Previsioni generali Clausole campione

Previsioni generali. 1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire a ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 9.00, anche mediante flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione, a condizione che sia un giorno lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato, dei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. In questi casi il giorno di riferimento sarà il primo giorno lavorativo e di apertura delle Borse nazionali immediatamente successivo. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambi...
Previsioni generali. Le carte di legittimazione
Previsioni generali. 19.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. 19.2 L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni del Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. 19.3 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contenute nel Contratto non determina l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole né del Contratto. Verificandosi l’ipotesi anzidetta, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto. 19.4 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli od altre suddivisioni del Contratto, nonché la sua ripartizione in clausole, articoli, sezioni e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell’interpretazione del Contratto. 19.5 Ciascuna Parte si impegna a sostenere le proprie spese e costi relativi al Contratto, ivi incluse quelle per i rispettivi consulenti (anche legali), relativi alle trattative. Tutte le spese notarili e gli oneri di carattere fiscale e tributario inerenti alla stipula del presente Contratto ed al trasferimento dell’Unità saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
Previsioni generali. 1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo. 2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. 3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene: - la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento; - le generalità del richiedente; - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente. 4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,00. 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile. 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare: - In caso di somma di richieste contestuali di rimbors...
Previsioni generali. La prima norma dell’Accordo contiene le definizioni della « materia penale » oggetto della cooperazione, che deve intendersi com- prensiva di indagini, inchieste, processi o al- tri procedimenti connessi a un reato previsto dalla legge dei rispettivi ordinamenti giuri- dici, degli strumenti di reato, nella cui no- zione rientrano i beni che sono usati o de- stinati a essere usati in relazione alla com- missione di un reato, dei proventi di reato, consistenti nei beni derivati o conseguiti, di- rettamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale o il va- lore di tali beni (nozione tale quindi da ri- comprendere e consentire anche il sequestro e la confisca di valore), nonché di beni, no- zione in cui devono ricomprendersi denaro e ogni genere di beni mobili e immobili, ma- teriali o immateriali, ivi compresi gli inte- ressi sugli stessi (Art. 1). L’ampiezza degli intenti perseguiti con l’Accordo è esplicitata nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano a prestarsi re- ciprocamente la più ampia assistenza giudi- ziaria in relazione al compimento di molte- plici atti. In particolare l’assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l’altro, la localizzazione e l’i- dentificazione di persone e cose, la notifica- zione di atti giudiziari, la citazione dei sog- getti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l’as- sunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), l’espletamento e la trasmissione di perizie, l’esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l’esame di luoghi e cose, l’effettuazione di perquisizioni e se- questri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni sulla le- gislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (ar- ticolo 2). Coerentemente ai più moderni strumenti di cooperazione internazionale, l’Accordo prevede un temperamento del cosiddetto « principio della doppia incriminazione » e pertanto l’assistenza giudiziaria potrà essere prestata, in generale, anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il principio della doppia incrimina- zione rivivrà allorquando la richiesta di as- sistenza abbia ad oggetto l’esecuzione di perquisizioni...
Previsioni generali. 1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate a seguito pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5. 2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria. 3. Il concorso è indetto dalla Giunta comunale, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del provvedimento consiliare con cui sono stati determinati o aumentati i contingenti o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di licenze e autorizzazioni e/o in presenza di richieste per ottenerle.
Previsioni generali. 1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇. ▇. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi 3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene: 4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 7 della sezione
Previsioni generali. 17.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna Parte nei confronti della quale tale modifica viene invocata. 17.2 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata a.r., anticipata via e.mail, purché indirizzata come segue: se a CAAB: alla attenzione di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ se a Cessionario : [●] alla attenzione di [●] mail: [●] ovvero, presso il diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare all’altra successivamente alla data del presente Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto. 17.3 Le parti, per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed applicazione del presente contratto, eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Bologna. 17.4 Tutte le spese relative alla negoziazione, redazione e conclusione del presente Contratto, a eccezione di quelle relative alla consulenza legale,nonché relative alla conclusione ed esecuzione degli accordi in esso previsti, sono a esclusivo carico di Cessionario . 17.5 Le Parti si impegnano a tenere il contenuto del presente Contratto riservato e a non divulgarlo a terzi per un periodo di 5 (cinque) anni dalla Data di Sottoscrizione del presente Contratto. 17.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è frutto di negoziazione intercorsa fra le medesime o fra i rappresentanti delle stesse. Bologna, lì [●] 2013
Previsioni generali. 1. Le autorizzazioni al servizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. 2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazio- ne, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Provincia del contingente stabilito con apposita delibera- zione consiliare o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di autorizzazioni. 3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento dei concorsi è fissato in euro 100,00= una tassa concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale con la deliberazione di indizione del concorso prevista al precedente articolo 2.
Previsioni generali. L’art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l’istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOC e di curarne l’aggiornamento. L’ODV può essere monocratico o collegiale. I componenti dell’ODV vengono nominati dall’Organo Dirigente, che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente. Al fine di garantire l’autonomia complessiva dell’ODV, nei casi in cui esso sia monocratico, lo stesso deve essere un soggetto esterno alla Società, nei casi in cui esso sia collegiale, la maggioranza dei componenti deve essere esterna alla Società. E’ compito dell’ODV, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle competenze necessarie: a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dai protocolli/procedure, basandosi su un’analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione. b) Garantire nel tempo l’efficacia del MOC avendo cura di segnalare tempestivamente all’Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento. c) Garantire all’interno dell’organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l’organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione. d) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull’organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati. e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili. f) Relazionare semestralmente l’Organo Dirigente sull’attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro. g) Emanare pareri quando previsto dalle procedure h) Ricevere segnalazioni in ordine all’adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure i) E’ infine compito dell’OdV svolgere le attività tipiche dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) con riferimento all’attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione, così come previsto dalle Linee Guida ANAC. A tal fine d...