Common use of Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Clause in Contracts

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società L’Impresa si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitalecapitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:) a) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124X.X.X. 00 xxxxxx 0000, e dell'Art. 13 del Decreto x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai da prestatori di lavoro da lui dipendenti o nonché da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e parasubordinati, così come definiti dall’art.5 del citato D. Lgs. ed n.38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazionel’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del dei citati D.P.R. 30 giugno 1965 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 3838 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai lavoratori prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. I titolari ed i soci dell’Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Sono escluse in ogni caso le malattie professionali. L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta esercizio dell’azione di Euro 3.000,00rivalsa ex art.1916 del Codice Civile da parte dell’I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. La garanzia Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. vale valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS esperite dall’INPS ai sensi dell'Artdell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: : a) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 1124, 23.02.2000 n.38 e dell'Arts.m.i. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni Infortuni sofferti dai da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; l’Assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 n.1124 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e s.m.i. o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati cagionate ai lavoratori prestatori di cui al precedente punto a) lavoro per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00. La garanzia R.C.O. personali; c) l’Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e s.m.i. nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.. Agli effetti della garanzia RCO, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali,limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato. Rivalsa INPS Tanto l’Assicurazione RCT. quanto l’Assicurazione RCO valgono per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS esperite dall’INPS ai sensi dell'Artdell’art. 14 14) della legge Legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionaliCommittenza auto La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. Non costituisce motivo 2049 del Codice Civile, a titolo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi risarcimento di danni per lesioni a persone, cose od animali, involontariamente cagionati da inesatta interpretazione delle norme suoi dipendenti a Terzi, inclusi i trasportati, alla guida di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione autovetture, ciclomotori o motocicli che non derivi da dolo o colpa grave siano di proprietà dell'Assicurato o delle persone delle quali in leasing/noleggio all’Assicurato o con le quali debba risponderecomunque ad esso intestati. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà La presente garanzia opera a secondo rischio rispetto ad altre coperture assicurative ed in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)particolare rispetto all’Assicurazione obbligatoria RCA.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. . 2) Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

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Samples: Insurance Contract

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al a l momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

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Samples: Assicurazione

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società Ferme restando tutte le condizioni di POLIZZA, la copertura della presente POLIZZA si obbligaintende estesa alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute all’ASSICURATO e denunciate agli ASSICURATORI durante IL PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare relative ai danni (capitale, interessi e spese) quale civilmente avvenuti durante tale periodo e di cui lo stesso sia ritenuto responsabile: a) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 30/6/1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati (anche ai sensi dei predetti D.P.R. della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, comunemente detta Legge Biagi e D. Lgs. ed successive modifiche), addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazionel’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 30/6/1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 381124, cagionati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, ai lavoratori prestatori di lavoro di cui al punto precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00. La garanzia dalle quali sia derivata un’invalidità permanente e/o temporanea. c) L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS esperite dall’INPS ai sensi dell'Artdell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 12/6/1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse La garanzia è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO di € 500.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’ASSICURATO sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. L’assicurazione vale anche per le malattie professionali. Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta azioni di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o esperite dagli enti previdenziali ed assicurative ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione sensi di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Professionale

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). La Società L’Impresa si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarci- mento (capitalecapitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:) a) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124X.X.X. 00 xxxxxx 0000, e dell'Art. 13 del Decreto x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai da prestatori di lavoro da lui dipendenti o Dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e parasubordinati, così come definiti dall’art.5 del citato D. Lgs. ed addetti n.38/2000, Addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazionel’Assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del dei citati D.P.R. 30 giugno 1965 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo Legisla- tivo 23 febbraio 2000 n. 3838 o eccedenti le Prestazioni da questi previste, cagionati ai lavoratori prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunioInfortunio. Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione, rappresenta il limite globale dell’Impresa anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di Responsabilità Civile verso Terzi. I titolari ed i soci dell’Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai Dipendenti. L’Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta Esercizio dell’azione di Euro 3.000,00rivalsa ex art.1916 del Codice Civile da parte dell’I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. La garanzia Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. vale valgono anche per azioni le azio- ni di rivalsa esperita dall'INPS esperite dall’INPS ai sensi dell'Artdell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

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Samples: Contratto Di Assicurazione