Common use of Riscossione Clause in Contracts

Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Le somme indicate all’art. 5 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. 3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche

Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Le somme indicate all’art. 5 9 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2, 28/12/2011 n. 28 individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A2, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 Marche IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. Nuova Banca delle Marche S.p.A.. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione- Settore Contabilità e Bilancio, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. 3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.

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Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Le somme somme, indicate all’art. all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 201330 dicembre 2011, n.2n.38, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: Puglia su IBAN XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”. 3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.

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Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Le somme somme, indicate all’art. all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2n. 2, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018). L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa., all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”. 3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.

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