SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
L’anno 202_, il giorno …………. del mese di ……………, in Napoli, presso la sede dell’ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, tra: l’Azienda ABC Napoli (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o ABC Napoli, in persona del ,
nato a ………, il giorno , domiciliato per la carica presso la sede
legale dell’Azienda, in Napoli, alla Xxx Xxxxxx x. 000,
da una parte
E
……………………………….. (P.I. ……………. e C.F ),
in prosieguo denominata Società o appaltatore, in persona del
…………………………. nato a …………………….il ,
domiciliato, per la carica, presso la sede della Società, in ,
alla ……………………….
dall’altra parte
PREMESSO CHE
⮚ l’Azienda ha indetto una procedura aperta finalizzata all’affidamento dell'accordo quadro relativo ai “Lavori di manutenzione integrata, assistenza alla manutenzione da pronto intervento, ricostruzione e riabilitazione della rete idrica della città di Napoli” come descritto negli elaborati progettuali (incluso il Capitolato Speciale d'Appalto) di cui in prosieguo;
⮚ L’ammontare complessivo dei lavori in appalto, derivante dal quadro economico approvato con la delibera del commissario straordinario n. 37 del 04/06/2020, è di 5.150.000,00 (euro cinquemilioni centocinquantamila/00), oltre IVA;
⮚ L'appalto è diviso in due lotti omogenei:
⮚ Lotto 1 - Area Occidentale: € 2.575.000,00 (due milioni cinquecentosettantacinquemila/00) di cui € 75.000 per oneri della sicurezza esclusi, non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori a base di gara del Lotto 1 è, pertanto, di € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00), oltre IVA;
⮚ Lotto 2 - Area Orientale: € 2.575.000,00 (due milioni cinquecentosettantacinquemila/00) di cui € 75.000 per oneri della sicurezza esclusi, non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori a base di gara del Lotto 2 è, pertanto, di € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00), oltre IVA;
⮚ Il presente accordo quadro è concluso, ai sensi dell'art. 54 del Codice, con un singolo operatore per ciascun lotto;
⮚ L'accordo quadro ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula dello stesso ovvero dalla data di consegna delle attività;
⮚ La contabilizzazione dell’appalto è “a misura”;
⮚ L’importo dell’appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l’importo massimo stimato di spesa per la durata dell’accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato;
⮚ la gara, esperita nei giorni ……………………….…………., come si
rileva dai relativi verbali, ha avuto come esito l’aggiudicazione provvisoria della gara ……………. a favore della Società, con un punteggio di
.............../100 punti (OEPV), nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste degli elaborati progettuali e dalla normativa vigente e con il ribasso offerto del …………% (……………. percento) sull’importo dei lavori a base di gara,;
⮚ la Società, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
⮚ la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. X.Xxx. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e da quanto evincesi dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell’affidamento del servizio;
⮚ conseguentemente, l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto, Lotto ……………….., indentificato dal CIG …………….., a favore della Società.
Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente accordo quadro, regolato dai patti che seguono:
ART. 1) PREMESSA
La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
ART. 2) OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’Azienda affida in appalto alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, l’affidamento dei lavori di manutenzione integrata,
assistenza alla manutenzione da pronto intervento, ricostruzione e riabilitazione della rete idrica della città di Napoli- Lotto , come più
dettagliatamente descritto negli elaborati progettuali allegati.
ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ ACCORDO QUADRO
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni, delle Specifiche Tecniche e degli elaborati progettuali); Relazione Generale; Costi Sicurezza; Elenco Prezzi; Piano Sicurezza e Coordinamento; gli elaborati grafici di progetto; Disciplinare di gara ed annessi allegati; dichiarazioni rese dall’appaltatore, tra cui il Modello Gamma; i verbali di gara e l’offerta tecnico-economica presentata dalla società. I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, con rinunzia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l’orientamento per l’esecuzione dell’appalto il Codice etico ABC Napoli e la Politica integrata ABC Napoli per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.
Il sig. …………………………, quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche dei lavori che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento dei lavori stessi, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli
elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell’indispensabilità del rispetto, per l’intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all’offerta presentata e dell’indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c.
A tal fine, resta espressamente convenuto che l’Azienda ha facoltà di esercitare, per l’intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell’appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto e dichiarati in sede di gara.
Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente accordo quadro, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.
Il Sig. ……….., quale legale rappresentante della Società, dichiara di aver piena conoscenza di tutte le circostanze e condizioni che possono aver influito sulla determinazione del ribasso e dei prezzi offerti; di aver tenuto conto, in particolare, degli oneri derivanti dal rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché di tutte le disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti; di aver esaminato il materiale oggetto dell’alienazione; di possedere i mezzi, le attrezzature ed il personale idonei al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto della presente scrittura privata; di essere a completa
conoscenza delle modalità e condizioni tutte previste negli atti di gara, nessuna esclusa od eccettuata.
ART. 4) IMPORTO DELL’ ACCORDO QUADRO
L’importo dell’accordo quadro resta determinato in € 2.575.000,00 (duemilionicinquecentosettantacinquemila/00) di cui € 75.000 (settantacinquemila/00) per oneri della sicurezza esclusi.
La contabilizzazione delle prestazioni fornite dalla Società sarà effettuata con l’utilizzo del ribasso offerto dalla Società sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, come indicato nel Modulo Offerta Economica, sottoscritto dalla Società in sede di gara.
L’importo sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l’importo massimo stimato di spesa per la durata dell’accordo quadro. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato.
ART. 5) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
Il sig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell’appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell’appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti
all’appaltatore dal presente accordo quadro e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.
I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4), sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile.
ART. 6) CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ
La consegna delle attività sarà effettuata dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste all’art. 5 del DM n. 49 del 7.3.2018.
Nel giorno fissato dall’Azienda e comunicato all'appaltatore, questo dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna; qualora egli non si presenti, l’Azienda assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente accordo quadro in danno dell’appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.
ART. 7) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell'accordo quadro è fissata in 24 mesi dalla data di consegna delle attività.
ART. 8) DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d’arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all’articolo
3) che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Direttore dei Lavori o dal RUP di ABC Napoli, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in
considerazione dei fini perseguiti dall’Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
L’appaltatore è tenuto a rispettare le tempistiche presenti nel Capitolato Speciale di Appalto, e negli altri atti di gara, modificate dall’applicazione delle riduzioni offerte dall’appaltatore in sede di gara.
ART. 9) PENALI
Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l’esecuzione del servizio saranno applicate le penali stabilite dall’art. 10 del Foglio delle Condizioni, salvo il diritto di ABC Napoli al risarcimento del maggior danno.
Alla riscossione delle penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sui certificati di pagamento e sul conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 12), che dovrà essere immediatamente reintegrata.
La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; nell’ipotesi di un ammontare delle penali superiore a detta percentuale, l’Azienda risolverà l’accordo quadro per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 10) RESPONSABILE DEI LAVORI E REFERENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL’AZIENDA
L’appaltatore indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità
dei lavori oggetto del presente accordo quadro, il Sig e
che sarà referente per l’Azienda il sig. …………………, che resta il soggetto esclusivo cui l’Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente accordo quadro.
Seguirà lo svolgimento dell’appalto per l’Azienda il sig ,
nella qualità di Responsabile del Procedimento, e ,
quale Direttore dei Lavori.
ART. 11) MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73.
Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i
pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con
l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ………………………………
acceso presso …………………………………………………………………
………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig …………………………………
…………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 12) CAUZIONE DEFINITIVA
La Società ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo di ,
emessa da ……….………..., in data …………..., fino alla concorrenza dell’importo di € ……………………….. (euro …in lettere.../….).
Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 75% dell’importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 103. L’ammontare residuo sarà svincolato a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.
Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l’Azienda potrà richiedere all’appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da corrispondere all’appaltatore.
ART. 13) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
L’appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.
È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.
Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ………………………..
…………………………. in data ……….. con scadenza a
copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in
lettere.../….) per …………………………. ……….…………………………
………….………..………………………………………………………… ART.14)ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda.
È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda.
L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di
categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11).
L’appaltatore si impegna a fornire all’Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell’appalto e l’indicazione del CCNL applicato.
L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione dell’accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
ART. 15) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente accordo quadro. Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e l'appaltatore porranno in essere periodiche reciproche
informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nelle aree di esecuzione delle attività.
L’appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente accordo quadro, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell’appaltatore stesso.
L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito e si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.
Il legale rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente accordo quadro, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.
In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'appaltatore, accertate con
qualunque mezzo da parte dell’Azienda, quest’ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all’appaltatore di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l’appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l’Azienda ha facoltà di risolvere l’accordo quadro per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 16) CESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dell’accordo quadro ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda.
Il subappalto è gestito e regolamentato nell’art. 5 del Foglio delle Condizioni presente nel capitolato Speciale di Appalto.
ART. 17) COLLAUDO
Secondo quanto previsto dall’art. 102 del Codice, l’ABC Napoli a.s. provvederà al collaudo tecnico – amministrativo dei lavori, che avverrà non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
ART. 18) RISOLUZIONE - RECESSO
Oltre a quanto genericamente previsto all’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Azienda si riserva di risolvere l’accordo quadro di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d’Appalto, e nei casi previsti
dal presente accordo quadro agli artt. 3, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 24 e 25, oltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Il presente accordo quadro verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., e nei seguenti ulteriori casi:
a) frode nell’esecuzione delle attività;
b) sospensione delle attività da parte dellappaltatore senza giustificato motivo;
c) perdita da parte dell’appaltatore anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l’esecuzione delle attività e dichiarati in sede di gara.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, l’accordo quadro sarà risolto nei seguenti casi:
a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento;
b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento;
c) se nei confronti dell’appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Resta salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.
L’Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro
tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere l’accordo quadro con decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo accordo quadro d’appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.
È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell’Azienda con preavviso scritto di tre mesi. Nel caso di recesso resta inteso che l’Azienda pagherà esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di operatività del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l’appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.
ART. 19) SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE
L’appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione dell’accordo quadro con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all’Azienda; l'I.V.A. è a carico di quest’ultima.
Le spese relative alla stipulazione dell’accordo quadro e le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi di gara, sono anticipate dall’Azienda e rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi del Decreto MIT del 02/12/2016, attuativo dell’art.73 c.4 del Codice. Le spese relative alla stipula dell’accordo quadro sono poste a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 c.14 del Codice. ART. 20) RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.
ART. 21) DOMICILIO
L’appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è ……………………………
ART. 22) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l’Azienda e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine dell’accordo quadro, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l’Azienda medesima si pronuncerà nel merito.
Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato.
ART. 23) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI
Nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore si impegna – a mezzo del proprio personale - a trattare i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente accordo quadro, osservando quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003. Nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali che si rendono necessarie per dare esecuzione al servizio fornito, l’Appaltatore adotterà le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni oggetto di trattamento e, pertanto: effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con l’Azienda e strettamente necessarie per dare esecuzione al servizio affidato; predisporrà ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione
dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati; avvertirà l’Azienda di qualsiasi evento che a seguito dell’esecuzione dell’incarico possa aver causato l’alterazione dei dati ed eventuali casi di violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza.
L’appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. L’appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, l’Azienda e l’Appaltatore, in quanto autonomi Titolari del trattamento, si rendono reciprocamente edotti di quanto segue: le notizie riguardanti le Parti del presente accordo quadro saranno utilizzate da ciascuno e raccolte in archivi cartacei ed informatici e secondo modalità strettamente necessarie al fine di gestire il rapporto contrattuale, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016. La conoscenza di tali informazioni si rende necessaria per dare esecuzione al presente accordo quadro. Tutti i dati personali riferiti alle Parti verranno, pertanto, utilizzati esclusivamente per dare esecuzione a specifici obblighi normativi e dell’accordo quadro, anche per quel che concerne i profili amministrativi, fiscali e contabili. In particolare, per le finalità connesse all’esecuzione dell’accordo quadro, i dati saranno utilizzati per
tutta la durata dell’accordo quadro e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dell’accordo quadro e saranno conservati dopo la conclusione del rapporto contrattuale per i termini di legge previsti per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge ed, in ogni caso, per consentire a ciascuno la difesa dei propri diritti.
Pertanto, i dati relativi al presente accordo quadro saranno trattati dal personale delle Parti e potranno essere trasmessi a operatori economici/enti che prendono parte al processo aziendale (a titolo esemplificativo, consulente del lavoro e fiscale, istituti di credito) per ottemperare a specifichi obblighi contrattuali, contabili e/o di legge; inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle attività oggetto dell’accordo quadro. Per assolvere a precisi obblighi di pubblicità e trasparenza cui è tenuta l’Azienda ai sensi della normativa vigente, i dati identificativi dell’Appaltatore saranno pubblicati sul sito internet della Società, nel rispetto e nei limiti delle prescrizioni di legge.
Titolari del trattamento dei dati personali sono le Parti, così come indicate nel presente accordo quadro. L’Azienda ha, inoltre, individuato al suo interno il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), che è contattabile scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede suindicata. Per conoscere l’elenco completo dei Responsabili del trattamento e per l’esercizio dei suoi diritti (chiedere l’accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati
e proporre un reclamo all’autorità di controllo) ciascuna Parte potrà rivolgersi a all’altra presso le sedi legali indicate.
ART. 24) CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DI ABC NAPOLI
Il ……………………, nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico, pubblicato sul sito istituzionale di ABC Napoli alla sezione “Documenti”, adottato dall’Azienda e si impegna nei confronti di quest’ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.
Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile. Il …………………., nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza di ABC Napoli.
ART. 25) CLAUSOLA FINALE
Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, pena la sua risoluzione, l’appaltatore assume l’impegno di comunicare all’Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nell’appalto.
Napoli, ……………...
ABC Napoli a.s. L’APPALTATORE
Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
L’APPALTATORE