RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00.
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Samples: Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme L’Assicurazione si intende estesa a tenere indenne il Medico libero professionista di ogni somma che l’Assicurato questi sia tenuto a pagare, quale pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile ai sensi in conseguenza di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi Danni e spese) di danni Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o terzi: • da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta all’esercizio dell’attività professionale inerente alla specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, l'Emergenza Sanitaria 118 e la somministrazione di cure palliative; • dalla conduzione e/o proprietà dello studio professionale in polizza. Sono cui si svolge l’attività assicurata, comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia complementari ed accessorie. La presente Estensione opera anche per: • la Responsabilità civile che l’Assicurato agisca in qualità possa derivare all'Aderente da fatto doloso di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente persone delle quali debba rispondere; • le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 delle Legge n. 222 del 12 giugno 1984, o da Enti similari; • la Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice CivileCivile che a qualunque titolo ricada sull'Aderente per Danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Aderente. È compresa altresì la committenza responsabilità per Danni cagionati a terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autoveicoli veicoli a motore e non, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o od in usufrutto dell'Aderente od allo stesso intestati al P.R.A. L’’Assicurazione ovvero a lui locati. L’Estensione di garanzia vale inoltre anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate; • la responsabilità civile in capo all'Aderente per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge. La presente estensione , siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso; • la responsabilità derivante all'Aderente per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietàprodotti alimentari, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00bevande e simili.
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Samples: Assicurazione
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto La Società aggiudicataria, di seguito denominata Società, si obbliga, alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza a pagaretenere indenni i soggetti assicurati di cui al precedente art. 1 di quanto questi debbano pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose/animali, per la responsabilità civile conseguente a richieste di leggerisarcimento inerenti fatti, atti e/o omissioni verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia sancito al successivo art. 9, derivanti:
a) all’Azienda, per effetto:
a.1) dell’esercizio di attività e competenze istituzionalmente previste o consentite o delegatele da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, comprese le attività preliminari , accessorie, connesse, annesse, collegate e conseguenti, da chiunque e ovunque svolte nell’ambito territoriale previsto dal successivo art. 10 e quindi per effetto anche, a titolo di risarcimento (capitali, interessi esemplificativo e spesenon limitativo:
a.1.1) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali della proprietà e/o per danni conduzione a cose in conseguenza qualunque titolo di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementaribeni mobili ed attrezzature, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre immobili e mercati, nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente loro pertinenze anche ai sensi dell’art. 840 del c.c.;
a.1.2) della sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli utenti dei servizi erogati dall’Azienda, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile;
a.1.3) della somministrazione e/o smercio di cibi e bevande, ivi compresi, per i generi di propria produzione, i danni dovuti a vizio originario del prodotto;
a.1.4) dell’uso e/o detenzione di fonti radioattive, unicamente per scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici;
a.2) degli obblighi di cui all’art. 2049 del Codice Civilecodice civile. Si intendono compresi i danni arrecati, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli anche alle persone trasportate, da veicoli a motore non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati in uso alla stessa Azienda, utilizzati dai dipendenti o allo stesso intestati da altri soggetti (a ciò autorizzati), unicamente durante lo svolgimento di missioni o incarichi di servizio;
b) alle persone in rapporto di impiego e/o servizio con l’Azienda, compresi i soggetti di cui all’art.18 nei limiti ed alle condizioni ivi richiamate, oltre a coloro cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al P.R.A. L’’Assicurazione vale inoltre D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di cui a tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro, per la i danni da queste involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività prestate anche in nome e per conto dell’Azienda. L’operatività dell’assicurazione si intende estesa, a titolo indicativo e non limitativo: All’attività intramuraria (intramoenia), ovunque svolta, purché debitamente autorizzata da parte dell’Azienda contraente, nonché alle prestazioni professionali occasionali eseguite per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita; all’attività professionale, formativa e di Specializzazione, svolta dal personale dipendente anche in “regime di Comando”, per conto dell’Azienda, presso altre strutture incluse altre Aziende Ospedaliere/ASL, il tutto sia nella veste di formatore che di discente; alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere professionale del personale non alle dipendenze della Azienda Contraente, quando questi svolge la propria attività a termini qualsiasi titolo presso l’Azienda Contraente per conto della stessa, intendendosi compresa anche l’attività di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00.formazione ed aggiornamento;
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Samples: Insurance Agreement
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde Europ Assistance tiene indenne il Contraente Assi- curato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro convi- venti (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme che l’Assicurato sia tenuto indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quale quali civilmente responsabile responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitalicapitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere terzi, per morte, per lesioni personali e/o e per danni danneggiamenti a cose cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi veri- ficatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizzaai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività pro- fessionale. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’’Assicurazione vale inoltre L’Assicurazione è operante anche per la responsabilità responsa- bilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti ine- renti allo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale inoltre per:
1. la conduzione dell’abitazione abituale e saltua- ria dell’Assicurato, delle antenne radiotelerice- trasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’Assicurazione com- prende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba risponde- re in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventual- mente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato nella sua qualità di com- mittente;
3. la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’Assicura- zione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicem- bre 1969 n. 990;
4. l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’Assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti acci- dentali provocati da minori dei quali l’Assicura- to debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna tempora- nea presso terzi, per conto del Contraente/As- sicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna tempora- nea presso terzi per conto del Contraente/Assicu- rato, purché detti terzi non svolgano per profes- sione tale attività, con applicazione di una fran- chigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro. La garanzia è operante a condizione che la pro- prietà e/o custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti; qualora il danno derivi da cani che non abbiano, ove pre- vista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pub- blico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, la franchigia assoluta si intenderà elevata ad Euro 500,00 per sinistro;
8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande. L’Assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’appli- cazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da: - inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di atti- vità industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indenniz- zabile a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00Polizza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonchè nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’’Assicurazione L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 pari al massimale indicato in polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00euro 1.000,00.
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Samples: Assicurazione Per Professione Libera