Common use of Riduzione dell’orario di lavoro Clause in Contracts

Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° giugno 1986 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1° giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1° giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1° comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici-organizzativi e produttivi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui al presente articoloall'art. 15, a decorrere dal 1° giugno 1986 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1° giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1° giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1° comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici-tecnici organizzativi e produttivi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° giugno 1986 dall'1-6-86 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1° giugno 1989 dall'1/6/1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1° giugno 1990 01/06/1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi comma 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1° comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici-tecnici organizzativi e produttivi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui al presente articoloall'art. 15, a decorrere dal 1° giugno 1986 dall'1.6.86 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed e assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1° giugno 1989 dall'1.6.89 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1° giugno 1990 l'1.6.90 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal comma 1 e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici-tecnici organizzativi e produttivi aziendali.

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