Common use of RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) Clause in Contracts

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale indicato in polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a euro 1.000,00.

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Samples: www.assicurazioniassirin.it

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’Assicurazione L’’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale indicato in polizza parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a euro 1.000,00€ 500,00.

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Samples: www.aig.co.it

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore AXA risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi Xxxxx da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale indicato in polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a euro 1.000,00indicato nella tabella riepilogativa.

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Samples: www.axa.it

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme L’Assicurazione si intende estesa a tenere indenne il Medico libero professionista di ogni somma che l’Assicurato questi sia tenuto a pagare, quale pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile ai sensi in conseguenza di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi Danni e spese) di danni Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o terzi: • da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta all’esercizio dell’attività professionale inerente alla specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, l'Emergenza Sanitaria 118 e la somministrazione di cure palliative; • dalla conduzione e/o proprietà dello studio professionale in polizza. Sono cui si svolge l’attività assicurata, comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia complementari ed accessorie. La presente Estensione opera anche per: • la Responsabilità civile che l’Assicurato agisca in qualità possa derivare all'Aderente da fatto doloso di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente persone delle quali debba rispondere; • le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 delle Legge n. 222 del 12 giugno 1984, o da Enti similari; • la Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice CivileCivile che a qualunque titolo ricada sull'Aderente per Danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Aderente. È compresa altresì la committenza responsabilità per Danni cagionati a terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autoveicoli veicoli a motore e non, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o od in usufrutto dell'Aderente od allo stesso intestati al P.R.A. L’Assicurazione ovvero a lui locati. L’Estensione di garanzia vale inoltre anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate; • la responsabilità civile in capo all'Aderente per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso; • la responsabilità derivante all'Aderente per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili. La presente estensione L’Assicurazione si intende estesa a tenere indenne il Medico libero professionista di garanzia è prestata fino ogni somma che questi sia tenuto a concorrenza per ogni sinistro pagare in qualità di un importo pari al massimale indicato soggetto civilmente responsabile in polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni conseguenza di Xxxxx a cose titolo di loro proprietàrisarcimento (capitale, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a euro 1.000,00.interessi, spese):

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Samples: www.aaroiemac.aon.it