Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati Clausole campione

Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati. Questo servizio è gestito dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di coordinare e organizzare i tempi di intervento degli artigiani in base alle esigenze dall'Assicurato, di verificare lo stato dei lavori fino alla conclusione e di garantire la riparazione a regola d'arte. La centrale operativa deve essere contattata telefonicamente tramite il: numero verde 800/686868 dall'Italia; numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari. In caso di Sinistro, l'Assicurato può avvalersi del servizio di riparazione diretta del danno e chiedere alla centrale operativa di fare intervenire uno o più artigiani per la riparazione del danno. La centrale operativa verifica la fattibilità dell'intervento ossia se il danno: è indennizzabile in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa; è riparabile; non è superiore al limite operativo di Euro 800 (compresa l'I.V.A. ma al netto dell'eventuale Franchigia). La centrale operativa - entro 2 giorni dalla richiesta di intervento - comunica all'Assicurato l'esito della verifica e, in base a quanto emerso, gestisce l'intervento con le seguenti modalità:
Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati. In caso di Sinistro, l’Assicurato può avvalersi del servizio di riparazione diretta del danno, richiedendo l’intervento di uno o più artigiani per la riparazione del danno stesso. Questo servizio è garantito dall’Impresa attraverso un primo contatto telefonico con la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l’Italia - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno ai seguenti recapiti: n numero verde 800/686868 dall’Italia; n numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari. La centrale operativa, a seguito della richiesta telefonica dell’Assicurato, provvede a protocollare il sinistro ed effettua una prima valutazione di fattibilità di una riparazione diretta del danno, verificando le garanzie previste nella polizza, la copertura del sinistro denunciato e la riparabilità del danno stesso, ed effettuando una prima stima economica delle relative spese di riparazione (per questo servizio è infatti previsto un limite operativo di Euro 800 - compresa l’I.V.A. ma al netto dell’eventuale Franchigia). In caso di prima valutazione telefonica positiva, la Centrale Operativa incarica una società specializzata che prenderà contatto con l’Assicurato entro 2 giorni (lavorativi) dalla sua richiesta per accordarsi su un sopralluogo presso l’abitazione ove si è verificato il danno. A seguito del sopralluogo, l’intervento di riparazione diretta del danno sarà gestito con le seguenti modalità:
Riparazione dei danni mediante artigiani convenzionati. (Valido per tutte le garanzie relative ai "Danni ai muri e impianti" e solo se non è operante la condizione di cui all'articolo 7.5 "Pagamento del Premio in una sola volta") Questo servizio è gestito dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di coordinare e organizzare i tempi di intervento degli artigiani in base alle esigenze dall'Assicurato, di verificare lo stato dei lavori fino alla conclusione e di garantire la riparazione a regola d'arte. La centrale operativa deve essere contattata telefonicamente tramite il: numero verde 800/686868 dall'Italia; numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari. In caso di Sinistro, l'Assicurato può avvalersi del servizio di riparazione diretta del danno e chiedere alla centrale operativa di fare intervenire uno o più artigiani per la riparazione del danno. La centrale operativa verifica la fattibilità dell'intervento ossia se il danno: è indennizzabile in base alle garanzie previste nella copertura assicurativa; è riparabile; non è superiore al limite operativo di Euro 800 (compresa l'I.V.A. ma al netto dell'eventuale Franchigia). La centrale operativa - entro 2 giorni dalla richiesta di intervento - comunica all'Assicurato l'esito della verifica e, in base a quanto emerso, gestisce l'intervento con le seguenti modalità:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.