Common use of Riduzione Clause in Contracts

Riduzione. L’Ente può chiedere la riduzione dell’importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito; 4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell’investimento finanziato, sempre che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente contraente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all’insindacabile giudizio di CDP, cui l’Ente dovrà fornire tutta la documentazione che CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso. La domanda di riduzione, compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere di una delle condizioni sopra elencate. La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre ovvero, per le richieste pervenute nel periodo di pre- ammortamento, dall’inizio dell’ammortamento. Nel caso di un prestito con Ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più enti debitori, la riduzione può essere disposta previo accordo con gli enti debitori. Sez. 12. Diverso utilizzo La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la quota del prestito non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del contratto di prestito; 4. in caso di mancata realizzazione dell’investimento. La documentazione istruttoria da produrre per la concessione del diverso utilizzo è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. Qualora il diverso utilizzo sia richiesto da un Ente beneficiario diverso dal/i debitore/i, sono necessari i provvedimenti di consenso all’operazione e di mantenimento della garanzia da parte del/i debitore/i. Sez. 13. Cessione, totale o parziale, del contratto Sia l’Ente beneficiario che l’Ente/gli Enti debitore/i, previo consenso della CDP, possono cedere ad un altro soggetto, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, a condizione che tale soggetto sia ammesso al credito della gestione separata della CDP, che rimanga inalterato, a giudizio della CDP, il livello delle garanzie fornite e che non sia pregiudicata la realizzazione dell’investimento finanziato. Alle medesime condizioni è sottoposto il trasferimento della titolarità del contratto ad un altro soggetto, derivante da disposizioni legislative o regolamentari. Qualora non ricorrano tali condizioni, la CDP si riserva di risolvere il contratto di prestito. Sez. 14. Risoluzione del contratto A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all’Ente a mezzo telefax, mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP o mediante raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzione. In ogni altro caso, si applica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile. La CDP può risolvere il contratto di prestito stipulato con un Ente, in caso di: a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; b) utilizzo del prestito per il finanziamento di spese destinate ad un investimento diverso da quello finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP; c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto di finanziamento;

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Riduzione. L’Ente può chiedere Nel caso in cui risultino versate almeno tre annualità di premio, l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per una prestazione ridotta. Il valore di riduzione è calcolato moltiplicando la riduzione dell’importo rendita annua per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati e il numero di un prestito premi attesi sul contratto. Il numero di premi attesi è ottenuto sottraendo da 104, l’Età contrattuale dell’Assicurato. Accertamento dello stato di non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuatoautosufficienza La Società si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici Contraente e l’Assicurato abbiano provveduto all’inoltro di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito; 4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell’investimento finanziato, sempre che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente contraente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all’insindacabile giudizio di CDP, cui l’Ente dovrà fornire tutta la documentazione che CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del casoprevista al precedente paragrafo “Non Autosufficienza dell’Assicurato (Garanzia Complementare LTC) dell’art. 23” delle presenti Condizioni. Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la rendita mensile verrà erogata il primo giorno di ogni mese a partire dal terzo mese successivo alla data di presentazione della denuncia di sinistro. La domanda cessazione del pagamento dei premi avrà effetto dalla scadenza della prima rata di riduzione, compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere di una delle condizioni sopra elencate. La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre ovvero, per le richieste pervenute nel premio successiva al periodo di pre- ammortamentodifferimento della prestazione (91 giorni). Qualora lo stato di dipendenza non sia ancora stato accertato, dall’inizio dell’ammortamentoil Contraente è tenuto al versamento dei premi che gli verranno rimborsati una volta riconosciuto lo stato di non autosufficienza. Nel caso Il decesso dell’Assicurato durante il periodo di un prestito con Ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più enti debitori, la riduzione può essere disposta previo accordo con gli enti debitori. Sez. 12. Diverso utilizzo La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la quota del prestito non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuatoaccertamento, qualora il costo dell’investimentosiano trascorsi i tre mesi di differimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici viene equiparato al riconoscimento dello stato di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del contratto non autosufficienza e dà diritto alle rate di prestito; 4. in caso di mancata realizzazione dell’investimento. La documentazione istruttoria da produrre per la concessione del diverso utilizzo è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. Qualora il diverso utilizzo sia richiesto da un Ente beneficiario diverso dal/i debitore/i, sono necessari i provvedimenti di consenso all’operazione e di mantenimento della garanzia da parte del/i debitore/i. Sez. 13. Cessione, totale o parziale, del contratto Sia l’Ente beneficiario che l’Ente/gli Enti debitore/i, previo consenso della CDP, possono cedere ad un altro soggetto, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamentorendita scadute nel frattempo, a condizione che tale soggetto sia ammesso al credito della gestione separata della CDP, che rimanga inalterato, a giudizio della CDP, il livello delle garanzie fornite e meno che non sia pregiudicata la realizzazione dell’investimento finanziato. Alle medesime condizioni è sottoposto già stato comunicato per iscritto il trasferimento della titolarità del contratto ad un altro soggetto, derivante da disposizioni legislative o regolamentari. Qualora non ricorrano tali condizioni, la CDP si riserva disconoscimento di risolvere il contratto di prestito. Sez. 14. Risoluzione del contratto A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all’Ente a mezzo telefax, mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP o mediante raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzionetale stato. In ogni altro casocaso di controversia sull’esito dell’accertamento dello stato di non autosufficienza, si applica il Contraente ha la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile. La CDP può risolvere il contratto facoltà di prestito stipulato ricorrere al Collegio Medico con un Ente, in caso di: a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del contratto di prestito, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; b) utilizzo del prestito per il finanziamento di spese destinate ad un investimento diverso da quello finanziato, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP; c) non corrispondenza le modalità indicate al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto di finanziamento;successivo paragrafo “Collegio Medico”.

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Riduzione. L’Ente può chiedere la riduzione dell’importo Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi, dopo che siano state corrisposte almeno tre intere annualità di un prestito non completamente erogatopremio l'assicurazione rimane in vigore, esclusivamente nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante libera da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito; 4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell’investimento finanziato, sempre che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente contraente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all’insindacabile giudizio di CDP, cui l’Ente dovrà fornire tutta la documentazione che CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso. La domanda di riduzione, compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere di una delle condizioni sopra elencate. La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivoulteriori premi, per le domande pervenute nel secondo semestreun capitale ridotto che sarà determinato dividendo il valore di riscatto, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre ovvero, per le richieste pervenute nel periodo di pre- ammortamento, dall’inizio dell’ammortamento. Nel caso di un prestito con Ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più enti debitori, la riduzione può essere disposta previo accordo con gli enti debitori. Sez. 12. Diverso utilizzo La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la quota calcolato al momento della sospensione del prestito non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi: 1. al termine pagamento dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del contratto di prestito; 4. in caso di mancata realizzazione dell’investimento. La documentazione istruttoria da produrre per la concessione del diverso utilizzo è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. Qualora il diverso utilizzo sia richiesto da un Ente beneficiario diverso dal/i debitore/i, sono necessari i provvedimenti di consenso all’operazione e di mantenimento della garanzia da parte del/i debitore/i. Sez. 13. Cessione, totale o parziale, del contratto Sia l’Ente beneficiario che l’Ente/gli Enti debitore/i, previo consenso della CDP, possono cedere ad un altro soggetto, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, a condizione che tale soggetto sia ammesso al credito della gestione separata della CDP, che rimanga inalterato, a giudizio della CDP, il livello delle garanzie fornite e che non sia pregiudicata la realizzazione dell’investimento finanziato. Alle medesime condizioni è sottoposto il trasferimento della titolarità del contratto ad un altro soggetto, derivante da disposizioni legislative o regolamentari. Qualora non ricorrano tali condizioni, la CDP si riserva di risolvere il contratto di prestito. Sez. 14. Risoluzione del contratto A norma delle condizioni contrattuali e ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, la CDP può risolvere il contratto di prestito, mediante comunicazione all’Ente a mezzo telefax, mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP o mediante raccomandata a/r. Si riportano di seguito le possibili cause di risoluzione. In ogni altro caso, si applica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile. La CDP può risolvere il contratto di prestito stipulato con un Ente, in caso di: a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto premi ai sensi del contratto di prestitoprecedente articolo 12, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; b) utilizzo del prestito per il finanziamento coefficiente indicato nella tabella dei valori di spese destinate riscatto di seguito riportata, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall'Assicurato allo stesso momento. L’età va ringiovanita di 3 anni se alla polizza sono state applicate le Condizioni per Assicurato non fumatore e di altri 5 anni se l’Assicurato è di sesso femminile. Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A della Clausola di rivalutazione di cui al precedente articolo 7, ad ogni anniversario della data di decorrenza dell’assicurazione successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. In particolare la rivalutazione sarà effettuata sommando al capitale ridotto in vigore nel periodo annuale precedente, il prodotto di quest’ultimo per la misura della rivalutazione determinata a norma del punto A della Clausola di rivalutazione riportata al precedente articolo 7. Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un investimento diverso da quello finanziatoimporto ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente indicato nella tabella dei valori di riscatto di seguito riportata, senza preventiva autorizzazione da parte della CDP; c) preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall'Assicurato in quel momento. L’età va ringiovanita di 3 anni se alla polizza sono state applicate le Condizioni per Assicurato non corrispondenza al vero o incompletezza fumatore e di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto altri 5 anni se l’Assicurato è di finanziamento;sesso femminile.

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