Soluzione delle controversie Clausole campione

Soluzione delle controversie. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.
Soluzione delle controversie. Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Milano.
Soluzione delle controversie. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e Collaboratore, nonché la valutazione di possibili diversità interpretati ove del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni. In caso di controversie il foro competente è quello di Catanzaro.
Soluzione delle controversie. SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE:
Soluzione delle controversie. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto. Qualora non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, la controversia verrà sottoposta ad arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e ss. del Codice di procedura civile. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, scelto di comune accordo tra le Parti preferibilmente tra giuristi oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Verona. L’arbitrato avrà sede a Verona.
Soluzione delle controversie. Per soddisfare qualsiasi dubbio possa sorgere durante l’attuazione e nell’interpretazione della presente convenzione, le parti coinvolte destineranno i loro sforzi per raggiungere una soluzione consensuale. Qualora non riuscissero a trovare una mediazione, le parti eleggeranno, di comune accordo, un mediatore, persona fisica.
Soluzione delle controversie. 1. Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo 2. Ogni controversia fra due o più Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo , che non può essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli è, su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte. 3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte può dichiarare che non si considera vincolato dalparagrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolonei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva. 4. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza delparagrafo 3 del presente articolopuò ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Soluzione delle controversie. 1. Le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del presente Disciplinare, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.
Soluzione delle controversie. 1. Spetta ai Presidenti della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all’attuazione del presente Accordo. 2. In mancanza di accordo sulle controversie, è previsto il ricorso ad un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Trento. Il Presidente …………………………………………………… Il Presidente ……………………………………………………