REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto Edilizia
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzioneAi sensi e per gli effetti dell’art. Non 133, comma 2, del Codice degli Appalti, non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ed ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16311 (15), qualora il prezzo dei di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 all’art. 133, comma 7, del D.Leg.vo n.163/2006Codice degli Appalti.
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Samples: Contract for Works, Contract for Public Works
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’artd ell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
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Samples: Contratto Di Appalto
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° °comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per (45) Per i crediti verso la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006alla legge1 febbraio 1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).
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Samples: Contract for Public Works
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma né l’applicazione dell’art. 1664 1664, comma 1 del Codice Civile. In deroga comunque a Ai sensi di quanto sopra stabilitoprevisto dall’art. 106, ai sensi dell’artcomma 1, lett. 550 della Legge 30 dicembre 2004a), n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo dei di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento od o in diminuzione diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito proprio decreto, si farà fa luogo a compensazioni, in aumento od o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 disponibili all’interno del D.Leg.vo n.163/2006quadro economico (somme accantonate per imprevisti, somme derivanti dai ribassi d’asta, ecc.) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Samples: Noleggio Operativo
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzioneI prezzi si intendono fissi ed invariabili. Non Ai sensi e per gli effetti dell'art.133 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art1 dell'art.1664 codice civile. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a quanto sopra stabilitosuperare due anni dal loro inizio, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei singoli materiali lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da costruzioneapplicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per effetto di circostanze eccezionalicento, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale all’importo dei lavori ancora da eseguire per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, ogni anno intero previsto per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006l’ultimazione degli stessi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo Nel quadro economico, nella sezione imprevisti sono allocate le somme per il premio di condurre a termine i lavori in appalto anche se in accelerazione. Si applica la clausola di revisione dei prezzi come disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs 36/2023. Qualora nel corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni del contratto, al verificarsi di tutte particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o parte delle componenti in diminuzione, del costo dell’opera superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione e dei prezzi contrattuali e non di cui al precedente periodo si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilitoutilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 60 c.3 del D.Leg.vo n.163/2006Codice.
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REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.apposito
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Samples: Contract for Public Works
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006al comma 4-sexies della Legge (38).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto