Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Clausole campione

Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan- to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per le- sioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in Po- lizza, comprese quelle complementari ed accessorie. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato: • per fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere; • per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’ar- ticolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). Con la presente garanzia, la Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività esplicitate all'art. 15 "Esercizio attività Parrocchiale" Sezioni I - II - III nonché, se richiamate nella Scheda Tecnica di Polizza, alle attività complementari esplicitate agli artt. 28 "Esercizio scuola", 29 "Esercizio case per ferie/ colonia" e 30 "Esercizio cinema e teatro". L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per: • morte e lesioni personali; • distruzione o deterioramento materiale di cose; in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata, purché svolta direttamente dall’Assicurato o dagli addetti dell’Assicurato. L’assicurazione vale per i rischi della conduzione e/o della proprietà dell’azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione si intende estesa:
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per: • morte e lesioni personali; • distruzione o deterioramento materiale di cose; derivanti dalla proprietà degli immobili che costituiscono l’Azienda, quali i fabbricati rurali e rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, nonché dall’esistenza in azienda di cabine e linee elettriche e di passaggi a livello, ferroviari e tranviari. Sono compresi i danni derivanti da spargimento di acqua se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici a servizio nei fabbricati, con esclusione dei danni derivanti da umidità e stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali e da rigurgito di fogne e previa applicazione della franchigia fissa indicata in polizza.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione delle cose assicurate in polizza.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione è estesa a coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica ed alle relative prestazioni sanitarie svolte nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, delle competenze e dall’esercizio e dal funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato nell’ambito del proprio territorio. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato: • per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; • per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a tutte le attività svolte dalla Contraente, comprese quelle complementari ed accessorie. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato: per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell’Assicurato (ad eccezione dei precedenti sinistri) all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purchè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso.