Common use of Rischio in itinere Clause in Contracts

Rischio in itinere. L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati a titolo oneroso di cui al precedente art. 7 e per gli alunni con handicap durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività. Per casa si intende la dimora, anche temporanea dell’assicurato; per scuola, s’intende il luogo che l’assicurato deve raggiungere per espletare l’attività a lui designata dall’Istituzione scolastica. In caso di totale responsabilità di terzi nessun indennizzo competerà all’Assicurato, qualora il danno sia interamente risarcibile dal terzo. In caso di risarcimento parziale l’obbligo dell’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto rispetto a quanto è tenuto ad erogare chi ha cagionato il danno. In caso di colpa anche parziale del danneggiato o della persona che lo trasporta, l’indennizzo verrà ridotto al 50%.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2022

Rischio in itinere. L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati a titolo oneroso di cui al precedente art. 7 e per gli alunni con handicap durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività. Per casa si intende la dimora, anche temporanea dell’assicurato; per scuola, s’intende il luogo che l’assicurato deve raggiungere per espletare l’attività a lui designata dall’Istituzione scolastica. In caso di totale responsabilità di terzi nessun indennizzo competerà all’Assicurato, qualora il danno sia interamente risarcibile dal terzo. In caso di risarcimento parziale l’obbligo dell’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto rispetto a quanto è tenuto ad erogare chi ha cagionato il dannoparzialmente ridotto. In caso di colpa anche parziale del danneggiato o della persona che lo trasporta, l’indennizzo verrà ridotto al 50%.

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