Common use of Rimozione Clause in Contracts

Rimozione. L’ufficio competente al rilascio delle concessioni / autorizzazioni procede, fatto salvo il caso di rimozione anticipata indicato all’art. 13 della parte 1^ - capo 1, mediante il supporto di soggetti esterni individuati nelle forme di legge o , previo accordo con altri uffici dell’ente , ad effettuare la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del presente regolamento e in quanto compatibili con quelle del Regolamento comunale per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che: a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo o della dichiarazione presentata; b)risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata; c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione o dalla rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e ,se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune: •al pagamento delle somme dovute; •alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; •all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria, Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Rimozione. L’ufficio competente al rilascio delle concessioni / autorizzazioni procede, fatto salvo Le operazioni di rimozione devono essere effettuate in modo da salvaguardare le condizioni ottimali del mezzo. A tal fine sarà necessario utilizzare tutti gli accorgimenti per evitare rotture o tagli che potrebbero pregiudicare il riutilizzo del mezzo abusivo oggetto di rimozione. In particolare sarà necessario: ⮚ disattivare ogni collegamento elettrico in caso di rimozione anticipata indicato all’art. 13 della parte 1^ - capo 1impianti illuminati; ⮚ rimuovere i carter di copertura pali, mediante il supporto di soggetti esterni individuati nelle forme di legge o se esistenti, previo accordo con altri uffici dell’ente , ad effettuare la previa rimozione delle occupazioni cornici, allentare eventuali collari di tenuta delle parti frontali e dei mezzi pubblicitari privi appoggiare a terra le plance; ⮚ rimuovere cornici, plance, traverse e collari; ⮚ rimuovere i pali e gli eventuali plinti di sostegno interrati; ⮚ effettuare i riempimenti di eventuali plinti dissotterrati in modo da garantire il riequilibrio della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del presente regolamento e in quanto compatibili con quelle del Regolamento comunale per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che: a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo o della dichiarazione presentata; b)risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata; c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione o dalla rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario sede calpestabile ed il ripristino ad arte dello stato dei luoghi. Xxxxx restando ; ⮚ per gli impianti su tetto o su parete, procedere al distacco della lastra e di tutti i poteri supporti in modo da non danneggiare muri e soffitti; ⮚ per i cartelli stradali rimuovere i pali mantenedoli integri e l’eventuale plinto di cui all’art.13 c. 2 sostegno, quindi procedere al distacco della Legge 689/1981lastra di vetroresina o di alluminio, ove l’occupazione laddove impossibile la rimozione del plinto, tagliare i pali al di sotto del filo terra per almeno 15 cm ed effettuare il riempimento dei pali interrati con cemento, asfalto o la diffusione terra (a seconda del luogo) per ripristinare il piano di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione calpestio e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e ,se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello lo stato dei luoghi; ⮚ per le insegne: data la diversità di forma e dimensioni, entro un termine fissato di regola in sette giornisarà necessario attenersi, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Il trasgressore è soggetto, inoltrequanto compatibile, alle sanzioni amministrative accessorie, modalità previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini gli impianti di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019sopra avendo cura di modificare, di volta in volta le procedure in modo da non arrecare danno gli impianti stessi, ovvero ai luoghi dove questi sono collocati. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data In linea generale la rimozione dovrà avvenire, senza danneggiamenti nè compromissioni dei mezzi interessati e dei relativi supporti di rilevazionesostegno. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con contrario l’Appaltatore dovrà esibire un verbale comprovante le difficoltà incontrate e le modalità previste dalla normativa vigenteadottate per la rimozione stessa. Tutti gli occupanti abusivi Le attività, su richiesta dell’Amministrazione, dovranno essere documentate con nota di avvenuta rimozione indicante l’ora di inizio e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune: •al pagamento delle somme dovute; •alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; •all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della stradafine attività ed eventuale documentazione fotografica.

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Samples: Service Agreement

Rimozione. L’ufficio competente al rilascio delle concessioni / autorizzazioni procede, fatto salvo il caso di rimozione anticipata indicato all’art. 13 della parte 1^ - capo 1, procede mediante il supporto di soggetti esterni individuati nelle forme di legge o , previo accordo con altri uffici dell’ente , ad effettuare la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del presente regolamento e in quanto compatibili con quelle del Regolamento comunale per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitatiregolamento. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che: a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo o della dichiarazione presentata; b)risultano ; b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata; c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione o dalla rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e ,se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 del 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune: •al al pagamento delle somme dovute; •alla alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; •all’eventuale all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

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