Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione. 2. Le somme indicate all’art. 5 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. 3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva. 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
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Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme indicate all’art. 5 9 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2, 28/12/2011 n. 28 individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A2, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 Marche IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. Nuova Banca delle Marche S.p.A.. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione- Settore Contabilità e Bilancio, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
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Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme somme, indicate all’art. all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 201330 dicembre 2011, n.2n.38, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: Puglia su IBAN XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018. L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”.
3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
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Samples: Convenzione
Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme somme, indicate all’art. all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2013, n.2n. 2, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la BPER) a partire dalle ripartizioni dei modelli F24 del 1 gennaio 2018). L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, almeno 30 giorni prima della modifica stessa., all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”.
3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
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