Revoca della proposta Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, risultante dall’apposito verbale di attivazione che sarà sottoscritto tra l’istituto di credito e per l’Azienda dal Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) o, su sua delega, dal Direttore dell’Esecuzione (di seguito DEC), con contestuale passaggio di consegne dal precedente Tesoriere, ove diverso dall’aggiudicatario. Qualora, allo scadere del termine previsto dalla convenzione, l’Azienda non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’istituto affidatario resterà obbligato, alle stesse condizioni previste dalla convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario a stipularne una nuova e comunque per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. 3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Azienda, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Azienda fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA a) L’offerta di affitto costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. per un periodo di 60 giorni dalla sua presentazione. b) Gli interessati dovranno depositare la loro offerta presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Benevento, via Xxxxxxxx Xx Xxxx Benevento, e darne contestuale avviso al curatore a mezzo PEC all’indirizzo xxxx00.0000@xxx.xx. entro e non oltre le ore 12,00 del 12 gennaio 2015. c) Sulla parte esterna della busta contenente l’offerta dovrà essere apposta la dicitura "Offerta per l'affitto del complesso aziendale - Tribunale di Benevento - Fallimento 79/2014". d) Xxxx’offerta dovrà essere esplicitamente indicata la volontà di obbligarsi alla sottoscrizione del contratto estimatorio per i beni mobili del magazzino alle condizioni indicate nel bando e nello stesso contratto allegato. e) L’offerta dovrà contenere l’indicazione del valore offerto del canone annuo per l’affitto dell’azienda specificato in cifre e in lettere; f) L’offerta dovrà contenere l’obbligo di trasferire i dipendenti in forza della società fallita; g) L’offerta dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a "Curatela FALLIMENTO 79/2014", recante un importo pari ad almeno due mensilità del canone proposto ovvero euro 3.000,00 (tremila/00); h) L’offerta dovrà contenere l’indicazione degli istituti bancari ed delle compagnie assicurative disponibili al rilascio delle fidejussioni bancarie e delle polizze assicurative previste dal bando; i) Per le ditte individuali, allegare copia del documento di identità, codice fiscale del titolare, indicazione dello stato civile e il regime patrimoniale, nonché visura aggiornata del registro delle Imprese; j) Per le società allegare visura aggiornata del Registro delle Imprese e documento di identità del legale rappresentante; k) dichiarazione dell’offerente di aver preso visione dei luoghi e degli impianti e di averli ritenuti confacenti all'offerta, di ben conoscere il complesso aziendale da affittare, di aver attentamente visionato tutte le condizioni indicate nel bando visibile sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx, di non aver nulla da osservare.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Revoca Fino al momento di conclusione della polizza, il Contraente può revocare la proposta a mezzo P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la proposta da revocare. Recesso Relativamente alla polizza collettiva, al Contraente e alla Società è concessa facoltà di recesso in ogni momento, tramite invio Raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Con riferimento alla singola copertura assicurativa, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla relativa data di conclusione tramite P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) oraccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste,con indicazione degli elementi identificativi del contratto e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Risoluzione La singola copertura si risolve, con effetto dalla relativa data di decorrenza, in caso di: mancato pagamento del relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; inesistenza o nullità del contratto di finanziamento; mancata erogazione del finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue, infine, in caso di recesso dal finanziamento da parte dell’Assicurato nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di finanziamento. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate. Il presIemntperdeoscau:mAelnlitaonczonGtileonbeainl fLoirfmeadzaiocni aggiuntive e complementari rispBerttookaerq:uBerlloekceorn:tCenlautses nCeol ndoscuultminegntoS.irn.lf.ormativo precontrattuale per i prodPortoti dasositctuora:tiLviifveitaPdriovetersci dtiaoi pnropdeorttliad’icnevessstiiomneentdo easlsqicuurianttivoi (dDeIPllVaitpa)e, pnesriaoiunteare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Data di realizzazione: 01/01/2019 Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile
REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.
Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.
DURATA DELL’APPALTO L’accordo quadro che verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari del procedimento di gara ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo quadro, ove per durata dell’accordo quadro s’intende il periodo entro il quale CEM Ambiente S.p.A. può procedere alla stipula dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, com- ma 4, del D.lgs. n. 50/2016. La stipula di contratti applicativi del terzo e quarto anno di accordo quadro è subordinata ad un ac- cordo consensuale intervenuto tra le parti, come specificato nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro. Contestualmente all’individuazione degli operatori economici con cui CEM Ambiente S.p.A. sotto- scriverà l’accordo quadro, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, con la medesima procedura saranno altresì aggiudicati gli appalti specifici applicativi dell’accordo quadro relativi al primo biennio di accordo, ciascuno della durata di mesi 24 (ventiquattro) L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla data del 1° gen- naio 2018, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appaltante trasmetterà via tele- fax con un preavviso di almeno 24 ore da tale data. Qualora, dopo la scadenza del contratto applicativo in vigore, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta di CEM Ambiente S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle mede- sime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi quattro, senza poter pretendere inden- nizzo alcuno.
Modalità di presentazione della domanda Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line accessibile nella pagina “indice” della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti. • La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. • Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull’istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata. • Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori. • La Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. • Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese. • L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.
Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.