Riconoscimento reciproco dei certificati. (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice 2.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Riconoscimento reciproco dei certificati. (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni contemplate dalle legisla- zioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice richiamati all’articolo 2., paragrafo 3.43
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Riconoscimento reciproco dei certificati. (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni contemplate dalle legisla- zioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice richiamati all’articolo 2., paragrafo 3.40
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Riconoscimento reciproco dei certificati. (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice nell’appendice 2.
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Riconoscimento reciproco dei certificati. (1) . Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra dell'altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice nell'appendice 2.
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Riconoscimento reciproco dei certificati. (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente con- formemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appen- dice nell’appendice 2.
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