Responsabilità e assicurazione. La ditta è sempre responsabile sia verso il Comune di Ventasso sia verso terzi dell’esecuzione del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per causa ad esso connesse, dovessero derivare al Comune di Ventasso, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di chiunque sia coinvolto nell’esecuzione del servizio stesso. Il Comune di Ventasso è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui la ditta si avvarrà nell’esecuzione del servizio. Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicolo, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenere in vigore per tutta la durata dell’affidamento, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali: • polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in Euro 34.400.000,00 per sinistro - e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. • polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi - con massimale unico non inferiore a Euro 10.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, posto che la ditta stessa è tenuta a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA. Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all’interno dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli appaltatori. Per le responsabilità dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Ventasso e dei suoi dipendenti Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la ditta dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto
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Samples: Service Agreement
Responsabilità e assicurazione. La ditta È a carico del gestore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione della presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nella gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il gestore solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è sempre responsabile sia verso il Comune di Ventasso sia verso terzi dell’esecuzione del servizio assunto. Ogni tenuto a stipulare un’apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’IVASS (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per causa ad esso connesse, dovessero derivare qualsiasi danno che possa arrecare al Comune di VentassoMonfalcone, agli utenti o ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato, ivi comprese le attività ed iniziative speciali che dovessero essere organizzate all’interno e per iniziativa del gestore compresi i danni per interruzione e/o sospensione di attività di terzi nonché danni materiali diretti a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatariocose di terzi, anche da incendio. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di chiunque sia coinvolto nell’esecuzione massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO). Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato. Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio stesso. Il Comune di Ventasso è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la ditta si avvarrà nell’esecuzione del servizioprevisione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento. Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicolo, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite Le polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenere dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell’affidamentodel contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Unità Operativa “Gare e Contratti” prima della stipula del contratto , per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori unitamente alle quietanze di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali: • polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in Euro 34.400.000,00 per sinistro - e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportatiintervenuto pagamento del premio. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti gestore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del Comune. • polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi - con massimale unico non inferiore a Euro 10.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, posto che la ditta stessa è tenuta a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA. Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e premio per gli effetti dell’assicurazione stessaanni successivi all’Unità Operativa Attività Sportive e Politiche Giovanili al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio. In caso di sinistro l’onere della denuncia all’autorità di PS compete al gestore, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all’interno dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli appaltatori. Per le responsabilità dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante quale sarà tenuto ad informare tempestivamente il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Ventasso Monfalcone, UO Attività Sportive e Politiche Giovanili per la verifica e valutazione dei suoi dipendenti Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la ditta dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appaltodanni.
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità e assicurazione. La ditta è sempre responsabile sia verso 1. Il gestore provvede ad assicurare se stesso ed il Comune di Ventasso sia personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi dell’esecuzione per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi a cose o persone, esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio assuntoper tutta la sua durata.
2. Ogni Il gestore assume di fronte all’Amministrazione comunale, per la gestione dei nidi d'infanzia "Chicchirullò", "Trenino" e "Girandola", la piena responsabilità per di tutti i danni chearrecati all’immobile e/o alle attrezzature, in relazione all’espletamento anche da parte di terzi, e si obbliga a rispondere di detti danni e ad eseguire a proprie spese e cura i lavori conseguentemente necessari per il ripristino della situazione precedente.
3. Qualora il gestore non provvedesse al ripristino di cui sopra, l’Amministrazione comunale tratterrà, sull’importo della spesa per la gestione del servizio servizio, la spesa occorrente a titolo di risarcimento.
4. Resta inteso che l’Amministrazione comunale è ritenuta indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti dal gestore e/o dai frequentatori, che possano risultare nocivi per sé medesimi o per causa ad esso connesse, dovessero derivare al Comune di Ventasso, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di chiunque sia coinvolto nell’esecuzione del servizio stessoaltri soggetti.
5. Il Comune gestore si obbliga a stipulare, dalla data di Ventasso è pertanto esonerato da ogni decorrenza del contratto e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui la ditta si avvarrà nell’esecuzione del servizio. Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicolo, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenere in vigore per tutta la durata dell’affidamentodel contratto, un’adeguata copertura assicurativa riferita allo specifico servizio in oggetto, riferita ai rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per R.C.T./R.C.O. danni arrecati a terzi (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) tra cui l’Amministrazione Comunale), comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali: • polizza assicurativa R.C.A. con complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un “massimale unico” di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in Euro 34.400.000,00 per sinistro - e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportatia € 5.000.000,00. Il massimale previsto nella Tale polizza non libera il gestore dalle proprie responsabilità avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia, mentre l’Amministrazione comunale è esonerata da ritenersi in alcun modo limitativo della qualsiasi tipo di responsabilità assunta per danni a persone o cose che derivino dalla ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti gestione del Comune. • polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi - con massimale unico non inferiore a Euro 10.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, posto che la ditta stessa è tenuta a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA. Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all’interno dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli appaltatori. Per le responsabilità dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.cservizio., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Ventasso e dei suoi dipendenti Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la ditta dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto
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Samples: Affidamento in Gestione Di Servizi Alla Prima Infanzia
Responsabilità e assicurazione. La ditta Il concessionario del servizio è sempre l’unico responsabile sia verso il Comune di Ventasso sia verso tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per causa ad esso e delle attività connesse, dovessero derivare al Comune di Ventasso, agli utenti o sia a terzi, causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di chiunque sia coinvolto nell’esecuzione del servizio stessocausa dei mezzi utilizzati. Il Comune concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di Ventasso è pertanto esonerato sollevare l’Amministrazione concedente, proprietaria della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e qualsivoglia responsabilità per danniregolare attività di ripristino post incidente. Pertanto, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui la ditta si avvarrà nell’esecuzione del servizio. Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicoloil concessionario è obbligato a stipulare, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenere in vigore per tutta la durata dell’affidamentodi Assicurazioni, per R.C.T./R.C.O. l’intera durata contrattuale, idonea polizza assicurativa, con valore massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), per sinistro, per persona e per danni alle cose, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all’Amministrazione Provinciale, a terzi e a cose. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/responsabilità civile verso prestatori O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di lavoro) cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali: • polizza assicurativa R.C.A. con dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in Euro 34.400.000,00 per sinistro - e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. • polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi - con massimale unico non inferiore a Euro 10.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la 5.000.000,00 di euro. L’esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria o della appendice di polizza di cui ai sensi commi precedenti dovrà essere consegnata all’Amministrazione Provinciale prima della stipula del contratto. L’omesso o il ritardato pagamento delle vigenti norme legislative e regolamentari, posto che la ditta stessa è tenuta somme dovute a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione titolo di premio da parte del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi concessionario non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCAsono opponibili alla stazione appaltante. Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e Resta ferma l’intera responsabilità del concessionario anche per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all’interno dei mezzi con cui eventuali maggiori danni eccedenti il servizio è erogato dagli appaltatori. Per le responsabilità dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.cmassimale assicurato., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Ventasso e dei suoi dipendenti Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la ditta dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto
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