Common use of Responsabilità civile personale Clause in Contracts

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: a) alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente/ Assicurato) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.; b) agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di ser- vizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94).

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: a) alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente/ Assicurato) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.; b) agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di ser- vizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di responsabili allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della sicurezza normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o addetti al servizio per fra di loro. Per quanto attiene la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94)figura degli istruttori, le garanzie si intenderanno operanti solo ed esclusivamente se all’atto del sinistro, l’assicurato risulti in regola con l’autorizzazione rilasciata dalla Federazione.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecatiL’assicurazione si estende alla: a) responsabilità civile personale derivante ai tesserati partecipanti alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente/ Assicurato) in base alle condizioni manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di Polizzaallenamento, entro il limite del Massimale R.C.T.;di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Provinciali, Regionali e dalle Società Sportive affiliate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge. b) agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite responsabilità civile personale della.FEDERAZIONE ai Consiglieri Federali, Presidente, Segretario Generale, Collegio Revisori dei Conti, nell’ambito delle loro funzioni in occasione di lavoro o gare e manifestazioni nonché, corsi, allenamenti e trasferimenti in genere, per partecipazioni a gare e manifestazioni; limitatamente per i trasferimenti la garanzia è operante in qualità di ser- vizio accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite del Massimale pattuito per entro cui la garanzia R.C.O. Nel Società può essere chiamata a rispondere anche in caso in cui siano in possesso di corresponsabilità dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94)loro.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato del Contraente/Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: a) alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente/ Contraente/Assicurato) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.; b) agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di ser- vizio servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. R.C.O.. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94).

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: a) alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente/ Assicurato) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.; b) agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di ser- vizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di responsabili allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della sicurezza normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o addetti al servizio per fra di loro. Per quanto attiene la sicurezza figura degli istruttori, le garanzie si intenderanno operanti solo ed esclusivamente se all'atto del sinistro, l'assicurato risulti in regola con l'autorizzazione federale e la salute dei lavoratori con i corsi di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94)formazione.

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Samples: Insurance Agreement