Common use of Responsabilità verso terzi e assicurazione Clause in Contracts

Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ……………………….. …………………………. in data ……….. con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….………………………… ………….………..………………………………………………………… L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda. È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11). L’appaltatore si impegna a fornire all’Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell’appalto e l’indicazione del CCNL applicato. L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione dell’accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

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Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ……………………….. …………………………. in data ……….. con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….………………………… ………….………..………………………………………………………… ART.14)ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda. È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11). L’appaltatore si impegna a fornire all’Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell’appalto e l’indicazione del CCNL applicato. L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione dell’accordo quadro del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

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Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore Il concessionario assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appaltoconcessione, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore il concessionario dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ……………………….. …………………………. in data ……….. con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appaltodella concessione, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….………………………… ………….………..………………………………………………………… L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda. È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11). L’appaltatore si impegna a fornire all’Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell’appalto e l’indicazione del CCNL applicato. L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione dell’accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.……

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Samples: Contratto Di Concessione

Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore L’Appaltatore assume la responsabilità per i di danni a persone e/o a e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni quelli che dovessero essere arrecati essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori e delle attività affidate in appaltoconnesse, sollevando e manlevando l’Azienda la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosaal riguardo. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire L’Appaltatore assume la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti d’opera anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 103, c. 7, del D. Lgs. 50/2016. L'Appaltatore ha stipulato pertanto polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori ed efficace fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte con una somma assicurata pari ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. euro ……………………. emessa dalla che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi per un massimale di euro ……………………….. .., con polizza numero …………………..……………... in data …………………..……... rilasciata dalla società ………………………………………………. in data ……….. con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….………………………… ………….………..………………………………………………………… L’appaltatore si impegna .... La somma assicurata dovrà essere aggiornata inserendo gli importi relativi a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuitovariazioni dei prezzi contrattuali, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilitàperizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o varianti. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta Detta polizza viene emessa in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda. È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.LgsD.M. 12 marzo 2004 n. 123. n. 81/2008 e ss.mm.ii.Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 2 ed art. 10 del suddetto contratto, e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste la garanzia della polizza assicurativa per i lavoratoridanni da esecuzione non sia operante, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel l’Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per i danni subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attivitàd’appalto. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in In caso di crediti insufficienti allo scopomancato risarcimento del danno subìto dalla Stazione Appaltante a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11). L’appaltatore si impegna a fornire all’Aziendaciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell’Appaltatore, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell’appalto e l’indicazione del CCNL applicato. L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione dell’accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’artdi cui all'art. 1456 c.c108 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto D’appalto Di Lavori Pubblici

Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ……………………….. …………………………. in data ……….. con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….………………………… ………….………..………………………………………………………… ART.14)ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda. È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11). L’appaltatore si impegna a fornire all’Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell’appalto e l’indicazione del CCNL applicato. L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione dell’accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

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