Common use of RICHIAMATI Clause in Contracts

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;

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Samples: bura.regione.abruzzo.it

RICHIAMATI. -l'articolo 4L’Accordo di Programma di adozione del Piano Sociale di Zona 2005/2007 e del Programma At- tuativo 2005 della Zona Sociale di Castelnovo ne’ Monti sottoscritto il 28 luglio 2005, comma 1 L’integrazione al suddetto Accordo per l’adozione del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Programma di Trasformazione dell’Ipab “Don Cavalletti” e “Xxx Xxxxxxx ” in un’unica Azienza Pubblica di Servizi alla Persona, sottoscritto il 12 dicembre 2005 e approvato con atto n. 28119495 del 12/12/05 ; La citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 33 /2005: ⮚ Dà atto che con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 2005 le zone sociali hanno de- finito obiettivi strategici comuni, che affida dando continuità alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra rete esistente e predisponendo lo Statosvi- luppo di nuovi progetti e interventi, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Provinceanche connessi ai Programmi finalizzati regionali, in attuazione grado di dare risposte ai bisogni emergenti. ⮚ Richiama gli atti preparatori al Piano regionale sociale e sanitario ed in particolare sottolinea l’istituzione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale Fondo regionale per la rete non autosufficienza. Il Piano darà indirizzi sugli stru- menti istituzionali di governo associato e integrato, sull’armonizzazione e integrazione dei laboratori diversi strumenti di pianificazione locale e sulla costituzione di uffici tecnici congiunti tra Comuni e Aziende USL a sostegno del processo integrato di programmazione e della ge- stione delle attività socio-sanitarie; ⮚ Individua come obiettivo strategico prioritario il consolidamento dell’ambito territoriale della zona sociale come ambito ottimale di esercizio associato dell’insieme delle funzioni ammi- nistrative in area sociale e socio-sanitaria dei Comuni; in quest’ottica l’obiettivo è di rafforza- re e qualificare il governo delle politiche associate dei Comuni, sviluppando maggiormente le attivitàdi campionamento forme associative; ⮚ Individua come obiettivo strategico prioritario la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ⮚ Conferma il quadro delle responsabilità istituzionali del processo di riforma avviato già deli- neato nelle deliberazioni riguardanti l’impianto del sistema di governo del Piano di Zona 2005-2007 (delib. di C.R. 615/2004) ⮚ Dispone che si provveda ad approvare e analisi sottoscrivere un Accordo di sostanzeProgramma che ap- provi il Programma Attuativo 2006, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;come atto che discende dal Piano triennale.

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Samples: Accordo Di Programma

RICHIAMATI. -l'articolo 4il decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’articolo 8-ter (“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”); - la legge n. 328/2000 (“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”); - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 1 7, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 281502”) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”); - la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii. (“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”), e, in particolare, l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati; - la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.(“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”); - la legge regionale n. 82/2009 (“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 (“Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”); - il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che affida nelriaffermare la titolarità delle SdSe delle AUSL nell’individuazione dei bisogni dei cittadini e dellaprogrammazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale; - il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86/R dell’11 agosto 2020(“Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla Conferenza Permanente persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”), che abroga il precedente Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 3 marzo 2010; - il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 9 gennaio 2018(“Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”); - il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50/R dell’11 settembre 2018 (“Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”); - la deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2001, avente per i Rapporti oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 776/2008 (“Approvazione accordo tra lo StatoRegione Toscana, le Regioni Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010”); -la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1449/2017, sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità e del progetto di vita; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1476/2018 (“Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”); - il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il Codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le Province Autonome modalità di Trento trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare; - che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio Protetta (CAP)ai sensi della vigente normativa regionale, rilasciata dal Comune di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il GovernoScandicci (FI) con Provvedimento dirigenziale n. 16256 del 2 aprile 2019, le Regioni e le succitate Provinceper n. 10posti residenziali, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSRnonché dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 82/2009, rilasciato dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con il provvedimento del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Direttore n. 200/2019, rettificato con il provvedimento del Direttore n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH)3/2020; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano- che, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione base a quanto previsto all'Allegato Adalla programmazione locale, paragrafo 10è stato preso atto che la Struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP)alla collocazione territoriale; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni - che la AUSL e le Province Autonome di Trento e di Bolzanola SdS valutano quindi necessario, in data 6 dicembre 2017relazione alle esigenze socio-sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento avvalersi della Struttura per le prestazioni oggetto di accordo; - che la Struttura si rende disponibile a garantire l’offerta della propria collaborazione, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 per le prestazioni oggetto del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”presente accordo;

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RICHIAMATI. -l'articolo 4i precedenti verbali n. 1 e 2 ed in particolare il verbale n. 2 del 03.08.2020 quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, con il quale la Commissione, tra l’altro, richiedeva di nuovo alla Dott.ssa Xxxxx Xxx Xxxxxx (RUP) ed alla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx (DEC) delucidazioni in merito alla tipologia di appalto espletatosi ed, inoltre, idonea e mirata documentazione prevista dalla normativa oltre a quella già fornita, ambedue elementi essenziali per le successive operazioni di verifica; • che con deliberazione n. 83 del 28.09.2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (oggi denominata ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza), è stata disposta l’indizione della gara d’appalto, procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, per la realizzazione dell’intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Communi- ty Cloud Cybersecurity” (CIG 640875933B) nell’ambito dell’intervento PAR – FSC Abruzzo 2007- 2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a – Accordo di Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo”; • che con deliberazione n. 79 del 03.08.2017 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza è stata affidata alla Soc. Fastweb S.p.a. la procedura negoziata ex art. 63, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 19972, lett. b), n. 281, 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di adeguamento impianti per le infrastrutture dei centri CTAQ CTTL" (CIG 7171421BD0)” nell'ambito del progetto di che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni trattasi; • che con decreto n. 2 del 21.01.2020 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSRCommittenza si è proceduto, ai sensi dell’art. 4 102 comma 6 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore, n. 281alla nomina dei componenti la Commissione preposta al collaudo relativo alla gara in parola, tra il Governo, le Regioni individuati nei seguenti soggetti: - Dott. Xxx. Xxxxxxxx XXXXX - Responsabile dell’Ufficio Tecnologie informatiche e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe supporto sistemistico del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzanoregionale dell’Abruzzo, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’artqualità di Presidente; - Xxx. 4 Xxxxx XXXXXXX - Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome Servizio Genio Civile di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di BolzanoTeramo - Regione Abruzzo, in data 6 dicembre 2017qualità di Componente; - Arch. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX - Funzionario Ufficio Porti e Aeroporti - Regione Abruzzo, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in qualità di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”Componente;

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Samples: www.aric.it

RICHIAMATI. -l'articolo 4il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con deliberazione di C.U. n. 56 del 13.12.2017; • il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, come da modifiche apportate con deliberazione di G.U. n. 45 del 31.05.2013; • Capitolato speciale di gara (Allegato A); di gara a cura della Centrale Unica di Committenza; • quanto previsto dagli artt. 183 e seguenti del D. Lgs. 267/2000; • quanto previsto dall'art. 30, comma 1 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.Lgs. 50/2016; Accertato, altresì, che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 - ter , del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., all'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 28162, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Statoe del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Terre d'Argine, le Regioni e le Province Autonome approvato con Deliberazione di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il GovernoG.U. n. 3 del 22.01.2014; Tutto ciò premesso, le Regioni e le succitate Provincec.2 D.Lgs.50/2016, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, un appalto quadro con Repertorio n. 181/CSRunico operatore economico, ai sensi dell’artdell'art.54, c.3 D.Lgs.50/2016, valido dall’aggiudicazione definitiva fino al 31/12/2020, per l'affidamento, con successivi ordinativi, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore dell’Unione Terre d’Argine e dei Comuni di Carpi, di Soliera, di Campogalliano e di Novi di Modena; • Capitolato speciale di gara (Allegato A); Di fissare quale importo massimo da destinare ai servizi da affidare in base all'accordo quadro di cui alla procedura in oggetto la somma di Euro 270.840,00 omnicomprensiva (ovvero Euro 222.000,00 + 48.840,00 IVA al 22%); individuare l'operatore economico a cui l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Carpi, di Soliera, di Campogalliano e di Novi di Modena richiederanno di volta in volta la somministrazione di lavoro a tempo determinato con appositi atti con i quali saranno assunti anche i relativi impegni di spesa; • dall'Art. 4 1 della Legge n. 190 del Decreto Legislativo 28 agosto 199723/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; • dalla Legge 13/08/2010, n. 281136; • dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, tra sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto; • dall'Art. 1, commi 209 - 214, della Legge n. 204/2007, e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.m. 3 aprile 2013, n. 55, il Governo, quale prevede l'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015; • dall'Art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; • il contratto sarà formalizzato con l'operatore economico in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale dell’Unione Terre d’Argine con le Regioni e modalità di cui all’art.32 c.14 del D.Lgs.50/2016; • il pagamento di quanto richiesto avverrà secondo le Province Autonome modalità indicate nel documento “Capitolato speciale di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche gara” (REACHAllegato A); -l’Accordo sancitoin sede • il Codice Identificativo di Conferenza Permanente per Gara (CIG) attribuito dall’ANAC verrà indicato nel disciplinare di gara a cura della Centrale Unica di Committenza; • il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i Rapporti tra lo Stato, relativi stanziamenti di cassa e con le Regioni e le Province Autonome regole di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSRfinanza pubblica, ai sensi dell’artdell'Art. 4 183, comma 8, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D. Lgs. 267/2000, n. 281così modificato dall'Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, tra introdotto dal D. Lgs. 126/2014; • per il Governoprogramma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento riferiti all’annualità 2020, si provvederà ad iscrivere le Regioni e le Province Autonome corrispondenti somme nel Bilancio di Trento e di Bolzanoprevisione per l’esercizio 2020, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze• i servizi che verranno affidati in base all'accordo quadro oggetto della presente procedura saranno erogati nel corso della durata dell'accordo stesso dall’aggiudicazione definitiva fino al 31/12/2020 e, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale pertanto, l'esigibilità della spesa in applicazione base a quanto previsto all'Allegato Adisposto dall'Art. 183 del Tuel, paragrafo 10sarà nelle annualità 2018, dell'Accordo Stato Regioni 2019 e 2020; • il Responsabile Unico del 29 ottobre2009 Procedimento (Rep. Atti n. 181/CSRRUP) nell'ambito è il Xxxx. Xxxxxx Xxxx, Dirigente del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) Settore Amministrazione e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;Sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione delle Terre d'Argine.

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RICHIAMATI. -l'articolo 4Il Dlgs 150/2015 che ha disciplinato il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, comma 1 tra cui le procedure per il rilascio e la conferma dello stato di disoccupazione; - la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del Decreto Legislativo lavoro in Lombardia”; - la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia”; - la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”; - il D.D.U.O. n. 7285 del 22 luglio 2010 “procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”; - il D.D.U.O. n. 7105/2011 “Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia-Istituzione di nuove sezioni e adozioni di nuovi profili”; - le linee guida regionali sui tirocini extracurricolari; - la d.g.r. N° X /7763 del 17/01/2018 “Indirizzi Regionali in materia di tirocini”; - il d.d.s. 6286 del 07/05/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”; - il DL 4/2019 come modificato dalla L 26/2019 - Nel Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura Regione Lombardia ha individuato il tirocinio fra gli strumenti prioritari per la formazione in assetto lavorativo nell’ambito del sostegno all’occupazione; - l’art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Unificata di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione cui al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comunemedesimo decreto legislativo; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, - ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 19972 della Legge Regionale n. 22/2009, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe istitutiva del Consiglio concernente la registrazionedelle Autonomie Locali (CAL), la valutazioneANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACHISV, Welfare etc.); -l’Accordo sancitoin sede - L’ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del D.Lgs. 175/2016, risulta ora pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo StatoEnti locali, le Regioni e le Province Autonome a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, cooperazione ai sensi dell’art. 4 5, comma 6 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.Lgs. 50/2016; - ANCI Lombardia partecipa all'attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all’art. 33; associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, n. 281è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, tra il Governodelle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione; - ANCI Lombardia è l’interlocutore in grado di attuare servizi di formazione/orientamento e inserimento/reinserimento al lavoro in stretta collaborazione con i Comuni, le Regioni partecipando attivamente alla progettazione, realizzazione e le Province Autonome valutazione delle iniziative; - per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di Trento e assicurare, anche attraverso l'operato della propria società partecipata AnciLab su cui esercita attività di Bolzanodirezione, concernente il Protocollo tecnico nazionale coordinamento; - per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanzel’espletamento delle suddette attività, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente AnciLab è inserita nell’ Albo Regionale degli operatori accreditati per i Rapporti tra lo Stato, servizi al lavoro e svolgerà funzioni di Ente Promotore; - Regione Lombardia ed ANCI Lombardia rispondono ad obiettivi comuni di perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale; - sono soddisfatte tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli condizioni di cui all’art. 65 5, co. 6 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;D.Lgs. 50/2016; -

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RICHIAMATI. -l'articolo 4la deliberazione di Giunta comunale n. 79/2014 con cui l'Amministrazione comunale ha approvato il disciplinare tecnico relativo al servizio di promozione turistica e culturale della Città di Venezia, comma 1 affidato a Vela S.p.A.; • l'Accordo di Collaborazione con la Regione del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Veneto per la presentazione della manifestazione di interesse alla gestione del servizio prevista dall’allegato B della sopra citata Deliberazione Regionale n. 2287/2013, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Prot. 536452/2014 del 29/12/2014; • l'articolo 5 - gestione indiretta - di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Provincedetto accordo, in attuazione del principio di leale collaborazione base al fine di coordinare l'esercizio quale il soggetto gestore può conferire o affidare la gestione delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comuneinformazione ed accoglienza turistica ad altri soggetti; -l’Accordo sancitoin sede • con Delibera n. 105 del 23/12/2014 il Consiglio Comunale di Conferenza Permanente Venezia ha assunto in gestione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio comunale rispetto a quelli già sostenuti per i Rapporti tra lo Statole attività della Direzione preposta al turismo, le Regioni il servizio pubblico di informazione e le Province Autonome accoglienza turistica sul proprio territorio (di Trento seguito nel testo citato anche con l'acronimo IAT), come da legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e di Bolzanosostenibilità del turismo veneto” e relativa disciplina, in data 29 ottobre 2009, particolare l'allegato A della Deliberazione n. 2287 del 10/12/2013; • con Repertorio Delibera di Giunta Comunale n. 181/CSR, 480 del 29/12/2015 è stata approvata la relazione ai sensi dell’art. 4 34, comma 20, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.L. n. 179/2012, per l’affidamento del servizio pubblico di Informazione e Accoglienza Turistica della Città di Venezia, definendolo servizio di interesse generale; • con Delibera di Consiglio Comunale n. 2813 del 25/1/2016, tra confermando i contenuti della citata DCC n. 105 del 23/12/2014, è stato stabilito che il GovernoComune di Venezia assuma, le Regioni e le Province Autonome con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione3 anni, la valutazione, l'autorizzazione e gestione del servizio IAT nel territorio comunale; • con la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;stessa Xxxxxxxx è stato altresì stabilito:

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Samples: Contratto Di Servizio

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 il D.Lgs n. 502 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni 30 dicembre 1992 e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009successive modifiche ed integrazioni, con Repertorio particolare riferimento all’articolo 8 ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”; - la Legge n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe Presidente del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche dei Ministri (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSRDPCM) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 12 gennaio 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli Assistenza di cui all’art. 65 1, comma 7, del Regolamento (UE) D.Lgs. 502/92; - la Legge Regionale n. 528/2012 40 del Parlamento Europeo 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati; - La Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009”; - il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 22 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) 0 gennaio 2018, n.2/R “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41”; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”; - la Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 20122001 avente per oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili /RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili; - la delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto “Approvazione accordo tra Regione Toscana, relativo Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010; - la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017; - la Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita; - la Delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto “Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021; - il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare; - il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; - che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come CAP (Comunità Alloggio Protetta) ai sensi della vigente normativa Regionale Toscana, rilasciata dal Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. del , per n. posti, nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, rilasciato da , con ; - che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli Enti oggi firmatari che la Struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla messa tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale; - che la AUSL ed il Comune di Firenze valutano, quindi, necessario, in relazione alle esigenze socio-sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per la prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento; - che la Struttura si è resa disponibile ad eseguire le prestazioni ed erogare i servizi richiesti dai citati Enti; - che la AUSL ed il Comune ritengono, in prima applicazione, con il benestare della Struttura, di suddividere la retta complessiva per l’ospitalità in CAP in una quota sanitaria a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;carico della prima ed in una quota sociale (a carico dell’utente, con eventuale intervento economico integrativo a carico dell’Amministrazione Comunale, in quanto spettante secondo i regolamenti in materia), suddivisa come infra meglio specificato, riservandosi di determinare successivamente una diversa suddivisione; Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le comparenti in epigrafe indicate,

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Samples: Accordo Contrattuale Tra L’azienda Usl Toscana Centro, Il

RICHIAMATI. -l'articolo 4il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; - il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, comma 1 così come modificato con D.Lgs 101/18; - la deliberazione del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”. - la deliberazione del Direttore Generale n. 2812056 del 30/12/2021 che “individua “ISTITUTO RAGIONIERI SRL” per la sottoscrizione di accordo contrattuale per prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI) per il periodo 27/12/2021-26/05/2022 . l’Azienda USL Toscana Centro, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Statodi seguito denominata “Azienda”, le Regioni codice fiscale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009partita IVA 06593810481, con Repertorio sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 1, nella persona del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati , delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1812056 del 30/12/2021.; ISTITUTO RAGIONIERI SRL, di seguito denominato “Istituto”, partita IVA/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015CF n.06959660488, con Repertorio n. 88sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxxx 00/CSRX, ai sensi dell’art. 4 Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI),nella persona del Decreto Legislativo 28 agosto 1997proprio rappresentante legale Sig.Xxxxxxxx Xxxxx, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale domiciliato per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP)carica presso la sede della struttura; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Istituto Ragionieri SRL Per L’esecuzione Di Prelievi Ematici Ed Il

RICHIAMATI. -l'articolo 4L’Accordo di Programma di adozione del Piano Sociale di Zona 2005/2007 e del Programma Attuativo 2005 della Zona Sociale di Guastalla, comma 1 sottoscritto il 26 luglio 2005, e il successivo atto di integrazione per l’adozione del Decreto Legislativo Programma Attuativo 2006, sottoscritto il 28 agosto 1997settembre 2006; L’integrazione al suddetto Accordo per l’adozione del Programma di Trasforma- zione delle IIPPAB Opere Pie Riunite di Guastalla - C.S.A. Paralupi Fiorani Bi- sini di Guastalla, Opere Pie Riunite - Centro Servizi all’Anziano Xxxxx Xxxxxxxxx di Luzzara, Centro Servizi Anziani Felice Carri di Gualtieri, Opere Pie Riunite di Guastalla - Fondazione Bennati Fracassi Bertoluzzi di Guastalla, Opere Pie Riunite - Istituto Xxxxxxxxx di Luzzara in Azienza Pubblica di Servizi alla Perso- na, sottoscritto il 30 novembre 2005 e approvato con atto n. 28124942 del 30.11.2005; L’Accordo di Programma tra i Comuni della Zona sociale di Guastalla e l’Azienda USL per la programmazione e gestione delle funzioni sociali e socio- sanitarie nelle aree Minori, Disabili, Anziani, approvato il 15 aprile 2006; La Convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzza- ra, Novellara, Poviglio, Reggiolo per la programmazione e gestione delle fun- zioni sociali e socio-sanitarie nelle aree Minori, Disabili, Anziani per il quadrien- nio 2007/2010, sottoscritta in data 23 marzo 2007; La citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 91/2006: ⮚ Dà atto che, con il Programma Attuativo 2007, si conclude il secondo triennio del Piano di Zona, i cui indirizzi sono contenuti nella deliberazio- ne del Consiglio Regionale n. 615/04 alla quale si fa sostanziale riferi- mento sia per quanto riguarda le linee di sviluppo del sistema sia per quanto riguarda gli obiettivi regionali di benessere sociale; ⮚ Colloca il Programma Attuativo 2007 all’interno del più ampio percorso di riforma indirizzato alla costruzione di un nuovo sistema di governo inte- grato delle politiche sociali e socio-sanitarie i cui punti salienti sono rap- presentati dalle seguenti azioni: - consolidamento e sviluppo della Zona, coincidente con il Distretto sanitario, quale ambito ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni di governo e programmazione da un lato, di gestione e produzione dei servizi sociali e socio-sanitari dall’altro; - costituzione e avvio del Fondo per la non autosufficienza a norma dell’art. 50 della L.R. 2/03, come modificato dall’art. 51 della L.R. 27/04; - trasformazione delle IIPPAB e costituzione delle Aziende Pubbliche di Ser- vizi alla Persona (ASP); - definizione e attuazione del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e socio-sanitari; ⮚ Evidenzia il consolidamento del ruolo della “Cabina di Regia per le politi- che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti sociali e sanitarie”, istituita con Protocollo d’intesa tra lo StatoRegione e Au- tonomie locali recepito dalla D.G.R. n. 2187/05, quale sede stabile di confronto, coordinamento e collaborazione sui temi delle politiche sanita- rie, sociali e socio-sanitarie e della loro integrazione, nonché di concerta- zione con le Regioni e le Province Autonome di Trento Organizzazioni Sindacali e di Bolzano confronto con la Conferenza dei soggetti del Terzo Settore; ⮚ Dispone che si provveda ad approvare e sottoscrivere un Accordo di Programma che approvi il compito di promuovere e sancire accordi tra il GovernoProgramma Attuativo 2007, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’artcome atto che di- scende dal Piano triennale. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO

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Samples: Accordo Di Programma Di Adozione Del Programma Attuativo Per l'Anno 2007

RICHIAMATI. -l'articolo 4il d.lgs. n. 50/2016 e smi, comma 1 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 81 che prevede l’istituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), quale esclusivo strumento di acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei medesimi requisiti; - il Decreto Legislativo 28 agosto 1997del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2015 con cui si approva il documento recante la “Strategia per la crescita digitale 2015”, con l’obiettivo di colmare il c.d. “digital divide” in Italia, con particolare riferimento al settore infrastrutturale e nei servizi; - il quadro regolamentare a livello europeo volto a migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in funzione di una Amministrazione pubblica più efficiente; in particolare: ▪ il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012 , che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”; ▪ il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio_; ▪ le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell’Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo; ▪ l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 finale del 29 ottobre 2014; ▪ la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 2811343 concernente l’approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, CCI12014IT05M20P002,che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l’occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020; ▪ la Convenzione del 2 agosto 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l’AgID per l’attuazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della PA” - Azione 1.3.1. “Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi avanzati” e Asse 2- Obiettivo specifico 2.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese”– Azione 2.2.1 “Interventi per lo sviluppo di modelli per la gestione associata di servizi avanzati e di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government, anche in forma integrata (joined-up services) e co-progettata” (di seguito PON); - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende dare attuazione all’articolo 81 del d.lgs. n. 50/2016 e smi attraverso la progettazione, gestione e sviluppo della BDOE e l’AgID – in quanto titolare e responsabile per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea – intende operare per contribuire alla progettazione della BDOE e alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica; - la BDOE rappresenta lo strumento unico preposto alla comprova del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei Contratti e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei medesimi requisiti, la cui realizzazione risulta essere un primo passo verso la realizzazione dello scenario di cooperazione dei processi di acquisto della PA; - l’AgID persegue, nell’ambito del predetto Progetto Italia Login, l’obiettivo di sviluppare e adottare infrastrutture e standard che affida riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese; - attraverso il Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, oggetto della richiamata Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l’AgID, e relativo al PON Governace e Capacità istituzionale 2014-2020 – l’AgID intende operare per contribuire alla Conferenza Permanente per progettazione della BDOE e alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie, garantendo l’interoperabilità tra i Rapporti tra lo StatoMinisteri e gli organismi pubblici coinvolti e offrendo alle imprese la possibilità di razionalizzare (con diminuzione di tempi e costi) la partecipazione alle gare pubbliche; - che il Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, le Regioni cui risorse finanziarie sono a valere sui fondi previsti dal citato PON, si estende dal terzo trimestre 2016 a fine 2023, articolandosi in due macro fasi, la prima delle quali è finalizzata a rendere le infrastrutture nazionali «plug & play» ed è specificamente volta: ▪ alla realizzazione di piattaforme che consentano il libero accesso e/o riuso di servizi e dataset; ▪ alla realizzazione di ambienti e/o applicazioni basati su API che rendono dati e servizi interoperabili; ▪ alla omogeneizzazione e ottimizzazione delle procedure amministrative; - in relazione alla suddetta fase progettuale, è fondamentale per l’implementazione di “Italia Login”, il layer di servizi di infrastrutture immateriali nazionali, nel cui contesto rileva la BDOE un modello per il libero accesso alle informazioni distribuite tra i diversi attori coinvolti e quindi lo strumento per poter definire e replicare linee guida, standard tecnologici e processi per l’interoperabilità e l’integrazione tra le Province Autonome banche dati; - le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governocollaborazione in materia, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive valorizzare le reciproche conoscenze e competenze e svolgere attività favorire la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di interesse comuneservizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, - ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 12/12/2016, n. 281il Comitato Tecnico costituito tra le Parti, tra il Governoha proposto di procedere ad avviare le attività progettuali relative alla definizione di un processo per la realizzazione della BDOE e alla sua alimentazione ed interoperabilità con le altre banche dati di interesse già presenti presso altre Pubbliche Amministrazioni, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente definendone la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione struttura e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH)ripartizione degli eventuali costi come previsto ai sensi dell’art.7 del citato Accordo; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente - per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSRl’effetto, ai sensi dell’art. 4 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Protocollo, il Gruppo di Lavoro istituito tra AgID e MIT procederà ad elaborare e sottoporre al Comitato tecnico uno schema di Programma di lavoro e un quadro economico degli impegni reciproci da sostenersi tra le parti; - le suddette attività sono di comune interesse, rispondono alle finalità previste dal citato Protocollo d’Intesa e sono meglio dettagliate nell’art. 2 del presente Accordo Integrativo; - l’attività progettuale concordata tra le parti è coerente alle rispettive finalità istituzionali di entrambe le Parti ed altresì consente un più efficiente ed efficace perseguimento di un interesse pubblico comune sia al Ministero che all’AgID; - il presente Accordo Integrativo viene formato nel rispetto dei presupposti legittimanti gli accordi tra amministrazioni, elaborati in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, del Consiglio di Stato (parere n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH1178/2015 - sez. II) e dell’ANAC (parere sulla normativa AG/07/15/AP del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP)18.02.2015): l’Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; -l’Accordo sancitoin sede alla base dell’Accordo vi è una reale divisione di Conferenza Permanente per compiti e responsabilità; i Rapporti movimenti finanziari tra lo Statoi soggetti che sottoscrivono l’Accordo si configura solo come ristoro delle spese sostenute, le Regioni essendo escluso il pagamento di un vero e le Province Autonome proprio corrispettivo, comprensivo di Trento e un margine di Bolzano, guadagno; il ricorso all’Accordo non può interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome tema di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”appalti pubblici;

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Samples: Accordo Integrativo

RICHIAMATI. -l'articolo 4La D.G.R. di Regione Lombardia n. X/5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in ordine all’evoluzione del modello organizzativo della rete cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” che prevede che i soggetti accreditati per le cure palliative garantiscano tutti e quattro i livelli assistenziali previsti dalla normativa. Il Decreto D.G. n.726 del 18.12.2017 dell' ATS di Brescia che istituisce la Rete Locale di Cure Palliative dell'ATS medesima ed il relativo Dipartimento Interaziendale. Il verbale dell’incontro del 05.12.2019 con cui l'ASST del Garda e la Fondazione A. Passerini Onlus di Nozza di Vestone hanno preso atto degli impegni reciproci per la gestione della presa in carico dei pazienti, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997secondo un percorso di cura coordinato ed integrato, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente con la stipula dell’accordo di collaborazione per il mantenimento/acquisizione dei requisiti organizzativi per i Rapporti tra lo Statosingoli livelli di assistenza. L’ASST del Garda, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio completare la filiera erogativa di cure palliative accreditata della Fondazione A. Passerini Onlus di Nozza di Vestone, si impegna a prendere in carico i pazienti inviati dalla stessa relativamente alle seguenti macroattività: - Attività ambulatoriale/MAC (Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale); - Day Hospital; che saranno garantite secondo protocolli condivisi. La Fondazione A. Passerini Onlus di Nozza di Vestone si impegna a garantire, nell'ambito territoriale dell' ASST del Garda, l’erogazione delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento Hospice e di BolzanoUCP DOM in house, al fine dell’organizzazione della Rete Territoriale delle Cure Palliative di questa ASST. La sottoscrizione del presente accordo vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in data 29 ottobre 2009materia. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Comportamentali da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto. L’accordo qui sottoposto alla sottoscrizione delle parti, ha validità fino al 31.12.2021 e potrà essere eventualmente rinnovato subordinatamente all’adozione di atti formali da parte delle due Amministrazioni contraenti. L’eventuale anticipata disdetta dovrà comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi tre oppure con posta elettronica certificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, con Repertorio n. 181/CSRoneri a carico della parte richiedente. Letto, ai sensi dell’art. 4 confermato e sottoscritto Oggi, addì del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281mese di dell’anno duemiladiciannove, tra il Governol’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST Garda) – con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, le Regioni Codice Fiscale e le Province Autonome di Trento e di BolzanoPartita IVA n. 03775660982, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo rappresentata per l'attuazione la firma del Regolamento CE presente atto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, delegata dal Direttore Generale con nota prot. n. 1907 9626 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione 28.02.2019; e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato – con sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Statoin Lonato Corso Garibaldi n. 3 – Codice Fiscale n. 02964900175 e Partita IVA n. 00712050988, le Regioni rappresentata dal Presidente pro tempore e le Province Autonome di Trento e di Bolzanolegale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”ciò legittimato;

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Samples: www.asst-garda.it

RICHIAMATI. -l'articolo 4il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito “Codice”) e le Linee guida n ° 4 di attuazione del nuovo codice “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, comma 1 indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 28 agosto 199719 aprile 2017, n. 28156 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; - il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017; PRESO ATTO che affida - è in scadenza il contratto di fornitura di materiale igienico sanitario per il periodo 2017/2019 stipulato con la Ditta Clevex aggiudicataria della procedura negoziata mediante RDO sul Mepa n° 1563429/2017; - prima del termine di scadenza del suddetto contratto con ordine prot. n° 1794 del 17/01/2019 è stato ordinato l’intero quantitativo presunto; ATTESO che si rende necessario procedere alla Conferenza Permanente scelta di nuovo contraente a cui affidare la fornitura del materiale in oggetto per i Rapporti tra lo Statosoddisfare le esigenze dei primi quattro mesi dell’anno in corso di tutte le sedi dell’Agenzia (uffici e laboratori) nelle more di indire una procedura e affidare mediante Accordo quadro per la durata di almeno due/tre anni; DATO ATTO che - oggetto dell’affidamento è la fornitura di materiale igienico sanitario necessario agli uffici ed ai laboratori dell’Agenzia di Cagliari, le Regioni Portoscuso, Sassari, Nuoro e le Province Autonome Oristano per un ammontare complessivo presunto di Trento € 2.300,00 + iva; - l’importo della fornitura in oggetto essendo inferiore alla soglia di rilievo comunitario permette di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna; - che sul Mercato Elettronico della P.A. è presente la categoria merceologica “materiale igienico sanitario” e di Bolzano il compito di promuovere relativo Bando; - la CONSIP e sancire accordi tra il GovernoCAT Sardegna non hanno attivato alcuna convenzione per l’acquisto dei beni in oggetto; - è, le Regioni e le succitate Provincequindi, in attuazione possibile ricorrere a procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del principio di leale collaborazione D.Lgs.n. 50/2016 del Codice, da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della PA (Xx.Xx) con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente scegliere un operatore economico che soddisfi le necessità dell’Agenzia per i Rapporti tra lo Stato, primi quattro mesi dell’anno in corso; - le Regioni tipologie e le Province Autonome i quantitativi della suddetta fornitura sono stati descritti nell’Allegato 1 al Capitolato speciale d’appalto che si allega alla presente per essere approvato congiuntamente al disciplinare di Trento e gara ai quali si rimanda espressamente; - il criterio di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSRaggiudicazione individuato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del Codice; - l’importo a base d’asta non comprende oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale; - il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 31 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Codice, n. 281è lo stesso Direttore del Servizio Provveditorato interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome cui spetta provvedere al relativo impegno di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”spesa;

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RICHIAMATI. -l'articolo 4Il D. Lgs. 502 del 30/12/1992 e xx.xx.; - l’art. 8-bis comma 3 del D. Lgs. 229/99 e s.m.i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter, all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies…” - la L.R. del 25 febbraio 2005, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, che agli articoli 74 e seguenti, dispone che l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale da parte delle strutture private avvenga con riferimento ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 76 della medesima legge regionale, ed a seguito di negoziazione fra l’azienda sanitaria e la struttura privata effettuata sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale; -l’articolo 76 della L.R. n. 40 del Decreto Legislativo 28 agosto 19972005, n. 281rubricato “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Statoin base al grado di copertura del fabbisogno, agli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni, le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitino sul territorio un ruolo di integrazione con la struttura pubblica al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale; - la L.R. n. 51 del 05/08/ 2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; - il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”; - il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D. Lgs. 502/92, in particolare l'art. 25 e l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo"; - la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12-01-2017; - Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni e le nella seduta del 24 Gennaio 2013; - l’Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province Autonome autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere Bolzano, Province, Comuni e sancire accordi le Comunità montane sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza” Rep. Atti n. 138 LU del 13-11-2014; - l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome autonome di Trento e di BolzanoBolzano ai sensi del D. Lgs. 281/97 art. 4, sul documento recante “Linee d’indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi in data 29 ottobre 2009, con Repertorio area pediatrico - adolescenziale” integrato dal documento “Rete dell’emergenza - urgenza pediatrica” Rep. Atti n. 181/CSR248 del 21-12-2017; - l’Intesa, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 8 L. 131/03 tra il Governo, le Regioni e le Regioni, Province Autonome autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e adolescenza” Rep. Atti n. 70 LU del 25 luglio 2019; - la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per l'attuazione la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali"; - il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”; - l’art. 28, primo paragrafo del Regolamento CE europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; - l’art. 32 primo paragrafo del detto Regolamento europeo che sancisce: “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”; - il Regolamento 90/R del 16/09/2020 di modifica al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17/11/2016 n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 8879/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;R.

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Samples: Avviso Di Manifestazione D’interesse

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997la Legge regionale 10 aprile 1995, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente 29 "Riordinamento dell'Istituto per i Rapporti beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna”; • lo Statuto dell’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx- Romagna, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione progr. 942/1997; • il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; • la Legge Regionale 15 febbraio 2000, n. 18, “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, e successive modificazioni; • il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” e successive modificazioni; • la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna O.d.G. n° 66 del 21 luglio 2008, P.G. n. 45010/2008, con cui è stata costituita l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna ed è stato approvato il relativo regolamento; • la “Convenzione tra lo Stato, le Regioni il Ministero per i beni e le Province Autonome attività culturali, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna, l’Alma Mater Studiorum Università di Trento Bologna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna per la gestione del Polo bibliotecario unificato bolognese del Servizio bibliotecario nazionale”, rep. n. 2379/2013 del 26 luglio 2013; • la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e successive modificazioni; • la “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese”, approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 20 del 27 maggio 2015 e sottoscritta il 23 luglio 2015; • la delibera del Consiglio metropolitano di Bologna n. 25 del 10 giugno 2015 “Approvazione dell'Accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna e l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna per la prosecuzione del servizio di biblioteca digitale in ambito metropolitano MLOL–Media library on line”; • la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, e successive modificazioni; • il “Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017” approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna con delibera n. 41 del 20 ottobre 2015; • l' “Intesa generale quadro Regione Xxxxxx-Romagna–Città metropolitana di Bologna ex art. 5 L.R. n. 13 del 2015”, siglata il 13 gennaio 2016; • l’ “Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell’Area metropolitana bolognese – Sistema distrettuale per la cultura”, approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 42 del 26 febbraio 2016; • il “Piano bibliotecario 2016” approvato dalla Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna con delibera n. 1057 del 4 luglio 2016, “Approvazione piano annuale 2016 in attuazione della L.R. n. 18/2000 in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali– Assegnazione contributo all’IBACN”; • la “Proroga della Convenzione rep. 2379 del 26 luglio 2013 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il Comune di Bologna per la gestione del Polo bibliotecario unificato bolognese del Servizio bibliotecario nazionale”, rep. n. 4805/2016 del 1° agosto 2016. Premesso che: • La normativa nazionale (D.Lgs. n. 42/2004) e quella regionale (L.R. n. 18/2000) attribuiscono agli Enti locali compiti specifici in materia di istituti e di Bolzano il compito di promuovere servizi culturali; in particolare, l’art. 12 della L.R. 18/2000 prevede che le biblioteche degli Enti locali e sancire accordi tra il Governoquelle convenzionate forniscano i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e che, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio realizzare un servizio bibliotecario integrato, gli enti titolari di biblioteche, d'intesa con i Comuni, costituiscano sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico. • Nell'Area metropolitana bolognese si sono sviluppate diverse esperienze nell’ambito della cooperazione intercomunale tesa al rafforzamento delle rispettive competenze sinergie fra le biblioteche, in piena adesione ai principi espressi dalla L.R. 18/2000, al fine di garantire a tutti il diritto di accesso all’informazione e svolgere alla conoscenza e promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme. In tal senso furono stipulate, a partire dallo scioglimento del Consorzio provinciale di pubblica lettura di Bologna (1986) le convenzioni per la gestione coordinata di progetti e di servizi bibliotecari nel territorio provinciale extra capoluogo (fino al 2012) e, dal 1990 ad oggi, le convenzioni per la gestione del Polo bibliotecario bolognese del Servizio bibliotecario nazionale (SBN); nel 2008, fu costituita dal Comune di Bologna l’Istituzione Biblioteche come organismo strumentale per la gestione e il coordinamento delle biblioteche comunali del capoluogo; a partire dal 2012, l’implementazione, la sperimentazione e il consolidamento del progetto “MLOL–Media library online. Biblioteca digitale metropolitana Bologna” ha costituito un esempio positivo di condivisione collettiva delle risorse e di erogazione dei servizi di biblioteca digitale su area vasta dall’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e le biblioteche del territorio; dalla fine del 2012, il “Protocollo per un sistema distrettuale della cultura” tra la Provincia di Bologna (poi Città metropolitana dal 1° gennaio 2015) e i Comuni del territorio ha consentito la costituzione di un sistema di governo per la cultura articolato in ambiti distrettuali, anche in materia di biblioteche, assetto richiamato nell’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e la Città metropolitana di Bologna (art. 5, “Sviluppo economico e sociale”, comma 6). • All’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, costituita, assieme al relativo regolamento, dal Consiglio comunale di Bologna con deliberazione O.d.g. n. 66 del 21 luglio 2008, PG n. 45010/2008, è stata attribuita ampia autonomia nella gestione diretta delle risorse assegnate, l'efficienza operativa necessaria a reperirne di ulteriori e ad instaurare rapporti diretti con soggetti esterni, in modo da accrescere la qualità delle proprie attività consolidate e consentire la sperimentazione di nuove iniziative, anche finalizzate alla costituzione di un servizio bibliotecario metropolitano degli enti locali. • L’art. 15 della L. 241/90 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. • La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, che ha istituito la Città metropolitana di Bologna (subentrata all'omonima Provincia il 1° gennaio 2015), ha indirizzato il nuovo ente a prevedere, in comune, forme di organizzazione delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; -l’Accordo sancitoin sede in particolare il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di Conferenza Permanente avvalimento ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei Comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. • La Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni non associati in Unione hanno deliberato l'approvazione della “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese”, sottoscritta in data 23 luglio 2015, in seguito alla quale è stato approvato l’accordo attuativo “Sistema distrettuale per la cultura” con atto del Sindaco metropolitano n. 42 del 26 febbraio 2016. • L’accordo attuativo del “Sistema distrettuale per la cultura”, sopra citato, raggruppa funzionalmente i Comuni in ambiti territoriali denominati “Distretti culturali”, per ciascuno dei quali è previsto un ente coordinatore (Comune o Unione di Comuni) cui compete la rappresentanza degli enti partecipanti nel caso di convenzioni per servizi specifici di ambito sovra distrettuale (art. 2 “Livelli di governance e relativi compiti” e art. 3 “Organizzazione dei distretti”), nonché l’impegno per i Rapporti Comuni e le Unioni afferenti a ciascun Distretto o partecipanti allo specifico progetto a versare quote finanziarie all'ente coordinatore del Distretto o al soggetto coordinatore del progetto; in particolare, per quanto riguarda i progetti in ambito bibliotecario-archivistico, i Comuni/Unioni firmatari di tale accordo s'impegnano (art. 7 “Risorse finanziarie e umane”) a stanziare una quota pro-capite minima, variabile da euro 0,26 a euro 0,50 per abitante, conferendola all'ente coordinatore di Distretto o al soggetto coordinatore del progetto, da destinarsi prioritariamente allo sviluppo delle attività, dei progetti e dei servizi delle reti bibliotecarie distrettuali e metropolitane (anche digitali). • Il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il Comune di Bologna hanno approvato la proroga fino al 31 dicembre 2016 della convenzione rep. 2379 del 26 luglio 2013 per la gestione del Polo bibliotecario unificato bolognese del Servizio bibliotecario nazionale, stante la necessità e l’urgenza di garantire la continuità dei servizi erogati, in attesa di una revisione della convenzione e alla stipula di un nuovo testo per un ulteriore triennio che tenga conto della nuova normativa nazionale (L. 56/2014) e regionale (L.R. 13/2015) di riordino istituzionale. Tale convenzione costituisce lo strumento per la gestione di un sistema informativo bibliografico e documentale territoriale, articolazione del Servizio Bibliotecario Nazionale; prevede inoltre l'impegno a sviluppare in rete la cooperazione e i servizi informativi bibliotecari e documentali, anche multimediali e digitali, per tutti i lettori e in ogni biblioteca; gli enti sottoscrittori della convenzione hanno facoltà di collegare al Polo tutte le biblioteche da loro amministrate o con loro convenzionate e contribuiscono alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione del Polo con modalità dettagliatamente disciplinate dalla convenzione. • L’art. 1, comma 1 bis della Legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 “Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Xxxxxx-Romagna”, attribuisce all’IBACN l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici e musei di enti locali; inoltre, l’art. 2 “Attribuzioni” prevede – fra l’altro – che l’Istituto, per lo svolgimento delle proprie attività, possa “[…] promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con [...] gli enti locali […]”; tale attribuzione è stata confermata nell’art. 2 dello Statuto dell’Istituto, che prevede che "[…] per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, […]” l’IBACN “[…] presti, in tali campi, la propria consulenza alla Regione e agli Enti Locali nonché ad altri soggetti pubblici e privati che operano nello stesso campo di attività". • L’art. 56, comma 3 della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, conferma l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici e musei di enti locali. Atteso che: • Tra gli altri progetti sovra bibliotecari realizzati negli ultimi anni, i servizi di prestito intersistemico dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e di due distretti culturali del territorio stanno ottenendo risultati positivi in termini di fruizione da parte dell’utenza, in virtù della qualità del servizio e della sua economicità; tali servizi potrebbero integrarsi su area vasta mediante uno sviluppo della cooperazione a livello metropolitano, così come potrebbe avvenire per ulteriori attività e iniziative che vengono organizzate all’interno delle attuali reti di cooperazione inter bibliotecaria (deposito delle pubblicazioni, formazione degli operatori, misurazione dei servizi, applicazione degli standard e degli obiettivi di qualità regionali, promozione della lettura, supporto alla didattica e alla ricerca). • Il “Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017” evidenzia come occorra “potenziare i progetti cooperativi, sia sul versante tecnologico […] che sul versante organizzativo, anche in riferimento al nuovo assetto istituzionale del territorio, all’armonizzazione dei criteri di suddivisione della spesa nei territori, alla semplificazione amministrativa e alla sostenibilità nel lungo periodo”; inoltre, il “Piano bibliotecario 2016” riconosce che “gli enti locali e gli altri enti partecipanti ai sistemi bibliotecari del territorio hanno risposto con rapidità alla mutata situazione istituzionale e stanno affrontando la riorganizzazione necessaria a dare continuità ai sistemi che hanno garantito, negli anni, qualità dei servizi e razionalizzazione delle risorse”. • In virtù delle modifiche conseguenti in materia di governo della cultura e delle biblioteche derivanti dalla normativa nazionale e regionale di riordino istituzionale sopra richiamata (L. n. 56/2014 e L.R. 13/2015 e successive modificazioni), è necessario riorganizzare la struttura della collaborazione intercomunale nell’area metropolitana bolognese tra lo Statole biblioteche degli enti locali, a partire dal raccordo delle reti di cooperazione bibliotecarie esistenti, individuando una nuova forma di collaborazione e il soggetto capofila della medesima. • Allo scopo di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, del sapere e della conoscenza ai cittadini dell’intero territorio metropolitano, sulla base dell'esito positivo delle attività svolte in comune nell'ambito delle sopra citate convenzioni e accordi e delle indicazioni contenute negli atti d’indirizzo e di pianificazione della programmazione regionale bibliotecaria, i soggetti (Comuni e Unioni di Comuni) capofila dei progetti bibliotecari dei distretti culturali e l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna convengono e concordano di proseguire le iniziative, le Regioni attività ed i progetti sovra comunali di area vasta (in materia di biblioteche e le Province Autonome di Trento servizi bibliotecari), in forma coordinata e di Bolzanosistema, individuando l’intera area metropolitana come ambito territoriale ottimale di esercizio delle principali attività inter bibliotecarie e l’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna come il soggetto capofila con il ruolo, in data 29 ottobre 2009, accordo con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee linee espresse dal Tavolo metropolitano di indirizzo per l'attuazione in materia di cultura, di gestore tecnico, organizzativo e amministrativo degli oggetti del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazionepresente atto, la valutazioneavvalendosi delle strutture bibliotecarie e amministrative dell'Istituzione Biblioteche con il concorso degli altri soggetti firmatari, l'autorizzazione anche dal punto di vista progettuale, economico e la restituzione delle sostanze chimiche finanziario. Tutto ciò premesso e considerato, gli Enti aderenti al presente Accordo (REACH); -l’Accordo sancitoin sede d'ora in avanti, anche: gli “Enti firmatari” o le “parti” ): • l’IBACN della Regione Xxxxxx-Romagna • il Comune di Conferenza Permanente Bologna • le Unioni e singoli Comuni coordinatori dell’area Bolognese per i Rapporti tra lo Statoservizi bibliotecari: il Comune di Valsamoggia, le Regioni e le Province Autonome il Comune di Trento e Castel San Xxxxxx Terme, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, l’Unione Reno-Galliera, il Comune di BolzanoSan Xxxxxxxx in Persiceto, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome Comune di Trento e San Xxxxxxx di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi Savena convengono su quanto di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;seguito riportato:

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Giunta Comunale

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997la Legge regionale 10 aprile 1995, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente 29 "Riordinamento dell'Istituto per i Rapporti beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna”; • lo Statuto dell’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx- Romagna, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione progr. 942/1997; • il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; • la Legge Regionale 15 febbraio 2000, n. 18, “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, e successive modificazioni; • il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” e successive modificazioni; • la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna O.d.G. n° 66 del 21 luglio 2008, P.G. n. 45010/2008, con cui è stata costituita l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna ed è stato approvato il relativo regolamento; • la “Convenzione tra lo Stato, le Regioni il Ministero per i beni e le Province Autonome attività culturali, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna, l’Alma Mater Studiorum Università di Trento Bologna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna per la gestione del Polo bibliotecario unificato bolognese del Servizio bibliotecario nazionale”, rep. n. 2379/2013 del 26 luglio 2013; • la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e successive modificazioni; • la “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese”, approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 20 del 27 maggio 2015 e sottoscritta il 23 luglio 2015; • la delibera del Consiglio metropolitano di Bologna n. 25 del 10 giugno 2015 “Approvazione dell'Accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna e l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna per la prosecuzione del servizio di biblioteca digitale in ambito metropolitano MLOL–Media library on line”; • la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, e successive modificazioni; • il “Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017” approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna con delibera n. 41 del 20 ottobre 2015; • l' “Intesa generale quadro Regione Xxxxxx-Romagna–Città metropolitana di Bologna ex art. 5 L.R. n. 13 del 2015”, siglata il 13 gennaio 2016; • l’ “Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell’Area metropolitana bolognese – Sistema distrettuale per la cultura”, approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 42 del 26 febbraio 2016; • il “Piano bibliotecario 2016” approvato dalla Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna con delibera n. 1057 del 4 luglio 2016, “Approvazione piano annuale 2016 in attuazione della L.R. n. 18/2000 in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali– Assegnazione contributo all’IBACN”; • la “Proroga della Convenzione rep. 2379 del 26 luglio 2013 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il Comune di Bologna per la gestione del Polo bibliotecario unificato bolognese del Servizio bibliotecario nazionale”, rep. n. 4805/2016 del 1° agosto 2016. Premesso che: • La normativa nazionale (D. Lgs. n. 42/2004) e quella regionale (L.R. n. 18/2000) attribuiscono agli Enti locali compiti specifici in materia di istituti e di Bolzano il compito di promuovere servizi culturali; in particolare, l’art. 12 della L.R. 18/2000 prevede che le biblioteche degli Enti locali e sancire accordi tra il Governoquelle convenzionate forniscano i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e che, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio realizzare un servizio bibliotecario integrato, gli enti titolari di biblioteche, d'intesa con i Comuni, costituiscano sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico. • L'Area metropolitana bolognese ha condiviso numerose esperienze nell’ambito della cooperazione intercomunale tesa al rafforzamento delle rispettive competenze sinergie fra le biblioteche, in piena adesione ai principi espressi dalla L.R. 18/2000, al fine di garantire a tutti il diritto di accesso all’informazione e svolgere alla conoscenza e promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme. In tal senso furono stipulate, a partire dallo scioglimento del Consorzio provinciale di pubblica lettura di Bologna (1986) le convenzioni per la gestione coordinata di progetti e di servizi bibliotecari nel territorio provinciale extra capoluogo (fino al 2012) e, dal 1990 ad oggi, le convenzioni per la gestione del polo bibliotecario bolognese del Servizio bibliotecario nazionale (SBN); nel 2008, fu costituita dal Comune di Bologna l’Istituzione Biblioteche come organismo strumentale per la gestione e il coordinamento delle biblioteche comunali del capoluogo; a partire dal 2012, l’implementazione, la sperimentazione e il consolidamento del progetto “MLOL–Media library online. Biblioteca digitale metropolitana Bologna” ha costituito un esempio positivo di condivisione collettiva delle risorse e di erogazione dei servizi di biblioteca digitale su area vasta dall’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e le biblioteche del territorio; dalla fine del 2012, il “Protocollo per un sistema distrettuale della cultura” tra la Provincia di Bologna (poi Città metropolitana dal 1° gennaio 2015) e i Comuni del territorio ha consentito la costituzione di un sistema di governo per la cultura articolato in ambiti distrettuali, anche in materia di biblioteche. Tale assetto è stato richiamato nell’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e la Città metropolitana di Bologna (art. 5, “Sviluppo economico e sociale”, comma 6). • All’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, costituita, assieme al relativo regolamento, dal Consiglio comunale di Bologna con deliberazione O.d.g. n. 66 del 21 luglio 2008, PG n. 45010/2008, è stata attribuita ampia autonomia nella gestione diretta delle risorse assegnate, l'efficienza operativa necessaria a reperirne di ulteriori e ad instaurare rapporti diretti con soggetti esterni, in modo da accrescere la qualità delle proprie attività consolidate e consentire la sperimentazione di nuove iniziative, anche finalizzate alla costituzione di un servizio bibliotecario metropolitano degli enti locali. • L’art. 15 della L. 241/90 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. • La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, che ha istituito la Città metropolitana di Bologna (subentrata all'omonima Provincia il 1° gennaio 2015), ha indirizzato il nuovo ente a prevedere, in comune, forme di organizzazione delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; -l’Accordo sancitoin sede in particolare il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di Conferenza Permanente avvalimento ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei Comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. • La Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni non associati in Unione hanno deliberato l'approvazione della “Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese”, sottoscritta in data 23 luglio 2015, in seguito alla quale è stato approvato l’accordo attuativo “Sistema distrettuale per la cultura” con atto del Sindaco metropolitano del n. 42 del 26 febbraio 2016. • L’accordo attuativo del “Sistema distrettuale per la cultura”, sopra citato, raggruppa funzionalmente i Comuni in ambiti territoriali denominati “Distretti culturali”, per ciascuno dei quali è previsto un ente coordinatore (Comune o Unione di Comuni) cui compete la rappresentanza degli enti partecipanti nel caso di convenzioni per servizi specifici di ambito sovra distrettuale (art. 2 “Livelli di governance e relativi compiti” e art. 3 “Organizzazione dei distretti”), nonché l’impegno per i Rapporti Comuni e le Unioni afferenti a ciascun Distretto o partecipanti allo specifico progetto a versare quote finanziarie all'ente coordinatore del Distretto o al soggetto coordinatore del progetto; in particolare, per quanto riguarda i progetti in ambito bibliotecario-archivistico, i Comuni/Unioni firmatari di tale accordo s'impegnano (art. 7 “Risorse finanziarie e umane”) a stanziare una quota pro-capite minima, variabile da euro 0,26 a euro 0,50 per abitante, conferendola all'ente coordinatore di Distretto o al soggetto coordinatore del progetto, da destinarsi prioritariamente allo sviluppo delle attività, dei progetti e dei servizi delle reti bibliotecarie distrettuali e metropolitane (anche digitali). • Il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Xxxxxx-Romagna, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il Comune di Bologna hanno approvato la proroga fino al 31 dicembre 2016 della convenzione rep. 2379 del 26 luglio 2013 per la gestione del Polo bibliotecario unificato bolognese del Servizio bibliotecario nazionale, stante la necessità e l’urgenza di garantire la continuità dei servizi erogati, in attesa di una revisione della convenzione e alla stipula di un nuovo testo per un ulteriore triennio che tenga conto della nuova normativa nazionale (L. 56/2014) e regionale (L.R. 13/2015) di riordino istituzionale. Tale convenzione costituisce lo strumento per la gestione di un sistema informativo bibliografico e documentale territoriale, articolazione del Servizio Bibliotecario Nazionale; prevede inoltre l'impegno a sviluppare in rete la cooperazione e i servizi informativi bibliotecari e documentali, anche multimediali e digitali, per tutti i lettori e in ogni biblioteca; gli enti sottoscrittori della convenzione hanno facoltà di collegare al Polo tutte le biblioteche da loro amministrate o con loro convenzionate e contribuiscono alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione del Polo con modalità dettagliatamente disciplinate dalla convenzione. • L’art. 1, comma 1 bis della Legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 “Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Xxxxxx-Romagna”, attribuisce all’IBACN l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici e musei di enti locali; inoltre, l’art. 2 “Attribuzioni” prevede – fra l’altro – che l’Istituto, per lo svolgimento delle proprie attività, possa “[…] promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con [...] gli enti locali […]”; tale attribuzione è stata confermata nell’art. 2 dello Statuto dell’Istituto, che prevede che "[…] per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, […]” l’IBACN “[…] presti, in tali campi, la propria consulenza alla Regione e agli Enti Locali nonché ad altri soggetti pubblici e privati che operano nello stesso campo di attività". • L’art. 56, comma 3 della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, conferma l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici e musei di enti locali. Atteso che: • Tra gli altri progetti sovra bibliotecari realizzati negli ultimi anni, il servizio del prestito intersistemico dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e di due distretti culturali del territorio stanno ottenendo risultati positivi in termini di fruizione da parte dell’utenza, in virtù della qualità del servizio e della sua economicità; tali servizi potrebbero integrarsi su area vasta mediante uno sviluppo della cooperazione a livello metropolitano, così come potrebbe avvenire per ulteriori attività e iniziative che vengono organizzate all’interno delle attuali reti di cooperazione inter bibliotecaria (deposito delle pubblicazioni, formazione degli operatori, misurazione dei servizi, applicazione degli standard e degli obiettivi di qualità regionali, promozione della lettura, supporto alla didattica e alla ricerca). • Il “Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017” evidenzia come occorra “potenziare i progetti cooperativi, sia sul versante tecnologico […] che sul versante organizzativo, anche in riferimento al nuovo assetto istituzionale del territorio, all’armonizzazione dei criteri di suddivisione della spesa nei territori, alla semplificazione amministrativa e alla sostenibilità nel lungo periodo”; inoltre, il “Piano bibliotecario 2016” riconosce che “gli enti locali e gli altri enti partecipanti ai sistemi bibliotecari del territorio hanno risposto con rapidità alla mutata situazione istituzionale e stanno affrontando la riorganizzazione necessaria a dare continuità ai sistemi che hanno garantito, negli anni, qualità dei servizi e razionalizzazione delle risorse”. • In virtù delle modifiche conseguenti in materia di governo della cultura e delle biblioteche derivanti dalla normativa nazionale e regionale di riordino istituzionale sopra richiamata (L. n. 56/2014 e L.R. 13/2015 e successive modificazioni), è necessario riorganizzare la struttura della collaborazione intercomunale nell’area metropolitana bolognese tra lo Statole biblioteche degli enti locali, a partire dal raccordo delle reti di cooperazione bibliotecarie esistenti, individuando una nuova forma di collaborazione e il soggetto capofila della medesima. • Allo scopo di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, del sapere e della conoscenza ai cittadini dell’intero territorio metropolitano, sulla base dell'esito positivo delle attività svolte in comune nell'ambito delle sopra citate convenzioni e accordi e delle indicazioni contenute negli atti d’indirizzo e di pianificazione della programmazione regionale bibliotecaria, i soggetti (Comuni e Unioni di Comuni) capofila dei progetti bibliotecari dei distretti culturali e l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna convengono e concordano di proseguire le iniziative, le Regioni attività ed i progetti sovra comunali di area vasta (in materia di biblioteche e le Province Autonome di Trento servizi bibliotecari), in forma coordinata e di Bolzanosistema, individuando l’intera area metropolitana come ambito territoriale ottimale di esercizio delle principali attività inter bibliotecarie e l’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna come il soggetto capofila con il ruolo di gestore tecnico, organizzativo e amministrativo degli oggetti del presente accordo, avvalendosi delle strutture bibliotecarie e amministrative dell'Istituzione Biblioteche con il concorso degli altri soggetti firmatari, anche dal punto di vista economico e finanziario. Tutto ciò premesso e considerato, gli Enti aderenti al presente Accordo (d'ora in data 29 ottobre 2009avanti, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra anche: gli “Enti firmatari” o le “parti” ): • l’IBACN della Regione Xxxxxx-Romagna • il Governo, Comune di Bologna • le Regioni Unioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente singoli Comuni coordinatori dell’area Bolognese per i Rapporti tra lo Statoservizi bibliotecari: il Comune di Valsamoggia, le Regioni e le Province Autonome il Comune di Trento e Castel San Xxxxxx Terme, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, l’Unione Reno-Galliera, il Comune di BolzanoSan Xxxxxxxx in Persiceto, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome Comune di Trento e San Xxxxxxx di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi Savena convengono su quanto di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;seguito riportato:

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Samples: Accordo Attuativo Per La Collaborazione in Materia Di Biblioteche Fra Istituto Per I Beni Artistici, Culturali E Naturali Della Regione Emilia Romagna, Comune Di Bologna, Unioni E Singoli Comuni Coordinatori Nell’ambito Dell'area Metropolitana Bolognese

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997La Legge 14 gennaio 2013, n. 28110, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prima norma nazionale organica espressamente dedicata al verde urbano, finalizzata alla riduzione del consumo di suolo, al riequilibrio dello sviluppo edilizio e alla riqualificazione del tessuto esistente. • Le Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano del 2017 e La Strategia Nazionale del verde urbano del 2018, redatte dal Ministero dell’Ambiente attraverso il Comitato per lo Sviluppo del Verde urbano per fissare criteri e orientamenti per la promozione di foreste urbane e periurbane. • Il Decreto n. 63 del 10 marzo 2020, “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” quale riferimento per l’individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle soluzioni progettuali, dei prodotti e dei servizi migliori sotto il profilo ambientale. • La Legge organica in materia di Tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo (L.R. 4 gennaio 2014, n. 3) che affida alla Conferenza Permanente all’art. 49 tratta di “Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane” e prevede la stesura di uno schema di "Regolamento comunale per i Rapporti tra lo Statola gestione e la tutela del verde urbano" nel quale sono contenute disposizioni per la tutela, le Regioni la valorizzazione e le Province Autonome la gestione del verde urbano nei comuni della Regione. • Le Norme in materia di Trento rete ecologica delle Marche e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione tutela del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997paesaggio (L.R. 5 febbraio 2013, n. 2812) e gli Indirizzi per il recepimento della Rete ecologica delle Marche (REM) negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (DGR n.1288 dell’1/10/2018) che ribadiscono il valore di relazione ecologica della matrice interstiziale costituita dalle aree periurbane e urbane e dagli agroecosistemi. • La Legge forestale regionale delle Marche (L.R. del 23 febbraio 2005, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo n. 6) che all’art. 20 comma 6 prevede che i comuni adottino un proprio regolamento per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione tutela e la restituzione gestione delle sostanze chimiche formazioni vegetali non classificate come boschi, redatto in coerenza con lo Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano (REACHDGR n. 603 del 27/07/2015); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;.

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Samples: Accordo Di Programmazione Strategico Negoziata

RICHIAMATI. -l'articolo 4l’avviso pubblico adottato dalla Regione Campania con DD 2 del 07/01/2021 rivolto ad enti del terzo settore ex X.Xxx. 117/2017 per la coprogettazione e gestione di interventi di innovazione sociale per l'integrazione culturale, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997sociale, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome occupazionale ed abitativa dei cittadini di Trento paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nei territori dei comuni di Castel Volturno e di Bolzano Eboli dove risulta maggiore la presenza di immigrati impegnati in agricoltura vittime o potenziali vittime di grave sfruttamento lavorativo; -il D.D. Regione Campania n. 137 del 25/05/2021 con il compito quale – con riferimento all’ambito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione Eboli - è stata selezionata la proposta progettuale presentata da La Rada Consorzio Cooperative Sociali Arl quale mandataria del principio costituendo ATS composto da 1) Associazione ARCI Salerno 2) ACLI SALERNO; 3) CSC – Credito senza confini – Società Cooperativa Sociale; 4) IL SENTIERO – Società Cooperativa Sociale ARL ; 5) MESTIERI CAMPANIA – Consorzio di leale collaborazione al fine Cooperative Sociali ; 6) TERTIUM MILLENNIUM Società Cooperativa; -il verbale di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, co-progettazione del 21/07/2021 redatto ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra 11 della L. 241/1990; - il Governo, le Regioni D.D. Xxxxxxx Xxxxxxxx xx. 00 xxx 00.00.0000 ad oggetto la presa d'atto delle risultanze e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni co - progettazione e le Province Autonome contestuale approvazione bozza di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, convenzione ex artt. 55- 57 CTS; - la convenzione con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 la Regione Campania del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”23.09.2021;

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Samples: cooptertium.it

RICHIAMATI. -l'articolo 4il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106"., in particolare l'art 56 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo a favore delle stesse esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. • • la Legge Xxxxxxx Xxxxxxx 00 xxxxxx 0000, x.00 "Xxxxx di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano" che all’art. 1 riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità Regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, e l'art. 15 che conferma quanto disposto dall'art. 56 del Decreto Legislativo 28 agosto 19973 luglio 2017 n.117. • • Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 “ Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore” Tanto premesso e considerato si provvede a bandire, n. 281tramite il presente avviso, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Statouna procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) riservata alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze della selezione e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, del successivo convenzionamento con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale l'Azienda Usl Toscana Sud Est per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi realizzazione di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;sotto riportato.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Sud Est E Odv/Aps Per Attivi Tà Di Volontariato E Promozione Sociale Da Svolgere Per La Rea Lizzazione Del Progetto “Attività Terapeutico Riabilitative u.f. Sa Lute Mentale Adulti Attraverso La Pratica Sportiva” Zona Distret to Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana

RICHIAMATI. -l'articolo il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 28150; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che affida alla Conferenza Permanente per “D'intesa con i Rapporti tra lo Statocomuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, le Regioni e le Province Autonome di Trento stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di Bolzano organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate ProvinceDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comunedell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR- il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 4 15, comma 5, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 28166, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra il Governogli altri, le Regioni Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente soglie individuate con il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione decreto del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe Presidente del Consiglio concernente dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la registrazioneregione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente n. 66 che individua i requisiti per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSRl'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 4 dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997decreto-legge 24 aprile 2014, n. 28166; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra il Governoi quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzanoche aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanzecomma 3, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato Alegge n. 114 del 2014, paragrafo 10come modificato dall'art. 1, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR208, ai sensi dell’artdel quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 4 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 28 agosto 199718 aprile 2016, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 50 recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2009 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli merito alle convenzioni di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”servizio;

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 l’art. 169 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281T.U.E.L. (D.lgs.267/00), che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Statoprevede che sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo del Comune definisca, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi; • l’art. 107 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/00), il quale stabilisce che agli organi di governo spettano le Regioni funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e le Province Autonome tecnica mediante autonomi poteri di Trento spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di Bolzano il compito controllo; • l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di promuovere Venezia relativo alle funzioni e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comuneai compiti dei Dirigenti; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art• l'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, disciplinante gli adempimenti di competenza dei Dirigenti; • gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 28133 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”; • il Governovigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 esecutiva dal 04/07/2016; • l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017­2019, le Regioni e le Province Autonome approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017; • il “Regolamento recante codice di Trento e comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165”, approvato con DPR 16/04/2013 n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di Bolzano, concernente il condotta previsti dal Codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione; • del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28/02/2013; • che l’esecutività del presente provvedimento è condizionata all’apposizione del visto del Responsabile Direzione Finanza e Bilancio e Tributi relativo alla copertura della spesa ai sensi art. 151 comma 4 del D.l.g.s. 18/08/2000 n. 267. Tutto ciò premesso, • che l'applicazione delle MODALITA' DI EROGAZIONE dei contributi per l'attuazione disagio abitativo, contenute nel presente provvedimento, vengano applicate dal Settore Servizi per la Residenza – Servizio Front office, fino all'approvazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe per l'erogazione di interventi di sostegno al reddito della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla persona e Benessere di Comunità da parte del Consiglio concernente la registrazioneComunale; • di approvare l'allegato modello di istanza; • che le liquidazioni verranno effettuate con determinazioni dirigenziali, la valutazione, l'autorizzazione utilizzando i fondi disponibili nel capitolo 42304/202 “Assistenza e la restituzione beneficenza a sostegno delle sostanze chimiche (REACH)politiche della residenza” Bilancio 2017; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni impegnare Euro 150.000,00 al capitolo 42304/202 “Assistenza e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione beneficenza a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP)sostegno delle politiche della residenza” Bilancio 2017; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;IL DIRIGENTE ALLEGATI:

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Samples: www.comune.venezia.it

RICHIAMATI. -l'articolo 4i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): − Accordo del 25/01/2012 tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Xxxxxx-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP; − Accordo del 27/01/2014 fra Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato alla Scuola, comma formazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna per la realizzazione di percorsi di IeFP nei corsi serali degli Istituti Professionali; − la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 4 e dall’art. 7, c. 2, del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 61, al fine di favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, per consentire, nell’interesse prioritario degli studenti, la realizzazione dell’offerta formativa sussidiaria assicurando la continuità e organicità dell’offerta territoriale di IeFP; − la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 4 c. 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Ministeriale 17 maggio 2018 per quanto attiene la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale con le attività integrative di cui all’art.3 c. 2 del medesimo Decreto, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nonché la definizione delle modalità di Trento accesso dei medesimi all’esame di qualifica e di Bolzano il compito diploma professionale; − l’esigenza di promuovere innalzare i livelli di istruzione e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Provinceformazione professionale per tutti i giovani, in attuazione del principio riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, IeFP. Tutto ciò premesso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a parti convengono quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;segue:

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Samples: Accordo

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma ➢ Il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma; ➢ Il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti “ e ss.mm.ii; ➢ Il D.Lgs 9 aprile 2001 n. 81 “ Attuazione dell'art- 1 del Decreto Legislativo 28 della L. 3 agosto 19972007, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province123, in attuazione del principio materia di leale tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; ➢ Il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “ Codice della strada” e ss.mm.ii; ➢ Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485 “ Regolamento al Codice della strada - la funzionalità dell'azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubblici interessati; - la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti comune è prevista, tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzanol'altro, in data 29 ottobre 2009linea generale, dalla l. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo; - con Repertorio n. 181/CSRparticolare riferimento alla stipula di atti negoziali, ai sensi dell’artil d.lgs. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” prevede la possibilità di promuovere la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, n. 281interventi e programmi che richiedono, tra il Governoper la loro completa realizzazione, le Regioni l'azione integrata e le coordinata di Comuni, Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema Regioni; - in attuazione dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazioneprincipi e degli indirizzi normativi sopra richiamati, la valutazioneProvincia di Monza e della Brianza ed il Comune di Caponago intendono addivenire, l'autorizzazione attraverso definizione di reciproci accordi tramite stipulazione di accordo di programma (di seguito “Accordo”), alla risoluzione delle problematiche viabilistiche di seguito riportate, mediante realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica in grado di assicurare all'utenza stradale condizione di sicurezza e fruibilità. la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede SP 215 “Moriano di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo StatoVimercate – Pessano” costituisce un'arteria stradale di significativa rilevanza, le Regioni e le Province Autonome poiché volta a consentire ai flussi viabilistici provenienti dalla Tangenziale Est Esterna, nei pressi del Comune di Trento e di BolzanoPessano con Bornago, l'accessibilità all'area nord orientale della Brianza e, in data 7 maggio 2015generale, con Repertorio n. 88/CSRalle località poste nel vimercatese. Detta strada provinciale, ai sensi dell’artil cui tratto brianzolo permette nello specifico il collegamento tra i comuni di Agrate Brianza, Burago di Molgora, Caponago e Vimercate, è caratterizzata da notevoli flussi autoveicolari, tali da compromettere, specialmente nelle ore di punta, il regolare funzionamento e deflusso in corrispondenza dei crocevia a “T” materializzati dagli innesti delle comunali vie Xxxxxx Xxxxxxx e per Cambiago sull'asta della SP215. 4 Le previsioni viabilistiche, utili a risolvere gli aspetti di dettaglio legati alla fluidificazione del Decreto Legislativo 28 agosto 1997traffico ed alla riduzione delle velocità che, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzanoperaltro, in data 6 dicembre 2017tale tratto rettilineo di SP215 risultano essere elevate, con Repertorio n. 213/CSRconsistono nella realizzazione di una nuova opera, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni volta a conseguire la fluidificazione dei flussi di traffico e le Province Autonome l'incremento delle condizioni di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;sicurezza.

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Samples: Accordo Di Programma

RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997la legge dell’8 novembre 2000, n. 281328, che affida alla Conferenza Permanente recante “Legge quadro per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni la realizzazione del sistema integrato di interventi e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Provinceservizi sociali” e, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Statoparticolare, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012l’articolo 22, relativo alla messa “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - la Legge Regionale del 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i. “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” che persegue obiettivi di integrazione sociale e sociosanitaria, di sviluppo dei principi di sussidiarietà e centralità della famiglia, quale soggetto non solo portatore di bisogno, ma anche quale risorsa da sostenere nella sua funzione sociale; - la Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi". - La DGR 7004 del 31 luglio 2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il regolamento regionale 4/2017 "Disciplina della programmazione e dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici" in attuazione di quanto disposto dall'art..23 della l.r.8 luglio 2016, n.16").; - Le modifiche apportate al regolamento 4/2017 in data 8 marzo 2019 n.3 e pubblicate sul BURL supplemento n. 11 del 12 marzo 2019; - VISTO che si rende necessario approvare il Piano Annuale dell’offerta Abitativa Pubblica a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”seguito dell’approvazione del regolamento regionale n.3/2019 anno 2019 visto il Testo Unico – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull’ordinamento delle Autonomie locali; ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

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RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 La DGR R.L. n. X/5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in ordine all’evoluzione del modello organizzativo della rete cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” che prevede che i soggetti accreditati per le cure palliative garantiscano tutti e quattro i livelli assistenziali previsti dalla normativa. Il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, D.G. n.726 del 18.12.2017 dell' ATS di Brescia che istituisce la Rete Locale di Cure palliative dell'ATS medesima ed il relativo Dipartimento Interaziendale. La nota del Centro Medico Camedi Srl (in atti prot. n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 0048977 del 16.12.2021) con cui ha comunicato la cessione del proprio ramo d’azienda relativo alle attività di Trento Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di Bolzano il compito Assistenza Domiciliare di promuovere e sancire accordi tra il GovernoCure Palliative (UCP- DOM), le Regioni e le succitate Provinceerogate sul territorio di ATS Brescia, a favore di Acqua Srl; La nota (in attuazione atti prot. n. 0018112 del principio 10.05.2022) con cui Xxxx ha espresso la volontà di leale collaborazione aderire alla Rete Territoriale Cure Palliative dell’ASST del Garda prendendo atto degli L’ASST del Garda, al fine di coordinare l'esercizio completare la filiera erogativa di cure palliative accreditata della Struttura Sanitaria Assistenziale Aqua Srl di Milano, si impegna a prendere in carico i pazienti inviati dalla stessa relativamente alle seguenti macroattività: - Hospice; - Attività ambulatoriale; - MAC (Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale); - Day-Hospital. che saranno garantite secondo protocolli condivisi. La Struttura Sanitaria Assistenziale Aqua Srl di Milano, stipulando il presente accordo con l’ASST del Garda, si impegna a garantire l’erogazione delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede UCP-DOM in house, nell'ambito territoriale di Conferenza Permanente tale ASST, per l’organizzazione della Rete Territoriale delle Cure Palliative di quest’ultima. La sottoscrizione del presente accordo vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i Rapporti tra lo Statocorrispondenti uffici e siti aziendali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzanoimpegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in data 29 ottobre 2009oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Etici Comportamentali da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto. raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi tre oppure con posta elettronica certificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, con Repertorio n. 181/CSRoneri a carico della parte richiedente. Letto, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni confermato e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;sottoscritto

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RICHIAMATI. -l'articolo 4i precedenti verbali n. 1, 2 ed in particolare il verbale n. 3; • che con deliberazione n. 83 del 28.09.2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (oggi denominata ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza), è stata disposta l’indizione della gara d’appalto, procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, per la realizzazione dell’intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Communi- ty Cloud Cybersecurity” (CIG 640875933B) nell’ambito dell’intervento PAR – FSC Abruzzo 2007- 2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a – Accordo di Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo”; • che con deliberazione n. 79 del 03.08.2017 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza è stata affidata alla Soc. Fastweb S.p.a. la procedura negoziata ex art. 63, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 19972, lett. b), n. 281, 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di adeguamento impianti per le infrastrutture dei centri CTAQ CTTL" (CIG 7171421BD0)” nell'ambito del progetto di che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni trattasi; • che con decreto n. 2 del 21.01.2020 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSRCommittenza si è proceduto, ai sensi dell’art. 4 102 comma 6 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore, n. 281alla nomina dei componenti la Commissione preposta al collaudo relativo alla gara in parola, tra il Governo, le Regioni individuati nei seguenti soggetti: - Dott. Xxx. Xxxxxxxx XXXXX - Responsabile dell’Ufficio Tecnologie informatiche e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe supporto sistemistico del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzanoregionale dell’Abruzzo, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’artqualità di Presidente; - Xxx. 4 Xxxxx XXXXXXX - Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome Servizio Genio Civile di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di BolzanoTeramo - Regione Abruzzo, in data 6 dicembre 2017qualità di Componente; - Arch. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX - Funzionario Ufficio Porti e Aeroporti - Regione Abruzzo, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in qualità di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”Componente;

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RICHIAMATI. -l'articolo 4l’Intesa Istituzionale di Programma, comma 1 tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione; - il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Politiche del Decreto Legislativo 28 agosto 1997Lavoro” sottoscritto in data 26 settembre 2007 fra la Regione Molise, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico, in cui sono state inserite, a seguito dei verbali e delle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori, su richiamati, le Azioni 1, 2 e 3 del Pacchetto “Giovani” Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa; RICHIAMATE, inoltre, - la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 28114, che affida alla Conferenza Permanente recante “Programmazione delle risorse del Fondo per i Rapporti tra le Aree Sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma Quadro”; - la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, concernente “Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del Fondo per lo StatoSviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013” RITENUTO, le Regioni e le Province Autonome per quanto sopra, di Trento e sottoporre all’approvazione della Giunta regionale la riprogrammazione, per l’importo di Bolzano euro 922.256,43, delle economie a carico del FSC 2000-2006 generate dall’Azione 3 cod. SGP MOLPNCG.059 “Bonus assunzionale – Dai credito ai Giovani”, inserita nel II Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Politiche del Lavoro”, implementando, per pari importo, il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governovalore finanziario dell’Azione 1 “Giovani al lavoro IV annualità”, le Regioni e le succitate Provinceanch’essa inserita nel medesimo Atto integrativo, in attuazione del principio di leale collaborazione da euro 3.000.000,00 a euro 3.922.256,43, al fine di coordinare l'esercizio assicurare la completa copertura finanziaria alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2393 del 9 giugno 2016 del Servizio “Programmazione rete dei soggetti deboli, dell’integrazione sociosanitaria e delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale Politiche sociali” della Direzione Generale per la rete Salute, oggi Servizio Programmazione delle Politiche sociali, e, quindi, consentire la formalizzazione della concessione del finanziamento in favore dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanzebeneficiari/destinatari dell’Avviso pubblico “Giovani al lavoro IV annualità”, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli collocati nella graduatoria di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) all’Allegato C alla richiamata determinazione n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 20122393/2016, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”ma non finanziati per assenza di risorse;

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RICHIAMATI. -l'articolo 4il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, comma n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, ed in particolare l’art. 51, che disciplina le funzioni del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha individuato, in particolare, le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il conseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni; - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - gli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica 28 agosto 1997febbraio 2012, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 64 recante “Regolamento di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione servizio del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSRCorpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 4 dell’articolo 140 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 281217” e concernenti, tra rispettivamente, “Assistenza sanitaria”, “Accertamenti sanitari” e “Misure di profilassi”; - il GovernoXxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2002, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzanon. 314, concernente “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”; - il sistema dei controlli ufficialie relative Linee Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione concerto con il Ministero dell’Economia e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Finanze in data 7 maggio 201522 novembre 2001, con Repertorio n. 88/CSR, il quale sono determinati i compensi da corrispondere ai sensi dell’art. 4 Medici Incaricati annualmente del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete Servizio sanitario nel Corpo Nazionale dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni Vigili del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”Fuoco;

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RICHIAMATI. -l'articolo 4La legge 18 febbraio 1989 n.56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”; - Il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 che all’art.2 stabilisce che all’esame di Stato “possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream”; - Il D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” ed, in particolare, l’art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell’ambito di specifiche convenzioni tra ordini e Università; - La legge 11 luglio 2003 n. 281, 170 che affida alla Conferenza Permanente specifica le attività professionali che formano oggetto della professione; - Le deliberazioni adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in materia di anzianità di iscrizione all’Albo dei professionisti psicologi che svolgono la funzione tutoriale per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni tirocinanti (delibere G/41 del 12/06/1995 e le Province Autonome G/407 del 02/10/2004) e relative al numero di Trento tirocinanti che può essere contemporaneamente seguito da un tutor (delibera G/601 del 13/09/2007); PRESO ATTO - Degli orientamenti della Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei Corsi di Bolzano il compito di promuovere laurea in Psicologia; - Dei principi espressi nelle “Linee guida e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente raccomandazioni per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni tirocini professionali ex D.M. 270/2004” elaborate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; - Del quadro di riferimento e le Province Autonome degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSY; - Delle linee di Trento e di Bolzano, indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine-Università in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, ai sensi dell’art31/10/2013. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

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Samples: Convenzione

RICHIAMATI. -l'articolo 4La D.G.R. di Regione Lombardia n. X/5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in ordine all’evoluzione del modello organizzativo della rete cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” che prevede che i soggetti accreditati per le cure palliative garantiscano tutti e quattro i livelli assistenziali previsti dalla normativa. Il Decreto D.G. n.726 del 18.12.2017 dell' ATS di Brescia che istituisce la Rete Locale di Cure Palliative dell'ATS medesima ed il relativo Dipartimento Interaziendale. Il verbale dell’incontro del 05.12.2019 con cui l'ASST del Garda e la Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato hanno preso atto degli impegni reciproci per la gestione della presa in carico dei pazienti, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997secondo un percorso di cura coordinato ed integrato, n. 281, che affida alla Conferenza Permanente con il rinnovo dell’accordo di collaborazione per il mantenimento/acquisizione dei requisiti organizzativi per i Rapporti tra lo Statosingoli livelli di assistenza. L’ASST del Garda, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio completare la filiera erogativa di cure palliative accreditata della Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato, si impegna a prendere in carico i pazienti inviati dalla stessa relativamente alle seguenti macroattività: - Attività ambulatoriale/MAC (Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale); - Day Hospital; che saranno garantite secondo protocolli condivisi. La Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato si impegna a garantire, nell'ambito territoriale dell' A.S.S.T. del Garda, l’erogazione delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento Hospice e di BolzanoUCP DOM in house, al fine dell’organizzazione della Rete Territoriale delle Cure Palliative di questa ASST. La sottoscrizione del presente accordo vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in data 29 ottobre 2009materia. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Comportamentali da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto. L’accordo qui sottoposto alla sottoscrizione delle parti, ha validità fino al 31.12.2021 e potrà essere eventualmente rinnovato subordinatamente all’adozione di atti formali da parte delle due Amministrazioni contraenti. L’eventuale anticipata disdetta dovrà comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi tre oppure con posta elettronica certificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, con Repertorio n. 181/CSRoneri a carico della parte richiedente. Letto, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni confermato e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;sottoscritto

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RICHIAMATI. -l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 la Legge 11 agosto 19971991, n. 281266 “Legge quadro sul Volontariato; - la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all’art. 1; - il D.P.C.M. 30 marzo 2001, art. 3 - “Le organizzazioni di volontariato”, che affida alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le recita: “Le Regioni e le Province Autonome i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di Trento interventi e servizi come espressione organizzata di Bolzano il compito solidarietà sociale, di promuovere autoaiuto e sancire accordi tra il Governoreciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, le Regioni e le succitate Provinceanche di carattere promozionale, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività di interesse comune; -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSRcompatibili, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 della legge 11 agosto 19971991, n. 281266, tra il Governo, le Regioni con la natura e le Province Autonome finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di Trento collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991”; - la Legge Regionale dell’Umbria 9 aprile 2015, n. 11, concernente “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” in particolare l’art. 382 “Convenzioni con le organizzazioni di volontariato”. - che con determinazione dirigenziale n. 558 del 06/07/2017 (agli atti), veniva approvato l’avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di trasporto sociale in favore di anziani e di Bolzanosoggetti in condizioni di fragilità : Bus a Chiamata, concernente Trasporto Terapeutico e Trasporto Scolastico alunni disabili - periodo dal 01/09/2017 al 30/06/2019; - che con successiva determinazione dirigenziale n. del si aggiudicava il sistema dei controlli ufficialie relative Linee di indirizzo per l'attuazione servizio sopra indicato a - ai fini della redazione del Regolamento CE n. 1907 DUVRI, come previsto dall’art. 26 comma 3 del Parlamento Europeoe del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, ai sensi dell’artD. Lgs. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attivitàdi campionamento e analisi di sostanze, miscelee articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP); -l’Accordo sancitoin sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercatoe all’uso dei biocidi”;81/2008 e

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