Riconoscibilità delle autovetture. Art. 7 - Autovetture di scorta
Riconoscibilità delle autovetture. 1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.
3. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura, con almeno quattro porte di ingresso, dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO" e il numero della licenza, oltrechè lo stemma del comune;
b) al centro delle portiere anteriori deve essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a mm. 80 dal bordo inferiore delle vetrate; all’interno di tale striscia, su ciascuna delle portiere anteriori, è inserito un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di mm. 70 di altezza e mm. 450 di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero; all’interno deve recare lo stemma originale del comune di appartenenza e le scritte "COMUNE DI (comune di appartenenza)I" e "TAXI", di altezza non inferiore a mm. 60, ed il numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a mm. 30;
c) sulle fiancate laterali dell'autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq. 875 recanti la scritta "Radio Taxi", il nome del soggetto fornitore del servizio radio-taxi, il numero di telefono e la sigla della radio;
d) sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta TAXI ed il numero della licenza.
4. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie regolarmente autorizzate e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dalle altre eventuali normative vigenti in materia.
Riconoscibilità delle autovetture. 1- Le autovetture in servizio di noleggio portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio”, unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “ NCC ", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.
Riconoscibilità delle autovetture. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile in materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Sardegna sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base, nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: Comune di Capoterra di pari dimensioni;
b) Al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata in modo inamovibile, un pannello di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta "TAXI" affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Sardegna e lo stemma del Comune entrambi di mm. 80 di larghezza. Tra gli stemmi andrà riportata la scritta "Comune di Capoterra". Le autovetture che effettueranno servizio di radio-taxi, dovranno apporre, a fianco del pannello di cui sopra, la dicitura "RADIO" seguita dalla propria sigla identificativa.
Riconoscibilità delle autovetture. 1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta “NOLEGGIO” unitamente allo stemma del Comune di Massa. Le vetture devono altresì essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC”, il numero dell’autorizzazione e lo stemma del Comune di Massa.
2. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno, in posizione visibile al cliente trasportato, un cartello indicante il numero di telefono dell’Ufficio Comunale cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio. Deve, inoltre, essere tenuta a bordo una copia del presente Regolamento, che deve essere esibito al cliente che ne faccia richiesta.
Riconoscibilità delle autovetture. 1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal DM. 19 novembre 1992 e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi".
2. Ad ogni vettura adibita al servizio di taxi è assegnato un numero di ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dal Dirigente.
3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile e con lo stemma o nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nonché di un numero progressivo.
Riconoscibilità delle autovetture. Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea
Riconoscibilità delle autovetture. 1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio" unitamente allo stemma del Comune di Carmiano.Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "ncc", il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune di Carmiano.
Riconoscibilità delle autovetture. 7 Autovetture di scorta 7 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi 8
Riconoscibilità delle autovetture. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta “taxi”. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l’autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un’altezza di mm. 10, la scritta “servizio pubblico” in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Toscana sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20;
b) al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autoadesiva di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta “taxi” affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Toscana e lo stemma del Comune entrambi di mm. 100 di base per 80 di altezza.