RIMBORSO ALLA SCADENZA Clausole campione

RIMBORSO ALLA SCADENZA. Alla Data di Scadenza l'Emittente corrisponderà agli Obbligazionisti l'ammontare dovuto a titolo di rimborso, determinato nel modo specificato nelle Condizioni Definitive (il Prezzo di Rimborso). Il Prezzo di Rimborso sarà indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere alla pari (vale a dire 100% del Valore Nominale) o sopra la pari (vale a dire un valore superiore al 100% del Valore Nominale). Il rimborso del capitale investito nelle Obbligazioni sarà effettuato in unica soluzione (bullet), alla Data di Scadenza.
RIMBORSO ALLA SCADENZA. Salvo ove precedentemente rimborsati ovvero acquistati e annullati in conformità al presente Articolo 6 (Rimborso e acquisto), all'Articolo 8 (Regime fiscale) o all'Articolo 9 (Eventi di Inadempimento), i Titoli saranno rimborsati al loro importo nominale alla Data di Scadenza. 55 Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.
RIMBORSO ALLA SCADENZA. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 che segue, il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato al Valore Nominale in unica soluzione alla Data di Scadenza, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni, e quanto rimborsato cesserà di fruttare interessi.