Revoca e recesso. 1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in caso di: a. motivi di pubblico interesse; b. omessa manutenzione o uso improprio dell’area concessa con due richiami scritti da parte del Comune; c. degrado della struttura realizzata e dell’area con due richiami scritti da parte del Comune; d. omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico al pubblico, con due richiami scritti da parte del Comune; e. modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; f. mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tasse, imposte e tributi locale; g. mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore; h. mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del chiosco con due richiami scritti da parte del Comune; i. perdita dei requisiti richiesti; j. provvedimenti ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana; k. mancato reintegro della garanzia fideiussoria. 2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. 4. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell’area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell’Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale. 5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti. 6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
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Samples: Concessione Di Area Pubblica
Revoca e recesso. 1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in caso di:
a. motivi di pubblico interesse;
b. omessa manutenzione e gestione delle bici e del servizio complessivo o uso improprio dell’area concessa con due richiami scritti da parte del Comune;
c. degrado della struttura realizzata delle bici oggetto di noleggio e dell’area con due richiami scritti da parte del Comune;
d. omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico al pubblico, con due richiami scritti da parte del Comune;
e. modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
f. e. mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tasse, imposte e tributi locale;
g. f. mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
h. g. mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del chiosco con due richiami scritti da parte del Comune;
i. perdita x. xxxxxxx dei requisiti richiesti;
j. i. provvedimenti ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
k. j. mancato reintegro della garanzia fideiussoria.
2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.
4. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco realizzato e ripristinare lo stato dell’area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell’Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale.
5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco realizzato e per il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.
6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
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Samples: Public Tender Agreement
Revoca e recesso. 1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in caso di:
a. motivi di pubblico interesse;
b. omessa manutenzione o uso improprio dell’area concessa con due richiami scritti da parte del Comune;
c. degrado della struttura realizzata e dell’area con due richiami scritti da parte del Comune;
d. omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico al pubblico, con due richiami scritti da parte del Comune;
e. modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
f. mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tasse, imposte e tributi locale;
g. mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
h. mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del chiosco con due richiami scritti da parte del Comune;
i. perdita dei requisiti richiesti;
j. provvedimenti ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
k. mancato reintegro della garanzia fideiussoria.
2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.
4. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell’area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell’Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale.
5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.
6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
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Samples: Concessione Di Area Pubblica
Revoca e recesso. 1. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed oltre a ciò anche specificatamente, in particolare in caso di:
a. : motivi di pubblico interesse;
b. omessa ; Omessa manutenzione o uso improprio dell’area concessa con due richiami scritti da parte del Comune;
c. concessa, disordine o degrado della struttura realizzata e dell’area con due richiami scritti da parte del Comune;
d. omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico al pubblico, con due richiami scritti da parte del Comune;
e. modificazioni limitrofa; Modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
f. mancato ; Mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tasse, imposte del canone e tributi locale;
g. mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, previste per i dipendenti inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
h. mancato oneri accessori e tariffe dovuti; Mancato rispetto degli orari di apertura apertura, o chiusura del chiosco con due richiami scritti da parte del Comune;
i. perdita periodo di apertura, indicati nel progetto presentato in sede di gara; Perdita dei requisiti richiesti;
j. provvedimenti ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
k. mancato Mancato reintegro della garanzia fideiussoria.
2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) 6 mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.
4. Il recesso dalla convenzione e o la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione Comunale dell’A.C. dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco prefabbricato e ripristinare lo stato dell’area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiuntodell’area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell’Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale.
5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione Comunale l’A.C. provvederà direttamente addebitando al concessionario Concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.
6oneri. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
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