate da coloro che sono portatori di pacemaker. Si consiglia inoltre di mantenere la calamita a una distanza di almeno 20cm da carte di credito/addebito, da apparati elettronici/magnetici sensibili e da batterie.
11.4 I capi di abbigliamento attuali sono rivestiti e rifiniti in molti modi diversi. Raccomandiamo dunque di testare la combinazione migliore dei parametri e del metodo di termosaldabilità prima di applicare la decorazione. Il Venditore non si assume alcuna responsabilità in merito a decorazioni applicate scorrettamente.
11.5 L’Acquirente accetta l'eventualità di lievi variazioni nel colore tra l’immagine originale fornita e quella prodotta dal Venditore, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contrattoparticolar modo sui beni stampati digitalmente.
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Samples: Sales Contracts
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di 1. Il Gestore si obbliga a sollevare ASP da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al Gestore nell’assolvimento dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo com- pleto ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che ASP dovesse sostenere a tale titolo saranno dal Gestore integralmente rimborsate.
3. Il Gestore è sempre responsabile sia verso ASP che verso terzi dell’esecuzione del servizio, ed è responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appaltodanni che dal personale dovesse derivare all’ASP e a terzi. A tal fine dovrà disporre di idonea copertura assicu- rativa che dovrà essere prodotta ad ASP prima dell’inizio del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Gestore, il quale è obbligo dell’Appaltatore eliminare, il solo responsabile anche in corso d’operaderoga alle norme che disponessero l’obbligo di pagamento a carico di ASP o in solido con quest’ultima. È escluso ogni diritto di rivalsa.
4. Il Gestore avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio. Qualora il Gestore non rispettasse i difetti termini della con- venzione, o fossero rilevate inadempienze di qualunque genere, ASP procederà all’applicazione di penalità. L’applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell’inadempienza, alla quale, se entro dieci giorni dalla data di ricevimento il Gestore non fornirà alcuna motivata giu- stificazione, ovvero qualora le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecnichestesse non fossero ritenute accettabili, l’ASP applicherà le penali previste al successivo articolo 8. L’appaltatore La decisione definitiva sarà assunta dal legale Rappresentante di ASP. L’applicazione delle penali è responsabile indipendente dai diritti spettanti ad ASP per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegatole eventuali vio- lazioni verificatesi, in caso ed è fatto salvo il diritto di prestazione ASP di attività in loco, e pertanto dovrà adottare ottenere comunque il risarcimento di tutti i provvedimenti danni subiti.
5. Le contestazioni, le intimazioni e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, diffide saranno inviate alla sede del Gestore ovvero al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.suo indirizzo P.E.C.
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Samples: Convenzione Per l'Espletamento Del Servizio Di Parrucchiere E Barbiere
Responsabilità. Salvo 7.1. Sebbene il gestore del Portale adotti tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni pubblicate sulla piattaforma siano corrette e affidabili, NON sarà responsabile per la risarcibilità pubblicazione di eventuali maggiori danniinformazioni errate o fuorvianti, l’Appaltatore o per una violazione prolungata nel tempo, di cui il gestore del Portale non ne è responsabilea conoscenza o non è stato informato dal Proponente di un progetto immobiliare.
7.2. Il gestore del Portale NON sarà responsabile della correttezza, verso la Stazione Appaltantecompletezza e veridicità delle informazioni ricevute da terze parti e pubblicate sul Portale. Stessa cosa nel caso che il gestore del Portale, della corretta esecuzione della fornitura oggetto inoltri o divulghi tali informazioni attraverso i media per propagandare il progetto immobiliare di appaltoun Proponente.
7.3. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore Il gestore del Portale NON è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti informazioni, opinioni e qualsiasi altro contenuto pubblicato su siti web appartenenti a terzi a cui il Portale si riferisce direttamente o dal personale impiegatoindirettamente o ai quali sono stati pubblicati collegamenti nel Portale.
7.4. Il gestore del Portale NON sarà responsabile per eventuali perdite finanziarie che l'Utente investitore subirà in relazione agli investimenti effettuati nei progetti immobiliari, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, comprese le perdite subite a seguito di beni un progetto non riuscito (ovvero, l'impossibilità o distruzione la mancata volontà del Proponente del progetto, di beni adempiere ai propri obblighi).
7.5. Il gestore del Portale NON sarà responsabile nei confronti di terzi se l'Utente viola un obbligo stabilito nei Termini e Condizioni, nell'Informativa sulla privacy (se non diversamente prescritto dalla legislazione imperativa), qualsiasi altro accordo concluso con il gestore del Portale o un atto legale applicabile.
7.6. Se l'Utente causa danni economici o d’immagine al gestore del Portale, violando un qualsiasi dei suoi obblighi o diffondendo via social o altri media informazioni mendaci o responsabilità non imputabili al gestore del Portale ma al Proponente, dovrà farsi carico di un risarcimento che sarà stabilito nelle appropriate sedi.
7.7. Il gestore del Portale NON sarà responsabile per eventuali danni causati all'Utente da terzi a causa di hakeraggio, perdita dei dati o furto del capitale depositato nel wallet dell’Utente.
7.8. Il gestore del Portale NON sarà responsabile per eventuali interruzioni temporanee nell'accesso al Portale, alla dashboard o alle sue funzionalità.
7.9. Il gestore del Xxxxxxx sarà responsabile solo per danni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/diretti all'Utente causati da una violazione illecita o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione fraudolenta da parte dell’Appaltatoredel gestore stesso. Altri danni o il mancato guadagno sugli investimenti immobiliari effettuati, e/NON saranno risarciti. Il gestore del Portale NON sarà responsabile se un fornitore di servizi o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione qualsiasi altra terza parte utilizzata dal gestore del presente ContrattoPortale causi una violazione degli obblighi da parte del gestore stesso.
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Samples: General Contract