Previsioni generali Clausole campione

Previsioni generali. 1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottos...
Previsioni generali. Le carte di legittimazione
Previsioni generali. 1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo. 2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. 3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene: - la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento; - le generalità del richiedente; - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente. 4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,00. 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile. 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare: - In caso di somma di richieste contestuali di rimbors...
Previsioni generali. 19.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. 19.2 L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni del Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. 19.3 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contenute nel Contratto non determina l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole né del Contratto. Verificandosi l’ipotesi anzidetta, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto. 19.4 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli od altre suddivisioni del Contratto, nonché la sua ripartizione in clausole, articoli, sezioni e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell’interpretazione del Contratto. 19.5 Ciascuna Parte si impegna a sostenere le proprie spese e costi relativi al Contratto, ivi incluse quelle per i rispettivi consulenti (anche legali), relativi alle trattative. Tutte le spese notarili e gli oneri di carattere fiscale e tributario inerenti alla stipula del presente Contratto ed al trasferimento dell’Unità saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
Previsioni generali. 1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate a seguito pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5. 2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria. 3. Il concorso è indetto dalla Giunta comunale, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del provvedimento consiliare con cui sono stati determinati o aumentati i contingenti o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di licenze e autorizzazioni e/o in presenza di richieste per ottenerle.
Previsioni generali. L’ambito del Trattato è descritto nelle norme generali, laddove le Parti s’impe- gnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna de- finitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1). In generale, l’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è pro- ceduto nello Stato richiedente é previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della « doppia incriminazione »). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l’estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L’estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l’estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda ad un periodo minimo di sei mesi (Art. 2). Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell’estradizione. L’estradizione sarà negata (Motivi di ri- fiuto obbligatori) oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali ( ad esempio quando si pro- cede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fon- dati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a per- seguire, in qualsiasi modo, la persona xxxxxx- sta per motivi di razza, religione, naziona- lità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pre- giudicata per tali motivi; quando l’accogli- mento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto), anche quando la per- sona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosid- detto principio « ne bis in idem ») ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si pro- cede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto (per esempio la pena di morte ovvero i lavori forzati) e quando vi sia fondat...
Previsioni generali. 1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx. 0. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi 3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene: 4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 7 della sezione
Previsioni generali. 1. I rapporti con i professionisti già officiati per incarichi conferiti precedentemente alla data del presente Invito saranno regolati dalle previgenti convenzioni che, con il presente Xxxxxx, s’intendono risolte e che dunque verranno applicate limitatamente agli incarichi ancora in corso e fino al loro esaurimento. 2. Il presente Xxxxxx non vincola la Cassa Edile della Provincia di Napoli all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.
Previsioni generali. 1. Le autorizzazioni al servizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. 2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazio- ne, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Provincia del contingente stabilito con apposita delibera- zione consiliare o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di autorizzazioni. 3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento dei concorsi è fissato in euro 100,00= una tassa concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale con la deliberazione di indizione del concorso prevista al precedente articolo 2.
Previsioni generali. 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (le “Condizioni Generali”) si applicano a qualunque accordo concluso tra Roxtec Italia S.r.l. (di seguito “Roxtec”) e un cliente (il “Cliente” e, insieme a Roxtec, congiuntamente, le “Parti”), ivi inclusi preventivi, indagini e offerte formulati da Roxtec, così come ordini pervenuti da un Cliente e accettati da Roxtec (l’“Accordo”), per la vendita di prodotti (i “Beni”) o componenti di essi, per la riparazione e per servizi quali la formazione, le ispezioni e/o la supervisione svolta da Roxtec al Cliente (i “Servizi”). Nel caso in cui Roxtec e il Cliente abbiano concluso un accordo quadro per la fornitura, la vendita o l’uso di Beni e Servizi, le presenti Condizioni Generali e il predetto accordo costituiranno l’intero accordo tra le Parti. Salvo quanto diversamente indicato nell’accordo quadro, in caso di non corrispondenza tra le Condizioni Generali e tale accordo quadro, le previsioni dell’accordo quadro prevarranno. 1.2 Salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti o altrimenti indicato nelle presenti Condizioni Generali, ai seguenti termini ed espressioni dovrà attribuirsi il significato di seguito indicato: