RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO Clausole campione

RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO. Il Beneficiario dovrà garantire a tutti i componenti del gruppo di gestione del progetto ASI il pieno accesso a informazioni, siti e attività secondo le prescrizioni contrattuali. Il Beneficiario dovrà supportare ASI nel corso delle riunioni.
RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO. Il Beneficiario risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti dalle attività da lui svolte in relazione all’iniziativa promozionata. È responsabile di eventuali danni a cose o persone derivanti o riconducibili all’eventuale installazione di strutture o manufatti riportanti il Logo della Banca, non conformi alle normative di sicurezza, nonché alla mancata manutenzione degli stessi, impegnandosi, altresì, a tenere indenne la Banca da ogni richiesta di risarcimento che dovesse essere avanzata da soggetti terzi danneggiati. Resta a carico al Beneficiario l’onere di ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari, ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, e ogni spesa conseguente.
RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO. I. Il Beneficiario si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/20 IO art. 3 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO. Il Beneficiario, attraverso l’organizzazione e le persone incaricate, gestisce il rapporto contrattuale con l’ASI. Il Beneficiario ha la piena e completa responsabilità dell’esecuzione delle attività secondo quanto prescritto e richiesto nel Contratto, nonché per tutte le attività non esplicitamente individuate, ma che sono necessarie alla completa e conforme esecuzione del Contratto, ed in particolare per: il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei requisiti e vincoli; la definizione, l’esecuzione e la gestione delle relative attività; l’acquisizione degli elementi (autorizzazioni, licenze, ecc…) a tal fine necessari; la realizzazione degli elementi definiti nei capitoli 10 e 11. Qualora, nel corso delle attività, emergesse la necessità di meglio specificare i requisiti e/o di intraprendere soluzioni differenti da quelle inizialmente previste, il Beneficiario dovrà farsi parte attiva affinché questo avvenga, nel rispetto dei vincoli del progetto ed al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi della ricerca oggetto del Contratto.

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  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.