RINVENIMENTO DI OGGETTI Clausole campione

RINVENIMENTO DI OGGETTI. L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.
RINVENIMENTO DI OGGETTI. L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.
RINVENIMENTO DI OGGETTI. Gli oggetti di valore intrinseco, storico, artistico od archeologico, eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori, spettano di diritto a Publiacqua salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. In caso di rinvenimento l'Appaltatore è tenuto a fare immediata denuncia a Publiacqua ed averne la massima cura fino alla consegna. E' pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
RINVENIMENTO DI OGGETTI. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
RINVENIMENTO DI OGGETTI. Gli oggetti di valore intrinseco, storico, artistico o archeologico, eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione del servizio, spettano di diritto ad Acque SpA salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. In caso di rinvenimento la Ditta è tenuta a fare immediata denuncia ad Acque SpA e averne la massima cura fino alla consegna. E' pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
RINVENIMENTO DI OGGETTI. L'Appaltatore è tenuto a denunciare alla Stazione Appaltante ed al D.L. il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione dei lavori, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle autorità competenti.
RINVENIMENTO DI OGGETTI. L’appaltatore è tenuto a denunciare all’Ente il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione dei lavori e delle opere, di oggetti di qualsiasi tipo di valore intrinseco o di valore archeologico e averne la massima cura fino alla consegna. Tali oggetti anche se non reclamati da nessuno, non rimangono comunque in proprietà della ditta appaltatrice; essa dopo averli conservati per tre giorni dalla data di rinvenimento, dovrà consegnarli presso gli Uffici della Polizia Municipale.
RINVENIMENTO DI OGGETTI. L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna. 36 Comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

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